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Messaggio concernente l'adeguamento dell'allegato alla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; revisione dell'allegato)

01.069

Messaggio concernente l’adeguamento dell’allegato alla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; revisione dell’allegato)

del 7 novembre 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni di modifica dell’allegato alla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

7 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2001-1685 715

Compendio

In seguito a un’iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati signora Josi Meier (85.227; diritto delle assicurazioni sociali) il 6 ottobre 2000 il Parlamento ha ap- provato la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) (FF 2000 4379). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 25 gen- naio 2001. Al fine di coordinare al meglio parte generale e legislazione speciale e di definire con precisione le inevitabili deroghe specifiche alle singole leggi, nell’allegato alla LPGA sono state modificate tutte le leggi relative alle assicurazioni sociali. Vista la mole dei lavori di preparazione necessari a livello d’ordinanza, il Parlamento era consapevole che una rapida entrata in vigore della LPGA e del relativo allegato non sarebbe stata possibile. Inoltre, sempre nell’ambito del diritto delle assicura- zioni sociali, parallelamente alla LPGA, che disciplina in prevalenza questioni pro- cedurali, le Camere hanno discusso anche progetti d’altro genere che si presume- vano destinati a una più rapida entrata in vigore. Essendo ciascuno di questi pro- getti soggetto a referendum, nell’allegato alla LPGA non si è potuto tener conto delle modifiche di contenuto da essi proposte. Ecco perché l’articolo 83 capover- so 2 LPGA conferisce al Parlamento la facoltà di aggiornare l’allegato tramite or- dinanza affinché le modifiche di contenuto già entrate in vigore vi possano essere formulate conformemente alla LPGA senza essere sottoposte a un ulteriore referen- dum. Con il presente messaggio si sottopongono gli aggiornamenti da adottare tramite ordinanza in due disegni distinti. La revisione 1 dell’allegato contiene gli adegua- menti legati alle diverse modifiche del diritto delle assicurazioni sociali già entrate in vigore al momento dell’approvazione del presente messaggio. La revisione 2 contempla invece gli adeguamenti che si renderanno necessari all’entrata in vigore degli accordi bilaterali con l’UE. La revisione 3 ha per oggetto nuove modifiche materiali: si tratta soprattutto di adeguare i rimedi giuridici dell’AVS a una modifica dell’AI adottata nell’allegato alla LPGA. Sarebbe certamente auspicabile che questo adeguamento entrasse in vigore contemporaneamente alla LPGA. Tuttavia, poiché dal punto di vista del di- ritto formale, contrariamente alle revisioni 1 e 2, l’adeguamento non costituisce un

aggiornamento dovuto a una modifica già entrata in vigore, dovrebbe essere ema- nato sotto forma di modifica di legge soggetta a referendum facoltativo. Allo scopo di correggere alcune imprecisioni prima dell’entrata in vigore della LPGA, la revi- sione 3 propone inoltre ulteriori modifiche nell’ambito della LADI.

Messaggio

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, appro- vata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 (LPGA; FF 2000 4379), contiene norme ap- plicabili per principio a tutti i rami delle assicurazioni sociali ad eccezione della previdenza professionale. In ossequio alla coerenza contestuale si sono dovute ap- portare modifiche alle singole leggi sulle assicurazioni sociali. Queste modifiche, indispensabili per ragioni eminentemente tecniche, sono oggetto dell’allegato alla LPGA ed entreranno in vigore contemporaneamente alla nuova legge. Vista la mole dei lavori di preparazione necessari a livello d’ordinanza, il Parla- mento era consapevole che una rapida entrata in vigore della LPGA e del relativo allegato non sarebbe stata possibile. Inoltre, sempre nell’ambito del diritto delle as- sicurazioni sociali, parallelamente alla LPGA, che disciplina in prevalenza questioni procedurali, le Camere hanno discusso anche progetti d’altro genere che si presume- vano destinati ad una più rapida entrata in vigore. Essendo ciascuno di questi pro- getti soggetto a referendum, nell’allegato alla LPGA non si è potuto tener conto delle modifiche di contenuto da essi proposte. Diverse modifiche delle leggi relative alle assicurazioni sociali sono entrate in vigore dopo il 6 ottobre 2000: entrando in vigore nel tenore del 6 ottobre 2000, l’allegato alla LPGA sarebbe difforme dalla legislazione vigente. Prevedendo quest’eventualità, nell’articolo 83 capoverso 2 LPGA il Parlamento si è conferito la facoltà di aggiornare l’allegato tramite ordi- nanza affinché le modifiche di contenuto già entrate in vigore nelle singole assicura- zioni sociali vi possano essere formulate conformemente alla LPGA senza essere sottoposte a referendum facoltativo.

1.2 Contenuto del progetto

Il progetto comprende tre diversi disegni di adeguamento dell’allegato alla LPGA.

Revisione 1 L’articolo 83 capoverso 2 LPGA conferisce al Parlamento la facoltà di aggiornare l’allegato secondo le modifiche di legge entrate in vigore successivamente all’appro- vazione della LPGA. La revisione 1 risponde a questa necessità di aggiornamento e tiene conto delle seguenti innovazioni: – modifica della LAVS del 23 giugno 2000 (revisione dell’assicurazione fa- coltativa; RU 2000 2677; in vigore dal 1° gennaio 2001, ad eccezione di al- cune disposizioni entrate in vigore il 1° aprile 2001); – adeguamento e armonizzazione delle basi legali del trattamento dei dati per- sonali nelle assicurazioni sociali del 23 giugno 2000, in vigore dal 1° gen- naio 2001 (per la modifica della LAVS cfr. RU 2000 2749, per la modifica della LAI cfr. RU 2000 2685; per la modifica della LPC cfr. RU 2000 2687, per la modifica della LIPG cfr. RU 2000 2770, per la modifica della LAMal

cfr. RU 2000 2755, per la modifica della LAINF cfr. RU 2000 2760, per la modifica della LAM cfr. RU 2000 2765, per la modifica della LADI cfr. RU 2000 2772); – modifica della LADI del 23 giugno 2000 (revisione tecnica, in vigore dal 1° gennaio 2001, RU 2000 3093); – modifica della LAMal del 24 marzo 2000 (in vigore dal 1° ottobre 2000, ad eccezione di alcune disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2001, RU 2000 2305); – modifica della LAINF del 15 dicembre 2000 (in seguito all’iniziativa parla- mentare Raggenbass, 96.460, Invalidità inferiore al 10%; in vigore dal 1° luglio 2001, RU 2001 1491). Con la revisione 1 si vogliono inoltre appianare alcune imprecisioni isolate (diver- genze tra le versioni tedesca e francese o italiana).

Revisione 2 Nel contesto dell’aggiornamento dell’allegato alla LPGA, le modifiche delle leggi sulle assicurazioni sociali già adottate, ma che entreranno in vigore soltanto con l’entrata in vigore degli accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l’UE, rappresen- tano un caso particolare. Va infatti rilevato un problema di coordinazione con i due testi legislativi seguenti: – legge federale concernente l’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (FF 1999 7464); – modifica della LAMal del 6 ottobre 2000 (FF 2000 4459). Se al momento della decisione del Parlamento sull’aggiornamento dell’allegato alla LPGA gli accordi bilaterali saranno già in vigore, in virtù dell’articolo 83 capover- so 2 LPGA le modifiche contemplate dalla «Revisione 2» potranno essere adottate tramite un’ordinanza separata, analogamente alla «Revisione 1», oppure integrate in quest’ultima. Per ragioni di trasparenza e poiché la data dell’entrata in vigore degli accordi bilaterali non è ancora certa, le modifiche in questione sono sottoposte al Parlamento in un progetto separato («Revisione 2»). Se al momento della decisione delle Camere sull’aggiornamento dell’allegato alla LPGA gli accordi bilaterali non saranno ancora entrati in vigore, le modifiche della «Revisione 2», contrariamente al presente disegno ed analogamente alla «Revisione 3», dovranno essere emanate me- diante decreto federale soggetto a referendum.

Revisione 3 La terza revisione dell’allegato alla LPGA persegue due obiettivi: – Da una parte intende raggiungere una migliore armonizzazione tra AVS ed AI nell’ambito dei rimedi giuridici in caso di controversie relative al versa- mento di sussidi. Non essendo riconducibile ad una necessità d’aggiorna- mento dovuta ad una modifica di legge successiva al 6 ottobre 2000, la nuo- va normativa non può essere adottata tramite ordinanza parlamentare, ma deve essere adottata nel quadro di una modifica di legge soggetta a referen- dum facoltativo.

– D’altro canto, in relazione alla LADI la versione del 6 ottobre 2000 del- l’allegato alla LPGA contiene alcune sviste di ordine legislativo che andreb- bero corrette, tramite revisione dell’allegato, prima dell’entrata in vigore della LPGA. Trattandosi di modifiche materiali, dovranno essere anch’esse decise mediante la procedura legislativa ordinaria e non – come invece le palesi sviste – nel quadro dell’ordinanza parlamentare prevista per la revi- sione 1 (cfr. n. 6.3).

Coordinamento con l’approvazione dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emenda- mento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS; RS 0.632.31)

Nel messaggio del 12 settembre 2001 (FF 2001 4435) il nostro Consiglio ha sotto- posto al Parlamento anche una legge federale che prevede la modifica di diverse leggi sulle assicurazioni sociali. Queste modifiche dovrebbero entrare in vigore nella prima metà del 2002. Se il Parlamento adotterà le modifiche conformemente ai dise- gni del Consiglio federale, non vi saranno conseguenze sull’aggiornamento del- l’allegato alla LPGA, in quanto gli adeguamenti da esse implicati coincidono con quelli richiesti dagli accordi bilaterali.

