Lexipedia

98.3678 · Interpellanza · 1998-12-18

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1)

Il fatto che i documenti di lavoro distribuiti alla Conferenza di Washington avrebbero o meno dovuto essere prima sottoposti al Consiglio federale, dipende dal modo in cui viene interpretato l'articolo 7 del decreto federale del 13 dicembre 1996. Il Consiglio federale tratterà questa problematica prossimamente, nell'ambito dei suoi colloqui periodici con i membri della Commissione indipendente d'esperti (CIE).

Non vi era nessun motivo che giustificasse l'apertura di un'inchiesta penale per violazione del segreto d'ufficio, poiché i tre documenti distribuiti a Washington dalla CIE erano documenti di lavoro di carattere generale il cui contenuto non è soggetto al segreto d'ufficio. Secondo la prassi del Tribunale federale sono soggetti al segreto d'ufficio i fatti che sono relativamente sconosciuti e al mantenimento del segreto dei quali vi è un interesse giustificato. Siffatte informazioni non erano contenute nei tre documenti di lavoro distribuiti a Washington dalla CIE.

Ad 2)

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni (art. 9 cpv. 4 del decreto federale del 13 dicembre 1996 e art. 320 CP, in relazione con art. 340 e 343 CP). Come detto, nel presente caso il problema però non si pone.

Ad 3)

Nominando una Commissione indipendente d'esperti, il Parlamento e il Consiglio federale hanno espresso la volontà di procedere a un'inchiesta esaustiva, senza pregiudizi e trasparente sui fatti storici dibattuti in relazione con la tematica "Svizzera - Seconda Guerra mondiale". Come il Consiglio federale ha già potuto constatare, i fatti di Washington avrebbero dovuto essere evitati nell'interesse dei lavori.

Per garantire un lavoro di ricerca indipendente, la CIE ha il diritto di consultare tutti i documenti pubblici e privati importanti ai fini dell'inchiesta. La confidenzialità dell'inchiesta e del materiale sottoposto all'inchiesta nonché la disposizione in base alla quale il Consiglio federale pubblica integralmente i risultati, garantendo però la protezione della personalità, sono la contropartita di questo diritto. Nonostante la sua indipendenza, la CIE deve pertanto rispettare le disposizioni giuridiche applicabili relative all'uso dei materiali d'archivio e dei risultati dell'inchiesta.

Per adempiere il suo mandato, la Commissione Bergier necessita d'altro canto di contatti con ricercatori esteri e svizzeri. Nella sua risposta all'interpellanza del gruppo socialista del 9 giugno 1998 (98.3229), il Consiglio federale ha espressamente riaffermato questo fatto. I rapporti della CIE con il pubblico sono disciplinati dal suo mandato e dalle norme giuridiche applicabili. Come esposto dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Stamm Luzi del 20 marzo 1998, "da parte dell'opinione pubblica, incluso il Parlamento, vi è una grande esigenza d'informazione riguardo ai lavori e alle attività della CIE. Poiché oggi la discussione su questioni storiche avviene spesso attraverso i media, sarebbe utile e auspicabile che rappresentanti della CIE li informino. In questo senso, è ovvio che il presidente e gli altri membri della CIE non entrino nel merito delle conclusioni non ancora pubblicate dei lavori di ricerca in corso, garantendo così alla loro Commissione di poter lavorare in modo sereno e indisturbato".

Ad 4)

Già nella sua risposta all'interpellanza Stamm Luzi del 20 marzo 1998, il Consiglio federale ha sottolineato che ha scelto i membri della CIE unicamente in base alla loro integrità personale e alla loro reputazione scientifica. Il Consiglio federale non vede alcuna ragione di rimettere in questione questo principio. L'assunzione dei collaboratori scientifici, dei consulenti e di altro personale e la trasformazione del mandato assegnato in un concetto di ricerca spettano esclusivamente alla CIE.

Nel suo lavoro la CIE è senza dubbio confrontata anche con i lati oscuri del comportamento della Svizzera in quei tempi difficili. Questo non significa tuttavia che la CIE focalizzi i suoi rapporti unicamente sugli aspetti negativi, poiché nell'ambito delle sue inchieste rileverà sicuramente anche le innumerevoli pagine positive da attribuire alla Svizzera. L'esempio della politica nei confronti dei rifugiati è in questo senso sintomatico. Da un lato sappiamo già oggi che la Svizzera ha commesso degli errori - errori che nel 1995 l'allora Presidente della Confederazione Kaspar Villiger ha deplorato e per i quali si è scusato in nome del Consiglio federale. Note sono d'altro canto tutte le attività svolte in quel tempo dalla Svizzera in favore dei rifugiati, segnatamente il fatto che la Svizzera ha salvato decine di migliaia di civili. Tutto questo è contenuto in diverse pubblicazioni recenti, tra le quali citiamo "Frontières et camps" (André Lasserre, 1995), "Die Schweiz und die Flüchtlinge" (Zeitschrift des Schweizerischen Bundesarchivs 22/1996), "Umgang mit Fremden in bedrängter Zeit" (J. Stadelmann, 1998) e "La frontiera della speranza" (Renata Broggini, 1999).

Ad 5)

La CIE lavora in base a metodi scientifici; la sua credibilità si misura secondo questo criterio.

Una valutazione generale dei lavori della Commissione sarà possibile soltanto quando verrà presentato il rapporto finale. Le conclusioni della CIE non vanno evidentemente considerate come verità storiche definitive, bensì sono soggette alla critica scientifica e a un giudizio politico.

Risposta del Consiglio federale.