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Messaggio sulla liquidazione dell’impresa della Linth
del 20 dicembre 2000
Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di una legge federale sulla liquida- zione dell’impresa della Linth , i cui compiti saranno adempiuti – nell’ambito di un concordato – da un istituto di diritto pubblico dei Cantoni interessati.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
20 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Messaggio
1 Impresa federale della Linth All’inizio del XIX secolo, conformemente a una decisione della Dieta del 28 luglio 1804, la Linth glaronese fu deviata verso il lago di Walen e il deflusso di quest’ul- timo in direzione del Lago di Zurigo fu migliorato. Questi lavori permisero di pro- teggere efficacemente la pianura della Linth contro le inondazioni, poi di bonificar- la. All’epoca, i Cantoni interessati non erano in grado di realizzare da soli il progetto proposto dall’ingegnere capo Lanz di Berna e rielaborato da una commissione di- retta da Hans Conrad Escher. Esso fu finalmente organizzato, finanziato e concretato sotto forma di opera federale come «monumento della solidarietà svizzera» (Karl Guggenbühl, Das Linthwerk, tesi, Zurigo, 1905, p. 14). Furono sistemati due canali: nel 1811 quello di Mollis (detto attualmente canale Escher) in direzione del lago di Walen e, nel 1916, il canale di Maag. In seguito, si è proceduto a diversi amplia- menti e trasformazioni, in particolare il prolungamento del canale Escher (1841-46) la correzione del canale di Grynau (1886/87), nonché i lavori di rifinitura effettuati all’inizio del 20° secolo (FFf 1896 IV 669; BBl 1896 IV 574) e i lavori di correzio- ne intrapresi negli anni cinquanta tra Bilten e Grynau (FFf 1956 I 781; BBl 1956 I 777). Secondo il § 5 della decisione presa dalla Dieta nel 1804, il landamano (della Sviz- zera) nominò un «Wasserbaumeister» (v. Tulla, costruttore di opere idrauliche) inca- ricato di pianificare e di realizzare i lavori sotto la direzione di una commissione di sorveglianza composta di tre membri (Escher, Osterried e Schindler). Quest’ultima doveva soprattutto assicurare la direzione tecnica dell’opera. I suoi compiti specifici furono definiti dalla Dieta del 1812, in un’ordinanza sulla polizia e la manutenzione dei canali della Linth. L’organizzazione attuale si basa sul decreto federale del 27 gennaio 1862 sulla riorganizzazione dell’Amministrazione della Linth. Confor- memente a quest’ultimo, la Commissione della Linth esercita l’alta vigilanza sul- l’opera; essa è composta di cinque membri, di cui uno è nominato dal Consiglio fe- derale e i quattro altri dai Governi cantonali interessati, vale a dire Glarona, San Gallo, Svitto e Zurigo. Essa deve provvedere affinché l’opera rimanga in buono stato e se necessario venga completata e deve gestire gli averi dell’impresa; essa è assistita da un ingegnere della Linth e da un impiegato. La manutenzione dell’opera della Linth è inoltre disciplinata dalla legge federale del 6 dicembre 1867 sulla ma- nutenzione delle opere della Linth e da quella del 28 giugno 1882 in modificazione e completamento di detta legge.
