Messaggio sull'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo al Trattato del 23 novembre 1964 sull'inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero oncernente il versamento di una quota parte dell'imposta sul valore aggiunto riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen am Hochrhein
00.084
Messaggio sull’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo al Trattato del 23 novembre 1964 sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero concernente il versamento di una quota parte dell’imposta sul valore aggiunto riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen am Hochrhein
del 18 ottobre 2000
Onorevoli presidenti e consiglieri,
Vi sottoponiamo, per approvazione, il messaggio e il disegno di decreto federale sull’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica fede- rale di Germania relativo al Trattato del 23 novembre 1964 sull’inclusione del Co- mune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero concernente il ver- samento di una quota parte dell’imposta sul valore aggiunto riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen am Hochrhein.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2000-2013 4903
Compendio
Il 23 novembre 1964, la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Ger- mania hanno concluso un Trattato sull’inclusione del Comune tedesco di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero. Oltre a determinate questioni doga- nali, tale trattato disciplina anche altri oggetti che risultano dallo stretto legame socioeconomico tra Büsingen e il territorio svizzero che lo circonda, in particolare l’imposizione del transito delle merci. Secondo tale Trattato, le disposizioni svizzere relative all’imposta sulla cifra d’affa- ri (attualmente imposta sul valore aggiunto) sono applicabili nel Comune tedesco di Büsingen. In questo Comune si applicano quindi le stesse disposizioni applicate sul territorio nazionale svizzero concernenti l’assoggettamento soggettivo e oggettivo all’imposta sulle operazioni e le importazioni. Il Trattato del 1964 non prevede la partecipazione della Germania al prodotto dell’imposta sulla cifra d’affari riscossa dalla Svizzera sul territorio di Büsingen. Per contro, Büsingen beneficia per esempio dei pagamenti previsti dalla legislazione sviz- zera sull’agricoltura (segnatamente i contributi ai detentori di vacche e alla produzio- ne vegetale, i pagamenti diretti complementari e i pagamenti diretti ecologici.) Il passaggio dall’imposta sulla cifra d’affari a un’imposta generale sul valore ag- giunto, deciso dalla Svizzera il 1° gennaio 1995, ha reso necessario un adeguamento corrispondente del Trattato. In quest’occasione, i rappresentanti tedeschi hanno solle- vato la questione del versamento alla Germania dei proventi dell’imposta sul valore aggiunto riscossa dalla Svizzera sul territorio del Comune di Büsingen. Il gruppo di lavoro costituto a tale scopo composto da membri della Svizzera e della Germania ha elaborato un avamprogetto di Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo al Trattato del
1964 che riguarda il versamento di una quota parte dell’imposta sul valore ag-
giunto riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello di Büsingen a questo Comune. L’Accordo elenca i fattori necessari per il calcolo dell’importo da versare al Co- mune di Büsingen. Stabilisce inoltre espressamente che le prestazioni fornite da Confederazione e Cantoni a favore del Comune di Büsingen o della sua popolazio- ne sono dedotte da tale importo. Le controversie relative all’interpretazione dell’Accordo sono sottoposte a una Commissione mista germano-svizzera costituita dal Trattato del 1964. Se tale Commissione non giunge ad un accordo, ogni Parte contraente può chiedere l’isti- tuzione di un tribunale arbitrale. L’Accordo è concluso per la durata di cinque anni, ma resta in vigore ulteriormente per quanto nessuna Parte contraente lo denunci mediante preavviso di due anni prima della scadenza del termine. La restituzione dell’imposta sul valore aggiunto non comporta spese supplementari per l’Amministrazione federale delle contribuzioni nell’ambito del personale.
Messaggio
1 Parte generale
1.1 Introduzione
Con il presente messaggio sottoponiamo, per approvazione, alle vostre Camere l’Ac- cordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo al Trattato del 23 novembre 1964 sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero concernente il versamento di una quota parte dell’imposta sul valore aggiunto riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen am Hochrhein.