1.3 Condizioni quadro per l’entrata in vigore

della LPGA Dal punto di vista della tecnica legislativa, considerata la quantità delle revisioni previste nell’ambito delle assicurazioni sociali, le condizioni quadro per l’entrata in vigore della LPGA sono estremamente difficili. Vi è inoltre da risolvere un conflitto di interessi: – da una parte i lavori preliminari a livello di ordinanza richiedono un tempo mediamente superiore rispetto ad altre modalità di entrata in vigore. Oltre all’emanazione dell’ordinanza parlamentare relativa all’aggiornamento del- l’allegato alla LPGA è necessaria infatti la revisione di numerose ordinanze del Consiglio federale e dei Dipartimenti. Soltanto quando i testi di legge e d’ordinanza saranno definitivi, le direttive attuali potranno essere riviste e potranno esserne emanate di nuove. Dal canto loro, anche gli organi esecuti- vi potranno dedicarsi solo allora all’applicazione vera e propria. Queste ri- flessioni suggeriscono di procrastinare il più possibile l’entrata in vigore della LPGA; – d’altra parte, tuttavia, l’entrata in vigore dovrebbe avere luogo il più velo- cemente possibile, affinché non insorgano ulteriori problemi di coordina- mento e non vengano posti ostacoli a una rapida entrata in vigore dell’11a revisione AVS, della 4a revisione AI e della 3a revisione LADI, attualmente pendenti in Parlamento e già strutturate conformemente alla LPGA.

I lavori relativi all’11a revisione AVS e alla 3a revisione LADI sono ad uno stadio molto avanzato e non se ne può escludere l’entrata in vigore per il gennaio 2003. Questi due progetti sono strutturati conformemente alla LPGA e devono quindi en- trare in vigore successivamente alla stessa. Per questo motivo la pianificazione dei lavori relativi all’entrata in vigore della LPGA deve essere organizzata in modo tale

che il Parlamento possa concludere l’aggiornamento dell’allegato già durante la ses- sione estiva 2002. Sarà così possibile emanare entro la fine dell’estate del 2002 le ordinanze e le direttive fondate, tra l’altro, anche sulla versione aggiornata dell’alle- gato. Agli organi esecutivi resterà dunque un certo tempo per prepararsi all’entrata in vigore della LPGA, prevista verso la fine del 2002. Affinché l’introduzione della LPGA sia giuridicamente ineccepibile, è comunque indispensabile che tra la revi- sione (estate 2002) e l’entrata in vigore (fine 2002) dell’allegato non vengano adot- tate ed immediatamente messe in vigore ulteriori modifiche di legge nell’ambito del campo d’applicazione della LPGA. Se nel corso della seconda metà del 2002 l’entrata in vigore per il 1° gennaio 2003 dell’11a revisione dell’AVS e della 3a revisione della LADI dovesse rivelarsi impos- sibile, l’entrata in vigore della LPGA scivolerebbe opportunamente a quella data.

1.4 Aspetti giuridici dell’entrata in vigore

Sia la data dell’entrata in vigore della LPGA e del relativo allegato nel tenore del 6 ottobre 2000 che la data dell’entrata in vigore dei tre disegni di revisione dell’alle- gato sottoposti al Parlamento con il presente messaggio saranno determinate dal Consiglio federale. Si garantisce così per principio che la LPGA possa essere pub- blicata con un allegato già aggiornato prima dell’entrata in vigore. Per quanto riguarda l’entrata in vigore delle revisioni 1 e 2 dell’allegato, non è ov- vio che sia il nostro Consiglio a stabilirne la data: generalmente le ordinanze parla- mentari e i decreti federali non soggetti a referendum entrano in vigore il giorno della loro promulgazione (cfr. per es. l’art. 5 del decreto federale del 6 ottobre 1989 concernente la sezione svizzera dell’Assemblea internazionale dei parlamentari di lingua francese, RS 171.118 o l’art. 6 del decreto federale del 19 dicembre 1986 sulla delegazione dell’Assemblea federale presso l’Unione interparlamentare (UI), RS 171.117) o a una data stabilita nell’atto legislativo stesso (cfr. per es. l’art. 13 del decreto federale del 18 marzo 1988 concernente la legge sulle indennità parlamenta- ri, RS 171.211 o l’art. 14 del decreto federale del 6 ottobre 1989 concernente la re- tribuzione e la previdenza professionale dei magistrati, RS 172.121.1). Vi sono tut- tavia precedenti in cui la competenza di decidere la data dell’entrata in vigore è stata conferita al nostro Consiglio (cfr. per es. l’art. 2 del decreto federale del 23 marzo 1990 concernente la costituzione di un gruppo della scienza e della ricerca in seno al Dipartimento federale dell’interno, RS 172.212.13 o l’art. 13 del decreto federale del 20 marzo 1992 concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale, RS 211.432.27). Nel quadro della revisione dell’allegato alla LPGA si è fatto uso di questa possibilità al fine di garantire la miglior coordinazione possibile all’entrata in vigore delle revisioni 1 e 2. Quanto alla revisione 3 dell’allegato alla LPGA, la sua entrata in vigore pone un problema particolare: considerate le condizioni quadro esposte al numero 1.3, sa- rebbe opportuno che la LPGA e l’adeguamento del relativo allegato entrassero in vigore verso la fine del 2002 o per il 1° gennaio 2003. Soltanto scegliendo queste scadenze può essere garantito uno sviluppo coerente della legislazione relativa alle

assicurazioni sociali. Poiché, tuttavia, la revisione 3 dell’allegato alla LPGA deve essere sottoposta al referendum facoltativo, può succedere, almeno in teoria, che le modifiche in essa contenute siano respinte in votazione popolare o possano entrare

in vigore soltanto successivamente alla LPGA. Dovesse verificarsi quest’ultimo ca- so, in linea di principio non si tratterebbe più di una revisione precedente l’entrata in vigore dell’allegato, ma di una revisione delle leggi speciali ivi contemplate. Per questo motivo, ad esplicito chiarimento della situazione giuridica, il capoverso 3 delle disposizioni finali della «Revisione 3 dell’allegato» prevede una norma spe- ciale in merito.

1.5 Procedura preliminare

Il presente progetto ha soprattutto lo scopo di trasferire il diritto attuale nella struttu- ra della LPGA in maniera giuridicamente ineccepibile. Non essendovi in pratica problemi materiali, non è necessaria alcuna procedura di consultazione. Il progetto è stato elaborato dagli specialisti di tutti gli organi federali interessati con la parteci- pazione dell’esperto esterno che aveva già collaborato all’elaborazione della LPGA.

2 Parte speciale

Come già menzionato al numero 1.2, il progetto è costituito da tre diversi disegni di revisione dell’allegato alla LPGA.

2.1 Revisione 1 dell’allegato alla LPGA

2.1.1 Aggiornamento nell’ambito della LAVS

2.1.1.1 Articolo 1 LAVS

La LPGA è fondamentalmente concepita per disciplinare i rapporti tra assicurati e assicuratori, non la concessione di sussidi. Soltanto gli articoli 32 (Assistenza giudi- ziaria e amministrativa) e 33 (Obbligo del segreto) possono essere ragionevolmente applicati anche a questo settore. L’allegato alla LPGA nella versione del 6 ottobre 2000 ne ha tenuto conto ed ha previsto nell’articolo 1 capoverso 2 LAVS la necessa- ria clausola derogatoria, che comprendeva gli ambiti «prestazioni assistenziali per gli Svizzeri all’estero» e «assistenza alle persone anziane». Con la modifica della LAVS, entrata nel frattempo in vigore in virtù della revisione dell’assicurazione fa- coltativa del 23 giugno 20001, le prestazioni assistenziali per gli Svizzeri all’estero sono state soppresse (abrogazione dell’art. 92 LAVS). L’articolo 1 capoverso 2 LAVS approvato il 6 ottobre 2000 deve essere dunque adeguato e riferito soltanto all’«assistenza alle persone anziane». Per contro, il capoverso 1 della versione del 6 ottobre 2000 può rimanere invariato.

1 RU 2000 2677

2.1.1.2 Articolo 1a LAVS

Poiché l’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 ha introdotto in ognuna delle leggi sulle assicurazioni sociali un nuovo articolo 1 che definisce il campo d’applicazione della LPGA, il contenuto normativo dell’articolo 1 LAVS allora in vigore ha dovuto essere trasferito in un nuovo articolo 1a. In linea di principio la modifica rimane valida. Tuttavia, in seguito alla revisione dell’assicurazione facoltativa del 23 giugno 20002, l’articolo 1 LAVS è stato nel frattempo modificato. Il capoverso 4 lettera c rinvia tra l’altro all’articolo 1 capoversi 1 lettera c e 3 lettera a. Questo rinvio dovrebbe ora essere riferito alle corrispondenti prescrizioni dell’articolo 1a. Considerato che si tratta di un rinvio allo stesso articolo, diviene tuttavia superfluo citarne il numero. All’articolo 1a capoverso 4 lettera c s’impone pertanto un’ulteriore modifica.

2.1.1.3 Articolo 2 capoverso 1 LAVS

Al momento dell’approvazione dell’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 l’artico- lo 2 capoverso 1 LAVS conteneva un rinvio all’articolo 1 LAVS allora in vigore. Poiché il contenuto normativo dell’articolo 1 LAVS è stato trasferito in un nuovo articolo 1a LAVS, si è dovuto aggiornare il riferimento. La modifica della LAVS dovuta alla revisione dell’assicurazione facoltativa del 23 giugno 20003 ha in seguito comportato una modifica del contenuto dell’articolo 2 capoverso 1 LAVS che ha reso caduco l’adeguamento previsto il 6 ottobre 2000: questo dovrà quindi essere abrogato prima di entrare in vigore, a favore del diritto entrato in vigore nel frattempo.

2.1.1.4 Articoli 49b e 50 LAVS

Il 1° gennaio 2001 le modifiche adottate il 23 giugno 2000 per adeguare e armoniz- zare le basi legali del trattamento dei dati personali nelle assicurazioni sociali sono entrate in vigore anche per la LAVS4. L’articolo 49b LAVS disciplina la consulta- zione degli atti, l’articolo 50 LAVS l’obbligo del segreto. Poiché la LPGA, negli articoli 47 (Consultazione degli atti) e 33 (Obbligo del segreto), contempla norme equivalenti applicabili anche all’ambito della LAVS, le disposizioni della medesima possono essere senz’altro abrogate.

