Art. 1 Principio Il messaggio che accompagnava la LSC (FF 1994 III 1445 segg., in particolare il n. 213.1, p. 1638) dava implicitamente per scontato che al momento di giudicare il conflitto di coscienza la presentazione dei motivi concreti che spingevano il richie- dente a respingere il servizio militare avrebbe rivestito un ruolo decisivo. Si riteneva infatti che all’origine di un rifiuto di prestare servizio militare stesse sempre fonda- mentalmente una rinuncia al ricorso alla violenza: «Il servizio civile è una soluzione prevista per persone che rifiutano in ultima analisi il servizio attivo e il servizio d’appoggio perché non tollerano la violenza contro gli esseri umani. Soltanto le de- cisioni di coscienza che si fondano sul postulato della non violenza possono giustifi- care l’ammissione al servizio civile». Questa definizione limitante del conflitto di coscienza non è fondata sul testo di legge e non è quindi pertinente dal profilo mate- riale. Qui di seguito intendiamo riferire in che cosa consiste la valutazione di un conflitto di coscienza. Gli elementi più importanti del concetto di conflitto di co- scienza devono essere formulati nel testo della LSC: l’articolo 1 capoversi 2 e 3 de- ve chiarire in che cosa esso consista, e l’articolo 18b deve indicare di quali aspetti deve tener conto la commissione d’ammissione nel giudicare la credibilità dell’esposizione di un conflitto di coscienza. Con l’espressione «coscienza» si designa un sapere specifico sulle esigenze morali. «Per «coscienza» intendiamo un’autocomprensione di sé in cui ci si sa soggetti alla necessità (assoluta) di compiere il bene»20. Proprio di ogni morale è il suo carattere prescrittivo e normativo. Scopo ultimo di prescrizioni o esigenze morali è sempre il Bene. Le esigenze morali possono manifestarsi sotto forma di ordini, divieti, regole, principi, giudizi di valore o atteggiamenti. Il contenuto di una morale può modificar- si nel tempo, sull’arco di una vita, ma non cambia il suo scopo ultimo, ovvero la realizzazione del Bene21.
20 Alfred Schöpf, voce «Gewissen», in: Otfried Höffe (a cura di), Lexikon der Ethik, 5a ed., Monaco 1997, p. 106. 21 Cfr. Annemarie Pieper, Einführung in die Ethik, 3a ed., Tübingen / Basilea 1994, p. 43.
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Il comportamento degli esseri umani è pertanto dettato dalle esigenze morali che li animano. Caratteristica delle esigenze morali è quella di non avere motivi concreti ben definiti. È perciò inutile stabilire un elenco esaustivo dei motivi concreti che possono stare alla base di un’esigenza morale. È vero che chi non riesce a conciliare il servizio militare con la propria coscienza si appella di solito ad esigenze morali che si rifanno a una base religiosa o etico-filosofica. Entrano tuttavia in gioco anche altri motivi. Il colloquio a cui il richiedente deve presentarsi per sostenere le sue motivazioni può chiarire la credibilità dell’esposizione del suo conflitto di coscien- za. Il carattere morale delle esigenze poste a livello di coscienza non deriva tuttavia dai contenuti specifici dei motivi addotti. Le esigenze morali si distinguono piutto- sto per la loro pretesa d’universalità e di rivestire un carattere vincolante generale. Questi due aspetti si accavallano. Universalità significa: nel considerare tali esigenze non si tratta di stabilire solo cosa rappresenti il Bene per il singolo personalmente o per un gruppo di interesse, quanto piuttosto cosa rappresenti il Bene in assoluto. «Le esigenze morali non costituiscono semplicemente per il singolo individuo delle sorti di direttive da applicare per perse- guire in modo intelligente i suoi più o meno casuali obiettivi o interessi; esse esigo- no quanto esigono in modo categorico: indipendentemente dal fatto che il singolo individuo, una volta raggiunto l’obiettivo comportandosi nel modo indicato, abbia ottenuto o meno un vantaggio personale»22. «Questa caratteristica della morale indi- ca che quando si scende in questo campo si toccano sempre valori ed orientamenti ultimi. Le esigenze morali vanno pertanto assolutamente rispettate, poiché quando esse entrano in gioco si realizza o difende quanto alla fine si ritiene essere in massi- mo grado decisivo o importante»23. Carattere vincolante generale significa: le esi- genze morali devono poter essere universalizzabili. «Chiunque afferma seriamente che un’azione (persona, circostanza, ecc.) è moralmente giusta o falsa, buona o cat- tiva, prescritta o proibita è tenuto a giudicare parimenti ogni azione (ecc.) sostan- zialmente analoga»24. «Per il solo fatto di sottoporre le nostre regole di condotta al test dell’universalizzazione, ci mettiamo in relazione con gli altri esseri umani e stringiamo con loro un rapporto sociale [...]»25. Riassumendo, quando si tratta di morale si tratta del Bene assoluto applicabile a tutti, e si tocca l’essenza stessa della nostra umanità, ciò che ci caratterizza in quanto esseri umani26. Nella morale emerge innanzitutto questa essenza, conta soprattutto l’intento d’istituire una buona convi- venza tra gli esseri umani. Per questo motivo le esigenze morali che non si riferisco- no in alcun modo all’umanità intesa nella sua essenza, non possono essere conside- rate tali. Poiché nelle questioni di coscienza ad essere determinante è il punto di vista perso- nale di ognuno, fondato sul proprio senso morale, può darsi che un richiedente fac- cia valere un’esigenza morale che non corrisponde, completamente o in parte, con la morale generalmente condivisa. Da questa sfera morale eminentemente personale vanno tuttavia distinte le posizioni dettate da considerazioni egoistiche: esse infatti
22 Dieter Birnbacher / Norbert Hoerster (a cura di), Texte zur Ethik, 7a ed., Monaco 1989, p. 19. 23 Urs Thurnherr, Angewandte Ethik zur Einführung, Amburgo 2000, p. 13. 24 John Leslie Mackie, Ethik. Auf der Suche nach dem Richtigen und Falschen, Stoccarda 1983, p. 104. 25 Urs Thurnherr, loc. cit., p. 72. 26 Cfr. dello stesso autore, Vernetzte Ethik. Zur Moral und Ethik von Lebensformen, Fri- burgo / Monaco 2001, cap. 2.
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non tengono conto della pretesa di validità universale delle esigenze morali, e mira- no soltanto al Bene del singolo o di un gruppo ristretto di persone. Le considerazio- ni egoistiche non fanno riferimento all’essenza stessa dell’essere umano, e non pos- sono pertanto essere considerate esigenze morali. La domanda risolutiva da porre per distinguere tra considerazioni egoistiche ed esigenze morali potrebbe essere: può il singolo individuo consigliare ciò che ai suoi occhi assume il valore di bene anche a qualsiasi altra persona? – capoverso 2: sulla base della comprensione dei fenomeni morali appena rife- rita l’organo d’esecuzione è così in grado di controbattere, quanto alla cre- dibilità dell’esposizione di un conflitto di coscienza, alla posizione espressa nel citato testo introduttivo del messaggio, contrapponendole una compren- sione della coscienza che lo mette in condizione di giudicare tra domande d’ammissione fondate e domande d’ammissione non fondate: obiezioni sol- levate dalla coscienza sono espressioni di esigenze morali. Queste si riferi- scono sempre a qualcosa che si ritiene incondizionatamente giusto. Se le esigenze fatte valere sono effettivamente morali, il richiedente di fronte alla scelta tra esse e il servizio militare obbligatorio non può che dare loro la precedenza. – capoverso 3: le esigenze morali fatte valere non devono necessariamente fa- re parte d’una morale generalmente accettata dalla società o di una sorta di morale universale; è sufficiente che esse abbiano un carattere vincolante per il singolo o che siano parte d’una morale specifica ad un determinato gruppo di persone. I membri della commissione d’ammissione non possono giudica- re del contenuto morale delle considerazioni avanzate dal richiedente in base alla corrispondenza con le loro proprie posizioni morali. «Grazie alle regole morali che sono diventate una parte integrante della propria individualità ci si distingue dagli altri. Ciò che io sono è determinato dalle regole morali che ho fatte mie. In questo modo mi differenzio dagli altri»27. Determinante è che il richiedente sia mosso da una profonda, intima convinzione che lo spinge a rispettare le sue esigenze morali in ogni ambito della vita, poiché ritiene che esse rispecchino il Bene assoluto o riguardino l’essenza stessa dell’essere umano. Il semplice riferimento a valori generalmente ritenuti positivi non è sufficiente: il ri- chiedente deve essere in grado di richiamarsi ad esigenze morali concrete, radicate nella sua condotta di vita. Da parte sua occorrono pertanto esplicite dichiarazioni in tal senso. È sulla loro base infatti che è possibile valutare se l’articolo 1 è rispettato e giudicare la credibilità dell’esposizione del conflitto di coscienza ai sensi dell’arti- colo 18b. Quanto più precisamente è designata l’esigenza morale in questione, tanto più il colloquio con il richiedente può essere strutturato in modo mirato. In tale am- bito non si tratta tanto d’estrapolare un’esigenza morale dalle dichiarazioni del ri- chiedente; spetta piuttosto a quest’ultimo, ovvero a qualcuno che chiede di essere trattato in modo diverso di fronte all’obbligo di prestare servizio militare, fare chia- rezza una volta giunto a questo momento determinante della procedura d’ammis- sione.
27 Detlef Horster, Was sind moralische Regeln und wie lernt man sie?, in Kurt Beutler / De- tlef Horster (a cura di), Pädagogik und Ethik, Stoccarda 1996, p. 287.
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Art. 2 Scopo La ragione che ha spinto alla creazione del servizio civile, ovvero creare un servizio sostitutivo per il servizio militare non prestato non è più esplicitamente menzionata. Tale principio si trova già formulato – sebbene con altre parole – nell’articolo 59 della Costituzione federale (Cost.). Non è pertanto necessario ripeterlo nella legge. – il capoverso 1 menziona ora lo scopo del servizio civile in relazione ai setto- ri cui il suo impiego è destinato. L’impostazione così esplicitata è chiara: il servizio civile deve adempire compiti importanti ed implicare pertanto un utile sociale riconoscibile. Esso deve colmare lacune in quegli ambiti di pubblico interesse dove mancano risorse.
Art. 3a Obiettivi Come ricordato in precedenza, gli obiettivi formulati dal presente articolo sono pu- ramente strategici. Non è pertanto possibile riferirsi ad essi per far valere alcun di- ritto, quale ad esempio il riconoscimento come istituto d’impiego oppure l’asse- gnazione di persone che prestano servizio civile a determinati istituti d’impiego. – capoverso 1: la formulazione di obiettivi a livello di legge persegue essen- zialmente due scopi: dal punto di vista politico, si tratta di garantire il diritto, a giovani persone che prestano diverse centinaia di giorni di lavoro, di ope- rare nell’ambito di un servizio che persegue obiettivi d’utilità pubblica e che si inserisce in una visione d’insieme. A queste persone, non importa se pre- stano servizio militare o servizio civile, va assicurato che lo Stato, assogget- tandoli all’obbligo di prestare del lavoro, persegue degli scopi comunitari. Non è sufficiente sapere perché esiste un servizio civile (risolvere il proble- ma legato al conflitto di coscienza); è altrettanto importante stabilirne gli scopi (per ottenere certi effetti). Sulla base dei principi del New Public Management, la formulazione di obiettivi è necessaria affinché il servizio civile sia gestito in modo mirato, attraverso mandati di prestazione e budget globali (così come previsto anche dalla sua partecipazione al progetto GEMAP). Gli obiettivi rappresentano il mandato politico-strategico dal quale derivano le direttive operative (ambiti d’attività secondo l’art. 4 cpv. 1), che a loro volta costituiscono la base per il mandato di prestazione che il Consiglio federale formula all’organo d’esecu- zione (cfr. n. 2.1.3.1). Da solo il servizio civile non è certo in grado di raggiungere gli obiettivi qui formulati, può però senz’altro contribuire in modo efficace alla loro realiz- zazione. L’obiettivo formulato dalla lettera a («rafforzare la coesione sociale») per- mette all’organo d’esecuzione di dare man forte anche ad altri enti nella rea- lizzazione della loro politica d’integrazione. La politica d’integrazione non va pertanto formulata come un obiettivo strategico a sé stante (contraria- mente a quanto proposto in procedura di consultazione). Nel corso della procedura di consultazione il servizio civile è stato criticato, poiché ritenuto incapace di fornire da solo contributi autonomi alla costitu- zione di strutture a favore della pace e alla riduzione del potenziale di vio- lenza. Non sarebbe tuttavia giusto rinunciare a causa di questa critica alla
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formulazione di obiettivi intimamente legati all’essenza stessa del servizio civile. Poiché invece gli impieghi in tal senso (in numero limitato) hanno fi- nora assunto la veste d’interventi nell’ambito sociale, il relativo obiettivo strategico va integrato nella lettera a. Esso può essere inteso come un ulte- riore esempio di realizzazione pratica dell’obiettivo di rafforzamento della coesione sociale. Le proposte per estendere l’elenco degli obiettivi avanzate in procedura di consultazione non sono state prese in considerazione, perché non di natura strategica, oppure perché integrabili in ambiti di attività già esplicitati. – il capoverso 2 stabilisce che il servizio civile fa parte della politica di sicu- rezza nazionale. Esso è uno strumento civile nelle mani della Confederazio- ne, che nell’ambito della sua politica di sicurezza può impiegarlo coordi- nandolo con altri strumenti suoi e dei Cantoni. La sua stessa struttura non ne fa uno strumento di primo intervento. Esso è invece pronto a colmare le la- cune là dove gli è possibile dispiegare le sue potenzialità. Tra esse figurano in particolare la possibilità d’estendere su un lungo arco di tempo gli inter- venti necessari (questo risulta impossibile, completamente o in parte, alle persone che prestano servizio nella protezione civile) e di costituire contin- genti su misura, impiegarli a costi limitati ed ammortizzare in tal modo i fondi stanziati per i primi soccorsi (cfr. il commento agli art. 7a e 14). La cooperazione nazionale per la sicurezza comprende la collaborazione e la coordinazione caso per caso dei mezzi propri di politica di sicurezza, con- formemente alle necessità dettate dalla situazione concreta. I mezzi in que- stione sono istituzioni che fanno capo a Confederazione, Cantoni e Comuni. Tra di essi non figurano solo l’esercito e la protezione civile, ma anche la politica estera e la politica economica, l’approvvigionamento economico del Paese, la difesa dello Stato e la polizia, l’informazione e la comunicazione, il servizio militare, l’infrastruttura tecnica come pure le istituzioni sanitarie, ad esempio i servizi di soccorso. Considerare il servizio civile parte della co- operazione nazionale per la sicurezza, non significa dunque relegarlo al li- vello d’esercito e protezione civile e porlo sotto la sfera d’influenza del DDPS. Contrariamente ai timori sollevati da qualche partecipante alla pro- cedura di consultazione, tale formulazione non mette in questione in alcun modo la sua indipendenza e il suo carattere civile. Essa si limita a ribadire che il servizio civile, nel quadro del sistema modulare secondo cui si articola la politica di sicurezza, può diventare in determinate situazioni, se ritenuto opportuno dall’organo di conduzione strategica della Confederazione, lo strumento adeguato per adempire un determinato compito e può essere per- tanto impiegato a tale scopo. Il servizio civile non è uno strumento ad esclu- siva disposizione della politica di sicurezza. Una parte della sua attività può tuttavia svolgersi in tale ambito. L’integrazione formale del servizio civile nelle strutture e nelle procedure della cooperazione nazionale per la sicurez- za permette di riconoscerne tempestivamente le potenzialità e d’utilizzarle di conseguenza. Gli strumenti della politica di sicurezza sono caratterizzati dalla loro capa- cità ad entrare rapidamente in azione, ossia da una disponibilità minima all’intervento, che riguarda gli aspetti scorte/funzioni, logistica, gestione e formazione. Attualmente il servizio civile possiede solo una limitata capacità
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in tal senso, e registra tempi di reazione abbastanza lunghi. La presente revi- sione di legge pone rimedio a questa situazione grazie agli articoli 7a capo- verso 1 (disposizione che concerne gestione e logistica: l’organo d’esecu- zione può assumere direttamente il ruolo d’istituto d’impiego; esso deve a livello organizzativo svolgere i preparativi necessari a questo scopo), 22 ca- poverso 4 (disposizione che concerne scorte/funzioni e permette di costituire corpi di picchetto volontario caratterizzati da tempi d’intervento brevi) e 36 (disposizione che permette una formazione strutturata in base agli obiettivi posti).
