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99.3313 · Interpellanza · 1999-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Domanda 1

Secondo la ripartizione dei compiti prevista dalla Costituzione, l'esecuzione degli allontanamenti è di competenza dei Cantoni. Essi si occupano di garantire che le persone che non dispongono di un titolo di soggiorno valido adempiano al loro obbligo di lasciare la Svizzera. Se la persona tenuta a partire non fa nessun preparativo per lasciare la Svizzera, il Cantone organizza il rinvio e decide in merito alla necessità di una scorta. In base al vigente ordinamento giuridico, le decisioni relative alla scorta di sicurezza e all'eventuale applicazione di misure coercitive spettano ai Cantoni. La base legale è costituita principalmente dal diritto cantonale in materia di polizia. Questi incarichi sono svolti dalle autorità cantonali di polizia degli stranieri in collaborazione con i comandi di polizia aeroportuale di Zurigo e di Ginevra.

Le autorità federali non hanno di per sé alcuna competenza in materia di esecuzione. La Confederazione può tuttavia sostenere i Cantoni nel loro mandato di esecuzione. Secondo il diritto auspicabile la Confederazione assumerà una maggiore responsabilità nell'ambito dell'esecuzione degli allontanamenti. Il sostegno all'esecuzione da parte della Confederazione è potenziato dall'entrata in vigore della nuova legge sull'asilo, rispettivamente dalla revisione parziale della legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) come anche dalle relative disposizioni d'applicazione. Il gruppo paritetico " Esecuzione dell'allontanamento " ha inoltre pesentato alla Conferenza dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia (CCDGP) e al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) un elenco di misure per una collaborazione efficiente fra Confederazione e Cantoni nell'esecuzione degli allontanamenti. Conformemente alle decisioni del DFGP e della CCDGP, una Divisione Aiuto all'esecuzione creata presso l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) sarà responsabile, fra l'altro, dell'acquisizione centralizzata dei documenti.

La Confederazione e i Cantoni hanno convenuto - in linea opposta all'assunzione di nuovi compiti da parte della Confederazione - che le autorità d'esecuzione cantonali devono essere professionalizzate. La priorità è attualmente assegnata alla professionalizzazione della scorta di sicurezza nell'esecuzione degli allontanamenti per via aerea. L'UFR ha avviato i lavori relativi a questi progetti, che sono stati sottoposti ai Cantoni. I progetti potranno eventualmente servire come base per un'ulteriore partecipazione della Confederazione all'esecuzione dei rimpatri accompagnati per via aerea.

Occorre però rilevare che anche in futuro, tenuto conto della carenza nell'organico delle forze di polizia, la Confederazione non potrà assumere su di sé le espulsioni e che di conseguenza, anche con la nuova ripartizione dei compiti, il sostegno all'esecuzione avrà un carattere esclusivamente logistico, organizzativo o amministrativo.

Domanda 2

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), accanto agli uffici competenti del DFGP e, a livello cantonale, alle autorità di polizia degli stranieri e ai corpi di polizia, è chiamato a svolgere mandati importanti nel settore della politica svizzera in materia d'asilo e di rifugiati. Insieme con l'UFR si occupa fra l'altro di coordinare il possibile impiego di rappresentanze svizzere all'estero. Per i rinvii che presentano maggiori difficoltà deve anche garantire, d'intesa con il Paese interessato, la presenza di diplomatici e di funzionari consolari negli aeroporti dei Paesi di transito e di destinazione. L'UFR, d'intesa con i Cantoni e con l'UFDS, decide se sia necessaria la presenza di un rappresentante dell'Ambasciata svizzera incaricato nei singoli casi di verificare l'arrivo delle persone rinviate. L'esperienza ha dimostrato che la presenza di un diplomatico può contribuire al successo dei rinvii.

Domanda 3

Da parte di varie rappresentanze straniere si constata una scarsa disponibilità a sostenere le autorità svizzere nella procedura di accertamento dell'identità e nell'acquisizione di documenti di persone che non sono in possesso di un titolo di soggiorno valido. Alcuni Stati, in violazione del diritto internazionale, si spingono fino a rifiutare di riaccettare i propri cittadini. Questa mancanza di collaborazione può in molti casi complicare o addirittura impedire l'adempimento dell'obbligo di partenza. In questo senso, proprio nel settore dell'asilo e degli stranieri sarebbe opportuno vincolare la collaborazione bilaterale a determinate condizioni.

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza al principio della condizionalità in funzione di una politica estera coerente e in conformità con la strategia dell'Unione europea. Nel suo messaggio del 19 agosto 1998 sul proseguimento della cooperazione rafforzata con l'Europa orientale e gli Stati della CSI ha dichiarato che nell'ambito della cooperazione in materia di aiuti ai Paesi dell'Est terrà conto della disponibilità degli Stati destinatari a riaccettare i propri cittadini. Nel suo messaggio del 7 dicembre 1998 concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo ha inoltre ribadito il principio della condizionalità e ha precisato che anche nell'ambito della cooperazione allo sviluppo terrà conto della disponibilità dello Stato destinatario a riaccettare i propri cittadini.

Inoltre in futuro gli interessi svizzeri nell'ambito del principio di condizionalità non devono piú essere presi in considerazione solo in modo negativo al momento dell'interruzione di una collaborazione - di una sanzione quale ultima ratio - bensí quale conseguenza di una politica estera coerente parimenti al momento dell'assunzione di una cooperazione.

Il Consiglio federale ritiene quindi necessario integrare in futuro, per principio, clausole di rinvio in nuovi trattati di coperazione, idonei a questo fine, con gli Stati di provenienza e di transito dei movimenti migratori. Tale modo di procedere corrisponde del resto alla prassi dell'Unione Europea.

Domanda 4

Secondo il diritto in vigore, l'acquisizione di documenti di viaggio per le persone che non sono in possesso di un titolo di soggiorno valido spetta alle autorità cantonali. Dal 1° luglio 1999 per l'acquisizione centralizzata di documenti è competente la Divisione Aiuto all'esecuzione creata di recente in seno all'UFR. Il DFAE non partecipa direttamente all'acquisizione dei documenti; interviene perlopiù, su richiesta dei Cantoni rispettivamente dell'UFR, presso le rappresentanze estere in Svizzera e sostenendo con misure adeguate l'attività delle autorità d'esecuzione volta all'ottenimento di documenti di viaggio.

Risposta del Consiglio federale.

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