2.1.1.5 Articolo 50a capoversi 1-4 LAVS

Anche l’articolo 50a LAVS5 (Comunicazione di dati), in vigore dal 1° gennaio 2001, è stato introdotto nel quadro delle modifiche volte ad adeguare e armonizzare le basi legali del trattamento dei dati personali nelle assicurazioni sociali. Il conte-

2 RU 2000 2677 3 RU 2000 2677 4 RU 2000 2749 5 RU 2000 2749

nuto della disposizione rimarrà in vigore anche dopo l’entrata in vigore della LPGA. Tuttavia, al fine di evitare conflitti con l’obbligo del segreto ai sensi dell’articolo 33 LPGA, è necessario dichiarare espressamente che la comunicazione di dati secondo la normativa specifica dell’AVS ne costituisce una deroga. Per ragioni redazionali il contenuto del capoverso 2 dovrebbe essere integrato nel capoverso 1.

2.1.1.6 Articolo 62 capoverso 2 secondo periodo LAVS

L’allegato alla LPGA approvato il 6 ottobre 2000 non prevede alcuna modifica all’articolo 62 LAVS. La modifica della LAVS entrata nel frattempo in vigore in virtù della revisione dell’assicurazione facoltativa del 23 giugno 20006 ha però introdotto nell’articolo 62 capoverso 2 LAVS una disposizione che rinvia all’arti- colo 1 LAVS, anch’esso modificato nel quadro della stessa revisione. Poiché l’articolo 1 LAVS, ai sensi dell’allegato alla LPGA, dovrà essere trasferito in un nuovo articolo 1a LAVS, il rinvio del secondo periodo dell’articolo 62 capoverso 2 dovrà essere riferito a quest’ultimo.

2.1.1.7 Articolo 63 capoverso 5 LAVS

L’articolo 63 capoverso 5 LAVS definisce le condizioni a cui le casse di compensa- zione possono affidare a terzi l’esecuzione di determinati lavori e stabilisce tra l’altro che gli incaricati e il loro personale sottostanno all’obbligo del segreto. In occasione della stesura della LPGA e del relativo allegato, approvati il 6 ottobre 2000, si è partiti dal presupposto che l’obbligo del segreto fosse disciplinato nell’ar- ticolo 33 LPGA e relativizzato, per determinati casi in cui la comunicazione di dati è lecita, dall’articolo 50 LAVS. Per questo motivo, l’articolo 63 capoverso 5 LAVS secondo l’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 rinvia sia all’articolo 33 LPGA che all’articolo 50 LAVS. Nel frattempo l’articolo 50 LAVS è stato modificato e, dal 1° gennaio 2001, in se- guito alle modifiche volte ad adeguare ed armonizzare le basi legali del trattamento dei dati personali nelle assicurazioni sociali7, prevede il principio dell’obbligo del segreto. La comunicazione di dati è invece disciplinata nell’articolo 50a LAVS. Per ristabilire la coerenza con la LPGA, l’articolo 50 LAVS deve essere abrogato e l’articolo 50a LAVS adeguato (cfr. n. 2.1.1.4 e 2.1.1.5). Di conseguenza, in relazio- ne all’obbligo del segreto cui sono soggetti i terzi incaricati, l’articolo 63 capover- so 5 LAVS non può più rinviare all’articolo 50 LAVS, ma deve invece riferirsi alle nuove prescrizioni in materia di trattamento e comunicazione di dati.

6 RU 2000 2677 7 RU 2000 2749

2.1.1.8 Articolo 64 capoversi 3bis e 6 LAVS

Essendo stata introdotta con la modifica della LAVS resasi necessaria in seguito alla revisione dell’assicurazione facoltativa del 23 giugno 20008, la disposizione oggi contenuta nel capoverso 3bis non esisteva ancora quando il Parlamento, il 6 ottobre 2000, ha approvato l’allegato alla LPGA. L’articolo 64 capoverso 3bis LAVS rinvia all’articolo 1 LAVS. Poiché con l’entrata in vigore della LPGA questa disposizione viene trasferita in un nuovo articolo 1a, il rinvio dell’articolo 64 capoverso 3bis deve tuttavia essere adeguato di conseguenza. La modifica del capoverso 6 prevista dall’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 può rimanere invariata.

2.1.1.9 Lettera a capoverso 2 delle disposizioni finali della

modifica del 7 ottobre 1994 (10a revisione AVS) Al momento dell’approvazione dell’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000, la pre- sente disposizione, relativa all’assicurazione facoltativa, era riferita alle categorie di persone di cui all’articolo 1 capoverso 3 LAVS. Poiché l’articolo 1 LAVS diverrà l’articolo 1a LAVS, l’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000, per salvaguardare la congruenza, ha adeguato di conseguenza il rinvio. Tuttavia la disposizione, che ave- va per oggetto l’adesione all’assicurazione nell’anno successivo all’introduzione della 10a revisione AVS, non era già più applicabile all’epoca, essendo la 10a revi- sione AVS in vigore dal 1° gennaio 1997. Nel frattempo, con la modifica della LAVS dovuta alla revisione dell’assicurazione facoltativa del 23 giugno 20009, an- che il contenuto dell’articolo 1 capoverso 3 LAVS è stato modificato, cosicché la disposizione finale in questione non ha più ragion d’essere. Di conseguenza, la Can- celleria federale l’ha stralciata dalla Raccolta sistematica. Detto questo, la modifica prevista il 6 ottobre 2000 dovrebbe quindi essere abrogata.

2.1.2 Aggiornamento nell’ambito della LAI

2.1.2.1 Articolo 9 capoverso 3 LAI

Nell’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 la disposizione speciale relativa alle condizioni di diritto ai provvedimenti d’integrazione dei cittadini stranieri al di sotto dei 20 anni non è stata modificata nel contenuto, ma semplicemente completata con un rinvio alla definizione di domicilio e dimora abituale dell’articolo 13 LPGA. Nel frattempo la nuova normativa del 23 giugno 200010 concernente il mantenimento facoltativo dell’assicurazione obbligatoria ha tuttavia introdotto una modifica di cui è necessario tener conto: il rinvio va pertanto adeguato di conseguenza.

8 RU 2000 2677 9 RU 2000 2677 10 RU 2000 2677

2.1.2.2 Articolo 66 LAI

L’articolo 66 LAI designa le disposizioni della LAVS applicabili anche nell’ambito della LAI. L’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 partiva ancora dalla premessa che la LAVS avrebbe disciplinato le deroghe all’obbligo del segreto – vale a dire la comunicazione di dati – nell’articolo 50 e che queste deroghe sarebbero state appli- cabili anche alla LAI. Nel frattempo però, nel quadro dell’adeguamento e dell’armo- nizzazione delle basi legali del trattamento dei dati personali nelle assicurazioni so- ciali, è stata introdotta anche una normativa concernente la comunicazione di dati specifica all’AI (art. 66a LAI). Il contenuto della disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 200111, deve rimanere in vigore senza modifiche. Poiché ora la LAI contempla un disciplinamento specifico, l’articolo 66 non può più prevedere l’appli- cazione per analogia della LAVS all’ambito della comunicazione di dati. Deve esse- re per contro definita l’applicabilità per analogia della nuova disposizione della LAVS concernente il trattamento dei dati personali. L’articolo 66 LAI va pertanto riformulato di conseguenza.

2.1.2.3 Articolo 66a capoversi 1 frase introduttiva e 2 LAI

L’articolo 66a contiene – come già menzionato sopra – la normativa inerente alla comunicazione di dati entrata in vigore nel frattempo. Dal punto di vista del conte- nuto non vi saranno cambiamenti. Le deroghe alla LPGA in relazione all’obbligo del segreto dovranno tuttavia essere espressamente definite.

2.1.2.4 Articolo 69 LAI

Nell’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000, il capoverso 1 dell’articolo 69 LAI sta- bilisce il principio che i «ricorsi contro decisioni» degli uffici cantonali AI, in dero- ga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA, sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A questo proposito si è incorsi in un errore redazionale: in analogia alle disposizioni degli articoli 84 LAVS e 24 LIPG il testo dovrebbe recita- re «ricorsi contro decisioni e decisioni su opposizione». L’errore deve essere cor- retto. L’articolo 69 capoverso 2 LAI può rimanere invariato nel tenore dell’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000.

2.1.3 Aggiornamento nell’ambito della LPC

2.1.3.1 Articolo 13 LPC

Nell’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 era stata prevista l’abrogazione dell’arti- colo 13 LPC, in quanto conteneva norme sull’obbligo del segreto e sull’obbligo di informare che si presumevano caduche in seguito all’applicabilità diretta della LPGA.

11 RU 2000 2685

Nel frattempo, tuttavia, con le modifiche dovute all’adeguamento e all’armoniz- zazione delle basi legali del trattamento dei dati personali nelle assicurazioni sociali, la disposizione ha assunto un altro significato. L’articolo 13 LPC in vigore prescrive che le disposizioni della LAVS in merito al trattamento e alla comunicazione di dati personali siano applicabili per analogia alle prestazioni complementari. Dal punto di vista del contenuto non vi saranno modifiche. Va tuttavia esplicitato che la disposi- zione costituisce una deroga all’obbligo del segreto ai sensi dell’articolo 33 LPGA.

Nell’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 è stato stabilito che le disposizioni della LPGA concernenti il regresso non dovessero essere applicabili all’ambito delle pre- stazioni complementari. L’esclusione del regresso è stata fissata nel nuovo artico- lo 16a LPC. Tuttavia, per lasciar spazio all’articolo 16a LPC introdotto nel frattem- po nel quadro di un altro disegno di legge (legge federale concernente l’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Sviz- zera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone), la disposizione dovrà ora essere trasferita dall’articolo 16a a un nuovo articolo 15a. Il trasferimento dell’arti- colo non ha alcuna implicazione materiale: a scanso d’equivoci, non dovrebbe esse- re quindi fatto dipendere dall’entrata in vigore delle normative collaterali agli accor- di bilaterali, ma deciso nel quadro della revisione 1 dell’allegato.

