99.3308 · Interpellanza · 1999-06-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il 31 maggio 1999 l'UFSP ha ricevuto una segnalazione del Rapid Alert System proveniente dall'autorità di sorveglianza EFTA e dell'UE che comunicava che in Belgio del pollame era stato nutrito con mangimi contenenti diossina. Il 1° giugno si sono prese le seguenti misure immediate:
- È stato compilato un elenco delle importazioni delle derrate alimentari sospette del periodo in questione.
- Alle autorità cantonali competenti sono stati comunicati gli indirizzi degli importatori e le quantità importate ed è stato ordinato di porre sotto sequestro le derrate alimentari in questione e di ritirarle dal commercio.
L'obiettivo di questa misura era quello di proteggere le consumatrici ed i consumatori da eventuali rischi per la salute connessi coi prodotti in questione. La misura più importante è stata il ritiro dei prodotti sospetti dal mercato svizzero.
Un giorno prima della decisione della commissione dell'UE, il 2 giugno 1999, a tutte le derrate alimentari in questione provenienti dal Belgio è stato rifiutato l'ingresso in Svizzera. Inoltre il servizio tossicologico dell'UFSP ha eseguito un'analisi dei rischi. Con l'aggravarsi dei problemi in Belgio le misure sono state estese in Svizzera alla carne bovina e suina, ai prodotti contenenti carne di questi animali e al latte ed ai latticini con la decisione del 4 giugno 1999.
1. Data l'incertezza sulla fonte di contaminazione e la vaghezza delle informazioni belghe si è deciso di applicare le misure in questione alle derrate alimentari importate dal Belgio nel periodo compreso tra l'inizio di gennaio e la fine di aprile del 1999. L'UE da parte sua ha fissato come limite il 15 gennaio 1999, vale a dire il giorno in cui è stata scoperta la contaminazione dei primi mangimi. Le indagini svolte presso la ditta responsabile hanno mostrato che il mangime contaminato era stato venduto oltre che in Belgio anche in Francia, nei Paesi Bassi e in Germania. Le autorità sanitarie francesi, con le quali abbiamo avuto contatti stretti e fruttuosi, grazie ai loro controlli hanno potuto garantire che nel periodo in questione non sono state esportate dalla Francia in Svizzera derrate alimentari potenzialmente contaminate. Anche le autorità olandesi e tedesche hanno fornito analoghe garanzie. Poiché si sapeva quali Paesi avevano acquistato dal Belgio il mangime contaminato, un divieto generale di importazione delle derrate alimentari da tutti i Paesi dell'UE si era reso superfluo.
2. Il blocco dell'importazione non è stato applicato solo alla carne delle specie animali colpite ma si è esteso anche ai prodotti a base di carne contenenti carne di tali animali. Inoltre né in Svizzera né nell'UE si usa la carne proveniente dai rifiuti della macellazione per i prodotti di carne.
Lo smaltimento o l'utilizzazione dei rifiuti della macellazione (cadaveri, rifiuti di carne, sottoprodotti della macellazione ecc.) è regolato nell'ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA, RS 916.441.22). Questa ordinanza mira a garantire la protezione della salute delle consumatrici e dei consumatori nonché degli animali da un impiego abusivo di questi prodotti. L'UE dispone di regolamentazioni analoghe.
In base all'ordinanza sulle derrate alimentari, i rifiuti della macellazione di volatili, come penne, interiora ecc. non si possono considerare derrate alimentari e vanno dunque eliminati in base a quanto prescritto dall'OERA. Previo trattamento preliminare (sterilizzazione) possono essere impiegati come ingredienti di mangimi, il che pare anche assolutamente sensato in termini di riciclaggio di materie prime. Le misure prese il 2 giugno 1999 in merito ai prodotti di origine belga comprendevano anche questi prodotti ed i rifiuti animali che a partire da questa data sono dunque stati respinti al confine.
3. Dal momento della segnalazione del 31 maggio 1999 tramite il Rapid Alert System delle autorità di sorveglianza dell'AELS le autorità svizzere sono costantemente in contatto con le autorità belghe e con la Commissione europea tramite diversi canali (livello specialistico Ufficio federale della sanità pubblica / Ufficio federale di veterinaria, Missione svizzera a Bruxelles, Ambasciata svizzera a Bruxelles) e ricevono le informazioni necessarie per valutare la situazione. Tuttavia, a differenza degli stati dell'UE e dello SEE, la Svizzera non riceve automaticamente queste informazioni, ma solo su richiesta. Perciò la Svizzera è dipendente dalla disponibilità alla cooperazione delle autorità dell'UE, il che in parte ritarda e rende difficile l'acquisizione di informazioni. Come stato non membro dell'UE / dello SEE la Svizzera riceve le informazioni, come tutti gli altri Stati terzi, solo dopo che sono stati informati i paesi membri.
