Lexipedia

99.3341 · Mozione · 1999-06-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) stabilisce il principio generale che nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche le acque di scarico inquinate devono essere immesse nelle canalizzazioni (art. 11 LPAc). Per le aziende agricole detto principio generale vale in termini relativi (art. 12 cpv. 4 e 5 LPAc). A determinate condizioni (cfr. il paragrafo successivo), esse sono esonerate dall'obbligo di allacciamento. La mozione chiede che, in considerazione dell'evoluzione della politica agricola PA 2002, un'azienda agricola ubicata in una zona agricola possa avere maggiori possibilità di esonero dall'allacciamento alle canalizzazioni pubbliche.

2. Nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche, un'azienda agricola ubicata in una zona agricola può essere esonerata dall'obbligo di convogliare le acque di scarico domestiche nelle canalizzazioni, a condizione che esse siano sfruttate insieme al colaticcio. La legge limita comunque detta opportunità alle aziende con un notevole effettivo di bovini e suini (art. 12 cpv. 4 LPAc). L'ordinanza sulla protezione delle acque (art. 12 cpv. 3 OPAc) definisce la nozione di "notevole effettivo", stabilendo il numero minimo di unità di bestiame grosso-fertilizzante (UBGF). L'azienda agricola esonerata dall'obbligo di allacciamento deve ovviamente soddisfare i requisiti che permettono di assicurare una protezione efficace delle acque (volume di stoccaggio sufficiente nella fossa del colaticcio) e di rispettare i principi che regolano la concimazione. L'esonero dall'obbligo di allacciamento viene sospeso nel momento in cui gli edifici che generano le acque di scarico domestiche non fanno più parte di un'azienda agricola ai sensi della legislazione sull'agricoltura.

3. La politica agricola PA2002 auspica una riduzione generale degli effettivi. Nelle zone agricole, le aziende agricole che riducono i loro effettivi non soddisferanno più il requisito di 8 UBGF, conservando però fosse per colaticcio dotate di un volume sufficiente. La mozione chiede in particolare che dette aziende vengano esonerate dall'obbligo di allacciamento alle canalizzazioni pubbliche. Le esigenze relative all'importanza degli effettivi sono state stabilite nel contesto della politica agricola valida nel 1991. Sarebbe dunque opportuno esaminare la possibilità di renderle più flessibili al fine di adattarle alla nuova politica agricola.

Il Consiglio federale è disposto a esaminare la possibilità di modificare l'articolo 12 cpv. 4 della legge sulla protezione delle acque al fine di rendere più flessibili i requisiti posti alle aziende agricole ubicate nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche e nella zona agricola.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.