99.3647 · Interpellanza · 1999-12-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. La vigente legge sui brevetti non prevede nessuna norma riguardante l'estinzione dei diritti di proprietà intellettuale. Alla questione giuridica se il titolare del brevetto, pur avendo messo in circolazione all'estero il prodotto protetto dal brevetto, sia autorizzato a far valere il suo diritto esclusivo all'utilizzazione del prodotto a fini industriali all'interno del Paese, il Tribunale federale ha risposto affermativamente, colmando cosí una lacuna giuridica, in conformità dell'articolo 1 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). La decisione rispecchia la giurisprudenza dominante in materia di diritto della proprietà intelletuale.
Riguardo all'aspetto politico economico della problematica il Consiglio federale è però disposto, riferendosi alla decisione del Tribunale federale, a esaminare il bisogno di una soluzione giuridica della questione dell'estinzione del diritto di proprietà intellettuale e a trovare possibili soluzioni. Si dovrà però tener conto della motivazione del Tribunale federale.
2. A differenza della citata giurisprudenza il Consiglio federale non si è finora espresso sulla problematica delle importazioni parallele di merci protette da brevetti e su quella dell'estinzione dei diritti di beni immateriali. Laddove questa problematica si pone in modo parziale, segnatamente nell'ambito di procedura d'ammissione facilitate di determinati beni, è stabilito che le norme del diritto della concorrenza e dei beni immateriali non è toccato (cfr. art. 17a cpv. 3 dell'ordinanza sui veleni RS 813.01; art. 15 cpv. 5 Ordinanza sui prodotti per il trattamento delle piante; art. 14 cpv. 3 disegno di legge sugli agenti terapeutici, FF 1999 2959).
Il Consiglio federale è però consapevole che la giurisprudenza confermata dal Tribunale federale in re Kodak a proposito dell'estinzione del diritto dei brevetti ha conseguenze sulla libera circolazione delle merci.
In questo contesto si deve tener conto del fatto che il Consiglio federale in materia di politica concorrenziale s'impegna non solo per una libera circolazione delle merci ma anche per una forte protezione dei brevetti. Tale protezione permette all'avente diritto di amortizzare gli investimenti per la sua scoperta e promuove l'innovazione e la ricerca in Svizzera.
3. Sotto la direzione dell'Istituto federale della proprietà intellettuale un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione e composto di collaboratori di tutti gli uffici federali interessati sta trattando i diversi e complessi aspetti della problematica "Importazioni parallele e diritti di beni immateriali". In questo contesto verrà messo a fuoco il bisogno di un disciplinamento legale nella legge sui brevetti. Ciò facendo il Consiglio federale fa seguito alla richiesta della Commissione dell'economia e dei tributi (CET) del Consiglio nazionale del 24 gennaio 2000. Con essa la CET chiede al Consiglio federale di presentare entro il 9 giugno 2000 un rapporto completo sulla problematica delle importazioni parallele e sulle varianti possibili per una soluzione nella legislazione. In base ai risultati di questo gruppo di lavoro il Consiglio federale deciderà se integrare, e come integrarla, la questione dell'estinzione dei diritti di brevetto nella revisione parziale della legge sui brevetti, attualmente in preparazione (adeguamento del diritto svizzero in materia di brevetti alle direttive UE sulla biotecnologia, giusta la mozione Leumann 98.3243). Eventualmente il Consiglio federale incaricherà l'Istituto della proprietà intellettuale, responsabile della revisione, di elaborare una proposta di consultazione con la partecipazione degli altri uffici federali interessati dalla problematica. Tale modo di procedere avrà come conseguenza che si dovrà in ogni caso rinviare alla seconda metà dell'anno la prevista consultazione sulla citata revisione della legge sui brevetti. Questo rinvio è però inevitabile se non si vuole dar avvio a due revisioni parziali a poca distanza l'una dall'altra e poi attuare la relativa legge.
Risposta del Consiglio federale.