4.1 UE
Dalla crisi dell'ESB nell'UE il controllo e la garanzia di qualità dei mangimi e delle derrate alimentari ha assunto un' importanza molto maggiore. In seguito alla crisi dell'ESB alla Commissione dell'UE è stata data una nuova struttura. La Commissione ha separato i settori della politica economica e della legislazione dai settori della consulenza scientifica, ispezione e controllo. È avvenuto un passaggio di compiti dalla DG III (industria) e dalla DG VI (agricoltura) verso la DG XXIV (politica dei consumatori e protezione della loro salute). Con la chiara valorizzazione della DG XXIV ora nelle basi di decisione gli interessi dei consumatori verranno maggiormente considerati. Garantendosi in questo modo l'indipendenza, la Commissione si ripromette più trasparenza e più efficacia riguardo alla garanzia della protezione dei consumatori e della sicurezza delle derrate alimentari. Anche l'Autorità europea di controllo veterinario e delle derrate alimentari con sede a Dublino, che è stata resa autonoma ed estremamente ampliata, è nelle competenze della DG XXIV.
Nell'UE il controllo sul posto delle derrate alimentari e il controllo della garanzia di qualità spetta alle autorità di controllo nazionali, le quali vengono sorvegliate dalla Commissione europea (rappresentanti della DG XXIV) per mezzo di audit. Il Consiglio federale è dell'avviso che ci si può fidare di questo controllo delle derrate alimentari e della garanzia di qualità effettuato su due livelli.
4.2 CH
Da quando è entrata in vigore la nuova legge sulle derrate alimentari la Svizzera dispone di un diritto sulle derrate alimentari moderno e trasparente. Contiene chiare disposizioni ad un livello molto alto.
Due sono i principi che caratterizzano il controllo svizzero delle derrate alimentari: gli stessi produttori sono responsabili, nel quadro dell'obbligo di diligenza e di autocontrollo, che le normative sulle derrate alimentari vengano rispettate. Svolgono le ricerche necessarie e documentano le misure intraprese. Gli organi di controllo hanno accesso a tali documenti e li verificano. Gli organi di controllo alla frontiera (Amministrazione delle dogane e veterinari di confine) come anche l'autorità esecutiva cantonale attuano le prescrizioni legali (legge sulle derrate alimentari e ordinanze di esecuzione). Per quanto riguarda l'importazione, la carne e i prodotti a base di carne, come anche i rifiuti di origine animale, in base all'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) possono essere importati solo su autorizzazione dell'Ufficio federale di veterinaria. Sono sottoposti al controllo sistematico dei veterinari di confine, come avviene anche per i mangimi per gatti e cani e determinati prodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da reddito agricoli. Il servizio veterinario di frontiera effettua un controllo sistematico dei documenti (certificati di sanità emessi da un veterinario ufficiale) e dell'identità delle spedizioni. Nel caso che sussistano dei dubbi e nel quadro di un programma speciale vengono prelevati dei campioni per le prove di laboratorio.
Il controllo delle derrate alimentari avviene in base a saggi. Non è possibile svolgere una sorveglianza integrale.
Il controllo delle miscele di alimenti per animali rientra nelle competenze della Stazione federale di ricerche sugli animali da reddito agricoli, Posieux. I requisiti fissati dalla legge in Svizzera si basano sulle normative vigenti nell'UE. A partire dal 1990 sono stati intrapresi diversi passi verso l'adeguamento. I requisiti vengono imposti alle aziende, al personale ed ai prodotti messi in commercio. La Svizzera ha sempre cercato di adeguare i controlli ai problemi incontrati. A questo scopo e anche in seguito ai recenti sviluppi in relazione alla produzione di mangimi all'estero ha intenzione di intensificare ulteriormente i controlli dei mangimi. Nel quadro del controllo ufficiale dei mangimi il rispetto dei requisiti viene verificato tramite dei saggi. Un controllo complessivo della merce non è possibile. Queste misure e le misure di autocontrollo svolte nelle aziende servono per la garanzia della qualità sia per i mangimi che per le derrate alimentari di origine animale.
