99.3563 · Mozione · 1999-10-08
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Trasparenza nella contabilità della Posta
L'articolo 11 della legge sull'organizzazione delle poste (LOP) disciplina la presentazione dei conti dell'azienda. In virtù di questa norma, la presentazione si basa oggi sui risultati della Posta (casa madre) e su quelli del gruppo (casa madre + società affiliate). Essa è soggetta ai principi della presentazione regolare dei conti statuiti nel diritto delle obbligazioni nonché alle norme e agli standard generalmente riconosciuti (FER: raccomandazioni specifiche per la presentazione dei conti). Dal 1998 la Posta è suddivisa in singole unità commerciali.
Per rispettare tale ordinamento, l'azienda allestisce conti separati per ogni unità, garantendo così la necessaria trasparenza, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il Postfinance e i servizi postali veri e propri. Una tale separazione è peraltro richiesta anche dall'articolo 9 capoverso 4 della legge sulle poste (LPO), dal quale risulta che nella presentazione dei conti della Posta le spese e gli utili devono essere suddivisi per singoli ambiti d'attività.
Da quanto precede, risulta che tanto l'ordinamento attuale quanto la presentazione dei conti della Posta corrispondono già alle richieste formulate dall'autore della mozione. La sola riserva avanzata dalla fiduciaria del gruppo (KPMG Fides Peat) riguardo ai conti del 1998, concerne il fatto che le lacune di copertura della Cassa pensioni della Confederazione (CFP) non figurano nel bilancio dell'azienda.
Maggiore separazione tra la Posta e il Postfinance sul piano organizzativo
In virtù dell'articolo 9 LOP, il consiglio d'amministrazione ha il compito inalienabile e irrevocabile di definire l'organizzazione della Posta. L'inequivocabilità di questa norma ha indotto il Consiglio federale a rinunciare, negli obiettivi strategici, alla formulazione di regole relative all'organizzazione dell'azienda.
Come indicato poc'anzi, il Postfinance costituisce già oggi un'unità ben distinta, con contabilità propria.
Secondo la legislazione sulle banche, le prestazioni offerte dalla Posta a suo proprio nome, in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a della legge sulle poste, non necessitano di alcuna autorizzazione. Fintantoché la Posta e il Postfinance non effettueranno operazioni attive (concessione di crediti), non vi è alcuna ragione di porli sotto la vigilanza della Commissione federale delle banche.
Data la rapida evoluzione dei mercati postali, nei prossimi anni non sono esclusi cambiamenti dell'attuale struttura. Il Consiglio federale è pertanto disposto ad accettare il presente intervento sotto forma di postulato.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.