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Messaggio relativo alla cittadinanza per giovani stranieri e alla revisione della legge sulla cittadinanza

del 21 novembre 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, cinque disegni di re- visione del disciplinamento in materia di cittadinanza nella Costituzione federale e nella legge sulla cittadinanza.

Inoltre vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:

1995 P 95.3099 Armonizzazione dei criteri di naturalizzazione di Cantoni

e Comuni (N 23.6.1995, Ducret)

1997 P 97.3190 Condizioni di reintegrazione della cittadinanza svizzera

(N 20.6.1997, Commissione delle istituzioni politiche CN 96.2028)

2001 P 98.3582 Agevolare la naturalizzazione

(N 14.6.00, S 6.3.01, Hubmann)

2000 M 99.3573 Applicazione della legge del 29 settembre 1952 sulla cittadi-

nanza (Durata della procedura di naturalizzazione) (22.3.2000, Commissione della gestione CN; S 25.9.2000)

2000 P 99.3590 Separazione tra la cittadinanza e l’attinenza

(N 24.03.2000, Jossen)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio

Nel 1983 e nel 1994 è stata sottoposta al voto popolare una modifica costituzionale concernente la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri cresciuti in Svizze- ra. La modifica è stata respinta in entrambe le occasioni. Nel 1994 fallì unicamente perché non aveva ottenuto la maggioranza dei Cantoni. Da allora, numerosi Can- toni hanno adeguato la loro legislazione conformemente alle proposte formulate dalla Confederazione. La situazione è pertanto cambiata e i tempi sono ormai ma- turi per l’introduzione su scala nazionale di agevolazioni per la naturalizzazione dei giovani stranieri. Il tema della naturalizzazione presenta da sempre una forte connotazione emotiva. Lo si è visto anche negli anni scorsi, in occasione di un’ampia discussione sul tema del disciplinamento svizzero in materia di naturalizzazione. Il Consiglio federale ha accettato numerosi interventi parlamentari ed ha istituito un gruppo di lavoro inca- ricato di esaminare diverse proposte di revisione. Dopo aver svolto una procedura di consultazione, il disegno presenta, nei seguenti settori, una modifica del discipli- namento in materia di cittadinanza.

Naturalizzazione agevolata per stranieri della seconda generazione Una revisione della Costituzione federale deve conferire alla Confederazione la competenza di prevedere la naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri cre- sciuti in Svizzera. Nella revisione di legge fondata su tale principio e che è pari- menti oggetto del presente messaggio, sono stabilite le condizioni per tale natura- lizzazione agevolata. I giovani stranieri devono poter essere naturalizzati in proce- dura agevolata alle medesime condizioni in tutto il Paese. Se hanno frequentato al- meno cinque anni della scuola dell’obbligo in Svizzera e da allora risiedono nel no- stro Paese, tra i 15 e i 24 anni compiuti devono poter chiedere la naturalizzazione agevolata a condizione che abbiano risieduto per almeno due anni nel Comune di naturalizzazione. Svariati Cantoni applicano già oggi un disciplinamento analogo.

Cittadinanza per stranieri della terza generazione Gli stranieri della terza generazione hanno vincoli ancor più stretti con la Svizzera che non i loro genitori cresciuti nel nostro Paese. I figli nati in Svizzera da genitori stranieri devono pertanto poter acquisire per legge la cittadinanza svizzera alla na- scita. Onde poter introdurre un siffatto disciplinamento occorre modificare la Co- stituzione federale. Nella revisione di legge fondata su tale principio e che è pari- menti oggetto del presente messaggio, queste semplificazioni sono concretate. La condizione necessaria è che almeno un genitore abbia frequentato almeno cinque anni della scuola dell’obbligo in Svizzera e, alla nascita del figlio, sia in possesso da cinque anni di un permesso di dimora o di domicilio.

Possibilità di ricorrere contro il rifiuto della naturalizzazione da parte del Comune Secondo la regolamentazione vigente in materia di naturalizzazione, i Comuni e i Cantoni possono rifiutare in ogni momento la naturalizzazione di uno straniero,

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senza indicarne i motivi. Le disposizioni del diritto federale non prevedono rimedi giuridici in caso di decisioni che violano il divieto costituzionale d’arbitrio e di di- scriminazione. Dal punto di vista dello Stato di diritto, tale situazione è preoccu- pante e costituisce la principale lacuna del diritto svizzero in materia di naturaliz- zazione. Il Consiglio federale propone pertanto di introdurre nella legge sulla cit- tadinanza un rimedio giuridico contro le decisioni arbitrarie che violano diritti co- stituzionali. I Cantoni restano liberi, com’è il caso tuttora, di andare oltre e di introdurre una protezione giuridica nel settore della naturalizza- zione.

Armonizzazione delle tasse di naturalizzazione Mediante una revisione della legge sulla cittadinanza si persegue l’obiettivo di una tassa di naturalizzazione cantonale o comunale volta alla sola copertura dei costi procedurali. Concretamente si tratta di rinunciare ad incassare una tassa detta «di riscatto» che sovente ammonta a più salari mensili. A causa di questa condizione, spesso talune persone che adempiono le condizioni di naturalizzazione sono co- strette, cosa invero urtante, a rinunciarvi per soli motivi finanziari.

Semplificazioni procedurali tra Confederazione, Cantoni e Comuni Nel contesto del diritto in materia di naturalizzazione sussistono troppi doppioni. Ad esempio non ha senso che, per la naturalizzazione ordinaria, la Confederazione esamini in maniera circostanziata le stesse condizioni previste ed esaminate anche dai Cantoni e dai Comuni. È sufficiente che le prescrizioni minime del diritto fede- rale siano descritte nella legge e che sia stabilito in quali casi la Confederazione nega l’approvazione alla naturalizzazione. L’esame delle condizioni di naturalizza- zioni deve perlopiù essere lasciato alla competenza dei Cantoni. La procedura, complicata quanto obsoleta, secondo cui, prima della naturalizzazione nel Comune o nel Cantone, la Confederazione concede un’autorizzazione federale di naturaliz- zazione, può pertanto essere sostituita da uno strumento più flessibile e più sempli- ce, ossia il diritto di approvazione della Confederazione. Quest’ultima negherà la propria approvazione a una naturalizzazione segnatamente se il richiedente non si conforma all’ordinamento giuridico svizzero o minaccia la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Tale nuovo disciplinamento necessita una modifica della Costituzione federale e una revisione della legge sulla cittadinanza. Entrambe le modifiche sono trattate nel presente messaggio.

Altre modifiche di legge Il termine federale di residenza per la naturalizzazione ordinaria (12 anni) è assai elevato nel confronto con altri Stati. Il Consiglio federale propone pertanto di ab- bassarlo ad otto anni. Il forte aumento della mobilità della popolazione verificatosi negli ultimi anni giustifica nel contempo la riduzione a tre anni al massimo della durata di residenza richiesta dai Cantoni e dai Comuni. Il Consiglio federale propone inoltre altre modifiche della legge sulla cittadinanza come esposto qui appresso.

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Il figlio di padre svizzero nato fuori matrimonio acquista la cittadinanza svizzera automaticamente alla nascita. I figli apolidi potranno essere naturalizzati in proce- dura agevolata dopo una dimora di cinque anni in Svizzera. Il diverso trattamento previsto dalla legge vigente per le cittadine svizzere che, prima del 1991, hanno ac- quistato automaticamente la cittadinanza svizzera per matrimonio con un cittadino svizzero, e le cittadine svizzere che hanno acquistato la cittadinanza per discenden- za, adozione o naturalizzazione, non si giustifica più e va pertanto soppresso.

Convenzione europea sulla cittadinanza Se la totalità o quasi delle modifiche costituzionali o di legge menzionate nel pre- sente messaggio sono accolte dalle Camere federali e nel contesto delle successive votazioni popolari, la Svizzera potrebbe aderire alla Convenzione europea sulla cittadinanza. In questo ambito vi sarebbe la possibilità di formulare riserve su sin- goli punti. L’adesione della Svizzera a tale convenzione non è tuttavia oggetto del presente messaggio.

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Messaggio

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

Gli obiettivi del programma di legislatura 1999-2003 in materia di migrazioni pre- vedono segnatamente una nuova legge sugli stranieri, una maggiore integrazione de- gli stranieri nonché un nuovo progetto relativo alla naturalizzazione agevolata. L’accettazione dell’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone con l’UE e il rifiuto dell’iniziativa popolare «per una regolamentazione dell’immigra- zione» (iniziativa del 18%), nel 2000, hanno confermato la nostra politica in materia di migrazioni. Il 15 giugno 2001, abbiamo preso atto dei risultati assai controversi della procedura di consultazione concernente una nuova legge sugli stranieri e abbiamo incaricato il DFGP di elaborare un messaggio entro la fine del 2001. Il 1° ottobre 2000 è entrata in vigore l’ordinanza sull’integrazione degli stranieri. Sono ora riunite le condizioni necessarie, dal punto di vista giuridico e organizzati- vo, per la partecipazione finanziaria della Confederazione a progetti integrativi. Nel

2001 sono stati concessi i primi sussidi federali in questo settore.

Tra gli elementi centrali dell’integrazione figura anche la naturalizzazione. Il 4 dicembre 1983 e il 12 giugno 1994 sono state bocciate, in votazione popolare, due proposte di modifica costituzionale concernenti la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera. Nel 1994, l’oggetto era stato accolto dalla maggioranza dei votanti, ma era stato respinto dalla maggioranza dei Cantoni. Nel frattempo, numerosi Cantoni che all’epoca avevano accolto il progetto, hanno rive- duto la loro legislazione sulla base di una convenzione di reciprocità, adeguandola alla modifica costituzionale sottoposta al voto popolare. Altri Cantoni hanno intro- dotto considerevoli agevolamenti per la naturalizzazione dei giovani stranieri. Data l’eccessiva durata della procedura di naturalizzazione sia presso la Confedera- zione che presso Cantoni e Comuni, siamo stati incaricati, mediante una mozione del 19 novembre 1999 della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, di considerare la possibilità di semplificare la procedura di naturalizzazione tra Confe- derazione, Cantoni e Comuni. Negli ultimi anni, nel contesto di votazioni popolari o decisioni del Comune o del Patriziato, in vari Comuni sono state respinte numerose domande di naturalizzazione individuali o di intere famiglie. Il fatto più urtante è che gli interessati non avevano la possibilità di ricorrere contro le violazioni del divieto costituzionale d’arbitrio e di discriminazione. Tali eventi hanno suscitato numerosi interventi parlamentari che ci chiedevano di elaborare un nuovo progetto per disciplinare i problemi esistenti nel contesto della cittadinanza (cfr. n. 1.10). Nel suo Rapporto sull’integrazione dei migranti in Svizzera, pubblicato il 27 marzo 2000, la Commissione federale degli stranieri (CFS) afferma che la questione della naturalizzazione è ormai divenuta un tema centrale della politica nazionale e sociale

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e si esprime segnatamente a favore della naturalizzazione agevolata dei giovani stra- nieri della seconda e terza generazione. Dal Rapporto emerge che la naturalizzazione può essere considerata come uno sta- dio avanzato dell’integrazione. La CFS constata inoltre che l’esito negativo della votazione popolare del 1994 sulla naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri ha avuto un impatto negativo, dal punto di vista della politica d’integrazione, sulla popolazione straniera interessata, la quale si è così resa conto della scarsa disponibi- lità della popolazione svizzera a volerla assimilare. Vi sono però stati anche segni positivi. È ad esempio migliorata la situazione per quel che concerne la naturalizza- zione agevolata dei coniugi stranieri di cittadini svizzeri nonché nel contesto del ri- conoscimento della doppia cittadinanza. Da allora il numero delle naturalizzazioni ordinarie è triplicato ed è aumentato considerevolmente anche il numero delle natu- ralizzazioni agevolate. In seguito all’esito negativo della votazione del 1994, nume- rosi Cantoni hanno introdotto nella loro legislazione agevolamenti per la naturaliz- zazione dei giovani stranieri. I Cantoni Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud, Berna e Zurigo hanno inoltre aderito al Concordato romando (Convenzione di reci- procità) del 16 dicembre 1994. Ulteriori sforzi nella medesima direzione sono stati rilevati anche in altri Cantoni. Il Rapporto rileva inoltre che un eccesso di prudenza nel settore delle naturalizza- zioni rischia di spaccare la società in due gruppi: i cittadini veri e propri e i cosid- detti coloni o fittavoli. Ora, tra di essi vi sono anche persone la cui famiglia risiede in Svizzera da generazioni. Inoltre, mantenendo una prassi eccessivamente restrittiva in materia di naturalizzazione le statistiche sugli stranieri presenterebbero i nuovi nati in Svizzera come cittadini stranieri, indipendentemente dal fatto che i loro ge- nitori o nonni siano già nati nel nostro Paese. La statistica sugli stranieri rispecchie- rebbe quindi sempre meno la realtà. Vi è anche il rischio che numerosi stranieri della seconda o terza generazione rinun- cino a chiedere la naturalizzazione a motivo della lunga procedura. Va detto inoltre che la procedura di naturalizzazione non risponde più alle esigenze della mobilità geografica e professionale e andrebbe riveduta al più presto. Una procedura di natu- ralizzazione normale dovrebbe concludersi in meno di due anni. Il 30 aprile 1999, l’allora capo del DFGP, il consigliere federale Arnold Koller, ha deciso di istituire un Gruppo di lavoro Cittadinanza incaricato di elaborare entro la fine del 2000 un rapporto che esaminasse le revisioni necessarie nel settore della cittadinanza e sottoponesse al DFGP proposte di soluzione. Inizialmente il mandato del Gruppo di lavoro comprendeva unicamente l’elabora- zione di un nuovo progetto per la naturalizzazione agevolata di giovani stranieri della seconda e terza generazione integrati in Svizzera, nonché la riduzione delle tasse di naturalizzazione. Tale mandato è andato estendendosi, includendo la possi- bilità di ricorso contro i rifiuti di naturalizzazione, le semplificazioni procedurali nel settore della naturalizzazione nonché l’adesione della Svizzera alla Convenzione eu- ropea sulla cittadinanza. Il 18 dicembre 2000, il Gruppo di lavoro ha sottoposto le sue proposte al capo del DFGP.

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1.2 Stranieri della seconda e terza generazione

1.2.1 In generale

Per stranieri della seconda generazione s’intendono gli stranieri cresciuti in Svizze- ra, il più delle volte già nati nel nostro Paese, e che vi hanno frequentato la maggior parte o la totalità della scuola dell’obbligo. Di regola queste persone faticano meno dei loro genitori ad integrarsi nella realtà svizzera. Ciò nonostante, essi devono sot- tostare alla medesima lunga procedura di naturalizzazione in quanto il diritto vigente non prevede per loro una naturalizzazione agevolata disciplinata a livello federale. Queste persone acquistano pertanto la cittadinanza solo nel contesto della naturaliz- zazione ordinaria in un Cantone e in un Comune. Esse abbisognano dapprima dell’autorizzazione federale di naturalizzazione (art. 12 della legge sulla cittadinan- za, LCit; RS 141.0). L’acquisto della cittadinanza svizzera presuppone che siano adempite le pertinenti condizioni federali, cantonali e comunali. Fatto ancora più urtante, in base al diritto attuale anche gli stranieri della terza gene- razione sono costretti, in numerosi Cantoni, a passare per la naturalizzazione ordina- ria. Ora, si tratta di persone nate in Svizzera e il cui padre o la cui madre appartiene alla seconda generazione, ovvero è immigrato in Svizzera da bambino con i genitori, vi è cresciuto e vi ha frequentato la maggior parte o la totalità della scuola dell’obbligo. Secondo le prescrizioni legali in vigore a livello federale, i giovani della seconda e terza generazione devono risiedere da almeno dodici anni in Svizzera. Gli anni tra il 10° e il 20° anno d’età contano doppio (cfr. attuale art. 15 cpv. 1 e 2 LCit). Il richie- dente deve inoltre essersi integrato nella comunità svizzera, essersi familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri, osservare l’ordine giuridico svizzero e non compromettere la sicurezza interna o esterna del Paese (attuale art. 14 LCit). Una volta ottenuta l’autorizzazione federale di naturalizzazione, il richiedente può presentare una domanda di naturalizzazione nel Cantone e nel Comune. Oltre alle prescrizioni federali, i Cantoni e i Comuni possono emanare ulteriori condizioni più severe per quel che concerne la dimora, le tasse di naturalizzazione, l’integrazione, la condotta e il carattere. Tuttavia, nella maggior parte dei Cantoni, i giovani stranie- ri che adempiono tutti i requisiti federali, cantonali e comunali non godono di un di- ritto alla naturalizzazione; neppure se dimorano in Svizzera dalla nascita. La loro domanda di naturalizzazione può pertanto essere accolta o respinta a seconda del li- bero apprezzamento delle autorità competenti – a meno che la legislazione di singoli Cantoni o Comuni preveda un disciplinamento diverso. Negli ultimi anni numerosi Cantoni hanno ridotto le tasse di naturalizzazione, limi- tandosi sovente a percepire un importo per la copertura delle spese di cancelleria. Vi sono però sempre Cantoni che prelevano tasse di naturalizzazione pari a parecchie migliaia di franchi anche per giovani stranieri. Il 16 dicembre 1994, i Cantoni di Berna, Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel e Vaud hanno sottoscritto una Convenzione di reciprocità concernente le condizioni cantonali richieste per la naturalizzazione dei giovani stranieri, cui ha poi aderito anche il Cantone Zurigo (vedi allegato 3). La Convenzione prevede la seguente pro- cedura semplificata: – ogni Cantone introduce una procedura di naturalizzazione agevolata per i ri- chiedenti tra i 16 e i 25 anni d’età;

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– ogni Cantone riconosce, per la naturalizzazione, gli anni di dimora trascorsi in un altro Cantone firmatario della Convenzione; – la tassa di naturalizzazione per giovani richiedenti è il più possibile ridotta. Beneficiano di questo trattamento i richiedenti che: – hanno frequentato almeno cinque anni di scuola in Svizzera; – hanno abitato per almeno due anni nel Cantone in cui presentano la doman- da, di cui un anno nel corso dei due anni immediatamente precedenti la pre- sentazione della domanda; – risiedono in Svizzera per tutta la durata della procedura. I seguenti Cantoni hanno inoltre introdotto agevolazioni speciali per la naturalizza- zione di giovani stranieri: Appenzello Esterno, Basilea Città, Glarona, Grigioni, Nidvaldo, San Gallo, Soletta, Ticino, Zugo (vedi allegato 2). Tra gli aspetti insoddisfacenti del disciplinamento attuale vi sono segnatamente i termini di dimora, spesso molto lunghi, dei singoli Cantoni. La maggior parte di essi prevedono tuttora termini pari o superiori a cinque o sei anni (cfr. allegato 4). Nel contesto della spiccata mobilità che caratterizza la popolazione attuale, i genitori dei giovani stranieri spostano ripetutamente il loro domicilio in un altro Comune, ri- spettivamente Cantone. Per i figli ciò può significare un’attesa di cinque o più anni prima di poter presentare una domanda di naturalizzazione. In determinati Cantoni, si aggiunge l’ostacolo delle tasse di naturalizzazione elevate. Da circa vent’anni si è alla ricerca di una soluzione che consenta di agevolare la na- turalizzazione dei giovani stranieri. La revisione costituzionale respinta dal popolo nel 1983 (cfr. n. 1.1) prevedeva, oltre alla naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera, anche la naturalizzazione agevolata di rifugiati e apo- lidi. I commenti e le analisi in margine al voto giunsero alla conclusione che il pro- getto non fu respinto a causa della naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri, bensì per impedire la naturalizzazione agevolata di rifugiati e apolidi indipendente- mente dalla loro età. Per quel che concerne la revisione costituzionale bocciata in votazione popolare nel 1994 e che prevedeva esclusivamente la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera, l’esito negativo era dovuto alla maggioranza dei Cantoni, mentre il popolo aveva accolto il progetto. Dato che nel frattempo diversi Cantoni che avevano approvato il progetto hanno ri- veduto la loro legislazione in base alla Convenzione di reciprocità summenzionata (vedi allegato 3) e quindi anche nel senso della modifica costituzionale; e dato che anche altri Cantoni hanno introdotto considerevoli agevolazioni per la naturalizza- zione dei giovani stranieri, appare opportuno prevedere ora un altro progetto a li- vello federale. È inammissibile dover tuttora assistere, in singoli Comuni e Cantoni, al rifiuto ingiustificato e senza alcun motivo di domande di naturalizzazione pre- sentate da giovani stranieri cresciuti nel nostro Paese. Nel contesto della discussione attorno all’iniziativa parlamentare Ducret (90.257; Acquisto della cittadinanza svizzera. Durata di residenza), nel 1997 abbiamo sotto- posto al Parlamento un progetto per lo sviluppo ulteriore della legislazione in mate- ria di cittadinanza. In seguito doveva essere proposta alle Camere, nel periodo di le- gislatura 1999-2003, l’elaborazione di un nuovo testo costituzionale relativo alla naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri.

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L’urgenza di una revisione del disciplinamento attuale emerge anche da due inter- venti parlamentari attuali (cfr. n. 1.10), i quali ci chiedono di elaborare un nuovo te- sto costituzionale nonché un nuovo progetto di legge che sanciscano la naturalizza- zione agevolata dei giovani stranieri.

1.2.2 Introduzione della naturalizzazione agevolata

per giovani stranieri della seconda generazione

1.2.2.1 Revisione costituzionale

Giusta l’articolo 38 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), la Confedera- zione disciplina l’acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione come pure la reintegrazione nella medesima. Giusta l’articolo 38 capo- verso 2 Cost., la Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso. La competenza della Confederazione di disciplinare definitivamente la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione oltrepassa la nozione di «prescrizioni minime». Un siffatto disciplinamento necessita pertanto una revisione costituziona- le. Occorre inoltre modificare la legge sulla cittadinanza, parimenti trattata nel pre- sente messaggio.

1.2.2.2 Revisione della legge

I giovani stranieri della seconda generazione in possesso di un permesso di dimora o di domicilio devono poter acquistare la cittadinanza svizzera mediante naturalizza- zione agevolata purché abbiano frequentato cinque anni della scuola dell’obbligo in Svizzera e vi abbiano risieduto fino all’inoltro della domanda di naturalizzazione. Almeno un genitore deve essere o essere stato in possesso di un permesso di dimora o di domicilio. La regolamentazione che prevedeva per i giovani stranieri della seconda generazione nati e cresciuti in Svizzera la possibilità di acquistare la cittadinanza svizzera poco prima o dopo la maggiore età per semplice dichiarazione non è stata approvata in procedura di consultazione e non è pertanto stata presa in considerazione.

