99.1089 · Interrogazione ordinaria · 1999-06-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è preoccupato per il deterioramento della situazione in Angola che ha indotto l'UFR a dar prova di generosità e di prudenza con l'ammissione in Svizzera, a titolo umanitario e provvisorio, di un determinato gruppo di richiedenti l'asilo angolani respinti, tra cui segnatamente persone malate, famiglie con figli minorenni nonché minorenni non accompagnati. Inoltre, durante i primi quattro mesi del 1999, cento cittadini angolani sono stati ammessi provvisoriamente, mentre 10 persone - per la maggior parte delinquenti - sono stati rimpatriati durante il primo semestre del 1999. Alla fine di aprile 1999, 1'626 cittadini angolani sono stati ammessi provvisoriamente in Svizzera. 900 cittadini angolani soggiornano inoltre nel nostro paese in base alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.
L'UFR è a conoscenza della situazione attuale in Angola (Paese di circa 1'250'000 km2 e con 12 milioni di abitanti), segnatamente per quanto concerne lo spostamento di taluni gruppi della popolazione, la localizzazione geografica dei conflitti armati, lo stato sanitario e l'approvvigionamento con derrate alimentari di determinati gruppi della popolazione. Esso riconosce la gravità della situazione, rilevando tuttavia che le fonti più sicure menzionano che la situazione varia fortemente a seconda della regione ed è soggetta a rapidi mutamenti. Vaste zone sono risparmiate dalla violenza e dalla malnutrizione. E' stato recentemente rilevato che oltre 25'000 profughi interni sono ritornati nella propria regione, nel nord del Paese. Talune regioni possono essere considerate relativamente sicure. Nel maggio scorso, grazie all'aiuto di organizzazioni non governative e di Paesi stranieri è stata effettuata una vasta campagna di vaccinazione contro la poliomielite nella capitale Luanda. L'UFR ritiene quindi sufficienti le garanzie per un ritorno sicuro in Angola per le persone non ammesse provvisoriamente in Svizzera. L'UFR non è del parere che il rischio di un pericolo concreto per tutti i cittadini angolani, che rimpatriano, possa essere considerato sistematico, serio e imminente. Presentemente, l'estensione dei conflitti armati non colpisce la capitale Luanda, benché la sicurezza rimanga relativa, visto il deterioramento sociale e politico, la delinquenza endemica e la povertà diffusa. Si constata inoltre che i richiedenti l'asilo respinti e toccati da una decisione di rinvio provengono da Luanda o possono soggiornarvi e appartengono, in principio, a classi medio-alte; in caso di ritorno si trovano quindi in una situazione meno difficile rispetto alla maggioranza della popolazione. L'UFR non è in grado di pronunciarsi in merito a un pronostico a medio termine sulle probabilità, per la capitale Luanda, di essere coinvolta nel clima di violenza che regna nelle altre regioni del territorio angolano. Se dovesse verificarsi un'estensione del conflitto armato, la pratica dell'UFR, - alla stregua degli altri Paesi europei - sarebbe rapidamente adeguata alla situazione concreta.
Quando le autorità competenti decidono di eseguire un rinvio, esse sono tenute a rispettare il principio del non-respingimento, non soltanto in virtú del diritto consuetudinario internazionale a carattere vincolante, ma pure in conformità dell'articolo 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, dell'articolo 3 CEDU, dell'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e degli articoli 2, 6 e 7 del Patto dell'ONU. Per quanto concerne in particolare il rispetto dell'articolo 3 CEDU che vieta la tortura, le pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, il Consiglio federale constata che le autorità competenti in materia di asilo agiscono in conformità della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Secondo la Corte l'espulsione - o il respingimento - di uno straniero da parte di uno Stato contraente può crear problemi rispetto all'articolo 3 della Convenzione se sono dati motivi seri e accertati di credere che l'interessato sarà esposto, nel Paese di destinazione, a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti. Cosí l'ipotesi secondo cui delle violazioni dell'articolo 3 CEDU potrebbero essere constatate in Angola non permette di concludere che tutti i rinvii verso questo Paese violerebbero il principio del non-respingimento. Una situazione di violenza locale o regionale nel Paese di destinazione non giustifica di per sé stesso una violazione dell'articolo 3 CEDU (cfr. CDU, decisione H.L.R. del 29 aprile 1997, Raccolta 1997, p. 758 § 41). Chi intende prevalersi di una potenziale violazione dell'articolo 3 CEDU deve provare che ci sono motivi seri e accertati di supporre che nel paese di destinazione corra realmente il rischio di essere torturato o sottoposto a pene o a trattamenti disumani o degradanti (CDU, decisione Cruz Varas, del 20 marzo 1991, serie A n. 201, p. 28, § 69-70).
