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99.1129 · Interrogazione ordinaria · 1999-09-03

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale si esprime come segue in merito alle domande:

1. Nell'amministrazione federale non vengono utilizzate macchine della verità per il controllo dei candidati a un posto vacante.

2. Il Consiglio federale non è disposto ad esaminare l'impiego di simili apparecchi per il controllo delle persone nell'amministrazione, nemmeno nel caso di persone portatrici di segreti. Oltre a problemi giuridici quasi insormontabili nel campo dei diritti fondamentali, anche l'utilità pratica di simili apparecchi è incerta. Pure la scienza non è concorde circa l'affidabilità dei risultati. È dimostrato che un mentitore abituale oppure un individuo con una personalità ambigua può superare il controllo nonostante faccia dichiarazioni false. Per questi motivi, in Svizzera l'impiego di poligrafi è proibito nelle procedure penali.

I controlli di sicurezza relativi alle persone sono disciplinati dalla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) e dalla sua ordinanza d'esecuzione del 20 gennaio 1999 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 120.4). Queste disposizioni non prevedono l'utilizzazione di macchine della verità. L'impiego di tali mezzi per i controlli di sicurezza relativi alle persone costituirebbe una grave violazione della libertà personale, per cui, secondo il parere del Consiglio federale, dovrebbe essere elaborata una base legale formale. Prima di ricorrere all'impiego di tali mezzi controversi, occorre esaurire tutte le misure previste dal diritto vigente. Ogni persona deve perciò essere sottoposta a un controllo di sicurezza prima della sua assunzione o prima che eserciti una nuova funzione sensibile (art. 12 cpv. 1 OCSP). Inoltre, occorre ripetere l'ultimo controllo se sono sorti nuovi rischi per la sicurezza o se ciò è previsto in convenzioni internazionali sulla protezione dei segreti (art. 13 cpv. 1 OCSP).

Poiché l'OCSP è entrata in vigore soltanto recentemente, non è ancora possibile dare indicazioni circa l'efficacia dei controlli di sicurezza.

Risposta del Consiglio federale.