2.1.4 Aggiornamento nell’ambito della LAMal

2.1.4.1 Articolo 21 LAMal

Poiché l’articolo 21 LAMal concerne la vigilanza, l’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 vi ha integrato il riferimento al principio della vigilanza federale introdotto dall’articolo 76 LPGA. Nel frattempo la disposizione è tuttavia stata modificata sia nel quadro della modifica della LAMal del 24 marzo 200012 che nel quadro del- l’adeguamento e dell’armonizzazione delle basi legali del trattamento dei dati perso- nali nelle assicurazioni sociali del 23 giugno 200013. Il testo dei capoversi 1-5 e 6 dell’articolo 21 LAMal può mantenere l’attuale tenore; è invece inevitabile un ade- guamento del nuovo capoverso 5bis: l’informazione del pubblico da esso prevista non è infatti compatibile con l’obbligo del segreto ai sensi dell’articolo 33 LPGA e deve essere pertanto espressamente qualificata come deroga.

2.1.4.2 Articolo 72 LAMal

La modifica proposta concerne unicamente la versione tedesca del capoverso 6. L’articolo 19 LPGA disciplina il versamento di prestazioni pecuniarie. Nel capover- so 2 stabilisce che le indennità giornaliere e le prestazioni analoghe devono essere versate al datore di lavoro soltanto nella misura in cui egli continua a versare un sa- lario all’assicurato nonostante il diritto di questi a indennità giornaliere. Non esi-

12 RU 2000 2305 13 RU 2000 2755

stendo un’assicurazione obbligatoria d’indennità per perdita di guadagno in caso di malattia, questa disposizione non può essere applicata senza riserve alle indennità giornaliere dell’assicurazione malattie. Il Codice delle obbligazioni prescrive l’obbligo di continuare a versare il salario per un certo tempo in caso di malattia. Il rischio di perdita di guadagno è dunque a carico del datore di lavoro durante questo periodo e a carico dei salariati alla sua scadenza. Nella realtà questo rischio può es- sere coperto da diverse forme d’assicurazione e l’assicurazione sociale d’indennità giornaliera ai sensi della LAMal è finanziata in diversi modi. Per poter tener conto della diversità delle molte soluzioni possibili, il versamento dell’indennità giornalie- ra deve essere disciplinato per principio secondo il rapporto contrattuale individuale. Qualora mancasse una normativa del versamento concordata individualmente, sa- rebbe tuttavia urtante se una prestazione assicurativa finanziata esclusivamente dal salariato fosse versata al datore di lavoro. Infatti, se il salariato, secondo la legge o il contratto di lavoro individuale, ha diritto in un primo tempo al versamento integrale o ridotto del salario e di conseguenza l’indennità giornaliera ai sensi della disposi- zione relativa al sovrindennizzo di cui all’articolo 72 capoverso 5 LAMal, non gli è versata o gli è versata soltanto parzialmente, il suo diritto a percepire indennità gior- naliere si prolunga fino al raggiungimento dell’equivalente di 720 indennità giorna- liere complete. Se, conformemente alla disposizione dell’articolo 19 capoverso 2 LPGA, l’indennità giornaliera fosse versata al datore di lavoro che continua a versa- re il salario, questi verrebbe indennizzato a spese del salariato durante il periodo in cui il Codice delle obbligazioni prevede comunque l’obbligo di versare il salario, mentre il salariato non potrebbe fruire della proroga del diritto a ricevere indennità giornaliere prevista dall’articolo 72 capoverso 5 LAMal. Per queste ragioni, nel suo rapporto del 26 marzo 199914, la commissione del Con- siglio nazionale ha proposto la seguente versione dell’articolo 72 capoverso 6 LA- Mal: «6 Artikel 19 Absatz 2 LPGA kommt nur zur Anwendung, wenn der Arbeitgeber die Taggeldversicherung mitfinanziert hat. Vorbehalten bleiben andere vertragliche Abreden.»

Nella sua qualità di Camera prioritaria, il Consiglio nazionale ha approvato questa versione (unitamente alla corrispondente versione francese di analogo tenore) sia in sede di commissione incaricata dell’esame preliminare che in occasione del dibattito del 17 giugno 199915. Nel paragramma usato dal Consiglio degli Stati il testo tede- sco è però apparso per errore in una versione leggermente diversa da quella appro- vata dal Consiglio nazionale. Conseguenza ne è stata la pubblicazione di una versio- ne tedesca scorretta dell’articolo 72 capoverso 6 LAMal deciso il 6 ottobre 200016. Sono invece corrette le versioni francese e italiana. La versione tedesca va dunque corretta di conseguenza.

14 BBl 1999 4523; FF 1999 3896

15 Boll. Uff. 1999 N 1252

16 BBl 2000 5041; FF 2000 4379

2.1.4.3 Articolo 82 LAMal

L’articolo 82 LAMal concerne l’assistenza amministrativa e giudiziaria. Al mo- mento dell’approvazione dell’allegato alla LPGA, il 6 ottobre 2000, ne era stato previsto l’adeguamento all’assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 32 LPGA. Nel frattempo, in seguito all’entrata in vigore delle disposizioni d’adeguamento e armonizzazione delle basi legali del trattamento dei dati personali nelle assicurazioni sociali, del 23 giugno 2000, l’ambito «Comunicazione di dati» ha subìto modifiche che hanno comportato riflessi anche in relazione all’obbligo del segreto sancito nel- l’articolo 33 LPGA. Si rende quindi necessario un nuovo adeguamento dell’articolo

82 LAMal.

2.1.4.4 Articolo 84a capoversi 1-5 LAMal

Con l’entrata in vigore delle disposizioni d’adeguamento e armonizzazione delle basi legali del trattamento di dati personali nelle assicurazioni sociali del 23 giugno 200017 è entrato in vigore anche il nuovo articolo 84a LAMal. Affinché questa nuo- va disposizione possa continuare ad essere valida anche dopo l’entrata in vigore della LPGA deve essere chiarito in quali punti ne diverga.

2.1.4.5 Articolo 93a capoverso 2 LAMal

L’articolo 93a LAMal, introdotto nel quadro della modifica della LAMal del 24 marzo 200018 e in vigore dal 1° gennaio 2001, concerne le sanzioni in caso d’inosservanza delle prescrizioni d’ordine da parte degli assicuratori. La disposizio- ne prevede tra l’altro che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali persegua e giudichi le infrazioni, contraddicendo così all’articolo 79 capoverso 2 LPGA, che demanda ai Cantoni la facoltà di procedere penalmente. Affinché l’attuale situazione giuridica possa essere mantenuta all’entrata in vigore della LPGA, è necessario pre- vedere una deroga alla medesima nell’articolo 93a LAMal.

2.1.5 Aggiornamento nell’ambito della LAINF

2.1.5.1 Articolo 18 LAINF

Successivamente all’approvazione dell’allegato alla LPGA, il 6 ottobre 2000, nel quadro dei dibattiti sull’iniziativa parlamentare Raggenbass (96.460, Invalidità infe- riore al 10%), il 15 dicembre 2000 il Parlamento ha adottato una modifica dell’arti- colo 18 capoverso 1 LAINF, entrata in vigore il 1° luglio 200119. L’adeguamento dell’articolo 18 capoverso 1 LAINF previsto nell’allegato alla LPGA diviene per- tanto caduco. Va mantenuta invece la versione attualmente in vigore, sia pure inte- grata da un rinvio alla definizione d’invalidità stabilita nella LPGA. Resta invece invariato il tenore del capoverso 2 giusta l’allegato alla LPGA.

17 RU 2000 2755 18 RU 2000 2305 19 RU 2001 1491

2.1.5.2 Articolo 54a LAINF

Al fine di un’armonizzazione con la LAMal, nell’allegato alla LPGA del 6 ottobre

2000 era stata prevista l’aggiunta all’articolo 54a LAINF di un capoverso 2 che

astringesse i fornitori di prestazioni all’obbligo di fornire determinate informazioni agli assicuratori. Nel quadro dei lavori per l’adeguamento e l’armonizzazione delle basi legali del trattamento di dati personali nelle assicurazioni sociali del 23 giugno 200020 è stata tuttavia stabilita una nuova normativa che dovrebbe essere mantenuta invariata. La versione prevista il 6 ottobre 2000 diviene pertanto caduca.

2.1.5.3 Articolo 79 capoverso 1 LAINF

La correzione apportata alla disposizione in oggetto concerne unicamente la versio- ne francese. Nell’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 l’articolo 79 capoverso 1 LAINF è correlato alla norma di vigilanza dell’articolo 76 LPGA. Si tratta tra l’altro di statistiche riferite alla «... prevenzione degli infortuni e delle malattie professio- nali». Nella versione francese si legge «... la prévention des accidents et des mala- dies professionnels», quando invece dovrebbe leggersi «... la prévention des acci- dents et des maladies professionnelles». L’errore va corretto.

2.1.5.4 Titolo prima dell’articolo 96 LAINF

Prima dell’approvazione dell’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000, gli articoli 96-

102 LAINF erano parte del capitolo «Procedura». In seguito ai cambiamenti dovuti

alla LPGA, il capitolo avrebbe dovuto ora essere intitolato «Esecuzione forzata e responsabilità civile». Nel frattempo sono entrate in vigore anche per la LAINF le modifiche dovute all’adeguamento e all’armonizzazione delle basi legali del tratta- mento di dati personali nelle assicurazioni sociali21. In vista dell’entrata in vigore della LPGA queste disposizioni dovranno essere parzialmente adeguate, ma non perderanno la loro validità fondamentale. Andrà introdotto un nuovo capitolo inti- tolato «Trattamento e comunicazione di dati, assistenza amministrativa», mentre il capitolo «Esecuzione forzata e responsabilità civile» dovrà essere spostato più avanti.

