98.451 · Iniziativa parlamentare · 1998-12-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
In base all'articolo 21bis della legge sui rapporti fra i Consigli, presento l'iniziativa parlamentare qui allegata in forma di progetto elaborato volto a completare la legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) mediante disposizioni che attribuiscano le spese d'indagine per l'iscrizione al catasto dei siti contaminati o per la radiazione dei medesimi, nel modo seguente:
Art. 32d cpv. 4
I Cantoni sostengono le spese per l'indagine di un sito iscritto o suscettibile d'iscrizione nel catasto (art. 32c cpv. 2), se l'indagine rivela che detto sito non è inquinato da rifiuti.
Art. 32e cpv. 1
... La Confederazione utilizza il ricavato unicamente per finanziare le indennità previste ai capoversi 3 e 3bis. Le indennità sono versate ai Cantoni in funzione dei costi.
Art. 32e cpv. 3
Le indennità versate per il risanamento di discariche o altri siti contaminati da rifiuti ammontano al massimo al 40 per cento dei costi computabili e sono versate soltanto se ...
Art. 32e cpv. 3bis
Le indennità versate per le indagini di cui all'articolo 32d capoverso 4 ammontano al 60 per cento dei costi computabili.
Art. 32e cpv. 4
Concerne solo il testo tedesco.