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Gianini Simone · Nationalrat · 2024-09-12

Gianini Simone · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2024-09-12

Wortprotokoll

Come abbiamo sentito dal relatore in lingua tedesca, a seguito della concretizzazione dell'iniziativa parlamentare Abate 09.530, dal 1° gennaio 2019 la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, all'articolo 8a capoverso 3 lettera d, prevede un meccanismo che consente all'escusso di chiedere in modo semplice e rapido all'ufficio d'esecuzione di non dar notizia a terzi di un'esecuzione che lo concerne, per la quale il creditore non ha proseguito con successo la procedura d'incasso, salvaguardando così la credibilità creditizia del debitore a fronte di esecuzioni ingiustificate e, non di rado, vessatorie.

Il testo dell'articolo 8a attualmente in vigore prevede testualmente che: "Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi ... per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall'ufficio d'esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell'opposizione (art. 79-84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l'esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest'ultima a terzi."

Con decisione numero 147 III 41 del 22 giugno 2020, diffondendosi su - permettetemi il termine - una rigorosissima interpretazione letterale del testo di legge, il Tribunale federale ha ritenuto sufficiente l'avvio di una procedura di eliminazione dell'opposizione da parte del creditore per far sì che l'esecuzione dovesse essere comunicata ai terzi, indipendentemente dall'esito di quella procedura, e segnatamente anche quando la relativa istanza del creditore fosse stata respinta da un tribunale in modo definitivo.

Con il già citato scopo di "chiedere in modo semplice e rapido all'ufficio d'esecuzione di non dar notizia a terzi di un'esecuzione che lo concerne, per la quale il creditore non ha proseguito con successo la procedura d'incasso, salvaguardando così la credibilità creditizia del debitore a fronte di esecuzioni ingiustificate e, non di rado, vessatorie", il legislatore non intendeva certo impedire che tali esecuzioni non potessero essere comunicate a terzi, se il creditore non ne avvia la continuazione, ma invece permetterlo se la continuazione fosse poi bloccata da un tribunale in via definitiva.

Con decisione numero 147 III 544 del 23 agosto 2021 - si noti, statuendo sulla continuazione del medesimo caso che [PAGE 1501] ha dato origine alla sentenza del Tribunale federale di cui si è detto prima - il Tribunale federale ha poi considerato che il debitore non può neppure presentare una domanda di non dar notizia dell'esecuzione a terzi dopo la scadenza del termine di un anno previsto dall'articolo 88 capoverso 2 LEF, oltre il quale cioè il creditore non può più chiedere la continuazione dell'esecuzione, perdendo il precetto esecutivo la sua validità.

Come nel caso di cui alla DTF 147 III 41, il Tribunale federale ha ritenuto che il testo di legge - contemplando un termine minimo di tre mesi per chiedere di non dar notizia a terzi di un'esecuzione che ritiene ingiustificata, ma non un termine massimo, rispettivamente non contemplando letteralmente la possibilità di non dar notizia a terzi di un'esecuzione per la quale il creditore non può più chiedere la continuazione, perché il termine di un anno dalla notificazione del precetto è scaduto - non permettesse tale applicazione, introducendo di fatto esso, cioè il Tribunale federale, un termine massimo di un anno, senza che il legislatore lo abbia mai voluto.

In base all'articolo di legge il diritto del debitore di presentare domanda di non dar notizia dell'esecuzione a terzi dopo la scadenza del termine di attesa di tre mesi, non è soggetto ad alcun limite temporale e deve quindi essere possibile presentare domanda in ogni tempo. Solo l'articolo 8a capoverso 4 prevede semmai un termine per la presentazione della domanda di non dar notizia, visto che in base a quel disposto un'esecuzione cessa di figurare nel relativo registro cinque anni dopo la sua chiusura. Quindi solo dopo la scadenza di quel termine di cinque anni non vi sarebbe motivo di entrare nel merito di una domanda di non dar notizia per mancanza d'interesse ad agire del debitore. D'altronde è corretto chiedersi perché, se non sono più comunicate le esecuzioni che il creditore non continua dopo essere stato interpellato dall'ufficio d'esecuzione, dovrebbero invece venir comunicate quelle che il creditore ha lasciato definitivamente scadere.

Per superare queste indesiderate limitazioni che la giurisprudenza ha posto con riguardo alla volontà di impedire che le esecuzioni infondate siano comunicate ai terzi e che la solvibilità del debitore ne patisca, il 14 gennaio 2022 la vostra Commissione degli affari giuridici all'unanimità ha depositato le iniziative parlamentari 22.400 e 22.401, a cui la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha dato seguito il 29 marzo 2022, pure all'unanimità.

Il testo finale che vi viene sottoposto per approvazione prevede di precisare la lettera d dell'articolo 8a capoverso 3 LEF in due punti: in primo luogo, aggiungendo una frase riguardo all'estinzione del diritto di consultazione di terzi, e cioè quello di 5 anni, di cui all'articolo 8a capoverso 4, superando così il termine di un anno introdotto dalla DTF 147 III 544; in secondo luogo, completando la frase con "sempre che il debitore non fornisca la prova che l'istanza di eliminazione dell'opposizione non è stata accolta e che tale esito è definitivo", superando così il risultato della DTF 147 III[NB]41.

Vengo alla conclusione, trattando anch'io il tema della consultazione che il Consiglio federale ha messo in risalto; lo faccio con il tempo che questa trattazione congiunta ancora mi permette di utilizzare.

Con parere del 14 agosto 2024, il Consiglio federale ha espresso il suo sostegno al progetto di modifica, così come proposto dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, ritenendo tuttavia che occorra indire una procedura di consultazione, ciò a cui la commissione aveva deciso di rinunciare.

Per il Consiglio federale sarebbe infatti decisivo che la precedente consultazione sul tema della cancellazione di precetti esecutivi non giustificati si è svolta più di dieci anni fa su un avamprogetto che non aveva lo stesso tenore dell'articolo 8a capoverso 3 lettera d poi messo in vigore.

La vostra Commissione degli affari giuridici ha invece ritenuto a maggioranza, con 14 voti favorevoli e 7 contrari, che sia importante dare subito risposta a quelle persone che si trovano oggi confrontate con i due paradossi sopra illustrati. Bisogna tener conto del fatto di due semplici precisazioni, anzi, di due punti che già avrebbero dovuto essere chiari in base alla volontà legislativa, nel solco di quanto già legiferato nel 2018, poi entrato in vigore nel 2019. Non c'era nemmeno bisogno di ricorrere a una nuova consultazione in base a quella del 2013, anche perché non vi erano da attendersi nuove informazioni dagli ambienti interessati - come previsto dall'eccezione prevista dall'articolo 3a capoverso 1 lettera b della legge federale sulla procedura di consultazione.

Per questi motivi, a nome della commissione, vi invito ad entrare in materia, ad approvare il progetto di modifica legislativa e a rinunciare ad un'ulteriore procedura di consultazione.