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99.3193 · Mozione · 1999-04-22

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1.- L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha emanato per la prima volta istruzioni sull'imposizione delle azioni di dipendenti nella circolare dell'8 novembre 1973 (circolare 73) e ha introdotto il metodo di sconto sul valore venale delle azioni che soggiacciono ad un termine d'attesa. In tal modo essa ha tenuto conto del fatto che la prestazione di un datore di lavoro, a causa della limitazione della facoltà di disporre, non poteva avere lo stesso valore come quando esso avesse ceduto al collaboratore un'azione trasferibile liberamente. Nella circolare n. 5 del 17 maggio 1990 (circolare 90) essa si è scostata da questa prassi e ha prescritto il metodo di sconto della differenza tra il valore venale dell'azione e il suo prezzo d'acquisto. Nella decisione del 6 novembre 1995 il Tribunale federale ha dichiarato contrario al diritto federale il metodo di sconto illustrato nella circolare 90 e indotto l'Amministrazione federale delle contribuzioni a ritornare al vecchio metodo della circolare 73, perché più conforme al diritto federale. Nella circolare n. 5 del 30 aprile 1997 (circolare 97) l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha pubblicato le nuove istruzioni sull'imposizione delle azioni ed opzioni di dipendenti.

2.- Secondo l'articolo 17 capoverso 1 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) l'attribuzione di azioni ed opzioni di dipendenti è un' "altra prestazione valutabile in denaro" derivante da un'attività lucrativa dipendente. Per il calcolo della prestazione imponibile delle azioni di dipendenti si deve sempre partire dal loro valore venale al momento della loro distribuzione. Inoltre, dal valore venale si può effettuare una riduzione del 6% annuo. Questo risultato è infine diminuito del prezzo d'acquisto, nel caso in cui il dipendente debba pagare un tale prezzo. Lo sconto del 6 per cento concesso dall'Amministrazione federale delle contribuzioni per i dipendenti è un po' meno vantaggioso del metodo della circolare 73, ma sempre più vantaggioso che quello previsto nella circolare 90. Ciò è illustrato con un esempio:

Valore venale di un'azione CHF 100; prezzo d'acquisto CHF 40; 5 anni di termine d'attesa;

- Circolare 73: 62,09% di 100 = 62,09 - 40 = imponibili CHF 22,09

- Circolare 90: 100 - 40 = 60 X 62,09% = imponibili CHF 37,25

- Circolare 97: 74,72% di 100 = 74,72 - 40 = imponibili CHF 34,72

3.- Il Tribunale federale nella summenzionata decisione del 6 novembre 1995 ha stabilito che il tasso d'interesse del 10 % non corrisponde alla realtà economica. Inoltre, un perito (prof. Zimmermann della Hochschlule St. Gallen) spiega in un'altra procedura che questa riduzione del 10% è troppo elevata. In seguito la riduzione del 10% è stata diminuita, come era previsto nella circolare 73. L'Amministrazione federale delle contribuzioni era dell'opinione che il tasso d'interesse del 6% corrispondesse alla realtà economica, cui il Tribunale ha raccomandato di avvicinarsi. Si deve tuttavia ritenere che, in considerazione dell'attuale livello medio degli interessi, questo tasso può ancora essere ritenuto elevato, se confrontato agli interessi sui libretti di risparmio, delle obbligazioni e delle ipoteche. Era difficile trovare una precisa grandezza comparativa, per cui la prudenza si è pronunciata per un tasso d'interesse più elevato, nondimeno corrispondente alla realtà economica. Nel caso in cui il tasso d'interesse medio aumentasse, l'Amministrazione federale delle contribuzioni dovrebbe esaminare l'eventualità di aumentare in misura corrispondente il tasso attuale. Ad ogni modo, riteniamo che un'agevolazione fiscale delle azioni dei dipendenti, come proposta dall'autore della mozione, necessiti di una base legale.

4.- Il Consiglio federale ha dubbi sostanziali nei confronti della soluzione proposta dall'autore della mozione: lo scopo di un piano di partecipazione è quello di ricompensare il comportamento tenuto dai dipendenti in passato e di influenzare positivamente quello che essi terranno in futuro. Questo comportamento può essere ricompensato in diversi modi, sia con un'indennità in contanti (bonus) sia con prestazioni in natura o appunto con azioni. La rimessa d'azioni di dipendenti è di regola una parte essenziale delle rimunerazioni previste nei piani di partecipazione dei dipendenti. Se fosse agevolata fiscalmente solo questa parte, le rimunerazioni in contanti o in natura sarebbero meno attrattive dal punto di vista fiscale. Non ogni dipendente vuole tuttavia farsi attribuire azioni, soltanto perché sono fiscalmente attrattive. I motivi possono essere parecchi: nessun legame a più lungo termine con l'impresa; mancanza di mezzi finanziari per l'acquisto di altre azioni; aspettative di rischio; progettato cambiamento di posto di lavoro, ecc. Per questi motivi, molti dipendenti preferiscono scegliere una rimunerazione subito realizzabile. Questi dipendenti non capirebbero che essi debbano assoggettare all'imposta per intero le loro rimunerazioni, mentre i loro colleghi che ricevono azioni non debbano farlo. Nello spirito della parità di trattamento si deve quindi rinunciare a privilegiare fiscalmente le azioni dei dipendenti.

5.- Il Parlamento nella sessione autunnale 1999 ha tramesso una mozione della Commissione dell'economia e dei canoni del Consiglio degli Stati concernente la promozione della costituzione di imprese (mozione del 9 settembre 1999; 99.3460), con cui chiede, fra l'altro, una riduzione del valore nominale minimo delle azioni. Un'iniziativa parlamentare del 27 settembre 1999 del Consigliere agli Stati Maximilian Reimann (99.446; non ancora trattata) chiede parimenti che il valore nominale minimo delle azioni sia fissato d'ora in poi ad un franco. Nell'ambito del trattamento di questi due interventi può essere parimenti esaminata la questione dell'introduzione di azioni senza valore nominale affrontata pure nella mozione Hochreutener. A differenza della riduzione del valore nominale minimo, l'introduzione delle azioni senza valore nominale richiederebbe un cambiamento sostanziale del sistema, che non si potrebbe realizzare senza numerose modifiche di diritto civile e fiscale. Per questo motivo, nell'ambito della revisione del diritto della società anonima del 1991 si è rinunciato ad una corrispondente modifica. L'obiettivo di promuovere la diffusione delle partecipazioni dei dipendenti perseguito dalla mozione Hochreutener si potrebbe raggiungere in modo più rapido e efficiente con una semplice diminuzione del valore nominale minimo piuttosto che con l'introduzione di azioni senza valore nominale. L'intervento non dovrebbe quindi essere trasmesso nella forma della mozione, troppo limitativa per la sua attuazione dal punto di vista del contenuto.

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