Art. 4 Ambiti d’attività – Il capoverso 1 elenca in modo esaustivo gli ambiti d’attività, che non sono formulati secondo gli stessi criteri d’ordinamento degli obiettivi. In un am- bito d’attività si possono perseguire più scopi. È così che, ad esempio, un impiego nell’agricoltura può contribuire alla coesione sociale, a preservare le basi vitali naturali o a conservare i beni culturali. La ricerca non viene più compresa negli ambiti d’attività. In concreto non solo non sono stati realizzati i previsti lavori di base, ma le persone che pre- stavano servizio nel quadro di una formazione accademica facevano invece valere le loro ricerche scientifiche personali come servizio civile. Era ad esempio possibile che uno studente facesse valere il lavoro per preparare un libro del suo professore per la pubblicazione come prestazione per il servizio civile. La collaborazione a progetti di ricerca che possono essere messi in chiara relazione con gli ambiti d’intervento riconosciuti rimane tuttavia con- sentita. Tali progetti devono tuttavia poter rientrare nella gerarchia degli obiettivi del servizio civile e rivestire innanzitutto un carattere di pubblico interesse (art. 2 cpv. 1, 3a, 4 cpv. 1). Abbiamo rinunciato ad introdurre la «formazione» come nuovo ambito d’attività: la neutralità del servizio civile rispetto al mercato del lavoro sa- rebbe in questo settore notevolmente messa in pericolo e la costanza di nor- ma richiesta non potrebbe essere garantita, poiché gli impieghi sono di re- gola di breve durata. Non abbiamo preso in considerazione la proposta di alcuni partecipanti alla procedura di consultazione d’introdurre il promovimento della pace come ambito d’attività a sé stante, poiché ciò solleverebbe attese impossibili da mantenere. Ciò non significa che siamo contrari a promuovere questo tipo d’impegno del servizio civile. Considerato tuttavia che già oggi esso può av- venire nel quadro delle lettere b e g, riteniamo che l’articolo 4 non abbia bi- sogno d’essere completato. Il consolidamento degli impieghi a favore del promovimento della pace deve fondarsi su un miglioramento puntuale degli impieghi all’estero, e pertanto sulla revisione degli articoli 7, 8 e 11. La lettera h introduce ora, accanto all’aiuto in caso di catastrofe, l’aiuto in situazioni d’emergenza. È così possibile tracciare un parallelo con la legge sulla protezione civile, che menziona appunto catastrofi e situazioni d’emer- genza. Si impedisce inoltre in questo modo di dover stabilire nel caso di de- terminati avvenimenti se si tratti d’una catastrofe o d’una situazione d’emer- genza.
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– Capoversi 2 e 3: le eccezioni finora applicate al solo ambito agricolo (il ser- vizio civile può essere prestato anche in aziende che realizzano utili) varran- no d’ora in poi anche per gli impieghi in caso di catastrofe o di situazioni d’emergenza. Pensiamo in particolare al contributo in caso di danni dovuti a tempeste o valanghe, oppure al risanamento di terreni in seguito ad alluvio- ni. Tali prestazioni rientrano di solito nell’interesse della collettività, anche quando ad essere colpiti sono direttamente dei privati. Accanto all’agricol- tura viene ora inserita anche la silvicoltura, poiché nella prassi sono talvolta emersi problemi di delimitazione tra i due ambiti. Ad ogni modo il servizio civile non aiuterà i proprietari di foreste, che non sono nel contempo attivi nel settore agricolo (eccezion fatta nell’ambito del cpv. 3). La proposta di prestare particolare attenzione all’aspetto della sostenibilità dei progetti svolti nel settore agricolo verrà presa senz’altro in considerazione al mo- mento dell’elaborazione della revisione dell’ordinanza sul servizio civile. – Il capoverso 4 sancisce a livello di legge le modalità d’attuazione di pro- grammi prioritari nell’intervento del servizio civile, finora fissate solo a li- vello d’ordinanza. Al momento della loro realizzazione pratica, alcuni pro- grammi prioritari hanno particolari conseguenze giuridiche, che sono at- tualmente disciplinate dall’ordinanza sui programmi prioritari del servizio civile. La legge prevede un regolamento speciale in merito, in particolare agli articoli 7a capoverso 1, 42 capoverso 1ter lettera b e 65 capoverso 3. La formulazione delle priorità, che spetta all’organo d’esecuzione, permette d’impiegare le forze in modo mirato per ottenere determinati effetti e di ri- strutturare il principio della ricerca autonoma dell’impiego. Quale istanza di controllo dell’organo d’esecuzione, il Consiglio federale potrà assegnare mandati riguardanti i programmi prioritari. La realizzazione di programmi prioritari richiede importanti lavori prepara- tivi, una chiara definizione delle necessità effettive e degli effetti da perse- guire, nonché una precisa attenzione a mantenere la neutralità rispetto al mercato del lavoro e alla libera concorrenza. Le possibilità di realizzazione dipendono in particolare dalla disponibilità d’interlocutori competenti e dalla presenza d’un numero sufficiente d’organizzazioni responsabili e d’istituti d’impiego, così da rendere possibile più d’un solo impiego pun- tuale. Un programma prioritario per ottenere effetti duraturi deve essere pia- nificato minuziosamente, verificato ed eventualmente riorientato durante la fase di realizzazione e unito, se del caso, a programmi introduttivi e formati- vi. Il principio attualmente in vigore della ricerca autonoma dell’impiego da parte della persona che deve prestare servizio civile è solo parzialmente compatibile con la necessità di portare a termine programmi prioritari. A determinate condizioni, la libertà di scelta attualmente attribuita di fatto alle persone che devono prestare servizio civile dovrà essere parzialmente limi- tata, così che il numero di persone eventualmente necessario sia effettiva- mente disponibile. Per poter ad ogni modo tenere conto nella misura del possibile delle attitudini e delle inclinazioni delle persone che devono pre- stare servizio civile, in caso di limitazione della libertà di scelta, sarà co- munque opportuno riservare una possibilità d’opzione tra un determinato numero di programmi prioritari e capitolati d’oneri differenziati tra loro. Andrà inoltre verificato se gli istituti d’impiego ai quali, nell’ambito d’un programma prioritario, sarà assegnato un contingente di persone che devono
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prestare servizio civile, saranno tenuti a versare un tributo più elevato (cfr. art. 46). Attualmente è possibile svolgere programmi prioritari nei seguenti settori: nell’ambito assistenziale e curativo, dove particolare importanza è da attri- buire all’assistenza, ai servizi di sostegno, alla protezione dell’ambiente e della natura, alla conservazione del paesaggio e alla silvicoltura. Ogni impiego del servizio civile dovrebbe essere in linea di principio im- prontato a criteri d’efficienza ed efficacia. Lo svolgimento d’apposite analisi degli effetti può tuttavia risultare molto costoso. Non è possibile effettuare una valutazione degli effetti per ogni impiego, poiché le relative spese risul- terebbero di gran lunga superiori al valore dei dati raccolti. Attualmente l’organo d’esecuzione offre già all’incirca 4000 diversi posti d’impiego. Bi- sogna pertanto evitare di disperdere le forze a disposizione. L’obbligo di ve- rificare regolarmente l’efficacia degli impieghi del servizio civile va pertanto concentrato ai programmi prioritari.
Art. 4a Impieghi esclusi Il nuovo articolo 4a riprende quanto formulato dai precedenti capoversi 3 e 4 dell’articolo 4. – La lettera a formula in modo più conciso l’articolo 4 capoverso 3 attual- mente in vigore. Essa intende garantire la serietà del servizio prestato e rea- gire al fatto che molte persone intendono prestare servizio in istituzioni dove rivestono già un ruolo importante, senza tuttavia avervi mai percepito un salario. Finora infatti la legge non escludeva la possibilità che il membro d’un consiglio d’amministrazione prestasse servizio nell’ufficio dell’asso- ciazione di cui faceva parte, o che un’istituzione si facesse riconoscere come istituto d’impiego soltanto per poter occupare nell’ambito del servizio civile una persona ad essa vicina (ad es. qualcuno che voglia entrare in una comu- nità religiosa potrebbe far riconoscere il suo noviziato come servizio civile). Nel primo caso la persona che presta servizio si ritrova a rivestire il ruolo di controllore del proprio stesso impiego, il che è inammissibile. L’obbligo di prestare servizio non può essere assolto senza alcun controllo, in istituti di colleghi o amici. La lettera a non intende vietare in assoluto l’impiego in un istituto con il quale la persona che deve prestare servizio civile è già entrata in contatto una volta. Sarà infatti ancora possibile prestare servizio presso istituti con cui si sono già stretti legami. Una relazione troppo stretta con l’istituto di impiego potrebbe tuttavia pregiudicare la serietà del servizio e rimettere in questione il principio della parità di oneri tra le persone che pre- stano servizio militare e le persone che prestano servizio civile. La lettera a menziona qualche esempio di relazione che va ritenuta troppo stretta. Vanno in tal caso distinti i legami effettivi da quelli solo formali: la rinuncia ad una carica onoraria in un istituto d’impiego poco prima dell’inizio del servizio civile per poter soddisfare alle condizioni poste alla lettera a, non scioglie di per sé lo stretto legame che lega la persona tenuta a prestare servizio civile all’istituto che pretenderebbe impiegarla. Il termine d’un anno è contato retroattivamente a partire dall’inizio dell’im- piego.
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La lettera b corrisponde all’articolo 4 capoverso 4 attualmente in vigore. La lettera c contiene un divieto di svolgere attività politica e di diffondere idee religiose o visioni del mondo. Tale divieto, formulato attualmente dal- l’articolo 4 dell’ordinanza sul servizio civile, viene ora introdotto anche a li- vello di legge. L’esclusione d’attività politiche si limita all’impiego concre- to, e non riguarda le attività dell’istituto d’impiego o le idee di cui questo si fa portavoce. Ciò significa che è solo il singolo impiego, e non l’istituto in sé, a non dover rivestire carattere politico e a non poter avere un effetto d’appello all’opinione pubblica. – La lettera d intende impedire che, grazie ad un accordo tra l’istituto d’im- piego e la persona che deve prestare servizio, si realizzino impieghi favore- voli in primo luogo non tanto all’istituto stesso quanto agli interessi perso- nali di chi presta servizio.
Art. 7 Impieghi all’estero – Capoverso 1: l’avverbio «eccezionalmente» va stralciato. Le esigenze bio- grafiche e di formazione professionale cui la singola persona deve risponde- re per essere impiegata all’estero sono così elevate, che tale opportunità si è finora presentata solo raramente. Ulteriori limitazioni non sono pertanto giu- stificate. Anche in futuro non saranno possibili impieghi all’estero che siano contrari agli obiettivi della politica svizzera in tale ambito. Va da sé che, an- che nel caso di impieghi all’estero, valgono i principi generali applicati al servizio civile: si tratta d’un intervento della Confederazione a livello civile e le persone che lo prestano non prendono in alcun modo parte ad impieghi dell’esercito all’estero. Chi intende partecipare a tale tipo d’intervento deve chiedere d’essere reintegrato nel servizio militare (art. 11 cpv. 3 lett. b).
