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Messaggio relativo al Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

02.059

Messaggio relativo al Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

del 21 agosto 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il decreto federale concernente la ratifica del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997. Contemporaneamente chiediamo che vengano stralciati i seguenti interventi parla- mentari:

1998 P 98.3277 La responsabilità dei Paesi nella violazione del Protocollo

di Kyoto (CN 23.06.98, Vallender)

1998 P 98.3310 Strumenti propri all’economia di mercato per la protezione

globale del clima (Protocollo di Kyoto) (CS 25.96.98, Plattner)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

21 agosto 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2002-1137 5683

Compendio

L’estrazione e l’utilizzo delle energie fossili, i trasporti, le industrie, le economie domestiche e le attività agricole, nonché la gestione dei rifiuti liberano nell’atmos- fera dei gas a effetto serra che portano ad un riscaldamento climatico a livello mondiale. Esistono attualmente prove significative dell’influenza esercitata dalle attività antropiche sul clima globale. L’insieme delle osservazioni registrate e delle simulazioni conferma l’ipotesi secondo cui gran parte del riscaldamento osservato nel corso degli ultimi 50 anni sia stato causato dalle attività umane. Se queste emissioni non verranno contenute, le conseguenze a lungo termine si ri- percuoteranno, tra l’altro, sull’approvvigionamento idrico e sulla produzione ali- mentare, in particolar modo nelle regioni vulnerabili, e si manifesteranno con la comparsa sempre più frequente di fenomeni meteorologici estremi quali ondate di calore, siccità, inondazioni, nonché tempeste che andranno via via intensificandosi. In Europa, i cambiamenti climatici potrebbero avere delle conseguenze potenziali negative sulla salute umana. Situata in un ecosistema montuoso complesso e vulnerabile, la Svizzera risentirà direttamente delle conseguenze dei cambiamenti climatici risultanti dalla diminu- zione del manto nevoso, dal ritiro dei ghiacciai e dall’assottigliamento del perma- frost alpino, nonché dalla frequenza di precipitazioni abbondanti. Alcune zone abitative montane saranno maggiormente minacciate da cadute di sassi, colate di detriti e da scoscendimenti. Tali cambiamenti climatici avranno inoltre ripercussio- ni in numerosi settori economici e sociali. I possibili cambiamenti del regime plu- viometrico e del bilancio idrologico potrebbero richiedere modifiche alle centrali idroelettriche nonché al sistema di approvvigionamento idrico. Persino il turismo invernale sarà duramente colpito. Infatti, le stazioni sciistiche che si trovano al di sotto del limite dei 1200–1600 metri di altitudine incontreranno a lungo termine grosse difficoltà dovute alla mancanza di neve. A seconda dell’importanza del ri- scaldamento del pianeta, anche le stazioni sciistiche situate ben più in alto potreb- bero farne le spese. L’agricoltura e la selvicoltura potrebbero anch’esse andare incontro a adattamenti in seguito ai cambiamenti climatici, in quanto il rischio di

danni dovuti segnatamente a periodi di siccità o alle tempeste potrebbe aumentare. Per affrontare questo problema mondiale, gli Stati hanno adottato la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (CCNUCC, in seguito deno- minata «Convenzione sui cambiamenti climatici») durante il «Vertice della Terra», svoltosi a Rio de Janeiro nel 1992; in seguito, nel 1997, in occasione della terza sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, è stato approvato il Protocollo di Kyoto. La Svizzera ha ratificato la Convenzione nel 1993 e ha firmato il Protocollo di Kyoto nel 1998. Fino a maggio del 2002, il Protocollo era stato ratificato da 54 Paesi. Il Protocollo di Kyoto impegna i Paesi industrializzati a ridurre le emissioni di sei gas a effetto serra: il biossido di carbonio (CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O), gli idrocarburi fluorati (HFC), gli idrocarburi perfluorati (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6). Le emissioni relative al settore del trasporto aereo e

marittimo internazionale sono escluse dal Protocollo. Per il periodo di adempi- mento 2008–2012, la Svizzera dovrà ridurre le sue emissioni dell’8 per cento ri- spetto alle emissioni del 1990. L’Unione europea mira a ridurre le sue emissioni dell’8 per cento Per gli impegni assegnati ai Paesi industrializzati la quantità di CO2 assorbito da superfici rimboscate in maniera mirata a partire dal 1990 va dedotta dalle emis- sioni totali e il biossido di carbonio emesso dal dissodamento di terreni deve essere addizionato alle emissioni (art. 3.3); il Protocollo di Kyoto contempla altre attività inerenti all’agricoltura e alla gestione delle foreste che possono contribuire all’assorbimento del carbonio (art. 3.4). Tali attività possono essere imputate se un Paese industrializzato ha già intrapreso sforzi in tal senso e se le attività sono state compiute dopo il 1990. Il Protocollo di Kyoto autorizza i Paesi industrializzati ad avvalersi, in aggiunta ai provvedimenti nazionali, di strumenti economici all’estero, allo scopo di raggiun- gere i loro obiettivi di riduzione delle emissioni. Questi strumenti, i cosiddetti «mec- canismi di flessibilità» del Protocollo di Kyoto, comprendono progetti di protezione del clima realizzati in altri Paesi industrializzati (applicazione congiunta; Joint implementation, JI) o in Paesi in via di sviluppo (meccanismo per uno sviluppo pu- lito; Clean Development Mechanism, CDM), nonché il commercio di diritti di emissione (International Emission Trading). Il Protocollo di Kyoto entrerà in vigore quando sarà stato ratificato da 55 Stati Parte alla Convenzione sui cambiamenti climatici, fra i quali devono figurare dei Paesi industrializzati, le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentava- no almeno il 55 per cento della quantità complessiva delle emissioni di biossido di carbonio emessa nel 1990 dall’insieme dei Paesi industrializzati. L’Unione europea e i suoi 15 Stati membri hanno ratificato il Protocollo il 31 maggio 2002. La Nuova Zelanda, il Giappone, la Norvegia e l’Islanda faranno altrettanto all’inizio di giu- gno del 2002. Anche il governo del Canada ha manifestato la sua intenzione di ra- tificare il Protocollo. Il Protocollo di Kyoto potrà entrare in vigore anche se non è stato ratificato dagli Stati Uniti e dall’Australia. La ratifica del Protocollo di Kyoto è prevista nel Rapporto del 1° marzo 2000 sul

Programma di legislatura 1999–2003 (FF 2000 2286 obiettivo 3, direttive, ogget- to 7) Le principali basi legali necessarie all’attuazione del Protocollo di Kyoto nel no- stro Paese esistono già o sono in fase di elaborazione. Lo stesso vale per i provve- dimenti indispensabili. L’attuazione in Svizzera del Protocollo di Kyoto avverrà segnatamente nell’ambito fissato dalla legge federale sulla riduzione delle emissio- ni di CO2, dalla legge sull’energia e dal suo programma di attuazione Svizzera- Energia, nonché da altri provvedimenti adottati nel quadro della politica dei tra- sporti, della politica agricola, della politica forestale e della legge sulla protezione dell’ambiente. Gli obiettivi del Protocollo di Kyoto sono equiparabili a quelli sta- biliti dalla legge sul CO2, la quale prevede una diminuzione media del 10 per cento delle emissioni di CO2 entro il 2010 rispetto al 1990, anno di riferimento. Nell’insieme, la competitività dell’economia svizzera non dovrebbe subire effetti negativi.

La ratifica comporta obblighi per la Confederazione per quanto riguarda l’inventario nazionale dei gas ad effetto serra, inclusi i pozzi di assorbimento del carbonio, e l’utilizzo dei meccanismi di flessibilità del Protocollo di Kyoto. L’Uffi- cio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) necessiterà di 4,5 posti supplementari per essere in grado di assolvere i nuovi e ulteriori compiti ine- renti al Protocollo di Kyoto; l’Ufficio federale dell’energia (UFE) avrà bisogno di 4 posti supplementari e MeteoSvizzera di 1 posto e mezzo in più. I lavori aggiuntivi comporteranno un onere finanziario annuo pari a 800 000 franchi per il bilancio dell’UFAFP, a 400 000 franchi per l’UFE e a 75 000 franchi per MeteoSvizzera, a partire dal 2004.

Messaggio

1 Parte generale

1.1 I pericoli inerenti ai cambiamenti climatici

Le emissioni antropiche (attribuibili all’attività umana) di gas ad effetto serra pro- vengono dall’estrazione e dall’utilizzo di agenti energetici di origine fossile, dai tra- sporti, dalle attività industriali, dalle economie domestiche, dalla gestione dei rifiuti, dall’agricoltura e dall’economia forestale, in particolar modo dalla deforestazione. I principali gas ad effetto serra emessi sono il biossido di carbonio (CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O) e i CFC1. Altre fonti di emissioni antropiche so- no costituite da sostanze sintetiche che determinano anch’esse un rilevante effetto serra. Si tratta di due famiglie di gas, gli idrocarburi fluorati (HFC) e gli idrocarburi perfluorati (PFC) da un lato e l’esafluoruro di zolfo (SF6) dall’altro. L’aumento della concentrazione di questi gas nell’atmosfera contribuisce al riscaldamento cli- matico del nostro pianeta. L’innalzamento della temperatura mondiale mette a re- pentaglio i sistemi naturali, nonché quelli creati dall’uomo. Situata in un ecosistema montuoso complesso e vulnerabile, la Svizzera risentirà direttamente delle conse- guenze dei cambiamenti climatici. Sin dagli anni Settanta, gli scienziati hanno studiato gli effetti delle emissioni antro- piche di gas ad effetto serra sui sistemi naturali, nonché su quelli creati dall’uomo. Il riscaldamento climatico osservato negli ultimi cinquant’anni sarebbe perlopiù ricon- ducibile a queste emissioni. Questa è la conclusione alla quale è giunto il Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) al quale partecipa anche la Svizzera. Costituito nel 1988 congiuntamente dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale e dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, l’IPCC ha per scopo di esaminare lo stato delle conoscenze nel campo dei cambiamenti climatici. I documenti dell’IPCC vengono redatti da oltre 2000 specialisti di tutto il mondo, in base ad un processo di verifiche multiple, e rappresenta la somma dei punti di vista generali della maggior parte della comunità scientifica che si occupa di problemi legati ai cambiamenti climatici. Nel suo terzo Rapporto di Valutazione pubblicato nel 2001, l’IPCC corrobora le sue precedenti osservazioni e conclude segnatamente che: – la concentrazione di CO2 nell’atmosfera è aumentata da 280 ppm nel 1750 a

368 ppm nel 2000 in seguito alle emissioni antropiche, pari ad un aumento

del 30 per cento; similmente, la concentrazione di metano (CH4) nell’atmos- fera è aumentata del 150 per cento e quella di protossido di azoto (N2O) del

17 per cento;

– il clima della Terra si è modificato dall’epoca preindustriale tanto a livello regionale quanto su scala planetaria; è stato comprovato che la maggior parte dei cambiamenti riferibili a questi ultimi cinquant’anni è imputabile alle at- tività umane; – l’innalzamento della temperatura ha già alterato in numerose aree del globo i sistemi idrologici e gli ecosistemi terrestri e marini; i costi a livello socioe-

1 Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, disciplinate dal Protocollo di Montreal.

conomico relativi ai danni consecutivi agli eventi meteorologici estremi, quali uragani o inondazioni, e ai mutamenti regionali del clima, comprovano la crescente sensibilità del nostro pianeta ai cambiamenti climatici; – entro la fine del XXI secolo, si prevede un aumento della temperatura media a livello mondiale compreso tra 1,4 e 5,8 gradi centigradi. Le stime variano a seconda dei modelli climatici utilizzati e degli scenari di evoluzione delle emissioni dei principali gas ad effetto serra e aerosol per il periodo 1990–

2010 (che contemplano anche l’abbandono dei combustibili fossili) sui quali

si fondano; – i modelli climatici prevedono un aumento dell’instabilità del clima, nonché mutamenti nella frequenza, nell’intensità e nella durata degli eventi meteo- rologici estremi quali il numero di giornate calde, le ondate di calore e le violente precipitazioni; – l’importanza dei cambiamenti climatici futuri dipende principalmente dalle emissioni di gas ad effetto serra; è possibile influire in modo determinante sulla rapidità e sull’intensità di questi cambiamenti, attuando sin da ora una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; – è possibile sviluppare strategie di adattamento per potere affrontare i cam- biamenti climatici che ci minacciano; tuttavia questi piani non potranno evitare tutte le catastrofi e neppure i danni che risulteranno dai cambiamenti climatici incombenti. Talune osservazioni lasciano prevedere che i cambiamenti climatici potrebbero esse- re più rilevanti in Svizzera rispetto alla media del pianeta. Infatti, dall’inizio del XX secolo, a Nord delle Alpi la temperatura è aumentata in media di 1,4 gradi cen- tigradi mentre a livello mondiale la temperatura è salita mediamente «solo» di 0,6 gradi. Dal 1970 si è osservato in Svizzera un aumento decennale pari a 0,4– 0,6 gradi mentre a livello mondiale la media è stata di «soli» 0,1–0,2 gradi centigradi. Parimenti, le precipitazioni sono aumentate in Svizzera del 12 per cento mentre nel resto del pianeta, sempre durante il XX secolo, si è registrata una variazione pari al 5–10 per cento in media. La riduzione del manto nevoso, il ritiro dei ghiacciai, l’assottigliamento del permafrost alpino, nonché l’aumento della frequenza delle forti precipitazioni a carattere temporalesco sono fenomeni ormai ricorrenti nel nostro Paese. Questa tendenza evolutiva dovrebbe in futuro accentuarsi. Per il momento, gli scienziati non dispongono ancora di conoscenze sicure circa gli sviluppi futuri degli uragani. I modelli climatici prevedono un possibile aumento di questi fenomeni. Tale è la conclusione alla quale sono giunti il Programma Nazionale di Ricerca 31 su «Cambiamenti climatici e catastrofi naturali» (1992–1997) e il Programma Prioritario di Ricerca Ambientale (1992– 2002). In Svizzera, il riscaldamento climatico potrebbe ripercuotersi su numerosi settori. Il possibile cambiamento del regime pluviometrico e del bilancio idrologico potrebbe

richiedere modifiche alle centrali idroelettriche nonché al sistema di approvvigio- namento idrico. Persino il turismo invernale ne sarebbe duramente colpito. Infatti, le stazioni sciistiche che si trovano al di sotto del limite dei 1200–1600 metri di altitu- dine incontrerebbero, a lungo termine, grosse difficoltà dovute alla scarsezza di ne- ve. A seconda dell’importanza dell’innalzamento della temperatura, anche le stazio- ni sciistiche situate ben più in alto potrebbero farne le spese. L’agricoltura e l’economia forestale potrebbero anch’esse andare incontro ad adattamenti in seguito

ai cambiamenti climatici, in quanto il rischio di danni dovuti a periodi di siccità, a forti precipitazioni o a tempeste potrebbe aumentare. Infine, alcune zone abitative montane sarebbero maggiormente minacciate da cadute di sassi, colate di fango e detriti e da scoscendimenti, per via dello scioglimento delle nevi e del permafrost, ma anche a causa di terreni sempre più inzuppati d’acqua. In Europa, le potenziali conseguenze dei cambiamenti climatici potrebbero minacciare la salute dell’uomo, facendo registrare un maggior numero di vittime di eventi climatici estremi e di in- tossicazioni alimentari durante la stagione calda, nonché diffondere nuovi rischi di malattie contagiose, a causa dello spostamento delle zone di diffusione di agenti patogeni di malattie, quali la leishmaniosi, l’encefalite o la malaria.

1.2 La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e

il Protocollo di Kyoto La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in seguito denominata «Convenzione sui cambiamenti climatici») è stata adottata durante il «Vertice della Terra», svoltosi a Rio de Janeiro nel 1992, ed è entrata in vigore nel marzo 1994. Attualmente 186 Stati l’hanno ratificata, diventando così «Parti alla Convenzione». La Svizzera ha ratificato la Convenzione sui cambiamenti climatici il 10 dicembre 1993. Lo scopo della Convenzione sui cambiamenti climatici consiste nello stabilizzare le concentrazioni nell’atmosfera di gas ad effetto serra per evitare di mettere a repentaglio il clima dell’intero pianeta. La Convenzione non specifica obiettivi quantificati di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, né obblighi giuridicamente vincolanti. Ragione per cui, nel 1997, è stato stabilito un protocollo d’applicazione al fine di realizzare l’obiettivo precipuo della Convenzione sui cam- biamenti climatici. Si tratta del Protocollo di Kyoto nel quale sono definiti gli obiet- tivi quantificati di riduzione delle emissioni di sei gas ad effetto serra. Tali obiettivi hanno un carattere vincolante e interessano per il momento unicamente i Paesi indu- strializzati. I Paesi in via di sviluppo non sono ancora obbligati a ridurre le loro emissioni. Questa impostazione mette in pratica il principio adottato dagli Stati, in occasione del Vertice della Terra, delle «responsabilità comuni ma differenziate» tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo. In base a questo principio, i Paesi industrializzati debbono essere i primi a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. I principali elementi del Protocollo di Kyoto possono essere sintetizzati nel modo seguente: – assegnazione a ogni Paese industrializzato di un impegno quantificato, giu- ridicamente vincolante, di limitazione e di riduzione delle emissioni di sei gas ad effetto serra; ecco alcuni esempi: Svizzera: –8 per cento; Unione eu- ropea: –8 per cento (distribuito fra i vari Stati membri, la cosiddetta «bolla europea»); Stati Uniti: –7 per cento; Giappone: –6 per cento; Canada: –5 per cento; Paesi dell’Europa centrale e orientale: tra –5 e –8 per cento; Russia, Ucraina e Nuova Zelanda: 0 per cento (stabilizzazione delle emissioni); l’Australia è autorizzata ad aumentare le sue emissioni dell’8 per cento e la

Norvegia dell’1 per cento; ciascun Paese industrializzato è autorizzato ad

emettere una «quantità assegnata»2 di emissioni di gas ad effetto serra du- rante il periodo di adempimento 2008–2012; – i sei gas contemplati dal Protocollo di Kyoto sono: il biossido di carbonio (CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O), gli idrocarburi fluorati (HFC), gli idrocarburi perfluorati (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6); – il Protocollo di Kyoto tiene conto in modo semplice ed efficiente dei sei gas contemplati dagli obiettivi di riduzione delle emissioni; a tal scopo, il Proto- collo definisce il concetto di «equivalente-CO2» sulla base di un potenziale di riscaldamento atmosferico globale3 per ciascun gas; questo permette di convertire in tonnellate di «equivalente-CO2» le emissioni dell’anno di rife- rimento, nonché la «quantità assegnata»; – per quanto concerne gli impegni assegnati ai Paesi industrializzati, la quan- tità di CO2 assorbito da superfici rimboscate in maniera mirata a partire dal

1990 va dedotta dalle emissioni totali e il biossido di carbonio emesso dal

dissodamento di terreni deve essere addizionato alle emissioni (art. 3.3); il Protocollo di Kyoto contempla altre attività inerenti all’agricoltura e alla ge- stione delle foreste che possono contribuire all’assorbimento del carbonio (art. 3.4). Tali attività possono essere computate se un Paese industrializzato ha già intrapreso sforzi in tal senso e se queste attività sono state compiute dopo il 1990. Le disposizioni relative all’assegnazione delle quantità di CO2 risultanti da queste attività sono già state definite in via di principio; le mo- dalità del loro computo verranno fissate entro il 2004 alla Conferenza delle Parti (v. il n. 3.7); – il Protocollo di Kyoto autorizza le Parti contraenti ad avvalersi, in aggiunta ai provvedimenti nazionali, di vari strumenti economici che possono essere utilizzati all’estero allo scopo di raggiungere i loro obiettivi di riduzione delle emissioni. Questi strumenti, i cosiddetti «meccanismi di flessibilità», sono: (i) l’applicazione congiunta (Joint implementation, JI); (ii) il meccanismo per uno sviluppo pulito (Clean Development Mecha- nism, CDM); (iii) il commercio internazionale di diritti di emissione (International Emis- sion Trading) (v. il n. 2.2); – le emissioni relative al settore del trasporto aereo e marittimo internazionale sono escluse dal Protocollo di Kyoto; – le istituzioni della Convenzione sui cambiamenti climatici (Segretariato, or- gani sussidiari) saranno preposte all’attuazione degli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto quando quest’ultimo sarà entrato in vigore; l’organo su- premo del Protocollo di Kyoto sarà la riunione delle Parti (Meeting of the Parties, MOP); – procedure e meccanismi ad hoc sono stati elaborati al fine di evitare di dover disciplinare l’inadempimento delle disposizioni del Protocollo (v. il n. 2.5).