2 Perché i compiti sono trasferiti ai Cantoni? Sia la Commissione sia l’ingegnere hanno finora adempiuto coscienziosamente il loro mandato, contenendo i costi. L’opera, che risale in parte a 200 anni fa, è stata oggetto di manutenzione, estesa e completata così da raggiungere in modo affidabile e bene il suo scopo, vale a dire contenere le inondazioni nella pianura della Linth. Ha resistito a numerose inondazioni, l’ultima volta nel maggio 1999. Tuttavia, le costruzioni e gli impianti, che risalgono in parte al XIX secolo, hanno in parte ormai raggiunto il limite della loro durata di vita. Inoltre, l’opera risponde soltanto par-
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zialmente agli attuali imperativi ecologici. Già nel 1998, la Commissione ha intra- preso vasti miglioramenti per continuare a garantire una protezione efficace contro le inondazioni (Hochwasserschutzkonzept Linth 2000); le inondazioni del maggio 1999 hanno mostrato la fondatezza del passo compiuto. Questi provvedimenti com- porteranno tuttavia investimenti elevati che, contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi decenni, non possono più essere coperti dai proventi patrimoniali e dagli in- troiti ordinari dell’impresa, bensì dovranno essere effettuati mediante contributi della Confederazione e dei Cantoni. Secondo l’articolo 2 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua (LSCA; RS 721.100), la protezione contro le inondazioni spetta ai Cantoni; la Con- federazione esercita la vigilanza (art. 11) e, a determinate condizioni, fornisce le prestazioni finanziarie per diverse misure di protezione (art. 6 segg.). Diversamente che all’inizio del XIX secolo, i Cantoni interessati possono attualmente svolgere i compiti loro affidati in materia. Non è dunque più necessario derogare alle compe- tenze definite dal diritto federale. Anzi, in ossequio al principio di parità di tratta- mento e alla ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni, è opportuno porre l’opera sotto la responsabilità unica di questi ultimi e liquidare l’impresa della Linth.
3 Concordato Visto quanto precede e previa consultazione dei Cantoni, la Commissione della Linth, come per le bonifiche fondiarie nella pianura della Linth ( FF 1996 II 761) ha incaricato un gruppo di lavoro di preparare un concordato intercantonale in vista di assicurare la continuazione dell’opera. Il documento, elaborato dagli specialisti cantonali e federali, si basa sulla Convenzione summenzionata relativa alla bonifica della pianura della Linth, nonché sulla Convenzione intercantonale del 1985 sulla IIa correzione delle acque del Giura (RS 721.61). Secondo il nuovo testo, l’opera deve essere continuata come istituto di diritto pubblico denominato «Linthwerk» (opera della Linth). Si è rinunciato ad abbinare detta opera con la «Linthebenemelioration» pure concepita come istituto, da una parte poiché il perimetro e i Cantoni coinvolti non sono gli stessi, dall’altra poiché i compiti da svolgere sono troppo diversi. Tut- tavia, i due organismi collaboreranno strettamente in determinati campi. Il concor- dato comprende sei capitoli che vertono sui punti seguenti:
I. Disposizioni generali Il primo capitolo precisa il nome di «Linthwerk», la forma giuridica (istituto di di- ritto pubblico con personalità giuridica) e la sede a Uznach/SG (art. 1). L’articolo 2 descrive i compiti e l’articolo 3 l’estensione degli impianti. Per quanto il concordato non contenga alcuna disposizione particolare, occorre applicare il diritto del Can- tone di San Gallo, come è già il caso per le bonifiche fondiarie (art. 4). Affinché l’opera possa sempre svolgere il suo ruolo, deve essere mantenuto il diritto di espro- priazione (art. 5). L’opera è esentata da imposte e da tributi (art. 7) ed è sotto l’alta vigilanza dei Governi cantonali (art. 6)
II. Organizzazione Secondo l’articolo 8, gli organi dell’opera sono la Commissione della Linth, l’am- ministrazione della Linth e il servizio di controllo. La Commissione, che è l’organo
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supremo, conta cinque membri, vale a dire due di San Gallo, il Cantone più interes- sato, e uno di ciascuno dei tre altri Cantoni. Come per la correzione delle acque del Giura, la Confederazione ha il diritto di delegare un rappresentante con voto consul- tivo alle sedute della Commissione. La funzione di quest’ultima corrisponde a quella del Consiglio d’amministrazione di una società anonima di diritto privato; i compiti coincidono in ampia misura (art. 10, secondo l’art. 716a CO). L’amministrazione della Linth si occupa della gestione e di tutti i compiti non riservati alla Commissio- ne (art. 11), ma la sua organizzazione e le sue attività sono precisate da quest’ultima.