Art. 7a Impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza e nel quadro di programmi prioritari – Il capoverso 1 costituisce la base giuridica che permette all’organo d’ese- cuzione d’assumere direttamente il ruolo d’istituto d’impiego in caso di ca- tastrofe e situazioni d’emergenza, nonché nel quadro dello svolgimento di programmi prioritari. Ciò può rivelarsi opportuno per poter intervenire in modo mirato in questi ambiti, senza dover prima seguire una procedura di riconoscimento. In tali occasioni l’organo d’esecuzione organizza gli inter- venti e recluta il personale necessario per la gestione dell’operazione. – Il capoverso 2 precisa che in questi casi il servizio civile diventa parte inte- grante delle strutture federali, cantonali e comunali di gestione delle cata- strofi e delle situazioni d’emergenza. Collabora pertanto con gli organi di- rettivi in questione e coordina la propria attività con quella di altri corpi (protezione civile, pompieri, colonne di soccorso e così via). Anche i pro- grammi prioritari richiedono un accordo con le istanze speciali. – In base al capoverso 3 l’organo esecutivo può assumersi i costi supplemen- tari occasionati da questo tipo d’interventi, sempre che essi non siano coperti in altro modo. Le condizioni precise in tal senso saranno formulate a livello d’ordinanza. Si terrà adeguatamente conto delle capacità finanziarie di Can-
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toni e Comuni, ma anche di quelle degli istituti assicurativi. Chi beneficia d’un intervento del servizio civile non deve inoltre essere posto in una situa- zione finanziaria peggiore nel caso in cui l’intervento del servizio civile so- stituisca uno della protezione civile, ossia: le conseguenze finanziarie delle singole prestazioni di soccorso devono essere più o meno le stesse.
Art. 8 Durata del servizio civile ordinario – Capoverso 1: i motivi che parlano a favore d’una riduzione del fattore sono stati esposti dettagliatamente nel numero 2.1.4.1. Il fattore attualmente in vi- gore di 1,1 per i quadri dell’esercito che intendono passare al servizio civile va mantenuto. La differenza di 0,2 rispetto al fattore applicato ai soldati lo giustifica. Di un fattore più basso continueranno tuttavia a beneficiare solo gli ufficiali e i sottoufficiali superiori, non più i sottoufficiali (caporali e ser- genti), poiché in futuro essi presteranno lo stesso numero di corsi di ripeti- zione dei soldati. I corsi di ripetizione non prestati devono condurre ad un periodo di servizio civile della stessa lunghezza sia per i sottoufficiali che per i soldati. Rispetto a quello attualmente in vigore, questo nuovo discipli- namento non penalizza in modo eccessivo i sottoufficiali, poiché in base all’ultima proposizione del capoverso 2, che prescrive per i quadri una du- rata del servizio civile comunque non inferiore a quella di una volta e mezza il servizio militare fissata dal capoverso 1, oggi è applicato loro di solito un fattore che si avvicina all’1,5. Questo disciplinamento si fonda sullo stesso principio: parità di trattamento per sottoufficiali e soldati di pari età ed in- corporazione. Gli ufficiali e i sottoufficiali superiori, tuttavia, prestano nel- l’ambito di Esercito XXI più corsi di ripetizione rispetto ai sottoufficiali e ai soldati. È pertanto giustificato applicare loro un fattore più basso (anche te- nendo conto del fatto che, complessivamente, per raggiungere il loro grado hanno già prestato un numero ben maggiore di giorni di servizio). Determi- nante per conseguire un grado è l’assolvimento dell’istruzione necessaria: chi ha rifiutato di seguire una scuola quadri non può pertanto aver conse- guito il suo grado superiore. A livello d’ordinanza dovremo prestare particolare attenzione al disciplina- mento concernente il calcolo della durata del servizio civile per persone che in precedenza hanno rivestito il grado di ufficiale specialista. Computi spe- ciali potranno essere applicati anche a sottoufficiali e ufficiali che non hanno ancora assolto il servizio pratico per pagare i loro gradi. – Il capoverso 2 permette di prolungare la durata complessiva degli impieghi all’estero. Di norma il servizio civile all’estero è prestato dagli astretti più anziani con spesso non più molti giorni di servizio da assolvere. Da un lato, la possibilità di prolungamento che vogliamo introdurre intende adeguare la legislazione sul servizio civile ad un disciplinamento dello stesso tipo inse- rito nella legislazione militare. D’altra parte, nella prassi può rivelarsi op- portuno prolungare un impiego per terminare adeguatamente una missione, senza interromperla anzitempo e prima che l’effetto a cui si mirava sia stato raggiunto a causa di termini limite iscritti nella LSC. Il limite comunque previsto anche per l’eventuale prolungamento impedisce contemporanea- mente che il servizio civile sostituisca di fatto una normale attività lucrativa.
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Il consenso della persona che presta servizio è necessario non solo per l’im- piego all’estero, ma anche per un suo prolungamento.
Art. 9 Contenuto dell’obbligo di prestare servizio civile – lettera a: l’espressione «incontro informativo» viene sostituita da «corso d’introduzione». La parola «corso» esprime meglio il fatto che vengono tra- smesse delle conoscenze. L’organo esecutivo è ora più libero nella gestione della durata di tali corsi. – la lettera c sancisce esplicitamente l’obbligo di partecipare ad un colloquio di presentazione nell’istituto d’impiego, sempre che esso ne faccia richiesta (finora disciplinato nella lett. a, senza l’aggiunta). Le condizioni entro le quali tale colloquio andrà computato nei giorni di servizio saranno formulate a livello d’ordinanza. Nella pratica tali colloqui sono sovente superflui, avendo già avuto luogo in precedenza, quando la persona in questione cer- cava autonomamente un posto di impiego, e quindi prima di entrare in con- tatto con l’ufficio regionale per la pianificazione formale del proprio servi- zio. – lettera d: l’obbligo di prestare servizio civile, con tutti i diritti e doveri che comporta, va evidentemente rispettato, non solo per la durata ordinaria dell’impiego conformemente all’articolo 8 capoverso 1, ma anche durante un suo eventuale prolungamento conformemente all’articolo 8 capoverso 2.
Art. 11 Termine dell’obbligo di prestare servizio civile – Capoverso 2: al licenziamento dal servizio civile è applicabile per analogia il disciplinamento in vigore per il licenziamento dal servizio militare (art. 13 del disegno di revisione della legge militare). Le persone che devono presta- re servizio sono licenziate in base al grado militare che rivestivano prima di entrare nel servizio civile. Il principio di fondo è il seguente: per chi in pre- cedenza era arruolato, recluta, soldato e appuntato (= gradi a livello di trup- pa) o sottufficiale (ad eccezione di sottufficiali superiori) il licenziamento avviene alla fine del 30° anno d’età. Gli ex sottufficiali e ufficiali subalterni sono licenziati al più tardi alla fine del 36° anno d’età, gli ex sottoufficiali superiori incorporati in stati maggiori, e gli ex comandanti al più tardi entro il 42° anno d’età. Le persone che in precedenza avevano un grado a livello di truppa o un grado da sottufficiali (esclusi i sottufficiali di grado elevato) e che non hanno assolto entro la fine del loro 30° anno d’età il servizio civile ordinario saranno licenziate solo una volta adempiuto tale obbligo, al più tardi entro il 34° anno d’età (art. 13 cpv. 2 lett. a seconda parte del periodo del disegno di revisione della legge militare). Se in casi speciali l’esercito è spinto dalla necessità ad aumentare l’età limite d’un sottoufficiale superiore o d’un ufficiale, e questi passa in seguito al servizio civile, tale limite vale anche per il licenziamento dal servizio civile. Se il Consiglio federale o l’Assemblea federale dovessero stabilire altri limiti d’età per il licenziamento dei membri dell’esercito, tale limite verrebbe in seguito applicato automaticamente anche alle persone che devono prestare servizio civile.
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In base al disciplinamento speciale appena menzionato concernente persone con gradi a livello di truppa (art. 13 cpv. 2 lett. a seconda parte del periodo del disegno di revisione della legge militare), la richiesta d’ammissione al servizio civile di persone maggiori di 30 anni viene presa in considerazione solo se esse non hanno ancora assolto completamente l’obbligo di prestare servizio militare. – In base alla revisione della legge militare (art. 49 cpv. 2), è licenziato dal servizio militare chi alla fine del 26° anno d’età non ha ancora assolto la scuola reclute. Il servizio civile non prevede alcun disciplinamento analogo. Chi al compimento del 26° anno di età e prima del licenziamento dal servi- zio civile non ha ancora terminato la scuola reclute oppure non ha ancora effettuato, dopo essere stato arruolato, nessun servizio civile, non è liberato dall’obbligo militare: dovrà infatti prestare servizio fino al raggiungimento del limite d’età previsto per il licenziamento dal servizio civile. – Capoverso 2bis: un limite d’età più elevato è necessario in particolare per impieghi all’estero, poiché per questo tipo d’interventi sono necessari una formazione individuale particolare e un certo bagaglio d’esperienza (ad es. professionale), accumulati di norma solo da persone che hanno raggiunto una certa età. È così possibile, ad esempio, che una persona prevista per un determinato impiego possa rimandare il suo servizio fino al momento in cui ha concluso i suoi studi specializzati. L’aumento del limite d’età è applicato di caso in caso e solo quando è comprovato che l’impiego in questione sia assolutamente necessario. L’organo d’esecuzione determina se tale bisogno sussiste veramente prendendo nuovamente contatto con l’istituto d’impiego e con enti specializzati. Gli interessi della persona che deve prestare servizio civile non possono da soli giustificare tale necessità e non danno di per sé alcun diritto ad un determinato impiego all’estero (in generale vale il princi- pio secondo cui nessuna persona che deve prestare servizio civile ha diritto a rivendicare un determinato impiego). Ad ogni modo il prolungamento è de- ciso solo con l’accordo della persona in questione. Le nuove disposizioni degli articoli 8 capoverso 2 e 11 capoverso 2bis permetteranno interventi del servizio civile anche nell’ambito dei nuovi pool d’esperti previsti dal DFAE. Tra il servizio civile e questi pool sarà possibile stabilire interessanti siner- gie. – Il vecchio capoverso 4 cade, così che in futuro le persone che hanno termi- nato il servizio militare o il servizio civile non saranno più a disposizione della protezione civile (eccezion fatta per quanto previsto dall’art. 19 del di- segno di legge sulla protezione civile).
Art. 14 Servizio civile straordinario Abbiamo riferito le principali considerazioni a proposito di questo articolo nel nu- mero 2.1.4.2. – Il capoverso 1 stabilisce le condizioni alle quali è possibile decidere un ser- vizio civile straordinario. Anche se, al contrario di quanto avviene per l’eser- cito e la protezione civile, nel servizio civile si ha a che fare ogni giorno non con esercitazioni ma con casi effettivi, la parità di trattamento rispetto al ser- vizio militare e alla protezione civile costringe a prevedere un impiego
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straordinario anche per il servizio civile. Interventi in caso di catastrofe e situazioni d’emergenza di portata non straordinaria non rientrano nell’arti- colo 14 e vengono pertanto computati come interventi ordinari quanto all’as- solvimento dell’obbligo di prestare servizio. In futuro non saranno più i Cantoni a poter disporre in esclusiva del servizio civile per far fronte a situazioni straordinarie, ma sarà il Consiglio federale a decidere il suo impiego in coordinazione con gli altri strumenti di politica di sicurezza a disposizione in una situazione straordinaria. I Cantoni che desi- dereranno beneficiare delle prestazioni del servizio civile dovranno indiriz- zare le loro richieste non all’organo d’esecuzione, bensì all’organo di coor- dinamento della Confederazione. L’organo d’esecuzione elaborerà possibili scenari d’impieghi straordinari del servizio civile, in collaborazione con al- tre istituzioni della Confederazione chiamate ad intervenire in situazioni straordinarie, preparerà una serie di misure di coordinamento e prenderà le decisioni riservategli. Non istituirà tuttavia una speciale organizzazione d’allarme ed intervento (ad eccezione dell’art. 22 cpv. 4). In caso d’emergenza, il Consiglio federale disporrà delle potenzialità del servizio ci- vile e l’organo d’esecuzione coordinerà il dispiegamento e l’intervento delle forze con gli altri organi direttivi. Nella sua nuova veste l’articolo 14 non è applicabile direttamente; richiede infatti la formulazione d’ulteriori disposizioni d’applicazione concernenti le ripercussioni finanziarie. La formulazione è pertanto concisa e si limita ai principi essenziali. Non bisogna lasciar credere che si possa pianificare la gestione di situazioni che si sottraggono per definizione ad ogni pianifica- zione. – I capoversi 2 e 3 comprendono tutti i disciplinamenti necessari in situazioni particolari o straordinarie all’organo d’esecuzione per dispiegare le forze in modo efficace, e una lista delle disposizioni cui è possibile derogare. Tra queste figurano il divieto d’impiego in istituti in cui le persone che devono prestare servizio sono state o sono attive in altro modo (art. 4a cpv. a), l’obbligo d’essere neutrali rispetto al mercato del lavoro (art. 6 cpv. 1), l’obbligo di presentarsi ad un corso d’introduzione promosso dall’organo esecutivo, o ad un colloquio con l’istituto d’impiego (art. 19), come pure il rispetto dell’orario di lavoro in uso (art. 28 cpv. 2). Le persone recentemente ammesse al servizio possono essere impiegate immediatamente (cpv. 3 lett. a). Non sarà possibile sottrarsi ad un impiego del servizio civile straor- dinario inoltrando un ricorso, visto che questo non avrà effetto sospensivo (cpv. 3 lett. b). Il riconoscimento (provvisorio) di istituti d’impiego che oc- cupano persone che prestano servizio civile in casi di catastrofe o d’emer- genza è facilitato (cpv. 3 lett. c). Per tali interventi straordinari sono inoltre applicabili le disposizioni della legge militare concernenti la responsabilità civile che, rispetto a quelle previste dalla legge sul servizio civile, prevedono una responsabilità più estesa da parte della Confederazione (cpv. 3 lett. d). – Il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare in deroga alla legge le ripercussioni economiche dell’intervento del servizio civile in situazioni straordinarie. Si tratta in particolare dell’assunzione dei costi di formazione (art. 37 cpv. 2), di prestazioni a favore delle persone che
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effettuano il servizio civile (art. 29), dei tributi dell’istituto d’impiego (art. 46) e degli aiuti finanziari a favore degli istituti d’impiego (art. 47). – Il capoverso 5 conferisce all’organo d’esecuzione la competenza di stabilire di caso in caso la durata degli impieghi straordinari. Il dispiegamento può anche avere una durata indeterminata, analogamente ad un servizio militare attivo. Per lo stesso motivo il licenziamento dal servizio civile deve poter es- sere rimandato. La possibilità d’istituire un servizio di picchetto permette d’accelerare l’intervento. Per un intervento d’emergenza può inoltre essere necessaria una formazione particolare. L’organo d’esecuzione può, in tal ca- so, dichiarare obbligatori dei corsi di formazione; tale prerogativa è normal- mente riservata al Consiglio federale (art. 36 cpv. 5). – il capoverso 6 estende ulteriormente il margine di manovra concesso alle istituzioni oggetto di sostegno, al di là di quanto previsto dall’articolo 49. Il Comune A cui è stato assegnato un uomo del servizio civile potrà così, ad esempio, «prestarlo» al Comune B, anche se tale procedura non è prevista, né nella decisione di riconoscimento, né nel capitolato d’oneri. Con «terzi» si intende indicare il beneficiario delle prestazioni, ossia quelle persone o istituzioni a favore delle quali ha luogo il servizio civile. – Il capoverso 7 riprende immutato l’attuale capoverso 3.