2.1.5.5 Articolo 96 LAINF

L’articolo 96 LAINF contiene un principio relativo all’applicabilità di disposizioni procedurali. L’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 aveva abrogato gli articoli 96-

99 LAINF allora in vigore. Nel frattempo, nel quadro dell’adeguamento e dell’ar-

monizzazione delle basi legali del trattamento di dati personali nelle assicurazioni sociali, è stato introdotto un nuovo articolo 97a LAINF relativo al trattamento di dati personali22. Mentre non vi saranno cambiamenti quanto all’abrogazione della

20 RU 2000 2760 21 RU 2000 2760 22 RU 2000 2760

normativa procedurale dell’articolo 96 adottata il 6 ottobre 2000, andrebbe invece rivista la successione degli articoli. Suggeriamo quindi di riempire il «vuoto» la- sciato dall’articolo 96 LAINF con il contenuto dell’articolo 97a LAINF attualmente in vigore.

2.1.5.6 Articolo 97 LAINF

Analogamente a quanto visto per l’articolo 96 LAINF, nemmeno la decisione di abrogare la normativa inerente ai termini sarà modificata. La successione degli arti- coli dovrà essere tuttavia rivista, dal momento che nel frattempo, nel quadro del- l’adeguamento e dell’armonizzazione delle basi legali del trattamento di dati perso- nali nelle assicurazioni sociali, con l’articolo 102a LAINF è stata introdotta una normativa attinente alla comunicazione di dati23. Tale disciplinamento dovrebbe ora figurare quale articolo 97 LAINF in luogo delle disposizioni abrogate. Poiché il contenuto dell’attuale articolo 102a LAINF rimarrà integralmente in vigore, all’atto di trasferirlo all’articolo 97 LAINF le deroghe alla LPGA dovranno tuttavia essere indicate come tali.

2.1.5.7 Articolo 97a LAINF

L’articolo 97a LAINF è entrato in vigore solo successivamente24 all’approvazione dell’allegato alla LPGA (6 ottobre 2000) e non fa quindi parte degli articoli 96-99 LAINF abrogati nell’occasione. Il contenuto della disposizione passerà all’artico- lo 96, ragion per cui l’articolo 97a LAINF sarà formalmente abrogato (cfr. n. 2.1.5.5).

2.1.5.8 Articolo 98 LAINF

L’articolo 98 LAINF, che disciplinava in origine la consultazione degli atti, è stato abrogato nell’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000, in quanto anche l’articolo 47 LPGA contiene una norma in proposito. Quanto al contenuto, l’abrogazione sarà mantenuta. Tuttavia il nuovo disciplinamento della comunicazione di dati (attuale art. 101 LAINF, sostituito per la maggior parte dall’art. 32 LPGA) richiede un com- plemento in oggetto alla prevenzione di incidenti e malattie professionali. Per questo motivo, in vista dell’entrata in vigore della LPGA, deve essere introdotta una dispo- sizione complementare.

23 RU 2000 2760 24 RU 2000 2760

2.1.5.9 Titolo prima dell’articolo 99 LAINF

Come già esposto al numero 2.1.5.4, in seguito alle modifiche dovute all’adegua- mento e all’armonizzazione delle basi legali del trattamento di dati personali nelle assicurazioni sociali, il capitolo «Esecuzione forzata e responsabilità civile» deve essere spostato, ragion per cui il relativo titolo va introdotto, quale capitolo 2, prima dell’articolo 99.

2.1.5.10 Articoli 99 e 100 LAINF

Quanto al contenuto, l’abrogazione dell’articolo 99 LAINF prevista dall’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 non subirà modifiche. Per adattare la successione de- gli articoli alle modifiche dovute all’adeguamento e all’armonizzazione delle basi legali del trattamento di dati personali nelle assicurazioni sociali, s’impone tuttavia uno spostamento. Il contenuto dell’articolo 100 LAINF giusta l’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 sarà trasferito all’articolo 99 LAINF, lasciando così il posto, quale articolo 100 LAINF, al contenuto dell’articolo 101 LAINF nel tenore del 6 ottobre 2000.

2.1.5.11 Articolo 101 LAINF

Il contenuto dell’articolo 101 LAINF, che fino al 6 ottobre 2000 disciplinava l’ob- bligo d’informare, è stato abrogato a favore dell’articolo 32 LPGA (Assistenza giu- diziaria e amministrativa) e sostituito con una nuova norma sulla responsabilità per danni. Quest’ultima sarà ora trasferita all’articolo 100 LAINF (cfr. sopra). L’artico- lo 101 LAINF può quindi essere abrogato.

2.1.5.12 Articolo 102a LAINF

Come menzionato al numero 2.1.5.6, l’attuale contenuto dell’articolo 102a LAINF sarà adeguato alla LPGA e trasferito all’articolo 97 LAINF. L’articolo 102a LAINF può quindi essere abrogato.

2.1.5.13 Titolo prima dell’articolo 103 LAINF

Titolo attuale: «Capitolo 2: Relazioni con altre branche delle assicurazioni sociali». Come esposto al numero 2.1.5.9, nel Titolo ottavo sarà inserito un nuovo capitolo 2. La numerazione subirà quindi uno slittamento e il numero del capitolo precedente l’articolo 103 LAINF dovrà essere adeguato di conseguenza.

2.1.6 Aggiornamento nell’ambito della LAM

2.1.6.1 Articolo 67 LAM

La modifica del capoverso 1 stabilita nell’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 può rimanere invariata. Nella versione di allora del capoverso 2 si prevedeva tra l’altro la preminenza delle disposizioni speciali nei confronti del diritto di regresso generale ai sensi degli articoli 72-75 LPGA in caso di danno causato nell’ambito di attività di servizio di «funzionari federali». Dal momento che la legge sul personale federale ha abolito lo statuto di funzionario, l’espressione «funzionari federali» dovrà essere sostituita con «personale federale».

2.1.6.2 Articolo 94b LAM

Il 1° gennaio 2001, nel quadro dell’adeguamento e dell’armonizzazione delle basi legali del trattamento di dati personali nelle assicurazioni sociali con l’articolo 94b LAM è entrata in vigore una normativa attinente alla consultazione degli atti. Consi- derata l’applicabilità diretta dell’articolo 47 LPGA, l’articolo 94b LAM può essere abrogato.

2.1.6.3 Articolo 95a capoversi 1-6 e articolo 95b LAM

Il 6 ottobre 2000 è stata adottata l’abrogazione degli articoli 95-103 LAM. Succes- sivamente, nel quadro dell’adeguamento e dell’armonizzazione delle basi legali del trattamento di dati personali nelle assicurazioni sociali, sono entrati in vigore i nuovi articoli 95a e 95b LAM. In quanto posteriori, queste disposizioni non sono interes- sate dalla decisione d’abrogazione. L’articolo 95b LAM può essere integralmente mantenuto conformemente al diritto attualmente in vigore. Quanto al contenuto, an- che l’articolo 95a LAM, che disciplina la comunicazione di dati, rimarrà invariato. Vanno tuttavia espressamente indicate le deroghe alla LPGA in esso contenute.

2.1.7 Aggiornamento nell’ambito della LIPG

2.1.7.1 Articolo 21 capoversi 2 e 3 LIPG

L’articolo 21 capoverso 2 designa le disposizioni della LAVS valide anche per le IPG. Poiché l’articolo 33 LPGA statuisce il principio dell’obbligo del segreto, al fine di rendere possibile la comunicazione di dati alle autorità fiscali, nell’allegato del 6 ottobre 2000 era stato necessario modificare l’articolo 50 LAVS nel senso di una limitazione dell’obbligo del segreto giusta la LPGA. L’articolo 21 capoverso 2 LIPG prevedeva la validità della limitazione anche per le IPG. Adeguamento e armonizzazione delle basi legali del trattamento di dati personali nelle assicurazioni sociali hanno cambiato la situazione: non è più necessario che l’articolo 21 capoverso 2 LIPG rinvii alla limitazione dell’obbligo del segreto allora prevista nell’articolo 50 LAVS. Nel capoverso 2 dell’articolo 21 LIPG va inoltre corretta una palese incongruenza. Nella versione dell’allegato del 6 ottobre 2000 era

stata erroneamente prevista l’applicabilità per analogia della LAVS anche in rela- zione alla copertura dei costi amministrativi, nonostante l’articolo 22 IPG contem- plasse una norma specifica in merito. Poiché questa disposizione rimarrà in vigore, va soppresso il rinvio dell’articolo 21 capoverso 2 LIPG (versione del 6 ottobre 2000) all’applicabilità della LAVS in questo ambito. Il capoverso 3 dell’articolo 21 LIPG può essere mantenuto nella versione dell’alle- gato alla LPGA del 6 ottobre 2000.

2.1.7.2 Articolo 29 LIPG

Anche l’articolo 29 LIPG è riferito alla legislazione sull’AVS. Adeguamenti in pro- posito erano già stati apportati nella versione del 6 ottobre 2000. Le modifiche pre- viste nell’occasione possono in linea di principio essere mantenute. Poiché, in se- guito all’adeguamento e all’armonizzazione delle basi legali del trattamento di dati personali nelle assicurazioni sociali, nuove norme introdotte in merito nella LAVS dovranno essere applicabili per analogia anche alle IPG, la versione del 6 ottobre

2000 deve tuttavia essere integrata di conseguenza.

2.1.7.3 Articolo 29a LIPG

Nel quadro dell’adeguamento e dell’armonizzazione delle basi legali del trattamento di dati personali nelle assicurazioni sociali, il 1° gennaio 2001, con l’articolo 29a LIPG, è entrata in vigore una normativa inerente alla comunicazione di dati25. Dal momento che, dal punto di vista del contenuto, rimarrà invariata, le deroghe alla LPGA contenutevi dovranno essere espressamente dichiarate.