2 In ingl.: Assigned Amount.

3 Global Warming Potential.

Il Protocollo di Kyoto entrerà in vigore quando sarà stato ratificato da 55 Stati Parti alla Convenzione, fra i quali i Paesi industrializzati, le cui emissioni totali di biossi- do di carbonio rappresentavano almeno il 55 per cento della quantità complessiva delle emissioni di biossido di carbonio emessa nel 1990 dall’insieme dei Paesi indu- strializzati. Anche se gli Stati Uniti e l’Australia non dovessero ratificare il Proto- collo di Kyoto, esso potrebbe comunque entrare in vigore. Dopo l’adozione del Protocollo di Kyoto nel 1997 da parte della terza Conferenza delle Parti, le successive sessioni della Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici hanno elaborato le modalità di attuazione del suddetto Proto- collo. Nel corso della sua prima sessione, la riunione delle Parti adotterà ufficial- mente le modalità concordate relative all’attuazione efficace (art. 13 par. 4 lett. e), l’organizzazione del commercio dei diritti di emissione (art. 17) e l’attuazione del Protocollo (art. 18).

1.3 Attuazione e monitoraggio del Protocollo

«La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agirà come riunione delle Parti del presente Protocollo» (art. 13). Essa ha potere decisionale, esaminerà regolarmente l’attuazione del presente Protocollo e, conformemente al suo mandato, adotterà le decisioni necessarie per promuovere la sua effettiva attuazione (art. 13 par. 4, 1a frase). Le Parti attuano loro stesse le decisioni in base alle proprie disposi- zioni. Lo sviluppo e il periodico perfezionamento di metodi paragonabili atti a con- sentire l’attuazione effettiva il Protocollo rientrano pure nei compiti della Conferen- za delle Parti agente come riunione delle Parti del Protocollo di Kyoto (in seguito COP/MOP) (art. 13 par. 4 lett. e). Ciò vale pure per le modalità, le regole e linee guida in base alle quali le unità di emissione vengono aggiunte o sottratte alla quan- tità complessiva attribuita ad ogni Parte contraente (art. 3 par. 4). Inoltre, in occasione della terza sessione, la Conferenza delle Parti della Convenzio- ne sui cambiamenti climatici ha calcolato l’equivalente- CO2 delle emissioni antro- piche dei gas ad effetto serra elencati nell’Allegato A (art. 5 par. 3). Pertanto, la COP/MOP può decidere norme di natura tecnica (ad esempio sui metodi di misura- zione, i valori base, le modalità di compensazione e imputazione per pozzi esistenti o da creare che possono essere dedotti, le regole di imputazione e di deducibilità delle unità di riduzione delle emissioni acquisite o cedute della quantità assegnata a una Parte in base all’Allegato B). Inoltre, la Conferenza prende decisioni relative all’organizzazione concreta del commercio dei diritti d’emissione (art. 17). Infine, la Conferenza, in occasione della sua prima sessione, deve approvare le procedure e regole per determinare e trattare i casi di non adempimento delle disposizioni del Protocollo (art. 18; v. al riguardo le spiegazioni del numero 2.5: «Adempimento de- gli impegni derivanti dal Protocollo).»

1.4 Atteggiamento dei Paesi

Nel corso della settima Conferenza delle Parti, svoltasi a Marrakech nel novembre 2001, i Paesi industrializzati, eccetto gli Stati Uniti, hanno proclamato la loro inten- zione di ratificare il Protocollo di Kyoto. Fino a maggio del 2002, il Protocollo è stato ratificato da 72 Stati. L’UE e i suoi 15 Stati membri hanno ratificato il Protocollo il 31 maggio 2002. La Nuova Zelan- da, il Giappone, la Norvegia e l’Islanda lo ratificheranno all’inizio di giugno 2002. Anche il governo canadese ha comunicato la propria intenzione di ratificare il Pro- tocollo ed ha avviato una strategia nazionale finalizzata alla riduzione delle emissio- ni di gas ad effetto serra. La Federazione russa quale Paese venditore di quote di emissioni eccedenti è molto interessata all’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto ed ha espresso la sua volontà di ratifica. Tutti i Paesi in via di sviluppo, riuniti nel cosiddetto «Gruppo dei 77», e la Cina, intendono anch’essi ratificare il Protocollo. La comunità internazionale invita con fermezza il governo americano a riconsiderare la sua decisione di non ratificare il Protocollo di Kyoto e persegue il dialogo con gli Stati Uniti, nell’intento di convincerli a cambiare idea. A nome della Svizzera, nell’aprile 2001, il Consigliere federale Moritz Leuenberger ha chiesto in una lettera inviata al Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, di aderire al Protocollo in quanto quest’ultimo rappresenta l’unica risposta internazionale ai problemi inerenti ai cambiamenti climatici globali.

1.5 Stralcio di interventi parlamentari

Con la ratifica del Protocollo di Kyoto, i seguenti interventi parlamentari potranno essere stralciati: – il postulato Vallender del 23 giugno 1998 «La responsabilità dei Paesi nella violazione del Protocollo di Kyoto»4, il quale chiede che si istituisca una procedura di arbitraggio e che vengano applicate sanzioni nei confronti dei Paesi che non rispettano gli impegni di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra previste dal Protocollo di Kyoto; le procedure e i meccanismi di verifica del rispetto delle disposizioni, stabiliti dal Protocollo, soddisfano questa domanda; – il postulato Plattner del 25 giugno 1998 «Strumenti propri all’economia di mercato per la protezione globale del clima (Protocollo di Kyoto)»5 chiede al Consiglio federale di presentare gli strumenti di flessibilità (applicazione congiunta, meccanismo per uno sviluppo pulito, commercio di diritti di emissione) contemplati dal Protocollo, per aiutare i Paesi a soddisfare i loro impegni di riduzione delle emissioni; l’intervento chiede anche di definire le condizioni quadro necessarie all’attuazione in Svizzera dei suddetti mecca- nismi; la Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climati- ci ha specificato le modalità di applicazione di questi strumenti e il Consi- glio federale deve ora creare le istituzioni necessarie alla loro attuazione in Svizzera (v. l’Allegato 2 del presente messaggio);

4 98.3277; CN 23.06.98 5 98.3310; CS 25.06.98

2 Parte speciale: gli elementi chiave del Protocollo di

Kyoto

2.1 Le modalità di attuazione

L’attuazione del Protocollo di Kyoto si fonda sulle disposizioni in esso contenute, nonché sulle modalità aggiuntive adottate dal proprio organo supremo, la riunione delle Parti (Meeting of the Parties, MOP). L’articolo 13 del Protocollo prevede che fino a quando non sarà entrato in vigore, l’organo supremo della Convenzione sui cambiamenti climatici, vale a dire la Conferenza delle Parti (Conference of the Par- ties, COP), agisce come riunione delle Parti. Pertanto, la Conferenza delle Parti ha già adottato alcune decisioni volte all’attuazione del Protocollo che saranno appro- vate formalmente dalla riunione delle Parti in occasione della sua prima sessione. Ne consegue che le modalità di attuazione del Protocollo sono già state stabilite. I Paesi possono pertanto ratificarle in perfetta cognizione di causa (n. 2.2: meccanismi di flessibilità; n. 2.3: pozzi di assorbimento del carbonio; per gli art. 5, 7 e 8 si v. i n. 2.4 e 2.5): L’articolo 3 del Protocollo di Kyoto chiede a ciascun Paese industrializzato di non superare le quantità assegnate di emissioni di gas ad effetto serra. Queste quantità vengono calcolate in base agli impegni assunti relativi alle limitazioni quantificate specificate nell’Allegato B del Protocollo. I sei gas contemplati dal campo d’applicazione del Protocollo di Kyoto figurano nell’Allegato A, assieme ai rispetti- vi settori e categorie di fonti che producono questi gas. Ciascun Paese deve rifarsi a questa lista. L’effetto serra prodotto da ciascun gas, raffrontato al CO2, viene preso in considerazione nel convertire le quantità prodotte dai suddetti gas in equivalente- CO2. Le emissioni prodotte nel 1990 servono, per la maggior parte dei Paesi, da ba- se di riferimento al fine di determinare la quantità di emissioni di gas ad effetto ser- ra. Questa quantità assegnata verrà determinata ufficialmente non appena saranno stati soddisfatti i criteri relativi alla qualità dei dati, alla documentazione e alla veri- fica della qualità nell’ambito del sistema nazionale per l’inventario dei gas ad effetto serra (v. anche il n. 3.6). Il Protocollo di Kyoto lascia a ciascun Paese la libertà di decidere la linea politica da adottare e di emanare i provvedimenti che intende attuare sul suo territorio al fine di raggiungere il proprio obiettivo di riduzione. Il Protocollo di Kyoto non impone mi-

sure concrete, limitandosi a indicare, all’articolo 2, una lista di fonti di emissioni di gas ad effetto serra e di elencare una serie di politiche e di misure che le Parti sono tenute a adottare tenendo conto delle realtà nazionali. Inoltre, il Protocollo chiede alle Parti di adottare le politiche e misure previste all’articolo 2 impegnandosi di ridurre al minimo gli effetti nefasti di tali misure, ovvero le loro ripercussioni sul commercio internazionale e le conseguenze sociali e ambientali per le altre Parti, segnatamente per i Paesi in via di sviluppo. Per permettere alle Parti di raggiungere il loro obiettivo, è consentita una certa fles- sibilità. Ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 3 possono pertanto utilizzare i loro pozzi di assorbimento del carbonio nei settori dell’agricoltura e dell’economia fore- stale. Inoltre, gli articoli 6, 12 e 17 contemplano il medesimo obiettivo di flessibilità permettendo alle Parti di ricorrere ai meccanismi di mercato, rispettivamente all’applicazione congiunta, al meccanismo per uno sviluppo pulito e al commercio internazionale di diritti di emissione. La Conferenza delle Parti ha già approvato le

decisioni relative alle modalità di attuazione di questi strumenti (v. il n. 2.2). Le Parti che intendono ricorrere a questi strumenti, hanno l’obbligo di adempiere un certo numero di condizioni, tra cui l’allestimento di un inventario nazionale nel quale tutte le operazioni vengono contabilizzate. Gli articoli 5, 7 e 8 specificano la procedura di verifica degli impegni delle Parti. Essi stabiliscono in quale modo ciascuna Parte deve inventariare le proprie emissio- ni di gas ad effetto serra e quali informazioni deve indicare, segnatamente l’utilizza- zione dei pozzi di assorbimento del carbonio e i meccanismi di flessibilità. Occorre rilevare che ciascuna Parte è tenuta a presentare annualmente al Segretariato della Convenzione un inventario dei gas ad effetto serra. La Conferenza delle Parti ha già approvato le modalità pratiche e le linee guida particolareggiate riguardanti l’attuazione di queste disposizioni. L’articolo 8 specifica in quale modo le informa- zioni fornite dalle Parti debbano essere esaminate dall’organo supremo del Proto- collo, al fine di verificare se le Parti hanno adempiuto i propri impegni, segnata- mente la riduzione delle proprie emissioni di gas ad effetto serra. La Conferenza delle Parti ha approvato un insieme di procedure e di meccanismi che permetteranno di reagire adeguatamente in caso di inadempimento delle disposizioni del Protocollo. Non appena quest’ultimo sarà entrato in vigore, il carattere vinco- lante o meno delle conseguenze del mancato rispetto degli impegni previsti dal Protocollo verrà stabilito nel corso della prima riunione delle Parti (v. il n. 2.5). Al fine di limitare il numero di istituzioni, il Protocollo di Kyoto fa capo agli organi della Convenzione sui cambiamenti climatici, vale a dire al Segretariato, agli organi sussidiari e alla Conferenza delle Parti. Quando terranno le proprie sedute nell’ambito del Protocollo, gli organi sussidiari e la Conferenza delle Parti sostitui- ranno i membri dei loro rispettivi uffici con dei rappresentanti di Paesi Parti al Pro- tocollo. La Conferenza delle Parti si chiamerà allora ’Riunione delle Parti’. Il Proto- collo fa capo allo stesso meccanismo finanziario della Convenzione, vale a dire il Fondo mondiale per l’ambiente (GEF) (v. il n. 2.6).

2.2 I meccanismi di flessibilità

I meccanismi di flessibilità permettono ai Paesi industrializzati di ricevere dei crediti per le riduzioni di emissioni conseguite tramite azioni all’estero, in aggiunta ai provvedimenti interni. Il costo per ridurre una tonnellata di CO2 varia da Paese a Paese. Questi meccanismi concedono quindi ai Paesi che debbono ridurre le loro emissioni un certo grado di flessibilità supplementare e permettono loro di ridurre i costi inerenti all’adempimento degli impegni assunti in ossequio al Protocollo di Kyoto. I meccanismi di flessibilità del Protocollo di Kyoto consistono in due strumenti le- gati alla realizzazione di progetti concreti: l’applicazione congiunta (Joint Imple- mentation) e il meccanismo per uno sviluppo pulito (Clean Development Mecha- nism) da un lato, e il commercio internazionale di diritti di emissione (International Emission Trading) dall’altro. Nel caso dell’applicazione congiunta, un Paese indu- strializzato realizza un progetto finalizzato alla protezione del clima in un altro Pae- se industrializzato. Il Paese «investitore» riceve dei crediti di emissione provenienti dalla quantità assegnata al Paese «ospite». Nel caso del meccanismo per uno svilup- po pulito, il Paese ospite è un Paese in via di sviluppo senza obbligo di riduzione

delle sue emissioni. Mediante il progetto, si possono generare dei diritti di emissione che permettono al Paese investitore di emettere maggiori quantità di gas, equivalenti alla riduzione ottenuta nel Paese ospite. I certificati generati dai progetti, così come le frazioni della quantità assegnata al Paese possono essere oggetto di compraven- dita nell’ambito del commercio internazionale di diritti di emissione. La Conferenza delle Parti ha fissato regole e criteri relativi al funzionamento e alla partecipazione ai suddetti meccanismi di flessibilità (art. 6, 12 e 17). I Paesi debbo- no, tra l’altro, aver ratificato il Protocollo di Kyoto, aver creato un inventario nazio- nale delle emissioni e averne trasmesso regolarmente i risultati al Segretariato della Convenzione sui cambiamenti climatici. Le entità private, e non gli Stati, sono invi- tati in primis a partecipare ai progetti relativi all’applicazione congiunta e al mecca- nismo per uno sviluppo pulito, nonché ad esercitare la compravendita di certificati di emissione. Gli Stati stabiliscono le condizioni circa la partecipazione delle entità private sul loro territorio. Al fine di assicurarsi che i progetti del meccanismo per uno sviluppo pulito rispetti- no l’integrità ambientale, questi debbono essere sottoposti ad una serie prestabilita di verifiche e di criteri rigorosi. Occorre quindi stabilire l’evoluzione probabile delle emissioni che sarebbe avvenuta senza i progetti. I crediti generati dal progetto ven- gono calcolati raffrontando le emissioni effettive con questo scenario di riferimento (le cosiddette baseline). Dopo l’approvazione del progetto da parte del Paese «inve- stitore» e del Paese «ospite», lo scenario di riferimento concordato ed un’ampia do- cumentazione relativa al progetto dovranno essere verificati da un organismo indi- pendente. Il Consiglio esecutivo elabora i metodi per lo sviluppo di scenari di rife- rimento; la Svizzera partecipa a tali lavori (v. il n. 3.6). Parimenti, le riduzioni con- seguite grazie al progetto dovranno essere accertate e convalidate da un organismo privato accreditato. Il Consiglio esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito rilascia un certificato sulla base di questo rapporto. I progetti relativi all’applica- zione congiunta sottostanno ad un insieme di verifiche semplificato rispetto a quello

del meccanismo per uno sviluppo pulito poiché nel caso dell’applicazione congiunta le emissioni dei Paesi industrializzati non aumentano. Qualora i Paesi partecipanti riuscissero ad adempiere i criteri di partecipazione, i progetti potrebbero essere por- tati a termine senza l’obbligo di verifica di un organismo indipendente. Fra i progetti ammissibili figurano i progetti finalizzati all’aumento della resa ener- getica e quelli miranti alla sostituzione delle energie fossili o all’incentivazione delle energie rinnovabili. I progetti inerenti all’energia nucleare non sono per contro am- messi. Altre fonti di energia e gas ad effetto serra, quali il metano, il protossido di azoto e i gas sintetici, possono anch’esse essere oggetto di progetti. Per quanto con- cerne i progetti riguardanti i pozzi di assorbimento del carbonio, il meccanismo per uno sviluppo pulito autorizza unicamente i progetti finalizzati all’imboschimento e al rimboschimento, mentre l’applicazione congiunta ammette tutti i progetti di pozzi di assorbimento del carbonio, tuttavia unicamente nell’ambito delle attività autoriz- zate nei Paesi giusta le decisioni della Conferenza delle Parti relative al limite spe- cifico delle suddette attività stabilite per ciascun Paese (v. il n. 3.7). Oltre ai certificati generati dai progetti, lo Stato e le entità private avranno accesso al commercio internazionale di diritti di emissione a partire dal 2008. I certificati ri- sultano quindi dall’applicazione congiunta, dal meccanismo per uno sviluppo pulito e dalle riduzioni eccedentarie di altri Paesi. Per evitare il rischio che una Parte non riesca a adempiere i propri impegni in seguito alla vendita di un numero di certificati

maggiore rispetto a quelli a disposizione, le Parti hanno l’obbligo di mantenere una riserva minima pari al 90 per cento della quantità di emissioni inizialmente asse- gnata per il periodo di adempimento 2008–2012 o equivalente a cinque volte la quantità indicata nell’ultimo inventario accertato delle emissioni di gas ad effetto serra. Un registro elettronico deve permettere di evitare che un Paese venda all’estero più di quanto sia autorizzato. I vari certificati – frazioni della quantità assegnata, certificati risultanti dalle attività dei pozzi di assorbimento, certificati generati dall’applicazione congiunta e dal mec- canismo per uno sviluppo pulito – vanno espressi in «equivalente-CO2». A prescin- dere dalla loro provenienza, questi certificati sono simili e possono essere utilizzati per adempiere gli impegni in ossequio al Protocollo di Kyoto (fungible). Tuttavia, essi non sono equivalenti per quanto riguarda il trasferimento (carry-over) nel se- condo periodo d’adempimento. Infatti, i certificati relativi alla quantità assegnata all’inizio possono essere trasferiti senza restrizioni mentre i certificati generati dalle attività dei pozzi di assorbimento del carbonio non potranno più essere utilizzati nel secondo periodo di adempimento. I certificati relativi ai progetti di applicazione congiunta e di meccanismo per uno sviluppo pulito possono essere trasferiti fino a concorrenza del 2,5 per cento delle emissioni relative all’anno di riferimento ed es- sere utilizzati per il nuovo periodo di adempimento (v. Allegato 2).