1.2.3 Acquisto della cittadinanza svizzera alla nascita in

Svizzera per giovani stranieri della terza generazione

1.2.3.1 In generale

I giovani stranieri della terza generazione hanno con il nostro Paese vincoli ancor più stretti che i loro genitori, stranieri della seconda generazione. I loro genitori non sono immigrati da adulti, bensì hanno già trascorso la loro infanzia e gioventù nel nostro Paese. Questi giovani nutrono ancor meno dei loro genitori l’intenzione di rientrare al Paese d’origine. Più ancora dei genitori essi sono divenuti parte inte- grante della popolazione svizzera. Ora, di ciò si dovrebbe tenere conto sin dalla na- scita. Acquistando la cittadinanza svizzera sin dalla nascita, questi fanciulli potranno

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crescere ed essere scolarizzati con la consapevolezza di essere cittadini svizzeri. Essi non dovranno attendere la fine della scuola dell’obbligo per poter ottenere la cittadi- nanza. Tutto ciò contribuisce a rafforzare i loro vincoli con la Svizzera. Allo Stato che vedrà crescere sul proprio suolo i giovani stranieri della terza generazione in- combe maggiormente che allo Stato d’origine dei genitori l’obbligo di trasmettere a questi giovani il senso di appartenenza nazionale. Le considerazioni suesposte dimostrano che l’acquisto della cittadinanza per i fan- ciulli della terza generazione non deve più essere assimilato a una naturalizzazione (o all’acquisto della cittadinanza in seguito all’esame di una domanda individuale o quale frutto di un atto volontario), bensì essere simile all’acquisto della cittadinanza per origine, sulla base esclusiva dei vincoli obiettivi che legano il fanciullo al nostro Paese. L’acquisto della cittadinanza alla nascita nel Paese corrisponderebbe peraltro alla prassi applicata in altri Stati europei (vedi allegato 7), in base al principio secondo cui lo Stato di domicilio – e non quello di origine dei genitori – deve portare la prin- cipale responsabilità per la concessione della cittadinanza agli stranieri della terza generazione. In questo contesto rinviamo parimenti alla regolamentazione della leg- ge sulla cittadinanza del 1903, la quale consentiva ai Cantoni di introdurre il «ius soli» ma di cui non è stato fatto uso. Osserviamo infine che il presente messaggio non propone puramente e semplice- mente il «ius soli» così come viene applicato ad esempio negli Stati Uniti d’Ame- rica. Secondo la concezione americana, infatti, la nascita nel Paese, anche se fortui- ta, comporta automaticamente e senza ulteriori condizioni l’acquisto della cittadi- nanza. L’acquisto della cittadinanza svizzera alla nascita sarebbe altresì limitato agli stranieri della terza generazione i cui genitori hanno frequentato la maggior parte della scuola dell’obbligo in Svizzera e, alla nascita del figlio, risiedono in Svizzera da parecchi anni. Si tratta pertanto di un acquisto della cittadinanza per legge sotto- posto a determinate condizioni.

1.2.3.2 Revisione costituzionale

L’acquisto della cittadinanza alla nascita per gli stranieri della terza generazione a determinate condizioni non equivale all’acquisto della cittadinanza per origine, ma- trimonio, adozione o reintegrazione, per i quali l’articolo 38 capoverso 1 Cost. attri- buisce alla Confederazione la competenza di legiferare in maniera definitiva. Per le- giferare in questo contesto la Confederazione deve pertanto ottenere una pertinente competenza, il che necessita una revisione costituzionale. La naturalizzazione agevolata degli stranieri della seconda generazione e l’acquisto della cittadinanza alla nascita in Svizzera per gli stranieri della terza generazione vanno disciplinati in decreti federali distinti per permettere al popolo e ai Cantoni di pronunciarsi separatamente sui due oggetti nel contesto della votazione popolare relativa alla revisione costituzionale.

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1.2.3.3 Revisione di legge

Il figlio di un genitore straniero della seconda generazione che pertanto ha frequen- tato almeno cinque anni della scuola dell’obbligo in Svizzera, dovrebbe poter acqui- stare la cittadinanza svizzera alla nascita nel nostro Paese. Almeno un genitore deve essere in possesso da cinque anni di un permesso di dimora o domicilio.

1.3 Vie legali contro il rifiuto della naturalizzazione

ordinaria

1.3.1 Rimedi giuridici nel diritto vigente

1.3.1.1 Contro il rifiuto dell’autorizzazione federale

Giusta l’articolo 38 capoverso 2 Cost. e l’articolo 12 capoverso 2 LCit, la naturaliz- zazione ordinaria di uno straniero implica dapprima la concessione di un’autoriz- zazione federale. Detta autorizzazione costituisce la condizione preliminare per po- tere ottenere la naturalizzazione nel Cantone e nel Comune interessati. Se l’Ufficio federale degli stranieri nega tale autorizzazione, lo straniero può ricorrere presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 51 cpv. 1 LCit; art. 44 segg. della legge sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021). Se il Dipartimento respinge il ricorso, negando a sua volta l’autorizzazione, lo straniero non dispone di altri ri- medi giuridici. È infatti escluso il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribu- nale federale (art. 100 cpv. 1 lett. c, della legge sull’organizzazione giudiziaria, OG; RS 173.110). Per quel che concerne il ricorso al Consiglio federale, solo il Cantone interessato è legittimato ad inoltrarlo (art. 51 cpv. 3, LCit; art. 74 lett. e PA).

1.3.1.2 Contro il rifiuto della domanda di naturalizzazione

da parte di un Cantone o di un Comune Se è stata accordata l’autorizzazione federale, la procedura di naturalizzazione pro- segue a livello cantonale. Le condizioni sono fissate dal diritto cantonale; di regola esso non dà diritto all’acquisto dell’attinenza comunale. Il diritto cantonale stabili- sce inoltre la procedura da seguire. Di principio essa prevede anzitutto una decisione di un’autorità comunale e indi di un’autorità cantonale. La maggior parte dei Canto- ni non prevede rimedi giuridici contro le decisioni comunali e cantonali in materia di naturalizzazione ordinaria (cfr. allegato 6). Lo straniero che ritenesse discrimi- nante o arbitrario il rifiuto della sua domanda di naturalizzazione ordinaria da parte del Comune o del Cantone, non dispone pertanto di un rimedio giuridico a livello cantonale per fare controllare il rispetto dei suoi diritti fondamentali. Tra le eccezio- ni citiamo l’esempio del Cantone di Basilea Campagna, che prevede il ricorso di- nanzi al tribunale costituzionale contro le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria che violano i diritti costituzionali (vedi decreto del Verfassungsgericht del 29 marzo 2000 nelle cause 98/324-328). Contro le decisioni emanate in ultima istanza da un’autorità cantonale o comunale è ammissibile il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 84 segg. OG), segnatamente per violazione dei diritti costituzionali. Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione ordinaria può dunque, già secondo il diritto vigente, essere oggetto

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di un ricorso di diritto pubblico. Nella prassi, tuttavia, l’accesso al Tribunale fede- rale è limitato dalle esigenze relative al diritto di ricorrere dedotte dal Tribunale fe- derale a partire dall’articolo 88 OG. Secondo la giurisprudenza, il diritto di ricorrere implica segnatamente che il ricorrente abbia un interesse giuridico. Per la maggior parte dei diritti costituzionali, questo interesse giuridicamente tutelato deriva diret- tamente dal diritto fondamentale: lo straniero che accusasse una violazione della sfe- ra privata data dalla pubblicazione dei suoi dati personali nel bollettino destinato agli elettori comunali avrebbe così, in virtù dell’articolo 13 capoverso 2 Cost., un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere il controllo e la sanzione di tale viola- zione (vedi DTF nella causa 1P.3 /2001, consid. 1). Il 20 marzo 2000, il Tribunale federale ha invece deciso di mantenere la propria giurisprudenza secondo la quale il divieto costituzionale dell’arbitrio non conferisce di per sé un interesse giuridico, nonostante il tenore dell’articolo 9 Cost. e i lavori preparatori (DTF 126 I 81 consid. 2c); di conseguenza, lo straniero la cui domanda di naturalizzazione ordinaria è stata respinta, è legittimato a ricorrere dinanzi al Tribunale federale per violazione del di- vieto d’arbitrio unicamente se la legislazione cantonale gli conferisce un diritto alla naturalizzazione. Lo stesso vale per il ricorrente che invoca l’uguaglianza dinanzi alla legge (art. 8 cpv. 1 Cost.; DTF 112 Ia 172, consid. 3c). Sinora il Tribunale fede- rale non ha invece stabilito se la legittimazione a ricorrere poggia anche sulla giuri- sprudenza relativa all’arbitrio nel caso in cui il ricorrente invochi il divieto di qual- siasi discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.).

1.3.2 La garanzia costituzionale della via giudiziaria

Il 12 marzo 2000, popolo e Cantoni hanno accolto il decreto federale sulla riforma giudiziaria (FF 2000 2656). Esso introduce nella Costituzione federale un artico- lo 29a che garantisce la via giudiziaria. Giusta il primo periodo di tale disposizione, ognuno ha diritto al giudizio da parte di un’autorità giudiziaria. Ciò significa che almeno un’autorità giudiziaria deve poter esaminare liberamente i fatti e applicare d’ufficio il diritto (FF 1997 I 493). Il secondo periodo dell’articolo 29a Cost. con- sente tuttavia a Confederazione e Cantoni, in casi eccezionali, di escludere per legge la via giudiziaria. Stando ai lavori preparatori, un caso può essere considerato ecce- zionale solo allorquando esistono motivi specifici per escludere tale garanzia, quali la carente possibilità di dedurre un diritto di giudizio o la separazione dei poteri in relazione all’assetto specifico dei diritti democratici di partecipazione in un Cantone (FF 1997 I 493 seg.). Dinanzi al Consiglio degli Stati, tuttavia, il relatore della Commissione ha dichiarato che, onde evitare che la garanzia della via giudiziaria provochi una politicizzazione della giustizia, il legislatore non dovrebbe concepire il catalogo delle eccezioni in maniera troppo restrittiva (Boll. Uff. 1998 S 257). La garanzia della via giudiziaria è completata dall’articolo 191b Cost. – Riforma giudiziaria, il quale obbliga i Cantoni a istituire autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali. Contraria- mente al vigente articolo 98a OG, l’articolo 191b Cost. si applica parimenti alle de- cisioni fondate sul diritto pubblico cantonale. Gli articoli 29a e 191b Cost. – Riforma giudiziaria non sono ancora in vigore. Il de- creto federale sulla riforma giudiziaria prevede infatti, analogamente alla revisione totale della Costituzione federale, che sarà l’Assemblea federale a decidere la data

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dell’entrata in vigore. Giusta il nostro messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale (FF 2001 3764), il de- creto federale sulla riforma giudiziaria entrerà in vigore simultaneamente alla futura legge sul Tribunale federale. Se l’Assemblea federale seguirà la nostra proposta, non ci si deve aspettare un’entrata in vigore prima del 2005.

1.3.3 I rimedi giuridici giusta il messaggio concernente

la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale Il 28 febbraio 2001 abbiamo presentato il nostro messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale (FF 2001 3764). Esso contiene se- gnatamente un disegno di legge sul Tribunale federale (LTF), destinata a sostituire l’attuale legge sull’organizzazione giudiziaria federale, nonché un disegno di legge sul Tribunale amministrativo (LTram). Ambedue i disegni modificano considere- volmente il sistema giudiziario svizzero anche per quel che concerne la naturalizza- zione ordinaria. Le decisioni di rifiuto dell’approvazione federale, emanate dall’Ufficio federale de- gli stranieri (art. 12 cpv. 2 LCit), potranno essere impugnate dall’interessato me- diante ricorso davanti al futuro Tribunale amministrativo federale (art. 27 e 29 lett. c LTram). Quest’ultimo potrà esaminare liberamente l’osservanza del diritto federale, incluso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l’opportunità (art. 49 PA i. r. con l’art. 33 LTram). La decisione del Tribunale amministrativo federale può essere de- ferita al Tribunale federale (art. 77 lett. a, 80 cpv. 1 lett. a LTF). La vigente esclu- sione del ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. c OG) sarà pertanto abrogata. Il Tribunale federale avrà pieno potere di controllo per quel che concerne l’osservanza dei diritti costituzionali federali o del diritto internazionale, ma verifi- cherà l’accertamento dei fatti solo se il Tribunale amministrativo federale lo ha svolto in violazione del diritto federale (art. 90 e 92 LTF). Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione ordinaria da parte di un’autorità canto- nale o comunale potrà essere impugnato mediante ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 77 lett. a e 80 cpv. 1 lett. d LTF). Il potere d’esame del Tribunale federale sarà analogo a quello che esercita attualmente in materia di ricor- so di diritto pubblico: esso potrà esaminare liberamente la violazione del diritto fe- derale, inclusa la violazione dei diritti costituzionali, non però la violazione del di- ritto cantonale di rango inferiore alla costituzione (art. 90 LTF). Il Tribunale fede- rale esaminerà l’accertamento dei fatti solo se l’autorità inferiore lo ha svolto in violazione del diritto federale; dunque, essenzialmente, se detta autorità ha infranto il divieto d’arbitrio (art. 92 LTF). Concretizzando la garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost. – Riforma giudizia- ria), il disegno di legge sul Tribunale federale esige di principio che i Cantoni isti- tuiscano tribunali superiori che giudichino quali autorità immediatamente inferiori al Tribunale federale allorquando sia aperta la via del ricorso di diritto pubblico (art. 80 cpv. 2 LTF). Se il tribunale cantonale superiore (di solito il tribunale ammi- nistrativo) è la prima autorità di ricorso, esso dovrà poter esaminare liberamente i fatti e applicare d’ufficio il diritto determinante, incluso il diritto cantonale (art. 103

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LTF). Se il tribunale cantonale superiore è la seconda istanza giudiziaria di ricorso, esso dovrà godere perlomeno del medesimo potere di esame del Tribunale federale (art. 104 cpv. 3 LTF). Il disegno di legge sul Tribunale federale consente tuttavia ai Cantoni di prevedere, quale ultima istanza cantonale, un’autorità non giudiziaria per le decisioni di carattere prevalentemente politico (art. 80 cpv. 3 LTF); ciò costituisce un concretamento della nozione di «caso eccezionale» prevista dal secondo periodo dell’articolo 29a Cost. – Riforma giudiziaria.

1.3.4 Concetto: un disciplinamento federale limitato

Proponiamo un nuovo disciplinamento dei rimedi giuridici contro le decisioni nega- tive in materia di naturalizzazione ordinaria. Tale disciplinamento è stato concepito quale disciplinamento limitato da un punto di vista materiale e temporale. Nel contesto delle decisioni cantonali e comunali, il disciplinamento proposto è materialmente limitato in quanto essenzialmente volto a garantire il rispetto dei di- ritti costituzionali. In uno Stato di diritto, è di importanza primordiale escludere, in avvenire, i rifiuti arbitrari e discriminanti della naturalizzazione. Il disciplinamento proposto lascia invece ai Cantoni la competenza di disciplinare il controllo giudizia- rio dell’osservanza della legislazione cantonale in materia di naturalizzazione. Il disciplinamento proposto è inoltre stato concepito come disciplinamnto tempora- neo. Esso è vincolato al sistema attuale dei rimedi giuridici ed è volto essenzial- mente a coprire il periodo fino all’entrata in vigore del decreto costituzionale sulla riforma giudiziaria e della revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale. Siamo infatti del parere che non bisogna attendere il disegno di legge sul Tribunale federale per garantire la possibilità di fare controllare da un tribunale l’osservanza dei diritti fondamentali nel contesto delle decisioni negative in margine a domande di naturalizzazione ordinaria.

1.4 Tasse di naturalizzazione

Il diritto federale attuale non contiene disposizioni relative all’armonizzazione delle tasse cantonali di naturalizzazione. I Cantoni e, a seconda del diritto cantonale, an- che i Comuni possono pertanto fissare liberamente l’importo delle tasse di naturaliz- zazione. La regolamentazione delle tasse varia assai da un Cantone all’altro. In taluni Cantoni e Comuni le tasse sono già tuttora limitate alla sola copertura delle spese di natura- lizzazione. In svariati altri Cantoni e Comuni, tuttavia, sono ancora prelevate le co- siddette «somme di riscatto» oltremodo elevate e senza rapporto con la prestazione fornita dalle autorità. Può quindi succedere che per essere naturalizzati si debba ver- sare un importo corrispondente a diversi salari mensili (vedi allegato 5, dove sono elencate le tasse più elevate e non le tasse medie). In determinati casi la naturalizza- zione diventa così un privilegio che possono concedersi solo gli stranieri più agiati. Le tasse di naturalizzazione che, in confronto ad altri Stati, appaiono assai elevate, hanno una spiegazione storica. In passato il Comune di attinenza era chiamato a ga- rantire il sostentamento dei suoi cittadini. Ora che tale obbligo è stato trasferito al

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Comune di domicilio, non è più giustificato percepire tasse di naturalizzazione così elevate. Inoltre le tasse di naturalizzazione applicate nel nostro Paese, perlopiù assai superio- ri a quelle praticate negli altri Stati, sono un motivo essenziale della scarsa volontà di naturalizzarsi degli stranieri in Svizzera. Lo straniero che vive da anni in Svizzera, è ben integrato e rispetta l’ordinamento giuridico del Paese non dovrebbe essere costretto, in un certo senso a «comprare» la naturalizzazione; la cittadinanza svizzera dovrebbe altresì essergli accordata contro il versamento di una tassa volta a compensare la prestazione fornita dall’autorità. La naturalizzazione degli stranieri integrati in Svizzera non si giustifica per il versa- mento di una somma di riscatto da parte degli interessati, ma perché corrisponde all’interesse stesso del Paese. Il messaggio prevede pertanto che Cantoni e Comuni sono autorizzati a prelevare tasse unicamente volte a coprire le spese procedurali. L’introduzione di un siffatto disciplinamento necessita la modifica della legge sulla cittadinanza.

1.5 Semplificazioni procedurali nell’ambito

della naturalizzazione ordinaria

1.5.1 Doppioni nella procedura

Con la naturalizzazione ordinaria, lo straniero acquista la cittadinanza svizzera me- diante naturalizzazione nel Comune e nel Cantone, previa concessione di un’au- torizzazione federale di naturalizzazione; la Confederazione emana solo prescrizioni minime in materia di naturalizzazione (art. 38 cpv. 2 Cost., art. 12 LCit). La procedura tradizionale prevede che sia anzitutto presentata alla Confederazione una domanda di autorizzazione federale. In tale contesto sono sentiti il Comune e il Cantone. Una volta terminata la procedura di autorizzazione, s’avvia la procedura di naturalizzazione nel Comune. Tale procedura comporta un investimento considere- vole da parte della Confederazione e prolunga l’intero iter della naturalizzazione. Con diversi Cantoni, negli ultimi anni si è potuta razionalizzare considerevolmente la procedura per la concessione dell’autorizzazione federale (AG, BS, BE, GE, LU, OW, SO, TI, VD, ZG, ZH). Alla fine del 2000, l’Ufficio federale degli stranieri (UFDS) ha invitato anche i Cantoni restanti ad introdurre semplificazioni procedu- rali. Diversi Cantoni hanno seguito l’invito (AI, AR, GL, GR, NE, NW, SG, VS, BL). Lo svolgimento tipico di una procedura semplificata, anche se non identico in tutti i Cantoni, prevede quanto segue: Lo straniero deposita presso il Comune o il Cantone una domanda unica per l’ac- quisto della cittadinanza comunale e cantonale e per la concessione dell’autorizza- zione federale di naturalizzazione. Una volta concessa l’attinenza comunale, l’incarto è trasmesso alla Confederazione che, sulla base degli atti comunali e con un investimento minimo, può concedere l’autorizzazione federale. L’incarto è indi trasmesso al Cantone per la concessione della cittadinanza cantonale. Visto che i principali ostacoli alla naturalizzazione si riscontrano a livello comunale, la proce-

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dura sopra descritta ha il vantaggio che le domande respinte a livello comunale non sono più trasmesse alla Confederazione. Attualmente gran parte delle naturalizzazioni ordinarie seguono la procedura sem- plificata sopra descritta, il che costituisce un fatto positivo. Quasi tutti i grossi Can- toni hanno adottato tale procedura. La procedura di naturalizzazione svizzera è assai complicata in quanto si svolge a tre livelli. Nella sua forma attuale, essa non risponde più alle esigenze dei tempi. È quanto ha affermato anche una commissione speciale del Consiglio nazionale in un pertinente intervento parlamentare, nel quale ci invita peraltro a prevedere semplifi- cazioni procedurali (cfr. n. 1.10). Il fatto che nel corso degli ultimi anni la Confederazione, con l’aiuto di diversi Cantoni, abbia semplificato la procedura, dimostra che la tendenza che va viepiù delineandosi è quella di una razionalizzazione procedurale e della soppressione dei doppioni. Negli ultimi anni si è fatta strada la convinzione secondo cui il ruolo della Confederazione consiste anzitutto in una funzione di sorveglianza volta a garantire che Cantoni e Comuni osservino le condizioni del diritto federale in materia di natu- ralizzazione. La complicata procedura per la concessione dell’autorizzazione fede- rale di naturalizzazione è superflua: è sufficiente che la Confederazione dia la pro- pria approvazione alla naturalizzazione nel Comune o nel Cantone. Tutto ciò con- sente di accorciare e semplificare la procedura, rendendola più efficiente.

1.5.2 Revisione costituzionale

Giusta l’articolo 38 capoverso 2 Cost., la Confederazione emana prescrizioni mini- me sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso. Per poter stralciare dalla Costituzione federale la necessità dell’autoriz- zazione federale di naturalizzazione occorre pertanto una modifica costituzionale. Tradizionalmente le autorità federali hanno interpretato in maniera restrittiva la competenza della Confederazione di emanare prescrizioni minime nel settore della naturalizzazione (vedi il nostro messaggio relativo alla naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri, FF 1992 VI 445 [450 seg.]). La dottrina dominante ha tuttavia individuato da tempo le analogie tra l’emanazione di prescrizioni minime e l’emana- zione di principi (J.-F. Aubert, «Traité de droit constitutionnel suisse», n. 705; A. Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, «Droit constitutionnel suisse», vol. 1, n. 987). Il Tribunale federale ha inoltre sottolineato che i Cantoni disciplinano la naturaliz- zazione degli stranieri nell’ambito di queste prescrizioni minime (DTF 125 III 209 [212]). La competenza della Confederazione di emanare prescrizioni minime non si limita pertanto all’emanazione di prescrizioni minime in materia di concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione (cfr. il nostro messaggio concer- nente la nuova Costituzione federale, FF 1997 I 209). La parificazione delle «pre- scrizioni minime» e dei «principi» non è tuttavia così chiara (cfr. le considerazioni in margine alle audizioni della CIP del Consiglio nazionale, n. 2.4.5.). La dottrina pro- pende per un’interpretazione non restrittiva delle «prescrizioni minime». La dottrina più recente interpreta queste disposizioni costituzionali nel senso di una competenza della Confederazione di emanare principi (A. Auer, op. cit., n. 386; J.-F. Aubert, Bundesstaatsrecht der Schweiz, vol. I, pag. 286).

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Dato che la Confederazione dispone già tuttora di una competenza normativa in materia di naturalizzazione ordinaria e che in base a tale competenza emana deter- minate direttive di fondo, è d’uopo, per maggiore chiarezza, sostituire la nozione di «prescrizioni minime» mediante quella di «principi». Onde introdurre semplificazioni procedurali nel settore della naturalizzazione ordi- naria, occorre, oltre alla revisione costituzionale, una modifica della legge sulla cit- tadinanza, parimenti contenuta nel presente messaggio.

1.5.3 Revisione della legge

Nel settore della naturalizzazione ordinaria, la Confederazione si limiterà, in avveni- re, ad esercitare un diritto di approvazione. Ciò renderà superflua l’onerosa procedu- ra relativa alla concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione. Sarà pertanto possibile semplificare la procedura di naturalizzazione, eliminando inutili doppioni poiché già i Cantoni e i Comuni esamineranno se le condizioni per una naturalizzazione sono adempiute. Ciò sarà possibile grazie all’esercizio di un diritto di approvazione della Confederazione col quale potrà escludere dalla naturalizza- zione le persone che non si conformano all’ordine giuridico svizzero o minacciano la sicurezza interna o esterna del Paese. La formula proposta è già applicata, d’intesa con numerosi Cantoni, alla maggior parte delle naturalizzazioni ordinarie nel conte- sto del disciplinamento attuale. Nella procedura di consultazione non si parlava ancora di un diritto di approvazione, bensì di un diritto di veto della Confederazione. Durante la stesura del messaggio ci si è tuttavia resi conto che era possibile realizzare le previste semplificazioni proce- durali in conformità con gli altri punti della revisione unicamente introducendo un diritto di approvazione. L’obiettivo principale della revisione del disciplinamento attuale consiste nell’elaborare un testo di legge che corrisponda alla prassi già appli- cata nella maggior parte dei Cantoni; tale prassi accorda alla concessione dell’au- torizzazione federale di naturalizzazione un significato perlopiù formale che appe- santisce inutilmente la procedura. Si tratta di trasferire il controllo federale alla fine della procedura anziché all’inizio, ad uno stadio cioè in cui sia già avvenuto almeno il controllo comunale, che costituisce lo scoglio più arduo. Il controllo federale dev’essere limitato in prima linea ai casi di persone che manifestamente non adem- piono ai presupposti per la naturalizzazione. A tal fine basta accordare alla Confede- razione un diritto di approvazione. Il disciplinamento di un diritto di veto comporte- rebbe maggiori complicazioni giuridiche e implicherebbe per i Cantoni l’obbligo di applicare direttamente le condizioni federali. Da ciò scaturirebbe un diritto di ricor- so diretto per i richiedenti, nettamente respinto in procedura di consultazione. L’introduzione di un diritto di approvazione non limita affatto le competenze attuali dei Cantoni e dei Comuni in materia di naturalizzazione, ma ha il vantaggio di snel- lire la procedura rendendola più celere. La Confederazione conserva la sua funzione di sorveglianza, per il cui esercizio le basta negare l’approvazione alla naturalizza- zione. La Confederazione interverrà segnatamente in caso di procedimento penale pendente o di pene anteriori non radiate dal casellario giudiziale (che non siano di esigua importanza) oppure se il richiedente minaccia la sicurezza interna o esterna della Svizzera. In tutti questi casi la Confederazione si oppone alla naturalizzazione esercitando il proprio diritto di approvazione.

