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99.3392 · Postulato · 1999-08-30

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Dopo l'entrata in vigore, nel 1993, del nuovo Regolamento austriaco delle attività lucrative indipendenti, la Svizzera ha tentato, in collaborazione con i competenti Servizi austriaci, di eliminare le restrizioni che colpiscono le attività transfrontaliere delle imprese svizzere. L'obiettivo consisteva nel ritornare alla prassi reciproca preesistente in materia di autorizzazioni, che era più liberale.

In occasione dell'incontro tripartito, che ha avuto luogo nel 1995 tra i ministri dell'economia della Germania, dell'Austria e della Svizzera, i rappresentanti austriaci hanno manifestato la volontà di concludere un accordo bilaterale. Il progetto di accordo sottoposto dalla Svizzera prevedeva di instaurare un sistema di autorizzazione reciproca in favore dei fornitori di servizi residenti nelle regioni transfrontaliere, comprese le attività che in Austria rientrano nella categoria delle cosiddette professioni soggette ad autorizzazione (impresario-costruttore, maestro carpentiere, maestro marmista, fontaniere e impresa di demolizione). L'accordo prevedeva il diritto di rinunciare a esigere un certificato di capacità per gli specialisti domiciliati nella zona geografica di validità dell'accordo (Cantoni di San Gallo e dei Grigioni, Länder del Vorarlberg e del Tirolo).

In seguito l'Austria ha comunque interrotto i negoziati adducendo come motivo che dapprima si dovrebbero concludere i negoziati settoriali tra la Svizzera e l'Unione europea, che consentirebbero di fare chiarezza in materia di libera circolazione delle persone. Il Servizio giuridico della Commissione dell'Unione europea aveva infatti informato l'Austria che un accordo bilaterale sugli scambi di servizi tra la Svizzera e l'Austria potrebbe entrare in conflitto con il rispettivo accordo settoriale tra la Svizzera e l'Unione europea. Inoltre l'Austria non avrebbe il diritto di concludere un accordo bilaterale che, dal profilo materiale, avrebbe quale oggetto lo stesso settore.

Effettivamente l'articolo 5 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone copre la fornitura di servizi transfrontalieri. Nei settori in cui viene concluso un accordo bilaterale in materia di servizi tra la Svizzera e l'Unione europea (p. es. nel settore degli appalti pubblici), la fornitura di servizi non dovrebbe essere ostacolata dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone garantisce alle persone che forniscono servizi in base a tali accordi bilaterali il diritto di entrare e di soggiornare in Svizzera per la durata della loro attività.

L'accordo prevede inoltre per i fornitori di servizi il diritto di recarsi in uno Stato ospitante e di prestarvi i rispettivi servizi per un periodo di tempo limitato (90 giorni per ogni anno civile). Questo diritto è accordato non soltanto alle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, ma anche alle persone giuridiche che inviano i loro dipendenti nello Stato ospitante. Per persone giuridiche si intendono le società fondate secondo il diritto di uno Stato membro della Comunità europea o secondo il diritto svizzero che hanno la sede statutaria, l'amministrazione principale o la filiale principale sul territorio di una parte contraente.

Occorre altresì sottolineare che il 9 febbraio 1999 ha avuto luogo a Feldkirch un colloquio tra i funzionari dei Cantoni dei Grigioni e di San Gallo, da un lato, e dei Länder del Vorarlberg e del Tirolo, dall'altro. In questa occasione, si è potuta accertare l'esistenza di una proficua collaborazione reciproca; si è inoltre constatato che la prassi in materia di autorizzazione dovrebbe essere applicata in modo molto liberale da entrambe le parti, anche per quanto concerne il certificato di capacità delle imprese svizzere. Si è infine convenuto che i problemi concreti, i casi particolari e le vertenze dovrebbero essere risolti, se possibile, con i rispettivi uffici competenti. All'occorrenza i funzionari regionali possono nuovamente riunirsi.

Vista la situazione dianzi illustrata, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che un accordo bilaterale con l'Austria è superfluo. Se la procedura di ratifica degli accordi bilaterali con l'Unione europea non dovesse svolgersi come previsto, il Consiglio federale è disposto a riesaminare tutta la questione e a prendere in considerazione la conclusione di un accordo con l'Austria.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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