1.2 Situazione iniziale
La situazione geografica particolare del Comune di Büsingen am Hochrhein, enclave germanica nel territorio del Cantone Sciaffusa, e le relazioni particolari che ne ri- sultano tra Büsingen e la Svizzera hanno portato, il 23 novembre 1964, alla conclu- sione di un Trattato tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Ger- mania sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero (RS 0.631.112.136). Oltre alle questioni doganali, tale Trattato disciplina una serie di altri oggetti risultanti dallo stretto legame socioeconomico tra Büsingen e il territorio svizzero che lo circonda. Citiamo in particolare le norme concernenti l’agricoltura, la sanità, la polizia degli stranieri, il diritto del lavoro e l’imposizione del transito delle merci. L’articolo 2 paragrafo 1 di tale Trattato prevede che sono applicabili a Büsingen le prescrizioni legali e amministrative svizzere (federali e cantonali) per quanto con- cerne un certo numero di oggetti, segnatamente l’imposta sulla cifra d’affari (attual- mente imposta sul valore aggiunto). Ciò significa che nel Comune tedesco di Büsin- gen si applicano le stesse disposizione applicabili in Svizzera per quanto concerne l’assoggettamento soggettivo e oggettivo sulle operazioni e le importazioni. L’inclu- sione di Büsingen nel territorio doganale svizzero aveva reso necessario introdurre tale norma per impedire che i beni svizzeri fossero venduti esenti da imposta sul ter- ritorio di questo Comune, poiché una simile circostanza avrebbe comportato un turi- smo commerciale di consumatori svizzeri verso Büsingen. Il Trattato del 1964 non prevede la partecipazione della Germania al prodotto del- l’imposta sulla cifra d’affari riscossa dalla Svizzera sul territorio del Comune di Büsingen. Per contro, Büsingen beneficia dei pagamenti previsti dalla legislazione svizzera sull’agricoltura (segnatamente i contributi ai detentori di vacche, contributi alla produzione vegetale, pagamenti diretti complementari ed ecologici). Il passaggio dall’imposta sulla cifra d’affari all’imposta generale sul valore aggiun- to, deciso dalla Svizzera il 1° gennaio 1995, ha reso necessario un adeguamento cor- rispondente del Trattato. In quest’occasione, i rappresentanti tedeschi hanno solle- vato la questione del versamento alla Germania dei proventi dell’imposta sul valore
aggiunto riscossa dalla Svizzera sul territorio del Comune di Büsingen.
1.3 Negoziati
Con il Trattato del 23 novembre 1964 sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero, gli Stati contraenti hanno istituito una Commissione mista germano-svizzera incaricata di esaminare i problemi che posso- no sorgere con l’applicazione del Trattato. La Commissione è abilitata a proporre alle autorità competenti dei due Stati provvedimenti idonei ad eliminare le difficoltà insorte tra il Comune di Büsingen e la Svizzera o di proporre ai due Governi even- tuali modifiche del Trattato (art. 41 par. 1 del Trattato). Il 29 febbraio 1996, nel corso dell’ottava seduta della Commissione mista, la dele- gazione svizzera ha dichiarato che le autorità svizzere su domanda della parte ger- manica erano pronte ad esaminare la questione di un eventuale rimborso dell’im- posta sul valore aggiunto riscossa a Büsingen. La Commissione mista ha racco- mandato alle autorità competenti delle due Parti contraenti di istituire un gruppo di lavoro ad hoc. Ha inoltre raccomandato di prendere in considerazione non solo il prodotto dell’imposta sul valore aggiunto che l’Amministrazione federale delle con- tribuzioni riscuote a Büsingen ma anche le prestazioni fornite dalle autorità svizzere (Confederazione e Cantone Sciaffusa) a favore di tale Comune. Il gruppo di lavoro germano-svizzero ha elaborato in seguito l’avamprogetto di un accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo al citato Trattato del 23 novembre 1964 che prevede il versa- mento al Comune di Büsingen di una quota parte dell’imposta sul valore aggiunto riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello di tale Comune. I negoziati si sono svolti sotto la direzione della Divisione principale imposta sul valore aggiunto del Dipartimento federale delle finanze. Oltre alla Direzione del di- ritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri, il Cantone di Sciaffusa ha partecipato sin dall’inizio ai negoziati.
1.4 Risultati
La Commissione mista germano-svizzera per Büsingen di cui fanno parte anche due consiglieri di Stato del Cantone di Sciaffusa si è riunita per la nona volta il 28 feb- braio 2000; ha discusso sul progetto presentato dal gruppo di lavoro e ha concordato la presente versione dell’Accordo. In particolare, la Commissione ha deciso all’una- nimità che la quota parte dell’imposta sul valore aggiunto calcolata sulla base del presente Accordo sarà versata per la prima volta al Comune di Büsingen per il 1999.
