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Merlini Giovanni · Nationalrat · 2017-03-01

Merlini Giovanni · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2017-03-01

Wortprotokoll

Con l'adozione della procedura penale federale, entrata in vigore il 1° gennaio del 2011, il legislatore ha introdotto il principio della doppia istanza cantonale, secondo il quale il reato penale deve poter essere giudicato da due istanze giudiziarie indipendenti che valutano liberamente l'applicazione del diritto e l'accertamento dei fatti prima che il Tribunale federale sia chiamato a pronunciarsi su un gravame.

Con le presenti modifiche della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione nonché dell'ordinanza federale sui giudici del Tribunale penale federale, già approvate all'unanimità dal Consiglio degli Stati durante la scorsa sessione invernale, ci apprestiamo a concretizzare il principio della doppia istanza anche a livello federale, dove attualmente sussiste una lacuna nell'iter ricorsuale nella misura in cui contro le decisioni finali della Camera penale del Tribunale penale federale di Bellinzona, che rappresenta la prima istanza della giurisdizione federale, è dato unicamente il ricorso in materia penale alla Camera di diritto penale del Tribunale federale, il cui potere d'esame è tuttavia limitato alla verifica della corretta applicazione del diritto e del corretto accertamento dei fatti, siccome l'Alta corte federale è altrimenti vincolata alle costatazioni di fatto dell'autorità inferiore.

Verrà così finalmente a cadere la disparità di trattamento tra l'imputato di un reato di competenza del Ministero pubblico cantonale, che gode del diritto alla doppia istanza giudicante sui fatti e sul diritto, e l'imputato, invece, di un reato di competenza federale che non beneficia di questa garanzia procedurale.

Il rafforzamento della tutela giuridica offerta dal principio della doppia istanza è importante nell'ambito della giurisdizione federale almeno quanto lo è nella giurisdizione cantonale, ritenuto che anche la prima è chiamata a occuparsi di procedimenti spesso difficili e complessi, come per esempio nei casi di riciclaggio con portata intercantonale o internazionale, in caso di organizzazioni criminali, di reati contro gli interessi della Confederazione, di reati di corruzione, eccetera.

Inizialmente il Consiglio federale aveva proposto, con il suo messaggio del 4 settembre 2013 in evasione alla mozione Janiak 10.3138, l'estensione della cognizione d'esame del Tribunale federale in relazione ai ricorsi in materia penale.

Il 10 dicembre 2014 il Consiglio degli Stati ha tuttavia deciso, senza voti contrari, di rinviare al governo il disegno di modifica della legge - è il progetto 1 che avete sul tavolo -, con l'incarico di elaborare le basi legali per la creazione di una istanza di appello nella forma di una nuova Camera indipendente da insediare presso il Tribunale penale federale di Bellinzona. Il nostro Consiglio, il 5 maggio 2015, ha pure approvato il rinvio al Consiglio federale. Con il messaggio aggiuntivo del 17 giugno 2016, il governo ha quindi dato seguito all'incarico ricevuto dalle Camere.

Secondo la maggioranza della vostra commissione, la creazione di una nuova Camera d'appello presso il Tribunale penale federale è preferibile rispetto all'estensione della cognizione d'esame della Camera di diritto penale del Tribunale federale di Losanna. Infatti, come ha rilevato lo stesso Tribunale federale nel suo memorandum del 28 giugno 2013, una Camera d'appello potrebbe essere insediata presso il Tribunale penale federale con costi contenuti, essendo sufficiente suddividere l'attuale Tribunale penale federale di Bellinzona in un tribunale di prima istanza, comprendente l'attuale Corte penale, e in un tribunale di seconde cure, comprendente l'attuale Camera dei reclami penali e la nuova Camera d'appello. Sarebbe invece sicuramente più dispendiosa una verifica dell'accertamento dei fatti da parte del Tribunale federale di Losanna con la possibilità del rinvio dell'incarto al Tribunale penale di Bellinzona, poiché questa soluzione genererebbe costi aggiuntivi sia presso il Tribunale federale di Losanna sia presso il Tribunale penale federale di Bellinzona.

Nella sua presa di posizione all'attenzione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 26 giugno 2014, lo stesso Tribunale penale federale, richiesto di una sua presa di posizione, si è detto favorevole alla creazione di una Camera d'appello al suo interno e ha segnalato un aspetto rilevante in punto ai costi, e cioè che la Camera di diritto penale dell'Alta corte di Losanna in virtù del progetto 1 sarebbe sì autorizzata ad accertare la fattispecie, ciò nondimeno non potrebbe procedere ad alcuna assunzione probatoria e giudicherebbe di regola con una decisione di natura cassatoria anziché riformatoria, il che comporterebbe più ricorsi al Tribunale federale in uno stesso caso.

Il vantaggio principale di un vero e proprio appello consiste nel fatto che la nuova Camera indipendente presso il Tribunale penale federale di Bellinzona si concentrerà sulla verifica del corretto accertamento dei fatti, con la facoltà di assumere eventuali prove supplementari nonché di approfondire le censure sollevate dalla parte ricorrente relative all'applicazione del diritto.

La nuova Camera d'appello, nella composizione di tre giudici, oltre a statuire sui ricorsi, si occuperà anche delle istanze di revisione di sentenze cresciute in giudicato e potrà avvalersi, secondo l'articolo 41 capoverso 2bis della legge sull'organizzazione delle autorità penali, di un numero massimo di dieci giudici supplenti, in modo da assicurare lo svolgimento dei processi con copertura delle tre lingue ufficiali.

La nomina dei giudici appositamente destinati alla nuova Camera d'appello competerà, secondo l'articolo 42 capoverso 1bis della legge di cui sopra, all'Assemblea federale.

All'articolo 36 capoverso 3 vi chiediamo di seguire la maggioranza, in modo da poter dare la facoltà al presidente della Camera penale, che giudica nei casi previsti nell'articolo 19 capoverso 2 del Codice di procedura penale come giudice monocratico, di conferire il processo al collegio giudicante della Camera formata dai tre giudici, e questo laddove le circostanze di diritto o di fatto del caso in esame lo richieda.

Per tutte queste ragioni, vi chiedo di entrare in materia e di seguire la maggioranza della commissione in ogni punto.

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