99.3293 · Postulato · 1999-06-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 6 aprile 1999 il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) a organizzare l'accoglienza di 2'500 persone in fuga dalla guerra del Kosovo.
Il giorno seguente, il 7 aprile 1999, il Consiglio federale, considerata la situazione regnante nel Kosovo, ha deciso di ammettere a titolo collettivo e provvisorio i cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nella Provincia del Kosovo.
In seguito a questa decisione si sono svolte le relative discussioni, durante la seconda metà del mese di aprile, con le competenti autorità cantonali in materia di asilo. Uno dei temi piú importanti era la questione dell'alloggio dei rifugiati del Kosovo presso famiglie ospiti. Il principio dell'alloggio presso conoscenti o parenti, già ammesso nei casi in cui la famiglia è indipendente dal lato economico, è stato esteso, anche se i Cantoni hanno espresso chiaramente il desiderio che si ricorra a questa misura soltanto provvisoriamente e come ultima possibilità. Il collocamento sistematico presso privati delle persone in provenienza dal Kosovo non era auspicato da tutti i Cantoni viste le esperienze spesso negative fatte in precedenza, specialmente per quanto riguarda il controllo delle presenze.
I Cantoni hanno inoltre chiesto di poter scegliere liberamente in materia di alloggio.
I dibattiti hanno dato i risultati seguenti :
* Alloggio presso una famiglia indipendente dal lato economico : sono rimborsate soltanto le spese d'assistenza.
* Alloggio presso una famiglia che dipende dall'assistenza sociale e richiedente l'asilo o ammessa provvisoriamente : le spese d'alloggio sono rimborsate a partire dal trentunesimo giorno.
* Alloggio presso una famiglia che dipende dall'assistenza sociale e che beneficia di un permesso di soggiorno o di domicilio (comprese le famiglie con uno statuto di rifugiato) : le spese d'alloggio sono rimborsate unicamente se si rende necessario un trasloco.
La direttiva concernente l'ammissione provvisoria collettiva di determinati gruppi di cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nella Provincia del Kosovo, entrata in vigore il 1° maggio 1999, prevede al punto 7 l'assunzione delle spese d'assistenza e, di conseguenza, regolamenta anche il suddetto alloggio presso famiglie
La soluzione dell'alloggio in una famiglia d'accoglienza si fonda soprattutto sulla solidarietà, visto e considerato che in Svizzera si trovano già circa 160'000 cittadini della Provincia del Kosovo.
Non si tratta di costringere i Cantoni a creare una nuova forma d'alloggio. L'accresciuta cooperazione offerta dalla Confederazione ai Cantoni in occasione della Conferenza nazionale sull'asilo del 1° luglio 1999 corrisponde ai desideri della maggioranza dei Cantoni e conferisce loro, conformemente alla legge, una totale libertà di scelta in materia di alloggio.
Gli ostacoli principali all'accoglienza dei cittadini della Provincia del Kosovo nelle famiglie non sono di natura amministrativa né finanziaria. L'esperienza degli ultimi mesi ha peraltro dimostrato che la volontà e la possibilità reali delle persone che si trovano in Svizzera di accogliere parenti o conoscenti sono più limitate di quanto non lasciassero supporre certe organizzazioni e il Canton Ginevra non fa eccezione. La creazione di un fondo non porta nessun miglioramento ma, al contrario, complica ulteriormente il sistema dell'asilo e le relazioni finanziarie tra la Confederazione e i Cantoni.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.