99.3201 · Interpellanza · 1999-04-22
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Durante la fase iniziale della liberalizzazione delle telecomunicazioni, sono sorti problemi in relazione alla costruzione di nuove reti di telefonia mobile. Visto l'elevato numero di antenne necessarie, le autorità cantonali e comunali sono state fortemente sollecitate in materia di permessi di costruzione e sono ben presto state oberate dall'intensa attività di costruzione. Inoltre, il rapido sviluppo delle reti di vecchi e nuovi fornitori di telefonia mobile e la mancanza di valori preventivi per le radiazioni non ionizzanti hanno fatto sorgere timori tra la popolazione quanto ad eventuali pericoli per la salute.
La nuova legge sulle telecomunicazioni (LTC), entrata in vigore il 1° gennaio 1998, prevede la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni e l'introduzione di un regime di concessioni per i servizi e le reti di telecomunicazione. La legge parte dal principio che gli obiettivi della politica nazionale sulle telecomunicazione siano meglio raggiunti in un regime di concorrenza che in uno di monopolio parziale. (FF 1996 III p. 1297). Come lo dimostrano le esperienze fatte in seno all'UE e in tutti i Paesi dell'OCSE, è nettamente più efficace fornire alla popolazione servizi di telecomunicazione mobile o con filo in un contesto in cui regna un'effettiva concorrenza piuttosto che in situazione di monopolio. Dal 1998, in tutti i Paesi dell'OCSE la popolazione è servita da almeno due operatori di telefonia mobile mentre nella maggior parte dei Paesi sono quattro o più gli operatori sul mercato. Le tariffe sono considerevolmente diminuite ovunque ed è aumentata la domanda di tali servizi. L'OCSE ritiene che i servizi mobili siano essenziali per lo sviluppo della società dell'informazione e per il mantenimento della competitività. L'Unione europea ha imposto ai suoi Stati membri l'obbligo di attribuire almeno 3 concessioni nazionali per le reti di telefonia mobile. La Svizzera ha accettato, nell'ambito dell'OMC (GATS), di rispettare gli obblighi per la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione e delle infrastrutture. Secondo tali accordi, il numero delle concessioni può essere limitato unicamente per ragioni particolari come ad esempio la scarsità di frequenze.
In base alle frequenze disponibili, la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), autorità indipendente, ha rilasciato nella primavera del 1998 due nuove concessioni nazionali (una a diAx ed una a Orange) con un obiettivo a lungo termine: servire il 95% della popolazione del Paese. Visto che la Swisscom è titolare di una concessione conformemente all'art. 66 cpv. 2 LTC, sono tre oggi in Svizzera i fornitori di telefonia mobile indipendenti (Swisscom, Diax e Orange).
La coutenza, caso per caso, delle ubicazioni e dei pali delle antenne è disciplinata nella legge sulle telecomunicazioni (art. 36 cpv. 2 LTC) e, se necessario, può essere adattata. Tuttavia, se tutte le antenne fossero condivise, si creerebbe una sola rete e quindi una situazione di monopolio. In questo modo si limiterebbe considerevolmente la concorrenza tra i servizi, mentre quella tra le infrastrutture sarebbe del tutto eliminata. È proprio questa la situazione che il legislatore ha voluto evitare nella LTC. La concorrenza tra i servizi dipende essenzialmente dall'infrastruttura impiegata. Essa è basata sulle caratteristiche funzionali dei servizi, sul grado di copertura, sulla qualità, sui costi rilevanti per le tariffe praticate ai consumatori e sull'innovazione. Una totale messa in comune delle reti sarebbe dunque del tutto contraria al principio di base d'apertura del mercato. Inoltre, il divieto di costruire reti supplementari costituirebbe una violazione degli obblighi assunti dalla Svizzera nei confronti dell'OMC (GATS).
Vista l'attuale situazione, le questioni legali relative alla costruzione e alla pianificazione delle reti di telefonia mobile non vengono trattate al momento del rilascio delle concessioni ma durante le procedure per il rilascio dei permessi di costruzione. Nelle zone edificabili, spetta ai Comuni e ai Cantoni autorizzare la posa delle antenne; al di fuori di tali zone, conformemente all'art. 24 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT), l'autorizzazione è rilasciata dai Cantoni se la posa delle antenne di telefonia mobile non è regolamentata in dettaglio nei piani regolatori.
Tuttavia, al fine di prendere meglio in considerazione le esigenze del coordinamento dei siti, la Commissione federale delle comunicazioni, in qualità di autorità competente, ha previsto d'introdurre nelle future concessioni di telefonia mobile UMTS delle condizioni secondo le quali gli esercenti saranno tenuti, qualora sia possibile, ad utilizzare in comune le ubicazione delle antenne. Inoltre, gli esercenti dovranno presentare tempestivamente i loro piani di potenziamento delle reti ai Cantoni e fornire la loro collaborazione nelle necessarie procedure di coordinamento delle diverse ubicazioni. L'UFCOM elaborerà queste procedure prima dell'inizio della costruzione delle reti UMTS in collaborazione con i Cantoni.
Per quanto concerne le immissioni di radiazioni elettromagnetiche, è entrata in vigore il 1° febbraio 2000 l'ordinanza sulle radiazioni non ionizzanti (ORNI), nella quale vengono fissati i valori massimi conformemente alla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb). Sono state dunque prese in considerazione le paure espresse dalla popolazione e garantita la necessaria sicurezza giuridica in questo settore. L'ORNI costituisce lo strumento giuridico adatto per assicurare la protezione contro radiazioni troppo elevate. Invece, la coutenza dei siti non risolverebbe il problema delle radiazioni non ionizzanti, poiché da essa possono risultare radiazioni non ionizzanti localmente più elevate rispetto a una situazione in cui le antenne siano poste in luoghi diversi. La crescente domanda nel settore delle comunicazioni mobili esige la costruzione di antenne supplementari al fine di fornire le necessarie capacità. I valori preventivi devono dunque essere rispettati fin dalla messa in servizio di nuovi impianti di telefonia mobile e, per gli impianti già esistenti, entro il termine di risanamento previsto. Già all'inizio del 1999, è stato raccomandato alle autorità responsabili in materia di costruzione di applicare valori preventivi analoghi a quelli fissati dall'ORNI al momento del rilascio di permessi di costruzione per le antenne.
Dunque, non vi è ragione alcuna per rimettere in discussione gli obiettivi e i principi stabiliti dal legislatore nel 1997. Gli strumenti giuridici in vigore (LTC; LPT, LPN, LPAmb e ORNI) sono sufficienti a livello federale. Tuttavia, se necessario, le autorità federali sosterranno i Cantoni in particolare nell'applicazione dell'ORNI.
Risposta del Consiglio federale.