2.3 I pozzi di assorbimento del carbonio

Col termine pozzi di assorbimento del carbonio si indicano quei serbatoi di carbonio che scambiano il carbonio con l’atmosfera e che fissano il CO2 presente nell’aria. I potenziali pozzi di assorbimento del carbonio sono gli oceani, i suoli e la vegeta- zione, segnatamente le foreste le quali sono in grado di fissare enormi quantità di carbonio nella loro biomassa. Nell’articolo 3 paragrafi 3 e 4, il Protocollo di Kyoto stabilisce in quale modo una Parte può avvalersi di pozzi di assorbimento del carbonio al fine di adempiere i pro- pri impegni di riduzione delle emissioni. Gli imboschimenti vanno contabilizzati quali pozzi di assorbimento e i disboscamenti debbono essere annoverati quali fonti di emissioni giusta l’articolo 3 paragrafo 3. L’articolo 3 paragrafo 4 autorizza le Parti a ricorrere ad attività antropiche addizionali riconducibili ai pozzi di assorbi- mento. La Conferenza delle Parti ha deciso che sono ammesse, ai sensi dell’arti- colo 3 paragrafo 4, le seguenti attività: la «gestione delle foreste», la «gestione delle terre coltivate», la «gestione dei pascoli» e il «ripristino della vegetazione o la rige- nerazione della copertura vegetale». Tuttavia, sono ammesse unicamente le attività avvenute dopo il 1990. Le quantità che verranno effettivamente contabilizzate per questi pozzi di assorbimento saranno quelle registrate durante il primo periodo di adempimento. Pertanto, i pozzi di assorbimento che potranno essere utilizzati al fine di adempiere agli impegni assunti in ossequio al Protocollo di Kyoto non saranno l’insieme dei pozzi di assorbimento di un Paese, ma unicamente le attività corri- spondenti alle definizioni adottate dalla Conferenza delle Parti. Se una Parte intende avvalersi dei pozzi di assorbimento ai sensi dell’articolo 3 pa- ragrafo 4, deve comunicare la propria intenzione prima che inizi il periodo di adem- pimento, specificando le attività delle quali intende servirsi e in quale modo indivi- duerà le superfici sulle quali queste attività avranno luogo. Se una Parte si avvale di

una superficie quale pozzo di assorbimento, essa dovrà fornire il bilancio del carbo- nio di questa superficie durante i susseguenti periodi di adempimento e questo bi- lancio entrerà nel computo dell’obiettivo di riduzione del suddetto Paese. Ciò signi- fica segnatamente che se detta superficie si è trasformata in fonte di emissioni, que- sta deve figurare nell’inventario delle emissioni del Paese. Le fonti di emissioni so- no, per esempio, l’utilizzazione di legna, gli incendi di bosco, le tempeste, le infe- stazioni parassitarie oppure una nuova utilizzazione del suolo (compresa l’esten- sione dell’area edificata). Queste emissioni si manifestano sempre quando una parte della biomassa viene distrutta liberando nell’atmosfera del CO2 o altri gas ad effetto serra. Nella Convezione sui cambiamenti climatici, l’effetto dei pozzi di assorbimento vie- ne valutato in base alle metodologie dell’IPCC. Tuttavia, queste metodologie non soddisfano le nuove esigenze del Protocollo di Kyoto. Pertanto, la Conferenza delle Parti ha deciso di chiedere all’IPCC di elaborare in merito «una guida di buone pra- tiche» (Good Practice Guidance). L’IPCC deve valutare e proporre entro il 2003 dei metodi ad hoc che garantiscano una contabilizzazione sicura ed esauriente dei pozzi di assorbimento. La Conferenza delle Parti deciderà nel 2004, in base a quanto ela- borato, le modalità di applicazione di queste «buone pratiche». Per il momento, le procedure tecniche atte alla contabilizzazione dei pozzi di assorbimento non sono state ancora specificate dettagliatamente. L’importanza della foresta per il miglioramento del bilancio del CO2 non si limita al suo contributo quale pozzo di assorbimento del carbonio. Il legno prodotto dallo sfruttamento sostenibile della foresta è neutro per quanto riguarda il bilancio del CO2. Esso può sostituire agenti energetici fossili contribuendo in tal modo a ridurre le emissioni di CO2 .Tuttavia, questo effetto non viene contabilizzato alla stregua di attività di pozzo di assorbimento bensì quale riduzione delle emissioni.

2.4 Inventario delle emissioni di gas ad effetto serra

L’inventario dei gas ad effetto serra informa dettagliatamente sullo stato delle emis- sioni e sui cambiamenti annui intervenuti nel bilancio. Esso serve a stabilire in modo affidabile il valore delle emissioni per l’anno di riferimento (1990) e la quantità as- segnata ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 7, nonché le riduzioni delle emissioni nell’ambito del Protocollo di Kyoto. L’inventario dei gas ad effetto serra si compone di una tabella e di un’ampia docu- mentazione. Esso deve essere elaborato in base a linee guida approvate dalla Confe- renza delle Parti. L’elaborazione dell’inventario si fonda sui princìpi della traspa- renza, dell’affidabilità, della comparabilità, dell’esaustività e della precisione. I Paesi industrializzati Parti al Protocollo hanno l’obbligo di istituire un «sistema nazionale» giusta l’articolo 5 paragrafo 1. Le responsabilità e le competenze per l’acquisizione, l’elaborazione, la documentazione e la verifica della qualità dei dati dell’inventario, nonché la disponibilità delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti debbono essere disciplinate nell’ambito di questo sistema nazionale (v. il n. 3.8). L’inventario deve essere corredato di informazioni complementari, necessarie e per- tinenti, richieste dal Protocollo di Kyoto ai sensi dell’articolo 7. Queste informazio-

ni comprendono un resoconto degli sviluppi realizzati entro il 2005 per quanto ri- guarda l’adempimento degli impegni. L’articolo 8 stipula che l’inventario dei gas ad effetto serra elaborato nell’ambito del sistema nazionale verrà esaminato annualmente da un gruppo di esperti. Sulla base del rapporto di questo gruppo, il comitato di verifica dell’adempimento delle dispo- sizioni (v. il n. 2.5) stabilisce se l’inventario è stato elaborato in ossequio alle linee guida. Nel caso contrario, ne consegue una rettifica dei dati dell’inventario o l’esclusione del diritto di avvalersi dei meccanismi di flessibilità (v. il n. 2.2). I Paesi che hanno assunto l’impegno di ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra debbono tenere aggiornato un registro per i certificati di emissioni generati nel quadro dei progetti avviati all’estero o conseguiti grazie al commercio dei diritti di emissione. La Conferenza delle Parti adotta alcune decisioni circa il formato del re- gistro per assicurare una registrazione coerente e identica delle transazioni nei regi- stri dei vari Paesi. L’adempimento degli impegni relativi alla quantità assegnata di emissioni verrà esaminato alla fine del periodo di adempimento sulla base delle quantità di emissio- ni certificate figuranti nel registro. Se la quantità assegnata è stata superata, la Parte avrà a disposizione 100 giorni per procurarsi dei certificati al fine di compensare le emissioni eccedentarie. Se invece la quantità assegnata di emissioni non viene rag- giunta, la Parte potrà avvalersi della differenza rispetto al suo obiettivo per la com- pravendita delle emissioni o per trasferirla nel secondo periodo di adempimento (v. il n. 2.2).

2.5 Adempimento degli impegni derivanti dal

Protocollo di Kyoto L’articolo 18 del Protocollo stipula che la prima riunione delle Parti deve adottare dei meccanismi appropriati ed efficienti al fine di determinare ed affrontare i casi di inadempimento delle disposizioni del Protocollo. Le procedure e i meccanismi che comporteranno delle conseguenze vincolanti per le Parti, dovranno essere adottati nel quadro di un emendamento al Protocollo. La Conferenza delle Parti ha elaborato una procedura in merito. Essa raccomanda che la prima riunione delle Parti adotti il testo senza modifiche conformemente all’articolo 18 del Protocollo. Le Parti non sono riuscite a trovare un accordo sulla questione se le ripercussioni previste dalla procedura devono essere giuridicamente vincolanti in caso di non adempimento de- gli impegni derivanti dal Protocollo. Questo punto della procedura, che peraltro è stata approvata, resta ancora in sospeso. Spetta alla prima riunione delle Parti del Protocollo di Kyoto prendere una decisione al riguardo. Visto che, dopo l’entrata in vigore del Protocollo, le Parti saranno vincolate dall’articolo 18, potranno adottare meccanismi di attuazione a carattere vincolante solo modificando il Protocollo. Per il resto, la normativa contempla i seguenti elementi: viene creato un comitato, costituito da 20 membri, per la verifica dell’adempimento delle disposizioni (Com- pliance Committee), il quale si servirà dei rapporti del gruppo di esperti o delle in- formazioni fornite dalle Parti. Il comitato si compone di due gruppi, il gruppo dell’agevolazione (Facilitative Branch), il quale emana delle raccomandazioni, e il gruppo dell’esecuzione (Enforcement Branch), responsabile dei provvedimenti co-

ercitivi. L’Ufficio del comitato, costituito dai presidenti di entrambi i gruppi e dal loro supplente, stabilisce quale dei due gruppi sia competente in quale caso. Il gruppo incaricato delle misure di incentivazione svolge la funzione di consulenza e di assistenza alle Parti per le questioni di attuazione del Protocollo e si occupa di promuovere l’adempimento degli impegni assunti dalle Parti in ossequio al Proto- collo. Il gruppo responsabile delle misure coercitive stabilisce se una Parte abbia raggiunto o meno gli obiettivi di riduzione e se abbia adempiuto agli impegni di comunicare le informazioni richieste per potere avvalersi dei meccanismi di flessibilità. Dato che le decisioni adottate da questo gruppo possono assumere una rilevanza di grande por- tata per le Parti, le regole procedurali sono state definite nei minimi particolari al fine di assicurare un processo equo che garantisca i diritti delle Parti, nonché il loro accesso alla procedura. Oltre a ciò, è prevista una procedura accelerata, con decisio- ne rapida, al fine di esaminare casi che dipendano dalle condizioni di applicazione dei meccanismi di flessibilità. La sanzione prevista in caso di mancato rispetto dell’obiettivo di riduzione delle emissioni consiste nel dedurre dalla quantità assegnata al Paese interessato una quota superiore al 30 per cento delle emissioni in eccesso; questa deduzione verrà riportata al periodo di adempimento successivo. Oltre a ciò, la Parte non è più auto- rizzata ad avvalersi dei meccanismi di flessibilità fino a quando potrà dimostrare che è in grado di adempiere ai propri impegni in materia di riduzione delle emissioni e che dispone di un piano che le permetta di raggiungere questo obiettivo. Le Parti interessate possono presentare ricorso alla Conferenza delle Parti contro le decisioni definitive del gruppo di attuazione in merito alle questioni di riduzione delle emissioni se le Parti ritengono che la procedura che le riguarda non si è svolta secondo le regole in vigore. Il termine per presentare ricorso è di 45 giorni e la Conferenza delle Parti deve decidere e pronunciarsi sul caso nella sessione seguente. La Conferenza delle Parti può annullare la decisione del comitato di verifica, relati- va all’adempimento delle disposizioni, con un voto alla maggioranza dei tre quarti. In questo caso, il comitato deve procedere al riesame della questione pendente.

2.6 Rafforzamento delle capacità e trasferimento di

tecnologie Gli articoli 10 e 11 del Protocollo di Kyoto riprendono le disposizioni della Con- venzione sui cambiamenti climatici che chiedono ai Paesi industrializzati di trasferi- re verso i Paesi in via di sviluppo mezzi finanziari e tecnologie affinché anch’essi siano in grado di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e possano affrontare gli effetti avversi dei cambiamenti climatici. Alla stregua della Convenzione sui cam- biamenti climatici, il Protocollo di Kyoto prevede che il finanziamento dell’adempi- mento di alcuni impegni dei Paesi in via di sviluppo avvenga tramite il Fondo mon-

diale per l’ambiente (FMA)6. Le attività del Fondo mondiale per l’ambiente sono affiancate dalla cooperazione bilaterale tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo. Per poter attuare gli articoli 10 e 11 del Protocollo di Kyoto, la Conferenza delle Parti ha: – varato un fondo per favorire l’adeguamento ai cambiamenti climatici; questo fondo è gestito dal Fondo mondiale per l’ambiente e alimentato da fondi provenienti da progetti realizzati nell’ambito del Meccanismo per uno svi- luppo pulito, nonché da contributi volontari versati dai Paesi industrializzati; – definito un quadro per rafforzare le capacità nei Paesi industrializzati la cui economia è in transizione e nei Paesi in via di sviluppo. Occorre rilevare inoltre che l’attuazione del Protocollo di Kyoto potrà beneficiare delle istituzioni già esistenti per l’applicazione della Convenzione sui cambiamenti climatici e in particolar modo del Fondo mondiale per l’ambiente (FMA). L’impegno finanziario della Svizzera verrà esaminato nei dettagli nell’ambito del messaggio che il Consiglio federale presenterà al Parlamento in merito al credito in favore del Fondo mondiale per l’ambiente. Oltre a ciò, la Svizzera prende parte, con altri Paesi industrializzati finanziatori, all’elaborazione di strategie nazionali volte a tutelare il clima nei Paesi in via di sviluppo e in transizione verso un’economia di mercato come i Paesi dell’Europa centrale e orientale. Finanziata dal Segretariato di Stato dell’economia (Seco), que- sta partecipazione viene attuata tramite un programma varato dalla Banca Mondiale denominato «Joint Implementation/Clean Development Mechanism National Stra- tegy Studies Programme» (Applicazione congiunta – Programma di studi e di strate- gia nazionale relativo al meccanismo per uno sviluppo pulito). Il Seco appoggia inoltre un programma finalizzato alla creazione di centri volti ad una produzione industriale più rispettosa dell’ambiente («Cleaner Production Centres») attuato a livello bilaterale, in collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) e il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), nonché il programma svizzero di partecipazione alla fase pilota delle Acti- vities Implemented Jointly Pilot Programnme (SWAPP). Entrambi questi programmi

contribuiscono a raggiungere gli obiettivi del Protocollo di Kyoto in materia di tra- sferimento di tecnologie razionali ed ecologicamente compatibili e di rafforzamento delle capacità nei Paesi in via di sviluppo e dell’Europa centrale e orientale. La DSC sostiene inoltre, tramite il suo Programma globale per l’ambiente, numerosi progetti bilaterali di incentivazione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Con

6 Il Fondo mondiale per l’ambiente (FMA), Global Environment Fund (GEF), è stato

creato nel 1991 dalla Banca Mondiale al fine di finanziare dei provvedimenti in quattro settori dell’ambiente globale: la biodiversità, il clima, le acque internazionali e l’impove- rimento dello strato di ozono. I progetti finalizzati alla lotta contro il degrado dei suoli possono anch’essi essere finanziati. Nel 1998, in occasione del suo recente rifinanzia- mento, 36 nazioni hanno versato in totale 2,75 miliardi di dollari, il 38 per cento dei quali è assegnato al clima. Attualmente, 168 governi, così come numerose istituzioni intergo- vernative ed organizzazioni non governative, nonché il settore dell’economia privata collaborano ai progetti dell’FMA. Il contributo versato dalla Svizzera dal 1991 ad oggi ammonta a 187 milioni di franchi.

il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), la DSC aiuta per di più i Paesi in via di sviluppo a preparare i rapporti nazionali relativi alla Convenzione sui cambiamenti climatici.