Art. 15a Informazione – Capoverso 1: da quando è stato introdotto il servizio civile, i richiedenti e gli istituti d’impiego hanno ribadito più volte la difficoltà a procurarsi le in- formazioni necessarie. Un intervento in questo senso è evidentemente neces- sario. Non si tratterà di fare pubblicità per il servizio civile; l’organo d’ese- cuzione si ripromette tuttavia di garantire una migliore informazione sul si- gnificato del servizio civile, così da semplificare la procedura d’ammissione e garantire un migliore intervento. Non è raro, attualmente, l’esame di do- mande d’ammissione presentate da persone che non si appellano a motivi di coscienza. Se i postulanti fossero più informati, sarebbe possibile evitare queste procedure, insoddisfacenti per entrambe le parti e costose per la Confederazione. – Il capoverso 2 fa riferimento al modello di Esercito XXI. Durante la giornata d’orientamento, i coscritti non dovranno essere informati solo sul servizio militare e sulla protezione civile, ma anche sul servizio civile.
Capitolo 2: Ammissione al servizio civile
Art. 16 Momento della presentazione della domanda – Capoverso 1: uno degli obiettivi del nuovo reclutamento previsto da Eser- cito XXI è che, una volta terminata la procedura, il coscritto sappia quando, dove e in quale servizio entrerà in funzione. Per questo motivo la procedura d’ammissione al servizio civile e il reclutamento nel servizio militare vanno coordinati con maggiore cura (cfr. n. 2.1.4.3). Le domande d’ammissione al servizio civile, per poter essere trattate già durante il reclutamento, vanno
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presentate in anticipo. Ciò permetterà di semplificare la pianificazione da parte degli organi di reclutamento. In futuro sarà pertanto necessario inoltra- re la domanda al momento della coscrizione, al più presto il giorno seguente l’incontro d’orientamento, del quale sono responsabili le autorità militari. Non si deroga e non si derogherà in alcun modo al principio secondo il quale al servizio civile sono ammesse solo le persone dichiarate atte al servi- zio militare. Il colloquio personale (e quindi anche l’entrata nel merito della domanda d’ammissione), così come la relativa decisione possono avere luo- go solo una volta dichiarata l’abilità al servizio. L’abilità o l’inabilità al ser- vizio deve essere comunicata immediatamente all’organo d’esecuzione. Pri- ma d’allora si possono tuttavia svolgere alcuni preparativi, segnatamente: accusare ricevuta della domanda d’ammissione, comunicare quest’ultima all’autorità militare competente (affinché essa possa pianificare lo svolgi- mento del reclutamento), verificare preliminarmente che la presentazione della domanda sia completa, chiedere al richiedente di colmare eventuali la- cune, convocare la commissione d’ammissione per il colloquio personale. Questi preparativi, comprese le decisioni di non entrata in materia, spettano all’organo d’esecuzione. L’articolo 18 capoverso 5 lo puntualizza. La richie- sta passa alla competenza della commissione d’ammissione solo al momento del colloquio personale. Se una domanda d’ammissione presenta sin da su- bito delle lacune rispetto ai termini di legge o non è stata completata tempe- stivamente, è possibile pronunciare una decisione di non entrata in materia già prima del reclutamento. Nel caso in cui la domanda – solo se debita- mente compilata – sia nuovamente inoltrata in seguito, la procedura può es- sere riavviata. Poiché un colloquio richiede un minimo iter amministrativo preliminare e la presenza di diverse persone che non lavorano in permanenza presso il centro di reclutamento, il numero di colloqui personali per recluta- mento è limitato. Quanto prima è inoltrata una domanda, tanto più tempesti- va può essere la decisione d’ammissione nell’ambito del reclutamento. Non sarà tuttavia possibile trattare immediatamente un numero eccessivamente elevato di domande spontanee presentate al momento del reclutamento. Se prima e durante il reclutamento saranno inoltrate troppe domande, un certo numero di richiedenti potrà essere ascoltato solo in un secondo tempo. Poi- ché inoltre una domanda d’ammissione al servizio civile può essere presen- tata in ogni momento della durata dell’obbligo di prestare servizio militare, numerosi colloqui personali avranno comunque luogo al di fuori della pro- cedura di reclutamento. Il coordinamento della procedura d’ammissione con il reclutamento militare non significa che l’esclusiva competenza in merito dell’organo d’esecuzione e della commissione d’ammissione siano rimessi in causa. Gli enti militari non vi prenderanno parte più di quanto non vi prendano già parte oggi: sa- ranno informati e si farà loro ricorso per il reclutamento. Il contenuto della domanda d’ammissione, il colloquio personale con il richiedente e la deci- sione finale esulano completamente dalle loro competenze. La scelta di svolgere la procedura d’ammissione nell’ambito del recluta- mento si fonda sul principio del «single point of contact» (SPOC). Occorrerà verificare se e in che misura anche l’attuale lavoro dei centri regionali, in
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particolare la mediazione per gli impieghi, potrà essere integrato nella rea- lizzazione di questo principio. – Il capoverso 2 corrisponde ampiamente al capoverso 1 attualmente in vigo- re, in una versione più agile. La coscienza e la morale di ogni persona sono entità soggette a trasformazioni e possono svilupparsi in direzioni che non consentono più la partecipazione ad un servizio militare senza conflitti di coscienza. Numerose persone che prestano attualmente servizio civile sono giunte alla decisione di abbandonare il servizio militare solo dopo un lungo iter personale di riflessione e solo una volta assolti già numerosi giorni di servizio militare. Alle persone astrette al servizio militare va pertanto riser- vata la possibilità di presentare in qualsiasi momento una domanda d’am- missione al servizio civile. Solo in questo modo si onora il mandato costitu- zionale (art. 59 cpv. 1 Cost.).
Art. 16a Forma e contenuto della domanda Questo articolo precisa i capoversi 2 e 3 dell’articolo 16 attualmente in vigore. Se- condo tale disciplinamento, la persona che presenta domanda d’ammissione deve riferire per iscritto le riflessioni che l’hanno condotta alla decisione di rifiutare per ragione di coscienza il servizio militare, accompagnandole da un curriculum vitae particolareggiato. In base alla prassi della REKO/DFE, oggi si entra nel merito an- che di domande d’ammissione che non abbordano la questione etica e che non pre- sentano riflessioni in relazione con un conflitto di coscienza o con un imperativo morale: è sufficiente che sia riconoscibile la linea argomentativa che il postulante intende adottare nella presentazione della sua domanda28. Quanto al curriculum vi- tae, questo può limitarsi, almeno per la fase di verifica delle domande d’ammissione, ad un semplice elenco delle date e degli avvenimenti più importanti29. Questa prassi non corrisponde a quanto ci eravamo inizialmente prefissi: il testo di legge va per- tanto precisato. – capoverso 1: la domanda deve essere presentata all’organo d’esecuzione; non importa se all’ufficio centrale o ad una sua sottounità regionale. In nes- sun caso tale domanda deve passare attraverso un ufficio militare, un co- mando di circondario od un’autorità cantonale (le domande inoltrate per er- rore a tali uffici vanno tuttavia considerate come presentate; essi devono semplicemente inoltrarle a loro volta all’organo d’esecuzione). Va conside- rata come una domanda d’ammissione qualsiasi dichiarazione scritta da cui sia possibile dedurre che il mittente intende lasciare il servizio militare per entrare nel servizio civile. Se tale intenzione non è palese, si instaura una so- spensione di tre mesi (cfr. art. 17). Anche una domanda incompleta è da considerarsi una domanda. Semplici richieste d’informazione non vanno in- vece considerate come una domanda. Non è più inoltre necessario che una domanda contenga la dichiarazione esplicita di voler prestare servizio civile: si è infatti preferito rinunciare ad un criterio che nella sua applicazione ri- schia di portare ad eccessivi formalismi. – capoverso 2: La domanda scritta costituisce il fondamento e il punto di par- tenza per l’audizione personale: visto che deve permetterne anche la prepa-
28 REKO 99/5C-010, 22 aprile 1999, P, cons. 3.2, p. 7. 29 REKO 99/5C-010, 22 aprile 1999, P, cons. 3.3, p. 8.
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razione, essa deve contenere affermazioni sulle questioni che risultano fon- damentali per la procedura d’ammissione. Assolve il suo scopo solo se il te- ma conduttore è il conflitto di coscienza del richiedente e solo se questi cer- ca di esporlo con chiarezza, assieme al proprio atteggiamento di fondo, a cui si riferisce l’articolo 1 (cpv. 2 lett. a). Lo stesso vale per il curriculum vitae: per la procedura d’ammissione non interessano tanto le date dell’iter scola- stico; il testo deve piuttosto descrivere il processo intimo di riflessione che ha condotto il richiedente a sviluppare un conflitto di coscienza e indicare anche se e in quale modo le esigenze morali a cui fa appello sono vissute in altri aspetti della sua esistenza quotidiana (cpv. 2 lett. b). La coscienza d’una persona è accessibile non immediatamente, ma solo attraverso le sue espres- sioni concrete. Per questo motivo il curriculum vitae assume grande impor- tanza agli occhi della commissione d’ammissione (cfr. art. 18b). Il contenuto della domanda scritta e del curriculum vitae sono utilizzati solo durante la procedura d’ammissione, non nella pianificazione degli impieghi. Il curri- culum vitae non serve pertanto a raccogliere le informazioni che in seguito faciliterebbero l’applicazione dell’articolo 4a. Anche nel caso in cui le moti- vazioni della domanda e il curriculum vitae si trovano riuniti in un solo te- sto, le condizioni sono rispettate. Essi devono comprendere riflessioni per- sonali del postulante, ciò che non esclude consigli e aiuti da parte di terzi. L’attuale articolo 16 capoverso 3 cade: i postulanti non devono più presentare un estratto del casellario giudiziale, poiché grazie alla modifica dell’articolo 360bis del codice penale l’organo d’esecuzione ha ora la facoltà d’accedere direttamente al ca- sellario giudiziale centrale. La verifica di quanto registrato nel casellario giudiziale è importante, poiché va da sé che in casi di condanna per delitti o crimini la credibilità del richiedente sarebbe gravemente pregiudicata. Non appena realizzate le necessarie premesse tecniche, sarà opportuno riservare la possibilità di presentare la domanda per via elettronica (cpv. 1 secondo periodo).
Art. 17 Effetto della domanda d’ammissione Il nuovo capoverso 1bis è una disposizione speciale in diretta relazione con il capo- verso 1. Essa afferma chiaramente che la presentazione d’una domanda non dispensa dall’obbligo di prestare servizio militare, anche quando essa è inoltrata più di tre mesi prima dell’entrata in servizio. Questa nuova formulazione è necessaria poiché, sulla sola base dell’articolo 16 capoverso 1, può presentare una domanda anche chi non è ancora arruolato. L’incontro personale con il richiedente ha tuttavia luogo solo una volta giudicata l’idoneità al servizio. Per avviare la procedura d’ammissio- ne è pertanto assolutamente necessario che la persona si presenti al reclutamento. Gli altri obblighi militari sono sospesi fino al momento in cui passa in giudicato la decisione della commissione d’ammissione. Non esiste alcuna ragione per portare il termine entro il quale l’inoltro di una do- manda sospende l’obbligo di prestare servizio militare, da tre a due mesi prima del prossimo servizio militare. La procedura amministrativa richiede molto tempo, so- prattutto quando la documentazione inoltrata assieme alla domanda non è completa. La decisione di rifiutare per ragioni di coscienza il servizio militare non nasce all’improvviso al ricevimento di un’ordine di marcia. Nell’applicazione ci si è ac- corti che sovente i motivi che si celano dietro le richieste inoltrate immediatamente
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prima d’un servizio militare non hanno niente a che vedere con il conflitto di co- scienza. Attualmente il termine di tre mesi viene sovente aggirato presentando la ri- chiesta d’ammissione proprio all’inizio della scuola reclute. In tal modo il richie- dente beneficia d’un trattamento prioritario della sua domanda. Occorre verificare se in futuro sarà più opportuno mantenere questo trattamento prioritario, oppure se sa- rebbe meglio decidere subito un licenziamento amministrativo. Poiché in futuro il giorno d’orientamento prevederà anche un’informazione sul servizio civile, è proba- bile che questo problema perderà notevolmente d’importanza.
