99.1183 · Interrogazione ordinaria · 1999-12-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale desidera ricordare che la LAMal, che ha introdotto l'assicurazione obbligatoria, è innanzitutto una legge che mira in primo luogo a regolare il sistema di finanziamento delle cure in caso di malattia. Essa non ha modificato la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni: questi ultimi rimangono responsabili dell'organizzazione delle cure che vanno prestate alla popolazione cantonale. E' di loro competenza in particolare stabilire le condizioni che i fornitori di prestazioni devono soddisfare per essere autorizzati ad esercitare sul territorio cantonale, mentre alla Confederazione incombe la definizione delle prestazioni nella LAMal. In un progetto nell'ambito dell'analisi degli effetti della LAMal si sta attualmente esaminando se la LAMal rimborsi le prestazioni considerate adeguate e di alta qualità secondo gli standard internazionali (pubblicazione prevista per la primavera del 2000).
Il legislatore ha incluso nella LAMal una condizione importante per l'assunzione delle prestazioni da parte dell'assicurazione malattie, ovvero quello della garanzia della qualità (art. 58 LAMal). Nel sistema convenzionale che prevale nella legislazione sull'assicurazione malattie, l'elaborazione di programmi in materia d'esigenze inerenti la qualità delle prestazioni è stata affidata ai fornitori di prestazioni. Le modalità d'applicazione sono regolate nelle convenzioni tariffali stipulate con gli assicuratori (art. 77 OAMal). Quando concludono una convenzione questi ultimi sono quindi incaricati di negoziare la qualità delle prestazioni fornite. Uno studio commissionato dall'UFAS nell'ambito dell'analisi degli effetti della LAMal ha fatto il punto della situazione riguardo all'elaborazione e all'applicazione delle misure volte a garantire la qualità delle prestazioni. Le sue conclusioni sui risultati sin qui ottenuti sono deludenti. Al fine di accelerare l'applicazione dell'articolo 77 OAMal, all'inizio del 1999 l'UFAS ha quindi formulato degli obiettivi per la realizzazione della gestione della qualità ed elaborato un profilo delle esigenze che i concetti, i programmi e le convenzioni richiesti da questo articolo devono soddisfare. Questo è un lavoro che va svolto a tappe e l'UFAS sostiene l'impiego di una molteplicità di metodi e di strumenti in vista della realizzazione di una gestione della qualità strutturata e imperniata sul costante miglioramento. Mira inoltre ad affinare la scelta degli indicatori in modo da poter attenuare l'insufficienza o l'esubero di capacità in materia di cure e di evitare i costi diretti o indiretti che non sono necessari.
Il Consiglio federale risponde alle due domande nel modo seguente:
1. nel quadro dell'analisi degli effetti, i due studi sulle prestazioni e sulla garanzia della qualità sono già stati menzionati. Si prevede inoltre un progetto di ricerca intitolato "Ripercussioni sui fornitori di prestazioni" che terrà conto delle conseguenze dirette e indirette della LAMal sui fornitori di prestazioni in generale. Un'analisi specifica del settore delle cure oltrepasserebbe invece i limiti dell'analisi degli effetti.
2. Il Consiglio federale impiegherà i mezzi a sua disposizione per favorire la qualità delle prestazioni fornite in collaborazione con le altre parti attive nel settore sanitario, vale a dire i fornitori di prestazioni stessi, gli enti pubblici e gli assicuratori.
Risposta del Consiglio federale.