3 Attuazione in Svizzera

3.1 Obiettivo di riduzione del Protocollo di Kyoto ed

emissioni di gas ad effetto serra in Svizzera Le emissioni di gas ad effetto serra, così come l’azione dei pozzi di assorbimento del carbonio debbono essere inventariate e documentate ogni anno in ossequio a linee guida internazionali uniformate. L’attuazione del Protocollo di Kyoto esige di mi- gliorare le base dati nel quadro di un cosiddetto «sistema nazionale» (v. il n. 3.8). Le linee guida del Protocollo di Kyoto si fondano sul principio seguente: per quanto riguarda i combustibili e i carburanti fossili, è la quantità venduta in Svizzera ad es- sere determinante ai fini del calcolo delle emissioni. Il carburante per il trasporto aereo (kerosene) utilizzato per i voli internazionali viene contabilizzato separata- mente e non viene sommato al totale complessivo. Mentre i voli interni vengono inclusi nell’inventario. L’azione della foresta svizzera in qualità di pozzo di assor- bimento del carbonio (v. il n. 3.7), così come le riduzioni risultanti da progetti rea- lizzati nell’ambito dei meccanismi di flessibilità (v. il n. 3.6) vengono contabilizzate in ossequio alle decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti. Diversamente dalla legge sul CO2, nel calcolare la quantità di emissioni, il Protocollo di Kyoto non tie- ne affatto conto dell’influsso del clima invernale, variabile di anno in anno, sul con- sumo di combustibile (nessuna «correzione climatica»). Le emissioni dell’anno 1990 costituiscono il riferimento al fine di determinare la quantità massima di emissioni autorizzate (la cosiddetta «quantità assegnata» assi- gned amount) spettante alla Svizzera per il primo periodo di adempimento del Pro- tocollo (dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012). Nel 1990, queste emissioni am- montavano a 53,2 milioni di tonnellate di equivalente-CO2. Ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 7 e dell’Allegato B del Protocollo di Kyoto, la Svizzera sarà autorizzata ad emettere nell’atmosfera, durante il periodo di adempimento 2008–2012, una quantità media massima pari al 92 per cento delle emissioni del 1990, anno di rife- rimento. La funzione dei pozzi di assorbimento del carbonio viene opportunamente presa in considerazione nel computo delle emissioni. Si ottiene così il valore limite annuo stabilito dal Protocollo pari a 49 milioni circa di tonnellate di equivalente- Nel 2000, il totale complessivo delle emissioni di gas ad effetto serra in Svizzera

ammontava a 53 milioni circa di tonnellate di equivalente-CO2; questo indica una stabilizzazione rispetto al 1990. Nel 2000, il biossido di carbonio rappresentava in Svizzera di gran lunga il principale gas ad effetto serra (83,1 per cento), la quota restante delle emissioni si suddivideva in: metano (8,6 per cento), protossido di azoto (6,9 per cento) e gas sintetici (PFC, HFC, SF6: 1,4 per cento). Nel 2000, le emissioni globali di gas, suddivise per gruppi di fonti, si sono distri- buite nel modo seguente (v. l’illustrazione 1, Allegato 1): i trasporti costituiscono la principale fonte, con una quota pari al 31 per cento, di cui circa i due terzi sono co- stituiti da emissioni degli autoveicoli da turismo (incluse le motociclette), e un

quarto dalle emissioni dei mezzi pesanti, autobus e veicoli utilitari. Il resto delle emissioni derivanti dal traffico stradale è da imputare al «turismo del pieno di ben- zina» (vendita di carburanti ad automobili con targhe straniere, in prossimità delle zone di confine). Le emissioni delle economie domestiche (21 per cento) sono da ascrivere segnatamente al riscaldamento dei locali e all’acqua calda. Nel settore in- dustriale (18 per cento), oltre alle emissioni legate alla produzione di energia e al riscaldamento dei locali, diversi tipi di emissioni provenienti dai numerosi processi industriali svolgono un ruolo importante. La quota dell’agricoltura (12 per cento) è rappresentata principalmente da emissioni di metano prodotte dal bestiame di alle- vamento, mentre le emissioni di protossido di azoto sono prodotte dallo stoccaggio e dall’utilizzazione di concimi di origine minerale e di concimi aziendali. Le emissioni dei settori dell’artigianato e dei servizi (11 per cento) vengono generate perlopiù dal riscaldamento dei locali. Il rimanente 5 per cento è da addebitare ai rifiuti e concerne le emissioni di metano provenienti dalle discariche e le emissioni di CO2 legate all’incenerimento dei rifiuti. Diversamente da quanto succede in altri Paesi, la pro- duzione di elettricità è pressoché neutra in Svizzera per quanto riguarda il bilancio del CO2. All’incirca il 60 per cento dell’elettricità è prodotto dalle centrali idroelet- triche e il 40 per cento dalle centrali nucleari. Le quote attinenti alle varie categorie di emissioni non sono praticamente variate rispetto al 1990. Il cambiamento più rilevante concerne il settore dei trasporti che rappresentava, nel 1990, solamente il 27 per cento del totale. La quota relativa all’artigianato e ai servizi, così come quella riferibile all’agricoltura era superiore dell’un per cento circa nel 1990. Durante il periodo 1999–2000, le percentuali delle emissioni dei vari gas ad effet- to serra hanno subìto l’evoluzione seguente (v. la fig. 2, Allegato 1): CO2: –0,6 mi- lioni di tonnellate (–1,3 per cento), CH4: –0,5 milioni di tonnellate di equivalente- CO2 (–10,4 per cento), N2O: +0,1 milioni di tonnellate di equivalente-CO2 (+2,6 per cento), gas sintetici: +0,5 milioni di tonnellate di equivalente-CO2 (circa 3,5 volte superiore al valore relativo al 1990, quando questi gas erano ancora poco utilizzati).

In base alla tendenza odierna, si può prevedere che, nel periodo 2000–2010, le emis- sioni di metano, così come quelle di protossido di azoto, continueranno a diminuire sensibilmente grazie all’attuale politica agricola. Per quanto riguarda i gas sintetici, le emissioni continueranno verosimilmente ad aumentare, tuttavia probabilmente in misura più contenuta rispetto al periodo 1990–2000.

3.2 Legge sul CO2 e programma d’azione

SvizzeraEnergia La legge sul CO2 (RS 641.71) è indispensabile per poter adempiere agli impegni assunti dalla Svizzera a Kyoto. Essa pone i fondamenti di una politica sostenibile di riduzione del consumo energetico e di tutela del clima. Il programma d’azione di SvizzeraEnergia, crea il quadro ad hoc per l’attuazione della legge sull’energia (RS 730.0) nonché di misure volontarie ai sensi della legge sul CO2 e della legge sull’energia.

3.2.1 La legge sul CO2

La legge dell’8 ottobre 1999 sul CO2 stabilisce degli obiettivi vincolanti per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di energie fossili (prodotti petroliferi, gas naturale e carbone). Entro il 2010, le emissioni di CO2 nell’atmosfera dovranno essere ridotte globalmente del 10 per cento rispetto al loro livello del 1990. Inoltre, sono stati stabiliti degli obiettivi parziali per i combu- stibili (–15 per cento) e per i carburanti (–8 per cento). Alla stregua del Protocollo di Kyoto, il valore medio delle emissioni conseguito durante il periodo 2008–2012 è determinante al fine di verificare la realizzazione degli obiettivi. A differenza del Protocollo di Kyoto, la legge sul CO2 contempla una cosiddetta «correzione climati- ca» in quanto tiene conto dell’influenza della temperatura invernale in caso d’inverni particolarmente freddi, sul consumo di combustibili. Pertanto, gli obiettivi della legge sul CO2 sono compatibili con quelli del Protocollo di Kyoto. Con una quota pari all’83 per cento, il CO2 è il principale dei sei gas ad effetto serra contem- plati dal Protocollo in Svizzera (v. il n. 3.1). Nessun obiettivo di riduzione è stato fissato per gli altri cinque gas ad effetto serra. Il raggiungimento dell’obiettivo del Protocollo di Kyoto, vale a dire meno 8 per cento rispetto al 1990, viene valutato in base alla legge sul CO2 e all’evoluzione dei gas diversi dal CO2 (v. fig. 3, Allega- to 1). Gli obiettivi della legge sul CO2 debbono essere raggiunti per quanto possibile gra- zie a provvedimenti volontari previsti dal programma SvizzeraEnergia. Vengono anche contemplate le misure che rientrano nell’ambito di altre politiche settoriali a favore dell’ambiente che hanno degli effetti sul clima, quali per esempio, la politica dei trasporti (v. il n. 3.3). Se si prevede che questi sforzi non saranno sufficienti per raggiungere gli obiettivi stabiliti, allora soltanto potrà essere introdotta una tassa sul CO2, tuttavia non prima del 2004. L’importo di questa tassa dipenderà dal grado di realizzazione degli obiettivi e potrà essere differente, a seconda che si tratti di com- bustibili o di carburanti. L’aliquota della tassa sottostà all’approvazione dell’Assemblea federale. Se sarà necessario introdurre una tassa sugli agenti energe- tici fossili, i grossi produttori, i gruppi di consumatori e le imprese che consumano

molta energia avranno la possibilità di essere esentate dalla suddetta tassa se si im- pegnano a limitare le loro emissioni di CO2. La legge attribuisce notevole importanza all’iniziativa delle imprese e dei privati cittadini. Pertanto, il 2 luglio 2001, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei tra- sporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha emanato una direttiva sui provvedimenti volontari nel settore dell’industria, dell’artigianato e dei servizi volta a fungere da quadro per l’attuazione della legge. Per quanto riguarda le imprese esi- stono due possibilità di azione: l’accordo sugli obiettivi e l’impegno formale. La convenzione mirata interessa tutte le imprese che forniscono un contributo volonta- rio finalizzato a limitare il consumo di energia e di emissioni di CO2 e che auspicano in questo modo di evitare l’introduzione di una tassa sul CO2. I provvedimenti ri- chiesti nell’ambito di un impegno formale sono più rigorosi poiché vincolati al di- ritto di essere esonerati dall’eventuale tassa sul CO2. L’articolo 2 paragrafo 7 della legge sul CO2 prevede che nel computo delle emissio- ni di CO2, si può tenere adeguatamente conto delle diminuzioni delle emissioni con- seguite all’estero. È stata sviluppata perciò una strategia finalizzata all’attuazione dei cosiddetti «meccanismi di flessibilità» (v. il n. 3.6 e l’Allegato 2).

3.2.2 SvizzeraEnergia

Subentrato ad «Energia 2000», SvizzeraEnergia è un programma varato dal Consi- glio federale il 17 gennaio 2001. Alla stregua della legge sul CO2, questo program- ma persegue precisi obiettivi quantitativi nel quadro della politica energetica e cli- matica. L’utilizzazione di energie fossili deve essere ridotta del 10 per cento entro il 2010 e l’aumento del consumo di elettricità non deve superare il 5 per cento. Pun- tando su un ampio partenariato fra Confederazione, Cantoni, economia privata ed organizzazioni di protezione dell’ambiente, SvizzeraEnergia si fonda su una strate- gia globale tesa ad un uso razionale dell’energia, come pure sul ricorso ad energie rinnovabili. Nell’ambito di un mandato di prestazioni, il 2 luglio 2001 la Confedera- zione ha conferito all’Agenzia per l’energia dell’economia (AEnEC) e all’Agenzia per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica (AEE) le competenze necessarie per l’attuazione di misure volontarie ai sensi della legge sul CO2 e della legge sull’energia. L’AEnEC svolge un ruolo centrale per la convergenza degli impegni volontari dell’economia privata finalizzati a ridurre il consumo di energia e delle emissioni di CO2. Le imprese possono, nell’ambito dell’ AEnEC, associarsi in gruppi di consu- matori di energia per poter concludere accordi su obiettivi ed impegni ai sensi della direttiva del 2 luglio 2001. L’AEE si occupa principalmente di promuovere le energie rinnovabili. La propor- zione di quest’ultime al consumo finale, produzione idroelettrica esclusa, aumenterà di un punto percentuale per quanto riguarda la produzione di elettricità e di 3 punti percentuali per la produzione di calore. Le energie rinnovabili costituiscono quindi il fulcro della politica climatica a lungo termine. Il consumo di combustibile in Svizzera è da addebitare per una quota importante agli edifici, settore per il quale sono competenti perlopiù i Cantoni. Questi hanno concordato una strategia comune nell’ambito di SvizzeraEnergia. Il consumo di energia nel settore dell’edilizia deve essere ridotto armonizzando le normative can- tonali relative all’energia e grazie a programmi di incentivazione. Il fabbisogno energetico restante deve essere soddisfatto per quanto possibile da energie rinnova- bili. Le sovvenzioni globali versate dalla Confederazione ai Cantoni, le sovvenzioni

cantonali, come pure la norma «Minergia» costituiscono strumenti importanti grazie ai quali si potrà ridurre praticamente di metà il consumo di energia nei nuovi edifici rispetto alle costruzioni esistenti. SvizzeraEnergia sostiene inoltre più di 70 Città dell’energia e Comuni che conducono una politica climatica esemplare; questi an- noverano complessivamente più di 1,5 milioni di abitanti. La Confederazione ha concluso, il 19 febbraio 2002, con l’Associazione mantello degli importatori di automobili una convenzione riguardante il consumo specifico dei nuovi autoveicoli da turismo. L’obiettivo consiste nel ridurre di un quarto di litro, ogni anno, il consumo medio (ai cento chilometri) dei nuovi modelli, per un totale quindi di due litri, entro il 2008. L’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia verrà completata durante il 2002 da indicazioni relative ai valori limite di consumo per automobili (Allegato 3.6). Verrà quindi prescritta un’etichetta ener- getica informativa sui nuovi modelli di autovetture da turismo in modo da orientare gli acquirenti – consumatori. SvizzeraEnergia promuove inoltre il traffico lento non- ché il traffico combinato e partecipa attivamente alla diffusione della tecnica di gui-

da ecologica ed economica Eco-drive® che permette di risparmiare energia e denaro viaggiando.

3.3 Ulteriori provvedimenti che contribuiscono alla

riduzione delle emissioni di CO2 Nel settore dei trasporti, oltre alla legge sul CO2 e alla legge sull’energia, sono pre- viste misure complementari ed efficienti finalizzate alla riduzione delle emissioni di – l’introduzione di carburanti privi di zolfo (desolforati) verrà promossa sin dal 2004; i carburanti desolforati permettono ai motori ad iniezione diretta di benzina di consumare effettivamente poco e, per quanto riguarda i veicoli a motore a gasolio, permettono di installare filtri che eliminano le polveri fini cancerogene; il messaggio corrispondente verrà presentato al Parlamento; – inoltre, il Consiglio federale sta valutando l’opportunità di varare disposi- zioni volte a promuovere l’utilizzazione di automobili a motore diesel con una maggiore efficienza energetica nonché di veicoli alimentati con gas na- turale o biogas. Il Consiglio federale ritiene che l’incentivazione del carbu- rante diesel è subordinato allo sviluppo di nuove tecnologie, quali i filtri per particolato e i catalizzatori DeNOx, atte a ridurre la nocività dei gas di scari- co (v. la risposta del Consiglio federale alla mozione 01.3690 CS del 22 novembre 2001). È d’uopo ricordare inoltre che la politica dei trasporti contribuisce già notevolmente alla riduzione di emissioni di CO2; si tratta, segnatamente, della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), dell’articolo costituzionale sulla protezione delle Alpi, del trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia, delle nuove trasversali ferroviarie alpine (NTFA), di Ferrovia 2000, nonché della promo- zione del traffico lento. Le emissioni di CO2 risultanti dalla produzione di cemento non sono contemplate dalla legge sul CO2; queste debbono pertanto essere disciplinate nell’ambito di un accordo volontario al fine di limitarle.

3.4 Provvedimenti riguardanti gli altri gas ad

effetto serra

3.4.1 Metano e protossido di azoto

L’agricoltura (soprattutto la produzione di latte e di carne) è la più importante fonte di emissioni di metano e di protossido di azoto. La revisione della legge sull’agri- coltura, risalente al 1998, ha integrato nella politica agricola la multifunzionalità dell’agricoltura e quindi la tutela dell’ambiente. Dal 1999, ogni azienda agricola che percepisce dei pagamenti diretti ha l’obbligo di dimostrare che produce nel rispetto delle esigenze ecologiche. Attualmente oltre il 90 per cento del terreno agricolo svizzero viene coltivato secondo i criteri della produzione integrata o biologica. Nei prossimi anni, questa percentuale dovrebbe aumentare ulteriormente.

Le riforme di ampio respiro della politica agricola hanno contribuito a ridurre sensi- bilmente le emissioni di gas ad effetto serra. Infatti dal 1990, le emissioni di metano sono diminuite dell’11 per cento circa. Entro il 2010, l’odierna politica agricola permetterà di ridurre ulteriormente queste emissioni del 4 per cento. Le discariche a cielo aperto costituiscono un’altra fonte considerevole di emissioni di metano. Dal gennaio 2000, è vietato conferire in discarica i rifiuti combustibili, i quali sono ora bruciati negli impianti d’incenerimento dei rifiuti. Il divieto di depositarli in discari- ca permetterà di ridurre di metà le emissioni di metano generate dalle discariche e questo compensa ampiamente l’aumento delle emissioni di CO2 prodotte dall’ince- nerimento dei rifiuti. Per favorire il risanamento dei siti contaminati, dal 1° gennaio 2001 viene prelevata una tassa per l’eliminazione dei rifiuti depositati nelle discari- che. Grazie ai provvedimenti già attuati, le emissioni di metano dovrebbero situarsi nel 2010 ad un livello del 28 per cento inferiore a quello registrato nel 1990. Le emissioni di protossido di azoto prodotte all’agricoltura sono diminuite del 12 per cento dal 1990. Entro il 2010, la politica agricola attuale dovrebbe permettere di ridurre ulteriormente queste emissioni del 3 per cento. Le emissioni dell’agri- coltura sono tuttavia parzialmente compensate dalle emissioni del traffico automo- bilistico: ne risulterà, per il periodo 1990–2010, una diminuzione pari a circa l’8 per cento.

3.4.2 Gas sintetici ad effetto serra

L’utilizzazione di gas sintetici ad effetto serra quali gli HFC, i PFC e l’SF6, è au- mentata rapidamente durante gli anni Novanta. Nel 2000, in Svizzera, essi hanno contribuito relativamente poco all’insieme delle emissioni di gas ad effetto serra con 1 punto percentuale. Al fine di limitare un possibile futuro aumento, è allo studio una limitazione e una riduzione delle emissioni di questi gas nell’ambito della revi- sione dell’ordinanza sulle sostanze (Osost)7. La consultazione relativa alle modifi- che dell’ordinanza sulle sostanze si è svolta durante il primo trimestre 2002. La regolamentazione proposta mira a tre obiettivi principali: (i) limitare l’utilizzo delle sostanze stabili nell’aria alle sole applicazioni per le quali esse si rivelano insostituibili oppure nel caso in cui queste sostanze offrono un vantaggio ecologico evidente rispetto alle alternative a disposi- zione; (ii) limitare per quanto possibile le emissioni consecutive alle utilizzazioni auto- rizzate; (iii) esaminare le misure prese volontariamente dai vari settori industriali in virtù dell’articolo 41a della legge sulla protezione dell’ambiente.

7 Ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze pericolose per l’ambiente (Osost),

RS 814.013.

