99.1023 · Interrogazione ordinaria · 1999-03-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per costi scoperti ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 della legge sul traffico pesante (LTTP) si intendono da un lato quelli dell'infrastruttura dei trasporti e dall'altro quelli provocati da incidenti e danni ambientali dovuti al traffico pesante. I Cantoni possono quindi impiegare i proventi della TTPCP anche per la costruzione e il finanziamento di strade. Secondo il dettato dell'art. 19 cpv. 3 LTTP le quote della TTPCP devono però essere dirette anche agli interventi sugli edifici, ai costi della sanità e a quelli provocati dall'inquinamento fonico. Per pareggiare tali costi esterni sarebbe auspicabile un'indennizzazione individuale dei singoli interessati, ma questa soluzione appare irrealistica dato l'onere che comporterebbe. La copertura dei costi esterni deve pertanto avvenire attraverso misure di cui beneficiano tutti gli interessati collettivamente. Esempi tipici sono il (co)finanziamento di ospedali, di interventi sugli edifici o di misure volte a ridurre l'impatto acustico del traffico.
2. Già nelle risposte alla mozione Béguelin "Consenso della Tavola rotonda a misure d'accompagnamento per il traffico regionale" e all'interpellanza Vollmer "Finanziamento destinato a promuovere l'uso della bicicletta" il Consiglio federale ha asserito che i Cantoni hanno un ampio margine di manovra per impiegare la quota loro spettante dei profitti della TTPCP. Questi fondi potrebbero perciò essere utilizzati anche a favore del traffico regionale o per promuovere l'uso della bicicletta. Lo stesso vale, secondo il Consiglio federale, anche per gli altri esempio citati nell'interrogazione. Non esiste un elenco esaustivo di misure possibili, né avrebbe motivo di esistere, data la grande libertà d'azione lasciata ai Cantoni.
3. Non esistono basi giuridiche che consentono alla Confederazione di esigere dai Cantoni una programmazione dell'uso delle quote della TTPCP. Dal punto di vista amministrativo si tratterebbe di una procedura inefficiente, oltre tutto in contraddizione con i principi del federalismo.
4. Vari Cantoni hanno adottato misure per l'allestimento di una propria contabilità relativa alle strade (con inclusione dei costi esterni). Analogamente alla questione dell'impiego della TTPCP, la Confederazione non dispone delle basi giuridiche per imporre ai Cantoni una determinata prassi. Per evitare risultati contraddittori, la Confederazione insiste però affinché i conti delle strade cantonali vengano allestiti secondo gli stessi criteri applicati al suo proprio conto.
5. Secondo le stime del Servizio per lo studio dei trasporti, i costi esterni del traffico stradale nel 1993 si aggiravano intorno a 3,6 miliardi di franchi. La quota del traffico pesante determinante per il calcolo della TTPCP ammontava a circa 1,2 miliardi. Detti costi sono però solo in parte sostenuti dalle casse pubbliche, per esempio come sovvenzioni alla sanità. Gran parte grava direttamente sui singoli cittadini, per esempio sotto forma di emissioni foniche superiori ai livelli consentiti o di danni agli edifici provocati dall'azione dei gas di scarico e delle vibrazioni. Uno studio svolto nel quadro del programma di ricerca nazionale 41 in materia di traffico e ambiente intende calcolare l'ammontare di questi costi per ogni singola regione. Sarà così possibile compiere una ripartizione dei costi esterni anche sui Cantoni.
6. La parola "innanzitutto" (che si ritrova anche al capoverso 2 in relazione all'impiego della quota federale) significa che le quote cantonali possono essere utilizzate in misura limitata, oltre che per lo scopo indicato alla cifra 1, anche per altri scopi non direttamente legati ad esso. Esempi in questo senso sono illustrati alla cifra 2.
7. L'intensa costruzione di strade degli ultimi decenni risulta oggi in una forte crescita dei costi di manutenzione, cui si aggiunge anche un certo ritardo da recuperare. In quest'ottica, e considerando il referendum finanziario cantonale, il rischio che la partecipazione dei Cantoni ai profitti della TTPCP conduca ad uno sfrenato impeto alla costruzione è ridotto. Con i fondi in questione, semmai, i Cantoni potranno più facilmente far fronte ai propri obblighi per la manutenzione delle strade e contribuire per la propria parte al completamento della rete delle strade nazionali. Poiché questi fondi aggiuntivi non provengono da una fonte permanente come la tassa di circolazione bensì da una tassa variabile, si contribuisce altresì all'attuazione del principio di causalità nel traffico stradale.
Risposta del Consiglio federale.