2.1.8 Aggiornamento nell’ambito della LAF:

articolo 25 LAF L’articolo 25 LAF stabilisce in che misura le disposizioni della LAVS possano esse- re applicate per analogia agli assegni familiari nell’agricoltura. Poiché l’articolo 33 LPGA statuisce il principio dell’obbligo del segreto, nell’allegato del 6 ottobre 2000 è stato necessario modificare l’articolo 50 LAVS nel senso di una limitazione dell’obbligo del segreto giusta la LPGA, al fine di rendere possibile la comunicazio- ne di dati alle autorità fiscali. L’articolo 25 LAF prevedeva la validità della limita- zione anche per gli assegni familiari. Adeguamento e armonizzazione delle basi legali del trattamento di dati personali nelle assicurazioni sociali hanno cambiato la situazione: non è più necessario che l’articolo 25 LAF rinvii alla limitazione dell’obbligo del segreto allora prevista all’articolo 50 LAVS. Tuttavia bisognerà ora prevedere un’applicabilità per analogia delle disposizioni della LAVS nei settori del trattamento dei dati personali e della comunicazione di dati.

25 RU 2000 2770

2.1.9 Aggiornamento nell’ambito della LADI

2.1.9.1 Articolo 82 LADI

L’articolo 82 disciplina la responsabilità dei titolari nei confronti della Confedera- zione. Nella versione del 6 ottobre 2000 dell’allegato alla LPGA l’articolo 82 LADI era stato adeguato alla riorganizzazione sistematica, legata alla LPGA, della re- sponsabilità. In seguito alla revisione tecnica della LADI (modifica del 23 giugno 200026), il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore una modifica materiale del diritto della responsabilità. Da un lato la disposizione è stata inasprita e contempla la re- sponsabilità anche in caso di semplice negligenza. Dall’altro, invece, è previsto un rimborso del rischio di responsabilità da parte della Confederazione. Affinché le modifiche materiali possano rimanere valide, l’adeguamento previsto nell’allegato alla LPGA deve essere aggiornato.

2.1.9.2 Articolo 85d LADI

Nella versione del 6 ottobre 2000 dell’allegato alla LPGA, per motivi puramente strutturali, l’articolo 85a LADI, che disciplina la responsabilità dei Cantoni verso la Confederazione, era stato abrogato e trasferito nell’articolo 85d. In seguito alla revi- sione tecnica della LADI (modifica del 23 giugno 200027), il 1° gennaio 2001 è stata introdotta una modifica materiale della responsabilità dei Cantoni (art. 85a LADI) che deve rimanere in vigore. La normativa prevista nell’allegato alla LPGA per l’articolo 85d LADI deve dunque essere adeguata di conseguenza.

2.1.9.3 Articolo 92 capoversi 5 e 7 LADI

Al momento dell’approvazione dell’allegato alla LPGA (6 ottobre 2000), il capover- so 5 dell’articolo 92 LADI conteneva una normativa riferita al rimborso dei costi amministrativi ai titolari delle casse da parte del fondo di compensazione. In seguito alla revisione tecnica della LADI, dal 1° gennaio 2001 il capoverso 5 dell’artico- lo 92 LADI si riferisce ai costi della commissione di sorveglianza. Diviene così ca- duca la modifica al capoverso 5 prevista nell’allegato alla LPGA, ragion per cui, a questo proposito, il nuovo diritto entrato nel frattempo in vigore dovrebbe rimanere invariato. È sorta invece la necessità di modificare il capoverso 7, essendo questa disposizione riferita al rischio di responsabilità di cui all’attuale articolo 85a LADI. Poiché – come esposto al numero precedente – il contenuto dell’articolo 85a è tra- sferito all’articolo 85d LADI, è a quest’ultimo articolo che dovrà essere riferito ora il rinvio dell’articolo 92 capoverso 7 LADI.

26 RU 2000 3093 27 RU 2000 3093

Considerata l’applicabilità diretta della LPGA, nell’allegato del 6 ottobre 2000 era stato deciso di abrogare gli articoli 96-98 e 99 LADI, ormai divenuti superflui. Nel quadro dell’adeguamento e dell’armonizzazione delle basi legali del trattamento di dati personali nelle assicurazioni sociali, anche nella LADI sono state tuttavia intro- dotte diverse nuove disposizioni, nel frattempo entrate in vigore28, che non sono in- teressate, quanto al contenuto, dalla decisione di abrogazione del 6 ottobre 2000. L’articolo 96a LADI disciplina dal gennaio 2001 l’assistenza amministrativa nei termini già previsti dall’articolo 32 LPGA. La disposizione può dunque essere abro- gata. L’articolo 96d LADI disciplina dal 1° gennaio 2001 la consultazione degli atti. Questa disposizione è sostituita dall’articolo 47 LPGA e può quindi essere abrogata anch’essa. È invece diversa la situazione degli articoli 96b (Trattamento di dati per- sonali), 96c (procedura di richiamo) e 97a LADI (Comunicazione di dati). Mentre gli articoli 96b e 96c LADI non hanno alcun rapporto diretto con la LPGA e posso- no pertanto rimanere in vigore tali e quali, nel caso dell’articolo 97a LADI s’impon- gono modifiche. La comunicazione di dati si svolge infatti regolarmente in deroga all’obbligo del segreto previsto dall’articolo 33 LPGA ed è anche correlata all’assi- stenza amministrativa ai sensi dell’articolo 32 LPGA. Queste particolarità devono essere dichiarate espressamente.

2.1.9.5 Articolo 111 capoverso 2 LADI

In seguito alla revisione tecnica della LADI (modifica del 23 giugno 200029), il 1° gennaio 2001 è stata apportata una modifica materiale all’articolo 111 capover- so 2 LADI. Il disciplinamento della revisione è stato completato con un’ulteriore riserva a favore delle decisioni dell’ufficio di compensazione in caso di pretese di risarcimento ai sensi dell’articolo 85a capoverso 2 LADI. Poiché l’allegato alla LPGA trasferisce il contenuto di questa disposizione nell’articolo 85d LADI (cfr. sopra, n. 2.1.9.2), è a quest’ultimo che deve ora essere riferita la riserva.

2.2 Revisione 2 dell’allegato alla LPGA

Come esposto al numero 1.1, in virtù dell’articolo 83 capoverso 2 LPGA, il Parla- mento può adeguare l’allegato tramite ordinanza parlamentare non soggetta a refe- rendum, se gli adeguamenti in questione sono riconducibili a modifiche di legge en- trate in vigore successivamente all’approvazione della LPGA, avvenuta il 6 ottobre 2000. Le modifiche proposte nella revisione 1 riflettono la legislazione attuale al momento dell’approvazione del presente messaggio. Partendo dal presupposto che al momento della votazione finale dell’Assemblea federale sull’aggiornamento della LPGA anche gli accordi bilaterali saranno entrati in vigore, il nostro Consiglio pro- pone un’ordinanza parlamentare non soggetta a referendum facoltativo anche per le modifiche di legge legate all’entrata in vigore degli accordi medesimi correlate all’allegato alla LPGA. Qualora, contrariamente alle previsioni, gli accordi bilaterali

28 RU 2000 2772 29 RU 2000 3093

dovessero entrare in vigore dopo la votazione finale sul presente aggiornamento, gli adeguamenti contemplati dalla revisione 2 dovrebbero essere proposti sotto forma di modifica di legge soggetta a referendum facoltativo.

2.2.1 Aggiornamento nell’ambito della LAMal

2.2.1.1 Articolo 1 LAMal

Attualmente l’articolo 65 LAMal disciplina la riduzione dei premi accordata dai Cantoni. La modifica della LAMal del 6 ottobre 200030 che, in vista dell’entrata in vigore degli accordi bilaterali, disciplina anche la riduzione dei premi, prevede una revisione dell’articolo 65 e l’introduzione dei nuovi articoli 65a e 66a LAMal. Secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera c LAMal (nella versione dell’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000) la LPGA non è applicabile alla riduzione dei premi me- diante sussidi dell’ente pubblico giusta gli articoli 65 e 66 LAMal. Nel quadro del- l’aggiornamento devono essere aggiunti alla clausola derogatoria anche i nuovi arti- coli 65a e 66a LAMal. La riduzione dei premi è così esclusa dal campo d’applica- zione della LPGA. Per il resto il tenore dell’articolo 1 LAMal secondo l’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 può rimanere invariato anche dopo l’entrata in vigore de- gli accordi bilaterali.

2.2.1.2 Articoli 90a e 91 LAMal

In relazione agli accordi bilaterali la revisione della LAMal del 6 ottobre 200031 prevede una modifica dell’articolo 18. La disposizione assegna nuovi compiti al- l’istituzione comune, che in futuro dovrà decidere sulle richieste di esenzione dal- l’obbligo assicurativo dei pensionati (e dei loro familiari) residenti negli Stati del- l’UE e, se del caso, affiliarli d’ufficio. Per queste persone l’istituzione comune svol- gerà un ruolo attivo anche nella riduzione dei premi. Per quanto riguarda la procedu- ra, in caso di decisioni concernenti l’obbligo d’assicurazione o di affiliazione d’ufficio (art. 18 cpv. 2bis e 2ter LAMal), in linea di principio non dovrà fondarsi sulla PA, ma sulla LPGA (cfr. art. 55 cpv. 2 LPGA). In tal modo sarà applicabile anche l’articolo 56 LPGA, secondo cui le decisioni su opposizione sono impugnabili mediante ricorso. Nel quadro della revisione della LAMal del 6 ottobre 2000, il Parlamento ha previ- sto di introdurre un nuovo articolo 90a LAMal in oggetto alla competenza di trattare i ricorsi delle persone residenti all’estero. Secondo questa disposizione l’incombenza spetta alla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. L’articolo 58 capoverso 2 LPGA prevede invece la scelta tra due fori: competente è o il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo do- micilio svizzero del ricorrente o quello del Cantone in cui aveva domicilio il suo ultimo datore di lavoro svizzero. Non potendosi determinare alcuna di queste loca- lità, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione. Per risolvere la contraddizione, la deroga alla LPGA deve

30 FF 2000 4459 31 FF 2000 4459

essere espressamente dichiarata nell’articolo 90a LAMal. Nel caso dei ricorsi contro decisioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2quinquies LAMal non vi è invece deroga alla LPGA, in quanto, conformemente all’articolo 1 capoverso 2 lettera c LAMal, alla riduzione dei premi non si applica la LPGA, ma la procedura secondo la PA. Per motivi legati alla sistematica, inoltre, la menzione del ricorso di diritto ammini- strativo nell’articolo 90a LAMal (testo secondo la revisione della LAMal del 6 otto- bre 2000) va stralciato e integrato nell’articolo 91 LAMal (versione dell’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000), cui meglio conviene.