3.5 Altri gas ad effetto serra e precursori

L’obiettivo di riduzione del Protocollo di Kyoto non contempla altri gas derivanti da emissioni antropiche che concorrono all’effetto serra. Si tratta, segnatamente, dei gas CFC disciplinati dal Protocollo di Montreal sullo strato di ozono e dei loro pre- cursori, gli NOx, nonché dei composti organici volatili (COV). Il 1° gennaio 2000 è stata introdotta una tassa d’incentivazione sui COV. Le emissioni di NOx, di CO e di COV sono disciplinate dall’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico e dall’ordinanza sull’emissione di gas di scarico degli autoveicoli leggeri.

3.6 Attuazione dei meccanismi di flessibilità in Svizzera

(SwissFlex) L’attuazione dei meccanismi di flessibilità in Svizzera è disciplinata dalle disposi- zioni adottate dalla Conferenza delle Parti (v. il n. 2.2). Il piano relativo all’attua- zione dei meccanismi di flessibilità è illustrato nell’Allegato 2 del presente messag- gio. Lo SWAPP ha permesso alla Svizzera di acquisire una prima esperienza della meto- dologia relativa all’attuazione dei meccanismi di flessibilità riferibili a progetti spe- cifici nell’ambito della fase pilota delle attività svolte congiuntamente (Activities Implemented Jointly). Con l’elezione per tre anni di uno Svizzero quale membro supplente in seno al Consiglio esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito (Executive Board) e membro a pieno titolo per un anno, la Svizzera può così contri- buire attivamente a migliorare le regole e le metodologie utilizzate per stabilire il livello di riferimento e il lavoro di verifica e di rendiconto, nonché di partecipare allo sviluppo di procedure semplificate a favore dei progetti su scala ridotta (Small Scale CDM). Il piano per l’utilizzazione dei meccanismi di flessibilità in Svizzera contiene delle norme e delle disposizioni istituzionali (v. l’Allegato 2). Pertanto, verrà istituito un segretariato nazionale in seno all’UFAFP, il quale servirà da punto di collegamento e da interlocutore principale. Esso sarà gestito dall’UFAFP e usufruirà dell’appog- gio dello SWAPP per un periodo di tempo limitato. Questo segretariato nazionale dovrà segnatamente prendere in consegna i progetti relativi all’applicazione con- giunta e al meccanismo per uno sviluppo pulito, registrare i progetti che sono stati accettati e compilare annualmente l’inventario nazionale dei certificati di emissione e della loro compravendita. Occorrerà pertanto costituire un «registro nazionale», dotato delle necessarie risorse finanziare (v. anche i capitoli 2.4 e 5). I lavori di attuazione consecutivi verranno seguiti dal gruppo di lavoro interdipartimentale SwissFlex, sotto la direzione strategica dei direttori dei quattro Uffici interessati: UFAFP, UFE, Seco e DCS. In Svizzera, saranno perlopiù i settori privati ad avvalersi dei meccanismi di flessi- bilità. Qualsiasi persona fisica o morale è abilitata ad avviare e a condurre progetti nel settore della salvaguardia del clima e di generare, di acquistare e di vendere dei

crediti di emissione. La partecipazione è autorizzata previa registrazione presso il segretariato nazionale. L’acquisto e la rivendita in Svizzera di certificati esteri è au- torizzata senza alcuna restrizione. In compenso, le transazioni destinate all’estero sono soggette ad alcune limitazioni se risulta che il raggiungimento dell’obiettivo

del Protocollo di Kyoto da parte della Svizzera è compromesso. Inoltre, la riserva minima prevista a livello internazionale (v. il n. 2.2) deve essere rispettata. Un certo numero di grossi produttori di gas ad effetto serra, di fondi d’investimento e di or- ganizzazioni non governative hanno manifestato interesse per i meccanismi di fles- sibilità. In particolar modo per gli istituti bancari e assicurativi nonché per consu- lenti e negozianti, questi meccanismi offrono nuove prospettive quali intermediari tra l’offerta e la domanda. In Svizzera la domanda di crediti di emissione dovrebbe provenire perlopiù da imprese e da gruppi aziendali che s’impegnano, in ossequio alla legge sul CO2 (v. il n. 3.2), a limitare le loro emissioni. Al fine di soddisfare i loro impegni, le imprese sono autorizzate ad avvalersi di crediti di emissione prove- nienti dall’estero per poter completare i loro provvedimenti. Le Parti hanno concordato che i meccanismi di flessibilità andranno utilizzati quali complementi ai provvedimenti interni; quest’ultimi dovranno pertanto costituire i pilastri dello sforzo fornito volontariamente da ciascun Paese industrializzato sul proprio territorio. Questo costituisce una condizione per una politica sul clima cre- dibile e sostenibile. A breve termine, esistono in Svizzera dei potenziali di riduzione vantaggiosi dal profilo economico (segnatamente, nell’ambito del riscaldamento e del rendimento dei motori) che possono giovare tanto all’ambiente quanto alla qua- lità della vita stessa (i cosiddetti «benefici secondari nazionali», domestic secondary benefits). Basandosi su queste considerazioni, il Consiglio federale ha ribadito che gli impegni assunti in ossequio al Protocollo di Kyoto dovranno essere soddisfatti principalmente tramite provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni sul territorio svizzero. Questa posizione è conforme alla legge sul CO2 ed è appoggiata dalla decisione della Conferenza delle Parti. Allo stato attuale, tuttavia, non è giudi- zioso stabilire un obiettivo quantificato per la riduzione delle emissioni sul territorio svizzero. Ulteriori lavori relativi all’attuazione in Svizzera e all’estero permetteran- no di stabilire se tale quantificazione è necessaria o meno. È difficile determinare l’importanza che assumeranno i meccanismi di flessibilità

nell’adempimento da parte della Svizzera dei propri impegni in virtù del Protocollo di Kyoto. Tenuto conto dei costi di realizzazione elevati dei progetti finalizzati alla protezione del clima all’estero, i provvedimenti di riduzione nazionali risultano eco- nomicamente competitivi. Stando ad un rapporto di esperti pubblicato dall’UFAFP nell’autunno 20008, il mercato potenziale, durante il primo periodo di adempimento, appare alquanto modesto. Tuttavia, esso dovrebbe crescere notevolmente nel corso del secondo periodo di adempimento, vale a dire dopo il 2012, purché il potenziale di riduzione economicamente interessante a livello nazionale sia stato interamente esaurito.

3.7 I pozzi di assorbimento del carbonio in Svizzera

Attualmente, in Svizzera è perlopiù la foresta a svolgere la funzione di pozzo di as- sorbimento del carbonio. La modifica della quantità di carbonio nella sua biomassa viene stimata ogni anno nell’ambito dell’inventario dei gas ad effetto serra. In base a questa rilevazione, dal 1990 al 1999 la foresta ha assorbito in media nettamente il 7,5 per cento delle emissioni svizzere di gas ad effetto serra. Ma questa cifra non è

8 UFAFP, Umweltmaterialien UM-125

costante. I danni causati da tempeste come Vivian nel 1990 e Lothar nel 1999, han- no ridotto il potere di assorbimento degli alberi. Per il momento i dati a disposizione sono ancora insufficienti per permettere una valutazione delle quantità di CO2 fis- sate o rilasciate dalla biosfera in Svizzera, segnatamente dai suoli boschivi, da quelli agricoli e dagli oggetti naturali quali le siepi o le paludi. Per poter computare l’attività dei pozzi di assorbimento, la Svizzera dovrà decidere entro il 2008 in quale modo intende procedere. Il Protocollo di Kyoto autorizza il computo delle seguenti attività: – rimboschimento sotto forma di piantagioni, di seminagioni o di misure fina- lizzate a favorire la rigenerazione naturale (per esempio, la protezione degli alberi contro i danni causati dalla selvaggina); – misure silvicole che accrescono le riserve di carbonio nella foresta e nei suoli boschivi; conformemente a quanto deciso nel luglio 2001 durante la Conferenza sul Clima di Bonn, la Svizzera è autorizzata a contabilizzare al massimo 1,83 milioni di tonnellate di CO2 a titolo di misure silvicole (pari a circa il 3 per cento delle quantità emesse nel 1990); – nel settore agricolo, l’assorbimento di carbonio può essere aumentato grazie a metodi di utilizzazione che rispettano i suoli (nessuna lavorazione con l’aratro) o di metodi di coltivazione più estensivi, oppure anche tramite una modificazione dell’avvicendamento delle colture; – nella praticoltura, la trasformazione di terreni coltivati in pascoli, l’adozione di metodi di utilizzazione più estensivi o anche la creazione di superfici di compensazione ecologica, concorrono ad accrescere l’assorbimento del car- bonio presente nell’atmosfera; – il ripristino della vegetazione o la rigenerazione di superfici, inclusi i contri- buti alla protezione della natura e del paesaggio (piantagione di siepi o di al- beri da frutto ad alto fusto), possono anch’essi contribuire alla formazione di pozzi di assorbimento del carbonio; – i dissodamenti sono considerati fonti di CO2 e vanno pertanto contabilizzati quali emissioni. Il computo di un pozzo di assorbimento è possibile unicamente se l’attività contem- plata è posteriore al 1990. La Svizzera dovrebbe identificare le superfici interessate e documentare le quantità assorbite durante il periodo di adempimento. In caso di

documentazione insufficiente, i pozzi di assorbimento non verranno contabilizzati. L’effetto dei pozzi di assorbimento del carbonio è limitato: le foreste svizzere non possono infatti crescere in eterno. Di conseguenza, la loro funzione di pozzo di as- sorbimento prima o poi è destinata a cessare. Molti alberi delle foreste svizzere pos- sono venire distrutti da tempeste, incendi o invasioni di bostrico oppure morire d’in- vecchiamento. Il carbonio accumulato nella foresta viene allora rilasciato nell’atmosfera e deve essere quindi contabilizzato quale emissione nel bilancio rela- tivo al CO2 e compensato da riduzioni in altri settori. Per evitare questo bisogna im- postare la gestione delle foreste in modo da preservare la loro capacità di stoccaggio del carbonio. Se intende computare pozzi di assorbimento, la Svizzera deve elabora- re una strategia volta a proteggerli.

Le attività finalizzate alla formazione di pozzi di assorbimento sono suscettibili di creare conflitti con altri obiettivi. Per esempio, i rimboschimenti di superfici agricole possono essere in contraddizione con la politica agricola odierna; quest’ultima in- fatti mira alla salvaguardia della superficie agricola, segnatamente nelle zone perife- riche e all’insediamento decentralizzato delle aziende agricole. L’aumento delle ri- serve di carbonio nella foresta è incompatibile con l’obiettivo di un maggiore sfrut- tamento della foresta ai fini di migliorare la sua stabilità e di assicurarne la rinnova- zione. D’altra parte, la creazione di riserve forestali può contribuire alla formazione di pozzi di assorbimento del carbonio. Tali effetti secondari o addizionali vanno pre- si in considerazione al momento di prendere delle decisioni in merito al computo dei pozzi di assorbimento. Per mezzo di studi svolti su mandato della Confederazione, la Svizzera sta esami- nando varie possibilità di creare ulteriori pozzi di assorbimento nei settori dell’economia forestale e dell’agricoltura. Si tratta, da un lato, di stimare il poten- ziale di pozzi di assorbimento in Svizzera e, dall’altro, di determinare gli effetti se- condari correlati ad un aumento dei pozzi di assorbimento. Quali sono le conse- guenze per la foresta quando viene sfruttata per un certo periodo di tempo quale pozzo di assorbimento e di conseguenza la scorta di legname aumenta? Viene forse meno, per esempio, la sua funzione protettiva? Quali sono le implicazioni per la ge- stione della foresta? Dato che questi interrogativi non hanno ancora trovato risposta, occorre rimanere prudenti nel valutare l’attività dei pozzi di assorbimento, per lo meno fino a quando gli studi non verranno ultimati e le metodologie e le modalità di computo dei pozzi non saranno state adottate dalla Conferenza delle Parti; ciò dovrebbe avvenire alla fine del 2004. Su questa base, la Svizzera sarà in grado di stabilire in quale modo e fino a che punto i pozzi di assorbimento del carbonio possono contribuire a rag- giungere gli obiettivi del Protocollo di Kyoto. L’economia forestale e l’agricoltura non vanno valutate solo a seconda delle loro capacità di creare pozzi di assorbimento. L’agricoltura contribuisce già alla riduzio- ne delle emissioni di protossido d’azoto e di metano. La selvicoltura fornisce la ma-

teria prima legno che non influenza il bilancio del CO2 e che può benissimo sostitui- re altre materie prime la cui produzione è sensibilmente più dispendiosa dal punto di vista energetico e, di conseguenza, implica una maggiore emissione di CO2. Infine, la legna quale fonte di energia può sostituire i combustibili fossili e quindi contri- buire alla riduzione delle emissioni di CO2. Questi effetti non vanno imputati ai pozzi di assorbimento ma determinano una riduzione delle emissioni anche se questa non può esser quantificata con precisione. Attualmente vengono utilizzati 2,5 milioni di metri cubi di legna a fini energetici; a medio termine, questo consumo potrebbe aumentare a 5 milioni di metri cubi senza nuocere per questo ad un’economia forestale sostenibile. L’uso di questa legna da ardere al posto del pe- trolio permetterebbe di ridurre di 1,5 milioni di tonnellate le emissioni di CO2, pari al 3 per cento delle emissioni totali di CO2 in Svizzera, equivalente al 35 per cento dell’obiettivo del Protocollo di Kyoto.

3.8 Sistema nazionale relativo all’istituzione

dell’inventario dei gas ad effetto serra Determinare le emissioni domestiche su una base corretta in modo da permettere dei confronti con altri Paesi è una condizione fondamentale per il successo dell’attua- zione del Protocollo di Kyoto. Gli Stati contraenti hanno l’obbligo di creare un «si- stema nazionale» come viene definito dal Protocollo. Questo sistema serve a disci- plinare tanto le competenze istituzionali quanto le procedure di compilazione an- nuale dell’inventario delle emissioni. Esso deve inoltre assicurare l’uniformità delle norme di qualità alle quali fare riferimento per l’acquisizione, l’elaborazione, la tra- smissione e la gestione delle informazioni necessarie per l’inventario delle emissioni di gas ad effetto serra e dei pozzi di assorbimento del carbonio. Il sistema nazionale mira ad assicurare la coerenza intrinseca, la comparabilità con altri inventari, l’esaustività e l’esattezza dell’inventario nazionale. A tal fine, la Conferenza delle Parti ha adottato un certo numero di linee guida che i vari Paesi debbono attuare. Tuttavia, i Paesi sono autorizzati se non addirittura invitati a avva- lersi, per talune attività, di metodi di utilizzo dei dati più confacenti alle loro specifi- cità nazionali. In Svizzera, questo adeguamento è necessario, ad esempio, per de- terminare le emissioni provenienti dall’agricoltura, come pure per valutare l’effetto della foresta quale pozzo di assorbimento. Inoltre, ogni Stato ha l’obbligo di identificare quali fonti sono le principali respon- sabili delle emissioni di gas ad effetto serra (Key Source Categories) e quali deter- minano quindi le tendenze osservate. La descrizione e la documentazione delle basi di calcolo rivestono un’importanza precipua in quanto è importante che le serie di dati stabilite siano affidabili e verificabili su un lungo periodo di tempo. La qualità dei dati utilizzati deve essere continuamente valutata e se possibile migliorata, in modo da ridurre per quanto possibile le incertezze. In caso di modifica della meto- dologia, i dati debbono essere nuovamente analizzati retroattivamente fino all’anno di riferimento, vale a dire il 1990. Inoltre, le linee guida prevedono che un servizio centrale statale venga designato quale responsabile dell’insieme del sistema nazio- nale. La quantità di emissioni assegnata per il periodo di adempimento 2008–2012

verrà determinata con precisione, in base all’inventario per il 1990 e all’Allegato B del Protocollo di Kyoto, solo quando le esigenze relative al sistema nazionale ver- ranno soddisfatte (fixing of the assigned amount). Da quel momento in poi, non sa- ranno più ammesse le correzioni che potrebbero compromettere la coerenza con i dati del 1990. Le linee guida prevedono inoltre che i Paesi designino un ente pub- blico il quale assumerà la responsabilità globale del sistema nazionale. In Svizzera, l’inventario dei gas ad effetto serra non soddisfa ancora le esigenze re- lative al sistema nazionale. La ratifica del Protocollo richiederà pertanto un rinno- vato impegno, il quale necessiterà di mezzi umani e finanziari (v. il n. 5.1). Occorre realizzare il sistema nazionale conformemente alle linee guida entro il 2005–2006.

3.9 Altri impegni

Oltre agli impegni precipui di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, in ossequio all’articolo 3 del Protocollo di Kyoto, le Parti al Protocollo sono soggette ad ulterio- ri obblighi, il cui adempimento verrà controllato dal gruppo di agevolazione (Faci- litative Branch) per mezzo degli appositi meccanismi e procedure di verifica.

3.9.1 Politiche e provvedimenti (art. 2)

L’articolo 2 del Protocollo di Kyoto suggerisce una lista di provvedimenti ed invita le Parti ad attuarli al fine di limitare e di ridurre le emissioni, servendosi comunque dei mezzi confacenti alle loro rispettive situazioni nazionali. In seguito, le Parti han- no il dovere di riferire nel loro rapporto nazionale sugli effetti delle politiche adot- tate e sui provvedimenti attuati. Esse sono invitate ad applicare i provvedimenti in modo che non vadano a scapito di altri Stati, in particolar modo dei Paesi in via di sviluppo (in ossequio all’art. 2 par. 3 e all’art. 3 par. 14 del Protocollo di Kyoto). La Svizzera è libera di decidere quali politiche e provvedimenti adottare e pubblicherà un rapporto relativo agli effetti dei suddetti provvedimenti.

3.9.2 Programmi nazionali (art. 10) e contributi finanziari

(art. 11) Tutte le Parti sono inoltre invitate ad elaborare programmi nazionali finalizzati alla lotta contro i cambiamenti climatici e a cooperare segnatamente nel quadro del tra- sferimento verso i Paesi in via di sviluppo di tecnologie ecologicamente compatibili, nonché di mezzi finanziari. Questi programmi verranno attuati dalle Parti tenendo conto delle rispettive situazioni nazionali. Gli impegni enunciati in ossequio ai sud- detti articoli ribadiscono i princìpi già previsti dalla Convenzione. La Svizzera con- tribuisce già alle attività volte ad attuare la Convenzione sui cambiamenti climatici nei Paesi in via di sviluppo tramite il Fondo mondiale per l’ambiente, il programma NSS della banca mondiale (National Strategy Studies) e lo SWAPP. Essa deciderà in futuro quali azioni bilaterali e volontarie intende appoggiare (v. il n. 2.6).