Art. 18 Commissione d’ammissione – Capoverso 1: come già riferito dettagliatamente al numero 2.1.4.4, la com- petenza d’ammettere una persona al servizio civile va confidata ad un’ap- posita commissione, che sarà responsabile dell’audizione personale (a parti- re da quel momento; non è invece responsabile dei preparativi amministrati- vi), della decisione e della relativa comunicazione ufficiale (orale e scritta) e che in caso di ricorso sarà tenuta ad assumersi direttamente la responsabilità della decisione presa. – capoverso 2 stabilisce, come in precedenza, che la composizione, l’elezione dei membri, l’organizzazione e la procedura della commissione sono disci- plinate dal Consiglio federale. I membri della commissione continueranno ad essere nominati dal Dipartimento. Va mantenuta la previa consultazione del DDPS, così come sancita dall’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza sulle commissioni del servizio civile (OCSC). – capoverso 3: in quanto organo elettivo, il Dipartimento può estendere il suo diritto ad impartire istruzioni anche alle decisioni materiali. Nei singoli casi, tuttavia, non interviene impartendo istruzioni, ma ricorrendo al suo diritto di ricorso (art. 64 cpv. 1bis). In veste di autorità superiore esso compone, se ne- cessario, gli eventuali conflitti tra l’organo d’esecuzione e la commissione d’ammissione. – capoverso 4: come finora sarà l’organo d’esecuzione ad assumersi l’ammi- nistrazione delle richieste d’ammissione inoltrate e l’organizzazione di tutta la procedura di preparazione. Un membro dell’organo d’esecuzione assiste- rà, come finora, all’audizione, sarà incaricato di redigere la decisione della commissione, svolgerà un ruolo di consulenza e si incaricherà, se del caso, della procedura di consultazione in caso di ricorso. Stiamo valutando se pre- vedere, in futuro, la presenza d’un redattore per la stesura del verbale dell’audizione. I collaboratori scientifici sono sottoposti all’organo d’esecu- zione. Ma non sarà l’organo d’esecuzione a valutare la qualità dei lavori che questi eseguono durante e dopo l’audizione, bensì la commissione d’ammis- sione, poiché è quest’ultima ad assumersi da sola la responsabilità giuridica e politica della decisione e delle relative motivazioni. Il controllo della qua- lità, pertanto, non sarà più effettuato dall’organo d’esecuzione, ma dal Di- partimento, che a tale scopo si riserva il diritto di ricorso. Il sostegno alla commissione comprende anche la formazione e il perfezio- namento. È importante che durante la procedura d’ammissione la commis- sione e i collaboratori scientifici lavorino sulla base d’una comprensione comune del dettato legislativo . Poiché la commissione d’ammissione in fu-
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turo dovrà assumersi un maggior numero di responsabilità, la formazione andrà sviluppata e portata avanti in comune. In merito a questa collaborazione nasce anche la questione dell’estensione che deve assumere l’assistenza che l’organo d’esecuzione deve alla commis- sione dal punto di vista amministrativo. L’allestimento da parte della com- missione di un’estesa struttura permanente è da escludersi ad ogni modo, dato l’obiettivo della neutralità dei costi. – capoverso 5: le decisioni di non entrata in materia prima dell’audizione sono di competenza dell’organo d’esecuzione. Esse comprendono anche le dispo- sizioni da prendere nel caso in cui un richiedente non si presenti al colloquio (cfr. art. 18d cpv. 3). Al contrario, le decisioni di non entrata in materia e le decisioni di rinvio dopo l’audizione (quando ad es. una richiesta è ritirata) sono di competenza della commissione d’ammissione. Se dopo la decisione di non entrata in materia o il rinvio viene presentata una nuova richiesta, la procedura è ricomincia da capo e la valutazione dell’opportunità dell’entrata in materia spetta all’organo d’esecuzione.
Art. 18a Audizione L’articolo 18a stabilisce quando la commissione d’ammissione può rinunciare ad un’audizione personale del richiedente. L’articolo 18b si occupa invece della valuta- zione della credibilità dell’esposizione di un conflitto di coscienza. – il capoverso 1 sancisce il principio dell’audizione personale di tutti i richie- denti, conformemente all’articolo 18 capoverso 2 attualmente in vigore. – il capoverso 2 stabilisce le possibili eccezioni all’obbligo di presentarsi all’audizione personale. Una prima eccezione è legata all’appartenenza ad una comunità religiosa, il cui credo vieta esplicitamente il servizio militare a tutti i suoi membri (primo periodo). Questa disposizione riprende in una nuova formulazione il disciplinamento sulle eccezione già oggi in vigore grazie all’articolo 27 capoverso 5 dell’ordinanza sul servizio civile, dando così una chiara base legale ad una pratica che, nell’interesse di una procedu- ra efficace, era già da tempo invalsa. Di questa eccezione hanno finora po- tuto beneficiare solo i membri della comunità religiosa dei Testimoni di Geova: il disciplinamento è tuttavia formulato di proposito in modo aperto e non è legato pertanto all’appartenenza ad una determinata religione. Il se- condo periodo rende possibile di principio che in futuro l’eccezione sia ap- plicata anche a membri di altre comunità religiose. Esso apre un’opzione a lungo termine: non si prevede infatti di ricorrervi prossimamente. Dalla professione di fede delle comunità in questione dovrebbe emergere in modo chiaro un’incompatibilità morale con l’obbligo di prestare servizio militare. Anche in futuro, pertanto, il numero di persone ammesse al servizio civile senza prima essersi presentate all’audizione personale sarà limitato. In ogni caso sarà sempre necessario presentare una richiesta scritta che sia conforme a quanto richiesto dall’articolo 16a. In procedura di consultazione questo capoverso ha sollevato commenti con- trastanti. Non entra tuttavia in linea di conto l’eventualità di rinunciare all’audizione personale di tutti i richiedenti, che implicherebbe di fatto l’introduzione della libera scelta del servizio civile e di un modello per
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l’ammissione basato sulla sola dichiarazione della sussistenza del fatto. La sola domanda scritta è una base decisionale insufficiente e inaffidabile, tanto più che sempre più sovente vengono inoltrate domande standardizzate per cui è dubbio chi sia l’autore e che possono nuocere alla credibilità del ri- chiedente. La rinuncia all’eccezione prevista dal capoverso 2 sarebbe altret- tanto inopportuna. Essa si è dimostrata particolarmente adatta nel caso dei Testimoni di Geova; i loro membri sono convocati se sorgono dubbi sulla loro reale appartenenza alla comunità, oppure se la domanda scritta non cor- risponde alle condizioni poste o solleva questioni.
Art. 18b Credibilità dell’esposizione del conflitto di coscienza Il concetto di «esposizione credibile» è giuridicamente impreciso, va dunque preci- sato e reso comprensibile anche al richiedente. La prassi applicata finora nell’ambito della procedura d’ammissione va pertanto resa trasparente e sancita a livello di leg- ge, così da garantire a tutti una procedura unitaria. Secondo il messaggio sulla LSC (FF 1994 III 1445, commento all’art. 1 del disegno di legge) le formulazioni del richiedente sono credibili quando sono sufficiente- mente circostanziate, internamente coerenti e plausibili. L’istanza che decide deve inoltre ritenere il richiedente sufficientemente credibile e serio il conflitto di co- scienza che egli dichiara. Nell’elaborare il suo modello, l’organo d’esecuzione, che intendeva non far dipen- dere la valutazione della credibilità unicamente dai criteri formulati nel testo del messaggio appena ricordato, ha stabilito ulteriori prospettive di giudizio, che tengo- no conto dell’interpretazione del conflitto di coscienza descritta in precedenza (cfr. il commento all’art. 1) e dell’inconoscibilità della coscienza al di là delle sue con- crete espressioni. Il nostro Stato, e quindi anche la LSC, partono dal presupposto che un cittadino sia responsabile e in grado di prendere delle decisioni autonome. Anche le sue convinzioni morali sono pertanto il risultato di decisioni prese fonda- mentalmente in libertà. Esporre in modo credibile un conflitto di coscienza significa chiarire nella domanda scritta e durante l’audizione le circostanze che lo hanno pro- vocato. Una persona libera deve saper dire qualcosa del modo in cui fa uso della propria libertà. È in grado di chiarire il contenuto e la portata delle sue convinzioni morali, e non si limita a ripetere frasi fatte vuote di senso. È in grado inoltre di de- scrivere influssi marcanti ed esperienze vissute. Riesce a spiegare perché alcune ri- flessioni o argomenti hanno su di lei maggior leva che altri. Ciò non significa che un richiedente debba fornire, durante l’audizione, vere e proprie trattazioni filosofiche o che debba essere particolarmente eloquente. Si tratta solamente di saper indicare i motivi, radicati nel proprio pensiero e nel proprio agire, che hanno condotto alla de- cisione di rinunciare al servizio militare. Spetterà poi ai membri della Commissione condurre il colloquio in modo da tener conto dell’attitudine del richiedente alle ar- gomentazioni teoriche e delle sue capacità d’espressione. Può capitare che un richiedente, membro ad esempio di una comunità religiosa, non sia in grado di giustificare autonomamente la propria opposizione al servizio milita- re, ma faccia invece riferimento all’insegnamento di determinate autorità. Il criterio per valutare la credibilità di un conflitto di coscienza non può pertanto essere in questo caso la motivazione etica alla base dell’esigenza morale, bensì semplice- mente la partecipazione attiva alla comunità religiosa in questione o la relazione ad
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un’autorità influente, ad esempio una guida religiosa. Questa o l’appartenenza alla comunità religiosa devono avere un’importanza determinante anche in altri aspetti della vita quotidiana del richiedente. Dalla validità inappellabile degli imperativi morali deriva un’altra dimensione di cui occorre tenere conto: l’esigenza morale rivendicata dal richiedente non deve essere fatta valere solo in relazione all’obbligo di prestare servizio militare, ma deve avere valore anche in altri contesti della sua vita. Se le ripercussioni di questa esigenza morale sono percepibili come un filo conduttore anche nell’insieme della vita del ri- chiedente, la credibilità della sua argomentazione sarà senz’altro maggiore. Va d’altronde tenuto conto del fatto che le esigenze morali non sono costituite soltanto da divieti, ma anche da norme positive: chi si vincola a posizioni morali non chiude gli occhi, ma condivide con altri la sua posizione e si impegna in tal senso (oppure può spiegare perché non lo fa). Questo è valido anche per dei giovani. Un impegno in prima persona può compensare in una certa misura l’incapacità di giustificare una certa posizione morale. Se tuttavia, malgrado un forte impegno, manca la capacità di definire un’esigenza morale, cade anche la sua credibilità e con essa la possibilità d’accedere al servizio civile. Complessivamente, nel valutare la credibilità di un conflitto di coscienza è possibile tenere conto di cinque diverse dimensioni, ovvero: – una prima dimensione piuttosto intellettuale o razionale: il richiedente è in grado di spiegare il conflitto di coscienza che lo assilla e descrivere le esi- genze morali che caratterizzano la sua posizione e il suo comportamento? (lett. a); – una dimensione biografica: a partire da che momento e in che occasione si è rivelato e si è sviluppato il conflitto di coscienza? (lett. b); – una dimensione legata alla condotta di vita: in che modo il richiedente rea- lizza, in altri aspetti paragonabili della sua vita quotidiana, le esigenze mo- rali che intende far valere? (lett. c); – una dimensione che tenga conto della sensibilità fisica e psichica del richie- dente: in che misura la coscienza lo tormenta («rimorsi», conflitti)? (lett. d), e infine: – la dimensione della credibilità personale, come già definita con precisione nel messaggio del 1994 (FF 1994 III 1445, commento all’art. 1 del disegno di legge; lett. e del presente disegno). Le contraddizioni sono significative quando non concernono solo piccolezze, quando presentano una relazione di fondo con le questioni che vanno qui affrontate e quando toccano in parti- colare il legame che intercorre tra le opinioni del richiedente e la sua con- dotta di vita (il legame tra la lett. a e la lett. c; la libertà di entrare in con- traddizione è relativa: non può essere applicata a tutta la condotta di vita del richiedente). Essere plausibili non significa solo confermare le proprie tesi con dati di fatto conosciuti e dimostrabili oppure con la propria condotta di vita in generale, quanto piuttosto, nel presente contesto, provare l’esistenza di una relazione tra le motivazioni di ordine intellettuale (lett. a) e il tor- mento provato intimamente (lett. d), poiché la sensibilità fisica o psichica può avere origini diverse dalle visioni personali fatte valere a sostegno della credibilità del proprio conflitto di coscienza. Il criterio della coerenza obbli- ga ad una visione d’assieme nella valutazione della credibilità del richie-
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dente in generale. I membri della commissione sono in particolare tenuti a giudicare se le condizioni di vita del richiedente, le sue dichiarazioni, gli ar- gomenti di cui si fa forte e la sua vicenda biografica non entrino in contrad- dizione. Il soggetto giuridico dell’articolo 18b è la commissione d’ammissione. Durante l’audizione i membri della commissione devono condurre il colloquio in base alle cinque dimensioni menzionate qui sopra, sulle quali sono poi chiamati a prendere posizione nella formulazione della decisione in merito alla credibilità del conflitto di coscienza fatto valere dal richiedente. L’articolo 18b non pretende tuttavia che il ri- chiedente sia in grado di fornire spiegazioni esaurienti su tutti e cinque i punti in questione. La credibilità delle argomentazioni è valutabile anche in base ad una vi- sione complessiva, che consente senz’altro di lasciare qualche particolare sfocato.
Art. 18c Notifica della decisione d’ammissione La decisione della Commissione va notificata al richiedente, al DFE per l’eventuale interposizione di un ricorso (art. 64), al DDPS, così da licenziare di fatto la persona in questione dal servizio militare o da abrogare la dispensa dall’arruolamento, e all’organo d’esecuzione, così da avviare l’incorporazione al servizio civile. Il richie- dente e il DFE ricevono la decisione motivata nel dettaglio, mentre al DDPS viene semplicemente comunicato se il richiedente è ammesso o meno, assieme all’attestazione che la decisione è passata in giudicato.
