Merlini Giovanni · Nationalrat · 2015-06-17
Merlini Giovanni · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2015-06-17
Wortprotokoll
Questa divergenza, l'unica rimasta, concerne il capoverso 3 dell'articolo 16 LCC. Si tratta di casi piuttosto eccezionali, che dovrebbero rimanere quindi straordinari ma che sono sempre possibili. Sono casi di abuso - e vorrei sottolineare la parola "abuso" -, perché evidentemente non si tratta della regola.
Che cosa intende la maggioranza e il nostro gruppo parlamentare che la sostiene? Intende fare in modo che nel caso in cui il compratore rispettivamente l'assuntore del leasing dichiara di esercitare il diritto di revoca entro il periodo di 14 giorni - come ricorderete il periodo è stato allungato da 7 [PAGE 1137] a 14 giorni - dopo aver utilizzato l'oggetto contrattuale secondo modalità che esulano dalla consueta verifica della conformità e della funzionalità dell'oggetto stesso, e solo in questo caso, sottolineo, solo in questo caso, egli è tenuto a versare alla controparte un equo indennizzo commisurato alla perdita di valore dell'oggetto. Sapete che in alcuni rami del commercio queste possibilità di abuso purtroppo esistono. Pensiamo soprattutto al caso del commercio di automobili, ma non solo. Sono già stati fatti diversi esempi anche nel dibattito precedente. Prendiamo per esempio il caso dell'acquisto di automobili: il consumatore utilizza l'automobile per esempio per un viaggio, per una vacanza, la restituisce dopo 14 giorni dopo aver fatto la dichiarazione di revoca; in questo caso, evidentemente, se sono stati accumulati migliaia e migliaia di chilometri, è giusto che venga indennizzato anche il minor valore dell'automobile, perché altrimenti vi sarebbe un danno non risarcibile in un altro modo.
Vi chiedo quindi, anche a nome del mio gruppo, di sostenere il tenore dell'articolo 16 capoverso 3 come è stato formulato dalla maggioranza.