3.10 Adempimento degli impegni a livello nazionale

Le principali basi giuridiche e i provvedimenti legali miranti al rispetto degli impe- gni assunti in ossequio al Protocollo di Kyoto già in atto oppure in fase preparatoria sono: – per quanto riguarda il CO2: la legge sul CO2, la legge sull’energia, Svizzera Energia e varie misure accompagnatorie finalizzate alla riduzione delle emissioni di CO2; – per quanto riguarda il metano e il protossido d’azoto: la politica agricola orientata verso il mercato e l’ecologia, il divieto di confinare in discariche a cielo aperto i rifiuti combustibili sono altrettanti provvedimenti atti a ridurre le emissioni di metano e di protossido d’azoto;

– per quanto riguarda i gas sintetici ad effetto serra (HFC, PFC, SF6): le norme e gli accordi concretizzati nell’ambito dell’ordinanza sulle sostanze perico- lose per l’ambiente volti a ridurre le emissioni dei gas sintetici. Tranne che per il CO2 risultante dalla combustione delle energie fossili, le normative relative agli altri gas non prevedono obiettivi di riduzione. Stando alle previsioni odierne, i provvedimenti già in atto e quelli appena adottati riguardanti questi gas dovrebbero essere sufficienti per permettere di ridurre dell’8 per cento le loro emis- sioni, sempre rispettando gli impegni assunti in ossequio alla legge sul CO2, anche se durante il periodo di adempimento si dovessero registrare inverni più freddi ri- spetto a quello del 1990, anno di riferimento, e tenendo anche conto delle variabili inerenti ai pozzi di assorbimento del carbonio. Pertanto, entrambi i fini del Proto- collo di Kyoto e della legge sul CO2 sono pienamente compatibili. L’attuazione della legge sul CO2, volta a ridurre il consumo di energie fossili sarà determinante per raggiungere l’obiettivo di Kyoto. A questo scopo, il Consiglio fe- derale ha varato il programma SvizzeraEnergia. L’introduzione di una tassa sul CO2 dipenderà dalle misure prese volontariamente e dai principali provvedimenti sup- plementari. In base alla strategia prevista dalla legge sul CO2 e attuata da SvizzeraE- nergia, queste misure devono permettere di evitare l’introduzione della tassa o per- lomeno fare in modo che l’ammontare di quest’ultima rimanga contenuto. La legge sul CO2 autorizza anche l’utilizzazione dei meccanismi di flessibilità contemplati dal Protocollo di Kyoto, i quali possono contribuire a raggiungere l’obiettivo di ri- duzione delle emissioni. Le indicazioni relative all’utilizzazione di questi meccani- smi sono illustrate nell’Allegato 2 del presente messaggio. I pozzi di assorbimento del carbonio costituiscono un ulteriore strumento che per- mette di raggiungere l’obiettivo del Protocollo di Kyoto. Il loro contributo non potrà essere valutato con precisione prima della fine del 2004, quando i risultati degli stu- di in corso verranno resi noti. Alla luce della situazione attuale, la somma degli strumenti a disposizione, vale a dire la legge sul CO2, la legge sull’energia, SvizzeraEnergia, le misure adottate vo-

lontariamente, i provvedimenti supplementari, associati ai contributi forniti da altre politiche settoriali, i meccanismi di flessibilità e i pozzi di assorbimento del carbo- nio, deve permettere alla Svizzera di raggiungere l’obiettivo del Protocollo di Kyoto (v. l’Allegato 2).

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni economiche

Per l’attuazione del Protocollo di Kyoto, si fa capo a misure inerenti a diverse politi- che settoriali, come illustrato nel numero 3. Se lo Stato non definisce condizioni quadro precise, gli obiettivi della politica sul clima non potranno essere realizzati. La realizzazione degli obiettivi inerenti alla riduzione delle emissioni di CO2 deve avvenire prioritariamente tramite mezzi d’incentivazione che si fondano sul princi- pio di «chi inquina, paga» e tramite una responsabilizzazione dei produttori di gas ad effetto serra, in tutti i settori, piuttosto che ricorrendo ad obblighi e interdizioni a carattere disciplinare. La legge sul CO2 dà nettamente la precedenza alle misure adottate volontariamente, vale a dire alla responsabilizzazione degli attori economi-

ci, nonché delle consumatrici e dei consumatori. Lo Stato emana misure quali l’introduzione della tassa sul CO2 unicamente a titolo sussidiario. Il CO2 è di gran lunga il principale gas ad effetto serra. Il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto dipende quindi in primis dagli sforzi attuati allo scopo di ridurre le emissioni di questo gas. In merito agli altri gas che contribuisco- no anch’essi sensibilmente all’effetto serra, fra i quali troviamo al primo posto il metano e il protossido di azoto, sono già stati adottati provvedimenti fondamentali, quali il riorientamento della politica agricola e il divieto delle discariche all’aperto. Pertanto, in merito ai suddetti gas, l’attuazione del Protocollo di Kyoto non dovreb- be comportare ripercussioni economiche negative per la Svizzera. Occorre quindi agire in modo mirato per quanto riguarda il CO2. Nell’approvare la legge sul CO2, il Parlamento ha già fissato gli obiettivi e una strategia per l’attuazione. Le misure inerenti alla politica energetica e alla politica dei trasporti, segnatamente quelle attuate tramite il programma SvizzeraEnergia, rivestono in pro- posito una rilevanza particolare. La legge sul CO2 tiene conto delle misure già adot- tate nell’ambito di queste politiche settoriali che contribuiscono a ridurre le emissio- ni di CO2, quali per esempio la tassa sul traffico pesante commisurato alle prestazio- ni (TTPCP), la prevista introduzione di carburanti privi di zolfo (desolforati), la ri- duzione dei consumi specifici dei veicoli a motore o ancora i provvedimenti finaliz- zati ad aumentare l’attrattività dei trasporti pubblici e della ferrovia rispetto alla strada. Il Protocollo di Kyoto ribadisce a chiare lettere l’urgenza e l’importanza di queste misure. La politica sul clima, la politica dei trasporti e la politica energetica sono perciò strettamente interconnesse. Nel messaggio relativo alla legge sul CO2, abbiamo illustrato esaurientemente le ri- percussioni economiche di questa legge. In base ai modelli elaborati dalla società Prognos, relativi ad una strategia di incentivazione dell’efficienza energetica, come quella attuata da SvizzeraEnergia, le conseguenze dovrebbero risultare piuttosto po- sitive per l’economia svizzera considerata nell’insieme (variazioni per l’anno 2010 rispetto a quello di riferimento: valore aggiunto lordo +0,1 per cento, posti di lavoro

+0,2 per cento). I risultati dei calcoli effettuati dalla Prognos sono stati confermati da numerosi studi nazionali ed internazionali inerenti alla riduzione delle emissioni In sintesi, non dovrebbero esserci ripercussioni negative per quanto riguarda la ca- pacità concorrenziale dell’economia. È possibile ottenere la maggior parte delle ri- duzioni potenziali delle emissioni in un modo economicamente redditizio (misure «senza rimpianti»). L’economia spenderebbe meno per le sue importazioni di ener- gie fossili. La domanda si sposterebbe verso le energie rinnovabili e verso gli inve- stimenti e le tecnologie a basso consumo energetico. La competitività dell’economia ne risulterebbe globalmente alquanto potenziata. Per la maggior parte dei settori dell’economia, le ripercussioni sarebbero ridotte. Le diminuzioni più rilevanti del valore aggiunto si verificherebbero perlopiù nei settori dell’energia e dei trasporti, mentre gli aumenti del valore aggiunto in quelli dei servizi e dell’edilizia. Questa valutazione delle conseguenze economiche deriva perlopiù dalle grandi linee della legge sul CO2: – le misure adottate volontariamente prevalgono sulla tassa; – l’introduzione della tassa sul CO2 ha un carattere unicamente sussidiario;

– qualora la tassa sul CO2 venisse introdotta, le imprese hanno la possibilità di esserne esonerate firmando un impegno; si tratta di un aspetto fondamentale, in particolar modo per quelle imprese e quei settori che sono grandi consu- matori di energia; – i proventi di un’eventuale tassa sul CO2 verranno ridistribuiti alla popola- zione e ai vari settori dell’economia; – i meccanismi di flessibilità e il commercio dei diritti di emissione permetto- no di raggiungere gli obiettivi nel modo meno oneroso possibile. Questo quadro legale tiene pure conto degli interessi delle piccole e medie imprese. Anch’esse possono ottimizzare il loro consumo energetico e pertanto non verrebbero penalizzate dall’introduzione di una tassa sul CO2, grazie alla ridistribuzione dei proventi di questa tassa. Inoltre, è stato elaborato un modello semplificato apposita- mente per loro, finalizzato all’attuazione delle misure liberamente adottate nell’ambito di SvizzeraEnergia. Gli impegni assunti dall’Unione europea, di gran lunga il principale partner com- merciale del nostro Paese, e il modo col quale l’UE adempie ai propri impegni, as- sumono una rilevanza del tutto particolare per quanto riguarda la capacità concor- renziale a livello internazionale dell’economia svizzera. Anche l’UE si è impegnata a ridurre dell’8 per cento le proprie emissioni di gas ad effetto serra. Le modalità di attuazione adottate da taluni Paesi membri dell’UE sono in più punti paragonabili alla strategia adottata dalla Svizzera. L’UE intende introdurre e disciplinare a livello comunitario lo strumento del commercio di diritti di emissione. Il progetto di diret- tiva, del 23 ottobre 2001, che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (COM (2001) 581) indica che, su questo aspetto rilevante per quanto concerne le ricadute economiche, l’UE prevede di varare un modello assai simile a quello che verrà attuato in Svizzera con la legge sul CO2. Lo stesso dicasi della direttiva sui provvedimenti volontari e la strategia di attuazione dei meccanismi di flessibilità (attribuzione di diritti di emissione sotto forma di obiettivi di emissione e realizzazione di un sistema di gestione del com- mercio delle emissioni, segnatamente, per le imprese). Il fatto che gli Stati Uniti ri-

nuncino per il momento a ratificare il Protocollo di Kyoto potrebbe dare ai Paesi europei un vantaggio tecnologico il quale, a medio termine, potrebbe persino di- ventare un vantaggio concorrenziale. L’attuazione dei provvedimenti volontari, delle convenzioni e del commercio dei diritti di emissione è alquanto onerosa, sia per l’economia che per la Confederazio- ne. Tuttavia, gli sforzi consentiti dalla imprese saranno sostenuti dall’Agenzia per l’energia dell’economia (AEnEC).

4.2 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del

personale

4.2.1 Confederazione

L’attuazione del Protocollo di Kyoto implica che vengano realizzati alcuni impor- tanti compiti supplementari tanto a livello nazionale quanto internazionale (v. il n. 3). L’esecuzione di questi compiti è perlopiù di competenza della Confederazione (v. tabella 1, Allegato 1). Pertanto, quest’ultima sosterrà l’aumento degli oneri che

ne derivano. Queste spese risultano dal fatto che per la prima volta nell’ambito di un accordo internazionale sull’ambiente, il Protocollo di Kyoto ha fissato degli obiettivi quantificati vincolanti. È stato stabilito un sistema completo ed esauriente di norme al fine di assicurare la comparabilità con altri inventari, nonché la possibilità di ve- rificare l’adempimento degli impegni assunti dalle Parti. L’attuazione di questo si- stema richiede alcuni adattamenti istituzionali, organizzativi e logistici, in particolar modo per quanto riguarda l’Ufficio della Confederazione competente per le questio- ni relative alla sovranità, l’UFAFP e i servizi responsabili dell’esecuzione presso l’UFE (SvizzeraEnergia). Eccezion fatta per i provvedimenti volti alla protezione del clima, attuati tramite la legge sul CO2 e i programmi Energia 2000 e SvizzeraEnergia, la Svizzera, quale Parte alla Convenzione sui cambiamenti climatici si è finora limitata ad inventariare le emissioni di gas ad effetto serra e a fornire periodicamente le informazioni richie- ste sull’adempimento degli obblighi (circa 1 posto dal 1994, principalmente presso l’UFAFP). Dal 1997 un posto supplementare è stato messo a disposizione (sostan- zialmente presso il Seco) per la partecipazione della Svizzera alla fase pilota della Convenzione sui cambiamenti climatici e per i progetti bilaterali finalizzati alla protezione del clima all’estero. La Confederazione dispone già, grazie alla legge federale sul CO2 e a SvizzeraEner- gia, sia del quadro legale necessario che dello strumento adatto all’attuazione del Protocollo di Kyoto. Tuttavia, l’UFAFP necessiterà di 2,5 posti supplementari per i collaboratori scientifici al fine di garantire la realizzazione dell’inventario nazionale dei gas ad effetto serra (istituzione e funzionamento di un sistema nazionale per la raccolta di dati, elaborazione e documentazione di questi conformemente alle linee guida del Protocollo di Kyoto), compresa la revisione delle basi statistiche relative ai pozzi di assorbimento del carbonio nella foresta. Occorre naturalmente preventi- vare, oltre ai costi salariali dei suddetti posti di lavoro, le spese di funzionamento, segnatamente per gli studi e per i collaboratori esterni all’Amministrazione federale, per il nuovo materiale informatico. A breve termine, questi oneri supplementari sono

valutati a 400 000 franchi annui a carico del bilancio dell’UFAFP. L’applicazione dei meccanismi di flessibilità previsti dal Protocollo di Kyoto (v. Allegato 2), in particolare la gestione del registro nazionale delle transazioni effettuate nell’ambito dei meccanismi di flessibilità e il rapporto al Segretariato della Convenzione, richie- derà dal 2004 la creazione di almeno un posto supplementare per il Segretariato na- zionale e di fondi per garantirne il funzionamento e per i progetti, per un ammontare di 200 000 franchi all’anno. L’UFE necessiterà di quattro posti supplementari e l’UFAFP di un posto in più per potere attuare i provvedimenti volontari previsti dalla legge sul CO2, in particolar modo per concordare gli obiettivi e gli impegni, nonché per assicurare la verifica (controlling) e il monitoraggio (monitoring). A breve termine, i relativi oneri sup- plementari sono valutati a 200 000 franchi a carico dell’UFAFP, e a 400 000 franchi a carico dell’UFE. In caso di aumento delle emissioni di gas ad effetto serra, verreb- be introdotta la tassa sul CO2. Il messaggio relativo alla legge sul CO2 riporta le ri- percussioni sull’effettivo del personale inerente alla riscossione della tassa, all’attuazione dell’esenzione dalla tassa e alla ridistribuzione degli introiti in base ad una prima stima che occorrerà in seguito verificare. Al fine di potenziare la rete di osservazione del clima, nell’ambito di MeteoSvizzera (monitoraggio a lungo termine e contributo della Svizzera al Sistema Globale di Os-

servazione del Clima; Global Climate Observation System, GCOS), saranno neces- sari 1,5 posti nuovi, nonché mezzi supplementari pari a 75 000 franchi.

4.2.2 Cantoni e Comuni

I Cantoni e i Comuni partecipano attivamente all’attuazione della legge sul CO2, della legge sull’energia, segnatamente del programma SvizzeraEnergia. Più di

100 persone lavorano nei servizi cantonali competenti in materia di energia.

Il marchio di qualità «Città dell’energia» è attribuito ai Comuni che compiono sforzi particolari nell’ambito dell’energia, dei trasporti e del clima. Più di 70 città e Comu- ni hanno ricevuto questo marchio e s’impegnano nell’ambito di SvizzeraEnergia mettendo a disposizione il personale e i mezzi finanziari necessari.

5 Conformità con il programma di legislatura

La ratifica del Protocollo di Kyoto è contenuta nel Rapporto del 1° marzo 2000 sul Programma di legislatura 1999–2003 (FF 2000 2047 obiettivo 3, direttiva, ogget- to 7).

6 Rapporto con il diritto dell’UE

Gli Stati membri dell’UE possono concordare un’azione congiunta per l’attuazione degli obblighi assunti nel quadro del Protocollo di Kyoto (art. 4). Qui di seguito elenchiamo alcune indicazioni a tale riguardo: – Adozione a nome dell’UE della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici con la Decisione 94/69/CE del Consiglio del 15 dicembre 1993 concernente la conclusione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. – L’articolo 4 del Protocollo permette alle Parti dell’accordo, che agiscono nel quadro di un’organizzazione regionale di integrazione economica o insieme a essa, di adempiere congiuntamente agli impegni assunti ai sensi dell’articolo 3. – Al momento della firma del Protocollo, avvenuta il 29 aprile 1998 a Nuova York, l’UE ha dichiarato che essa e suoi Stati membri, conformemente all’articolo 4, adempieranno congiuntamente ai loro impegni assunti in virtù dell’articolo 3 paragrafo 1 del Protocollo. – La Decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Con- venzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempi- mento congiunto dei relativi impegni (2002/358/EG). – In seguito alla loro decisione di adempiere congiuntamente ai loro impegni conformemente all’articolo 4 del Protocollo di Kyoto, l’UE e i suoi Stati membri sono responsabili congiuntamente dell’adempimento da parte

dell’UE degli impegni assunti sulle limitazioni quantificate delle emissioni ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 del Protocollo. Di conseguenza, confor- memente all’articolo 10 del Trattato che istituisce l’Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure di carattere generale e parti- colare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo ovvero determinati dagli atti degli organi dell’Unione, inclusi tutti gli obblighi di riduzione quantificata delle emissioni assunti dall’Unione nel quadro del Protocollo, a facilitare l’adempimento degli impegni elencati e a evitare l’adozione di misure che potrebbero minacciare l’adempimento degli impegni assunti. – Le emissioni annue di base dell’Unione e dei suoi Stati membri non vengo- no stabilite definitivamente prima dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto. Quando tali emissioni saranno state stabilite definitivamente, non più tardi prima dell’inizio del periodo di adempimento, l’Unione e i suoi Stati membri fisseranno le quantità delle emissioni in tonnellate, espresse in equi- valente-CO2, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 8 della Decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccani- smo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nell’Unione. – Dopo avere fissato i valori definitivi delle emissioni annue di base, la Com- missione stabilisce al più tardi entro il 31 dicembre 2006, le relative quantità di emissioni in tonnellate, espresse in equivalente-CO2, per l’Unione Euro- pea e i singoli Stati membri, determinando gli impegni per la riduzione o la limitazione quantificata delle emissioni e i metodi per la stima delle emis- sioni antropiche delle fonti e dell’assorbimento dei pozzi conformemente all’articolo 5 paragrafo 2 del Protocollo, nonché le modalità per calcolare le quantità attribuite ai sensi dell’articolo 3 paragrafi 7 e 8 del Protocollo. – Gli Stati membri si sono impegnati a adottare le misure necessarie, al fine di poter depositare i documenti di ratifica e di approvazione, congiuntamente con quelli dell’Unione e di altri Strati membri, prima del 1° giugno 2002.