2.2.2 Aggiornamento nell’ambito della LADI:

articolo 14 capoversi 1 e 2 LADI La versione del 6 ottobre 2000 dell’allegato alla LPGA non ha apportato modifiche materiali all’articolo 14 LADI. Tuttavia i capoversi 1 e 2 sono stati formalmente cor- relati alla LPGA mediante rinvii alle definizioni della medesima apposti tra parentesi ai concetti fondamentali del diritto delle assicurazioni in essa contenute. La legge federale dell’8 ottobre 1999 concernente l’Accordo tra la Comunità euro- pea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (FF 1999 7464) ha invece comportato modifi- che materiali dell’articolo 14 LADI. Affinché queste possano essere applicate se- condo gli intenti originari anche dopo l’entrata in vigore della LPGA, la versione del 6 ottobre 2000 dell’allegato alla LPGA non può rimanere invariata, ma deve essere adeguata di conseguenza.

2.3 Revisione 3 dell’allegato alla LPGA

2.3.1 Modifiche della LAVS e della LAI

Il disciplinamento dei sussidi nelle assicurazioni sociali è in linea generale escluso dal campo d’applicazione della LPGA. L’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 prevedeva quindi all’articolo 1 LAI l’inapplicabilità della LPGA al promovimento dell’aiuto agli invalidi. Questo significa che in caso di decisioni in oggetto a presta- zioni collettive non si applica la procedura prescritta dalla LPGA, ma la PA. Di con- seguenza compete al servizio giuridico del Dipartimento federale dell’interno deci- dere sui ricorsi contro decisioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali nel settore delle prestazioni collettive. Il progetto relativo alla prima parte della 4a revisione dell’AI è stato respinto nella votazione popolare del 13 giugno 1999. Oltre alla soppressione del quarto di rendita (oggetto delle maggiori contestazioni), la revisione allora proposta prevedeva anche indiscussi miglioramenti procedurali, tra cui l’istituzione di una commissione di ri- corso indipendente competente per i ricorsi del settore del promovimento dell’aiuto agli invalidi. Per poter realizzare il più presto possibile questo miglioramento una- nimemente riconosciuto nonostante la bocciatura del progetto, il Consiglio nazio- nale, che aveva dibattuto la LPGA il 17 giugno 1999, ha introdotto nell’allegato alla stessa un nuovo articolo 75bis LAI. La nuova disposizione incarica il Consiglio fede- rale di istituire una «Commissione federale di ricorso in materia di prestazioni col-

lettive dell’assicurazione per l’invalidità», competente di trattare i ricorsi contro le decisioni emanate dall’UFAS conformemente agli articoli 73 e 74 LAI. L’AVS si trova in una situazione analoga. Secondo l’articolo 1 LAVS nella versione dell’allegato alla LPGA, l’assistenza alle persone anziane (art. 101bis LAVS) è esclusa dal campo d’applicazione della LPGA. Di conseguenza, come nel caso delle prestazioni collettive dell’AI, compete al servizio giuridico del Dipartimento fede- rale dell’interno decidere sui ricorsi contro le decisioni in merito dell’UFAS. Sareb- be quindi ragionevole adeguare i rimedi giuridici dell’AVS a quelli dell’AI. Si pro- pone pertanto l’introduzione di un nuovo articolo 101ter LAVS sul modello dell’articolo 75bis LAI. Inoltre, il fatto che i ricorsi concernenti il settore AI e quelli concernenti il settore AVS saranno trattati dalla stessa commissione deve trovare espressione già nel nome di quest’ultima, che, di conseguenza, dovrebbe essere de- nominata «Commissione federale di ricorso in materia di prestazioni collettive del- l’assicurazione per la vecchiaia e l’invalidità». Quanto alla denominazione della commissione di ricorso, che l’articolo 75bis capoverso 1 LAI secondo l’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 riferisce unicamente all’assicurazione per l’invalidità, quest’ultimo andrebbe adeguato all’articolo 101ter LAVS. In quanto non rappresenta un aggiornamento dell’allegato alla LPGA riconducibile a una modifica di legge già decisa ed entrata in vigore, il progetto di articolo 101ter LAVS proposto non può essere approvato nel quadro di un’ordinanza parlamentare ai sensi dell’articolo 83 capoverso 2 LPGA. Per questa modifica dell’allegato è ne- cessario ricorrere a una legge soggetta a referendum facoltativo.

2.3.2 Modifiche della LADI

2.3.2.1 Articolo 1 LADI

La relazione tra la LPGA e le singole leggi si fonda sul seguente principio: l’arti- colo 2 LPGA stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili alle assicu- razioni sociali soltanto per quanto le singole leggi lo prevedano. Per questo motivo, nel nuovo articolo 1 LADI, introdotto dall’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000, è previsto quanto segue: – capoverso 1: applicabilità di principio della LPGA con riserva delle deroghe espressamente previste da singole disposizioni della LADI; – capoverso 2: inapplicabilità di principio dell’articolo 21 LPGA (Riduzione e rifiuto di prestazioni), essendo le riduzioni di prestazioni della LADI disci- plinate secondo altre condizioni quadro; – capoverso 3: inapplicabilità della LPGA al settore dei sussidi (sussidi per corsi e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro) ad eccezione delle di- sposizioni relative all’assistenza giudiziaria e amministrativa e all’obbligo del segreto. L’articolo 24 LPGA disciplina l’estinzione del diritto alle prestazioni e prevede un termine di prescrizione di 5 anni. Per le indennità di disoccupazione (art. 20 cpv. 3 LADI) e per insolvenza (art. 53 cpv. 3 LADI) il diritto in vigore prevede tuttavia termini sensibilmente più brevi. Per questo motivo l’allegato alla LPGA del 6 otto- bre 2000 ha espressamente previsto che queste disposizioni specifiche deroghino

all’articolo 24 LPGA. Le stesse deroghe non sono state inserite nelle disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto (art. 38 cpv. 1 in connessione con l’art. 39 cpv. 3 LADI) e per intemperie (art. 47 cpv. 1 in connessione con l’art. 48 cpv. 3 LADI) soltanto per errore. Per poter continuare ad applicare integralmente il diritto attualmente in vigore dovrebbero essere previste eccezioni anche in questi casi. Poi- ché in questo modo si otterrebbe il risultato di escludere del tutto dal settore delle prestazioni della LADI l’applicazione delle disposizioni di prescrizione della LPGA, dal punto di vista legislativo è tuttavia certamente più ragionevole escludere per principio l’applicabilità dell’articolo 24 LPGA al settore delle prestazioni già nel- l’articolo 1 capoverso 2 LADI. Di conseguenza, le eccezioni specifiche previste da- gli articoli 20 capoverso 3 rispettivamente 53 capoverso 3 LADI secondo l’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 dovranno essere abrogate a favore del diritto in vigo- re. I capoversi 1 e 3 dell’articolo 1 LADI nella versione del 6 ottobre 2000 non sono interessati dalla problematica esposta e possono quindi rimanere invariati.

2.3.2.2 Articoli 20 capoverso 3 e 53 capoverso 3 LADI

Cfr. commento all’articolo 1 capoverso 2 LADI, numero 2.3.2.1.

2.3.2.3 Articolo 100 LADI

Il capoverso 1 può rimanere invariato nella versione dell’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000. Capoverso 2: l’articolo 100 LADI attualmente in vigore stabilisce il principio del- l’impugnabilità mediante ricorso delle decisioni. Poiché la LPGA introduce una procedura d’opposizione applicabile in generale, l’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 si è limitato a disciplinare i particolari specifici alla LADI in relazione a pro- cedura e rimedi giuridici. Nel capoverso 2 si stabilisce che i Cantoni possono confe- rire la competenza in materia di opposizioni a un servizio diverso da quello che ha emanato la decisione. Nelle versioni francese e italiana figurano erroneamente i ter- mini «recours» rispettivamente «ricorso» in luogo di «opposition» rispettivamente «opposizione». Inoltre, dalle versioni francese e italiana non risulta abbastanza chia- ramente che la deroga alla LPGA è riferita al servizio «che ha notificato la decisio- ne». Le due versioni vanno corrette di conseguenza. Capoverso 3: nel disciplinare la competenza locale delle istanze giudiziarie canto- nali, l’articolo 58 LPGA non tiene conto delle particolarità della LADI. L’artico- lo 128 capoverso 2 OADI disciplina questa competenza per i casi di ricorso contro le decisioni di un’autorità cantonale: ne è competente l’autorità di ricorso dello stes- so Cantone. Conformemente all’articolo 128 capoverso 1 OADI la competenza delle autorità cantonali di ricorso per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia all’articolo 119 OADI. L’articolo 119 OADI disciplina di- verse competenze particolari che vanno mantenute onde evitare che diversi tribunali cantonali si trovino ad essere contemporaneamente competenti della stessa contro- versia (per es. in caso di versamento di indennità per insolvenza o per lavoro ridotto a più salariati di un’azienda residenti in Cantoni diversi). Nella stesura dell’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 questo problema era passato inosservato. Senza la ne-

cessaria base legale l’ordinamento odierno non potrebbe tuttavia essere mantenuto. L’articolo 100 capoverso 3 LADI deve pertanto prevedere una deroga all’articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA.

