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99.3221 · Interpellanza urgente · 1999-06-01

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nell'ambito della missione che gli è stata affidata dalla legge (art. 1 LM), l'esercito deve coadiuvare le autorità civili quando i loro mezzi non sono più sufficienti. L'aiuto è fornito soltanto se il compito è di pubblico interesse. Gli impieghi della truppa hanno luogo secondo il principio della sussidiarietà.

Conformemente all'articolo 67 della legge militare (LM), l'aiuto è fornito per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione, per l'impiego nell'ambito dei servizi coordinati, per far fronte a catastrofi e per adempiere altri compiti d'importanza nazionale (rafforzamento del Corpo delle guardie di confine, assistenza ai richiedenti d'asilo ecc.).

Queste prestazioni d'aiuto sono impieghi dell'esercito che vengono effettuati come servizio d'appoggio. Essi devono essere distinti dall'impiego di mezzi militari per attività civili e attività fuori del servizio nell'ambito del servizio d'istruzione.

Il DDPS valuta regolarmente gli impieghi della truppa e, se necessario, ottimizza le procedure. Attualmente, una modifica delle basi legali non si impone.

2. Per la chiamata in servizio d'appoggio è competente il Consiglio federale, in caso di catastrofi in Svizzera è competente il DDPS (art. 70 LM). Le autorità cantonali indirizzano le loro domande di aiuto in caso di catastrofe, per il tramite della divisione o della brigata territoriale, allo stato maggiore di condotta del capo dello Stato maggiore generale, che presenta l'istanza al capo del DDPS. Negli altri casi di servizio d'appoggio, le autorità civili indirizzano le loro domande di aiuto al Consiglio federale.

Per principio, il capo dello Stato maggiore generale è competente per l'impiego dei mezzi militari a favore di attività civili nell'ambito del servizio d'istruzione. In merito alle domande concernenti gli impieghi di truppe per le attività fuori del servizio decide il capo delle Forze terrestri oppure, quando si tratta di impieghi di aeromobili, il comandante delle Forze aeree.

Il Consiglio federale è dell'opinione che l'attuale procedura per le domande e le decisioni è appropriata.

3. Negli ultimi anni, è stato possibile accogliere le domande degli organi civili con generosità. A causa degli impieghi dell'esercito in corso, di quelli decisi e di altri che si stanno delineando, le scarse risorse vengono impiegate secondo criteri sempre più rigorosi. Ciò vale segnatamente per i casi in cui devono essere chiamate in servizio truppe supplementari.

4. Il 31 maggio 1999, il Consiglio federale ha deciso di mettere a disposizione del DFGP, per compiti di guardia e di assistenza, 800 militari fino alla fine del mese di aprile 2000 al più tardi. Tali impieghi possono essere assicurati con truppe in corso di ripetizione, con una chiamata supplementare di parti delle formazioni d'allarme, con l'anticipazione alla fine del 1999 dei servizi di tre reggimenti previsti nel 2000 e garantendo la prontezza all'entrata in servizio di un reggimento di fanteria tra Natale e Capodanno.

Il Consiglio federale si riserva, se necessario, di chiamare in servizio d'appoggio altre truppe per l'assistenza ai richiedenti d'asilo o per far fronte ad ulteriori compiti sussidiari.

5. Conformemente all'ordinanza dell'8 dicembre 1997 concernente l'impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio (OIMC), la truppa può prestare aiuto unicamente alle condizioni seguenti:

* le attività civili e le attività fuori del servizio sono d'importanza nazionale o internazionale;

* i compiti civili sono d'interesse pubblico;

* è dimostrato che i richiedenti non sono in grado di compiere i loro compiti con i propri mezzi;

* è dimostrato che l'aiuto non può essere prestato da società, associazioni o organizzazioni militari;

* l'aiuto non fa concorrenza in modo eccessivo alle imprese civili.

L'impiego deve sempre ripercuotersi positivamente su l'istruzione e l'allenamento;

Inoltre, la truppa deve essere idonea, in base alla propria istruzione e al proprio equipaggiamento, a prestare l'aiuto richiesto. I programmi d'istruzione delle scuole e dei corsi militari non devono essere pregiudicati in misura eccessiva.

Il Consiglio federale, tenuto conto delle attuali esigenze per la truppa in materia di guardia, assistenza e aiuto in caso di catastrofe, non può escludere che l'impiego di mezzi militari per attività civili e attività fuori del servizio debba avvenire secondo criteri più rigorosi.

Del rimanente, il Consiglio federale è dell'opinione che, come finora, eventi della portata di Expo.01 meritino l'appoggio dell'esercito.

Risposta del Consiglio federale.