7 Rapporto con altri trattati internazionali

7.1 Trattati multilaterali sull’ambiente

La Svizzera attribuisce notevole importanza alla tutela coerente dell’ambiente e si adopera perciò a creare delle sinergie tra i vari trattati internazionali. La salvaguar- dia di taluni settori dell’ambiente non deve andare a scapito di altri settori. Il Proto- collo di Kyoto è pertanto strettamente correlato con la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e con il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato d’ozono, con la Convenzione sulla biodiversità e con la Convenzione contro la desertificazione.

7.1.1 La Convenzione di Vienna per la protezione

dello strato di ozono (RS 0.814.02) e il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (RS 0.814.021) È d’uopo proteggere lo strato di ozono senza provocare danni al clima. La Svizzera si assicurerà in particolare che le sostanze proibite dal Protocollo di Montreal non vengano sostituite da altri composti che mettono a repentaglio il clima. Si tratta, se- gnatamente, degli HFC, contemplati dal Protocollo di Kyoto quali gas ad effetto ser- ra, ma che, nell’ambito del Protocollo di Montreal, sono stati proposti quali possibili sostituti dei clorofluorocarburi (CFC).

7.1.2 La Convenzione sulla biodiversità (RS 0.451.43)

I cambiamenti climatici hanno ripercussioni negative sulla biodiversità, segnata- mente sulla riduzione di quest’ultima in taluni ecosistemi fragili o minacciati, e pro- vocheranno la rottura dell’equilibrio fra le varie specie. Per di più, l’utilizzo dei pozzi di assorbimento del carbonio autorizzato dal Protocollo di Kyoto potrebbe mettere in grave pericolo talune foreste esistenti e, di conseguenza, la loro biodiver- sità. In effetti, se si considerano le foreste unicamente per la loro funzione di pozzi di assorbimento del carbonio, quando queste giungono a maturazione, non fissano più il carbonio e potrebbero quindi essere sostituite da nuove piantagioni, le quali però non posseggono la stessa biodiversità. La Svizzera chiede quindi che vengano create delle sinergie al fine di poter salvaguardare il clima e la biodiversità in modo coerente e durevole.

7.1.3 La Convenzione sulla desertificazione

(FF 1995 II 649) Le variazioni climatiche sono una delle cause principali della desertificazione. Estendendosi, queste alterazioni climatiche accelerano o aggravano conseguente- mente il processo di desertificazione in alcune regioni aride o semiaride. È quindi fondamentale trovare delle sinergie al fine di lottare contro entrambi questi flagelli.

7.2 Rapporti con l’Organizzazione Mondiale del

Commercio (OMC) (RS 0.632.20) L’articolo 2 paragrafo 3 del Protocollo di Kyoto precisa che le Parti, nell’adempi- mento dei loro impegni rispettivi, debbano adoperarsi ad attuare le politiche e i provvedimenti in modo da ridurre al minimo gli effetti negativi, in particolar modo gli effetti nefasti sul commercio internazionale e le conseguenze economiche per le altre Parti. La Conferenza delle Parti potrà adottare, all’occorrenza, altri provvedi- menti ad hoc che agevolino l’attuazione delle disposizioni del suddetto paragrafo. Il Protocollo di Kyoto e l’Accordo sull’Organizzazione mondiale del commercio per- seguono obiettivi che devono rafforzarsi reciprocamente. La Svizzera porta il suo

contributo attuando entrambi questi trattati, segnatamente applicando il Protocollo di Kyoto, tramite la legge sul CO2.

8 Basi giuridiche

La costituzionalità del disegno di decreto federale concernente la ratifica del Proto- collo di Kyoto si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale che autorizza la Confederazione a concludere trattati internazionali. Le disposizioni del Protocollo di Kyoto rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione e, pertanto, debbono essere sotto- poste all’approvazione del Parlamento. Giusta l’articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione, i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenuncia- bili, se prevedono l’adesione ad un’organizzazione internazionale oppure se impli- cano un’unificazione multilaterale del diritto. Il Protocollo di Kyoto è stato concluso per una durata indeterminata. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 1, tre anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo per una Parte, detta Parte può denunciare il Protocollo in qualsiasi momento, inviando notifica scritta al depositario. Tale denuncia prende effetto dopo un anno a decorrere dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica di denuncia. La stessa possibi- lità di denuncia è prevista dalla Convenzione sui cambiamenti climatici (art. 25 della Convenzione). La Parte che denuncia la Convenzione sui cambiamenti climatici, denuncia implicitamente anche il Protocollo di Kyoto (art. 27 par. 3 del Protocollo). Il Protocollo di Kyoto non prevede l’adesione ad un’organizzazione internazionale e non implica un’unificazione multilaterale del diritto. Esso non disciplina un campo giuridico specifico in modo dettagliato con norme direttamente applicabili, ma lascia alle Parti contraenti la scelta dei mezzi dei quali esse intendono avvalersi per adem- piere ai loro impegni. Pertanto, il decreto di approvazione dell’Assemblea federale non sottostà al referen- dum relativo ai trattati internazionali ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione.

Supplemento Allegati – Allegato 1: Figure e tabelle – Allegato 2: Normativa e quadro istituzionale che disciplinano l’attuazione in Svizzera dei meccanismi di flessibilità contemplati dal Protocollo di Kyoto.

Allegato 1

Quota relativa alle varie categorie di emissioni di gas ad effetto serra in Svizzera per l’anno 2000 Figura 1

Altri Rifiuti 2% 5% Artigianato e servizi 10% Trasporti 31%

Agricoltura 12 %

Industria Economie domestiche 18% 21%

Evoluzione delle emissioni di gas ad effetto serra (totale CO2, CH4, N2O, HFC, PFC e SF6 in equivalente-CO2) in Svizzera durante il periodo 1990–2000 (emissioni lorde) e valore limite per il 2010. Figura 2

50 Obiettivo 2010

(Metà 2008 - 2012)

1990 1995 2000 2005 2010

Evoluzione delle emissioni energetiche di CO2 in Svizzera durante il periodo 1990–2000 e gli obiettivi 2010 secondo la legge sul CO2. Figura 3

Obiettivo 2010 Totale

missioni CO2 (mio. t) -10%

Olii da riscaldamento

-15%

Carburanti -8%

1990 1995 2000 2005 2010

Posti di lavoro e costi annui per ufficio Tabella 1

2003 Dal 2004

Posti di lavoro 2 (UFAFP)1 4.5 (UFAFP)1,2,3,4 4 (UFE)1 4 (UFE)5

1.5 (MeteoSvizzera)6

Totale 6 10

Costi di personale 0.300 (UFAFP) 0.585 (UFAFP) (in milioni di franchi) 0.600 (UFE) 0.520 (UFE)

0.195 (MeteoSvizzera)

Spese di gestione 0.300 (UFAFP) 0.800 (UFAFP) (in milioni di franchi) 0.400 (UFE) 0.400 (UFE)

0.075 (MeteoSvizzera)

Costi complessivi 1.600 2.575 (in milioni di franchi) 1 Sistema nazionale relativo all’istituzione dell’inventario delle emissioni di gas a effetto serra

2 Inventario dei pozzi di assorbimento del carbonio

3 Segretariato per i meccanismi di flessibilità del Protocollo di Kyoto (compreso il registro)

4 Misure volontarie di SvizzeraEnergia e legge sul CO2

5 Misure volontarie SvizzeraEnergia e legge sul CO2

6 Rete meteorologica e climatologica

Allegato 2

Allegato 2: Normativa e quadro istituzionale che disciplinano l’attuazione in Svizzera dei meccanismi di flessibilità contemplati dal Protocollo di Kyoto. Panoramica: Attuazione dei meccanismi di flessibilità in Svizzera

Lo schema seguente indica in che modo i meccanismi di flessibilità verranno attuati in Svizzera.

Commento dello schema I meccanismi di flessibilità permettono di avvalersi, in Svizzera, delle riduzioni di emissioni ottenute all’estero per raggiungere gli obiettivi del Protocollo di Kyoto e della legge sul CO2. Gli strumenti a disposizione per realizzarli sono i seguenti: i progetti JI/CDM9 e il commercio dei diritti di emissione.

9 Applicazione congiunta (Joint Implementation, JI) insieme ai Paesi industrializzati e meccanismo per uno sviluppo «pulito» (Clean Development Mechanism, CDM) in parte- nariato con i Paesi in via di sviluppo.

Progetti JI/CDM (v. il n. 1 dello schema): i progetti JI/CDM realizzati dalla Svizze- ra all’estero – sia dallo Stato che dal settore privato – permettono di conseguire dei permessi di emissione. Affinché l’integrità ecologica di questi progetti sia garantita (riduzioni supplementari delle emissioni), i progetti CDM, in particolar modo, deb- bono osservare tutta una serie predefinita di tappe e devono rispettare un insieme di criteri di qualità, nonché severe procedure di verifica. Le varie tappe di un progetto CDM concernono i seguenti attori:

Tappe del progetto Attori

Studio di fattibilità del progetto Amministratore del progetto Approvazione del progetto Servizi di verifica svizzeri e del Paese «ospite» Ratifica del progetto Organo di revisione privato accre- ditato Registrazione del progetto Servizi di verifica svizzeri e della Convenzione sui cambiamenti climatici Attuazione del progetto Amministratore del progetto Monitoraggio e resoconto delle riduzioni Amministratore del progetto Verifica e certificazione delle riduzioni Organo di revisione privato accre- ditato Determinazione dei permessi di emissione Organo esecutivo della Convenzio- ne sui cambiamenti climatici

Per quanto riguarda i progetti JI, le formalità sono semplificate poiché questi pro- getti non comportano aumenti delle emissioni totali. Se i Paesi che assumono la di- rezione dei progetti soddisfano le condizioni di partecipazione (tenere, nella dovuta forma, un inventario dei gas ad effetto serra e creare un registro nazionale), è possi- bile accelerare la procedura dei suddetti progetti, durante la quale il Paese «ospite» rilascia lui stesso i permessi di emissione e li detrae dal proprio bilancio. Se le con- dizioni di partecipazione non sono soddisfatte, le riduzioni conseguite vanno verifi- cate da un organo di revisione privato indipendente. Spetta quindi all’organo incari- cato dell’esecuzione dei progetti JI rilasciare i permessi. Commercio internazionale dei diritti di emissione (v. il n. 2 dello schema): oltre a dirigere dei progetti, la Svizzera – sia lo Stato che il settore privato – può anche comperare dei permessi di emissione sul mercato internazionale. Questi permessi risultano sia dai progetti JI/CDM senza partecipazione della Svizzera, sia da diritti di emissione eccedentari provenienti da altri Stati. Si possono anche rivendere sul mercato internazionale i diritti di emissione eccedentari della Svizzera. La domanda di permessi di emissione dell’estero (v. il n. 3 dello schema) deriva in Svizzera principalmente dagli impegni assunti formalmente nell’ambito della legge sul CO2. Ai sensi della legge, le grandi imprese, i consumatori di combustibili e di carburanti che si raggruppano e le aziende che consumano grandi quantità di ener- gia, possono impegnarsi a limitare le loro emissioni di CO2. Per essere in grado di adempiere ai loro impegni assunti formalmente, essi hanno la possibilità di avvalersi

di permessi di emissione acquisiti all’estero che fungeranno da complemento ai provvedimenti adottati dalle imprese. Quest’ultime acquistano dei permessi di emis- sione dall’estero e li fanno contabilizzare dallo Stato alla stregua dei loro impegni. È consentito allo Stato stesso di avvalersi di questi permessi per adempiere agli impe- gni assunti nell’ambito del Protocollo di Kyoto. Intermediari (v. il n. 4 dello schema): i meccanismi di flessibilità creeranno un mer- cato internazionale dei diritti di emissione sul quale s’inseriranno anche gli interme- diari. Quest’ultimi contribuiscono a ridurre i costi associando l’offerta alla domanda di permessi di emissione. Gli intermediari possono, per esempio, raggruppare alcuni progetti in fondi comuni e vendere i permessi corrispondenti a piccoli produttori di gas ad effetto serra oppure gestire piattaforme di compravendita specializzate negli scambi di permessi. I meccanismi di flessibilità offrono nuove prospettive di affari per le banche, le assicurazioni, i consulenti e i mediatori. Progetti JI in Svizzera (v il n. 5 dello schema): le possibilità offerte dai progetti JI finanziati da investitori svizzeri o esteri in Svizzera non vanno tralasciate. Questa opzione susciterà interesse in particolar modo presso i gruppi internazionali che di- spongono di filiali in Svizzera e che desiderano ridurre ulteriormente i costi. Per evitare qualsiasi discriminazione, le norme e le esigenze che si applicano ai progetti JI in Svizzera debbono essere le stesse che quelle in vigore per i progetti all’estero. Servizio di verifica svizzero e Segretariato nazionale (v il n. 6 dello schema): l’in- troduzione dei meccanismi di flessibilità in Svizzera richiede che venga istituito un organo centrale di collegamento e di verifica presso la Confederazione. Questo ser- vizio è incaricato di compiti di portata nazionale quali: approvare e registrare dei progetti JI/CDM svizzeri; tenere un registro nazionale nel quale vengono trascritti i trapassi di proprietà dei permessi di emissione; concludere dei memorandum d’intenti con i Paesi «ospiti»; informare l’opinione pubblica e comunicare con i ser- vizi di verifica internazionali della Convenzione sui cambiamenti climatici; coordi- nare con SvizzeraEnergia le attività di verifica, di monitoraggio e di resoconto. I

meccanismi di flessibilità sono elaborati in modo che la maggior parte degli incari- chi di esecuzione e di verifica richiesti dai progetti all’estero possano essere affidati ad organi di revisione privati accreditati. Servizio di verifica della Convenzione sui cambiamenti climatici (v il n. 7 dello schema): il Segretariato della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici è l’equivalente, a livello internazionale, del servizio di verifica svizzero. Il suo com- pito consiste segnatamente nel tenere una lista dei progetti finalizzati alla protezione del clima e un registro di tutti i trapassi di proprietà dei permessi nel mondo. L’attuazione dei vari progetti verrà seguita da diversi organi esecutivi. Il Comitato esecutivo (Executive Board, per i progetti CDM), nominato dalla settima Conferen- za delle Parti (COP 7), nel novembre 2001, ha ricevuto l’incarico di rilasciare i cer- tificati che attestano le riduzioni di emissioni conseguite nell’ambito di progetti CDM e accertate da organi di revisione privati. Al Comitato esecutivo incombe an- che l’esame particolareggiato di questioni fondamentali di metodo inerenti allo sce- nario di riferimento10 (Baseline), al monitoraggio e al rendiconto; gli spetta anche elaborare una procedura semplificata specifica per i progetti su scala ridotta (Small

10 Evoluzione ipotetica delle emissioni usata quale base per valutare l’efficacia dei progetti di protezione del clima. Corrisponde allo scenario di riferimento «Business as usual» usato per le proiezioni relative alle emissioni di Stati, imprese, ecc.

Scale) CDM. Il Comitato di supervisione (Supervisory Committee), responsabile del controllo dei progetti JI, verrà istituito dalla prima Conferenza delle Parti al Proto- collo e, pertanto, inizierà la sua attività unicamente dopo l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto.

Attuazione dei meccanismi di flessibilità Criteri di ammissione dei soggetti di diritto e norme disciplinanti l’attuazione Non è possibile attuare i meccanismi di flessibilità in Svizzera finché lo Stato non avrà soddisfatto le condizioni internazionali di partecipazione. Fra queste figurano segnatamente la ratifica del Protocollo di Kyoto, l’istituzione di una contabilità na- zionale delle emissioni e la pubblicazione di un resoconto periodico destinato al ser- vizio di verifica della Convenzione sui cambiamenti climatici. In Svizzera, saranno perlopiù i settori privati ad avvalersi dei meccanismi di flessi- bilità. Qualsiasi persona fisica o morale è abilitata ad avviare e condurre progetti nel settore della salvaguardia del clima e quindi di generare, di acquistare e di vendere dei permessi di emissione. La partecipazione alle transazioni è autorizzata previa registrazione presso il Segretariato nazionale. L’acquisto e la rivendita in Svizzera di certificati esteri sono autorizzati senza alcuna restrizione (v. qui sotto «imputazione»). In compenso, le transazioni destinate all’estero sono soggette ad alcune limitazioni se risulta che il raggiungimento dell’obiettivo stabilito dal Protocollo di Kyoto non verrà raggiunto dalla Svizzera. In base alla decisione della Conferenza delle Parti, ciascun Paese possiede nel proprio registro nazionale una riserva, per il periodo di adempimento, il cui ammontare do- vrebbe corrispondere ad almeno il 90 per cento della quantità di emissioni assegna- tagli (assigned amount). La riserva può anche essere pari a cinque volte la quantità indicata nell’ultimo inventario delle emissioni di gas ad effetto serra accertato se quest’ultima è inferiore alla quantità assegnata. Quando le riserve sono inferiori al livello minimo obbligatorio, il registro elettronico assicura automaticamente che nessun diritto di emissione venga esportato dalla Svizzera. Questa restrizione ri- guarda tutte le Parti interessate. Dato il numero piuttosto limitato di diritti di emis- sione disponibili, appare assai poco probabile che le vendite dalla Svizzera verso l’estero possano compromettere il rispetto di questo limite. Occorrerà tuttavia con- templare tale possibilità e disciplinare con cura i casi specifici prima di elaborare il registro elettronico.

Imputazione degli obiettivi di riduzione in base alla legge sul CO2 Al temine di aspre trattative fra i due campi antagonisti – l’Unione europea assieme ad altri Paesi, come la Svizzera da un lato e dall’altro il Canada, il Giappone più al- tri Paesi – le Parti alla Convenzione hanno concordato che i meccanismi dovranno essere utilizzati quali complementi alle misure interne e queste misure dovranno quindi costituire un elemento importante dello sforzo fornito dai Paesi industrializ- zati. Questo costituisce una condizione per una politica sul clima credibile e sosteni- bile. Adottare una politica climatica credibile e sostenibile implica che gli Stati industria- lizzati forniscano notevoli contributi, cominciando dal proprio territorio. Il poten- ziale di riduzione utile e vantaggioso dal punto di vista economico è notevole e an-

drebbe sfruttato appieno, anche al fine di migliorare l’ambiente nel Paese stesso (Domestic Secondary Benefits). Basandosi su queste considerazioni, la Svizzera ha ribadito che gli impegni assunti in ossequio al Protocollo di Kyoto dovranno essere soddisfatti principalmente tra- mite provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni sul territorio svizzero. Questa posizione è conforme alla legge sul CO2 ed è stata rinsaldata dalla decisione della Conferenza delle Parti. Allo stato attuale, tuttavia, non è giudizioso stabilire un obiettivo quantificato per la riduzione delle emissioni sul territorio svizzero. Ulterio- ri lavori relativi all’attuazione del Protocollo in Svizzera e all’estero permetteranno di stabilire se tale quantificazione è necessaria o meno.