2 Parte speciale
2.1 Commento dei singoli articoli
L’Accordo disciplina la partecipazione della Svizzera agli oneri speciali del Comune di Büsingen e della sua popolazione con una quota parte del prodotto dell’imposta sulla cifra d’affari riscossa dalla Svizzera sul territorio del Comune di Büsingen. Il preambolo ricorda espressamente i rapporti di buon vicinato tra la Svizzera e la Re- pubblica federale di Germania e sottolinea che il presente Accordo è animato dal desiderio di tenere conto della situazione geografica particolare del Comune di Büsingen e degli oneri che ne derivano.
L’articolo 1 determina lo scopo della Convenzione: La Svizzera, che riscuote l’im- posta sulla cifra d’affari sul territorio del Comune tedesco di Büsingen, deve parte- cipare agli oneri speciali di tale Comune e della sua popolazione con una quota parte del prodotto dell’imposta sul valore aggiunto. L’articolo 2 elenca i diversi fattori necessari per calcolare l’importo da versare al Comune di Büsingen. Tali fattori sono: gli introiti globali dell’imposta sul valore aggiunto svizzera, il rapporto tra il potere d’acquisto pro capite della Svizzera e quello del territorio di Sciaffusa/Büsingen nonché il rapporto tra la popolazione re- sidente media del Comune di Büsingen e quella della Svizzera, ogni volta sulla base di un anno di riferimento. Come indennità per le spese amministrative derivanti dalla riscossione dell’imposta nel Comune di Büsingen nonché dal calcolo e dal ver- samento dell’importo da rimborsare, la quota da versare è ridotta del 5 per cento (art. 3). L’articolo 4 disciplina il calcolo della quota percentuale da versare al Comune di Büsingen e a tale proposito rinvia all’allegato 1 del presente Accordo che è parte integrante dello stesso. Il calcolo è effettuato ogni anno e si basa sul prodotto del- l’imposta sul valore aggiunto dell’anno precedente. Secondo l’articolo 5, le prestazioni fornite dalla Confederazione e dai Cantoni a fa- vore del Comune di Büsingen o della sua popolazione sono dedotte dalla quota parte dell’imposta sul valore aggiunto calcolata secondo l’articolo 4 e l’allegato 1. Tali prestazioni sono elencate in dettaglio nell’allegato 2. Per le prestazioni non quanti- ficabili la deduzione è aumentata di 30 per cento (par. 2). Il paragrafo 3 stabilisce inoltre che l’Amministrazione federale delle contribuzioni rimborsa direttamente ai Cantoni le prestazioni che forniscono a favore del Comune di Büsingen. L’articolo 6 fissa la durata di validità dei calcoli. Il calcolo dell’aliquota percentuale sulla base dell’anno di riferimento conformemente agli allegati 1 e 2 è valido cinque anni. Ogni Parte può chiedere per via diplomatica, al più tardi un anno prima della scadenza della durata di validità, un nuovo calcolo dell’aliquota percentuale per i cinque anni successivi secondo un nuovo anno di riferimento. Le Parti concordano in seno alla Commissione mista (art. 41 del Trattato) i dati che negli allegati 1 e 2
servono da base al nuovo calcolo dell’aliquota percentuale. Secondo l’articolo 7, il primo versamento al Comune di Büsingen della quota parte dell’imposta sul valore aggiunto da parte della Svizzera è effettuato per il 1999. La quota dovuta per l’anno civile è sempre esigibile il 30 giugno dell’anno corrente. La Commissione mista si è sforzata fin dall’inizio di trovare una soluzione che permet- tesse alla parte germanica di utilizzare la quota parte dell’imposta sul valore ag- giunto versata dalla Svizzera per coprire i costi connessi con la situazione particola- re di Büsingen. In base ai risultati degli accertamenti da essa richiesti, la delegazione germanica ha potuto dichiarare che i versamenti della Svizzera non potevano essere classificati come imposta sulla cifra d’affari secondo il diritto tedesco. Visto che la legislazione germanica in materia di imposta sul valore aggiunto non è applicabile, il saldo dei proventi dell’imposta sul valore aggiunto da rimborsare, dedotte le presta- zioni fornite dalla Svizzera e dal Cantone Sciaffusa, può essere versato direttamente al Comune di Büsingen come assegno strutturale. Tale procedura permette di evitare una contabilizzazione complicata nei conti della Repubblica federale e del «Land» del Baden-Württemberg e di mantenere le spese amministrative a un livello minimo. I versamenti per gli anni precedenti l’entrata in vigore dell’Accordo sono esigibili con il primo versamento.
