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99.3384 · Mozione · 1999-07-02

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ricorda che il sistema delle riduzioni dei premi è parte integrante dell'attuale sistema di finanziamento dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in quanto costituisce per le persone meno abbienti il correttivo sociale centrale apportato alla riscossione del premio individuale, permettendo così la realizzazione di uno dei principali obiettivi perseguiti dal legislatore, ovvero la solidarietà.

Sulla base dell'accordo stipulato con l'UE sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera deve concedere riduzioni di premi anche a persone di condizione modesta assicurate in Svizzera ma residenti in uno Stato dell'UE (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999, in particolare i numeri 273.232 e 275.212). Il principio relativo alla libera circolazione delle persone sancito nei Trattati di Roma è stato concretizzato nel regolamento (CEE) n. 1408/71 che prevede l'affiliazione all'assicurazione malattie in base al luogo di lavoro e non al Paese di residenza. I lavoratori residenti all'estero non devono subire disparità di trattamento rispetto a quelli residenti nel loro Paese. Al riguardo il tipo di finanziamento dell'assicurazione malattie non ha nessuna importanza. Detto principio si applica anche alla Svizzera tramite l'accordo sulla libera circolazione delle persone.

Nonostante la riduzione dei premi non costituisca una prestazione dell'assicurazione malattie in senso proprio, permette agli aventi diritto di avere accesso alle cure medico-sanitarie facilitando loro il pagamento dei premi. Visto che l'intero sistema dell'assicurazione malattie è compreso nel campo d'applicazione materiale (articolo 4) del regolamento (CEE) n. 1408/71, vi rientra anche la concessione di riduzioni di premi ad assicurati residenti all'estero.

Inoltre, giusta l'articolo 9 dell'Allegato I all'accordo sulla libera circolazione delle persone, la riduzione dei premi costituisce un'agevolazione sociale che va concessa a tutti i lavoratori dell'UE in Svizzera e ai loro familiari, anche se residenti all'estero, alle stesse condizioni previste per i lavoratori residenti in Svizzera con i loro familiari. L'articolo 9 paragrafo 2 corrisponde all'articolo 7 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

La proposta di disciplinare la concessione di riduzioni di premi in una legge diversa dalla LAMal, di limitarla agli assicurati residenti in Svizzera e di incaricare i Cantoni della sua applicazione sarebbe contraria all'accordo concluso con l'UE e non esenterebbe la Svizzera dall'obbligo di accordare riduzioni di premi agli assicurati residenti all'estero che vivono in condizioni economiche modeste. Di fatto la mozione non apporterebbe nessuna modifica al sistema di finanziamento dell'assicurazione obbligatoria.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.