Commercio nazionale di diritti di emissione e relazione con i meccanismi di flessibilità La partecipazione al commercio dei diritti di emissione è facoltativa e aperta a tutti i soggetti di diritto autorizzati. Sul mercato nazionale possono essere scambiati: – i diritti di emissione svizzeri non utilizzati (AAU11 – CH) in ossequio agli impegni assunti; – i diritti di emissione di altri Paesi industrializzati (AAU e RMU12), derivanti dal commercio di diritti con altre Parti al Protocollo di Kyoto; – i permessi inerenti ai progetti JI e CDM (ERU13/CER14); – i permessi inerenti ai progetti finalizzati alla protezione del clima in Svizzera (certificati AAU – CH); – i permessi risultanti dall’aumento netto dei pozzi di assorbimento del CO2 in Svizzera (RMU – CH). Grazie al sistema di registrazione previsto a livello internazionale (a tutti i crediti verrà assegnato un numero di serie inconfondibile), sarà possibile identificare il tipo di progetto, nonché l’origine dei certificati. Non risulta utile disciplinare in modo più rigoroso, con disposizioni non concordate a livello sopranazionale (per esempio con l’UE), il commercio dei vari tipi di crediti, poiché il mercato potrebbe facil- mente aggirare tali restrizioni. In base alla decisione della Conferenza delle Parti, tutti i permessi, qualunque sia la loro origine, hanno il medesimo valore per l’adempimento degli impegni assunti in ossequio al Protocollo di Kyoto e possono pertanto essere scambiati tra di loro sul mercato internazionale dei diritti di emissione (fungibilità). Il rimanente credito po- trà essere trasferito nel secondo periodo di adempimento, tuttavia, non dovrà conte- nere nessun permesso proveniente dai pozzi di assorbimento del CO2 (RMU). Gli AAU, invece, possono essere trasferiti integralmente nel periodo di adempimento successivo; lo stesso vale per gli ERU e i CER, tuttavia in proporzioni limitate (in entrambi i casi, fino al 2,5 per cento della quantità di emissioni originalmente asse- gnata).

11 Assigned Amount Unit (AAU): quantità assegnata ad una Parte per gli anni 2008–2012 in ossequio all’obiettivo di riduzione stabilito dall’Allegato B del Protocollo di Kyoto. 12 Removal Unit (RMU): unità utilizzata al fine di contabilizzare i permessi di emissione risultanti dall’aumento nel Paese dei pozzi di assorbimento del carbonio.

13 Emission Reduction Unit (ERU): permessi risultanti da progetti JI.

14 Certified Emission Reduction (CER): permessi risultanti da progetti CDM.

Un sistema nazionale di commercio dei diritti di emissione verrà istituito in collabo- razione con l’Agenzia per l’energia dell’economia (AEnEC) in ossequio alle norme internazionali e nella prospettiva di un futuro collegamento col sistema di scambio dei diritti di emissione dell’UE. Pertanto, le esigenze minime relative al sistema dell’UE vanno prese in considerazione.

Categorie di progetti e criteri In ossequio alla decisione della Conferenza delle Parti, possono essere considerati progetti JI oppure CDM le seguenti categorie: – progetti finalizzati alla riduzione del consumo energetico (aumento dell’effi- cacia energetica, sostituzione degli agenti energetici, energie rinnovabili); – altri progetti a favore della salvaguardia dell’ambiente volti a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (metano, ecc.); – progetti JI: tutte le categorie di progetti relativi ai pozzi di assorbimento del CO2 (per la selvicoltura, le attività non devono superare il limite svizzero pa- ri a 1,83 milioni di tonnellate di CO2); – progetti CDM: progetti finalizzati all’imboschimento o al rimboschimento (fino all’1 per cento delle emissioni dell’anno di riferimento). Gli impianti nucleari non possono essere riconosciuti come progetti JI o CDM. La contabilizzazione dei progetti di pozzi di assorbimento del CO2 segue le disposizioni che l’Organo sussidiario del Consiglio scientifico e tecnologico (OSCST) e il Grup- po Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico (Intergovernmental Pa- nel on Climate Change, IPCC ) avranno elaborato entro la fine del 2003. In linea di massima, non è prevista alcuna altra limitazione. Si potranno, in via ecce- zionale, respingere progetti che sono in palese contraddizione con i princìpi della politica svizzera di sviluppo, così come con la politica estera svizzera. Tale decisio- ne dovrà essere motivata.

Norme applicabili agli organi di revisione privati Il principio dei meccanismi di flessibilità si fonda sul presupposto che i progetti JI e CDM soddisfano norme di qualità elevate. Sono previste norme nazionali e interna- zionali severe, nonché un insieme di verifiche accurate prima e durante l’esecuzione, al fine di assicurarsi che solo i progetti ineccepibili ottengano dei permessi. L’osservanza di queste condizioni sottintende rigorose procedure di controllo e di verifica, le quali verranno affidate, in ossequio al Protocollo, ad organi privati ac- creditati (in seguito indicati col termine «organi di revisione privati»)15. Le spese per queste operazioni di controllo sono a carico degli autori dei progetti. I principali incarichi che competono agli organi di revisione sono i seguenti: – esame preliminare della domanda di progetto (tappa denominata «convalida del progetto» per quanto riguarda il CDM), e – verifica del progetto dopo l’avvio dello stesso (tappa denominata «verifica» e, per quanto riguarda il CDM« certificazione delle riduzioni delle emissio- ni»).

15 Questi organi di revisione sono denominati «entità operazionali» (Operational Entities) per il progetto CDM ed «entità indipendenti» (Indipendent Entities) per il progetto JI.

In base alla decisione della Conferenza delle Parti, gli organi di revisione debbono essere accreditati dagli organi esecutivi competenti. Il Comitato esecutivo (CDM) incaricherà una commissione di istituzionalizzare la procedura di accreditamento. Non esisterà, invece, nessuna autorità internazionale di accreditamento per i progetti JI fino a quando il Comitato di supervisione non sarà stato nominato dopo l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto. Durante il periodo transitorio, vale a dire fino a quando la procedura di accreditamento internazionale non sarà stata istituita oppure fino a quando l’esistenza di audit di qualità non sarà stata comprovata, gli organi di revisione privati accreditati per i progetti CDM verranno riconosciuti dalla Confede- razione anche per i progetti JI. Altri Stati, quali i Paesi Bassi e il Regno Unito, hanno già iniziato ad attribuire uni- lateralmente lo statuto di organo di revisione a società nazionali o internazionali. Durante la fase di transizione, vale a dire fino a quando non sarà stata istituita una procedura di accreditamento riconosciuta internazionalmente, occorrerà assicurarsi che le società di revisione riconosciute dalla Svizzera lo siano anche da parte di altri Stati.

Regolamentazione e competenze delle istituzioni statali

Come illustrato dallo schema all’inizio del presente Allegato, gli investitori e i Paesi «ospiti» debbono attenersi ad una procedura prestabilita. Essa prevede alcune istitu- zioni statali che dovranno essere create in Svizzera.

Segretariato nazionale È d’uopo che l’Amministrazione disponga di un servizio di collegamento centrale, facilmente raggiungibile per le persone interessate sia in Svizzera che all’estero. Gli incarichi di questo servizio sono i seguenti: – fornire ragguagli sui meccanismi di flessibilità e coordinare i relativi lavori in seno all’Amministrazione federale al fine di assicurare la coesione, se- gnatamente per quanto riguarda la politica di sviluppo e la politica di ridu- zione del consumo energetico; – registrare le domande di progetti JI / CDM, verificare rapidamente se le esi- genze formali e i criteri dei progetti sono rispettati, trasmettere le domande per approvazione da parte del gruppo di lavoro interdipartimentale IDA- SwissFlex, all’occorrenza facendo capo ad esperti esterni; – registrare i progetti approvati (v. qui sotto); – comunicare (coordinare con l’informazione sulla legge sul CO2 e Svizzera- Energia): massima trasparenza circa le attività relative ai progetti, piattafor- ma ad hoc su Internet incluso il materiale informativo, progetti già avviati e statuto di quest’ultimi, collegamento con gli organi di riferimento e le nume- rose organizzazioni; partecipazione a simposi e seminari d’informazione ri- volti ad un pubblico interessato; – assicurare i contatti con gli interlocutori e i servizi ufficiali in Svizzera e all’estero; rappresentare la Svizzera nelle conferenze e nei seminari interna- zionali vertenti su questo tema; – preparare dei rapporti per il segretariato della Convenzione sui cambiamenti climatici circa i meccanismi di flessibilità;

– cooperare con il programma NSS (National Strategy Studies) al fine di po- tenziare le capacità nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi industrializzati la cui economia è in transizione, per quanto riguarda i progetti CDM e JI, assi- curarsi del coordinamento con i programmi di trasferimento di tecnologie e di produzione industriali rispettose dell’ambiente (Cleaner Production); – ricercare degli esperti nazionali, i quali saranno chiamati a cooperare in seno alle istituzioni internazionali nell’ottica dell’attuazione della Convenzione sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.

Registro nazionale, contabilità AAU/CER Per potere contabilizzare i gas ad effetto serra, occorre costituire un registro nel quale verranno trascritti i vari diritti di emissione, nonché tutte le transazioni. Il re- gistro nazionale include i seguenti conti: – AAU (Assigned Amount Unit) diritti di emissione in base al totale delle emissioni assegnate previste dal Protocollo di Kyoto; – conto parziale Stato; – conto parziale per ciascun impegno formale assunto in virtù dell’articolo 9 della legge sul CO2; – conto parziale per gli intermediari con sede in Svizzera e per gli altri partecipanti al commercio nazionale di diritti di emissione; – conto intermedio CER (Certified Emission Reduction): permessi risultanti da un progetto CDM da contabilizzare successivamente nel conto AAU; – conto intermedio ERU (Emission Reduction Unit): permessi risultanti da un progetto JI da contabilizzare successivamente nel conto AAU; – RMU (Removal Unit): diritti di emissione fissati annualmente oppure alla fine del periodo di adempimento, che possono essere contabilizzati nel totale nazionale delle emissioni, nelle medesime proporzioni rispetto all’aumento dei pozzi di assorbimento del carbonio in base all’inventario; – conti di chiusura: – conto di annullamento: durante il periodo di adempimento, i diritti di emissione utilizzati vanno annullati nelle quantità effettivamente emes- se e dedotti dal conto parziale corrispondente; – conto di prelievo: al fine di ridurre per quanto possibile il volume auto- rizzato delle emissioni, le organizzazioni di protezione dell’ambiente possono per esempio acquistare dei crediti e ritirarli così dalla circola- zione; – conto di saldo nuovo: tutti gli AAU e, entro certi limiti, gli ERU e i CER che non sono stati utilizzati al fine di adempiere gli impegni né ri- tirati dalla circolazione, possono essere trasferiti nel periodo di adem- pimento seguente. Il registro è una banca dati protetta. Le transazioni vengono contabilizzate elettroni- camente. Un sistema di bloccaggio automatico evita che, con le vendite all’estero, si riesca a far scendere le riserve obbligatorie al di sotto del limite inferiore fissato al 90 per cento del totale iniziale delle emissioni. Il registro permette di assicurarsi che i seguenti limiti vengono rispettati:

– contabilizzazione delle attività silvicole in Svizzera e nell’ambito dei pro- getti JI: 1,83 milioni di tonnellate di CO2; – progetti finalizzati all’imboschimento e al rimboschimento nell’ambito del CDM: massimo l’1 per cento delle emissioni annue base (pari a 5 volte); – riporto dei crediti risultanti dai progetti CDM e JI al periodo di adempi- mento successivo: massimo il 2,5 per cento della quantità di emissioni attri- buita.

Servizio di registrazione dei progetti Dopo che il servizio incaricato di recepire i progetti ha proceduto ad una prima ve- rifica, il progetto viene registrato in una lista con lo statuto «verifica in atto». Gli viene assegnata una categoria e viene descritto per sommi capi. Dopo l’approva- zione del rapporto di convalida e dopo la conclusione dell’accordo di progetto, lo statuto viene modificato in «progetto valido, pronto all’attuazione». Dopo che le riduzioni delle emissioni conseguite sono state certificate, il progetto riceve lo sta- tuto di «il progetto genera dei permessi». Al termine del periodo creditore stabilito nell’accordo di progetto, il progetto viene considerato «concluso». Il servizio di registrazione dei progetti è il Segretariato nazionale.

Contratti di cooperazione Il Protocollo di Kyoto stabilisce (art. 6 par. 1a e art. 12 par. 5a) che i progetti CDM e JI debbano ricevere l’approvazione delle Parti coinvolte. Può rivelarsi utile con- cludere un contratto di cooperazione o perlomeno una Lettera d’intenti (Letter of Intent) con i Paesi potenzialmente interessati per definire i loro interessi e rassicura- re gli investitori. Nella primavera 2001, lo SWAPP ha avviato i lavori preparatori (modello di contratto di cooperazione, primi contatti con i Paesi interessati) che esulano dal quadro delle attività svolte congiuntamente16 nella fase pilota. Con ogni probabilità, anche gli accordi relativi ai progetti dovranno essere approvati dagli Stati coinvolti. I contratti di cooperazione saranno negoziati prioritariamente con i Paesi ai quali l’economia privata è effettivamente interessata.

Istituzioni Gli incarichi illustrati incomberanno all’UFAFP. Dal 2004, occorrerà come minimo 1 posto supplementare per assumerli. Durante il periodo di transizione verrà creata una joint venture, per quattro anni al massimo, tra il Seco (SWAPP) e l’UFAFP in modo da sfruttare al meglio le capacità e le esperienze già acquisite. Tale associazione include: Il Segretariato nazionale Esso fa capo all’UFAFP e cura i rapporti con l’esterno; il Segretariato nazionale è diretto dall’UFAFP; beneficerà di un aiuto dello SWAPP limitato nel tempo e circo- scritto ad alcuni settori di attività.

16 Activities Implemented Jointly, AIJ: designano la fase pilota della Convenzione sui cam- biamenti climatici istituita nel 1995 per mettere alla prova i meccanismi flessibili. Lo SWAPP (Swiss AIJ Pilot Program) è finanziato da crediti quadro del Seco.

Il Gruppo di lavoro interdipartimentale – SwissFlex Verrà istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale IDA – SwissFlex; esso sarà incaricato di soprintendere ai lavori di attuazione e di verificare la corretta realizza- zione dei vari incarichi e il rispetto della tabella di marcia; l’organo direttivo strate- gico sarà composto dai direttori dell’UFAFP, del seco, dell’UFE e della DSC; la presidenza del gruppo di lavoro è assunta dall’UFAFP; il direttore del programma SWAPP assicura la presidenza degli affari SWAPP.

Aspetti giuridici L’utilizzazione dei meccanismi di flessibilità si fonda sull’articolo 2 capoverso 7 della legge dell’8 ottobre 1999 sul CO2 (RS 641.71). Tutte le riduzioni di emissioni conseguite all’estero, finanziate da persone fisiche o morali domiciliate in Svizzera oppure conseguite sul mercato internazionale, possono essere prese in considerazio- ne. In seguito alla ratifica del Protocollo di Kyoto, questo articolo non dovrà essere adattato. I meccanismi di flessibilità potranno già essere utilizzati nell’ambito dei provvedi- menti volontari prima di un’eventuale introduzione della tassa sul CO2. Qualora questa tassa venisse introdotta, le esatte modalità che disciplinano la contabilizza- zione delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero dovrebbero essere preci- sate con un’ordinanza.

Compendi 5684

1 Parte generale 5687

1.1 I pericoli inerenti ai cambiamenti climatici 5687

1.2 La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il Protocollo di

Kyoto 5689

1.3 Attuazione e monitoraggio del Protocollo 5691

1.4 Atteggiamento dei Paesi 5692

1.5 Stralcio di interventi parlamentari 5692

2 Parte speciale: gli elementi chiave del Protocollo di Kyoto 5693

2.1 Le modalità di attuazione 5693

2.2 I meccanismi di flessibilità 5694

2.3 I pozzi di assorbimento del carbonio 5696

2.4 Inventario delle emissioni di gas ad effetto serra 5697

2.5 Adempimento degli impegni derivanti dal Protocollo di Kyoto 5698

2.6 Rafforzamento delle capacità e trasferimento di tecnologie 5699

3 Attuazione in Svizzera 5701

3.1 Obiettivo di riduzione del Protocollo di Kyoto ed emissioni di gas ad

effetto serra in Svizzera 5701

3.2 Legge sul CO2 e programma d’azione SvizzeraEnergia 5702

3.2.1 La legge sul CO2 5703

3.2.2 SvizzeraEnergia 5704

3.3 Ulteriori provvedimenti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni

3.4 Provvedimenti riguardanti gli altri gas ad effetto serra 5705

3.4.1 Metano e protossido di azoto 5705

3.4.2 Gas sintetici ad effetto serra 5706

3.5 Altri gas ad effetto serra e precursori 5707

3.6 Attuazione dei meccanismi di flessibilità in Svizzera (SwissFlex) 5707

3.7 I pozzi di assorbimento del carbonio in Svizzera 5708

3.8 Sistema nazionale relativo all’istituzione dell’inventario dei gas ad effetto serra 5711

3.9 Altri impegni 5712

3.9.1 Politiche e provvedimenti (art. 2) 5712

3.9.2 Programmi nazionali (art. 10) e contributi finanziari (art. 11) 5712

3.10 Adempimento degli impegni a livello nazionale 5712

4 Ripercussioni 5713

4.1 Ripercussioni economiche 5713

4.2 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale 5715

4.2.1 Confederazione 5715

4.2.2 Cantoni e Comuni 5717

5 Conformità con il programma di legislatura 5717

6 Rapporto con il diritto dell’UE 5717

7 Rapporto con altri trattati internazionali 5718

7.1 Trattati multilaterali sull’ambiente 5718

7.1.1 La Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono

(RS 0.814.02) e il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (RS 0.814.021) 5719

7.1.2 La Convenzione sulla biodiversità (RS 0.451.43) 5719

7.1.3 La Convenzione sulla desertificazione 5719

7.2 Rapporti con l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) 5719

8 Basi giuridiche 5720

Decreto federale concernente la ratifica del Protocollo di Kyoto dell’11dicembre 1997 della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Disegno) 5737 Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 5738

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