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1.6 Termini di residenza per la naturalizzazione

ordinaria Il termine di residenza previsto dal diritto federale per la naturalizzazione ordinaria è di 12 anni. Gli anni trascorsi in Svizzera tra il 10° e il 20° anno d’età contano dop- pio. Al confronto con gli altri Stati, questo termine è estremamente lungo (cfr. alle- gato 4). Nonostante l’abbassamento di tale termine a otto anni, proposto nel presente messaggio, la Svizzera continuerebbe a distinguersi per un termine di residenza tra i più elevati d’Europa. La particolarità della procedura di naturalizzazione svizzera fa sì che al termine di residenza federale si aggiungono il termine cantonale e quello comunale. Oltre la metà dei Cantoni applica tuttora termini di residenza di cinque o più anni, per cui lo straniero che cambia Cantone di residenza rischia di dover atten- dere ulteriori cinque o più anni prima di poter presentare una domanda di naturaliz- zazione, indipendentemente dal fatto che abbia già trascorso numerosi anni in Sviz- zera. Il termine di residenza previsto dal diritto federale per la naturalizzazione ordinaria deve essere ridotto da 12 a otto anni. Dal canto loro, i Cantoni potranno prevedere termini di residenza fino a tre anni. Onde tener conto adeguatamente della forte mo- bilità della popolazione che caratterizza i nostri tempi, non saranno più possibili termini cantonali o comunali più elevati. L’abbassamento dei termini di residenza federale e cantonale necessita di una modi- fica della legge sulla cittadinanza. La nostra proposta di abbassare a sei anni il termine di residenza per la naturalizza- zione ordinaria di rifugiati ed apolidi non è stata riproposta in quanto risultata assai controversa in sede di consultazione.

1.7 Altri punti importanti del progetto

I figli di padre svizzero nati fuori dal matrimonio non otterranno più la cittadinanza svizzera mediante naturalizzazione agevolata, bensì automaticamente alla nascita, com’è il caso tuttora per i figli di madre svizzera. I fanciulli apolidi potranno essere naturalizzati in procedura agevolata dopo cinque anni di dimora in Svizzera. Dopo un lungo periodo di transizione, la distinzione operata nella legislazione tra cittadine svizzere che hanno acquistato la cittadinanza per filiazione, adozione o naturalizzazione e quelle che l’hanno ottenuta per matrimonio ha perso qualsiasi giustificazione e va pertanto soppressa. Nel settore della naturalizzazione agevolata e della reintegrazione sono proposte piccole modifiche descritte in maniera circostanziata nella parte speciale del pre- sente messaggio. Le modifiche summenzionate necessitano di una revisione della legge sulla cittadi- nanza.

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1.8 Suddivisione del progetto in due decreti federali

relativi alla revisione costituzionale e in tre leggi federali relative alla revisione di legge

1.8.1 Osservazione preliminare

Sarebbe stato possibile limitare il presente messaggio alla sola revisione della Co- stituzione federale e procedere alla messa in atto della legislazione d’esecuzione e alla modifica di altre disposizioni solo dopo la votazione popolare concernente la revisione costituzionale. Abbiamo tuttavia deciso di effettuare congiuntamente la re- visione costituzionale e la revisione della legge, onde poter disciplinare senza indu- gio tutti i punti in materia di cittadinanza che necessitano di un adeguamento e sot- toporre alle vostre Camere un unico messaggio. Il presente messaggio comprende pertanto la revisione della Costituzione federale e la revisione di legge.

1.8.2 Due decreti federali relativi alla revisione

costituzionale Il rapporto finale del Gruppo di lavoro Cittadinanza evocava già la necessità di trat- tare separatamente la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione dalla questione dell’acquisto della cittadinanza per stranieri della terza generazione. Con ciò si voleva evitare che il rifiuto di un progetto compromettesse anche l’altro. Già nel 1983 diverse questioni relative alla cittadinanza erano state trattate separatamente. Popolo e Cantoni sono stati chiamati a pronunciarsi su un progetto di uguaglianza donna-uomo nel settore della naturalizzazione e sulla natu- ralizzazione agevolata degli stranieri della seconda generazione nonché dei rifugiati e apolidi. Il primo oggetto fu accolto in votazione popolare, mentre il secondo venne bocciato. La suddivisione della revisione costituzionale in due progetti ha inoltre il vantaggio di consentire ai cittadini di pronunciarsi in maniera differenziata in margine ai due punti di revisione di diverso contenuto, esprimendo chiaramente le loro preferenze. Nel presente messaggio proponiamo di emanare due decreti federali relativi alla re- visione costituzionale: – un decreto federale sulla naturalizzazione ordinaria (art. 38 cpv. 2 Cost.) e sulla naturalizzazione agevolata di giovani stranieri della seconda genera- zione (art. 38 cpv. 2bis Cost.) – Disegno A1; – un decreto federale sull’acquisto della cittadinanza per stranieri della terza generazione (art. 38 cpv. 1 Cost.) – Disegno B1.

1.8.3 Tre leggi federali relative alla modifica della legge

sulla cittadinanza Ad ogni modifica della Costituzione federale corrisponde una pertinente revisione della legge sulla cittadinanza. A ciò si aggiunge un’ulteriore modifica della legge che comprende le disposizioni che non necessitano di una revisione preliminare della Costituzione.

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1.8.3.1 Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri

della seconda generazione / Semplificazioni procedurali nell’ambito della naturalizzazione ordinaria (disegno A2) La modifica costituzionale concernente la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione nonché le semplificazioni procedurali per la na- turalizzazione ordinaria necessitano di una successiva revisione della legge sulla cit- tadinanza, la quale dovrà contemplare la naturalizzazione agevolata dei giovani stra- nieri cresciuti in Svizzera, l’introduzione di un diritto di approvazione della Confe- derazione che sostituisce l’autorizzazione federale di naturalizzazione, l’abbassa- mento del termine federale di residenza da 12 a otto anni e, per concludere, i termini cantonali massimi di residenza. Questa modifica di legge potrà entrare in vigore solo dopo che popolo e Cantoni avranno approvato la pertinente revisione costituzionale.

1.8.3.2 Acquisto della cittadinanza per stranieri della terza

generazione (disegno B2) La modifica costituzionale che introduce l’acquisto della cittadinanza alla nascita in Svizzera per gli stranieri della terza generazione necessita di una pertinente revisio- ne della legge sulla cittadinanza. Questa modifica di legge potrà entrare in vigore solo dopo che popolo e Cantoni avranno approvato la pertinente revisione costituzionale.

1.8.3.3 Acquisto della cittadinanza da parte di persone di

origine Svizzera, tasse e rimedi giuridici (disegno C) I restanti punti di revisione (reintegrazione, tassa di naturalizzazione, rimedi giuridi- ci, ulteriori disposizioni, disposizioni finali e transitorie) costituiscono la terza mo- difica della legge sulla cittadinanza. Essi non necessitano di una modifica prelimina- re della Costituzione federale.

1.8.4 Trattazione simultanea o scaglionata del progetto

in Parlamento Sussistono due possibilità per quel che concerne il trattamento del progetto in Par- lamento.

Variante 1 I decreti federali relativi alla revisione costituzionale nonché le tre revisioni di legge posson essere trattati in maniera scaglionata in seno al Parlamento. Dapprima ci si può limitare ai decreti relativi alla revisione costituzionale, rimandando la trattazio- ne delle revisioni di legge dopo il voto sulle modifiche costituzionali. Il vantaggio di

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questa variante sarebbe di non aggravare il dibattito sulla modifica costituzionale concernente gli stranieri della seconda e terza generazione mediante ulteriori discus- sioni su punti politicamente sensibili contenuti nelle revisioni di legge (riduzione delle tasse di naturalizzazione e dei termini di residenza per la naturalizzazione; di- ritto di ricorso). Il trattamento differito delle revisioni di legge consentirebbe inoltre di tenere conto dei dibattiti svolti nel contesto della revisione costituzionale. Se il punto di revisione più urgente contenuto nelle revisioni della legge – ovvero l’introduzione di un diritto di ricorso contro i rifiuti arbitrari e discriminanti della naturalizzazione – fosse trattato in precedenza sarebbe ancora più giustificato posti- cipare la trattazione delle revisioni della legge. La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale sta tuttora elaborando un pertinente intervento parlamentare.

Variante 2 I decreti federali relativi alla revisione costituzionale nonché le tre revisioni di legge sono trattati contemporaneamente in Parlamento. Il vantaggio di tale variante sareb- be di consentire una trattazione tempestiva e coerente di tutte le questioni giuridiche connesse, disciplinandole in una procedura unitaria. Ciò consentirebbe di evitare pa- recchio lavoro inutile che sarebbe invece inevitabile se il Parlamento dovesse occu- parsi a due riprese di questioni in gran parte identiche – ovvero al momento della revisione costituzionale e di nuovo al momento di emanare le disposizioni di esecu- zione. Altro vantaggio della variante sarebbe di creare sin dalla revisione costituzio- nale la maggior chiarezza possibile circa il contenuto della legislazione di esecu- zione. Data l’urgenza del progetto, sembrerebbe più corretto procedere alla trattazione si- multanea, in sede parlamentare, dei decreti federali relativi alla revisione costituzio- nale e delle tre revisioni di legge. La variante 2 sembrerebbe pertanto preferibile alla variante 1.

1.8.5 Due pubblicazioni nel Foglio federale

Per la presente revisione possono essere previste due pubblicazioni distinte nel Fo- glio federale: – una prima pubblicazione concernente i due decreti federali sulla modifica della Costituzione federale (Disegni A1 e B1, cfr. n. 1.8.2). Ambedue i de- creti federali sottostanno al referendum obbligatorio. Per quanto la revisione di legge che non necessita di una revisione costituzionale (disegno C cfr. n. 1.8.3.3) sia già stata trattata in modo esaustivo a quel momento potrà pa- rimenti essere pubblicato. Essa sottostà al referendum facoltativo; – una seconda pubblicazione da effettuare dopo la votazione popolare e dopo l’entrata in vigore delle disposizioni costituzionali rivedute. Essa concernerà le due modifiche di legge fondate sulla Costituzione federale riveduta (Disegni A2 e B2, cfr. n. 1.8.3.1 e 1.8.3.2). Anche qui sussiste la possibilità del referen- dum facoltativo.

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1.9 Risultati della procedura preliminare

1.9.1 Gruppo di lavoro Cittadinanza

1.9.1.1 Istituzione del gruppo di lavoro

Dopo il nostro annuncio al Parlamento della stesura di un nuovo progetto costitu- zionale relativo alla naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri, l’allora capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) istituì formalmente, il 30 aprile 1999, un gruppo di lavoro incaricato di trattare la questione. Il gruppo di lavoro era composto di rappresentanti di diversi dipartimenti, di un rappresentante di ognuno dei Cantoni seguenti: Berna, Argovia e (dal maggio 2000) Lucerna nonché di un esperto esterno. Il DFGP era rappresentato in seno al gruppo di lavoro dall’Ufficio federale degli stranieri (UFDS), dall’Ufficio federale di giustizia (UFG), dalla Commissione federale degli stranieri (CFS) e dall’Ufficio federale dei rifugiati (UFR). Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) era rappresentato dal Ser- vizio degli Svizzeri all’estero e dalla Direzione del diritto internazionale; il Diparti- mento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) dal Gruppo del personale dell’esercito.

1.9.1.2 Mandati del gruppo di lavoro

Il mandato attribuito inizialmente dall’allora capo del DFGP al gruppo di lavoro prevedeva l’elaborazione di un nuovo progetto costituzionale concernente la natura- lizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda e terza generazione integrati in Svizzera. Il gruppo di lavoro fu poi ulteriormente incaricato di esaminare la que- stione della riduzione delle tasse di naturalizzazione. Anche in seguito a svariati interventi parlamentari, abbiamo ulteriormente esteso il mandato del gruppo di lavoro, incaricandolo di esaminare l’eventualità di introdurre una possibilità di ricorso contro le decisioni negative in materia di naturalizzazione. Ulteriori interventi parlamentari hanno poi sollevato questioni vertenti su possibili semplificazioni procedurali tra Confederazione, Cantoni e Comuni, la distinzione tra cittadinanza e patriziato nonché l’adesione della Svizzera alla Convenzione europea sulla cittadinanza.

1.9.1.3 Decisioni del gruppo di lavoro relative

ai singoli punti di revisione Il gruppo di lavoro ha presentato le sue riflessioni in un rapporto finale1 sottoposto al DFGP a fine dicembre 2000. Esso ha proposto le seguenti modifiche del vigente diritto in materia di naturalizzazione: – naturalizzazione agevolata per giovani stranieri della seconda generazione cresciuti in Svizzera (condizioni generali stabilite dalla Confederazione, competenza dei Cantoni);

1 Può essere ordinato presso l’Ufficio federale degli stranieri (UFDS) o scaricato da Inter- net: http://www.stranieri.ch

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– acquisto della cittadinanza svizzera alla nascita in Svizzera per stranieri della terza generazione o di una generazione successiva. Uno dei genitori dev’es- sere straniero della seconda generazione e aver dunque frequentato la mag- gior parte della scuola dell’obbligo in Svizzera nonché dimorare nel nostro Paese da almeno cinque anni; – armonizzazione delle tasse di naturalizzazione cosicché Cantoni e Comuni siano autorizzati a percepire tasse volte alla sola copertura delle spese; – introduzione di un diritto di ricorso contro il rifiuto della naturalizzazione da parte del Comune (possibilità di ricorso per violazione di diritti costituzio- nali o diritto generale di ricorso contro il rifiuto della naturalizzazione; le due varianti dovevano essere poste in consultazione); – semplificazioni procedurali tra Confederazione, Cantoni e Comuni nel setto- re della naturalizzazione; sostituzione dell’autorizzazione federale di natura- lizzazione mediante un diritto di opposizione della Confederazione; – abbassamento del termine federale di residenza per la naturalizzazione ordi- naria da 12 a otto anni; – bbassamento a sei anni del termine federale di residenza per la naturalizza- zione ordinaria di rifugiati e apolidi integrati in Svizzera; – termini cantonali e comunali di residenza per la naturalizzazione ordinaria fissati ad un massimo di tre anni; – naturalizzazione agevolata per fanciulli apolidi dopo cinque anni di dimora in Svizzera, senza fissazione di una età minima; – adesione della Svizzera alla Convenzione europea sulla cittadinanza; – svolgimento di una procedura di consultazione concernente i punti summen- zionati.

1.10 Procedura di consultazione

Abbiamo preso atto del rapporto finale del gruppo di lavoro Cittadinanza in data 31 gennaio 2001, sottoposto a consultazione a decorrere dal 5 febbraio 2001. In to- tale 119 cerchie consultate hanno espresso il loro parere, di cui 26 Cantoni, 12 par- titi e 81 organizzazioni interessate. Tutti i Cantoni tranne uno, tutti i partiti di Governo e una chiara maggioranza delle altre cerchie consultate approvano la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione da parte della Confederazione. La maggior parte dei par- tecipanti alla consultazione è inoltre favorevole a un disciplinamento uniforme fis- sato dalla Confederazione. Questo punto di revisione è pertanto mantenuto. Solo una minoranza dei consultati ritiene che la Confederazione debba fissare i principi della naturalizzazione degli stranieri della seconda generazione. Solo la minoranza di partiti e Cantoni approva la naturalizzazione per semplice di- chiarazione dei giovani stranieri nati in Svizzera. Non è pertanto giustificato mante- nere questa proposta di revisione, nonostante la maggior parte delle altre cerchie consultate sia favorevole.

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Una netta maggioranza delle cerchie consultate è favorevole a condizioni più gene- rose per la naturalizzazione degli stranieri della terza generazione. Dieci Cantoni approvano l’acquisto della cittadinanza alla nascita in Svizzera per gli stranieri della terza generazione. I partiti di Governo sono divisi in merito, mentre la proposta è chiaramente accolta dalla maggioranza delle altre cerchie consultate. No- ve Cantoni propongono parimenti l’acquisto della cittadinanza alla nascita ma solo previa dichiarazione in tal senso da parte dei genitori. Il presente messaggio propone l’acquisto della cittadinanza per legge alla nascita in Svizzera per gli stranieri della terza gnerazione, menzionando anche la possibilità di vincolare l’acquisto all’appro- vazione dei genitori. La maggior parte dei Cantoni e delle altre cerchie consultate è favorevole alla ridu- zione delle tasse di naturalizzazione a un importo volto a coprire le spese. Due dei partiti di Governo condividono tale posizione. Tale punto va pertanto mantenuto. La maggior parte delle cerchie consultate approva l’introduzione di un diritto gene- rale di ricorso. La netta maggioranza dei Cantoni nonché due partiti di Governo si pronunciano a favore di una soluzione minima secondo cui le decisioni cantonali e comunali in materia di naturalizzazione possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un’autorità giudiziaria cantonale competente per violazione di diritti co- stituzionali. Le associazioni professionali e le organizzazioni economiche sono divi- se su questo punto, mentre la maggior parte delle altre cerchie consultate è contraria alla revisione proposta. La soluzione allargata secondo cui il diritto cantonale deve prevedere un rimedio giuridico presso un’istanza di ricorso indipendente dall’ammi- nistrazione per l’impugnazione delle decisioni cantonali e comunali in materia di naturalizzazione è accolta da una minoranza dei Cantoni e dei partiti di Governo. La soluzione approvata dalla maggioranza è quindi mantenuta. La proposta di rinunciare all’esigenza dell’autorizzazione federale di naturalizzazio- ne e introdurre al suo posto un diritto di opposizione della Confederazione è accolta dalla netta maggioranza dei consultati. Il messaggio illustra i motivi giuridici che spingono a rinunciare al diritto di opposizione e a optare in sua vece per un diritto di approvazione della Confederazione. Anche le proposte di altre modifiche del diritto in materia di cittadinanza hanno tro- vato un’ampia eco. Una netta maggioranza delle cerchie consultate sono favorevoli a che il figlio minorenne riconosciuto di padre svizzero e madre straniera debba poter ottenere la cittadinanza al momento del riconoscimento. Maggioranza parimenti fa- vorevole alla naturalizzazione agevolata del fanciullo apolide dopo cinque anni di residenza in Svizzera. La maggioranza è favorevole anche all’abbassamento da 12 a 8 anni del termine federale di residenza per la naturalizzazione nel Cantone o nel Comune e alla limitazione della durata della residenza cantonale o comunale ad un massimo di tre anni. Maggioranza, infine, favorevole alla naturalizzazione agevolata dopo cinque anni di residenza in Svizzera dei minorenni stranieri che non sono stati inclusi nella naturalizzazione di un genitore. I punti della revisione summenzionati vanno pertanto mantenuti. La maggior parte delle cerchie consultate appoggia inoltre l’adesione della Svizzera alla Convenzione europea sulla cittadinanza. Questo tema non è oggetto del presente messaggio. Tuttavia, se tutti o la maggior parte delle proposte di revisione saranno accolte, la Svizzera potrebbe in seguito aderire alla Convenzione precitata.

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La proposta di fissare a sei anni il termine di residenza federale per la naturalizza- zione ordinaria di rifugiati o apolidi ha suscitato reazioni di scetticismo ed è stata approvata solo da alcuni partecipanti. Questo punto è quindi stato abbandonato. Gli interessati continueranno pertanto a sottostare al termine di residenza ordinario. La maggior parte dei Cantoni approva anche le altre modifiche della legge sulla cit- tadinanza sottoposte a consultazione. Esse concernono gli articoli 18 lettera c, 21,

23 e 58 della legge sulla cittadinanza. Sono inoltre approvate dalla maggioranza

delle cerchie consultate le proposte che prevedono la naturalizzazione agevolata dei figli di un genitore che ha posseduto la cittadinanza svizzera nonché la soppressione della distinzione tra le donne che hanno ottenuto la cittadinanza svizzera per origine, adozione o naturalizzazione, e le donne che l’hanno ottenuta per matrimonio.

1.11 Interventi parlamentari

1.11.1 Interventi parlamentari che possono essere

tolti di ruolo Possono essere tolti di ruolo i seguenti interventi parlamentari in quanto presi in considerazione nell’ambito della presente revisione:

95.3099 Postulato Ducret del 7 marzo 1995

Armonizzazione dei criteri di naturalizzazione di Cantoni e Comuni Il Consiglio federale è invitato a esaminare i criteri e le condizioni di naturalizzazio- ne dei Cantoni e dei Comuni, ovvero segnatamente il termine di residenza, le tasse e condizioni nonché il modo di procedere, senza tuttavia mettere in questione il potere decisionale dei Cantoni e dei Comuni in materia di cittadinanza.

97.3190 Postulato della Commissione delle istituzioni politiche

CN del 17 aprile 1997 Condizioni di reintegrazione nella cittadinanza svizzera Il Consiglio federale è incaricato di valutare l’opportunità di una modifica di legge mirante a facilitare le condizioni di reintegrazione nella cittadinanza svizzera delle persone che l’hanno persa o i cui antenati la persero, rispettivamente a rendere meno severo il disciplinamento della perdita della cittadinanza svizzera.

98.3582 Mozione Hubmann del 15 dicembre 1998

Agevolare la naturalizzazione L’autore della mozione chiede che sia introdotta immediatamente una naturalizza- zione agevolata per stranieri della seconda generazione sulla base di un disciplina- mento federale uniforme. Esso propone che gli stranieri nati e cresciuti in Svizzera acquisiscano la nazionalità svizzera se ne fanno domanda e che gli stranieri che han- no seguito le scuole dell’obbligo in Svizzera ottengano, su domanda, la cittadinanza svizzera. La mozione chiede inoltre che i termini di residenza siano ridotti da 12 a sei anni e che le tasse di naturalizzazione siano armonizzate e generalmente ridotte.

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99.3573 Mozione della Commissione della gestione CN del 19 novembre 1999

Applicazione della legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza (Durata della procedura di naturalizzazione) Il Consiglio federale è invitato a adottare i provvedimenti necessari onde diminuire il numero di domande di naturalizzazione in sospeso nonché ridurre a un livello ammissibile la durata della procedura relativa a tali domande. Occorre semplificare la procedura di naturalizzazione a tre livelli.

99.3590 Postulato Jossen dell’8 dicembre 1999

Separazione tra la cittadinanza e l’attinenza Il Consiglio federale è pregato di esaminare la separazione tra cittadinanza e attinen- za e di elaborare un rapporto che indichi segnatamente le condizioni per l’acquisto della cittadinanza in altri Paesi e le diverse prassi in vari Cantoni svizzeri, nonché di integrare, se del caso, i risultati di questi lavori nei progetti di revisione in corso.

1.11.2 Interventi parlamentari pendenti

00.3049 Mozione Nabholz del 13 marzo 2000

Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri Il Consiglio federale è invitato a presentare alle Camere federali un progetto di re- golamentazione unificata e semplificata per la naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera.