Art. 18d Procedura d’ammissione – I capoversi 1 e 4 corrispondono all’articolo 18 capoverso 3 attualmente in vigore. – Capoverso 2: il fatto che la Confederazione si assuma i costi di trasporto per recarsi all’audizione è giustificato per ragioni di parità di trattamento: chi è ascoltato nell’ambito del reclutamento è chiamato ad un giorno di servizio e riceve pertanto un biglietto gratuito. Anche chi ha inoltrato domanda per prestare un servizio militare non armato e deve presentarsi ad un’audizione riceve, assieme alla convocazione, un titolo di trasporto gratuito. Discrimi- nare in tal modo i richiedenti che hanno presentato domanda d’ammissione al servizio civile non sarebbe pertanto giustificabile. – Il capoverso 3 disciplina l’attribuzione delle spese nel caso in cui il richie- dente non si sia presentato all’audizione e non sia in grado di presentare una giustificazione attendibile. Tale disposizione si trova attualmente formulata all’articolo 27 capoverso 4 dell’ordinanza sul servizio civile. Ora essa va formulata, per correttezza, anche a livello di legge. Si vuole evitare che il ri- chiedente che ignora volutamente o per negligenza il termine annunciato per l’audizione provochi costi inutili o riesca persino, tirando per le lunghe la procedura, ad evitare di prestare servizio. La formulazione potestativa per- mette di attribuire i costi a chi li ha causati e di tenere conto della sua condi- zione economica. L’indennizzo dei costi è un risarcimento e non una multa,
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poiché i membri della commissione devono essere adeguatamente pagati an- che se il richiedente non si presenta. Se il richiedente, malgrado l’impu- tazione delle spese in questione, di nuovo non si presenta all’udienza senza giustificazioni, la Commissione non entra nel merito della sua domanda30.
Capitolo 3: Prestazione del servizio civile
Art. 19 Preparazione degli impieghi La nuova formulazione dell’articolo 19 permette all’organo d’esecuzione di decidere autonomamente se convocare o meno la persona che deve prestare servizio civile a colloqui personali con rappresentanti degli istituti d’impiego. Tali incontri formali non sono sempre necessari, poiché spesso avvengono già nell’ambito della ricerca autonoma di un impiego da parte della persona in questione. È quindi opportuno non costringere l’organo d’esecuzione ad una convocazione di questo genere sempre e comunque per ogni singolo caso.
Art. 20 Frazionamento del servizio civile Analogamente a chi assolve in una sola volta il suo obbligo militare, anche per il servizio civile va riservata la possibilità di prestare il proprio servizio in questo modo. Nell’esercito il numero di militi che scelgono questa opzione dev’essere li- mitato, ma nel servizio civile ciò non è necessario. Per le persone che non prestano il servizio civile in una sola volta, esistono disciplinamenti concernenti la durata mi- nima e la successione temporale degli impieghi, che devono corrispondere ai disci- plinamenti concernenti l’imposizione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
Art. 22 Convocazione – Il capoverso 2 corrisponde al capoverso 2 attualmente in vigore, privato dell’ultimo periodo, il cui contenuto è formulato in modo più flessibile nel capoverso 3. – Il capoverso 3 permette di stabilire a livello d’ordinanza disposizioni che prevedano termini di convocazione più brevi. Essi vanno previsti per impie- ghi di servizio civile in caso di catastrofi o situazioni d’emergenza, per i quali è sensato un termine di circa 15 giorni. In questo modo è possibile ga- rantire un’entrata in servizio al più tardi un mese dopo un determinato avve- nimento. Termini più brevi possono essere applicati anche in caso di presta- zioni limitate nel tempo, come corsi introduttivi, corsi di formazione e in- contri personali con rappresentanti degli istituti d’impiego. – Capoverso 4: la collaborazione di persone che devono prestare servizio ci- vile nell’ambito di servizi di picchetto può essere opportuna in casi di cata- strofe o di situazioni d’emergenza, così come per determinati impieghi all’estero, ad esempio nel quadro dell’OCSE, all’interno della DSC o dell’ASC (Corpo d’aiuto in caso di catastrofe). Tale collaborazione è vo- lontaria e sarà legata al conseguimento di un’apposita formazione. Anche
30 Violazione del principio di cooperazione delle parti conformemente all’art. 13 PA.
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con la presenza di persone con incarichi di picchetto il servizio civile non diventa ad ogni modo uno strumento di primissimo intervento; può tuttavia, in questo modo, diventare più operativo e veloce.
Capitolo 4: Statuto della persona che deve prestare servizio civile
Art. 28 Orario di lavoro e tempo di riposo – Capoverso 4 lettera b: l’espressione «compensi di tempo» è sostituita da «periodo supplementare», che corrisponde al senso originario. La disposi- zione indica che le ore di servizio prestate la notte o il fine settimana devono venir trasposte nelle ore di lavoro ordinario corrispondenti (diurne e durante la settimana) e venir computate in questa forma. L’espressione «compensi di tempo» non risultava sufficientemente chiara a tale proposito.
Art. 29 Prestazioni a favore di chi presta servizio civile – il capoverso 3 è un adeguamento redazionale alla nuova formulazione del- l’articolo 36 (in luogo di «incontri informativi» si parla ora di corsi d’intro- duzione e di formazione).
Art. 32 Obbligo di notifica e d’informazione – Anche il capoverso 2 è un adeguamento redazionale alla nuova formulazio- ne dell’articolo 36.
Sezione 4: Introduzione e formazione
Art. 36 Principio Il nuovo ordine dei singoli capoversi segue lo svolgimento del servizio civile. – Capoverso 1: l’incontro informativo di mezza giornata previsto attualmente viene ora sostituito da un corso d’introduzione. L’organo d’esecuzione ha così la possibilità all’inizio del servizio civile, non solo di fornire le infor- mazioni necessarie sugli aspetti tecnici, ma anche di trasmettere determinati insegnamenti. Provvisoriamente va prevista solo un’apposita opzione a li- vello di legge. Una ristrutturazione dei corsi d’introduzione (ad es. con una parte sui primi soccorsi) andrebbe giustificata in base ad una determinata situazione, o in relazione ad impieghi speciali. – Il capoverso 2 corrisponde al capoverso 1 attualmente in vigore. – Capoverso 3: l’obbligo di frequentare un corso di formazione prima d’assu- mere incarichi nell’ambito sanitario è esteso a quegli impieghi che si svol- gono al di fuori da specifiche strutture sanitarie, in particolare in ambito so- ciale (ad es. in case per anziani). Gli ospiti di questo tipo di istituti hanno di- ritto a cure corredate dalla necessaria professionalità, attenzione e coinvol- gimento emotivo. La frequenza di questi corsi garantisce che le persone te- nute a prestare servizio civile possano soddisfare questi requisiti. Le persone
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che già dispongono della formazione necessaria non sono evidentemente te- nute a seguire questi corsi. I corsi di formazione organizzati dalla Confede- razione restano ad ogni modo sussidiari rispetto a quelli che gli istituti d’impiego sono tenuti ad offrire conformemente al capoverso 2. – Capoverso 4: occorre mettere l’organo d’esecuzione nella condizione di prevedere, nella misura necessaria, speciali corsi di formazione per impieghi specifici, ad esempio per impieghi in caso di catastrofe e situazioni d’emer- genza. Questi possono sostituire o completare i corsi introduttivi organizzati dall’istituto d’impiego. – Il capoverso 5 dà al Consiglio federale la competenza di dichiarare obbliga- toria la frequenza a corsi di formazione per determinati impieghi.
Art. 37 Costi – Il capoverso 1 è un adeguamento redazionale alla nuova formulazione del- l’articolo 36. Gli istituti d’impiego si assumono i costi dei corsi che organiz- zano, mentre la Confederazione si assume i costi di quelli promossi dall’organo di esecuzione. La Confederazione può assumere parte dei costi che ricadono sull’istituto d’impiego, nei termini tracciati dal capoverso 2 lettera b.
Sezione 6: Assicurazione
Art. 40 L’articolo 34 del disegno di revisione della legge militare è modificato in modo che i danni alle persone siano risarciti solo in base alla legge federale sull’assicurazione militare, così da escludere ulteriori rivalse nei confronti della Confederazione. Per maggiore chiarezza tale disciplinamento sarà ripreso anche nell’articolo 40 OSC.
Capitolo 5: Riconoscimento quale istituto d’impiego
Art. 41 Domanda – Capoverso 1: questa modifica corrisponde a quella dell’articolo 16a capo- verso 1. Agli istituti deve essere riservata la possibilità d’inviare la domanda di riconoscimento per via elettronica, non appena le premesse necessarie sa- ranno date (firma elettronica).
Art. 42 Decisione di riconoscimento – Capoverso 1: cfr. il commento al numero 2.1.4.5. Si rinuncia ad una propo- sta sul riconoscimento da parte di un’apposita commissione, poiché da tem- po essa non influisce più in alcun modo sulla prassi corrente. Allo scioglimento della commissione di riconoscimento si oppongono i da- tori di lavoro e l’unione dei contadini, attualmente rappresentati in tale con- sesso, che argomentano la loro posizione ricordando in particolare la neces-
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sità di tutelare il lavoratore all’interno degli istituti d’impiego come pure il pericolo d’infrangere il principio della neutralità dei costi. Le cerchie dei la- voratori, anch’esse rappresentate nella commissione, non condividono tali riflessioni e non si oppongono ad un suo scioglimento. Dal punto di vista strategico, in merito alle motivazioni fatte valere non sorgono problemi par- ticolari che giustificherebbero un mantenimento della commissione. Dal momento dell’entrata in vigore della LSC in poi, non sono finora state regi- strate infrazioni ai principi in questione. Il ruolo di controllo svolto dai part- ner sociali negli istituti d’impiego può essere sostituito senza problema dalla collaborazione della commissione nella prassi corrente. Il disciplinamento che qui vi proponiamo consente di dimezzare la durata dell’attuale procedu- ra di riconoscimento di istituti d’impiego. – Il capoverso 1bis lettere a e b corrisponde all’articolo 43 capoversi 1 e 2 at- tualmente in vigore. – Il capoverso 1ter serve a gestire le decisioni di riconoscimento tenendo conto della domanda. Le risorse dell’organo d’esecuzione nel settore del ricono- scimento di istituti d’impiego vanno accuratamente orientate e non devono essere assorbite dalla procedura, che appesantisce l’esecuzione invece di al- leggerirla. Nel giugno del 2001 circa 800 persone stavano prestando il loro servizio civile. Esse hanno avuto l’opportunità di scegliere tra quasi 4000 posti di impiego riconosciuti, di cui in media viene occupato solo il 20 per cento. Sebbene si siano sottoposti ad una dispendiosa procedura di ricono- scimento, molti istituti d’impiego si sono visti assegnare magari anche solo una persona per una sola volta. Molti istituti inoltrano una domanda di rico- noscimento solo in seguito all’interessamento di una persona che deve pre- stare servizio civile e applica il principio della ricerca autonoma dell’im- piego. Sovente, gli istituti reclutati in questo modo servono ad un unico im- piego. I tempi e i costi della procedura di riconoscimento si rivelano in tal caso sproporzionati. Ne derivano malcontenti che a lungo termine potrebbe- ro nuocere all’immagine del servizio civile. Per questo motivo intendiamo ora inserire una clausola legata al bisogno, che dovrebbe diminuire questo rischio e permettere un impiego mirato delle risorse nell’ambito della proce- dura di riconoscimento. Ciò non implica che in futuro qualsiasi istituto potrà presentare una domanda di riconoscimento. L’organo d’esecuzione dovrà tuttavia respingerla nei seguenti casi: quando la domanda concernente tali impieghi non è sufficiente (in particolare quando in un ambito d’attività esi- ste già un numero sufficiente di istituti d’impiego), oppure quando l’istituto non offre la possibilità di svolgere alcuna attività particolarmente meritevole di sostegno e pertanto in grado di essere considerata parte di un programma prioritario.
Art. 43 Procedura di riconoscimento – Il capoverso 1 riserva all’organo d’esecuzione la competenza di sottomettere una domanda di riconoscimento al parere di terzi, se specialisti, invece di ri- correre al parere della commissione di riconoscimento. Questa competenza comporta la collaborazione con le autorità cantonali che si occupano del mercato del lavoro, entro i termini definiti dal capoverso 3 attualmente in vigore. In base ai problemi concreti, in futuro andranno pertanto consultati
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gli specialisti del settore, le organizzazioni specifiche o i diversi servizi pub- blici coinvolti. – Il capoverso 3 dà all’organo d’esecuzione la possibilità di sottoporre que- stioni fondamentali concernenti la procedura di riconoscimento e l’esecu- zione ai partner sociali, alle organizzazioni di categoria e ad altre organizza- zioni interessate o coinvolte direttamente.
Capitolo 6: Posizione dell’istituto d’impiego
Art. 47 Aiuto finanziario a favore dell’istituto d’impiego Il Canton Ginevra ha richiesto l’introduzione di sovvenzioni a istituti d’impiego, a cui mancano i mezzi finanziari per occupare delle persone che prestano servizio ci- vile. Dal punto di vista dell’organo d’esecuzione non sussiste nessuna ragione per introdurre una misura simile. Delle sovvenzioni si giustificano solo se l’esecuzione fosse messa in pericolo. Il che non è assolutamente il caso, come mostrano le cifre citate in rapporto all’articolo 42. Lo stesso vale per la richiesta della mozione 99.3533, servizio civile. Impieghi di gruppo per uno sviluppo sostenibile e impieghi di stranieri (N 15.06.2000, Wieder- kehr, trasmesso dal Consiglio nazionale come postulato): la mozione propone di promuovere attraverso l’introduzione di sovvenzioni impieghi del servizio civile a favore di progetti per uno sviluppo sostenibile. Anche in questo caso la necessità d’una simile misura non è provata. Le possibilità di promovimento esistenti sono già sufficienti (esenzione dal pagamento della tassa, possibilità di costituire un pro- gramma prioritario come pure del sovvenzionamento di progetti legati all’ambiente).
Capitolo 7: Responsabilità per danni
Art. 58 Procedura – Capoverso 3: in base al decreto federale dell’8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria (FF 1999 7454), la Costituzione federale è stata completata tra l’altro con l’articolo 191a capoverso 2. Esso permette alla Confederazione di nominare autorità giuridiche per decidere di controversie di diritto pub- blico di competenza dell’Amministrazione federale. Questa disposizione, già ora emanata con valore definitivo, entrerà tuttavia in vigore solo assieme alla revisione totale della legge sull’organizzazione giudiziaria; con essa il Legi- slatore ha puntualizzato che d’ora in poi le vie di diritto per tutte le contro- versie dovranno condurre al Tribunale federale solo attraverso una prima istanza giuridica, salvo qualche rara eccezione (FF 1997 466 segg.). Tale di- sposizione è già applicata di fatto, poiché tutte le revisioni di legge ne ten- gono conto. La formulazione che proponiamo qui è ricalcata su quella dell’articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 14 marzo 1958 sulla re- sponsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (LResp; RU 2000 2720), poiché anche in quel caso si tratta di responsabilità dello Stato.