Secondo l’articolo 8, il Comune di Büsingen presenta alla Commissione mista un rapporto annuale sull’utilizzazione dell’importo versato. Si garantisce in tal modo un controllo da parte della Commissione mista. Non si può tuttavia parlare di una vera e propria approvazione dei conti del Comune di Büsingen che è già esclusa per motivi costituzionali. L’articolo 9 disciplina il trattamento delle controversie relative all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo. Eventuali controversie sono dapprima sottoposte alla Commissione mista (par. 1). Se la Commissione non giunge ad un accordo, ogni Parte contraente può chiedere l’intervento di un tribunale arbitrale al quale è sotto- posta per decisione la controversia (par. 2). I paragrafi 3 e 4 disciplinano la procedu- ra d’istituzione del tribunale arbitrale. Quest’ultimo decide a maggioranza dei voti, in base ai trattati esistenti tra i due Stati contraenti e al diritto internazionale gene- rale. Le sue decisioni sono vincolanti. Ogni Stato contraente assume le spese del proprio membro e quelle inerenti alla sua rappresentanza nella procedura dinanzi al tribunale arbitrale. Le spese del presidente e le altre spese sono assunte in parti uguali dagli Stati contraenti salvo se il tribunale arbitrale adotta un’altra ripartizione delle spese (par. 5). Il tribunale arbitrale regola inoltre la propria procedura. Secondo l’articolo 10, l’Accordo entra in vigore il giorno in cui il Consiglio fede- rale notifica al Governo della Repubblica federale di Germania che le condizioni del diritto interno richieste per l’entrata in vigore sono adempiute. L’articolo 11 fissa la durata dell’Accordo a cinque anni (par. 1). Il paragrafo 2 sta- bilisce che tale Accordo resta in vigore oltre questo termine, se nessuna Parte con- traente lo denuncia due anni prima della scadenza di tale termine. Ogni Parte con- traente mantiene il diritto di denunciarlo per via diplomatica per la fine di un anno civile mediante preavviso di due anni. Secondo il paragrafo 3, la denuncia del Trat- tato comporta anche la denuncia del presente Accordo. L’allegato 1 contempla il calcolo della quota percentuale del prodotto dell’imposta sul valore aggiunto svizzera da versare al comune di Büsingen conformemente all’articolo 4 per l’anno di riferimento 1996. L’allegato 2 contempla l’elenco delle
prestazioni fornite dalle autorità svizzere a favore del Comune di Büsingen secondo l’articolo 5 sempre nell’anno di riferimento 1996.
3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo
del personale L’importo della quota da versare dipende dal prodotto dell’imposta sul valore ag- giunto in Svizzera e dalle prestazioni fornite dalle autorità svizzere a favore del Co- mune di Büsingen e della sua popolazione. Per il 1999, si deve calcolare una somma pari a 1,7 milioni di franchi. Il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto riscossa nel Comune Büsingen non comporta in pratica spese supplementari per il personale in seno all’Amministra- zione federale delle contribuzioni e non richiede personale suppl ementare.
4 Programma di legislatura
Non è stato possibile prevedere la data approssimativa della conclusione dei lavori del gruppo di lavoro e della Commissione mista. Per questo motivo, il presente di- segno non è annunciato nel programma di legislatura 1999-2003.
5 Rapporto con il diritto europeo
La presente Convenzione non influisce sul rapporto del diritto svizzero in materia di imposta sul valore aggiunto con il diritto europeo. Dal profilo materiale, l’imposta sul valore aggiunto è in ogni caso ampiamente eurocompatibile. Le convenzioni contrattuali tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernenti il ver- samento di una quota parte dell’imposta sul valore aggiunto riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen non si contrappon- go agli sforzi di integrazione europea dei due Stati.
6 Costituzionalità
La competenza per concludere il presente Accordo si fonda sull’articolo 54 capover- so 1 della Costituzione federale (Cost.) secondo cui la Confederazione ha il diritto di concludere trattati internazionali con l’estero. La competenza dell’Assemblea fede- rale di approvare l’Accordo si fonda sull’articolo 166 capoverso 2 Cost. L’Accordo può essere denunciato in ogni momento, non prevede l’adesione a un’organizza- zione internazionale e non implica un’unificazione multilaterale del diritto; il de- creto federale semplice relativo alla sua approvazione non è pertanto sottoposto al referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.