99.3090 · Mozione · 1999-03-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Appare opportuno e sufficiente applicare con più costanza le basi giuridiche già esistenti:
- le disposizioni del codice penale svizzero (CP) si applicano anche a chi pratica lo sci fuori pista e lo sci alpinismo. In particolare si pensi ai crimini colposi contro il corpo e la persona quali le lesioni colpose (art. 125 CP) e l'omicidio colposo (art. 117 CP). Nell'ambito della giurisprudenza bisognerebbe però anche accertare in che misura, in eventi che non comportano alcuna lesione corporea, sia data l'esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP).
- Il codice civile prevede la possibilità che le squadre di soccorso addebitino i costi sostenuti alle persone per le quali è stato richiesto l'intervento. In particolare ci si basa sulle disposizioni del Codice delle obbligazioni inerenti alla gestione d'affari senza mandato (art. 419 segg. CO).
- Nella misura in cui gli interventi di salvataggio rientrano nelle attività di competenza dell'autorità pubblica, il diritto di rivalsa per i costi delle operazioni di salvataggio è disciplinato dal diritto pubblico. I Cantoni possono emanare disposizioni in materia o delegarne la competenza ai Comuni.
- L'ordinanza sul trasporto pubblico (OTP) riconosce all'impresa di trasporto pubblico il diritto di negare a persone il trasporto per la pratica di uno sport e, in caso di recidiva o in casi gravi, di ritirare loro il biglietto. Questa disposizione si applica se, nella regione servita dall'impresa, la persona in questione, con il suo comportamento, mette altri manifestamente in pericolo, in particolare violando norme elementari di prudenza; percorrendo un pendio esposto a valanghe; non rispettando istruzioni o segnali di divieto, opponendosi agli ordini degli agenti dei servizi di vigilanza e di salvataggio (art. 3 OTP).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.