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99.3499 · Mozione · 1999-10-06

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

A seguito dell'amnistia fiscale voluta da popolo e Cantoni nel 1976, nel diritto penale fiscale è stata introdotta la punizione della frode fiscale indipendente dall'amministrazione e, contemporaneamente, è stata creata la base legale per gli organi speciali d'indagine fiscale (OSIF, attualmente Divisione IFS). Pertanto, dall'inizio del 1978 gli organi speciali d'indagine fiscale erano ben ancorati nel diritto federale e precisamente nell'articolo 139 del decreto concernente l'imposta federale diretta (DIFD). La particolarità della relativa procedura risiedeva (e risiede tuttora) nel fatto che, in applicazione degli articoli da 37 - 50 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0), l'Amministrazione federale delle contribuzioni riceveva l'autorizzazione di avviare un'inchiesta "in presenza di un sospetto fondato di grave infrazione fiscale" (ordinanza del 23 novembre 1977 del Consiglio federale, art. 1 cpv. 3).

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1995, della legge sull'imposta federale diretta (LIFD), quest'istituzione (OSIF) è stata trasferita nel nuovo diritto. Le rispettive regolamentazioni si trovano negli articoli 190 - 195 LIFD nonché nell'ordinanza del 31 agosto 1992 del Consiglio federale (RS 642.132). Per una lotta più efficace contro le gravi infrazioni fiscali, il Consiglio federale ha approvato l'assunzione di ulteriore personale che dal 1° gennaio 1997 è impiegato presso la Divisione inchieste fiscali speciali (Divisione IFS).

Nella sua attività principale la Divisione IFS, che ha alle spalle un'attività ventennale, sottosta alla procedura penale amministrativa. In quanto autorità di sorveglianza suprema, la Camera d'accusa del Tribunale federale (art. 25 DPA) sorveglia l'attività svolta dalla Divisione. Questo moderno diritto procedurale garantisce che i principi fondamentali dello Stato di diritto, quali la legalità dell'azione, la proporzionalità nonché la protezione della personalità rimangano tutelati. In questo contesto il Consiglio federale rileva che finora la Camera d'accusa del Tribunale federale non ha mai dovuto ammonire in tal senso la succitata Divisione. E ciò non è certo scontato, considerato il difficile compito che deve essere svolto dalla Divisione e che non è inferiore in nulla a quello svolto dalle autorità inquirenti in materia di criminalità economica.

1. La procedura legata alle inchieste fiscali speciali (IFS) può essere avviata soltanto se sussiste un sospetto iniziale che deve essere comprovato in modo serio e oggettivo. A questo riguardo la Camera d'accusa del Tribunale federale nella sua decisione del 13 marzo 1980 ha già fissato il principio secondo cui come premessa per l'avvio di una procedura penale amministrativa e per la perquisizione di carte basta fra l'altro un "indizio sufficiente". Al momento dell'avvio della procedura non si può avere la certezza dei reati eventualmente perpetrati, poiché proprio per questo è avviata l'inchiesta. Inoltre, per convalidare questo sospetto iniziale sono applicabili unicamente i principi sviluppati dalla prassi e dalla giurisprudenza nel diritto penale comune. Infine, si ricordi che la richiesta per svolgere un'inchiesta ai sensi degli articoli 190 segg. LIFD deve essere firmata dal direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e la decisione definitiva sull'impiego della Divisione IFS spetta al Capo del Dipartimento federale delle finanze. In tal modo è garantito il controllo politico.

2. Per la nozione di grave infrazione fiscale si tratta di una nozione legale generica che è precisata nell'articolo 190 capoverso 2 LIFD mediante un'enumerazione. In esso sono citati in particolare i delitti fiscali (frode fiscale e appropriazione indebita d'imposte alla fonte) nonché la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta. Dato che i delitti fiscali sono da considerare gravi infrazioni fiscali, non occorre spiegare ulteriormente che questi delitti sono tanto gravi che per essi è possibile chiedere anche l'assistenza giudiziaria internazionale. Il legislatore ha giustamente rinunciato a tradurre in cifre la nozione di "importanti somme d'imposta", lasciando alle autorità inquirenti il compito di prendere una decisione preliminare per ogni singolo caso. Una trasposizione in cifre della nozione di "importanti somme d'imposta" si troverebbe inevitabilmente in conflitto con il principio della parità di trattamento fiscale. Considerato il principio della colpabilità, incontestato anche nel diritto penale fiscale, la risposta alla domanda se esista una grave infrazione fiscale (sotto forma di sottrazione continuata di importanti somme d'imposta) non si può inoltre farla dipendere in assoluto unicamente dall'importo sottratto. La Divisione IFS è sempre tenuta ad operare rispettando un criterio di proporzionalità. Inoltre, la proporzionalità dell'impiego dei mezzi può essere esaminata già all'inizio della procedura dalla Camera d'accusa del Tribunale federale sulla base di un'opposizione alla perquisizione delle carte (art. 50 cpv. 3 DPA). Pertanto, è garantito in modo sufficiente che il funzionario della Divisione IFS non ecceda nel suo apprezzamento.

