99.3296 · Mozione · 1999-06-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Fino al 31 dicembre del 1995 e per lo più ancora durante il 1996, anno di transizione, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sottostavano al diritto che regola le assicurazioni sociali. La sorveglianza nell'ambito dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie, dell'assicurazione per perdita di guadagno e dell'assicurazione complementare era esercitata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Con la nuova legge sull'assicurazione malattie (LAMal) il legislatore intendeva stabilire una netta distinzione tra l'assicurazione delle cure medico-sanitarie obbligatoria e l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera ai sensi della LAMal da una parte, e le assicurazioni complementari dall'altra. Mentre la caratteristica di assicurazione sociale dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie era stata ulteriormente ampliata (regime obbligatorio, obbligo d'ammissione, nessuna riserva ecc.), le assicurazioni complementari venivano assoggettate al diritto privato dei contratti d'assicurazione ed erano, quindi, ampiamente esposte al libero mercato e alla concorrenza. L'articolo 102 capoverso 2 LAMal, almeno per quanto riguarda le prestazioni, ha stabilito una garanzia dei diritti acquisiti a favore della generazione di passaggio. Per quanto riguarda le caratteristiche di diritto privato di queste assicurazioni complementari, la sorveglianza è stata conseguentemente assegnata all'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) che fa parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Circa i diversi problemi transitori da risolvere, i due Uffici hanno allacciato dei contatti molto stretti già prima dell'introduzione della LAMal. Inoltre il Consiglio federale, in occasione della seduta del 1° luglio 1998, ha deciso di insediare un gruppo di lavoro incaricato di fornire le basi decisionali in caso di eventuali correttivi legislativi a favore di beneficiari di un'assicurazione complementare. Ciò soprattutto pensando agli assicurati più anziani, i quali hanno dovuto sopportare in parte considerevoli aumenti dei premi delle assicurazioni complementari. In questo gruppo di lavoro, diretto dall'UFAP sono rappresentati anche gli assicuratori-malattie e l'UFAS. I suoi lavori verranno presentati prossimamente al Consiglio federale sotto forma di rapporto.
Del resto la collaborazione tra i due Uffici, vista la netta separazione tra l'assicurazione di base e quella complementare, si svolge senza problemi; i problemi comuni sono sempre stati affrontati tempestivamente e anche risolti. La cooperazione durata fin'ora continuerà anche in futuro. Per questo motivo il Consiglio federale non ritiene necessario istituire un ulteriore ufficio di coordinamento.
2. Nel suo messaggio del 21 settembre 1998 concernente il decreto federale sui sussidi federali nell'assicurazione malattie e la revisione parziale della LAMal (FF 1999 685), il Consiglio federale ha dichiarato che con l'interazione, spesso disposta dagli assicuratori, delle assicurazioni complementari con quella di base vengono violati il principio di solidarietà ancorato nella LAMal e il divieto della scelta dei rischi, limitando di conseguenza il diritto alla libertà degli assicurati. Il Consiglio federale ha pertanto proposto di modificare l'articolo 7 capoverso 7 LAMal in modo tale da impedire che una persona assicurata intenzionata a cambiare assicuratore per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie si veda costretta a disdire al contempo anche le assicurazioni complementari stipulate presso il suo assicuratore precedente.
Questa modifica era stata approvata da entrambe le camere già nel quadro delle loro deliberazioni in merito alla revisione parziale della LAMal e il Consiglio nazionale aveva aggiunto in quell'occasione un'ulteriore disposizione volta ad impedire all'assicuratore di disdire le assicurazioni complementari di una persona assicurata solo perché quest'ultima cambia assicuratore per l'assicurazione malattie sociale.
Se il Consiglio degli Stati è d'accordo con questa integrazione, la richiesta dell'autore della mozione verrà ampiamente appoggiata affinché venga garantita una protezione sufficiente delle persone assicurate in caso di un cambiamento di assicuratore anche per quanto riguarda il mantenimento delle assicurazioni complementari presso l'assicuratore precedente.
3. Le richieste di cui ai lemmi 3-5 della mozione mettono in discussione la separazione tra l'assicurazione sociale e quella privata menzionata in precedenza, poiché rendono le assicurazioni complementari più simili a quelle sociali in ragione di una limitazione della libertà tariffaria e contrattuale.
Gli aumenti dei premi nell'assicurazione complementare, in particolare per assicurati anziani, non sono ingiustificati come affermato in blocco nella motivazione della mozione, altrimenti non sarebbero mai stati approvati. La causa dell'aumento delle spese non risiede solamente nel più elevato rischio di malattia in età avanzata che, considerato il cambiamento di sistema di finanziamento effettuato da diversi assicuratori in alternativa al sistema di ripartizione, ha avuto indubbiamente delle ripercussioni sui premi degli assicurati più anziani; tale aumento è da attribuire anche al fatto che fino ad ora al malato coperto da assicurazione privata o semiprivata non vengono concesse dai Cantoni sovvenzioni per la degenza in ospedali del Cantone e che molti ospedali fatturano a queste categorie di assicurati premi di prestazioni che coprono più che abbondantemente le prestazioni complementari realmente fornite. Un'altra ragione consiste nel fatto che specialmente assicurati sani hanno disdetto le assicurazioni complementari o hanno scelto altre offerte con premi più vantaggiosi. I ritocchi tariffari possono pertanto contrastare al massimo i sintomi, ma non le cause determinanti.
In un settore assicurativo regolato dalle leggi del libero mercato e del diritto privato gli assicuratori sono liberi di introdurre un sistema dei bonus, ma non devono essere costretti. Anche nell'assicurazione complementare continuano ad esistere, all'interno delle singole classi di età e di rischio, solidarietà tra persone malate e persone sane, il che significa che gli assicurati sani aiutano a finanziare le prestazioni di quelli malati. Se i premi delle persone sane vengono ridotti, quelli delle persone malate aumentano in maniera relativamente più elevata, il che non corrisponderebbe assolutamente all'intento della richiesta. Le prestazioni assicurative fornite non diminuiscono in realtà di molto con l'introduzione di un sistema di bonus e devono in definitiva essere pagate da qualcuno.
4. Se ed in quale misura gli assicuratori vogliono applicare delle riserve costituisce, nei rapporti assicurativi regolamentati dal diritto privato, una componente della struttura del contratto o della politica d'affari dell'assicuratore. Secondo il diritto privato nessuna parte può essere costretta a stipulare dei contratti reputati sfavorevoli o indesiderati. La limitazione delle riserve potrebbe significare per l'assicuratore dover coprire rischi sfavorevoli o difficilmente valutabili. In altre parole si troverebbe a dover assumere i compiti di un'assicurazione sociale, cosa che il legislatore non intendeva per nulla nel caso delle assicurazioni complementari.
5. Gli assicuratori-malattie stabiliscono i premi ogni volta per un anno basandosi sulle prestazioni degli anni precedenti e sul numero di quanti versano il premio in un giorno stabilito. Non è possibile calcolare i premi in modo sensato se nel corso dell'anno si deve tener conto di oscillazioni troppo pronunciate del numero di assicurati. Una costante minima delle condizioni costituisce una premessa indispensabile. Eventuali aumenti dei premi previsti per l'anno successivo vengono comunicati in tempo all'assicurato in modo che abbia la possibilità di disdire l'assicurazione per la fine dell'anno in corso se non è d'accordo con l'importo del nuovo premio. A queste condizioni un vincolo di un anno ad un contratto è accettabile e non può essere definito "un giogo dorato".
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.