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Capitolo 8: Protezione giuridica
Art. 62 Colloquio con l’istituto d’impiego; denuncia – Capoverso 2: il termine di dieci giorni viene ora sostituito dall’espressione «senza indugio». Il disciplinamento attualmente in vigore non è sempre ap- plicabile, in particolare quando l’organo d’esecuzione deve raccogliere in- formazioni per iscritto. È praticamente impossibile prendere provvedimenti entro il termine di dieci giorni. D’altro canto, nei casi in cui l’organo d’ese- cuzione ha la possibilità di intervenire rapidamente, non deve esitare, e farlo entro questo termine.
Art. 63 Istanza di ricorso Durante la procedura di consultazione. Il PS e la SSU hanno proposto di aprire la via di ricorso al Tribunale federale per le decisioni d’ammissione. Non intendiamo dare seguito a questa richiesta, poiché ciò entrerebbe in contraddizione con uno de- gli obiettivi della riforma della giustizia federale attualmente in corso, ovvero l’alleggerimento del gravoso lavoro del Tribunale federale.
Art. 64 Diritto di interporre ricorso – Capoverso 1bis (nuovo): cfr. quanto commentato nel numero 2.1.4.4. Controllare l’operato della Commissione d’ammissione non significa esami- nare dettagliatamente ogni singola decisione d’ammissione che è stata pro- nunciata. Le verifiche verranno eseguite piuttosto in base alla presenza di determinati fattori di rischio.
Art. 65 Procedura dinanzi alla Commissione di ricorso – Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 65 attualmente in vigore, senza l’ul- timo periodo, che diviene ora il capoverso 4. Gratuita è solo la procedura di- nanzi alla Commissione di ricorso DFE (REKO/DFE). Per quanto concerne la procedura dinanzi alla commissione di ricorso in materia di responsabilità dello Stato (art. 58 cpv. 3) sussiste sostanzialmente l’obbligo di assumersi i costi. Lo stesso vale per il trattamento di casi di risarcimento da parte del Dipartimento federale delle finanze (art. 58 cpv. 2). – Capoversi 2 e 3: il ricorso all’effetto sospensivo può essere necessario per garantire un rapido intervento in caso di catastrofi o situazioni d’emergenza. Anche in caso di programmi prioritari, ad esempio nell’ambito dell’acco- glienza di richiedenti l’asilo, esso può servire per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Art. 66 Termini di ricorso – Lettera a: la lettera a è completata, così da colmare una lacuna attualmente esistente nell’articolo 66: se già vale un termine di ricorso di 10 giorni con- tro ogni impiego, esso va applicato ora anche nel caso di interruzioni o pro-
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lungamenti, per i quali prima valeva, conformemente alla lettera a, un termi- ne di ricorso di 30 giorni.
Capitolo 9: Procedura disciplinare e disposizioni penali Sezione 1: Procedura disciplinare
Art. 71 Procedura – Capoverso 2: il termine di 10 giorni previsto per avviare una procedura di- sciplinare si è rivelato, nell’applicazione pratica, troppo breve. L’obbligo a cui è sottoposto con grande dispendio di mezzi l’organo d’esecuzione, te- nuto a raccogliere immediatamente e sul posto i necessari chiarimenti sulle circostanze di fatto, non è il più delle volte giustificato dalla portata limitata dei casi disciplinari. Oltretutto le necessarie informazioni sono di solito rac- colte per iscritto presso la persona che deve prestare servizio e presso l’istituto d’impiego, ciò che comporta tempi più lunghi. Il termine di tratta- mento per le procedure disciplinari va pertanto portato a 30 giorni. Il perio- do che vale come ordinario si calcola a partire dalla denuncia (inizio della procedura) fino a quando la decisione è pronunciata.
Capitolo 10: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione
Art. 80 Costituzione d’un sistema d’informazione – Capoverso 2 lettera a: «Ufficio federale dell’aiutantura» è sostituito con «i competenti servizi del DDPS». Si tratta in questo caso di un’opzione che attualmente vale solo per il Gruppo del Personale dell’esercito e per gli or- gani di reclutamento. – Capoverso 2 lettera b: l’Ufficio federale della protezione civile non figura più tra i servizi cui sono comunicati i dati, poiché in futuro non vi sarà più un passaggio automatico dal servizio civile alla protezione civile.
Art. 80a Gestione di atti – capoversi 1bis e 2bis: dato che la competenza di decidere in merito alle do- mande d’ammissione passa dall’organo d’esecuzione alla commissione d’ammissione, occorre chiarire alcuni punti concernenti la gestione di dati e atti. La commissione d’ammissione è autorizzata a trattare gli atti inoltrati dai richiedenti e dai membri della commissione; non è tuttavia tenuta a co- stituire un archivio degli atti e dei dati concernenti la procedura stessa. La commissione d’ammissione viene inoltre autorizzata a trattare dati personali degni di particolare protezione riguardanti i richiedenti. – Il capoverso 5 lettera a menzionerà d’ora in poi anche gli atti concernenti le persone che sono escluse dal servizio civile in applicazione dell’articolo 12 LSC.
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Sezione 2: Disposizioni transitorie concernenti la presente modifica della LSC Tutte le disposizioni transitorie attualmente in vigore possono essere abrogate, poi- ché non sono più applicabili. Tutte le pendenze dovute alla «Riforma Barras» sono state liquidate, e le decisioni sui relativi casi sono passate in giudicato.
Art. 81 Adeguamento della durata del servizio civile ordinario La parità di trattamento tra persone che prestano servizio civile e persone che pre- stano servizio militare impone di adeguare la durata del servizio. A partire dall’entrata in vigore di Esercito XXI i membri dell’esercito presteranno un numero minore di giorni di servizio. Per le persone già ammesse al servizio civile, il fattore è pertanto ridotto, e passerà da 1,5 a 1,3. Questo secondo adeguamento non avrà valo- re retroattivo, ma concernerà soltanto i giorni di servizio che all’entrata in vigore della revisione non saranno ancora stati prestati. Nel corso della procedura di con- sultazione ci è stato proposto di applicare il nuovo fattore a tutte le persone che de- vono prestare servizio civile, indipendentemente dal numero di giorni di servizio che esse hanno già prestato. In tal caso il fattore 1,3 avrebbe valore a partire dall’entrata in vigore della LSC. Ritentiamo che un’azione retroattiva di tale genere non sia op- portuna: solleverebbe nuove questioni (cosa succede alle persone che hanno già pre- stato tutti i giorni di servizio dovuti? e alle persone che devono fornire prestazioni di lavoro, il cui obbligo deriva da una decisione retroattiva?) e aggirerebbe la volontà che il Legislatore esprimerà a suo tempo. – Capoverso 1 lettera a: la riduzione operata in seguito all’adeguamento alla riduzione del numero di giorni di servizio militare avviene applicando il fattore grazie al quale il servizio civile resta più lungo del servizio milita- re. Se il numero di giorni di servizio militare sarà diminuito di 40 giorni (dagli attuali 300 a 260), il numero di giorni di servizio civile diminuirà di 40 × 1,5 = 60 giorni. – Capoverso 1 lettera b: la riduzione del 13,33 per cento corrisponde alla ri- duzione del fattore da 1,5 a 1,3.
Art. 82 Licenziamento dal servizio civile – Capoverso 1: è licenziato dal servizio civile chi ha raggiunto il limite d’età in cui, conformemente all’articolo 13 della legge militare, sarebbe licenziato dal servizio militare. Non riteniamo applicabile la proposta avanzata durante la procedura di consultazione di fare in modo che le persone che lo desideri- no, possano restare a disposizione del servizio civile anche una volta prestati tutti i giorni dovuti. È vero che la legge militare riserva questa possibilità ad alcuni membri dell’esercito, ma tale disposizione è applicata solo nei casi in cui vi sia veramente bisogno di un’ulteriore collaborazione; una possibilità che nell’ambito del servizio civile non si presenterà. – Capoverso 2: l’articolo 13 della legge militare introduce un disciplinamento particolare: chi occupa un grado a livello di truppa o un grado di sottuffi- ciale (sono esclusi i sottufficiali di grado superiore) e che a 30 anni non ha ancora prestato tutto il servizio militare obbligatorio, è licenziato solo dopo aver prestato tutto il servizio, ma al più tardi una volta compiuto il 34° anno
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d’età. Tale disciplinamento sarà in futuro applicato per analogia anche al servizio civile (cfr. il commento all’art. 11). Nelle disposizioni transitorie va tuttavia riservata la possibilità di licenziare tutte le persone che in preceden- za hanno portato nell’esercito un grado a livello di truppa e che hanno com- piuto il 30° anno d’età. Ciò corrisponde al disciplinamento attualmente in vigore, che permette di licenziare dal servizio civile chiunque ha raggiunto il limite d’età, indipendentemente dal fatto che abbia prestato o meno tutti i giorni di servizio previsti. Dato che di regola le persone che prestano servi- zio civile esauriscono rapidamente i loro giorni di servizio, questa soluzione non comporterà praticamente alcuna disparità di trattamento.
Art. 83 Persone che sono state condannate ad una prestazione di lavoro – Capoverso 1: la riduzione del numero di giorni di servizio prevista dall’ar- ticolo 81 non può essere applicata alle persone che, in base al diritto penale militare, sono state condannate ad una prestazione di lavoro. In merito a queste persone è stata presa una decisione passata in giudicato, che va per- tanto eseguita e che non può essere modificata in un secondo tempo per via legislativa. Tali persone hanno rifiutato il servizio e sono pertanto state con- dannate ad una prestazione di lavoro in forza dell’articolo 81 capoverso 4 della legge penale militare. Gli obiettori di coscienza condannati ad una pre- stazione di lavoro prima dell’entrata in vigore della LSC (Riforma Barras), trasformata in una prestazione di lavoro nell’ambito del servizio civile, sono considerati soggetti al servizio civile, e pertanto può essere loro applicato l’articolo 81. – I capoversi 2 e 3 corrispondono al disciplinamento attualmente in vigore; si tratta di un semplice adeguamento redazionale. In tutti i casi la trasforma- zione in giorni di servizio civile dei giorni di prestazione di lavoro è già av- venuta ed è passata in giudicato. Il secondo periodo dell’attuale capoverso 1 può pertanto essere stralciato.
Art. 83a Estinzione del riconoscimento come istituto d’impiego La decisione di riconoscere un istituto d’impiego ha durata indeterminata. Le deci- sioni favorevoli possono essere revocate solo a precise (e restrittive) condizioni, tra l’altro quando ciò è formalmente previsto da un testo di legge. L’articolo 83a per- mette di revocare i riconoscimenti pronunciati per le attività scientifiche, un ambito di intervento che è stato stralciato.
2.3.2 Modifiche di altri testi normativi 2.3.2.1 Codice penale svizzero (CP)
Art. 360bis cpv. 2 lett. j (nuovo) Questa modifica permette all’organo d’esecuzione di consultare i dati personali con- cernenti sentenze registrate nel casellario giudiziale centrale. Chi presenta una do- manda d’ammissione al servizio civile è attualmente costretto ad allegare un estratto del casellario giudiziale. In particolare nel caso di domande a partire dalle scuole re-
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clute, che vanno esaminate in ordine prioritario, sono sorte complicazioni quando tale estratto non era presentato in tempo. L’accesso on-line permette all’organo ese- cutivo di verificare direttamente e senza indugi i dati necessari. Il lavoro delle auto- rità responsabili della gestione del casellario giudiziale è inoltre alleggerito in misu- ra corrispondente. L’articolo 16a ha pertanto rinunciato ad obbligare tutti i richie- denti ad allegare un estratto aggiornato del casellario giudiziale. È inoltre necessario poter accedere ai dati in questione anche quando, a causa di una sentenza, una per- sona deve essere temporaneamente o definitivamente esclusa dal servizio civile (art. 12).
2.3.2.2 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO)
Art. 8 cpv. 1bis, 15 cpv. 2, 19 cpv. 2 La riduzione del fattore da 1,5 a 1,3 richiede una pari riduzione dei giorni che, in base alla LTEO, vanno prestati perché un servizio sia ritenuto assolto fino in fondo e non comporti pertanto l’imposizione di una tassa sostitutiva. In procedura di consultazione alcuni Cantoni hanno chiesto che il metodo di calcolo della tassa sostitutiva, basato sul numero di giorni di servizio prestati, sia rivisto (art. 19 LTEO). Più in dettaglio, essi hanno suggerito di consentire alle persone che hanno già prestato il 90 per cento del loro servizio di versare solo ancora un decimo della relativa tassa sostitutiva in caso di rinvio del servizio o di licenziamento anti- cipato. In tal caso, il calcolo della tassa sostitutiva per le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare andrebbe formulato in base al grado che esse ricoprono nell’esercito. Non intendiamo dare seguito a tale richiesta, innanzitutto poiché è stata avanzata solo da una minoranza di Cantoni, e inoltre poiché una ridu- zione della tassa sostitutiva fondata sui gradi non terrebbe conto del fatto che l’assoggettazione alla tassa ha la stessa durata per tutti i gradi. Non da ultimo, va considerato che una differenziazione di questo genere non sarebbe applicabile al servizio civile.
