Merlini Giovanni · Nationalrat · 2017-05-31
Merlini Giovanni · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2017-05-31
Wortprotokoll
Nella sua riunione dello scorso 6 aprile, la vostra commissione ha deciso con 15 voti contro 9 ed 1 astensione l'entrata in materia sulla presente Convenzione di Istanbul concernente la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, adottata dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011.
Si tratta di un accordo che disciplina con i suoi 81 articoli il tema della violenza, soprattutto in ambito domestico. È il primo strumento giuridico internazionale che tutela la donna da ogni forma di violenza. Si tratta di prevenire, combattere e perseguire efficacemente simili crimini. Inoltre, la convenzione vuole contribuire alla promozione della parità tra donna e uomo e alla lotta contro la discriminazione delle donne. Centrali sono i diritti, la protezione e il sostegno delle vittime.
La Convenzione di Istanbul contempla disposizioni di diritto materiale penale. Gli Stati membri si impegnano a perseguire e punire la violenza fisica, psicologica e sessuale, come pure lo stalking, i matrimoni coatti, la mutilazione delle parti genitali femminili, l'interruzione coatta della gravidanza e la sterilizzazione coatta. Inoltre è prevista una serie di misure preventive, come per esempio programmi di sensibilizzazione, istruzione e formazione permanente per professionisti del settore nonché la messa a disposizioni di piani di intervento e di trattamenti destinati a coloro che hanno usato violenza verso una o più donne.
Un capitolo importante della convenzione è quello consacrato all'aiuto alle vittime che vanno sostenute attraverso l'offerta di strutture idonee ad ospitare l'attivazione di una consulenza telefonica a livello nazionale. La convenzione prevede pure disposizioni relative alla procedura penale e alla pronuncia di divieti, per gli autori di reati, di prendere contatto con le vittime e di avvicinarvisi. Vi sono inoltre disposizioni relative al settore della migrazione, dell'asilo e della collaborazione internazionale.
La Svizzera soddisfa già oggi i requisiti e gli standard fissati dalla convenzione. Ai fini della sua ratifica non occorre quindi modificare alcun atto legislativo. Ma sono necessarie le tre riserve tecniche apportate dal Consiglio federale in merito, in primo luogo, all'esigenza della doppia punibilità che il nostro paese potrà così continuare a far valere, in secondo luogo, alla possibilità di mantenere il requisito della querela per il perseguimento di reati di poco conto e, in terzo luogo, all'obbligo di stabilire nel nostro ordinamento la pretesa giuridica di un coniuge straniero, vittima di violenza, a ottenere il diritto di soggiorno nel nostro paese.
Dopo un esame dettagliato, la commissione ha approvato il progetto nella votazione sul complesso, sempre con 15 voti contro 9 ed 1 astensione.
La minoranza commissionale ritiene che non vi sia alcuna necessità di approvare la Convenzione di Istanbul, considerato che la Svizzera avrebbe già adempiuto a tutto quanto vi è previsto. Inoltre non sarebbe opportuno assoggettarsi ad una convenzione di carattere cogente che imporrà al nostro paese di riferire con rapporti periodici davanti ad una commissione competente per l'attuazione della convenzione, composta da 10 a 15 membri appartenenti al Consiglio d'Europa, tanto più che questi posti commissionali sarebbero, secondo la minoranza, monopolizzati dalle potenze del nostro Continente, che spesso avrebbero interessi non del tutto trasparenti da difendere.
Per contro, la maggioranza commissionale reputa, come peraltro la stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione, che l'opera di contrasto alla violenza domestica e in particolare a quella contro le donne rappresenti un impegno politico sempre attuale a livello internazionale e anche nel nostro paese. L'adesione è un segnale importante all'attenzione di tutti coloro che fanno parte di un'economia domestica, donne e uomini, ragazze e ragazzi, fanciulle e fanciulli compresi. Infatti, come risulta dal rapporto esplicativo relativo al testo della convenzione, è auspicata da parte degli Stati membri una sua applicazione indipendente dal sesso della vittima - come peraltro già prevede il nostro Codice penale.
La maggioranza evidenzia che nel 2015 in Svizzera le forze di polizia sono dovute intervenire in una quarantina di casi al giorno, il che significa poco meno di 15 000 casi all'anno. Nel dibattito in seno al Consiglio degli Stati, dove la ratifica della convenzione è stata approvata con 32 voti contro 12 e 1 astensione, si è parlato addirittura di 17 000 casi nel 2015. Dalla statistica dell'anno scorso risulta che, sempre in Svizzera, 19 persone hanno perso la vita a causa di violenza domestica, ragione per cui anche il nostro paese ha tutto l'interesse a potenziare soprattutto la prevenzione.
Uno studio della Confederazione mostra che nel solo anno di riferimento 2014 sono stati provocati costi per la collettività di 146 milioni di franchi per interventi dovuti a violenza nella [PAGE 843] coppia, senza calcolare le spese per le misure ordinate dalle autorità di protezione dei minori e degli adulti e per il lavoro delle procure cantonali.
Una strategia coordinata per l'elaborazione di misure preventive, come prescrive la convenzione, appare quindi opportuna anche da noi. Infine, la ratifica è suggerita anche da motivi di tutela dell'immagine internazionale della Svizzera. L'adesione giova alla sua credibilità nell'impegno per la promozione dei diritti umani e della pace, consolidando la nostra tradizione umanitaria.
Per queste ragioni vi invito a seguire la maggioranza commissionale, approvando l'entrata in materia e il decreto federale relativo al progetto nonché a stralciare la petizione dell'organizzazione mantello delle Case delle donne in quanto evasa.