00.3052 Mozione Garbani del 15 marzo 2000

Competenza amministrativa delle decisioni di naturalizzazione Si invita il Consiglio federale a prendere le misure necessarie per eliminare qualsiasi rischio d’abuso e di discriminazione nell’esame delle domande di naturalizzazione. La procedura dovrebbe per esempio essere sottoposta, ad ogni livello, alle norme di diritto amministrativo. Contro tutte le decisioni dovrebbe essere offerta la possibilità di ricorso.

00.3086 Mozione del Gruppo ecologista del 22 marzo 2000

Introduzione di un diritto alla cittadinanza Il Consiglio federale è incaricato di introdurre, in occasione della revisione della legge sulla cittadinanza, il diritto alla naturalizzazione per tutti coloro che auspicano acquistare la cittadinanza svizzera.

00.3092 Mozione Aeppli del 22 marzo 2000

Garanzia dei diritti fondamentali durante la procedura di naturalizzazione Il Consiglio federale deve vegliare alla realizzazione dei diritti fondamentali a tutti i livelli in cui interviene lo Stato. Per quel che concerne l’acquisto della cittadinanza, esso deve segnatamente garantire una procedura non discriminatoria. È dunque inca- ricato di prendere le misure che s’impongono a livello di legge e, eventualmente, di ordinanza.

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00.3226 Mozione della Commissione speciale CN 00.016 del 29 maggio 2000

Garanzia di una procedura di naturalizzazione conforme allo Stato di diritto Il Consiglio federale è incaricato di presentare un progetto volto a garantire che le decisioni prese in materia di naturalizzazione rispettino i diritti fondamentali garan- titi dalla Costituzione, in particolare il divieto di discriminazione e di arbitrio. Nel- l’ambito delle competenze fissate dalla Costituzione, occorre esaminare se le norme procedurali devono essere completate da una disposizione che renda obbligatoria la motivazione e se sia opportuno introdurre un diritto di ricorso contro le decisioni in materia di naturalizzazione.

00.3054 Mozione del Gruppo socialista del 15 marzo 2000

Adesione della Svizzera alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cittadinanza Il Consiglio federale è invitato a prendere i provvedimenti necessari per aderire il più presto possibile alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cittadinanza.

2 Parte speciale

2.1 Decreto federale concernente la naturalizzazione

ordinaria nonché la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione (disegno A1)

2.1.1 Approvazione della Confederazione anziché

autorizzazione federale di naturalizzazione; modifica dell’articolo 38 capoverso 2 Cost. Per poter introdurre un diritto di approvazione della Confederazione al posto dell’autorizzazione federale di naturalizzazione occorre dapprima modificare la Co- stituzione federale. L’attuale articolo 38 capoverso 2 Cost. prevede che la Confede- razione emana prescrizioni minime per la naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il pertinente permesso. Tale disposizione va riformulata nel senso che la Confederazione emana principi per la naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni. L’esigenza dell’autorizzazione di naturalizzazione va stralciata. Una volta effettuata tale modifica costituzionale sarà possibile procedere alle modi- fiche della legge sulla cittadinanza illustrate più oltre. Contemporaneamente all’abolizione dell’autorizzazione di naturalizzazione è opportuno sostituire la no- zione poco chiara di «prescrizioni minime» mediante quella di «principi». È così te- nuto conto della dottrina dominante secondo cui la Confederazione dispone già tut- tora di una competenza a legiferare che comprende anche l’emanazione di determi- nate direttive di principio.

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2.1.2 Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri;

articolo 38 capoverso 2bis Cost. (nuovo) Giusta il nuovo articolo 38 capoverso 2bis Cost., la Confederazione agevola la natu- ralizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera. La Confederazione ottiene così la possibilità di disciplinare definitivamente a livello federale la naturalizzazio- ne di queste persone. I dettagli saranno regolamentati nel contesto della revisione della legge sulla cittadinanza. Dal punto di vista della sistematica, il nuovo disciplinamento va inserito nell’arti- colo 38 Cost., il quale verte sulla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni per quel che concerne la cittadinanza. Trattandosi di una limitazione della competenza principale dei Cantoni in materia di naturalizzazione disciplinata al ca- poverso 2, essa va inserita in un capoverso 2bis.

2.2 Legge federale sull’acquisto e la perdita della

cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione e semplificazioni procedurali nel settore della naturalizzazione ordinaria (disegno A2)

2.2.1 Naturalizzazione ordinaria

2.2.1.1 Principio (art. 12)

La naturalizzazione nella procedura ordinaria prevede l’acquisto della cittadinanza svizzera mediante naturalizzazione in un Cantone e in un Comune. Tale principio, tuttora sancito all’articolo 12 capoverso 1 LCit, resta invariato. Cantoni e Comuni restano pertanto competenti per la naturalizzazione ordinaria. Il nuovo capoverso 2 prevede che la naturalizzazione è valida solo previa approva- zione dell’Ufficio federale competente. Tale approvazione sostituisce così l’autoriz- zazione federale di naturalizzazione. La Confederazione avrà la possibilità, come sinora, di impedire la naturalizzazione di persone che non adempiono i presupposti federali in materia di residenza e di idoneità (cfr. art. 14 e 15).

2.2.1.2 Approvazione della Confederazione (art. 13)

Giusta l’articolo 13 capoverso 1 LCit, la naturalizzazione in un Cantone sottostà all’autorizzazione dell’Ufficio federale degli stranieri (UFDS). L’articolo 13 capo- verso 2 prevede che l’UFDS può sollecitare l’approvazione sin dalla naturalizzazio- ne nel Comune. Ciò implica che almeno la procedura dinanzi al Comune deve in ogni caso essere terminata. Il disciplinamento proposto tiene così conto delle parti- colarità della procedura di naturalizzazione nei singoli Cantoni. Sarebbe tuttavia au- spicabile che le legislazioni cantonali prevedessero la possibilità di sollecitare l’approvazione della Confederazione solo una volta ultimata anche la procedura cantonale. Se la naturalizzazione è rifiutata dal Comune o dal Cantone, l’approva-

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zione della Confederazione è superflua. Il ruolo della Confederazione si limita a da- re o rifiutare la propria approvazione all’avvenuta naturalizzazione nel Comune o nel Cantone. Il fatto che la Confederazione si occupi solo delle domande di persone che hanno già ottenuto la naturalizzazione a livello comunale e cantonale costituisce una soluzione semplice ed efficiente. Tale non è il caso nel diritto attuale: la persona che adempie le condizioni per la concessione dell’autorizzazione federale di natura- lizzazione beneficia di un diritto protetto dalla legge ad ottenere tale autorizzazione, anche se il Cantone o il Comune le nega la naturalizzazione. Ciò non ha senso in quanto, secondo la procedura ordinaria, uno straniero può diventare cittadino sviz- zero solo se anche il Cantone e il Comune approvano la naturalizzazione; nel settore della naturalizzazione ordinaria non esiste un diritto protetto a livello federale. Se l’approvazione federale è sollecitata subito dopo la naturalizzazione nel Comune, la sua durata è limitata a tre anni (art. 13 cpv. 2). Se la naturalizzazione avviene oltre tale termine, occorrerà sollecitare nuovamente l’approvazione federale. Giusta l’articolo 13 capoverso 3, l’UFDS concede l’approvazione purché il richie- dente adempia le condizioni giusta gli articoli 14 (idoneità) e 15 (residenza). La Confederazione lascia tuttavia ampiamente ai Cantoni e, a seconda del diritto canto- nale, anche ai Comuni l’esame delle condizioni in materia di integrazione. Siccome le autorità locali possono meglio valutare se uno straniero è ben integrato nel suo luogo di domicilio (ovvero se adempie la condizione di cui all’art. 14 secondo cui lo straniero deve essersi integrato e familiarizzato con la realtà e i modi di vita in Sviz- zera), la Confederazione procederà con grande prudenza nell’esercizio del suo di- ritto di negare l’approvazione per integrazione insufficiente. Essa adotterà tale solu- zione solo se l’interessato non si è evidentemente integrato in Svizzera. L’impor- tante è che la Confederazione possa negare la propria approvazione allorquando uno straniero non adempia la condizione federale di residenza (art. 15), non si conformi all’ordinamento giuridico svizzero o comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 14 lett. c e d). «Approvazione» non significa che la Confederazione deve esaminare in maniera cir- costanziata tutte le condizioni di residenza e di idoneità, bensì che lo può fare; essa può limitarsi a un esame sommario delle condizioni di naturalizzazione. La Confe- derazione negherà tuttavia la sua approvazione alla naturalizzazione in casi manife- sti di infrazione dell’ordinamento giuridico svizzero o allorquando il richiedente minacci la sicurezza interna o esterna della Svizzera. In tale contesto, rinviamo all’articolo 35 capoverso 3 della legge federale sulla procedura amministrativa2, se- condo cui l’autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chie- da la motivazione. Giusta l’articolo 13 capoverso 3, l’UFDS concede la propria approvazione se il ri- chiedente adempie «segnatamente» i presupposti di cui agli articoli 14 e 15. Le con- dizioni per l’approvazione della Confederazione non sono pertanto formulate in ma- niera definitiva negli articoli 14 e 15. Come nel diritto sinora vigente, possono veri- ficarsi casi speciali in cui la naturalizzazione può essere negata per altri motivi (per es. minaccia per le relazioni internazionali della Svizzera).

2 RS 172.021

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Con l’introduzione di una semplice approvazione da parte della Confederazione viene meno la tassa percepita sinora per la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione. Affinché la Confederazione possa esercitare correttamente il proprio diritto di ap- provazione è indispensabile che le autorità cantonali e comunali le forniscano le in- formazioni determinanti in tal senso. Una disposizione speciale concernente la revoca dell’approvazione, analoga a quella prevista nell’articolo 13 capoverso 5 (revoca dell’autorizzazione di naturalizzazio- ne), non è necessaria. Analogamente a quanto previsto dal diritto in materia di stra- nieri, la Confederazione avrà la possibilità di revocare l’approvazione prima della naturalizzazione nel caso in cui si venisse a conoscenza di fatti nuovi che, se noti al momento dell’approvazione, avrebbero causato il rifiuto della stessa. I dettagli relativi all’approvazione della Confederazione dovranno essere disciplinati in una nuova ordinanza relativa alla legge sulla cittadinanza.

2.2.1.3 Idoneità (art. 14)

Dato che la Confederazione non concederà più autorizzazioni di naturalizzazione, l’articolo 14 sarà modificato, attribuendo ai Cantoni l’incarico di prevedere nella lo- ro legislazione una disposizione secondo cui il richiedente deve adempire perlomeno le condizioni menzionate in questa disposizione. Lo stesso vale per l’articolo 15 re- lativo alle condizioni di residenza. Secondo il diritto vigente, prima della naturalizzazione occorre verificare se il ri- chiedente è idoneo alla naturalizzazione. La nozione di idoneità è descritta in manie- ra circostanziata nell’articolo 14. L’attuale formulazione dell’articolo 14 lettere a e b, secondo cui lo straniero che chiede la naturalizzazione deve essersi integrato nella comunità svizzera ed essersi familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri, sarà sostituita me- diante la nozione più moderna di integrazione. Il fatto che, giusta l’articolo 14 lette- re a e b, il richiedente deve pertanto essersi integrato in Svizzera ed essersi familia- rizzato con la realtà e i modi di vita in Svizzera, segna una distinzione tra le condi- zioni dell’integrazione e quelle della familiarità. La nozione di integrazione suggeri- sce l’ambientarsi e l’inserirsi nella vita sociale svizzera, mentre il presupposto sup- plementare della familiarità, che comprende segnatamente le conoscenze linguisti- che, implica la partecipazione del futuro cittadino svizzero ai processi politici e de- cisionali del Paese. Per integrazione (lett. a) s’intende l’accoglimento dello straniero nella comunità svizzera e la disponibilità dello stesso ad inserirsi nel contesto sociale del Paese sen- za tuttavia rinunciare alle proprie caratteristiche e alla propria cittadinanza3. Attual- mente l’integrazione è intesa generalmente come un reciproco processo di avvicina- mento della popolazione autoctona e della popolazione straniera, il quale presuppo- ne, da un canto, che gli stranieri siano disposti a integrarsi nella società, e d’altro

3 Vedasi al proposito: Commissione federale degli stranieri, Die Integration der Migrantin- nen und Migranten in den Schweiz, Berna 1999, p. 10 segg.; Commissione peritale Mi- grazione, Ein neues Konzept der Migrationspolitik, Berna 1997, p. 34 segg.

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canto, che la popolazione svizzera dia prova di apertura nei loro confronti (cfr. art. 3 OIntS, RS 142.205). Già secondo l’attuale prassi in materia di naturalizzazione non è questione che il richiedente rinunci alla propria identità calandosi in un’altra. Per questo motivo, i rapporti esistenti con il Paese d’origine – ad esempio nel contesto di relazioni familiari vissute o in seguito a esistenti proprietà terriere – non ostacola- no la naturalizzazione. La nozione d’integrazione va pertanto preferita a quella di assimilazione, considerata oggi obsoleta. Dato che la concezione della società e l’interpretazione della volontà e della capacità di integrarsi evolvono nel tempo, non si possono sancire definitivamente nella legge pertinenti criteri astratti. Si possono tuttavia considerare la capacità di condurre un’esistenza autonoma nonché l’interesse e la partecipazione alla vita pubblica e so- ciale (p. es. in ambito culturale e sportivo, oppure alla vita di quartiere o di villag- gio) quali altrettanti segni di una buona integrazione – oltre a una buona reputazione (cfr. anche lett. c) e alla capacità di comunicare con il mondo circostante (cfr. anche lett. b). Nel settore della cittadinanza, la condizione federale relativa alla residenza costituisce un criterio indiretto determinante per quel che concerne un grado d’inte- grazione sufficiente (cfr. art. 15). Il richiedente deve, come detto, essersi familiarizzato con la realtà e i modi di vita in Svizzera (lett. b). Ciò comporta, da un lato, la conoscenza di una lingua nazionale, d’altro lato però anche una congrua conoscenza degli usi e costumi svizzeri. Per poter partecipare al sistema politico elvetico in qualità di cittadino è inoltre necessa- rio conoscere le basi dell’ordine politico e sociale. La familiarità con la realtà e i modi di vita in Svizzera non implica in nessun caso, per i candidati alla naturalizza- zione, l’obbligo di possedere ampie conoscenze storiche e civiche né di sottoporsi a un pertinente esame, anche se alcuni Comuni prevedono simili presupposti per la naturalizzazione. Le disposizioni del diritto federale non possono esigere dai candi- dati alla naturalizzazione conoscenze storiche e civiche superiori a quelle del citta- dino svizzero medio. La naturalizzazione presuppone inoltre che il richiedente si conformi all’ordine giu- ridico svizzero (lett. c). È segnatamente richiesta una reputazione intatta, ovvero l’assenza di precedenti penali. Può inoltre essere rilevante la buona reputazione dal punto di vista del diritto in materia di esecuzioni. Si chiede inoltre al richiedente di identificarsi con le istituzioni democratiche del nostro Paese. Tra le infrazioni all’ordine giuridico svizzero figurano anche l’inosservanza degli obblighi di diritto civile (p. es. l’obbligo di versare pensioni alimentari). Concretamente, il fatto di conformarsi all’ordine giuridico svizzero significa non es- sere oggetto di procedimenti penali pendenti o di pene privative della libertà, condi- zionali o meno, non radiate; in casi di scarsa gravità è comunque possibile accordare la naturalizzazione. Il controllo per quel che concerne il contegno del richiedente nel contesto di obblighi finanziari (esecuzioni o debiti fiscali pendenti) spetta in princi- pio alle autorità comunali e cantonali. Nell’interesse dello Stato, la naturalizzazione non dev’essere concessa se il richie- dente, con il suo comportamento, minaccia la sicurezza interna o esterna della Sviz- zera (lett. d). Se la minaccia è di natura temporanea, si può concedere la naturalizza- zione non appena non sussistono più rischi per la sicurezza del Paese. Onde garantire la parità di trattamento dei richiedenti e nell’interesse di una politica di naturalizzazione liberale, sarebbe auspicabile che il maggior numero possibile di

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Cantoni e Comuni rinunciassero a condizioni di idoneità supplementari, in modo da non creare troppi ostacoli per i candidati alla naturalizzazione. Se sono adempite le condizioni federali di naturalizzazione, è alquanto verosimile che l’interessato meriti di vedersi accordare la cittadinanza svizzera in quanto si comporta correttamente, è integrato in Svizzera e si è familiarizzato con la realtà del nostro Paese.

2.2.1.4 Residenza (art. 15)

Abbassamento del termine di residenza, regolamentazione per i coniugi (art. 15 cpv. 1-3) Giusta l’articolo 15 capoverso 1, può essere naturalizzato solo lo straniero titolare di un permesso di dimora o di domicilio o di un altro titolo di residenza durevole e che ha risieduto in Svizzera per un totale di otto anni, di cui tre nel corso dei cinque anni precedenti il deposito della domanda. Al confronto internazionale, il termine di dimora di 12 anni, attualmente applicato dalla Svizzera per poter sollecitare la naturalizzazione, è estremamente elevato. La maggior parte degli Stati dell’Europa occidentale praticano termini di residenza tra i cinque e gli otto anni, mentre rari sono gli Stati che applicano un termine di dieci anni (cfr. allegato 7). La prassi svizzera in materia non è pertanto adeguata ai tempi. Occorre inoltre considerare la mobilità della popolazione, assai più marcata che non ai tempi dell’entrata in vigore della legge sulla cittadinanza, nel 1953. In avvenire si dovrebbe poter sollecitare la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune dopo otto anni di residenza in Svizzera, di cui tre nel corso dei cinque anni precedenti il deposito della domanda. Nel contesto della naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda ge- nerazione, proposta nel presente messaggio, il doppio computo degli anni tra il 10° e il 20° anno d’età, previsto sin qui dall’articolo 15 capoverso 2, non si giustifica più. Le esigenze relative alla residenza, previste nel nuovo articolo 15 capoversi 2 e 3, per i coniugi stranieri corrispondono alla regolamentazione vigente prevista nell’articolo 15 capoversi 3 e 4. Quanto proposto garantisce, analogamente alla na- turalizzazione agevolata per i coniugi stranieri di cittadini svizzeri (art. 27), una ri- duzione a cinque anni del termine di residenza per uno dei coniugi, in caso di natu- ralizzazione congiunta, purché l’altro coniuge abbia effettuato otto anni di residenza e il matrimonio duri da almeno tre anni (cpv. 2). Lo stesso vale se uno dei coniugi è stato naturalizzato individualmente nel corso del matrimonio e in un secondo tempo l’altro coniuge presenta a sua volta una domanda di naturalizzazione (cpv. 3).

Esigenza del permesso di dimora o di domicilio L’articolo 36 della legge sulla cittadinanza, che peraltro non è oggetto della presente revisione, definisce la residenza ai sensi di detta legge come la «presenza nella Sviz- zera conformemente alle disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri». Ogni soggiorno legale in Svizzera è considerato conforme alle disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri. Ogni straniero titolare di un permesso di dimora o di domicilio (permessi B e C), per dimoranti temporanei (permesso L) o per stagio- nali (permesso A) o che ha soggiornato in Svizzera nel contesto di una procedura d’asilo (permesso N) o di un’ammissione provvisoria (permesso F) corrisponde

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pertanto a questa definizione di residenza. Tutti questi soggiorni sono presi in con- siderazione per il computo del termine federale di residenza. Il soggiorno legale de- ve inoltre sussistere anche al momento della naturalizzazione. Secondo la prassi vigente, l’autorizzazione federale di naturalizzazione può essere concessa anche a persone ammesse provvisoriamente (titolari di un libretto per stra- nieri F) che hanno totalizzato gli anni di residenza previsti dal diritto federale. Per quel che concerne i titolari di un permesso N (procedura d’asilo non conclusa), l’autorizzazione federale di naturalizzazione è invece negata anche se il richiedente totalizza gli anni di residenza richiesti dal diritto federale, in quanto si considera ra- gionevole che l’interessato attenda dapprima l’esito della procedura d’asilo. In considerazione dell’abbassamento del termine federale di residenza da dodici a otto anni, la revisione propone che, com’era il caso sinora, siano presi in considera- zione per il computo del termine federale di residenza tutti i soggiorni legali in Sviz- zera, quindi anche quelli effettuati nel contesto di un’ammissione provvisoria o di una procedura d’asilo; in futuro la naturalizzazione sarà però possibile unicamente se, al momento della decisione, il richiedente è in possesso di un permesso di dimo- ra, di domicilio o di un altro titolo di residenza durevole. Sinora i richiedenti titolari di un permesso F che adempivano chiaramente le condizioni di residenza e di inte- grazione in vista della naturalizzazione, potevano, in vari casi, vedersi garantire uno statuto di polizia degli stranieri sicuro solo mediante acquisto della cittadinanza svizzera. La loro naturalizzazione avveniva sovente in quanto essi non potevano procurarsi un permesso di dimora. L’attuale revisione della legge sulla cittadinanza, della legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (nuova legge sugli stranieri) e della legge sull’asilo dovrebbe essere l’occasione di creare maggiore coe- renza tra il diritto nei settori della cittadinanza, degli stranieri e dell’asilo. Com’è già il caso conformemente al diritto vigente, la naturalizzazione dev’essere possibile anche per i membri di missioni diplomatiche delle rappresentanze perma- nenti e dei consolati nonché per i funzionari di organizzazioni internazionali. Lo stesso deve valere per i loro familiari. Titolari di un pertinente permesso rilasciato dal DFAE, essi beneficiano di un titolo di residenza durevole in Svizzera.

Esigenze cantonali e comunali in matria di residenza (art. 15 cpv. 4) Nove Cantoni, applicano un termine di residenza fra i due e i tre anni, 15 Cantoni prevedono un termine tra i cinque e i sei anni e due Cantoni addirittura tra i 10 e i 12 anni (vedi allegato 4). Differenze di tale entità non sono ammissibili; lo straniero che soddisfa l’esigenza federale di otto anni di residenza e che abita in un Cantone con un termine di residenza di parecchi anni è fortemente svantaggiato nei confronti dello straniero che desidera naturalizzarsi ed è residente in un Cantone con un ter- mine di residenza più breve. Oggigiorno la mobilità della popolazione è sempre più forte e, spesso per motivi professionali, ci si deve trasferire da un Comune o addi- rittura da un Cantone all’altro. È incomprensibile che famiglie perlopiù assai ben integrate e che adempiono senza problemi le esigenze federali di residenza, si ritro- vino a dover ritardare la domanda di naturalizzazione di sei, otto o addirittura dieci anni. In avvenire Cantoni e Comuni potranno continuare a prevedere, nelle loro leg- gi, termini di residenza propri che non oltrepassino tuttavia i tre anni (art. 15 cpv. 4). Il diritto o meno dei Comuni di prevedere termini di residenza propri è disciplinato come sinora nel diritto cantonale.

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2.2.1.5 Cittadinanza onoraria (art. 16)

Nell’articolo 16 è unicamente sostituita la nozione di autorizzazione federale di na- turalizzazione mediante quella di approvazione federale.

