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99.3025 · Interpellanza urgente · 1999-03-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

A partire dal 16 febbraio 1999, in seguito all'arresto e al trasferimento in Turchia del capo del "Partito del lavoro curdo" (PKK) Abdullah Ocalan, molti Stati europei sono diventati l'obiettivo di azioni degli estremisti curdi che hanno occupato ambasciate, edifici di organizzazioni internazionali e di partiti - in parte anche con presa di ostaggi - nonché appiccato incendi. Da noi, a essere colpite da simili manifestazioni, sono state le città di Ginevra, Berna, Zurigo e Basilea. Il Consiglio federale ritiene questi eventi gravi dal punto di vista della sicurezza interna. Sulla scorta della sua valutazione egli è giunto alla conclusione che non si possono escludere altri atti violenti da parte di membri o simpatizzanti del PKK e segnatamente azioni contro rappresentanze diplomatiche di Stati esteri e edifici di organizzazioni internazionali. Egli ha quindi deciso di sostenere le forze di polizia dei Cantoni e delle Città maggiormente colpiti mediante l'impiego di truppe con compiti di sorveglianza delle installazioni sottostanti alla responsabilità della Confederazione.

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande postegli:

1. Il PKK è in grado, grazie alla sua organizzazione, alla sua capacità di condotta e di mobilitazione e al numero dei suoi membri, di eseguire in molti Stati in ogni momento azioni di occupazione o attentati incendiari contro oggetti non protetti. L'incertezza sul processo Ocalan in Turchia e i problemi di successione all'interno del PKK continuano a dominare la situazione relativa a detta organizzazione e agli Stati europei interessati dalle sue azioni, Svizzera compresa. Le misure prese dal Consiglio federale

- autorizzazione dell'impiego della truppa per sgravare le forze di polizia e proteggere installazioni di competenza federale;

- continuazione delle misure decise nel 1993 contro il PKK nell'ambito della protezione dello Stato (segnatamente acquisizione intensa di informazioni, aumento dei divieti d'entrata contro quadri del PKK, esecuzione coerente del divieto di porto d'armi)

perseguono lo scopo di limitare il più possibile il margine di manovra del PKK e di aumentare quello delle forze di polizia, sgravandole da compiti di protezione, in modo da poter rendere possibile un loro rapido intervento in caso di atti violenti. Il Consiglio federale è del parere che la violenza non può essere tollerata in uno Stato di diritto e che non vi sia alcuna giustificazione politica al ricorso alla violenza e che occorra impedire e sanzionare gli atti di violenza unendo le forze. La sua posizione è condivisa anche dai ministri dell'interno dell'UE.

2. Non si possono escludere azioni congiunte di estremisti in diversi Cantoni. Per questo motivo, il Consiglio federale non ha previsto, come sostegno alle forze di polizia nei compiti di sorveglianza, un intervento intercantonale delle autorità di polizia, bensì un impiego della truppa. L'invio a Ginevra, Zurigo e Berna di funzionari di polizia di altri Cantoni avrebbe infatti indebolito i dispositivi di sicurezza nei rimanenti Cantoni. In tal modo resta a disposizione una riserva di polizia a livello svizzero che può essere impiegata per eventuali interventi. In caso di altre occupazioni con presa di ostaggio allo scopo di coazione di autorità federali o estere, il coordinamento a livello svizzero dell'intervento contro gli estremisti spetterebbe nuovamente allo "Stato maggiore speciale presa di ostaggio ed estorsione".

3. Come già menzionato, il Consiglio federale ha deciso misure intese a proteggere maggiormente sia le installazioni minacciate di competenza federale sia lo Stato in quanto tale. Occorre rispondere agli eventi in modo appropriato e rispettoso dei principi dello Stato di diritto. Lo Stato di diritto è garantito soltanto se gli atti illegali sono sanzionati con l'applicazione coerente delle disposizioni di diritto penale e di diritto degli stranieri. Agli autori di reati non va risposto con condiscendenza. Le inchieste penali vanno avviate con celerità, decisione ma anche in modo adeguato, e le sentenze pronunciate vanno eseguite. Il Consiglio federale è del parere che le misure seguenti - in virtù delle basi legali vigenti - vanno applicate in modo coerente dalle competenti autorità federali e cantonali:

- contro presunti membri di organizzazioni estremiste, con sede all'estero, sono disposti dai servizi competenti del DFGP dei divieti d'entrata. Un'eventuale non osservanza del divieto d'entrata rappresenta nel contempo un motivo di espulsione;

- membri di organizzazioni estremiste, privi di un permesso di domicilio o di soggiorno o titolari di un permesso di domicilio o di soggiorno non soggiacente al settore dell'asilo e che hanno partecipato ad azioni violente vanno allontanati o espulsi. Nel caso in cui un allontanamento dovesse risultare inammissibile, i competenti Cantoni sono tenuti a disporre nei confronti della persona interessata, il divieto di lasciare un determinato territorio;

- alle persone che hanno i requisiti per essere considerate dei rifugiati, ma che sono state coinvolte in azioni violente o che fanno parte di organizzazioni estremiste, non va concesso asilo in quanto indegne di ottenerlo. Se vi sono motivi gravi che fanno presumere un loro potenziale pericolo per la sicurezza della Svizzera, si possono allontanare. Va disposto il divieto di lasciare un determinato territorio, se ostacoli di diritto internazionale pubblico, vale a dire, l'articolo 3 CEDU si oppongono a un allontanamento;

- rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo e che sono coinvolti in azioni violente possono essere allontanati a determinate condizioni. Anche in questo caso occorre tuttavia rispettare l'articolo 3 CEDU.

Il Consiglio federale ritiene al momento non ragionevole decidere il divieto del PKK: un siffatto divieto sarebbe contrario alla tradizione svizzera, non sarebbe applicabile dal punto di vista delle misure di polizia e indurrebbe gli attivisti del PKK ad agire maggiormente nella clandestinità. Nel caso in cui le misure decise non dovessero raggiungere lo scopo auspicato, occorrerebbe, a determinate condizioni, prendere in considerazione un tale divieto.

4. E' possibile che il PKK intenda ora perseguire anzitutto l'obiettivo di fornire il massimo sostegno a Ocalan in Turchia e a tale scopo - mediante relative azioni politiche o violente - esercitare una pressione sui Governi europei e su organizzazioni internazionali affinché a loro volta esercitino una pressione sulla Turchia. Il PKK dispone di un potenziale considerevole, che può mobilitare in ogni momento per attuare, se necessario, altri atti violenti. Se e in che misura entri nuovamente in azione dipende dall'evoluzione della situazione e segnatamente dal destino del suo capo, Ocalan. Le autorità svizzere hanno preso misure intese a combattere efficacemente un'eventuale ripresa della violenza.

5. Sulla scorta dell'attuale valutazione della situazione, il Consiglio federale ritiene improbabile che il mondo politico internazionale sia in grado di risolvere politicamente - in un prossimo futuro - la problematica dei Curdi sia nella sua dimensione globale sia in quella regionale. Occorre dapprima migliorare la situazione dei Curdi in Turchia; in quanto Stato membro del Consiglio d'Europa e dell'OSCE gli sforzi della Svizzera devono andare in questa direzione. Come già negli scorsi anni, per risolvere la questione curda la Svizzera sosterrà ogni sforzo in seno a queste organizzazioni di cui fa pienamente parte.

Risposta del Consiglio federale.