99.3095 · Mozione · 1999-03-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La lince è una specie protetta giusta la legge sulla caccia (art. 7 LCP). Da quando è stata nuovamente insediata, gli effettivi della specie hanno ripetutamente fatto registrare, a livello regionale, oscillazioni naturali. Negli ultimi anni non vi è stato, sul piano nazionale, alcun incremento delle popolazioni e il territorio di diffusione della specie non è cresciuto. Complessivamente, gli effettivi e il territorio di diffusione nelle Alpi e nel Giura sono troppo esigui per garantire a lungo termine la sopravvivenza del felino nel nostro Paese. Escludiamo pertanto a priori ogni intervento per ridurne il numero.
Negli ultimi due decenni, le popolazioni delle maggiori specie preda, il cervo e il camoscio, sono ancora aumentate, nonostante la presenza della lince; esse non sono minacciate né a livello regionale né a livello nazionale. In molte regioni si auspica addirittura una maggiore riduzione delle popolazioni di ungulati, dato che questi erbivori possono arrecare danni notevoli ai boschi di protezione. Grazie all'impegno profuso dalla Confederazione e dai Cantoni in favore della conservazione e del promovimento nel nostro Paese di una fauna ricca in specie, agli amanti della natura non mancano certo le occasioni per osservare animali in libertà, così come non mancano ai cacciatori le opportunità di dedicarsi alla caccia.
Giusta l'art. 10 dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, il Consiglio federale ha stabilito i principi da rispettare nei confronti dei grandi predatori protetti. Ai sensi di tale articolo, la Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento di danni causati dai grandi predatori. La Confederazione può inoltre autorizzare l'abbattimento o la cattura di singoli lupi o linci che causano danni particolarmente elevati.
Nel 1996, con la revisione dell'art. 10 OCP, il Consiglio federale ha creato ulteriori basi giuridiche atte a risolvere i problemi causati dai grandi predatori. Tale articolo autorizza l'UFAFP a presentare strategie ad hoc, nelle quali vengono definiti "i principi che reggono la protezione, l'abbattimento o la cattura di dette specie, nonché la prevenzione e l'accertamento dei danni e il risarcimento delle spese causate dalle misure di prevenzione". Un gruppo di lavoro per grandi predatori, istituito dall'UFAFP nel 1996, di cui fanno parte, oltre ai rappresentanti dei Cantoni, anche gli agricoltori e gli ambientalisti, ha nel frattempo elaborato una strategia per la lince. L'UFAFP la invierà ancora quest'anno in procedura di consultazione ai Cantoni e alle associazioni e l'applicherà, infine, in cooperazione con i Cantoni.
Parallelamente sarà indispensabile trovare una soluzione per venire a capo dell'isolamento geografico degli effettivi della lince. La migrazione naturale viene notevolmente ostacolata dagli insediamenti e dai collegamenti stradali. Per equilibrare le differenze regionali di densità degli effettivi è pertanto necessario promuovere e permettere la migrazione naturale, rispettivamente la diffusione equilibrata. A tale scopo il DATEC sta elaborando una direttiva sulla necessità di passaggi per la fauna selvatica e sulla loro costruzione.
Il Consiglio federale vuole risolvere in maniera duratura i problemi legati alla presenza di grandi predatori mediante l'applicazione di un insieme di misure. Alla luce di quanto precede, le misure per regolare gli effettivi della lince non sarebbero ragionevoli.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.