99.1176 · Interrogazione ordinaria · 1999-12-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domande 1 e 2:
Come ricordato giustamente dall'interrogante, la determinazione dell'età mediante radiografia ossea rientra nell'ambito scientifico. Per questa ragione, in mancanza di conoscenze specifiche, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) nei casi specifici dà mandato a esperti incaricati di pronunciarsi su detta questione d'ordine medico.
Secondo il parere degli esperti consultati, la letteratura medica esistente in proposito, in particolare uno studio scientifico americano datato 1996 (Bone Age in Children of Diverse Ethnicity, Francesca K. Ontell, Marija Ivanovic, Deborah S. Ablin e Ted W. Barlow, in : AJR 167, dicembre 1996), consente di ponderare la valutazione dell'età ossea secondo il metodo dei dr. Greulich e Pyle e di determinare con maggiore precisione il margine di variazione che può esistere tra età ossea ed età cronologica. Su questo fondamento è segnatamente possibile affermare che l'età ossea degli adolescenti bianchi coincide generalmente con la loro età cronologica. Trattandosi di giovani adolescenti neri, la fusione totale delle cartilagini di crescita corrisponde a un'età ossea di almeno 19 anni e questa può quindi eccedere di circa cinque mesi quella cronologica. Per le giovani adolescenti nere, la fusione intera delle cartilagini di crescita corrisponde a un'età ossea di almeno 18 anni e l'età ossea può eccedere di circa dieci mesi quella cronologica.
Tenuto conto del margine di variazione possibile tra l'età ossea e quella cronologica, la valutazione dell'età da parte dell'UFR in base a questo metodo è effettuata generalmente sul fondamento di un rapporto peritale basato su una radiografia della mano sinistra. Esami più approfonditi che comprendono anche una radiografia della spalla, del gomito, del bacino, del ginocchio e dell'articolazione sternoclavicolare, effettuati in determinati casi, hanno confermato il risultato della prima perizia.
In Svizzera, questo metodo medico di determinazione dell'età è utilizzato già da molto tempo dai tribunali civili, penali e amministrativi. La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo ha parimenti riconosciuto a più riprese che l'affidabilità di questi esami scientifici non deve essere più dimostrata. Peraltro, da una recente inchiesta risulta che anche altri Paesi europei, in particolare i Paesi Bassi, la Svezia e la Francia, riconoscono il carattere scientifico e affidabile di questo metodo e ne fanno ricorso per determinare con precisione l'età dei richiedenti l'asilo. Altri Paesi, come la Germania, si accontentano di una stima dell'età sulla base dell'aspetto fisico (" Inaugenscheinnahme ") della persona in questione.
Ad domanda 3:
Già da alcuni anni le autorità tutorie fanno eseguire radiografie ossee allo scopo di meglio tutelare il principio dell'interesse superiore dei fanciulli, di garantire ai richiedenti l'asilo effettivamente minorenni un'adeguata assistenza e di combattere i frequenti abusi riscontrati in quest'ambito. Dette autorità sono del resto intervenute presso l'UFR per sollecitare l'approntamento di una prassi intesa a chiarire, sin dall'inizio della procedura d'asilo, la questione dell'età nel caso in cui le dichiarazioni del richiedente non corrispondano manifestamente alla realtà. Una siffatta richiesta era segnatamente motivata dalle difficoltà di tipo relazionale ed organizzativo constatate all'atto dei collocamenti inadeguati di adulti nelle strutture scolastiche o d'accoglienza riservate ai minori, come anche dalla volontà di dette autorità di dedicarsi completamente ai richiedenti veramente minorenni.
Il Consiglio federale rammenta che spetta ai richiedenti produrre i documenti necessari per stabilire la loro identità nei casi in cui si può ragionevolmente esigere siffatta collaborazione da parte loro. Quindi, di fronte a un documento d'identità autentico, le autorità non avranno bisogno di investigare ulteriormente. Per contro, quando esiste un forte dubbio circa la minore età del richiedente, in considerazione della fisionomia o del comportamento, l'autorità è legalmente tenuta a chiarire la fattispecie. In siffatta ipotesi, una direttiva interna emanata il 18 settembre 1998 rammenta che le autorità federali, in particolare i centri di registrazione, come anche le autorità cantonali, hanno la possibilità di procedere a una siffatta misura d'istruzione dopo aver informato le persone interessate riguardo ai motivi e allo svolgimento della stessa.
Da gennaio a ottobre 1999, nei centri di registrazione sono stati effettuati circa 250 esami ossei. Si è rilevato che in oltre l'80% dei casi, le persone sottoposte a siffatta misura avevano raggiunto, in base ai criteri di valutazione precitati, un'età superiore alla maggiore età. Questa percentuale corrisponde alle constatazioni di alcune autorità tutorie in base alle statistiche allestite nel corso degli anni precedenti nell'ambito dell'asilo. Il fatto che la maggior parte dei richiedenti in questione non abbia fatto ricorso contro il risultato di detta analisi e ha perfino riconosciuto che le dichiarazioni fatte in proposito non corrispondevano alla realtà dimostra la necessità e l'affidabilità di questo metodo investigativo.
Questi richiedenti, considerati ormai maggiorenni, non beneficiano più di garanzie procedurali particolari riservate ai minori e previste dalla legislazione in materia d'asilo come anche dalla direttiva dell'UFR del 20.09.99 (Asilo 23.2), ma sono trattati conformemente alle norme generali del diritto in materia d'asilo. Inoltre non sono nemmeno accolti in strutture destinate specificamente ai minori, il cui costo giornaliero si rivela assai oneroso.
Risposta del Consiglio federale.