99.1147 · Interrogazione ordinaria · 1999-10-05
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Con l'istituzione in tempi brevi della Commissione federale d'etica per l'ingegneria genetica nel settore non umano (CENU), il Consiglio federale ha accolto un'importante richiesta avanzata dalla mozione Genlex (96.3363). Il Governo assegna a detta Commissione in particolare il ruolo, importante, di dialogare con l'opinione pubblica in merito all'utilità e al rischio legato all'ingegneria genetica (punto 2.6 della mozione Genlex). La decisione d'istituzione del 27 aprile 1998 del Consiglio federale elenca espressamente, tra le funzioni particolari assegnate alla Commissione, quella di informare l'opinione pubblica sulle questioni e sui temi da essa trattati. Nella decisione d'istituzione del 27 aprile 1998 il Consiglio federale ha indicato l'informazione del pubblico in merito a questioni e temi trattati dalla Commissione d'etica come uno dei propri compiti precipui. Nel quadro di quest'ampia attività informativa assegnata a una Commissione peritale indipendente ed esterna all'Amministrazione, il Consiglio federale voleva comunque sottolineare che per la Commissione coinvolta nelle procedure di autorizzazione in corso, come per le altre parti interessate, vige sì un accesso illimitato agli atti, ma che le informazioni disponibili non sono destinate al grande pubblico. Prima della conclusione di una procedura, l'attività informativa di una parte coinvolta non deve essere in concorrenza con le funzioni assegnate all'autorità cui compete il rilascio dell'autorizzazione.
Dopo l'adozione della Genlex da parte del Parlamento, il Consiglio federale intende regolare diversamente le attività della Commissione federale d'etica per l'ingegneria genetica nel settore non umano. A quel punto la decisione d'istituzione attualmente vigente verrà sostituita da un'ordinanza basata sulla legge sulla protezione dell'ambiente,
nel frattempo modificata.
Risposta del Consiglio federale.