Messaggio concernente il Protocollo d'emendamento alla Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
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Messaggio concernente il Protocollo d’emendamento alla Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
del 24 febbraio 1999
Onorevoli presidenti e consiglieri,
Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente il Protocollo d’emendamento del 22 giugno 1998 della Con- venzione europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione
24 febbraio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
1999-4380 4225
Messaggio
1 Situazione iniziale
11 Introduzione
La Convenzione europea del 18 marzo 1986 sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (RS 0.457) era stata elaborata a suo tempo per disciplinare a livello europeo le ragioni scientifiche e le condizioni prati- che che rendono accettabili esperimenti su animali vivi. Essa contiene due allegati, l’uno concernente le disposizioni relative al ricovero e alla cura degli animali (al- legato A), l’altro concernente la statistica degli esperimenti sugli animali (allegato B). Questi due allegati non sono vincolanti; hanno il valore di raccomandazioni. Le conoscenze scientifiche relative al ricovero e alla cura degli animali da allora si sono sviluppate.
12 Genesi
La Convenzione prevede consultazioni multilaterali alle quali la Svizzera partecipa (art. 30). Hanno per scopo di esaminarne l’applicazione, l’opportunità della sua re- visione o di un ampliamento di singole disposizioni. È risultato negli ultimi anni che le esigenze menzionate nell’allegato A della Con- venzione non corrispondono più alle concezioni attuali. Inoltre, la procedura previ- sta per emendarle si è rivelata pesante. Così, nell’ambito della consultazione multi- laterale si è deciso di redigere un testo d’emendamento della Convenzione per sem- plificare la procedura di adeguamento. Tale testo è stato approvato nel maggio 1997. Dopo l’approvazione dell’emendamento da parte del Comitato dei ministri il 12 febbraio 1998, il Protocollo d’emendamento è stato sottoposto, il 22 giugno 1998, alla firma e alla ratifica delle Parti. Finora 7 Stati (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Svezia e Gran Bretagna) hanno firmato il Protocollo e soltanto la Svezia l’ha ratificato. Entrerà in vigore soltanto quando le 11 Parti, tra cui l’UE, l’avranno ratificato.
13 La Svizzera e la Convenzione
La legge del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (LPDA; RS 455) e l’or- dinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) con- tengono prescrizioni dettagliate sulla sperimentazione animale. Un ampliamento so- stanziale delle prescrizioni in materia è stato effettuato nel 1991, sia a livello della legge sia a livello dell’ordinanza. La Svizzera ha approvato la Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (RS 0.457) nel 1993, sen- za depositare alcuna riserva. La Convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 1994.
Abbiamo trasposto in diritto nazionale la disposizione della Convenzione relativa alla formazione e al perfezionamento del personale incaricato di effettuare esperi- menti su animali, per mezzo di una revisione dell’OPAn adottata il 14 maggio 1997 (RU 1997 1121; art. 59d - 59f OPAn). L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) ha elaborato e il 12 ottobre 1998 emanato su questa base un’ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento del personale specializzato per gli esperimenti sugli animali (RS 455.171.2). Essa disciplina la formazione dei responsabili degli esperi- menti e del personale incaricato di effettuarne, segnatamente il contenuto e l’esten- sione della materia da insegnare, nonché la durata dell’insegnamento, compresi gli stage pratici e il perfezionamento. L’emendamento della Convenzione non avrà ripercussioni sulla legge sulla prote- zione degli animali, poiché le condizioni della sua trasposizione sono già state ri- unite. Per contro, gli emendamenti che le Parti apporteranno all’allegato A potranno comportare modifiche dell’ordinanza sulla protezione degli animali, anche se le di- sposizioni di detto allegato hanno soltanto il valore di raccomandazioni. Anche se il problema non riveste una grande importanza, occorre approvare il Pro- tocollo, affinché la sua entrata in vigore non sia ritardata. Questa approvazione è anzitutto l’espressione della volontà di migliorare le condizioni di tenuta degli ani- mali da esperimento a livello europeo, in coordinamento con altri Stati e con l’UE.