2.2.2 Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri

della seconda generazione

2.2.2.1 Principio

Per poter sollecitare la naturalizzazione agevolata, i giovani stranieri della seconda generazione devono adempiere le condizioni generali per la naturalizzazione age- volata giusta l’articolo 26 (cfr. considerazioni relative all’art. 26, al n. 2.5.3.1). Tale è il caso allorquando sono integrati in Svizzera, si conformano all’ordine giuridico svizzero e non mettono in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

2.2.2.2 Condizioni (art. 28a)

I giovani stranieri della seconda generazione potranno acquisire la cittadinanza sviz- zera mediante una procedura agevolata. La condizione per beneficiare di questa nuova possibilità è formulata nell’articolo 28a capoverso 1: il giovane richiedente deve aver frequentato almeno cinque anni della scuola dell’obbligo in Svizzera, aver dimorato in Svizzera dalla fine della scuola dell’obbligo fino al momento di presen- tare la domanda e uno dei genitori deve essere o essere stato in possesso di un per- messo di dimora o di domicilio o di un altro titolo di residenza durevole. Anche il richiedente dev’essere in possesso di un permesso di dimora o di domicilio o di un altro titolo di residenza durevole. Rinviamo inoltre alle considerazioni esposte al numero 2.2.1.4. Nella prassi, la dimostrazione che il richiedente appartiene alla seconda generazione di stranieri deve poter essere fornita il più semplicemente possibile. Tale non sareb- be il caso se fosse ripreso nella legge il criterio secondo cui il richiedente deve «aver frequentato la maggior parte della scuola dell’obbligo in Svizzera». Nella maggior parte dei Cantoni, la scuola dell’obbligo dura nove anni, con piccole variazioni pos- sibili. Onde garantire una soluzione semplice, rispettosa della parità di trattamento e che non dia adito a computi diversi a seconda dei Cantoni, è giustificato prevedere che il richiedente debba aver frequentato cinque anni della scuola dell’obbligo in Svizzera. Anche la Convenzione di reciprocità del 16 dicembre 1994 concernente le condizioni cantonali richieste per la naturalizzazione dei giovani stranieri (cfr. alle- gato 3), sottoscritta dai Cantoni di Berna, Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud e Zurigo, prevede cinque anni di scuola dell’obbligo. In sede di consultazione è inoltre stato espresso il desiderio da più parti di una definizione chiara in merito. Per i dettagli relativi alle prove secondo cui il richiedente ha frequentato cinque anni della scuola dell’obbligo in Svizzera, rinviamo alle considerazioni esposte al nume- ro 2.4.1. Per poter presentare una domanda di naturalizzazione, inoltre, il richie- dente e almeno un genitore del richiedente deve essere in possesso di un permesso di dimora o di domicilio o di un altro titolo di residenza durevole. Con ciò si esprime il fatto che il richiedente dev’essere immigrato in Svizzera accompagnato da almeno

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un genitore e beneficiare di un diritto di residenza definitivo nel nostro Paese. Il giovane può presentare la propria domanda anche se un genitore ha posseduto in passato un permesso di dimora o di domicilio o un altro titolo di residenza durevole; è il caso ad esempio del giovane straniero rimasto in Svizzera dopo il decesso o la partenza all’estero del genitore in questione. In siffatti casi, il giovane continua ad essere considerato straniero della seconda generazione. L’articolo 28a capoverso 1 precisa inoltre che la naturalizzazione agevolata dei gio- vani stranieri presuppone che il richiedente si sia familiarizzato con la realtà e i modi di vita in Svizzera. Le condizioni relative all’idoneità sono quindi, per questi casi, identiche alle condizioni federali previste dall’articolo 14 per la naturalizzazio- ne ordinaria. La prassi dimostra tuttavia che, di regola, i giovani stranieri della se- conda generazione sono assai ben familiarizzati con la realtà e i modi di vita in Svizzera. Per maggiori dettagli vedasi il commento in margine all’articolo 28a ca- poverso 5. L’articolo 28a capoverso 2 contiene il principio secondo cui i soggiorni temporanei all’estero per motivi di formazione non interrompono la dimora. Ciò non modifica in nulla l’esigenza per il richiedente di aver frequentato almeno cinque anni della scuola dell’obbligo in Svizzera. Giusta il capoverso 3, la domanda va presentata tra il compimento del 15° e del 24° anno d’età. I giovani stranieri cresciuti in Svizzera possono così sollecitare la natu- ralizzazione agevolata poco prima o subito dopo aver terminato la scuola dell’ob- bligo. Sovente tale momento coincide con l’inizio di un apprendistato. La domanda di naturalizzazione può essere presentata fino al compimento del 24° anno d’età. Lo straniero desideroso di naturalizzarsi solo dopo lo scadere dell’obbligo di prestare servizio militare non potrà pertanto farsi naturalizzare in procedura agevolata, bensì solo in procedura ordinaria giusta l’articolo 12 segg. Se invece si naturalizza in pro- cedura agevolata, l’obbligo di leva sussiste fino al compimento del 25° anno d’età. Giusta il capoverso 4, il richiedente può presentare la domanda di naturalizzazione agevolata al Cantone o al Comune in cui risiede da o ha risieduto per almeno due anni. Lo straniero che vive da poco in un nuovo Comune potrà ad esempio presenta- re la propria domanda al Comune in cui ha precedentemente risieduto per almeno due anni. Giusta il capoverso 5, si presume che i giovani stranieri adempiano i presupposti dell’integrazione in Svizzera (art. 26 cpv. 1 lett. a) e della familiarità con la realtà e i modi di vita in Svizzera (art. 28 cpv. 1 lett. d). Per aver frequentato le scuole svizze- re, questi giovani parlano una lingua nazionale e sono pertanto in grado, nei casi normali, di familiarizzarsi perfettamente con la realtà del nostro Paese. In singoli ca- si, tale supposizione può tuttavia essere confutata. Si osservi infine che la regolamentazione federale in materia di naturalizzazione agevolata è di natura definitiva; i Cantoni non hanno la possibilità di prevedere ulte- riori condizioni per la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri. Altri dettagli inerenti alla naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri saranno disciplinati nell’ordinanza relativa alla legge sulla cittadinanza.

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2.2.2.3 Nessuna disposizione transitoria relativa

all’articolo 28a Sarebbe eventualmente possibile prevedere una disposizione transitoria in virtù della quale anche i giovani stranieri della seconda generazione che hanno superato il 24° anno d’età possono, entro un determinato termine, chiedere la naturalizzazione age- volata giusta l’articolo 28a. Si tratta di una questione di apprezzamento che dev’essere giudicata secondo le circostanze. Nel presente messaggio si rinuncia tuttavia a una siffatta disposizione. Nessun Can- tone il cui diritto prevede la naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri applica una pertinente disposizione transitoria. Nemmeno la Convenzione di reciprocità del 16 dicembre 1994 (cfr. allegato 3) contempla tale possibilità. Il limite d’età per la domanda della naturalizzazione agevolata da parte di giovani della seconda genera- zione è stato fissato al 24° anno d’età in considerazione dell’obbligo di leva. Un’e- ventuale disposizione transitoria concernerebbe un elevato numero di persone (che stimiamo tra le 100 000 e le 200 000). La revisione proposta nel presente messaggio contiene già parecchi miglioramenti rispetto al diritto vigente. Queste urgenti modi- fiche non vanno messe inutilmente in pericolo a causa di una disposizione transito- ria più estesa.

2.2.2.4 Competenza (art. 32)

L’articolo 32 capoverso 1, che corrisponde all’attuale articolo 32, fissa la competen- za della Confederazione in materia di naturalizzazione agevolata giusta il diritto vi- gente. La competenza federale poggia essenzialmente sul fatto che, per la naturaliz- zazione agevolata giusta il diritto vigente, non è concessa la cittadinanza del luogo di residenza, bensì ad esempio quella del luogo di residenza del coniuge svizzero o del genitore svizzero, i quali risiedono perlopiù altrove, se non addirittura all’estero. Come per la reintegrazione (art. 18 segg.), nei casi in cui il rapporto con il Cantone o il Comune d’origine non è determinante, la parità di trattamento nell’applicazione del diritto può essere garantita solo mediante la competenza della Confederazione. Sempre conformemente al diritto vigente, l’articolo 32 capoverso 1 contiene il prin- cipio secondo cui, prima di decidere in merito a una domanda di naturalizzazione agevolata di competenza federale, si sente il Cantone. Trattandosi del Cantone chiamato a concedere la propria cittadinanza, se un richiedente sollecita la cittadi- nanza di più Cantoni senza dichiarare esplicitamente di rinunciare alla cittadinanza di uno o più Cantoni o Comuni, vanno sentiti tutti i Cantoni interessati. Il Cantone può naturalmente rinunciare al diritto di essere sentito, prassi peraltro applicata già tuttora nella maggior parte dei casi. L’articolo 32 capoverso 2 prevede che il Cantone decide in materia di naturalizza- zione agevolata per i giovani stranieri giusta l’articolo 28a dopo aver sentito l’Uf- ficio federale. La competenza cantonale poggia sul fatto che la naturalizzazione age- volata del richiedente avviene nel luogo di residenza attuale o precedente. Le au- torità del Cantone di naturalizzazione sono dunque meglio in grado di verificare se sono adempite le condizioni di naturalizzazione. Come per la naturalizzazione ordi- naria, il Cantone può delegare al Comune la concessione dell’attinenza comunale.

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Contro le decisioni negative in materia di naturalizzazione agevolata da parte del Cantone e del Comune, il richiedente può presentare un ricorso a un Tribunale am- ministrativo (art. 51 cpv. 1). Anche l’Ufficio federale è autorizzato a ricorrere contro le decisioni cantonali di ultima istanza (art. 51 cpv. 2).

2.2.2.5 Rimedi giuridici

Art. 51 cpv. 4 (nuovo) La naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione è di competenza dei Cantoni (art. 28a e 32 cpv. 2). Prima di decidere, le autorità canto- nali sentono l’Ufficio federale degli stranieri (art. 32 cpv. 2). Onde garantire un’ap- plicazione coerente delle condizioni di naturalizzazione agevolata, occorre consenti- re all’Ufficio federale di fare uso dei rimedi giuridici cantonali contro le decisioni cantonali che violano il diritto federale.

2.2.2.6 Clausola di pubblicazione e di referendum

Se la revisione di legge sarà trattata in Parlamento contemporaneamente alla revisio- ne costituzionale ad essa connessa (n. 1.8.4), onde restare nella linea adottata sinora occorrerà pubblicare la revisione di legge nel Foglio federale e dare inizio al termine di referendum solo una volta che popolo e Cantoni avranno approvato la revisione costituzionale necessaria per poter procedere alla revisione di legge. In caso contra- rio, gli autori di un eventuale referendum sarebbero costretti ad iniziare la raccolta delle firme prima ancora di sapere se ciò sia necessario o no. A questo proposito è possibile completare la clausola di referendum mediante una condizione che preveda la pubblicazione della legge nel Foglio federale solo in vista dell’apertura del termine di referendum, a condizione che regni la massima chiarezza circa la base costituzionale (cfr. FF 1984 III 114, 1985 I 1337 e 1345). D’altro can- to, è possibile precisare, mediante un’interpretazione autentica da parte del legislato- re prima del voto finale alle Camere federali (Boll. uff. 1999 N 2309, S 993) come pure in scambi di lettere tra la Cancelleria federale e i presidenti delle Camere fede- rali, che il disegno di legge può essere sottoposto a referendum solo previa approva- zione della base costituzionale da parte di popolo e Cantoni. In vista di una soluzione per quanto possibile semplice, il presente messaggio pro- pone, se del caso, di vincolare la clausola di pubblicazione e di referendum alla con- dizione secondo cui la legge sarà pubblicata nel Foglio federale solo in caso di ap- provazione, da parte di popolo e Cantoni, del decreto federale concernente la natu- ralizzazione ordinaria nonché la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione (disegno A1). La legge non potrà pertanto entrare in vigo- re se la revisione costituzionale necessaria per la revisione di legge sarà respinta dal popolo e dai Cantoni.

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2.3 Decreto federale concernente l’acquisto della

cittadinanza per stranieri della terza generazione (disegno B1) Acquisizione della cittadinanza svizzera per nascita in Svizzera (art. 38 cpv. 1 Cost.) L’articolo 38 capoverso 1 Cost. istituisce la base costituzionale che consente alla Confederazione di disciplinare l’acquisizione della cittadinanza degli stranieri della terza generazione. Tale disposizione prevede inoltre che la Confederazione discipli- na non solo l’acquisizione della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione come pure la perdita della cittadinanza svizzera e la reintegrazione, bensì anche l’acquisizione della cittadinanza per nascita in Svizzera, purché almeno un genitore sia cresciuto nel nostro Paese. Tale formulazione consente di meglio descrivere, nella legge sulla cittadinanza, che cosa si intende per straniero cresciuto in Svizzera (seconda generazione) e i suoi figli nati e cresciuti in Svizzera (terza generazione).

2.4 Legge federale sull’acquisto e la perdita della

cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Acquisto della cittadinanza per stranieri della terza generazione, disegno B2)

2.4.1 Acquisto della cittadinanza svizzera per nascita

in Svizzera (art. 2) La nozione di straniero della «terza generazione» può essere definita in diversi modi. In ogni caso, però, almeno un genitore deve essere straniero della seconda genera- zione. È considerato «straniero della seconda generazione» chi è nato in Svizzera o vi ha frequentato la totalità o la maggior parte della scuola dell’obbligo. Secondo la definizione della Commissione federale degli stranieri (CFS), vanno considerati della seconda generazione gli stranieri che hanno frequentato la maggior parte della scuola dell’obbligo in Svizzera. Il nostro Consiglio si basa su questa definizione della CFS. Gli stranieri della terza generazione sono pertanto i figli nati in Svizzera di cui almeno un genitore appartiene alla seconda generazione, ovvero ha frequen- tato la maggior parte della scuola dell’obbligo nel nostro Paese. In seguito alla con- sultazione, la formulazione «la maggior parte della scuola dell’obbligo» è stata so- stituita mediante il criterio secondo cui è necessario aver frequentato almeno cinque anni di scuola in Svizzera. Si evitano così problemi di interpretazione. La durata della scuola dell’obbligo è normalmente di nove anni, con variazioni possibili a se- conda dei Cantoni. Il testo posto in consultazione prevedeva una condizione ulteriore, ovvero che alla nascita del figlio, il genitore della seconda generazione risiedesse in Svizzera da al- meno cinque anni. Tale elemento è integrato nella formulazione del presente pro- getto il quale prevede che almeno un genitore dev’essere titolare di un permesso di dimora o di domicilio da almeno cinque anni. Nel nuovo articolo 2 capoverso 1 della legge sulla cittadinanza è pertanto stabilito che il figlio di genitori stranieri nato in Svizzera è cittadino svizzero dalla nascita purché un genitore abbia frequentato almeno cinque anni della scuola dell’obbligo

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in Svizzera e, alla nascita del figlio, sia in possesso di un permesso di dimora o di domicilio da cinque anni. Tutti questi criteri sono facilmente verificabili. La nascita in Svizzera è facilmente dimostrabile mediante l’atto di nascita elvetico. Il fatto di aver frequentato cinque anni della scuola dell’obbligo nel nostro Paese è dimostrabile mediante una pertinente conferma da parte delle autorità scolastiche interessate. L’articolo 62 Cost. prevede che il settore scolastico compete ai Cantoni. Essi provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base accessibile a tutti i giovani. L’istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla vigilanza dello Stato. L’istruzione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 deve avvenire in base a un programma di insegnamento approvato dal Cantone. Data la sovranità cantonale in materia, non è previsto un programma di insegnamento a livello svizzero. Le scuole private sottostanno al diritto cantonale e prevedono pertanto le stesse condi- zioni e gli stessi programmi d’insegnamento adottati dalle scuole pubbliche. Lo stes- so vale anche per le scuole internazionali sottostanti al diritto cantonale, le quali im- partiscono l’insegnamento in una lingua nazionale svizzera. Le scuole internazionali non riconosciute dal Cantone o che esulano dalla scuola dell’obbligo, come ad esempio i licei internazionali, non sottostanno alle medesime condizioni. Gli anni di apprendistato non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni di scuola dell’obbligo in quanto l’apprendistato inizia dopo la scuola dell’obbligo. Concretamente, la prova dei cinque anni di scuola dell’obbligo frequentati in Sviz- zera può essere apportata mediante un apposito modulo. I dettagli vanno disciplinati nell’ordinanza sullo stato civile (OSC, RS 211.112.1). Di regola, per la decisione bastano le risposte fornite per scritto alle domande contenute nel modulo. Quest’ultimo deve tuttavia menzionare espressamente le conseguenze penali di eventuali affermazioni inveritiere (art. 253 CP, RS 311.0, conseguimento fraudo- lento di una falsa attestazione). Saranno richieste adeguate prove scritte solo in casi dubbi. Per motivi legati alla protezione dei dati (il profilo di rendimento scolastico è un dato altamente degno di protezione) si rinuncerà per quanto possibile a chiedere i libretti scolastici. La prova che, al momento della nascita del figlio, uno dei genitori era titolare di un permesso di dimora o di domicilio da almeno cinque anni è parimenti facile da for- nire. Si è invece volutamente rinunciato a chiedere di dimostrare che almeno uno dei nonni sia emigrato in Svizzera (prima generazione). Tale dimostrazione sarebbe praticamente impossibile da fornire. Si deve inoltre considerare che i casi di fanciulli cresciuti e scolarizzati in Svizzera senza la presenza dei genitori dovrebbero essere estremamente rari. Occorrerà sancire nell’ordinanza sullo stato civile che incombe all’ufficio di stato civile del luogo di nascita decidere che un figlio possiede la cittadinanza svizzera per nascita. Non va dimenticata la situazione speciale dei figli di membri di una missione diplo- matica o di un consolato. In virtù dell’articolo II del Protocollo di firma facoltativa del 18 aprile 1961 alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concer- nenti l’acquisto della cittadinanza4 rispettivamente del Protocollo di firma facoltati- va del 24 aprile 1963 alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari concer-

4 RS 0.191.012

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nente l’acquisto della cittadinanza5, per legge essi sono esclusi dall’acquisto della cittadinanza alla nascita. Ambedue le convenzioni sono state approvate dall’Assem- blea federale il 23 marzo 1990 e sono in vigore dal 12 luglio 1992. L’articolo 2 capoverso 2 prevede che il figlio acquisisca la cittadinanza del Cantone e l’attinenza del Comune in cui il genitore menzionato al capoverso 1 risiede alla nascita del figlio. I dettagli concernenti l’acquisto della cittadinanza per nascita in Svizzera saranno disciplinati in un’ordinanza relativa alla legge sulla cittadinanza, che verrà emanata nel contesto della revisione. Sulla base dei risultati della procedura di consultazione, avremmo potuto proporre di vincolare l’acquisto della cittadinanza per nascita in Svizzera alla condizione sup- plementare dell’accordo da parte dei genitori. Il vantaggio di tale soluzione sarebbe stato di consentire ai genitori di decidere se l’acquisto della cittadinanza svizzera sia nell’interesse del loro figlio (p. es. in relazione all’obbligo di prestare servizio mili- tare). I genitori potrebbero inoltre considerare i loro vincoli soggettivi con la Svizze- ra come determinanti anche per i loro figli. Gli argomenti contrari a un diritto di ap- provazione dei genitori sono invece i seguenti: – la base dell’acquisto della cittadinanza da parte del fanciullo è data dai suoi vincoli oggettivi con la Svizzera, non già da vincoli soggettivi dei genitori con il nostro Paese; – il fanciullo che acquisisce la cittadinanza svizzera per legge alla nascita in Svizzera ottiene contemporaneamente, per origine, la cittadinanza del Paese d’origine dei genitori. La legislazione in materia di cittadinanza di svariati Paesi prevede la perdita della cittadinanza per il fanciullo i cui genitori de- vono dare la loro approvazione alla naturalizzazione del fanciullo in un altro Paese. Costringendo i genitori a dare la loro approvazione all’acquisto della cittadinanza svizzera per i figli si rischia di indurli ad astenersi dal dare tale approvazione; – la situazione del fanciullo straniero della terza generazione che acquisisce la cittadinanza svizzera alla nascita nel nostro Paese non è diversa da quella del figlio di un genitore svizzero e di un genitore straniero. In questo caso, il fanciullo acquisisce per nascita la cittadinanza di entrambi i genitori. L’ac- quisizione della cittadinanza svizzera non dipende dall’accordo dei genitori; – a nostra conoscenza, nessuno dei Paesi che concedono la cittadinanza per nascita sul loro suolo conferisce ai genitori un diritto di scelta. Ciò deriva dal carattere del tutto oggettivo della nascita quale criterio per quel che con- cerne i vincoli col Paese. I genitori beneficiano invece sovente di un diritto di scelta se il criterio concernente i vincoli col Paese risiede nell’origine e il fanciullo è nato all’estero. Nell’ottica del significato indicativo dell’acquisizione della cittadinanza alla nascita e tenuto conto degli argomenti suesposti, nel presente disegno si rinuncia a formula- re l’esigenza supplementare dell’accordo parentale, anche se si potrebbe optare per una soluzione diversa.

5 RS 0.191.022

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2.4.2 Clausola di pubblicazione e referendaria

Se la revisione della legge sarà trattata in Parlamento contemporaneamente alla revi- sione costituzionale ad essa connessa (n. 1.8.4), il termine referendario decorre solo a partire dal momento in cui la predetta revisione costituzionale corrispondente sarà stata accettata dal popolo e dai Cantoni (cfr. n. 2.2.2.6). Se del caso, la presente leg- ge potrà pertanto essere pubblicata nel Foglio federale solo se la revisione costitu- zionale necessaria per l’attuazione della revisione di legge non è stata accettata dal popolo e dai Cantoni.

2.5 Legge federale sull’acquisto e la perdita della

cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera; tasse e diritto di ricorso (disegno C)

2.5.1 Acquisto della cittadinanza per filiazione (art. 1)

2.5.1.1 Soppressione della distinzione tra «cittadine svizzere

per discendenza, adozione e naturalizzazione» e «cittadine svizzere per matrimonio» (art. 1 cpv. 1) Secondo il diritto vigente, (in vigore dal 1° luglio 1985), il figlio di una donna che ha acquistato la cittadinanza svizzera per filiazione, adozione o naturalizzazione ot- tiene in tutti casi la cittadinanza svizzera automaticamente alla nascita. Per il figlio di una cittadina svizzera che ha acquisito automaticamente la cittadinanza per ma- trimonio con un cittadino svizzero, a partire da tale data esiste un disciplinamento speciale. Il figlio nato da un matrimonio successivo di una tale Svizzera con un cit- tadino straniero può dunque acquistare la cittadinanza svizzera solo se si trova nell’impossibilità di ottenere per nascita una qualsiasi altra cittadinanza oppure se diventa apolide prima della maggiore età (art. 57a). Se il figlio di una cittadina dive- nuta svizzera per matrimonio nasce fuori dal matrimonio, il diritto vigente gli accor- da la cittadinanza svizzera automaticamente alla nascita (art. 1 cpv. 1 lett. b). Il 1° gennaio 1992 è stato abrogato l’articolo 2 secondo cui una cittadina straniera otteneva la cittadinanza svizzera per matrimonio con un cittadino del nostro Paese.6 Il disciplinamento speciale di cui sopra, destinato ai figli di questa cittadina svizzera, ha pertanto ottenuto il carattere di disposizione transitoria, perdendo viepiù d’im- portanza. Nell’ottica attuale è pertanto giustificato abbandonare questa distinzione artificiale tra cittadine svizzere per origine/filiazione, adozione e naturalizzazione e cittadine svizzere per matrimonio. In tal modo si esplicita che non vi sono diverse categorie di cittadine svizzere. Tale modifica è tanto più giustificata se si considera che molte persone interessate vivono da anni nel nostro Paese e adempiono piena- mente le condizioni per una naturalizzazione ordinaria. Con l’abrogazione del disciplinamento speciale per le cittadine svizzere per matri- monio e i loro figli ne consegue che si può stralciare anche il vigente 58b in base al

6 LF del 23 marzo 1990 (RU 1991 1034 1043)

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quale tali figli beneficiavano della possibilità di ottenere la naturalizzazione agevo- lata (cfr. n. 2.5.6.2 e n. 2.5.6.3). Può parimenti essere abbandonato il trattamento speciale riservato alle ex cittadine svizzere per matrimonio in caso di reintegrazione (art. 58; cfr. n. 2.5.6.1).