Dichiarando irricevibile un ricorso individuale presentato contro la Svizzera il 30 ottobre 1998 - vale a dire a un'epoca in cui la situazione in Angola non era diversa da quella odierna - il Comitato europeo dei diritti dell'uomo ha ritenuto compatibile con l'articolo 3 CEDU il rinvio di un uomo ventinovenne sofferente di diabete. In una decisione recente, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha rilevato che l'espulsione di Tamil verso lo Sri Lanka - all'epoca in stato di guerra civile - non violava, per principio, l'articolo 3 CEDU (CDU, decisione Vilvarajah del 30 ottobre 1991, serie A n. 215). Il Comitato contro la tortura ha sottolineato in un comunicato del 19 maggio 1998 (CAT/C/20/D/90/1997 N 318 050) che anche di fronte a una grave situazione per i diritti dell'uomo in Angola, una simile costatazione non basterebbe per ammettere che la persona rinviata in questo paese corra il pericolo di essere torturata, mancando motivi supplementari. Infine, la CRA si è pronunciata in occasione di numerose decisioni in merito alla liceità e all'esigibilità dell'esecuzione dei rinvii verso l'Angola e in tale occasione ha confermato la prassi dell'UFR secondo cui l'esame del rinvio deve essere differenziato, in funzione del luogo d'origine e delle circostanze familiari e personali.
Conformemente all'articolo 11 capoverso 2 della legge sull'asilo (nuovo articolo 105 LAs) la CRA statuisce definitivamente sui ricorsi diretti contro l'UFR in materia d'asilo e di rinvio dalla Svizzera. Essa prende le decisioni in modo indipendente, essendo sottoposta unicamente alla legge (articolo 2 dell'ordinanza concernente la CRA, RS 142.317). La CRA costituisce quindi un'istanza di ricorso indipendente dall'Amministrazione. L'indipendenza giudiziaria di cui gode implica ch'essa è sottoposta alla vigilanza del Consiglio federale e a quella dell'Assemblea federale solo dal punto di vista amministrativo (articolo 17 capoverso 1 dell'ordinanza concernente la CRA). Il Consiglio federale non ha quindi la competenza di rivedere le sue decisioni, né dal punto di vista formale né da quello materiale, e non può influire sulla sua prassi (GAAC 58.8 consid. III).
Già nel contesto del rapporto di gestione del Consiglio federale 1991, il relatore della Commissione del Consiglio nazionale si è espresso come segue: "Le commissioni della gestione eserciteranno in futuro soltanto l'alta vigilanza nei confronti della Commissione indipendente di ricorso in materia d'asilo e rispetteranno lo stesso riserbo come nei confronti delle decisione del Tribunale federale". La commissione della gestione del Consiglio nazionale rileva nel rapporto del 22 agosto 1996 in merito ad aspetti della prassi procedurale della CRA che per motivi inerenti alla separazione dei poteri non gli era possibile sottoporre a una disamina materiale le singole sentenze della CRA in quanto istanza giudiziaria indipendente. Per i medesimi motivi, la CRA non può commentare le proprie sentenze per rispetto all'indipendenza dei suoi giudici, principio applicato sin dalla creazione nel 1992 di detta Commissione.
Secondo la CRA, la sentenza messa in causa dall'interrogazione posta al Consiglio federale è conforme alla pratica coordinata di tutte le sue camere, che del resto non sono vincolate dall'apprezzamento dei fatti per opera di altre istanze giudiziarie.
Risposta del Consiglio federale.