3. Il diritto penale amministrativo concerne una parte importante del diritto penale accessorio, toccando in particolar modo il diritto penale fiscale e il diritto penale economico. Considerato quest'ampio campo d'applicazione (segnatamente: legge sulle dogane, legge sulle tasse di bollo, ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto [legge], legge federale sull'imposizione del tabacco, legge sugli impianti elettrici, legge sulle telecomunicazioni, legge sul controllo dei metalli preziosi, legge sulla sorveglianza degli assicuratori, legge sulle banche, ecc.) e vista la prassi finora seguita, risulta che la regolamentazione applicata dal diritto penale amministrativo è appropriata e, alla luce dei criteri in materia di Stato di diritto, non deve essere contestata. A tale riguardo, il Consiglio federale rileva che in primo luogo i funzionari incaricati di svolgere un'inchiesta hanno il compito di ricercare i fatti e di trovare le prove. Lo scopo di un'inchiesta fiscale speciale ai sensi del diritto penale amministrativo corrisponde pertanto a quello di un'inchiesta ai sensi del diritto penale. Il trasferimento di questi compiti a funzionari specializzati che lavorano per la rispettiva amministrazione federale interessata ha finora dato buoni risultati. Nel caso di infrazioni fiscali essi sono le autorità fiscali e le autorità giudiziarie fiscali dei Cantoni e, in ultima istanza, il Tribunale federale; in caso di frode fiscale sono le autorità cantonali competenti per il procedimento penale, con susseguente corso delle istanze di diritto penale fino al Tribunale federale.

4. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1995, della LIFD, il legislatore ha esteso in modo esplicito il campo d'applicazione del diritto penale amministrativo nell'inchiesta svolta dalla Divisione IFS (Messaggio del 25 maggio 1983 sull'armonizzazione fiscale). Ciò ha comportato un sensibile miglioramento della posizione procedurale delle persone coinvolte in un'inchiesta. Sono regolamentati in modo vincolante, fra l'altro, anche la designazione di un difensore nella procedura, il domicilio eletto e la consultazione degli atti. Il Consiglio federale rileva che in questa procedura si è tenuto debitamente conto anche delle possibilità di presentare reclamo contro i provvedimenti coattivi e altre operazioni d'inchiesta. Il diritto penale amministrativo applicabile, che è peraltro da considerare una legge moderna sulla procedura, adempie pertanto i requisiti dello Stato di diritto posti a una procedura d'inchiesta (penale). Ciò è stato rilevato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza "Camenzind" citata nella mozione (in particolare al n. 45 segg.). Al momento, in seno all'Amministrazione federale sono iniziati i lavori preliminari per l'armonizzazione del diritto processuale penale. Il Consiglio federale deciderà a tempo debito se occorre migliorare anche le garanzie dello Stato di diritto nel diritto penale amministrativo.

5. Per quanto riguarda la richiesta avanzata dall'autore della mozione di salvaguardare integralmente il segreto bancario nella procedura delle IFS, il Consiglio federale rimanda alla legislazione vigente (art. 47 n. 4 legge sulle banche; RS 952.0) e alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 104 IV 131 consid. 3b). Secondo tale decisione il segreto bancario non attribuisce il diritto assoluto di opporsi a produrre atti nei confronto delle autorità inquirenti. Dovendo il segreto bancario essere salvaguardato fuori dai procedimenti penali, la perquisizione presso una banca è consentita soltanto ove sia giustificata da sospetti precisi e obiettivamente fondati, ove sia rispettato il principio della proporzionalità, ove l'oggetto della misura sia descritto in modo sufficientemente preciso. Nella procedura delle IFS si tiene conto in misura sufficiente di tali requisiti.

Per concludere occorre rilevare che dal 1989 la Divisione IFS è intervenuta in totale in 12 procedure ai sensi degli articoli 190 segg. LIFD (art. 139 DIFD). In 21 Cantoni sono state eseguite 94 perquisizioni domiciliari e sequestri di documenti e la procedura ha coinvolto 30 persone giuridiche e 45 persone fisiche. L'importo totale delle imposte richieste da Confederazione e Cantone ammonta fino ad oggi a circa 80,5 milioni di franchi. Inoltre, le autorità inquirenti sono dovute intervenire in 15 casi che erano in relazione a queste procedure a causa di frode fiscale (la pena massima inflitta finora è stata di 13 mesi di detenzione con il beneficio della condizionale). Queste cifre mostrano che nella procedura delle IFS sono in gioco ingenti somme d'imposta e che con la frode fiscale si punisce anche un delitto che non può essere considerato un "delitto da gentiluomo". Nel senso di un'equa applicazione delle leggi vigenti in materia fiscale, il Consiglio federale considera importante l'impegno profuso dai funzionari della Divisione IFS, la cui procedura si basa, come già rilevato, sulle norme del diritto penale generale applicate alle inchieste penali. Non da ultimo, anche qui si tratta di mantenere un impegno nei confronti dei contribuenti onesti.

In considerazione di tutti questi aspetti, il Consiglio federale non può appoggiare le richieste presentate nella mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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