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Gianini Simone · Nationalrat · 2024-06-11

Gianini Simone · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2024-06-11

Wortprotokoll

Con l'obiettivo di riparare alle ingiustizie inflitte durante un capitolo buio della storia del nostro paese, nel dicembre 2015 il Consiglio federale ha presentato il progetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 quale controprogetto all'iniziativa popolare "Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale".

La legge, approvata dal Parlamento nel 2016 ed entrata in vigore il 1° aprile 2017, in particolare riconosce le sofferenze subite dalle vittime e codifica il versamento di un contributo di solidarietà. Con modifiche del 2019 e 2020, la legge è poi stata precisata con l'indicazione che il contributo a cui ogni vittima - su domanda - ha diritto, ammonta a 25[NB]000 franchi e che non può essere eroso in forza delle norme del diritto fiscale, dell'esecuzione forzata e delle assicurazioni sociali. Il contributo di solidarietà, parificato a un versamento per riparazione morale, non sottostà infatti all'imposta sul reddito, non è pignorabile e non può comportare la riduzione di prestazioni complementari o assistenziali.

Debitrice è la Confederazione, e non era previsto che cantoni e comuni versassero anche loro un contributo direttamente alle vittime. Ma il comune di Zurigo, dal 1° settembre 2023, ha nondimeno introdotto il diritto a un contributo simile a quello della Confederazione, subordinato alle medesime condizioni. Trattandosi la LIFD, la LAID, la LEF, la LPC e la LPTD di leggi federali, il contributo che viene versato da cantoni o comuni non gode però oggi del trattamento privilegiato sopra descritto.

Per ovviare a questa distorsione, ritenendo che anche i contributi che fossero versati da cantoni e comuni debbano godere del medesimo privilegio, la vostra Commissione degli affari giuridici ha presentato un'iniziativa parlamentare per parificare negli effetti il versamento di cantoni e comuni a quello della Confederazione.

La revisione sottoposta alla vostra approvazione, oltre a un piccolo adeguamento redazionale all'articolo 4 capoverso 5 del testo francese, prevede quindi quanto segue:

1.[NB]Per chiarire ancora meglio che si tratta di un contributo di solidarietà, di cui la vittima deve disporre quale riparazione del torto morale, viene aggiunta una nuova lettera d all'articolo 4 capoverso 6, che prevede che se la vittima è sotto curatela o sottoposta ad altra misura di protezione degli adulti, la persona incaricata della rappresentanza deve provvedere affinché il contributo sia possibilmente a libera disposizione della persona rappresentata.

2.[NB]All'articolo 4 viene quindi inserito un nuovo capoverso 7, il quale prevede appunto che i principi relativi al privilegio del contributo versato dalla Confederazione si applicano anche ai contributi versati da cantoni e comuni sino a concorrenza di un importo di 25[NB]000 franchi.

3.[NB]In un nuovo capoverso 8, sempre all'articolo 4, si precisa poi che il trattamento privilegiato non si applica ai contributi [PAGE 1144] di solidarietà confluiti nella massa ereditaria al decesso della vittima.

Per quanto riguarda il diritto transitorio, il nuovo articolo 21c prevede che la parificazione negli effetti del contributo cantonale o comunale si applichi anche ai contributi già versati.

In conclusione, la vostra Commissione degli affari giuridici ritiene importante che anche i cantoni e i comuni abbiano la possibilità non solo di riconoscere in generale l'ingiustizia inflitta alle vittime, ma anche di dimostrare l'assunzione di propria responsabilità, potendo versare anch'essi un contributo di solidarietà. Questo contributo può però assumere piena valenza di riparazione del torto morale soltanto se gode dei medesimi privilegi di quello della Confederazione, motivo per cui, all'unanimità, vi invitiamo ad approvare le necessarie modifiche di legge.