III. Ampliamenti e manutenzione Secondo la legge sulla pianificazione del territorio, i progetti di costruzione sono sottoposti a autorizzazione (art. 22 e 24 LPT; RS 700). Devono essere resi noti e pubblicati, affinché le persone interessate possano far valere i loro diritti ed even- tualmente fare opposizione nel corso di una procedura ordinaria; l’osservazione vale anche per i progetti idraulici. Il terzo capitolo del concordato presenta dunque le modalità delle procedure da rispettare nel caso di ampliamenti e di lavori di manu- tenzione. Una procedura speciale e concentrata è prevista per i lavori di maggiore portata (art. 15 - 20). I piccoli progetti sottoposti ad autorizzazione devono essere effettuati conformemente al diritto e alle procedure del Cantone interessato (art. 21). La concessione di contributi federali è retta dal pertinente diritto federale (art. 8 LSCA e art. 8 segg. dell’ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua - OSCA; RS 721.100.1). Un’aliquota media è applicata per i progetti idraulici che concerno- no parecchi Cantoni.
IV. Protezione degli impianti Il quarto capitolo riassume le vecchie disposizioni relative alla protezione dell’opera (art. 23) e sottopone ad autorizzazione (art. 24) o a concessione (art. 25) diverse at- tività che possono avere un’influenza sull’opera o metterla in pericolo. Per le auto- rizzazioni o concessioni possono essere riscosse tasse (art. 26). V. Gestione finanziaria Come in passato, le somme necessarie all’opera devono provenire soprattutto dalle sue proprie risorse (proventi patrimoniali, tasse di autorizzazione e di concessione; art. 27). Se i mezzi non sono sufficienti o per realizzazioni importanti, i Cantoni intervengono previa deduzione delle eventuali quote federali e nella misura (prorata) in cui sono coinvolti (art. 28). La chiave di ripartizione resta immutata (cfr. FFf 1956 I 781; BBl 1956 I 777). Il finanziamento di un contributo cantonale è retto dal diritto del Cantone in questione.
VI. Disposizioni finali Le disposizioni finali fissano il trasferimento del patrimonio (art. 29) e l’entrata in vigore del concordato (art. 30 e 31). Se l’Assemblea federale approva la legge allegata e la liquidazione dell’impresa della Linth, prenderemo atto del nuovo concordato sottoposto dai Cantoni (art. 48 Cost.) e metteremo in vigore la legge a un momento che garantisca un trasferimento armonioso dell’impresa all’opera cantonale della Linth.
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4 Trasferimento del patrimonio I Cantoni coinvolti si sono dichiarati disposti a continuare l’opera della Linth, non- ché a salvaguardare il più possibile una struttura e un’autonomia che hanno sempre dato buoni risultati. Pertanto, desiderano anche conferire all’opera una personalità giuridica che preservi i capitali e copra per mezzo dei proventi (come finora) le spe- se correnti. Secondo questa concezione, gli attivi e i passivi dell’impresa federale della Linth passeranno per legge al «Linthwerk». Per quanto concerne i fondi e i di- ritti reali limitati, è preferibile precisare che saranno trasferiti al nuovo proprietario o all’avente diritto dal registro fondiario, su domanda e dopo la transazione. Siccome l’acquirente rinuncerà al prelievo di contributi sulle proprietà fondiarie, le osserva- zioni in merito devono essere radiate dal registro.
5 Consultazioni I quattro Cantoni interessati accettano senza riserva la proposta. Elaborando il con- cordato, hanno creato le condizioni che permettono di salvaguardare un’opera del secolo scorso e di rinnovarla. Assumono pertanto la responsabilità di proteggere essi stessi la pianura della Linth contro le inondazioni.
6 Programma di legislatura e conseguenze Il progetto non è annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 1999-2003. La liquidazione dell’impresa della Linth e il trasferimento dei suoi compiti a un istituto retto dal diritto cantonale non ha alcuna ripercussione sull’effettivo del per- sonale e alcuna conseguenza finanziaria, sia per la Confederazione sia per i Cantoni.
7 Forma giuridica e costituzionalità Gli atti legislativi da abrogare sono stati emanati dall’Assemblea federale sotto for- ma di decreto federale o di legge. Spetta quindi ad essa abrogarli. La Costituzione federale non obbliga la Confederazione a costruire e a mantenere opere pubbliche. Quindi il legislatore ha la facoltà di liquidare l’impresa della Linth.
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