2.5.1.2 Acquisto della cittadinanza svizzera alla nascita

per i figli di padre svizzero non coniugato con la madre (art. 1 cpv. 2) Dal 1° gennaio 1992, i figli di padre svizzero non coniugato con la madre possono ottenere la naturalizzazione agevolata giusta l’articolo 31. Le condizioni formulate in questa disposizione non sono severe; basta ad esempio che il giovane dimostri di avere relazioni personali strette e durevoli con il padre, che conviva da un anno in comunione domestica con lui o che risieda in Svizzera da un anno. In virtù della pa- rità di trattamento tra donna e uomo, la prassi si è spinta ancora più oltre, conside- rando come condizione sufficiente per la naturalizzazione agevolata la presentazione della domanda da parte del padre. Dopo il compimento del 22° anno d’età, la natu- ralizzazione agevolata resta possibile se il giovane ha risieduto complessivamente per tre anni in Svizzera, incluso l’anno precedente la domanda. Il disciplinamento del diritto vigente poggia sul principio secondo cui impedire l’acquisizione della cittadinanza svizzera ai figli nati fuori dal matrimonio e le cui relazioni con il padre o i vincoli con la Svizzera sono inesistenti sia più importante che non il principio della parità di diritti. Gli Stati del «Codice Napoleone» (Francia, Italia, Spagna) prevedono, secondo una tradizione «patriarcale», l’acquisto diretto della cittadinanza del padre che riconosce il figlio. Norvegia, Finlandia e Austria non applicano l’acquisto diretto della cittadi- nanza. Dal canto suo, la Germania l’ha introdotto in applicazione del mandato co- stituzionale di sopprimere qualsiasi discriminazione nei confronti dei figli di genitori non sposati tra di loro rispetto ai figli di genitori coniugati tra loro (riserva della prova del rapporto di filiazione prima del 23° anno d’età). Con la revisione del di- ritto in materia di cittadinanza, entrata in vigore il 1° luglio 2001, la Svezia ha intro- dotto l’acquisto automatico della cittadinanza in Svezia e l’acquisto della cittadinan- za mediante dichiarazione semplice per i fanciulli nati all’estero e riconosciuti dal padre. I Paesi Bassi prevedono di introdurre un disciplinamento più restrittivo ri- spetto a quello vigente (lotta agli abusi: criterio dei tre anni di vita familiare con il genitore che riconosce il figlio). In sede di consultazione, la maggior parte delle cerchie si è pronunciata a favore della soppressione della naturalizzazione agevolata per i figli in questione e della sua sostituzione mediante l’acquisto della cittadinanza per nascita, rispettivamente mediante il riconoscimento da parte del padre svizzero. Si parte dal presupposto che il riconoscimento si basi su un rapporto di filiazione autentico che può pertanto figu- rare anche nei registri di stato civile svizzeri. Ciò consente di stabilire pienamente la parità di diritti tra donna e uomo per quel che concerne la trasmissione della cittadi- nanza ai figli.

1777

2.5.2 Reintegrazione

2.5.2.1 Principio (art. 18)

Giusta l’attuale articolo 18, la reintegrazione non è possibile se il richiedente «ne è manifestamente indegno». Secondo la prassi attuata sinora, tale è il caso della perso- na che si è resa colpevole di reati gravi punibili anche in Svizzera mediante lunghe pene privative della libertà. Il criterio suesposto va ora sostituito con quello secondo cui il richiedente si «conforma all’ordinamento giuridico svizzero», come previsto per la naturalizzazione ordinaria (art. 14) e per quella agevolata (art. 26). Tale mo- difica è giustificata dalla necessità di abolire la disparità di trattamento tra le persone che ottengono la cittadinanza svizzera per reintegrazione e quelle che la ottengono per naturalizzazione agevolata sulla base della filiazione. In caso di residenza all’estero, la condizione secondo cui il richiedente deve con- formarsi all’ordinamento giuridico svizzero si applica «per analogia» (art. 18 cpv. 2). Come per la naturalizzazione agevolata, anche in questi casi si esige un estratto del casellario giudiziale del Paese di residenza, sempre che tale documento sia effettivamente ottenibile. In presenza di un reato che in Svizzera sarebbe passi- bile di una condanna tale da rendere impossibile una reintegrazione, la condizione della conformità all’ordinamento giuridico svizzero non è soddisfatta.

2.5.2.2 Reintegrazione in caso di perenzione per nascita

all’estero (art. 21 cpv. 2) Colui che, all’età di 22 anni, ha perso la cittadinanza svizzera per perenzione giusta l’articolo 10 capoverso 1 può, giusta l’articolo 21 capoverso 1 vigente, presentare una domanda di reintegrazione entro un termine di dieci anni (ovvero fino ai 32 an- ni). Dopo il 32° anno d’età, egli può ottenere la reintegrazione giusta l’articolo 21 capoverso 2 se risiede in Svizzera da tre anni. Da tale disposizione consegue una disparità di trattamento dei figli di padre svizzero rispetto ai figli di madre svizzera di età superiore a 32 anni. Per i figli di madre sviz- zera che presentano una domanda di naturalizzazione agevolata giusta l’articolo 58a LCit non è prevista la condizione dei tre anni di residenza in Svizzera bensì unica- mente il sussistere di vincoli stretti con la Svizzera. Del resto non vi sono motivi per cui i coniugi stranieri di cittadini svizzeri residenti all’estero possano ottenere la cittadinanza svizzera dopo sei anni di matrimonio e in ragione di vincoli stretti con la Svizzera, mentre le persone che sono state precedentemente in possesso della cit- tadinanza svizzera non possono ottenere la reintegrazione pur avendo vincoli stretti con il nostro Paese, per il solo motivo che hanno superato un determinato limite di età. Per definire i «vincoli stretti» con la Svizzera si applicano criteri quali i soggiorni trascorsi in Svizzera, i contatti con persone residenti nel nostro Paese, la conoscenza di una lingua nazionale svizzera e la partecipazione alle attività di associazioni di Svizzeri all’estero. Le circostanze sono valutate complessivamente, tenendo conto tuttavia di fattori quali una forte distanza geografica tra la Svizzera e il Paese di re- sidenza e quindi le difficoltà per il richiedente nel coltivare i contatti con il nostro Paese.

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2.5.2.3 Reintegrazione in seguito allo svincolo

dalla cittadinanza svizzera (art. 23) Secondo l’articolo 23 vigente, chiunque è stato svincolato dalla cittadinanza svizze- ra può presentare una domanda di reintegrazione dopo un anno di residenza in Sviz- zera. Solitamente, a richiedere lo svincolo dalla cittadinanza svizzera sono solo le persone che, giusta la legislazione dello Stato in cui risiedono, sono tenute a rinunciare alla loro cittadinanza precedente in vista di potere acquistare quella dello Stato in que- stione. Dal canto suo, la Svizzera ha rinunciato sin dal 1992 a lottare contro la dop- pia cittadinanza. Numerosi altri Stati applicano un disciplinamento analogo (p. es. Francia e Gran Bretagna; cfr. allegato 9). Gli Stati possono cambiare il loro atteggiamento nei confronti della doppia cittadi- nanza. È per esempio il caso dell’Italia: sino al 1998, i cittadini svizzeri che doveva- no chiedere la cittadinanza italiana per poter esercitare la loro professione (p. es. medici o insegnanti), erano costretti a rinunciare dapprima alla cittadinanza svizzera. Dal 1998, la naturalizzazione italiana non è più vincolata alla rinuncia della cittadi- nanza svizzera. I già cittadini svizzeri che prima del 1998 hanno dovuto rinunciare alla loro cittadinanza d’origine e che vivono tuttora in Italia non possono, secondo il diritto vigente, ricorrere alla reintegrazione. Le persone residenti all’estero che, nel contesto della lotta alla doppia cittadinanza, hanno dovuto rinunciare alla cittadi- nanza svizzera, dovrebbero poter presentare una domanda di reintegrazione anche se risiede all’estero. L’articolo 23 vigente va pertanto completato mediante un ulteriore capoverso 2 se- condo cui, se lo svincolo è avvenuto in quanto il richiedente è stato costretto a ri- nunciare alla cittadinanza svizzera per acquistarne o conservarne un’altra, l’inte- ressato può presentare una domanda di reintegrazione anche se risiede all’estero, purché abbia vincoli stretti con la Svizzera. Con tale aggiunta sarà possibile, come per l’articolo 21, armonizzare le disposizioni dell’articolo 28 (coniuge di uno Sviz- zero all’estero) e dell’articolo 58a (figli di svizzere).

2.5.3 Naturalizzazione agevolata

2.5.3.1 Condizioni (art. 26)

Secondo l’articolo 26 capoverso 1 vigente, la naturalizzazione agevolata giusta l’articolo 27 è concessa se il richiedente si è integrato nella comunità svizzera, si conforma all’ordine giuridico svizzero e non compromette la sicurezza interna od esterna della Svizzera. Per le domande di naturalizzazione agevolata secondo le altre disposizioni – concerne perlopiù le persone residenti all’estero – si applicava per analogia l’articolo 26 capoverso 1. La nuova formulazione dell’articolo 26 capoverso 1 è più semplice e concerne tutte le naturalizzazioni agevolate di persone residenti in Svizzera. Il capoverso 2 prevede che le condizioni di cui al capoverso 1 si applicano per analogia ai richiedenti che non risiedono in Svizzera.

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La nuova formulazione dell’articolo 26 capoverso 1 lettera a secondo cui il richie- dente dev’essersi «integrato in Svizzera» (formulazione attuale: «integrato nella co- munità svizzera»), è stata scelta per adeguarla a quella dell’articolo 14 (cfr. conside- razioni al n. 2.2.1.3).

2.5.3.2 Fanciullo apolide

(art. 30 nuovo; abrogato l’attuale art. 30) Conformemente al nostro diritto, i fanciulli apolidi non hanno un diritto all’acquisto della cittadinanza svizzera. La Costituzione federale riveduta conferisce tuttavia alla Confederazione il mandato di introdurre una naturalizzazione agevolata per fanciulli apolidi (art. 38 cpv. 3 Cost.). Giusta il nuovo articolo 30, il fanciullo apolide può presentare una domanda di natu- ralizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, in- cluso l’anno precedente la domanda. Se nato in Svizzera, egli può – mediante il suo rappresentante legale – presentare una domanda di naturalizzazione agevolata pur- ché abbia cinque anni d’età. La disposizione è parimenti applicabile al fanciullo en- trato in Svizzera in vista di un’adozione non andata in porto, purché abbia perduto la sua cittadinanza d’origine in virtù del diritto del pertinente Stato. In questo contesto, l’apolidia dev’essere definita come tale nel senso giuridico del termine. Il semplice fatto di essere privo di documenti non basta. Il nuovo artico- lo 30 poggia sull’articolo 15 della Dichiarazione generale dei diritti dell’Uomo, se- condo cui ogni persona ha diritto a una cittadinanza7. Esso corrisponde inoltre all’articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, secondo cui ogni fanciullo ha diritto ad acquisire una cittadinanza8. Ciò consentirà alla Svizzera di revocare la riserva formulata in merito a detto articolo. Con tale modifica, il diritto svizzero sarà inoltre conforme all’articolo 24 capoverso 3 del Patto internazionale relativo ai di- ritti civili e politici, secondo cui ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadi- nanza9. L’articolo 30 vigente prevede che lo straniero residente in Svizzera che avrebbe po- tuto acquistare la cittadinanza svizzera mediante opzione, in virtù di una convenzio- ne internazionale, ma che per motivi scusabili non lo ha fatto nei termini e nella forma previsti, può essere posto al beneficio della naturalizzazione agevolata. Con l’abrogazione del pertinente accordo con la Francia, nel 1989, tale disposizione ha perso la sua rilevanza e può pertanto essere stralciata.

2.5.3.3 Figlio di padre svizzero (abrogazione dell’art. 31)

L’articolo 31 vigente prevede la possibilità della naturalizzazione agevolata per il fi- glio di padre svizzero non coniugato con la madre. In seguito alla modifica dell’ar- ticolo 1 (vedi considerazioni al n. 2.5.1.1), la disposizione precitata diventa super-

7 Risoluzione 217 A (III) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948.

8 Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, RS 0.107

9 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici, RS 0.132.2

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flua e può pertanto essere abrogata. Per i fanciulli nati prima dell’entrata in vigore della presente legge è prevista una disposizione transitoria (art. 58c, cfr. n. 2.5.6.4).

2.5.3.4 Figlio di un genitore naturalizzato (art. 31a, nuovo)

Vi sono casi di giovani che, pur avendo un genitore svizzero, non possono presenta- re una domanda di naturalizzazione agevolata. Particolarmente urtante è il caso del figlio minorenne che non ha potuto essere incluso nella naturalizzazione dei genitori in quanto, al momento della naturalizzazione di uno di essi, viveva all’estero oppure viveva da poco in Svizzera. In avvenire, il figlio straniero di un genitore svizzero che non ha potuto essere inclu- so nella naturalizzazione di uno dei genitori, dovrà pertanto poter presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del 22° anno d’età, se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l’anno precedente la domanda (art. 31a cpv. 1). Questo termine di residenza corrisponde a quello previsto per la naturalizzazione agevolata del coniuge straniero di un cittadino svizzero (art. 27). Il limite d’età è stato fissato a 22 anni affinché sia conforme ad altre dispo- sizioni della legge sulla cittadinanza (art. 10 cpv. 1 e art. 31 vigente). Il figlio acqui- sta la cittadinanza del genitore svizzero (art. 31a cpv. 2).

2.5.3.5 Figlio di un genitore che ha perso la

cittadinanza svizzera (art. 31b, nuovo) Secondo il diritto attuale, il figlio di un genitore, nato dopo che detto genitore è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera, non beneficia della possibilità della na- turalizzazione agevolata, neppure se ha vincoli stretti con la Svizzera. I suoi fratelli nati prima dello svincolo beneficiano invece per tutta la vita della possibilità di otte- nere la reintegrazione, in quanto nati svizzeri. Lo stesso vale per il figlio di una don- na che ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio in virtù del diritto vigente fino al 1992 e deceduta prima della sua reintegrazione. Questi casi sconcertanti sono diventati più numerosi con la modifica dell’articolo 58a, avvenuta a fine 1997, se- condo cui il figlio straniero di madre svizzera può ottenere la naturalizzazione age- volata se ha vincoli stretti con la Svizzera. È pertanto giustificato introdurre agevolazioni per la naturalizzazione di questi gio- vani. Il figlio straniero che non ha potuto acquistare la cittadinanza svizzera in quanto un genitore l’ha persa prima della nascita del figlio deve pertanto poter beneficiare della naturalizzazione agevolata se ha vincoli stretti con la Svizzera (art. 31b cpv. 1). Il figlio acquista la cittadinanza che il genitore svizzero aveva da ultimo (art. 31 cpv. 2).

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2.5.4 Disposizioni comuni

2.5.4.1 Inchieste (art. 37)

L’attuale formulazione dell’articolo 37, secondo cui l’autorità federale può incarica- re il Cantone di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni della naturalizzazione, è fonte di malintesi. Infatti, nel caso della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione, spesso il Cantone di residenza – incaricato di svolgere le inchieste – e il Cantone di naturaliz- zazione non sono identici. La nuova formulazione dell’articolo 37 corrisponde alla prassi già applicata ma è più precisa: le autorità federali possono incaricare le auto- rità cantonali di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni federali della naturalizzazione.

2.5.4.2 Tassa (art. 38)

L’articolo 38 vigente prevede che le autorità federali riscuotono per le loro decisioni una tassa di cancelleria. Si tratta di una tassa volta a coprire le spese procedurali. Del nuovo articolo 38 capoverso 1 stabilisce che le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono prelevare, per le loro decisioni, al massimo le tasse che coprono le spese procedurali. Tale principio si applica così, a livello cantonale e comunale, sia per le naturalizzazioni ordinarie sia per le naturalizzazioni agevolate di giovani stranieri. Il principio secondo cui la tassa non è dovuta in caso di indi- genza del richiedente continua a valere unicamente per le autorità federali. I Cantoni possono prevedere una soluzione diversa. Rinviamo inoltre alle considerazioni esposte al numero 1.4 nella parte generale.

2.5.4.3 Beni patriziali o corporativi

(abrogazione dell’art. 40) L’articolo 40 vigente prevede che le persone naturalizzate o reintegrate in virtù degli articoli 18 a 30 hanno gli stessi diritti degli altri cittadini del Comune, ma non il go- dimento dei beni patriziali o corporativi, salvo che la legislazione cantonale non di- sponga altrimenti. Siccome tale principio figura anche nell’articolo 37 capoverso 1 Cost., l’articolo 40 è divenuto superfluo e può pertanto essere abrogato.

2.5.5 Rimedi giuridici

2.5.5.1 Art. 51

Art. 51 cpv. 1 I rimedi giuridici contro le decisioni delle autorità federali in materia di naturalizza- zione agevolata, di perdita della cittadinanza e di reintegrazione restano invariati. Contro le decisioni emesse dall’Ufficio federale degli stranieri (cfr. art. 32 cpv. 1 LCit) è possibile il ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 51

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cpv. 1 LCit; art. 44 segg. PA), quindi il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale (art. 51 cpv. 1 LCit; art. 97 segg. OG).

Art. 51 cpv. 3 Propone, in avvenire, di rendere ammissibile il ricorso di diritto amministrativo di- nanzi al Tribunale federale contro le decisioni emesse dal Dipartimento federale di giustizia e polizia in merito ai ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio federale degli stranieri relative all’approvazione della Confederazione sulla naturalizzazione ordi- naria (cfr. anche la modifica dell’art. 100 cpv. 1 lett. c OG). Conformemente alla ga- ranzia della via giudiziaria (art. 29a Cost. giusta la riforma giudiziaria), è necessario che un’autorità giudiziaria possa pronunciarsi su tali decisioni. L’ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo consente di adempiere pienamente le esigenze della garanzia della via giudiziaria, in quanto il Tribunale federale applica d’ufficio il pertinente diritto federale, compresi i diritti costituzionali (art. 104 lett. a OG) e, data l’assenza di una commissione di ricorso, controlla liberamente le fattispecie (art. 104 lett. b e 105 OG). L’ulteriore mole di lavoro dovuta a questa nuova man- sione dovrebbe essere infima. Negli ultimi cinque anni, infatti, il Dipartimento fede- rale di giustizia e polizia ha emesso solo tre decisioni in margine a ricorsi in questo settore. A maggior ragione, non si giustifica l’istituzione di una nuova commissione federale di ricorso o l’attribuzione della competenza a una commissione di ricorso esistente, a maggior ragione se si considera il progetto di instaurare, tra qualche an- no, un Tribunale amministrativo federale quale prima istanza federale di ricorso contro le decisioni dell’Ufficio federale degli stranieri. In seguito all’ammissibilità della via di ricorso di diritto amministrativo, il capover- so 3 dell’articolo 51 vigente va pertanto stralciato: il Dipartimento non si pronunce- rà più definitivamente né sarà ammissibile il ricorso al vostro Consiglio (cfr. art. 74 lett. a PA). La soppressione dell’articolo 51 capoverso 3 implica che d’ora in poi non solo il Cantone sarà autorizzato a ricorrere contro la decisione del Dipartimento (art. 103 lett. c OG e art. 51 cpv. 2 LCit), bensì anche il Comune interessato (art. 103 lett. c OG e art. 51 cpv. 2 LCit) e soprattutto il singolo toccato dalla decisione impugnata (art. 103 lett. a OG).

Titolo marginale Nella versione francese, il titolo marginale dell’articolo 51 LCit va modificato in quanto il ricorso non è più esclusivamente di diritto amministrativo. Nelle versioni tedesca e italiana il titolo marginale resta invece invariato.

2.5.5.2 Ricorso contro le decisioni cantonali in materia

di naturalizzazione (art. 51a, nuovo) Questa nuova disposizione disciplina i rimedi giuridici contro le decisioni emesse dalle autorità cantonali, comprese le autorità comunali, in materia di naturalizzazio- ne ordinaria. Il capoverso 1 disciplina e chiarisce l’accesso al Tribunale federale mediante ricorso di diritto pubblico, mentre i capoversi 2 e 3 obbligano i Cantoni a introdurre un rimedio giuridico dinanzi a un tribunale cantonale.

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Cpv. 1: Ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale Come detto in precedenza (n. 1.3.1.2), il ricorso di diritto pubblico è tuttora ammis- sibile contro le decisioni cantonali in materia di naturalizzazione ordinaria. La per- sona la cui domanda di naturalizzazione è stata respinta da un’autorità cantonale può impugnare la decisione dell’ultima istanza cantonale mediante ricorso di diritto pub- blico per violazione dei diritti costituzionali dinanzi al Tribunale federale. L’accesso al Tribunale federale è tuttavia assai limitato in virtù delle esigenze dedotte dall’arti- colo 88 OG dalla giurisprudenza per quel che concerne la legittimazione a ricorrere e più specialmente la presenza di un interesse giuridico. Secondo tale giurispruden- za, la persona che invoca la protezione dall’arbitrio (art. 9 Cost.) o dall’uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.) ha un interesse giuridico unicamente se la legge le conferisce il diritto alla naturalizzazione (cfr. DTF 126 I 81 consid. 2c; 112 Ia 172, consid. 3c). Unitamente al divieto di discriminazione, questi sono i principali motivi che possono essere invocati contro il diniego di una domanda di naturalizzazione allorquando il diritto cantonale lascia un ampio margine di apprezzamento alle auto- rità (cfr. decreto del 29 marzo 2000 del Verfassungsgericht del Cantone Basilea Campagna, affare 98/324-98/328, n. 7.2.1 a 7.5). Per evitare che il Tribunale fede- rale possa dichiarare irricevibili i ricorsi che invocano tali motivi, proponiamo di precisare, con l’articolo 51a capoverso 1, che le persone la cui domanda di natura- lizzazione ordinaria è stata respinta siano autorizzate a presentare un ricorso di di- ritto pubblico. Fondamentalmente, questo capoverso 1 concretizza la portata che l’Assemblea federale ha voluto conferire all’articolo 9 Cost., e cioè che il diritto alla protezione dall’arbitrio conferisce di per sé un interesse giuridico (cfr. Boll. uff. 1998 S 39). In tale ottica, l’articolo 51a capoverso 1 LCit riveste una portata dichia- ratoria. Lo si potrebbe sostituire mediante dichiarazioni nel quadro dei lavori prepa- ratori (rapporto della commissione, interventi nel plenum). Dato però che il Tribu- nale federale ha stabilito che solo il legislatore può modificare l’interpretazione fino- ra attribuita all’articolo 88 OG (DTF 126 I 81, consid. 6), i lavori preparatori non basterebbero per garantire che il Tribunale federale non possa più negare allo stra- niero l’autorizzazione di ricorrere contro un rifiuto della naturalizzazione in quanto la legislazione non gli conferisce un diritto alla naturalizzazione. L’articolo 51a ca- poverso 1 è dunque parimenti una disposizione di natura costitutiva che accorda di per sé un interesse giuridico che abilita a invocare i motivi in questione. Per quel che concerne gli altri motivi che possono essere invocati dinanzi al Tribu- nale federale dalla persona la cui domanda di naturalizzazione è stata respinta (p. es. la violazione del diritto di essere sentiti [art. 29 cpv. 2 Cost.], il diritto di essere protetto da un impiego abusivo dei dati personali [art. 13 cpv. 2 Cost.]), non si giu- stifica un disciplinamento speciale della legittimazione a ricorrere. Per la maggior parte dei diritti fondamentali, comprese le garanzie procedurali, la giurisprudenza considera che l’interesse pubblico deriva direttamente dalla Costituzione. In altri termini, la giurisprudenza riconosce già tuttora, sulla base dell’articolo 88 OG, la le- gittimazione a ricorrere alla persona che invoca questi motivi. Non vi è dunque bi- sogno di specificarlo ulteriormente all’articolo 51a capoverso 1. Per quel che concerne la protezione da ogni discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.), la giurisprudenza non ha ancora stabilito se la qualità per ricorrere è da determinarsi conformemente alla prassi relativa al divieto dell’arbitrio oppure se il divieto costi- tuzionale della discriminazione conferisce un interesse giuridico ai sensi dell’articolo 88 OG. Dato che la non discriminazione è un principio essenziale nel

