99.3645 · Postulato · 1999-12-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Punto 1
In virtù del decreto parlamentare del 9 marzo 1993 e dopo l'approvazione della modifica del CP e del codice penale militare (divieto di discriminazione razziale) con la votazione popolare del 25 settembre 1994, la Svizzera ha aderito il 29 novembre 1994 alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965, entrata in vigore il 29 dicembre 1994.
Nel suo messaggio del 2 marzo 1992 concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione internazionale del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e sulla corrispondente revisione del CP, il Consiglio federale si è espresso chiaramente a favore della costituzione di una commissione federale contro il razzismo. In particolare ha fatto notare come la lotta alla discriminazione razziale assuma connotazioni pedagogiche, sociologiche, culturali, federalistiche e giuridiche come pure aspetti legati alla politica in materia di sviluppo e di migrazioni. Il Consiglio federale ha descritto i compiti di una commissione di questo genere come segue: ricerca ed analisi, documentazione, redazione di rapporti, coordinamento ed esecuzione di concrete misure preventive, consulenza al Collegio governativo (FF 1992 III 267ss.).
Su queste basi, il Consiglio federale ha fissato mandato e composizione della Commissione il 23 agosto 1995. La composizione della Commissione segue le indicazioni dell'articolo 9 dell'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (RS 172.31, ordinanza sulle commissioni).
Il Consiglio federale respinge con decisione l'accusa secondo la quale le attività della Commissione debbano essere ritenute contrarie al mandato o alla Costituzione. Anzi, nei quasi quattro anni della sua esistenza, la Commissione ha fornito un lavoro convincente con pubblicazioni approfondite (rapporti, bollettino semestrale Tangram), pareri oggettivi, opportuni e professionali, ed un'ampia attività di relazioni pubbliche e di sensibilizzazione (campagne, convegni, conferenze per la stampa) che ha trovato una vasta risonanza nell'amministrazione, nei mass media, nel pubblico interessato e non da ultimo presso i politici.
Inoltre la Commissione contribuisce notevolmente alla realizzazione degli impegni internazionali che la Svizzera si è assunta con l'entrata in vigore della Convenzione (vedi l'art. 2 cpv. 1 lett. e ed art. 7 della Convenzione).
Per questi motivi, il Consiglio federale non vede motivo di accettare il punto 1 del postulato.
Punto 2
Il termine "commissione extraparlamentare" non è citato, come riferisce il postulato, solo in leggi speciali e nell'articolo 57 capoverso 2 LOGA. L'ordinanza del 3 giugno 1996 (RS 172.31) disciplina la costituzione, la composizione e la gestione di commissioni extraparlamentari. In virtù dell'articolo 3, le commissioni extraparlamentari sono istituite tramite legge federale, decreto federale o ai sensi dell'articolo 57 LOGA. Le commissioni con potere decisionale necessitano sempre di una base legale (cfr. art. 5 cpv. 3).
Di conseguenza il Parlamento ha un importante diritto di codecisione in tutte le commissioni con potere decisionale e in tutte le commissioni istituite in base ad una disposizione contenuta in una legge speciale. Le commissioni consultive sono invece gruppi la cui costituzione è esplicitamente di competenza del Consiglio federale o dei dipartimenti. Un'ingerenza del Parlamento in questo settore sarebbe contrario all'autonomia organizzativa concessa al Consiglio federale con l'emanazione della LOGA e dovrebbe perciò essere respinta.
Ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza sulle commissioni, i rapporti e l'informazione al pubblico sono regolati individualmente nella relativa decisione di istituzione di ogni commissione o in un atto legislativo speciale. La funzione di sorveglianza del Consiglio federale è dedotta dalla competenza a costituire commissioni extraparlamentari prevista nella LOGA. Le richieste del postulato in questo punto sono dunque già soddisfatte.
Il Consiglio federale è convinto che la divisione esistente tra le commissioni extraparlamentari in commissioni con potere decisionale da una parte e commissioni consultive dall'altra abbia dato buoni successi e che le commissioni di ambedue le forme forniscano un importante lavoro. Non è dunque necessario intervenire in questo ambito.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.