99.3288 · Mozione · 1999-06-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide il parere dell'autrice della mozione secondo cui la richiesta della forma scritta pone limiti al commercio elettronico (e-commerce) in Svizzera. Il superamento responsabile di tali limiti rappresenta un compito esigente. La semplice modifica dell'articolo 14 CO, con la quale la firma elettronica è comparata alla firma fatta di propria mano non è sufficiente a tale scopo. Anche un'ordinanza del Consiglio federale, nella quale sono disciplinate le esigenze poste alla firma digitale non può cambiare nulla.
La revisione dell'articolo 14 CO non è esauriente in quanto il contesto del commercio elettronico non comprende solamente l'equiparazione della firma elettronica con la firma di propria mano, ma anche l'autorizzazione a mettere in circolazione documenti elettronici al posto di quelli di carta. Le argomentazioni dell'autrice della mozione sono informative per quanto attiene al diritto processuale.
La mozione pone pure problemi, in quanto per la proposta di equiparare la firma digitale alla firma fatta di propria mano non è considerato il fatto che il legislatore con la richiesta della forma scritta copre spesso bisogni di protezione che con la firma digitale non sarebbero coperti o lo sarebbero solo in parte. Questo vale infatti per la richiesta di proteggere la parte contraente più debole da una conclusione affrettata del contratto. Un'equiparazione più esaustiva della firma digitale con la firma di propria mano richiede pertanto secondo le misure di compensazione previste dalla legge per esempio un diritto di revoca per contratti conclusi per via elettronica.
Attualmente il Consiglio federale sta creando le basi giuridiche per il riconoscimento statale delle firme digitali (Public Key Infrastruktur [PK]). In base a ciò ci si chiede quale significato può avere l'impiego della firma digitale nel diritto processuale rispettivamente privato risp. quali condizioni devono essere adempiute affinché i documenti elettronici possano sostituire i tradizionali documenti cartacei. In tal senso il Consiglio federale è disposto ad accogliere la mozione come postulato (cfr. la mozione Spoerry [94.3115] già trasmessa come postulato, carattere vincolante dal profilo giuridico delle firme digitali. Modifica dell'articolo 14 CO, Boll. uff. 1994 N 1883 seg.).
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.