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98.451 · Iniziativa parlamentare · 1998-12-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

In base all'articolo 21bis della legge sui rapporti fra i Consigli, presento l'iniziativa parlamentare qui allegata in forma di progetto elaborato volto a completare la legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) mediante disposizioni che attribuiscano le spese d'indagine per l'iscrizione al catasto dei siti contaminati o per la radiazione dei medesimi, nel modo seguente:

Art. 32d cpv. 4

I Cantoni sostengono le spese per l'indagine di un sito iscritto o suscettibile d'iscrizione nel catasto (art. 32c cpv. 2), se l'indagine rivela che detto sito non è inquinato da rifiuti.

Art. 32e cpv. 1

... La Confederazione utilizza il ricavato unicamente per finanziare le indennità previste ai capoversi 3 e 3bis. Le indennità sono versate ai Cantoni in funzione dei costi.

Art. 32e cpv. 3

Le indennità versate per il risanamento di discariche o altri siti contaminati da rifiuti ammontano al massimo al 40 per cento dei costi computabili e sono versate soltanto se ...

Art. 32e cpv. 3bis

Le indennità versate per le indagini di cui all'articolo 32d capoverso 4 ammontano al 60 per cento dei costi computabili.

Art. 32e cpv. 4

Concerne solo il testo tedesco.