Gianini Simone · Nationalrat · 2026-03-11
Gianini Simone · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2026-03-11
Wortprotokoll
La vostra Commissione degli affari giuridici (CAG-N) ha esaminato la mozione 25.3946, "Pene uniche commisurate alla colpa", della commissione omologa del Consiglio degli Stati. Il Consiglio degli Stati l'ha accolta senza opposizione, così come il Consiglio federale ne propone l'adozione. Anche la maggioranza della CAG-N vi invita ad accoglierla nel suo intero.
La mozione parte da una costatazione concreta. In due situazioni specifiche, il sistema attuale della pena unica può portare a risultati che non sono compatibili con una corretta commisurazione della pena. La mozione non mira a una riforma strutturale del diritto penale, bensì ad apportare due correttivi mirati che rispondono a problemi reali emersi nella pratica.
Il primo problema riguarda la pena unica in caso di recidiva durante il periodo di prova. Quando una persona beneficia di una sospensione condizionale della pena e, durante il periodo di prova, commette un nuovo reato, il giudice deve oggi combinare la pena precedente con quella nuova in una pena unica, sottoposta ai propri massimi di legge. Ciò può condurre a uno sgravio del condannato, indipendentemente dalla sua vera colpa per il primo e per il secondo reato. Il problema è chiaro. La nuova pena non si aggiunge integralmente alla precedente, ma viene assorbita nel calcolo complessivo. In determinate situazioni il risultato conduce a una sanzione più favorevole di quanto sarebbe giustificato, considerando separatamente i due comportamenti penalmente rilevanti. In altre parole, chi viola la fiducia accordata con la sospensione condizionale può ottenere, paradossalmente, per effetto di un automatismo tecnico, uno sconto di pena non giustificato.
Questo non è coerente con la logica del sistema ed è incomprensibile per le vittime, tanto da essere criticata non solo da parte del Tribunale federale e dalla dottrina, ma anche dal Consiglio federale nel suo rapporto del 6 dicembre 2024 in adempimento del postulato 20.3009, anch'esso della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati.
La mozione propone quindi che in questi casi non si formi più una pena unica, ma si pronunci una pena separata per il nuovo reato, da aggiungere a quella già pronunciata per quello precedente.
Il secondo problema è quello del massimo della pena unica in caso di concorso di reati. Per le pene pecuniarie esiste un limite massimo di 180 aliquote giornaliere. Una volta raggiunto questo tetto, ulteriori reati non incidono più realmente sulla pena complessiva. Superata quella soglia, il sistema non riflette oggi più adeguatamente il numero e la gravità delle infrazioni commesse, che vengono assorbiti nella pena massima già raggiunta. Pure questo caso non è convincente dal punto di vista della proporzionalità e della risposta alle vittime dei reati continuati o in concorso tra di essi.
La mozione chiede quindi al Consiglio federale di proporre una soluzione che permetta di evitare anche questa distorsione. Ciò che una minoranza della commissione chiede invece di espungere dall'oggetto della mozione. A tal proposito, la maggioranza della commissione osserva che non è in discussione un aumento della severità delle pene, bensì il corretto funzionamento del sistema sanzionatorio, che deve rispecchiare l'effettiva colpa del reo e che la mozione chiede giustamente al Consiglio federale di correggere, presentando una proposta ponderata e tecnicamente fattibile relativamente ad entrambi i punti sopra descritti.
Per queste ragioni, a nome della maggioranza della vostra Commissione degli affari giuridici, vi invito ad accogliere la mozione seguendo il Consiglio degli Stati che l'ha già approvata.