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Merlini Giovanni · Nationalrat · 2019-06-03

Merlini Giovanni · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2019-06-03

Wortprotokoll

Agli articoli 27 e seguenti il tema è quello dell'indennizzo in caso di lesione rilevante dei diritti di vicinato a causa di emissioni foniche nell'ambito della procedura combinata, che è fissata all'articolo 27 e seguenti della legge.

Secondo il diritto vigente, le persone esposte ad emissioni foniche eccessive possono chiedere un'indennità unica per la perdita di valore dei propri immobili. Il Tribunale federale ha sviluppato negli anni criteri piuttosto ben consolidati per statuire su queste pretese. Tra questi criteri figurano la gravità delle emissioni foniche, la loro imprevidibilità e anche la loro specialità: deve cioè essere comprovato il raggiungimento di un determinato valore soglia.

Bisogna però riconoscere che l'assenza di criteri codificati genera incertezza giuridica e può quindi creare situazioni insoddisfacenti tanto per gli espropriati quanto per gli enti esproprianti. Tant'è vero che già alcuni anni fa, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale e poi in seguito anche la commissione sorella avevano tentato di presentare delle proposte per migliorare la situazione procedurale dei proprietari fondiari. Ma le due commissioni non si erano trovate d'accordo sulla soluzione idonea, perché non era facile riuscire a trovare un equilibrio tra i diritti procedurali delle parti in causa. Era tra l'altro anche stata elaborata una proposta di norma di compensazione del rumore, la cosiddetta "Lärmausgleichsnorm" (LAN), in virtù della quale la concessione di agevolazioni per strade, ferrovie, aeroporti, con possibilità anche di superare i valori soglia delle emissioni foniche, avrebbe comportato un sostanziale diritto di compensazione dei proprietari colpiti. Alla fine però non se ne fece nulla, perché non fu possibile trovare un accordo tra le commissioni.

Fatto sta che la maggioranza della nostra commissione, con 18 voti contro 4, si è detta convinta che occorra comunque rimediare le carenze procedurali e migliorare la posizione giuridica dei proprietari di immobili, stabilendo prima di tutto all'articolo 27 capoverso 2 che per gli aeroporti la procedura di definizione del regolamento di esercizio è in linea di massima equiparata alla procedura di approvazione dei piani.

E poi ancorando agli articoli 29b e 29c l'obbligo di notifica personale - personale - ad ognuno dei proprietari dei fondi ubicati nelle zone che secondo il rapporto di impatto ambientale sono indicate come oggetto di presumibile carico ambientale dopo l'esecuzione del progetto. Ciò in due casi specifici: il primo caso è quello in cui l'esercente di un aeroporto che già esiste intende esporre le zone in questione a un rumore superiore ai valori limiti di emissione fonica a causa di procedure di volo nuove o modificate; il secondo caso è quello in cui l'espropriante quale esercente di un nuovo impianto aeroportuale intende superare gli stessi valori limite, laddove per nuovo impianto si deve intendere anche un impianto esistente la cui trasformazione equivale di fatto alla costruzione di una nuova opera.

La minoranza, come il Consiglio federale, giudica invece preferibile l'impostazione procedurale attuale, non solo per le ragioni emerse dalla cronistoria della genesi della LAN ma [PAGE 796] anche per evitare esiti del tutto incongrui. Infatti, in materia di espropriazioni sussiste una competenza parallela, una competenza normativa della Confederazione e una dei cantoni. Una deroga alla giurisprudenza attuale in materia di indennità per espropriazioni dei diritti di vicinato in relazione alle emissioni foniche condurrebbe a situazioni piuttosto paradossali. Fonti analoghe di emissioni eccessive, come per esempio il rumore stradale, potrebbero dare adito a indennità differenti solo perché la strada che provoca le emissioni foniche è di categoria diversa - nazionale, cantonale o comunale. Una simile disparità di trattamento, oltre a violare il principio dell'uguaglianza giuridica, risulterebbe incomprensibile per gli interessati.

Inoltre, non va dimenticato che al momento del deposito e dell'approvazione del regolamento d'esercizio non è ancora possibile stabilire l'esistenza di un diritto ad un'indennità per il deprezzamento, voi perché non è escluso che l'inquinamento fonico effettivo durante l'esercizio sia inferiore alle previsioni, voi perché la capacità non è sfruttata del tutto o perché cambia eventualmente il tipo di velivolo utilizzato. I limiti di rumore previsti nel regolamento sono infatti dei limiti massimi che non sempre vengono raggiunti. Pertanto resta indispensabile esaminare ogni singolo caso, e solo dopo aver verificato l'effettivo inquinamento fonico nella zona in questione è possibile sapere se si ha il diritto ad un'indennità per deprezzamento. Proprio per queste ragioni, le reazioni durante la consultazione sul progetto che proponeva la formulazione dell'articolo 36e capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea, ripresa qui dalla maggioranza, erano state fortemente critiche.

La maggioranza della commissione ribatte che comunque le disposizioni da lei proposte troverebbero applicazione soltanto in caso di un eventuale cambiamento del regolamento d'esercizio dell'aeroporto di Zurigo che contemplasse il decollo degli aeromobili in direzione sud e non coinvolgerebbero quindi gli aeroporti nazionali e gli impianti regionali. Per queste ragioni come relatore vi invito di sostenere la maggioranza.