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caso in cui il diritto lascia un ampio margine di apprezzamento all’autorità, è giusti- ficato precisare all’articolo 51a capoverso 1 LCit che la persona che invoca questo motivo contro un rifiuto di naturalizzazione ordinaria è autorizzata a farlo. Cpv. 2: Obbligo di istituire una via di ricorso dinanzi a un tribunale Secondo il diritto vigente, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le deci- sioni cantonali di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG). Se il diritto cantonale non pre- vede rimedi giuridici (com’è il caso nella maggior parte dei Cantoni per quel che concerne la naturalizzazione ordinaria), la decisione dell’autorità comunale o canto- nale può essere differita direttamente al Tribunale federale. Contrariamente agli affa- ri che possono essere oggetto di un ricorso di diritto amministrativo, la legge fede- rale sull’organizzazione giudiziaria non impone ai Cantoni di istituire delle autorità giudiziarie per le pratiche che possono essere oggetto di un ricorso di diritto pubbli- co (art. 98a OG). Ciò nonostante, anche prima dell’entrata in vigore della garanzia costituzionale della via giudiziaria (art. 29a Cost. giusta la riforma giudiziaria), il di- ritto federale non prevede che i Cantoni siano del tutto liberi nell’organizzare la loro via giudiziaria di diritto pubblico. Basti citare l’articolo 6 paragrafo 1 della Conven- zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che obbliga i Cantoni a prevedere l’accesso a un tribunale per tutta una se- rie di ambiti del diritto pubblico cantonale. Nell’articolo 51a capoverso 2, proponiamo l’obbligo, per i Cantoni, di istituire un rimedio giuridico dinanzi a un tribunale per le decisioni concernenti la naturalizza- zione ordinaria. In assenza di una siffatta regola, sarebbe il Tribunale federale a de- cidere, per la maggior parte dei Cantoni, in qualità di prima istanza giudiziaria, o addirittura di prima istanza di ricorso (cfr. n. 1.1.1). Ciò non sarebbe conforme alla volontà espressa a più riprese dalle autorità federali di sgravare il Tribunale federale (cfr. decreto federale sulla riforma giudiziaria, FF 1999 7454; revisione parziale dell’OG, RU 2000 2719; messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale). Il controllo dell’osservanza del diritto federale e del diritto cantonale mediante le decisioni ema- nate dalle autorità cantonali e comunali dev’essere anzitutto garantito dai Cantoni. Non sarebbe sufficiente esigere dai Cantoni che prevedano un rimedio giuridico cantonale. Occorre che tale rimedio giuridico conduca in ultima istanza dinanzi a un’autorità giudiziaria. Dato che le decisioni di naturalizzazione a livello cantonale sono spesso emanate dal Governo o dal Parlamento cantonale, solo un tribunale pos- siede l’indipendenza e l’autorità necessarie per poter sanzionare le decisioni di natu- ralizzazione che violano diritti fondamentali federali, indipendentemente dall’auto- rità che ha emanato la decisione impugnata. L’autorità giudiziaria ai sensi dell’arti- colo 51a capoverso 2 non deve necessariamente essere un tribunale amministrativo cantonale. Può trattarsi ad esempio di una commissione di ricorso. Occorre tuttavia che tale commissione abbia le prerogative di un’autorità giudiziaria affinché sia ga- rantita la sua indipendenza nei confronti dei poteri esecutivo e legislativo. Se l’articolo 51a capoverso 2 proposto esige che un tribunale decida in ultima istan- za cantonale, lascia tuttavia ai Cantoni piena libertà in materia di istanze precedenti. Ciò vale naturalmente per le istanze di ricorso: i Cantoni possano ad esempio preve- dere che le decisioni comunali di naturalizzazione possono essere impugnate dinanzi a un’autorità amministrativa cantonale prima che sia ammissibile il ricorso presso il tribunale. L’autonomia cantonale resta parimenti immutata per quel che concerne la

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procedura davanti all’autorità competente per decidere in merito a una domanda di naturalizzazione. Ciò significa che l’articolo 51a non esclude che tale competenza sia attribuita ad esempio al corpo elettorale comunale. Allo stesso modo, l’artico- lo 51a non si pronuncia circa la motivazione delle decisioni che possono essere og- getto di ricorso davanti all’autorità giudiziaria cantonale. Siamo consapevoli del fatto che il compito di quest’autorità giudiziaria sarà più arduo quando la decisione non potrà essere motivata dall’autorità che l’ha emanata poiché si tratta del corpo elettorale comunale. A nostro parere spetta tuttavia al diritto cantonale determinare in che misura una decisione impugnabile davanti a un’autorità giudiziaria cantonale dev’essere motivata. Per il Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione della decisione iniziale è irrilevante in quanto la decisione dell’autorità giudiziaria sarà comunque motivata.

Cpv. 3: Standard minimo per il potere d’esame e l’autorizzazione a ricorrere L’articolo 51a capoverso 3 esprime il principio dell’unità della procedura: i Cantoni devono garantire che l’autorità precedente il Tribunale federale non abbia un potere d’esame minore rispetto a tale tribunale e che ogni persona abilitata ad adire quest’ultimo possa ricorrere anche presso l’autorità precedente. La presente disposi- zione riprende dunque la norma sancita dall’articolo 98a capoverso 3 OG per il ri- corso di diritto amministrativo, applicandola al ricorso di diritto pubblico. Per quel che concerne il potere d’esame, l’articolo 51a capoverso 3 esige che i mo- tivi che possono essere invocati davanti al Tribunale federale nel ricorso di diritto pubblico possano essere esaminati anche dall’autorità giudiziaria che decide in ulti- ma istanza cantonale. Per una decisione di naturalizzazione ordinaria, i motivi che saranno presumibilmente invocati concernono la violazione di diritti costituzionali (cfr. art. 84 cpv. 1 lett. a OG), ovvero di diritti fondamentali garantiti dalla Costitu- zione federale o cantonale, oppure da una convenzione internazionale quale la CEDU. Non è tuttavia escluso che uno straniero possa valersi anche della violazione dei diritti politici se la decisione in merito alla sua domanda di naturalizzazione è emanata dal corpo elettorale comunale (cfr. art. 85 lett. a OG; la giurisprudenza abi- lita il candidato a un’elezione a ricorrere per violazione dei diritti politici, anche se non gode del diritto di voto, DTF 119 Ia 167, consid. 1). Possono inoltre essere in- vocati motivi relativi alla violazione di trattati internazionali (es. lo scambio di note tra la Svizzera e l’Italia che agevola l’accesso alla doppia cittadinanza, RS 0.141.145.4) o intercantonali (art. 84 cpv. 1 lett. b e c OG). Gli altri motivi che abilitano a interporre un ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 84 cpv. 1 lett. d e 85 lett. b e c OG) non possono essere presi in considerazione per un ricorso contro il rifiuto della naturalizzazione ordinaria. Si potrebbe considerare l’eventualità di escluderli esplicitamente dal campo d’applicazione dell’articolo 51a capoverso 3, ma ciò non risponde a un vero e proprio bisogno e avrebbe inoltre lo svantaggio di complicare notevolmente la formulazione della disposizione. L’articolo 51a capoverso 3 fissa uno standard minimo. Esso è osservato non solo se il rimedio giuridico cantonale è simile al ricorso di diritto pubblico, e quindi essen- zialmente limitato ai motivi legati alla costituzionalità, bensì anche nell’ipotesi in cui le decisioni di naturalizzazione ordinaria possano essere differite al Tribunale amministrativo cantonale mediante ricorso «di diritto amministrativo», quindi di- nanzi a un’autorità con potere di cognizione completo per quel che concerne il di- ritto e i fatti. I rari Cantoni che applicano una giurisdizione costituzionale autonoma,

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come Basilea Campagna, potranno così fare in modo che questa giurisdizione pre- veda le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria. Gli altri Cantoni potranno scegliere di rendere accessibile la giurisdizione amministrativa e istituire un rimedio giuridico particolare per le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria. L’autonomia dei Cantoni in materia di organizzazione subisce, in virtù dell’artico- lo 51a capoversi 2 e 3, una limitazione di lieve entità. La prescrizione dell’articolo 51a capoverso 3 relativa all’abilitazione a ricorrere non dovrebbe ripercuotersi nella prassi. A livello cantonale, l’abilitazione a ricorrere è più largamente riconosciuta che non nel ricorso di diritto pubblico davanti al Tribu- nale federale. Tuttavia, se un Cantone istituisce un rimedio giuridico analogo al ri- corso di diritto pubblico per le decisioni in materia di naturalizzazione, il capoverso 3 evita che l’autorità giudiziaria cantonale possa considerarsi come non vincolata dall’articolo 51a capoverso 1 e che non abiliti pertanto la persona che non ha diritto alla naturalizzazione a ricorrere per motivo di arbitrarietà o di discriminazione. L’articolo 51a capoverso 3 non si pronuncia circa il potere decisionale dell’autorità giudiziaria cantonale. Esso dipende principalmente dal potere d’esame riconosciuto all’autorità giudiziaria dal diritto cantonale. Se l’autorità giudiziaria è abilitata a controllare unicamente le violazioni di diritti costituzionali, il suo potere decisionale è limitato alla cassazione della decisione impugnata. Se detta autorità è invece abi- litata a controllare liberamente i fatti e il diritto, essa può per principio riformare di propria competenza la decisione impugnata; ciò non toglie che l’ampio potere d’apprezzamento che il diritto cantonale accorda solitamente alle autorità comunali e cantonali competenti per la decisione relativa alla domanda di naturalizzazione li- miterà la possibilità, del tribunale di riformare la decisione impugnata. Si osservi peraltro che i Cantoni beneficiano di un termine pari a un anno per ema- nare le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 51a capoversi 2 e 3 (cfr. art. 58d e il pertinente commento).

Impatto sull’articolo 51a dell’entrata in vigore della garanzia costituzionale della via giudiziaria (art. 29a Cost.) e della legge sul Tribunale federale Trattandosi di un disciplinamento temporaneo, l’articolo 51a nella forma proposta nel presente disegno dovrà essere adeguato al nuovo sistema di rimedi giuridici pre- visto dal disegno di legge sul Tribunale federale (LTF) presentato nel nostro mes- saggio del 28 febbraio 2001 (FF 2001 3764). Questo adeguamento dovrebbe consi- stere nella soppressione dei capoversi 1 e 3 dell’articolo 51a. Infatti, le condizioni di ricevibilità del futuro ricorso in materia di diritto pubblico renderanno superfluo l’articolo 51a capoverso 1. L’abilitazione a ricorrere davanti al Tribunale federale richiederà unicamente un interesse degno di protezione (art. 83 cpv. 1 lett. c LTF) e non un interesse giuridico come previsto dal diritto attuale. La ricevibilità dei ricorsi fondati sui motivi di cui agli articoli 8 e 9 Cost. non presenterà dunque più problemi particolari. Dal canto suo, l’articolo 51a capoverso 3 sarà sostituito mediante l’arti- colo 104 capoversi 1 e 3 LTF: l’ultima istanza giudiziaria cantonale dovrà avere al- meno lo stesso potere d’esame del Tribunale federale e riconoscere come ricevibile il ricorso di ogni persona abilitata a ricorrere davanti al Tribunale federale. La sop- pressione dell’articolo 51a capoverso 3 presenta inoltre il vantaggio di trasferire il problema dell’osservanza dell’articolo 29a Cost. nel contesto del sistema previsto dal disegno relativo alla LTF. Siamo infatti consapevoli del fatto che l’articolo 51a capoverso 3 non risponde alle esigenze dell’articolo 29a, primo periodo Cost. in

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quanto lo standard minimo previsto dal capoverso 3 (essenzialmente un controllo della costituzionalità) è inferiore a quello dell’articolo 29a, primo periodo Cost. (li- bero controllo dei fatti e del diritto). Il disegno di legge sul Tribunale federale con- cretizza l’articolo 29a Cost. operando una distinzione tra le cause con un carattere politico preponderante e le altre. Se la causa non ha un carattere politico preponde- rante, i Cantoni devono, in virtù degli articoli 80 capoverso 2 e 103 LTF, prevedere un ricorso a un tribunale con un potere di cognizione completo per quel che concer- ne il diritto e i fatti. Se invece la causa ha un carattere politico preponderante, i Cantoni possono escludere il ricorso a un’autorità giudiziaria cantonale (art. 80 cpv.

3 LTF). Spetta dunque ai Cantoni desiderosi di escludere il potere di cognizione

completo in materia giudiziaria e per quel che concerne l’applicazione del diritto cantonale legittimare il carattere politico preponderante delle decisioni di diniego della naturalizzazione ordinaria. Se i Cantoni attuano il loro diritto, l’articolo 29a Cost. può essere loro applicato direttamente; spetta dunque in primo luogo ai legi- slatori cantonali vegliare affinché sia rispettata la garanzia costituzionale della via giuridica (cfr. art. 35 cpv. 2 Cost.). Benché il disegno relativo alla LTF consenta ai Cantoni di escludere l’accesso a un tribunale per le cause con un carattere politico preponderante (art. 80 cpv. 3 LTF), il nostro Consiglio ritiene che l’articolo 51a capoverso 2 debba essere mantenuto nella forma proposta nel presente messaggio. Tale disposizione impone infatti ai Cantoni di prevedere il ricorso a un tribunale cantonale contro le decisioni di diniego della naturalizzazione ordinaria. Mantenendo tale disposizione si eviterà che i Cantoni possano, fondandosi sulla LTF, optare per una protezione giuridica inferiore a quella prevista dall’articolo 51a LCit. L’accesso a un tribunale cantonale deve continuare ad essere garantito affinché sia possibile controllare il rispetto dei diritti fondamen- tali non solo in ultima istanza da parte del Tribunale federale, bensì anche in prece- denza, da parte di un’autorità giudiziaria cantonale. Il fatto di mantenere nella LCit l’obbligo per i Cantoni di prevedere un rimedio giuridico dinanzi a un tribunale cantonale non rimette in questione l’applicabilità dell’articolo 29a, secondo periodo Cost. e dell’articolo 80 capoverso 3 LTF. In virtù del principio «a maiori ad mino- rem», il legislatore può, in casi eccezionali contemplati dall’articolo 29a secondo periodo Cost., mantenere la via giuridica pur limitando il potere di cognizione dell’autorità giudiziaria. È quanto evince anche dall’articolo 103 LTF, in quanto l’obbligo di accordare al tribunale cantonale un potere di cognizione completo per quel che concerne il diritto e i fatti è previsto solo per i casi in cui la stessa LTF pre- scrive un’autorità giudiziaria cantonale. Per concludere, siamo dell’avviso che il disegno relativo alla LTF, del quale si è già discusso in Parlamento, dispenserà il legislatore federale dal legiferare in merito alla questione del carattere politico preponderante delle decisioni in materia di naturaliz- zazione. Spetterà agli stessi Cantoni stabilire il potere di cognizione dell’autorità giudiziaria competente in materia di ricorso e, con ciò, vegliare al rispetto dell’arti- colo 29a Cost.

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2.5.5.3 Disposizioni cantonali relative ai ricorsi

(art. 58d, nuovo) Dato che l’articolo 51a capoversi 2 e 3 LCit obbligherà la maggior parte dei Cantoni a cambiare il disciplinamento dei rimedi giuridici in materia di naturalizzazione or- dinaria, occorre lasciare ai Cantoni un minimo di tempo per modificare le pertinenti leggi. L’articolo 58d prevede a tal fine un termine di un anno a decorrere dall’entrata in vigore della revisione. Oltre a favorire la certezza del diritto, tale di- sposizione ha il vantaggio di consentirci di mettere rapidamente in vigore la presente revisione e di garantire così che il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale non potrà essere negato invocando quale motivo il fatto che il diritto cantonale non accorda un diritto alla naturalizzazione. Lo stranie- ro che si è visto negare in maniera arbitraria o discriminante la naturalizzazione or- dinaria potrà così, sin dall’entrata in vigore della revisione, beneficiare della garan- zia di una protezione giuridica da parte del Tribunale federale. Alla scadenza del termine transitorio di un anno, l’articolo 51a capoversi 2 e 3 sarà applicabile direttamente. Se la legislazione cantonale non è ancora stata adeguata, un’autorità giudiziaria cantonale dovrà dichiararsi competente per giudicare un ri- corso contro una decisione in materia di naturalizzazione. Ciò corrisponde alla giu- risprudenza del Tribunale federale fondata sull’articolo 33 della legge sulla pianifi- cazione del territorio (RS 700) e sull’articolo 6 paragrafo 1 CEDU (DTF nella causa 1P.145/2001, consid. 8 e 9; DTF 119 Ia 88, 98 consid. 7). Siccome l’articolo 51a capoverso 3 fissa uno standard minimo, il potere di esame dell’autorità cantonale sa- rà retto dai principi generali della procedura cantonale. Ciò significa che, in assenza di un rimedio giuridico specifico per far valere i motivi che legittimano ad interporre un ricorso di diritto pubblico, segnatamente la violazione dei diritti costituzionali, l’autorità giudiziaria cantonale avrà il medesimo potere di esame di cui dispone per altri ricorsi contro decisioni che applicano il diritto pubblico cantonale; essa potrà dunque, di principio, esaminare liberamente il diritto e i fatti. Se il diritto cantonale non sarà adeguato entro i termini e nessuna autorità giudizia- ria cantonale si dichiarerà competente per giudicare un ricorso contro una decisione in materia di naturalizzazione ordinaria, l’interessato potrà interporre un ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale per violazione della forza derogatoria del diritto federale o per diniego di giustizia. Il Tribunale federale potrà indi rinviare la causa al Cantone affinché le sue autorità giudiziarie determinino quale di esse sia competente per giudicare i ricorsi in base all’articolo 51a LCit.

2.5.6 Disposizioni finali e transitorie

2.5.6.1 Reintegrazione di ex svizzere (art. 58)

Giusta il diritto vigente, la donna che ha perso la cittadinanza svizzera per matrimo- nio prima del 1992 può ottenere la reintegrazione solo se presenta la pertinente do- manda entro dieci anni. La domanda può nondimeno essere presentata dopo la sca- denza di questo termine nei casi di rigore. Data l’interpretazione estensiva, nella prassi, della nozione di caso di rigore e data anche la parità donna-uomo, da tempo realizzata nel settore della cittadinanza, nei casi illustrati sopra si dovrebbe rinunciare a fissare un termine per la presentazione

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della domanda e stralciare pertanto il capoverso 2 dell’articolo 58. Oggigiorno la perdita della cittadinanza svizzera per le donne sposatesi con uno straniero secondo il vecchio diritto non appare più giustificata. La reintegrazione deve pertanto essere concessa in maniera generale alle richiedenti che ne adempiono i presupposti gene- rali. Come menzionato nel numero 2.5.1.1, la distinzione tra le donne svizzere che hanno acquistato la cittadinanza per discendenza, adozione o naturalizzazione e le donne svizzere che hanno ottenuto la cittadinanza per matrimonio non è più giustificata. Rinunciando a tale distinzione si esprime chiaramente che non vi sono diverse cate- gorie di cittadine svizzere. Tale modifica è tantopiù giustificata se si considera che molte delle interessate vivono in Svizzera da anni e adempiono chiaramente le con- dizioni della naturalizzazione ordinaria. Le donne svizzere che hanno perso la citta- dinanza per matrimonio devono pertanto poter ottenere la reintegrazione alle mede- sime condizioni cui sottostanno le ex svizzere che hanno acquistato la cittadinanza per discendenza, adozione o naturalizzazione. Giusta il nuovo articolo 58 capoverso 1, la donna che, prima del 1° gennaio 1992, ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio o per inclusione nello svincolo del marito, può presentare una domanda di reintegrazione. Giusta il capoverso 2, si ap- plicano per analogia gli articoli 18, 24, 25 e 33-41. Anche in questi casi, dunque, la reintegrazione presuppone che la richiedente abbia vincoli stretti con la Svizzera, si conformi all’ordine giuridico del nostro Paese e non minacci la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

2.5.6.2 Naturalizzazione agevolata dei figli di madre svizzera

(art. 58a) Visto che, con la presente revisione, il modo in cui una cittadina svizzera acquisisce la cittadinanza diventa irrilevante (cfr. n. 2.5.1.1), è opportuno adeguare anche la di- sposizione transitoria dell’articolo 58a. Il nuovo articolo 58a prevede dunque che il figlio straniero nato innanzi il 1° luglio 1985 e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera può, se ha vincoli stretti con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. In base alla nuo- va formulazione, la disposizione concerne ora anche i figli stranieri la cui madre aveva acquistato la cittadinanza sposando un cittadino svizzero. L’articolo 58a è inoltre stato considerevolmente semplificato grazie allo stralcio del termine di resi- denza in Svizzera. Tale termine aveva infatti perduto ogni giustificazione dopo che l’ultima revisione dell’articolo 58a10 aveva reso la naturalizzazione agevolata indi- pendente dall’età e dalla residenza, purché esistano vincoli stretti con la Svizzera. Anche il diverso disciplinamento a seconda che la domanda sia depositata prima o dopo il compimento del 32° anno d’età non è più giustificato in quanto, in entrambi i casi, la prassi attuale prevede già la possibilità di presentare la domanda purché sussistano vincoli stretti con la Svizzera. Anche qui si rinuncia dunque alla distin- zione.

10 Mediante la LF del 20 giugno 1997, in vigore dal 1° dicembre 1997 (RU 1997 2370 2371).

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Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale che la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera (cpv. 2, che corrisponde al vi- gente disciplinamento dell’art. 58a cpv. 3). L’articolo 58a capoverso 3 prevede che – se il figlio a sua volta ha dei figli –questi possono parimenti, se hanno vincoli stretti con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. Ciò coincide con la prassi vigente e applicata già da tempo per colmare una lacuna. Anche il capoverso 4 coincide con il disciplinamento vigente e fa riferimento all’ap- plicabilità del principio contenuto nell’articolo 26 relativo alla naturalizzazione age- volata nonché alle disposizioni comuni vigenti per tutti i tipi di naturalizzazione.

2.5.6.3 Naturalizzazione agevolata dei figli di madre svizzera

per matrimonio (abrogazione dell’articolo 58b) Per i motivi illustrati nel numero 2.7.2, l’articolo 58b è divenuto privo d’oggetto ed è pertanto abrogato.

2.5.6.4 Naturalizzazione agevolata del figlio nato fuori del

matrimonio padre svizzero (art. 58c) L’articolo 58c costituisce la disposizione transitoria relativa al nuovo articolo 1 ca- poverso 2 e corrisponde ampiamente all’articolo 31 vigente, abrogato dalla presente revisione. Giusta l’articolo 58c capoverso 1, il figlio di padre svizzero che adempie le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 2 ma che è nato prima dell’entrata in vi- gore della presente revisione di legge, può presentare una domanda di naturalizza- zione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d’età. Se ha oltrepas- sato il ventiduesimo anno d’età, egli può, giusta il capoverso 2, presentare una do- manda di naturalizzazione agevolata se ha vincoli stretti con la Svizzera. Il capover- so 3 menziona l’applicabilità del principio di cui all’articolo 26 relativo alla natura- lizzazione agevolata nonché le disposizioni comuni vigenti per tutti i tipi di natura- lizzazione.

2.5.7 Modifica della legge federale sull’organizzazione

giudiziaria (OG) L’articolo 100 capoverso 1 lettera c OG è abrogato per consentire il ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale contro le decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia in materia di concessione dell’approvazione federale di naturalizzazione ordinaria. Il ricorso potrà essere depositato non solo dallo straniero (art. 103 lett. a OG), bensì anche dal Cantone o dal Comune interessato (art. 103 lett. c OG e art. 51 cpv.2 LCit).