2.3.2.4 Articolo 102 LADI

All’atto di redigere la modifica all’articolo 102 LADI adottata nell’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 si è verificato un errore. Dal rapporto della commissione del Consiglio nazionale si può desumere che non si volevano apportare modifiche materiali al disciplinamento della legittimazione al ricorso, ma semplicemente abro- gare il contenuto normativo dell’attuale articolo 102 LADI, già contemplato dalla LPGA. La legittimazione dell’UFIAML a ricorrere contro decisioni degli uffici re- gionali di collocamento e delle casse (cpv. 1) e la legittimazione delle casse a ricor- rere contro decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni (cpv. 2) sono state quindi soppresse per errore. L’articolo 102 LADI deve essere pertanto corretto di conseguenza.

3 Ripercussioni

Le revisioni 1 e 2 dell’allegato alla LPGA costituiscono adeguamenti di carattere puramente tecnico a quanto già deciso o entrato in vigore nel quadro di altre revi- sioni e non dovrebbero quindi avere alcuna conseguenza. Quanto alla revisione 3, va osservato che concerne esclusivamente l’organizzazione della Confederazione. Il trasferimento supplementare di competenze dal Diparti- mento dell’interno all’istituenda commissione di ricorso, introdotto per i ricorsi in materia di assistenza alle persone anziane, ben difficilmente avrà ripercussioni dato l’esiguo numero dei casi interessati (da 1 a 3 all’anno).

4 Programma di legislatura

Poiché al momento di stabilire il programma di legislatura 1999-2003 il Parlamento non si era ancora pronunciato sulla LPGA e gli aggiornamenti necessari all’allegato non erano ancora stati definiti, il presente progetto non vi figura. Per permettere l’entrata in vigore della LPGA verso la fine del 2002 o per il 1° gennaio 2003, i di- battiti parlamentari dovrebbero tuttavia concludersi entro la metà del 2002. Se si vuole preservare la coerenza con le revisioni successive nell’ambito delle assicura- zioni sociali (cfr. n. 1.3), per l’entrata in vigore rimane soltanto questo breve lasso di tempo.

5 Relazione con il diritto europeo

Le relazioni della LPGA con il diritto europeo sono state esposte al numero IV del rapporto della commissione del Consiglio nazionale del 26 marzo 1999 (FF 1999 3896): da allora nulla è cambiato. Per quanto concerne la revisione 2 dell’allegato

alla LPGA, il presente progetto ha un rapporto specifico con l’applicazione degli accordi bilaterali. Gli adeguamenti dell’allegato alla LPGA che vi si propongono sono legati a esigenze di tecnica legislativa, ma riprendono materialmente le solu- zioni adottate con la legge federale dell’8 ottobre 1999 concernente l’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizze- ra, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (FF 1999 7464) e la modifica della LAMal del 6 ottobre 2000 (FF 2000 4459). Possiamo dunque rinviare ai risul- tati ottenuti in quella sede.

6 Basi legali

6.1 Costituzionalità

La LPGA è stata emanata sulla base delle principali norme di competenza stabilite dalla Costituzione federale relativamente alla legislazione federale nell’ambito delle assicurazioni sociali (art. 112 cpv. 1, 114 cpv. 1 e 117 cpv. 1 della Costituzione fe- derale del 18 aprile 1999). Le modifiche previste nell’allegato alla LPGA ad aggior- namento delle singole leggi sulle assicurazioni sociali sono fondate sulle seguenti disposizioni costituzionali: – modifiche della LAVS e della LAI: articolo 34quater vCost. (corrispondente agli art. 111 e 112 della nuova Cost.); – modifiche della LPC: articoli 34quater e 11 capoverso 1 delle disposizioni transitorie vCost. (corrispondenti agli art. 111 e 112 e alla disposizione tran- sitoria relativa all’art. 112 della nuova Cost.); – modifiche della LAMal: articolo 34bis vCost. (corrispondente all’art. 117 della nuova Cost.); – modifiche della LAINF: articolo 34bis vCost. (corrispondente agli art. 117 e

110 della nuova Cost.);

– modifiche della LAM: articoli 18 capoverso 2, 20, 22bis capoverso 6, 27quinquies capoverso 1 e 34bis vCost. (corrispondenti agli art. 59 cpv. 5, 60 cpv. 1 e 2, 61 cpv. 5, 68 cpv. 3 e 117 della nuova Cost.); – modifiche della LIPG: articoli 22bis capoverso 6, 34ter capoverso 1 lettera d,

64 e 64bis vCost. (corrispondenti agli art. 59 cpv. 4, 61 cpv. 4, 122 cpv. 1 e

123 cpv. 1 della nuova Cost.);

– modifiche della LAF: articoli 31bis capoverso 3 lettera b e 64bis vCost. (cor- rispondenti agli art. 104 e 123 della nuova Cost.); – modifiche della LADI: articoli 34ter capoverso 1 lettere a ed e nonché 34novies vCost. (corrispondenti agli art. 110 cpv. 1 lett. a e c nonché 114 della nuova Cost.).

6.2 Delega di competenze legislative

Sia la LPGA stessa che le singole leggi sulle assicurazioni sociali accordano già oggi al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni d’esecuzione. Il pre- sente progetto contiene quasi esclusivamente norme che non implicheranno prescri- zioni esulanti dall’attuale mandato del Consiglio federale. Soltanto gli articoli 101ter LAVS e 75bis LAI, contenuti nel disegno di revisione 3, demandano esplicitamente un incarico al Consiglio federale, vale a dire l’istituzione di una Commissione fede- rale di ricorso in materia di prestazioni collettive dell’assicurazione per la vecchiaia e l’invalidità. Per l’adempimento del mandato, che consiste nel disciplinare l’orga- nizzazione e la procedura della commissione, si tratta di emanare disposti ordinativi surrogatori della legge. Va tuttavia sottolineato che non ci si potrà scostare dalla le- gislazione quadro relativa alle commissioni di ricorso (art. 71a-71d PA), peraltro già oggetto di un’ordinanza specifica (ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato, RS 173.31).

6.3 Forma dell’atto

La LPGA e il relativo allegato sono stati emanati il 6 ottobre 2000 sotto forma di legge federale ai sensi dell’articolo 163 capoverso 1 in connessione con l’artico- lo 164 capoverso 1 Cost. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 25 gen- naio 2001. Per l’aggiornamento dell’allegato, l’articolo 83 capoverso 2 LPGA pre- vede la forma dell’ordinanza parlamentare conformemente all’articolo 163 capover- so 1 Cost., la quale non è soggetta al referendum facoltativo (art. 141 Cost.). Mentre, conformemente all’articolo 83 capoverso 1 in connessione con l’articolo 84 capo- verso 2 LPGA, spetta per principio al Consiglio federale decidere la data dell’entrata in vigore della LPGA, dal 1° marzo 2001, in virtù dell’articolo 84 capoverso 3 LPGA, l’Assemblea federale è autorizzata a modificare l’allegato ai sensi dell’arti- colo 83 capoverso 2 LPGA. Al momento dell’approvazione del presente messaggio da parte del nostro Consi- glio, le modifiche delle leggi sulle assicurazioni sociali proposte nella revisione 1 soddisfano già i criteri stabiliti nell’articolo 83 capoverso 2 LPGA per l’emanazione sotto forma di ordinanza parlamentare: si tratta infatti di adeguamenti apportati a modifiche della legislazione speciale già entrate in vigore. Per quanto riguarda la correzione di evidenti sviste o di errori di traduzione, va indicato che in linea di principio correzioni di questo tipo non necessitano di un decreto del Parlamento, ma, conformemente all’articolo 33 capoverso 1 della legge sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11), possono essere ordinate dalla Commissione di redazione. In questo caso, tuttavia, per ragioni di praticità non dovrebbero essere decise separatamente, ma contemporaneamente all’aggiornamento dell’allegato alla LPGA. Poiché una semplice decisione della Commissione di redazione è sufficiente per far sì che le correzioni siano giuridicamente valide, non vi è dubbio alcuno che abbiano validità giuridica anche correzioni eseguite nel quadro di un’ordinanza parlamentare. Le modifiche della LAMal e della LADI contenute nella revisione 2 dell’allegato alla LPGA non soddisfano ancora i criteri stabiliti nell’articolo 83 capoverso 2 LPGA (cfr. n. 1.2). Tuttavia, considerato che il nostro Consiglio parte dal presupposto che gli ac- cordi bilaterali e le conseguenti modifiche di legge entreranno in vigore prima

dell’approvazione dell’aggiornamento dell’allegato alla LPGA, risulta verosimile che anche la revisione 2 potrà essere emanata sotto forma di ordinanza parlamentare. La revisione 3, invece, modifica l’allegato apportandovi nuovo contenuto. Di conse- guenza, conformemente alla procedura usuale adottata per le modifiche di legge, essa dovrebbe essere soggetta a referendum facoltativo (cfr. n. 2.3).

Abbreviazioni

AI Assicurazione per l’invalidità AVS Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti BBl Bundesblatt, versione tedesca del Foglio federale Boll. Uff. Bollettino ufficiale dell’Assemblea federale CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni), RS 220 Cost. Costituzione federale FF Foglio federale IPG Indennità di perdita di guadagno LADI Legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbligatoria con- tro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, RS 837.0 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricol- tura, RS 836.1 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità, RS 831.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, RS 832.20 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare, RS 833.1 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie, RS 832.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, RS 831.10 LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di gua- dagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, RS 834.1 LPC Legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, RS 831.30 LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali OADI Ordinanza del 31 agosto 1983 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, RS 837.02 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, RS 172.021 RS Raccolta sistematica del diritto federale RU Raccolta ufficiale delle leggi federali UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFIAML Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro (ora Seco)

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