Gianini Simone · Nationalrat · 2026-03-02
Gianini Simone · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2026-03-02
Wortprotokoll
Pian piano arriviamo alla fine di questo lungo ma importante e doveroso dibattito su un tema che ovviamente scatena tante emozioni.
Due parole sull'articolo 97 capoversi 1 e 5 del Codice penale e sull'articolo 55 del Codice penale militare: la proposta della minoranza Dandrès intende unicamente uniformare i termini di prescrizione dell'omicidio intenzionale e dell'assassinio; ciò è possibile. Occorre tuttavia considerare che il tentato omicidio intenzionale potrebbe così essere perseguito per 15 anni in più rispetto, ad esempio, a uno stupro qualificato o a una presa d'ostaggio con minaccia di morte o tortura - un [PAGE 10] viol aggravé ou une prise d'ôtage avec menace de mort ou torture - che si prescrive già dopo 15 anni, ciò che sarebbe contro la sistematica che si vuole invece introdurre.
La maggioranza propone infatti, in primo luogo, che il termine di prescrizione di 30 anni sia esteso in futuro anche ai reati puniti con una pena minima di 3 anni o più, sottoponendo in particolare l'omicidio intenzionale allo stesso termine previsto per l'assassinio. In secondo luogo, per i reati con una pena massima superiore a 3 anni, il termine di prescrizione verrebbe aumentato da 15 a 20 anni. Si tratta di un inasprimento significativo rispetto alla normativa vigente, poiché coinvolge un numero molto maggiore di reati gravi.
In tutti i casi, la disposizione transitoria prevede che i nuovi termini si applichino solo ai reati che al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto non sono ancora prescritti, evitando quindi una retroattività che nel diritto penale è estranea al sistema.
Agli articoli 101 del Codice penale e 59 del Codice penale militare si tratta invece di decidere se introdurre o meno l'imprescrittibilità dell'assassinio accanto a quella già prevista per il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra, i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio, così come gli atti sessuali con fanciulli e tutta una serie di altri reati carnali, se commessi su fanciulli minori di 12 anni.
Le motivazioni della minoranza sono comprensibili e dal lato emotivo anche condivisibili. Noi siamo però qui chiamati ad operare quali legislatori, come ha giustamente ricordato il collega Tuena, e non possiamo legiferare in base soltanto alle emozioni, dobbiamo invece legiferare con la ragione.
Per questo e per i motivi illustrati nel dibattito sull'entrata in materia, in particolare per l'alto rischio di creare false aspettative nelle famiglie delle vittime che verrebbero poi frustrate in sede di eventuale processo dopo più di 30 anni, la vostra Commissione degli affari giudici, con 14 voti contro 9 e 2 astensioni, vi invita a seguire quanto detto in precedenza. Una minoranza Tuena sostiene il testo del Consiglio degli Stati.