3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni finanziarie Le seguenti modifiche hanno ripercussioni di ordine finanziario: – Riduzione del fattore da 1,5 a 1,3 (art. 8) Tale riduzione può comportare due tipi di ripercussione finanziaria: da un lato i costi aumenteranno a causa dell’incremento delle domande d’ammissione, dovute ad una maggiore at- trattiva del servizio civile, dall’altro scenderanno grazie alla diminuzione dei giorni di servizio. – Per quanto concerne l’aumento del numero di domande: bisogna tenere conto del fatto che la durata del servizio civile influirà solo sulle perso- ne che si attendono da questo servizio un minore impegno di quello che sarebbero tenute a prestare nell’esercito. Da un lato tale atteggiamento
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non si fonda su un’esigenza morale. Dall’altro queste persone potrebbe- ro considerare attrattivo non solo il servizio civile, ma anche il nuovo servizio militare, che offre nuove possibilità, come quella d’assolvere l’obbligo in un solo blocco, maggiori impieghi all’estero e così via. Inoltre, con ogni probabilità anche in futuro una persona che intende prestare il minor numero di giorni di servizio possibile cercherà di farsi riformare per ragioni mediche. È pertanto impossibile affermare ora con sicurezza che la riduzione del fattore comporterà un aumento del nume- ro di domande e quindi un aumento dei costi. Già nel messaggio del 22 giugno 1994 che accompagnava la legge sul servizio civile avevamo stabilito che un mutamento della durata relativa in termini di decimi non avrebbe probabilmente avuto ripercussioni tangibili (FF 1994 III 1474). Anche riducendo il fattore, non pensiamo che il numero di do- mande prospettato nel messaggio del 1994 (al massimo 2500 domande all’anno) sarà mai raggiunto. Riteniamo che una modifica a breve ter- mine della situazione sul fronte della politica di sicurezza potrebbe ave- re ripercussioni ben più forti che una riduzione della durata del servizio civile del 13 per cento circa. – Per quanto concerne il numero di giorni di servizio civile: la riduzione del numero di giorni di servizio non comporterà con ogni probabilità una considerevole diminuzione dei costi dell’esecuzione. Il numero complessivo di giorni di servizio civile potrà forse diminuire, ma di po- chissimo. Se al momento dell’entrata in vigore del servizio civile la maggior parte dei richiedenti aveva già effettuato la scuola reclute e uno o più corsi di ripetizione, ora il numero dei richiedenti che invece non ha mai prestato un solo giorno di servizio militare aumenta co- stantemente. La media dei giorni di servizio che ognuno è tenuto a pre- stare ammontava, al momento dell’entrata in vigore della legge, a circa 270 giorni. Attualmente si situa attorno ai 320 giorni e, in seguito ad una diminuzione della durata del servizio, potrebbe oscillare attorno ai 300 giorni circa. Non è pertanto possibile contare su risparmi sostan- ziali. – Impieghi in caso di catastrofe e situazioni d’emergenza (art. 7a): i costi au- mentano solo nei casi in cui l’organo d’esecuzione assume direttamente il ruolo di istituto d’impiego e fornisce alle persone che devono prestare servi- zio civile quanto previsto dall’articolo 29 (soldo, abiti da lavoro, vitto, al- loggio, spese di trasporto per recarsi al lavoro), assumendosi nel contempo i costi materiali e mettendo a disposizione personale per preparare e dirigere gli impieghi. La portata dei costi che la Confederazione dovrà assumersi sarà disciplinata a livello d’ordinanza. Il budget globale attribuito annualmente all’organo d’esecuzione dovrebbe aggirarsi per lo meno attorno ai 100 000 franchi. – Superamento della durata complessiva del servizio in caso di impieghi all’estero (art. 8 cpv. 2): in questo caso la Confederazione non è confrontata a spese dirette, assunte invece dall’istituto d’impiego. I costi aumentano tuttavia dalla parte dell’indennità per perdita di guadagno, ma limitatamente, poiché il numero degli impieghi all’estero non dovrebbe, grazie alle ulteriori restrizioni previste, aumentare eccessivamente.
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– Svolgimento della procedura d’ammissione nei centri di reclutamento di Esercito XXI (cfr. n. 2.1.4.3): l’eventuale decentralizzazione dello svolgi- mento della procedura d’ammissione comporterà senz’altro un aumento dei costi. Invece di un solo luogo di audizione, occorrerà prevederne numerosi altri, muniti della necessaria infrastruttura. Al fine di evitare lacune procedu- rali, saranno infatti necessari numerosi uffici in più, per costi compresi tra 500 000 e 1 milione di franchi all’anno, a cui si aggiungerebbero spese straordinarie per il trasloco, la ristrutturazione dei posti di lavoro, la conse- guente fluttuazione del personale e così via. Queste spese supplementari non vanno tuttavia considerate isolatamente. Un’eventuale decentralizzazione della procedura d’ammissione va valutata nel quadro del nuovo modello di reclutamento di Esercito XXI: i suoi vantaggi andranno a favore innanzitutto delle persone tenute al servizio e dell’esercito. Il modello in questione inten- de limitare il numero di persone che, inizialmente dichiarate idonee al servi- zio, sono riformate solo dopo l’arruolamento. Chi non è idoneo al servizio militare va registrato come tale al momento del reclutamento, e non solo do- po aver prestato un determinato numero di giorni di servizio. Lo stesso obiettivo è applicato alla procedura d’ammissione al servizio civile: essa va strutturata in modo che chi intende prestare servizio civile non sia dapprima incluso nelle liste degli effettivi delle scuole reclute. Il conseguente rispar- mio sulle spese sarebbe considerevole. – Solo la commissione è responsabile della procedura d’ammissione (art. 18): questo trasferimento di competenze non comporta alcun aumento dei costi, poiché la struttura della commissione non viene modificata (la neutralità dei costi su questo punto era uno degli obiettivi della revisione). La gestione amministrativa della procedura d’ammissione e il sostegno logistico ai lavori della commissione continuerà ad essere compito dell’organo d’esecuzione. – Copertura dei costi di trasporto per le audizioni (art. 18d): svolgendosi la procedura d’ammissione nell’ambito del reclutamento, il servizio civile non sarà costretto ad assumersi spese di trasporto supplementari. Va tuttavia te- nuto conto che al momento dell’entrata in vigore del nuovo disciplinamento circa la metà dei richiedenti che inoltrerà domanda avrà già concluso il re- clutamento; il servizio civile dovrà pertanto ancora assumersi i costi di tra- sporto per un migliaio di casi. Di norma, finora circa il 60 per cento dei buoni trasporto (ca. 35 fr.) è stato riscosso. La nuova soluzione proposta comporterà un aumento delle spese annuali pari a circa 21 000 franchi. – Abolizione della Commissione di riconoscimento (art. 42): sarà in questo modo possibile risparmiare circa 63 000 franchi all’anno.
3.2 Ripercussioni sul personale Il piano finanziario e il mandato di prestazioni affidato all’organo preposto all’ese- cuzione del servizio civile per gli anni 2002-2005 prevedono che il tetto massimo di 10,5 posti approvato nel 1996 sarà portato a 38 posti (trattandosi di un istituto GEMAP, non saranno più considerati come impieghi statali ma come equivalenti di
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credito). Questi posti sono necessari in seguito agli aumenti registrati negli ultimi quattro anni e tenuto conto delle decentralizzazioni previste per le audizioni: non sono pertanto conseguenza della presente revisione.
3.3 Ripercussioni economiche Le ripercussioni economiche della presente revisione vanno essenzialmente in due direzioni: – la riduzione della durata del servizio e la possibilità di prestare servizio ci- vile già nei primissimi anni alleggeriscono la pressione sull’economia, in particolare sulle PMI e sui salariati coinvolti. La considerevole durata del servizio civile (450 giorni al massimo) comporta un notevole onere per tutte le PMI. In alcuni casi le persone che devono prestare servizio civile hanno incontrato difficoltà nella ricerca di un posto di lavoro. Con il nuovo fattore proposto (1,3), le persone che prestano servizio civile e i loro datori di lavo- ro saranno ancora svantaggiati rispetto alle persone che prestano servizio militare e ai loro datori di lavoro, ma in una misura più tollerabile; – orientando il proprio operato in base alla pianificazione di obiettivi e pro- grammi prioritari, il servizio civile potrà essere più utile a tutta la società (cfr. n. 2.1.3.1), senza tuttavia derogare al principio della neutralità sul mer- cato del lavoro. Potrà ad esempio focalizzare il suo intervento in casi di ca- tastrofe e situazioni d’emergenza come pure in campo umanitario, settori nei quali il rischio della concorrenzialità con posti di lavoro è inferiore rispetto ad altri settori.
4 Programma di legislatura Abbiamo annunciato la revisione parziale della legge sul servizio civile nel rapporto del 1° marzo 2000 sul programma di legislatura 1999-2003, all’obiettivo 3 («La Svizzera, una patria per tutti i suoi abitanti - Un’identità per tutte le generazioni»), direttiva 3.1 («Sicurezza sociale e sanità») (FF 2000 2037). La presente revisione si svolge parallelamente a quella della legge militare. Tenendo conto dei dibattiti parlamentari e di un eventuale referendum, è possibile lanciare l’entrata in vigore di questa nuova legislazione a tappe, già a partire dal 2003. L’integrazione della procedura d’ammissione al servizio civile nell’ambito dei con- tatti allacciati nei centri di reclutamento di Esercito XXI sarebbe possibile anche prima di questa data. Decisioni in tal senso spettano all’organo d’esecuzione, auto- nomo in questo ambito, e non dipendono dalla revisione della LSC.
5 Relazione con il diritto europeo La legislazione sul servizio civile si fonda sull’obbligo generale di prestare servizio, che non presenta, entro i termini della presente revisione, alcun rapporto con il di- ritto europeo. È sempre applicabile quanto già stabilito nel messaggio del 22 giugno 1994 sulla LSC (FF 1994 III 1445).
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6 Basi giuridiche 6.1 Costituzionalità La presente revisione di legge non comporta alcun aspetto problematico dal punto di vista costituzionale. È ancora valido quanto già osservato a tale proposito nel mes- saggio del 1994.
6.2 Delega di competenze legislative I seguenti articoli prevedono nuove deleghe di competenze legislative al Consiglio federale: articolo 4 capoverso 4, articolo 7a capoverso 3, articolo 8 capoversi 1, arti- colo 14 capoverso 4, articolo 16a capoverso 1, articolo 18 capoverso 4, articolo 18a capoverso 2, articolo 22 capoverso 3, articolo 36 capoverso 5 e articolo 83 capover- so 4.
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Indice
Compendio 5452 1 Parte generale 5454 1.1 Situazione iniziale 5454 1.1.1 Perché una revisione della legge sul servizio civile? 5454 1.1.2 Esperienze raccolte finora nell’ambito del servizio civile 5455 1.1.2.1 Procedura d’ammissione al servizio civile 5456 1.1.2.1.1 Procedura di prima istanza 5456 1.1.2.1.2 Procedura di ricorso 5457 1.1.2.1.3 Conseguenze del rifiuto di una domanda d’ammissione 5458 1.1.2.1.4 Numero delle persone tenute a prestare servizio civile 5459 1.1.2.1.5 Efficienza ed efficacia della procedura di ammis- sione 5459 1.1.2.2 Procedura di riconoscimento degli istituti d’impiego; pano- ramica sugli ambiti di intervento e sugli enti incaricati 5460 1.1.1.3 Impiego di persone tenute a prestare servizio civile 5462 1.1.1.3.1 Lavoro prestato 5462 1.1.1.3.2 Lavoro all’estero 5463 1.1.1.3.3 Problemi nella prestazione servizio civile 5464 1.1.1.3.4 Oneri fiscali per gli istituti d’impiego 5466 1.1.1.3.5 Efficienza ed efficacia degli impieghi 5466 1.1.3 Punti deboli della legge attualmente in vigore 5466 1.1.3.1 Mancano mandati e obiettivi precisi 5466 1.1.3.2 Manca un’autentica interpretazione dell’articolo 1 LSC 5467 1.1.3.3 L’audizione dei richiedenti è obbligatoria 5467 1.1.3.4 Persone richiedenti che non si presentano all’audizione 5467 1.1.3.5 Chiusura delle procedure disciplinari 5468 1.1.4 Il servizio civile in ambito europeo 5468 1.1.4.1 In generale 5468 1.1.4.2 Il servizio civile in Germania 5470 1.1.4.3 Il servizio civile in Austria 5472 1.2 Modello di servizio civile 5473 1.3 Revisioni necessarie in futuro al di fuori del presente disegno: modifiche del Codice penale militare 5474 1.4 Scopi della presente revisione della LSC 5474 1.5 Conclusione: un nuovo modello per «servizio civile del XXI secolo?» 5476 2 Parte speciale 5476 2.1 Contenuto della revisione 5476 2.1.1 Panoramica 5476 2.1.2 Reazioni alla revisione della legge militare, armonizzazione con il modello di Esercito XX (art. 11, 20, 81 e 82) 5477
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2.1.3 Correzione di punti deboli della legge sul servizio civile 5477 2.1.3.1 Definizione di mandati ed obiettivi (art. 3a, 4, 7 e 7a) 5477 2.1.3.2 Manca una vera interpretazione dell’articolo 1 (art. 1 cpv. 2 e 3 e art. 18b) 5479 2.1.4 Adeguamenti per ottimizzare l’esecuzione del servizio civile 5481 2.1.4.1 Durata del servizio civile (art. 8) 5481 2.1.4.2 Servizio civile straordinario (art. 14) 5483 2.1.4.3 Presentazione della domanda, coordinamento del recluta- mento e della procedura d’ammissione (art. 16) 5483 2.1.4.4 Ottimizzazione della procedura d’ammissione (art. 18, 18a, 18c e 18d) 5484 2.1.4.5 Riconoscimento degli istituti d’impiego (art. 42 e 43) 5485 2.2 Risultati della procedura di consultazione 5486 2.2.1 Osservazioni generali 5486 2.2.2 Riassunto delle prese di posizione sulle disposizioni più importanti dell’avamprogetto di revisione 5486 2.2.3 Proposte intese a sviluppare ulteriormente l’avamprogetto posto in consultazione 5488 2.3 Commento al disegno di legge 5489 2.3.1 Modifica della legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) 5489 1.1.2 Modifiche di altri testi normativi 5519 1.1.2.1 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP) 5519 3 Ripercussioni 5520 3.1 Ripercussioni finanziarie 5520 3.2 Ripercussioni sul personale 5522 3.3 Ripercussioni economiche 5523 4 Programma di legislatura 5523 5 Relazione con il diritto europeo 5523 6 Basi giuridiche 5524 6.1 Costituzionalità 5524 6.2 Delega di competenze legislative 5524 Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) (Disegno) 5527
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