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99.3427 · Interpellanza · 1999-09-02

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Dal 1° gennaio 1998 il Servizio per compiti speciali (SCS) è integrato nel Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. L'istituzione di detto servizio è una conseguenza della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni: poiché la SWISSCCOM non è più l'unico fornitore di servizi di telecomunicazione, è stato necessario istituire un nuovo organo di carattere tecnico-amministrativo incaricato di assicurare il collegamento e la coordinazione tra le autorità d'inchiesta cantonali e federali da una parte, e i fornitori dall'altra.

1. Poiché il SCS ha iniziato la sua attività a partire dal 1° gennaio 1998, per ora sono disponibili soltanto le cifre relative a tale anno. Così, le autorità cantonali e federali hanno impartito in totale 2138 ordini di sorveglianza nel settore delle telecomunicazioni (sorveglianza telefonica).

2. Per principio, il SCS non è autorizzato a respingere ordini di sorveglianza (posta e telefono) emanati dalle autorità citate. Il SCS non è a conoscenza del numero di ordini respinti dagli organi giudiziari preposti al rilascio delle autorizzazioni in quanto non vi sono statistiche in questo settore.

3. Per la natura del suo mandato, il SCS non dispone di questi dati. La durata di un provvedimento di sorveglianza è fissata dalle autorità cantonali in applicazione del codice di procedura penale del Cantone. Oltre al diritto cantonale, a livello federale vengono applicate le pertinenti disposizioni della procedura penale federale. Quest'ultime prevedono, per la sorveglianza, una durata massima di sei mesi, con possibilità di prolungare il provvedimento di sei mesi in sei mesi (al massimo).

4. Il numero di collegamenti, telefonici o altri, toccati da questa misura di sorveglianza non viene rilevato dal SCS. E' registrato soltanto il numero di domande, che possono tuttavia riguardare al contempo più collegamenti. Gli ordini di sorveglianza sono in massima parte impartiti dagli organi cantonali.

5./6./7Il SCS non dispone delle relative statistiche. Solo le autorità d'inchiesta sono autorizzate a rilasciare queste informazioni.

8. Nel 1998 le autorità d'inchiesta hanno ordinato l'identificazione retroattiva in 1951 casi.

9. Il 33% delle misure ordinate riguardava infrazioni alla legge sugli stupefacenti, il 17 % delitti patrimoniali, il 9% delitti contro la vita e l'incolumità fisica e il 41% delitti nei più diversi ambiti (denaro falso, esplosivi, tratta di persone, appartenenza a gruppi criminali, incendi intenzionali, coazione ed estorsione).

10. Il Servizio per compiti speciali non raccoglie i dati relativi ai costi delle misure di sorveglianza a livello federale e cantonale. Nel 1998, in totale, detto servizio ha fatturato ai Cantoni 8,6 milioni di franchi; tale somma non ingloba gli oneri delle diverse autorità della Confederazione e dei Cantoni.

Risposta del Consiglio federale.