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99.1005 · Interrogazione ordinaria · 1999-03-01

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Rispondendo all'interpellanza urgente Büttiker (99.3029; Ocalan. PKK e sicurezza interna della Svizzera) in Consiglio degli Stati e alle interpellanze urgenti del Gruppo radicale-democratico (99.3028; Ocalan. PKK e sicurezza interna della Svizzera) e del Gruppo UDC (99.3025; Azioni di Curdi in Svizzera) in Consiglio nazionale, il Consiglio federale ha preso posizione in modo esauriente sulle azioni violente di estremisti curdi. Ha trattato dettagliatamente le questioni sollevate nelle due domande del presente intervento parlamentare e conferma in proposito essenzialmente quanto segue:

1. Per il Consiglio federale è chiaro che atti di violenza di questo genere non possono essere ammessi in uno Stato di diritto. Per simili fatti non ci sono giustificazioni né politiche né di altra natura. Lo Stato di diritto può esistere soltanto se le azioni illegali sono punite in modo coerente. Si tratta in particolare, per dirla in breve, di condurre le necessarie inchieste penali ed eseguire le sentenze pronunciate. Nella misura in cui siamo in presenza di delitti ufficiali o nella misura in cui sono sporte querele in considerazione di altri reati, le autorità federali e cantonali di perseguimento penale hanno pure dato avvio alle relative inchieste di polizia giudiziaria.

2. Siccome non si possono escludere altre azioni di estremisti curdi, il Consiglio federale ha già preso provvedimenti per rafforzare la protezione di beni minacciati e di competenza federale (sgravio della polizia grazie all'impiego di membri dell'esercito) e per rafforzare la protezione dello Stato. Il capo del DFGP ha inoltre ordinato ai competenti servizi della Confederazione e ha chiesto per iscritto ai direttori cantonali di giustizia e polizia di applicare con determinazione la legislazione vigente. Il Consiglio federale ritiene per il momento poco opportuno un divieto del "Partito curdo del lavoro" (PKK); se i provvedimenti presi non dovessero sortire l'effetto sperato tale divieto potrebbe essere preso nuovamente in considerazione. I recenti avvenimenti hanno poi mostrato che i corpi svizzeri di polizia sono giunti al limite delle loro capacità nel dominare parecchi fatti concomitanti concernenti la polizia di sicurezza. Durante l'esame del sistema svizzero di sicurezza interna, già avviato con i Cantoni, si dovrà tener conto di questo fatto.

Il 31 marzo 1999 il Consiglio federale ha emesso un mandato di perseguimento penale contro ignoti (membri e simpatizzanti dell'organizzazione curda PKK) per presa d'ostaggio a scopo di coazione diretta contro autorità federali o estere (art. 185 i.r. con l'art. 340 n. 1 CP), eventualmente violazione di domicilio e danneggiamento contro persone e istallazioni protette in virtú del diritto internazionale (art. 186 e 144 i.r. con art. 340 n. 1 CP). Il 6 aprile 1999 il Ministero pubblico della Confederazione ha trasmesso il perseguimento penale e la sentenza in questo affare penale alle autorità dei Cantoni di Zurigo, Ginevra e Berna.

Risposta del Consiglio federale.