Il Consiglio federale ritiene che al confronto internazionale la Svizzera abbia un livello molto alto per quanto riguarda la sicurezza e la qualità di mangimi e di derrate alimentari.
5. L'attuale ripartizione di compiti tra le varie autorità federali (Ufficio federale dell'agricoltura / Stazione federale di ricerche per la produzione animale di Posieux: mangimi, Ufficio federale della sanità pubblica: derrate alimentari) si è mostrata fondamentalmente giusta. Una parte dei controlli sui mangimi viene effettuata dai Cantoni, poiché questi sorvegliano anche le ditte che lavorano i sottoprodotti della macellazione. Lo stesso vale per le aziende agricole. Per garantire una qualità impeccabile delle derrate di origine animale, i prodotti di partenza dell'alimentazione degli animali sono sottoposti ad un controllo. L'Ufficio federale dell'agricoltura o la Stazione federale di ricerche per la produzione animale controllano la produzione e la messa in commercio dei mangimi. Il controllo generale della produzione di componenti per mangimi di origine animale, prodotti da rifiuti che non devono essere obbligatoriamente bruciati, spetta all'Ufficio federale di veterinaria. Il controllo viene effettuato dagli uffici veterinari cantonali. Un ulteriore controllo generale dei mangimi da parte delle autorità sanitarie porterebbe dunque a inutili ripetizioni, mentre un controllo effettuato esclusivamente dalle autorità sanitarie non sarebbe compatibile con l'UE e contravverrebbe all'accordo bilaterale. Tuttavia il controllo dei mangimi sul posto da parte delle autorità cantonali è sensato in singoli casi fondati e, se necessario, viene anche effettuato, in accordo con le autorità federali.
Il Consiglio federale ha incaricato gli uffici interessati di sottoporre a verifica la ripartizione dei compiti tra gli Uffici, la Confederazione e i Cantoni entro la metà del 2000 e di elaborare le eventuali proposte di cambiamento.
6. L'ordinanza sugli alimenti per gli animali del 26 maggio 1999 (RS 916.307) e l'ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, OLAIA del 10 giugno 1999 (RS 916.307.1) regolano in dettaglio le prescrizioni sulla dichiarazione dei mangimi. In particolare vanno dichiarati i prodotti di partenza impiegati, gli additivi, il limite di conservazione, la ditta responsabile, le prescrizioni riguardo al dosaggio, i tipi di animali ai quali è destinato il mangime e, se necessario, le avvertenze. Queste decisioni corrispondono ai requisiti richiesti dalle corrispondenti direttive dell'UE.
L'articolo 18 della legge sulle derrate alimentari proibisce tutte le informazioni che sono fuorvianti per le consumatrici e i consumatori. Come esempio vi si elencano esplicitamente delle indicazioni di provenienza fuorvianti. L'articolo 22, paragrafo 1 lettera e, e l'articolo 23 dell'ordinanza sulle derrate alimentari del 1° marzo 1995 (ODerr, RS 817.02) precisano queste prescrizioni e dispongono che le consumatrici ed i consumatori vengano informati sul Paese di produzione sia nel caso di prodotti confezionati che in quello di prodotti sfusi. In base all'articolo 22a paragrafo 1 ODerr una derrata alimentare è considerata prodotta in Svizzera se vi è stata interamente ottenuta o se vi è stata oggetto di un'elaborazione o una trasformazione considerate sufficienti. Una derrata alimentare è considerata essere stata oggetto di un'elaborazione o una trasformazione sufficienti in Svizzera quando vi ha ottenuto le sue proprietà caratteristiche o una nuova denominazione specifica conformemente all'ordinanza sulle derrate alimentari (art. 22a par. 3 ODerr). Per impedire che la dichiarazione del Paese di produzione di un prodotto alimentare possa indurre in errore le consumatrici ed i consumatori riguardo alla provenienza dei suoi ingredienti, il Consiglio federale ha conferito al Dipartimento federale dell'interno la competenza di stabilire in un'ordinanza tutte le derrate alimentari per le quali oltre che il Paese di produzione deve essere indicata anche la provenienza delle materie prime o degli ingredienti essenziali. Questa ordinanza è attualmente in corso di elaborazione. Il Consiglio federale dunque è dell'avviso che le attuali prescrizioni dell'ordinanza sulle derrate alimentari siano sufficienti per informare con trasparenza consumatrici e consumatori sulla provenienza delle derrate alimentari e dei loro ingredienti.
Risposta del Consiglio federale.