99.3385 · Mozione · 1999-07-02
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
L'accordo tra la Svizzera e l'UE entrerà in vigore al più presto nel 2001. Nell'ambito dei negoziati bilaterali settoriali, il Consiglio federale ha negoziato un accordo che prevede un passaggio progressivo alla libera circolazione delle persone. Nei cinque anni che seguono l'entrata in vigore dell'accordo, la Svizzera può mantenere il suo contingente di manodopera proveniente dall'UE e, nei primi due anni, i lavoratori di uno Stato membro dell'UE avranno l'accesso al mercato svizzero del lavoro solo con riserva della priorità dei lavoratori indigeni e solo se soddisfano le esigenze del controllo dei salari e delle condizioni di lavoro. In materia di assicurazione contro la disoccupazione è inoltre previsto un periodo transitorio di sette anni; durante tale lasso di tempo, i periodi di contribuzione compiuti all'estero dai lavoratori in possesso di un contratto di lavoro in Svizzera inferiore a un anno non saranno presi in considerazione; di conseguenza i lavoratori dell'UE, per aver diritto alle prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, dovranno aver versato contributi a tale assicurazione per almeno 6 mesi rispettivamente per 12 mesi in caso di disoccupazione ripetuta. Grazie al mantenimento della priorità ai lavoratori indigeni per due anni, le spese supplementari del fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione dovrebbero situarsi al di sotto dell'importo annuale previsto di 210 milioni di franchi (si veda messaggio pagina 208).
In seguito alla mozione 99.3525 della Commissione dell'assicurazione contro la disoccupazione, il Consiglio federale è stato inoltre incaricato di presentare, entro l'inverno del 2000, un progetto di revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione. La revisione esaminerà segnatamente il finanziamento e l'estensione delle prestazioni, vale a dire il numero massimo di indennità giornaliere e la durata minima di contribuzione. Il Consiglio federale ritiene che tali questioni vadano trattate in linea di massima nel contesto globale del sistema dell'assicurazione contro la disoccupazione e che non sia opportuno procedere immediatamente a modifiche parziali del sistema in base a valutazioni dei costi.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.