2 Tenore del Protocollo
21 Commento degli articoli
L’articolo 1 del Protocollo è una nuova versione arricchita dell’articolo 30 della Convenzione, concernente le consultazioni multilaterali. Le Parti sono tenute a sta- bilire il regolamento interno delle consultazioni. L’articolo 2 introduce un nuovo titolo “Emendamenti” e un nuovo articolo 31 nella Convenzione. Questo nuovo articolo prevede una procedura semplificata per emen- dare gli allegati A e B della Convenzione. Ormai, gli emendamenti entreranno in vigore alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla loro adozione durante una consultazione multilaterale, a meno che un terzo delle Parti non abbia notificato obiezioni. Gli emendamenti non devono più essere approvati dal Comitato dei Mini- stri e ratificati da ciascuno degli Stati membri. L’allegato A contiene direttive con il valore di raccomandazioni per il ricovero e la cura degli animali e l’allegato B contiene tavole per la trasmissione dei dati statistici relativi alla sperimentazione animale e le note esplicative sul modo di completarle. Secondo l’articolo 3 del Protocollo, gli articoli 31 a 37 della Convenzione divengo- no rispettivamente gli articoli 32 a 38. Gli articoli 4 a 6 disciplinano le modalità della firma, dell’approvazione e della ra- tifica, nonché dell’entrata in vigore. L’emendamento della Convenzione entrerà in vigore per le Parti un mese dopo che tutte le 11 Parti l’avranno approvato.
22 Ripercussioni sul diritto nazionale
Nella versione in vigore dal 1° luglio 1997, il disciplinamento svizzero sulla prote- zione degli animali adempie le esigenze della Convenzione, a prescindere dalle pre- scrizioni sull’allevamento di animali anormali a fini scientifici. Questo campo sarà disciplinato nel quadro dell’esame del progetto Gen-Lex da parte delle Camere fede- rali. Prima dell’adozione di un’eventuale modifica delle prescrizioni dell’OPAn, segna- tamente delle esigenze minime per la tenuta di roditori da laboratorio (allegato 3 OPAn), gli ambienti interessati avranno la possibilità di esprimersi nel quadro della consultazione. Responsabile della pubblicazione della statistica degli esperimenti sugli animali, l’UFV rispetta già le esigenze della Convenzione in questo campo. In caso di emen- damento dell’allegato B, terrà conto delle nuove disposizioni; su questo punto non è necessaria una modifica dell’ordinanza sulla protezione degli animali.
3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull’effettivo
del personale a livello federale e cantonale Per la Confederazione, l’esecuzione della Convenzione emendata non avrà conse- guenze finanziarie e ripercussioni sull’effettivo del personale. In particolare, l’UFV continuerà ad allestire la statistica conformemente alla Convenzione. I Cantoni non avranno oneri supplementari. Assumono già l’esecuzione in materia di protezione degli animali.
4 Relazione con il diritto europeo
L’atto legislativo determinante per l’UE è la direttiva del Consiglio del 24 novembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (86/609/CEE). Essa corrisponde per l’es- senziale alla presente Convenzione. Quest’ultima è stata ratificata dall’UE il 30 aprile 1998; è entrata in vigore per essa il 1° novembre 1998. Per contro, l’UE non ha ancora ratificato il Protocollo d’emendamento in questione. Sette Stati membri l’hanno firmato; la Svezia l’ha ratificato. Un’approvazione del Protocollo non creerebbe difficoltà in Svizzera in caso di avvi- cinamento all’UE o in caso di un’eventuale ripresa dei negoziati relativi allo SEE.
5 Costituzionalità
La costituzionalità del decreto federale sull’approvazione del Protocollo d’emen- damento alla Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici si basa sull’articolo 8 della Costituzione federale, che autorizza la Confederazione a concludere trattati con Stati esteri. La
competenza dell’Assemblea federale per l’approvazione risulta dall’articolo 85 nu- mero 5 della Costituzione. Dalla sua entrata in vigore, il Protocollo farà parte integrante della Convenzione. La Convenzione può essere denunziata in qualsiasi momento; non prevede un’adesione a un’organizzazione internazionale e non comporta un’unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non sottostà dunque al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 89 numero 3 della Costituzione.