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99.3417 · Interpellanza · 1999-08-31

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Nel senso di una maggior trasparenza, al pubblico sarà offerta la possibilità, per il tramite di Internet, di conoscere e utilizzare taluni prodotti del Servizio informazioni. Del resto, il capo del DDPS ha incaricato una commissione di studio, presieduta dall'ex segretario di Stato Edouard Brunner, di analizzare l'intero ambito del Gruppo servizio informazioni e le sue interfacce con altri dipartimenti e di presentare un rapporto entro il 15 febbraio 2000.

Inoltre, il Consiglio federale ha l'intenzione di assumere in maniera più pronunciata la sua responsabilità in materia di controlli e di informarsi regolarmente sulle attività nell'ambito del servizio informazioni nonché sull'impiego delle risorse finanziarie.

Riguardo alle domande dell'interpellante concernenti il ruolo del Servizio informazioni durante il periodo dell'apartheid in Africa del Sud, si risponde come segue:

Domande 1 e 2

A causa dell'indispensabile protezione delle fonti, l'accesso da parte di terzi alle fonti del Servizio informazioni militare non può essere accordato. Conformemente all'ordinanza sulla protezione d'informazioni del 1° maggio 1990, sono classificate SEGRETE le informazioni la cui rivelazione può mettere durevolmente in pericolo il compimento della missione dell'esercito o di parti essenziali dell'esercito e che sono accessibili a una cerchia di persone strettamente limitata. Il capo dello Stato maggiore generale ha stabilito, nelle sue istruzioni del 17 giugno 1991, che, in materia di servizio informazioni, le fonti devono essere classificate come SEGRETE. È un fatto evidente che determinate informazioni non accessibili al pubblico, ma importanti per il nostro Paese, sono ottenibili soltanto quando le persone che ce le forniscono hanno l'assoluta certezza che la loro identità non sarà rivelata. Di conseguenza non è possibile rinunciare alla protezione delle fonti.

Informazioni esaustive sulle relazioni tra la Svizzera e l'Africa del Sud durante il periodo dell'apartheid (vale a dire a partire dal 1948) sono possibili soltanto consultando i pertinenti atti. Per quanto riguarda le informazioni da parte di funzionari della Polizia federale, occorre rammentare che l'incaricato speciale per gli atti riguardanti la protezione dello Stato, fondandosi sul decreto federale del 9 ottobre 1992 concernente la consultazione dei documenti del Ministero pubblico della Confederazione (RS 172.213.54), ha preso in custodia tutti i documenti allestiti o ricevuti dal Ministero pubblico della Confederazione prima del 16 maggio 1990 e li ha praticamente tutti rimossi. Tali atti sono stati trasmessi all'Archivio federale. Essi non sono consultabili da parte dell'amministrazione e saranno esclusi per 50 anni da ogni consultazione. In queste circostanze, il Consiglio federale ritiene che dispensare dall'obbligo del segreto i funzionari della Polizia federale non produrrebbe praticamente l'effetto auspicato.

Domanda 3

Per coloro che, in seno all'amministrazione, sono incaricati di intraprendere accertamenti, l'accesso alle fonti sarà consentito nell'ambito del diritto internazionale pubblico e del diritto nazionale nonché fatta salva la protezione delle fonti. La legge vieta al personale dell'amministrazione l'accesso alle pertinenti fonti del Ministero pubblico della Confederazione.

Le commissioni del Parlamento hanno una posizione forte rispetto all'amministrazione. La Delegazione della gestione ha per esempio il diritto, dopo aver consultato il Consiglio federale, a prescindere dal segreto d'ufficio o dal segreto militare, di esigere da autorità della Confederazione e dei Cantoni, nonché da privati, la pubblicazione di atti come anche di interrogare funzionari federali e privati in quanto persone tenute a dare informazioni oppure come testimoni. Essa ha inoltre la possibilità di interrogare, in quanto persone tenute a dare informazioni, i funzionari dei Cantoni. Per quanto riguarda le comunicazioni di organi ufficiali esteri, il Consiglio federale può far salva la protezione delle fonti.

Risposta del Consiglio federale.

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