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3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo

del personale

3.1.1 Per la Confederazione

Le semplificazioni procedurali nel settore della naturalizzazione ordinaria compor- tano l’abolizione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione che è sostituita da un semplice diritto di approvazione della Confederazione. Tale circostanza, unita- mente allo sforzo di promuovere le naturalizzazioni, rende ingiustificato il prelievo di tasse federali per la naturalizzazione ordinaria. Buona parte delle naturalizzazioni ordinarie attuali concernono giovani stranieri cresciuti in Svizzera, i quali in avveni- re saranno naturalizzati in via agevolata dai Cantoni e per i quali la Confederazione non potrà più prelevare una tassa. Le entrate della Confederazione subiranno quindi una riduzione pari a circa 2,5 milioni di franchi annui. Tutte queste modifiche pro- vocherebbero di per sé l’abolizione di un posto di lavoro, considerato che il diritto vigente prevede già considerevoli semplificazioni procedurali. Dato l’abbassamento da dodici a otto anni del termine di residenza federale e l’introduzione della natura- lizzazione agevolata dei giovani stranieri – anche in questi casi la Confederazione sarà chiamata a pronunciarsi e, se del caso, ad esercitare un diritto di ricorso –, biso- gna tuttavia attendersi un aumento considerevole delle domande che comporterà la creazione di due nuovi posti di lavoro. Le semplificazioni procedurali, di per sé e in relazione con l’abbassamento del termine di residenza nonché con l’introduzione della naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri, richiederanno pertanto la creazione di un posto di lavoro supplementare. Le altre semplificazioni e le nuove disposizioni in materia di naturalizzazione age- volata e di reintegrazione porteranno, come detto, a un aumento delle domande. Per il momento è difficile prevederne la portata, ma occorre calcolare un aumento della mole di lavoro pari a circa un posto di lavoro e un aumento delle entrate di all’incirca 200 000 franchi grazie alle tasse di naturalizzazione. Riassumendo – ammesso che tutte le modifiche costituzionali e di legge contenute nel presente messaggio siano accolte –, si può prevedere un fabbisogno di personale supplementare che corrisponde a circa due posti (200 000 fr. più contributi del dato- re di lavoro). Le risorse necessarie saranno, per principio, messe a disposizione all’interno del dipartimento interessato. Il nostro Consiglio ha approvato tale princi- pio già con il decreto del 19 agosto 1998 sulle misure di risparmio NOVE DUE, la- sciando nella riserva dei dipartimenti il denaro risparmiato grazie alle misure adot- tate, così da consentire ai dipartimenti di provvedere autonomamente alle risorse ne- cessarie e di ripartirle tra gli uffici. Occorre inoltre prevedere una diminuzione considerevole delle entrate dovuta alla riduzione delle tasse di naturalizzazione ordinaria e l’aumento assai limitato delle entrate in relazione alle naturalizzazioni agevolate e alle reintegrazioni. La Confede- razione potrebbe registrare una riduzione delle entrate di oltre 2,5 milioni di franchi annui. Aggiungiamo infine che, in seguito alla modifica del disciplinamento in ma- teria di cittadinanza, occorrerà rivedere anche l’ordinanza sulle tasse riscosse in ap- plicazione della legge sulla cittadinanza.

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3.1.2 Per i Cantoni e i Comuni

Le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale dei Cantoni e dei Comuni possono variare assai a seconda della procedura attuale. I Cantoni che applicano già attualmente una procedura semplificata e percepiscono tasse volte alla sola copertura delle spese di naturalizzazione non subiranno conseguenze particolari dalle modifi- che. L’impatto sarà invece maggiore, dal punto di vista finanziario, per i Cantoni e i Comuni che percepiscono attualmente forti “somme di riscatto” anziché tasse volte alla sola copertura delle spese. Le semplificazioni procedurali potranno d’altro canto evitare a parecchi Cantoni e Comuni inutili spese.

3.1.3 Ripercussioni finanziarie in materia di rimedi

giuridici Pur garantendo la via giudiziaria per le decisioni in materia di naturalizzazione ordi- naria, la revisione proposta della legge sulla cittadinanza non prescrive l’istituzione di nuove autorità giudiziarie a livello federale o cantonale. Essa potrà pertanto esse- re messa in atto facendo capo ai tribunali attuali e non comporterà per la Confedera- zione spese supplementari degne di nota. Lo stesso vale per i Cantoni, a meno che preferiscano istituire un’autorità giudiziaria per i ricorsi contro le decisioni in mate- ria di naturalizzazione ordinaria.

3.2 Ripercussioni sull’informatica

Le modifiche proposte non sembrano comportare particolari conseguenze nel settore dell’informatica.

3.3 Ripercussioni in ambito statistico

Il nuovo disegno comporterà un aumento delle naturalizzazioni. Dai rilevamenti sta- tistici dell’Ufficio federale di statistica emerge che, a fine 2000, vivevano in Svizze- ra circa 327 500 stranieri nati nel nostro Paese. Altri 110 500 stranieri non nati nel nostro Paese vi hanno frequentato almeno cinque anni della scuola dell’obbligo. Questi dati si riferiscono a tutte le fasce di età, mentre la presente revisione concerne gli stranieri tra i 15 e i 24 anni. Occorre inoltre distinguere tra l’acquisto della citta- dinanza in via agevolata per gli stranieri della seconda generazione e l’acquisto della cittadinanza per legge per gli stranieri della terza generazione. Attualmente non vi sono pertinenti dati statistici, per cui è assai difficile stimare il numero di stranieri che presumibilmente acquisteranno la cittadinanza grazie alle agevolazioni proposte dal disegno. Tale numero potrebbe indicativamente oscillare tra le 5000 e 10 000 persone.

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4 Programma di legislatura

La naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri figura nel rapporto sul program- ma di legislatura 1999-2003 del 1° marzo 2000 (obiettivo 11 «Riorientare la politica sugli stranieri» come oggetto previsto nelle direttive; FF 2000 2063). Gli altri punti li abbiamo introdotti in un secondo tempo in seguito agli sviluppi degli ultimi anni.

5 Rapporto con il diritto europeo e internazionale

Le modifiche costituzionali e di legge proposte corrispondono ampiamente al diritto di numerosi altri Stati europei in materia di cittadinanza. Va detto comunque che, in questo settore, ogni Stato europeo applica un disciplinamento autonomo e che non esiste un diritto europeo uniforme in materia di cittadinanza. Secondo gli articoli 17- 22 del Trattato che istituisce la CE, è cittadino dell’Unione chiunque abbia la citta- dinanza di uno Stato membro. Nonostante in Svizzera la percentuale delle naturalizzazioni annue rispetto alla po- polazione globale sia assai elevata rispetto al resto dell’Europa (4,2%), il nostro Paese è caratterizzato da un tasso di naturalizzazione (2,2 %) tra i più bassi del con- tinente (cfr. allegato 8). Per tasso di naturalizzazione s’intende il numero di natura- lizzazioni annue rispetto alla popolazione residente straniera. Nel confronto europeo, il termine di residenza elvetico (12 anni) è fra i più elevati. La maggior parte degli Stati europei applicano termini inferiori a quello di otto anni previsto dal presente messaggio (cfr. allegato 7). Molti di questi Stati prevedono inoltre agevolazioni per la naturalizzazione dei giovani stranieri della seconda gene- razione nonché l’acquisto della cittadinanza alla nascita nel Paese (cfr. allegato 7). I disciplinamenti degli altri Stati europei divergono alquanto; talune disposizioni le- gali sugli stranieri sono comunque più generose di quelle proposte nel presente mes- saggio. Va detto inoltre che pressoché tutti gli altri Stati europei percepiscono tasse di naturalizzazione volte alla sola copertura delle spese e prevedono la possibilità di ricorrere contro le decisioni negative in materia di naturalizzazione. Giusta l’articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, questi ha diritto ad ac- quisire una cittadinanza. La Svizzera ha formulato una riserva nei confronti di tale disposizione; riserva che potrà ritirare con l’entrata in vigore della presente revisio- ne in quanto il nuovo articolo 30a LCit prevede la naturalizzazione agevolata per i fanciulli apolid e tiene conto anche del mandato conferito dalla Costituzione fede- rale (art. 38 cpv. 3 Cost.). Il diritto svizzero sarà inoltre pienamente in armonia con l’articolo 24 capoverso 3 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il quale prevede che ogni fanciullo ha diritto ad acquisire una cittadinanza. In tal modo si tiene conto dei principi enunciati dalla Convenzione dell’ONU sulla riduzione dei casi di apolidia. Anche per gli Stati che, come la Svizzera, non vi hanno aderito, tale convenzione funge da importante filo conduttore nella lotta all’apolidia. Numerosi Stati rinunciano tuttavia ad aderirvi a causa di determinate disposizioni considerate sorpassate. La Convenzione europea del 6 novembre 1997 sulla cittadinanza, cui hanno già ade- rito numerosi Stati, contiene, tra le disposizioni che non ammettono riserve, il di- vieto di qualsiasi discriminazione in ragione della provenienza nazionale. Fintanto-

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ché il diritto svizzero non avrà formulato chiaramente un siffatto divieto, la Svizzera non potrà aderire alla convenzione. Quest’ultima contiene inoltre diverse disposizioni che non coincidono con il diritto svizzero ma in merito alle quali è possibile formulare riserve purché non contraddi- cano senso e scopo della Convenzione (acquisto della cittadinanza per riconosci- mento; termine di residenza massimo di dieci anni per la naturalizzazione; naturaliz- zazione agevolata per fanciulli apolidi; naturalizzazione agevolata dei giovani stra- nieri della seconda generazione nonché per rifugiati e apolidi; diritto generale di ri- corso e obbligo di motivare il rifiuto della naturalizzazione; tasse di naturalizzazione ragionevoli e termine di evasione della domanda pure ragionevole; regolamentazio- ne del servizio militare per persone con doppia cittadinanza). Se le modifiche costituzionali e di legge proposte nel presente messaggio saranno approvate, la Svizzera potrà aderire alla Convenzione europea sulla cittadinanza. Anche in caso di approvazione parziale delle modifiche l’adesione non sarebbe esclusa. Va tuttavia rilevato che, nell’ambito della firma di convenzioni internazio- nali, il nostro Paese tende a limitare le proprie riserve al minimo necessario. Lo scopo della presente revisione non è l’adesione della Svizzera alla Convenzione europea sulla cittadinanza. Suo scopo precipuo è altresì quello di ovviare alle lacune dell’attuale sistema di naturalizzazione (impossibilità di difendersi contro le deci- sioni arbitrarie; nessuna agevolazione per la naturalizzazione dei giovani della se- conda generazione; tasse di naturalizzazione smisuratamente cospicue; termini di re- sidenza federali e cantonali oltremodo elevati; procedura di naturalizzazione com- plicata).

6 Costituzionalità

6.1 Osservazione generale

Tutte le modifiche della legge sulla cittadinanza previste nel presente messaggio si fondano sull’articolo 38 Cost. Il messaggio segnala tutte le modifiche di legge che necessitano dapprima di una revisione costituzionale. In questi casi, occorre sotto- porre le modifiche costituzionali al voto popolare, prima di mettere in vigore la mo- difica della legge sulla cittadinanza, che a sua volta sottostà al referendum facoltati- vo.

6.2 Rimedi giuridici

L’ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni delle auto- rità federali in materia di approvazione della naturalizzazione (art. 51 cpv. 3 LCit e art. 100 cpv. 1 lett. c OG) si fonda sull’articolo 190 capoverso 1 Cost. (art. 189 cpv. 1 Cost.-Riforma giudiziaria). Per quel che concerne le decisioni cantonali in materia di naturalizzazione ordinaria, la prescrizione relativa al ricorso di diritto pubblico (art. 51a cpv. 1) si basa sull’articolo 189 capoverso 1 lettera a Cost. (art. 189 cpv. 1 Cost.-Riforma giudizia- ria). L’obbligo per i Cantoni di istituire il diritto di ricorso davanti a un’autorità giu- diziaria (art. 51a cpv. 2 e 3) si fonda sugli articoli 38 e 189 Cost.

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L’articolo 38 capoverso 2 Cost. attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Can- toni. Stando ai lavori preparatori, tale competenza significa che la Confederazione è incaricata di emanare le prescrizioni necessarie per garantire un’uguaglianza di trat- tamento minima (FF 1997 I pag. 209). Benché nel 1982 e nel 1992 abbiamo lasciato intendere che l’introduzione di un rimedio giuridico a livello cantonale presuppone- va una modifica della Costituzione (FF 1982 II 134, 1992 VI 451), alla luce della nuova Costituzione si può oggi affermare che la competenza federale comprende an- che le prescrizioni minime indispensabili onde garantire il rispetto dei diritti fonda- mentali. L’articolo 35 capoverso 2 Cost. obbliga infatti la Confederazione a contri- buire, nell’esercizio delle sue competenze, alla realizzazione dei diritti fondamentali. Imponendo ai Cantoni uno standard minimo che garantisca il controllo da parte di un tribunale del rispetto dei diritti fondamentali, il legislatore federale emana una prescrizione minima che concretizza l’articolo 35 capoverso 2 Cost. in materia di naturalizzazione ordinaria. La seconda base costituzionale può essere trovata nell’articolo 189 capoverso 1 let- tera a Cost. Tale disposizione conferisce al Tribunale federale la competenza di giu- dicare i ricorsi per violazione dei diritti costituzionali. Il legislatore federale può così disciplinare le condizioni di accesso al Tribunale federale: ciò comprende, oltre alle condizioni di ricevibilità, la facoltà di imporre uno standard minimo per quel che concerne le istanze cantonali precedenti. Una siffatta competenza è stata esercitata non solo mediante l’articolo 98a OG per i ricorsi di diritto amministrativo, bensì an- che in maniera puntuale per il ricorso di diritto pubblico contro decisioni fondate es- senzialmente sul diritto pubblico cantonale (art. 9 cpv. 2 della legge sul mercato in- terno, RS 943.02). Con l’entrata in vigore del decreto federale sulla riforma giudiziaria, la competenza federale di emanare prescrizioni nei confronti delle autorità cantonali che precedono il Tribunale federale è basata sull’articolo 191b capoverso 1 Cost. Questa disposi- zione sancisce l’obbligo dei Cantoni di istituire autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico e potrà essere concretizzata mediante una legge fede- rale (cfr. art. 80 cpv. 2 e 3, 103-105 del disegno di legge sul Tribunale federale). L’articolo 191b Cost. sarà completato mediante la garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.). Le modifiche da apportare all’articolo 51a LCit in seguito all’entra- ta in vigore dell’articolo 29a Cost. e della futura legge sul Tribunale federale sono state trattate in precedenza (n. 2.5.5.2 in fine).

1796

Allegati

Allegato 1 Tipi di naturalizzazione in Svizzera Allegato 2 Comparazione tra i Cantoni Condizioni giuridiche di naturalizzazione dei giovani stranieri Allegato 3 Convenzione di reciprocità tra i Cantoni BE, FR, GE, JU, NE, VD, ZH Allegato 4 Durata di residenza prevista dai Cantoni Allegato 5 Tasse massime di naturalizzazione prelevate dai Cantoni Allegato 6 Rimedi giuridici cantonali Allegato 7 Comparazione europea Condizioni giuridiche di naturalizzazione dei giovani stranieri Allegato 8 Quote di naturalizzazione nei diversi Paesi europei Allegato 9 Stati che prevedono la perdita automatica della nazionalità e Stati che non prevedono la perdita automatica Allegato 10 Naturalizzazioni in Svizzera dal 1978 Allegato 11 Grafico della popolazione straniera residente suddivisa per durata di residenza in Svizzera Allegato 12 Statistica della popolazione residente permanente straniera per du- rata di residenza in Svizzera Allegato 13 Statistica degli stranieri nati all’estero secondo la cittadinanza e l’età Allegato 14 Statistica degli stranieri nati in Svizzera secondo la cittadinanza e l’età

3206

1797

Visione d’insieme dei tipi di naturalizzazione in Svizzera Allegato 1

Naturalizzazione ordinaria Naturalizzazione agevolata Reintegrazione

Richiedenti Persone che risiedono in Svizzera In particolare cittadini stranieri Persone che hanno perso la cittadi- da 12 anni11 coniugati con cittadini svizzeri12 e nanza svizzera per perenzione, ma- figli stranieri di un genitore trimonio o svincolo dalla cittadinanza svizzero13 svizzera

Deposito della domanda – a seconda del Cantone, presso la – presso la Confederazione – presso la Confederazione Confederazione, il Cantone o il Comune

Competenza per la – Confederazione14 – Confederazione – Confederazione decisione – Cantone – Comune Diritto di ricorso di regola no15 sì sì

11 Gli anni trascorsi in Svizzera tra i 10 e i 20 anni compiuti contano doppio. 12 Naturalizzazione agevolata secondo l’articolo 27 LCit dopo aver risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera (di cui l’anno che precede immediata- mente il deposito della domanda) e aver vissuto da tre anni in unione coniugale con un cittadino svizzero; oppure naturalizzazione agevolata secondo l’artico- lo 28 LCit dopo sei anni di convivenza in unione coniugale con un cittadino svizzero e se si hanno vincoli stretti con la Svizzera (quindi possibile anche se si risiede all’estero). 13 Figli di una cittadina straniera riconosciuti dal padre svizzero nonché figli di madre svizzera e di padre straniero nati all’estero prima del 1° luglio 1985, che ancora non beneficiano della cittadinanza svizzera. 14 Procedura a tre livelli: la Confederazione accorda l’autorizzazione, ma la naturalizzazione è concessa dal Cantone e dal Comune. 15 Deroga: è possibile ricorrere contro il rifiuto dell’autorizzazione federale di naturalizzazione; l’accoglimento del ricorso non conferisce tuttavia un diritto alla naturalizzazione nel Cantone o nel Comune.

1798

Naturalizzazione ordinaria Naturalizzazione agevolata Reintegrazione

Condizioni a livello – 12 anni di residenza – integrazione – vincoli con la Svizzera federale – integrazione – conformarsi all’ordinamento – non essere manifestamente indegno – familiarità giuridico della reintegrazione – conformarsi all’ordinamento – non compromettere la sicurezza – non compromettere la sicurezza giuridico interna o esterna interna o esterna – non compromettere la sicurezza – condizioni supplementari a – condizioni supplementari a secon- interna o esterna seconda dell’articolo di legge da dell’articolo di legge applicabile applicabile Condizioni a livello – residenza – nessuna, solo diritto di essere – nessuna, solo diritto di essere cantonale16 – criteri cantonali d’idoneità sentito e diritto di ricorso sentito e diritto di ricorso Condizioni a livello – residenza – nessuna, solo diritto di essere – nessuna, solo diritto di essere comunale17 – criteri comunali d’idoneità sentito e diritto di ricorso sentito e diritto di ricorso

16 Possono variare fortemente da un Cantone all’altro.

17 Possono variare fortemente entro i limiti della legislazione cantonale.

1799

Allegato 2

Comparazione tra i Cantoni Condizioni giuridiche di naturalizzazione dei giovani stranieri Cantone Agevolazioni

Appenzello Esterno Diritto all’acquisto della cittadinanza cantonale per le persone che hanno risieduto senza interruzione nel Cantone nel corso degli ultimi otto anni e che hanno seguito la maggior parte della loro formazione scolastica in Svizzera.

Basilea Città Diritto alla naturalizzazione dopo tre anni di residenza nel Comune per le persone che risiedono complessivamente da almeno 15 anni nel Cantone, di cui gli ultimi cinque anni sen- za interruzione. Revisione della legge in preparazione.

Berna Acquisto della cittadinanza da parte dei giovani stranieri che hanno effettuato la loro formazione scolastica obbligatoria, completamente o in gran parte, secondo un piano di studi svizzero e che depositano la loro domanda tra il quindicesimo e il venticinquesimo anno d’età. Devono risiedere o aver ri- sieduto da almeno due anni nel Comune (dispensa possibile). Modesta tassa forfettaria.

Friburgo Naturalizzazione degli stranieri della seconda generazione a condizione che risiedano nel Cantone da almeno due anni, di cui almeno un anno nel corso dei due anni immediatamente precedenti il deposito della domanda. Nessuna tassa di natu- ralizzazione per chi non ha ancora compiuto i 25 anni al mo- mento del deposito della domanda.

Ginevra Tassa di cancelleria, semplificazioni della procedura, acquisto della cittadinanza dopo due anni di residenza, di cui un anno prima del deposito della domanda.

Glarona Diritto alla naturalizzazione dopo 20 anni di residenza in Svizzera, di cui 15 nel Cantone e cinque (senza interruzione) nel Comune, a condizione che il richiedente faccia valere il suo diritto entro due anni (la durata della residenza tra il de- cimo e il ventesimo anno d’età conta doppio). Semplificazioni della procedura in questi casi.

Grigioni Gli stranieri che risiedono in Svizzera da 20 anni (da 16 se sono nati in Svizzera), senza interruzione, nello stesso Comu- ne del Cantone hanno il diritto o l’assicurazione della cittadi- nanza comunale se adempiono tutte le altre condizioni previ- ste dalla legge.

1800

Cantone Agevolazioni

Giura Agevolazioni della procedura, riduzioni della tassa, acquisto della cittadinanza dopo un periodo di residenza di due anni.

Neuchâtel Come Friburgo

Nidvaldo Agevolazioni della procedura, gli anni di residenza nel Canto- ne tra il decimo e il ventesimo anno contano doppio, tassa di cancelleria.

San Gallo Agevolazioni della procedura, riduzioni della tassa, acquisi- zione della cittadinanza dopo un periodo di residenza di cin- que anni, di cui due anni immediatamente prima del deposito della domanda (gli anni tra il decimo e il ventesimo anno contano doppio).

Soletta Diritto alla naturalizzazione nel Comune dopo un periodo di residenza ininterrotta di 10 anni nel Comune, a condizione di aver effettuato la maggior parte della formazione scolastica in Svizzera e di depositare la domanda prima di aver compiuto i

25 anni.

Ticino Naturalizzazione agevolata degli stranieri che risiedono senza interruzione in Ticino dalla loro nascita e che depositano la loro domanda tra il dodicesimo e il ventiduesimo anno d’età.

Vaud Naturalizzazione degli stranieri al di sotto dei 25 anni dopo un periodo di residenza di due anni, di cui un anno nel corso dei due anni immediatamente precedenti il deposito della doman- da. Altre condizioni: formazione scolastica in Svizzera. Mo- desta tassa forfettaria.

Zurigo Diritto alla naturalizzazione nel Comune per gli stranieri nati in Svizzera e i giovani stranieri tra i 16 e i 25 anni d’età che hanno seguito per almeno cinque anni una scuola elementare o media in una delle lingue nazionali e che risiedono nel Cantone da due anni. Riduzione della tassa.

Zugo Diritto alla naturalizzazione nel Comune dei giovani stranieri nati e cresciuti in Svizzera dopo un periodo di residenza di almeno cinque anni nel Cantone, a condizione che la domanda sia depositata prima dei 22 anni.

1801

Fonti:

1. «La naturalizzazione degli stranieri in Svizzera»,

pubblicato nell’aprile 1998 da: – Associazione dei Comuni svizzeri, Solothurnstrasse 22, casella postale,

3322 Schönbühl

– Unione delle città svizzere, Florastrasse 13, casella postale, 3000 Berna 6 – Federazione svizzera dei patriziati, Kramgasse 70, casella postale,

3000 Berna 8

– Commissione federale degli stranieri (CFS), Quellenweg 9, 3003 Berna- Wabern

2. «Le procedure cantonali di naturalizzazione ordinaria degli stranieri»

pubblicato nel dicembre 1999 da: – Commissione federale contro il razzismo (CFR), Segreteria generale DFI,

3003 Berna

– Commissione federale degli stranieri (CFS), Quellenweg 9, 3003 Berna- Wabern – Ufficio federale degli stranieri, Quellenweg 15, 3003 Berna-Wabern

1802

Allegato 3 Convenzione di reciprocità concernente le condizioni cantonali richieste per la naturalizzazione dei giovani stranieri (tradotto dal francese dall’Ufficio federale degli stranieri)

I governi dei Cantoni firmatari della presente Convenzione convengono quanto se- gue:

1. Ogni Cantone firmatario si impegna a prevedere una procedura semplice o a

completare la propria procedura vigente in materia di naturalizzazione dei candidati che hanno un’età compresa tra i 16 e i 25 anni al momento del de- posito della loro domanda. 2. Ogni Cantone firmatario riconosce gli anni di residenza del giovane stranie- ro in un altro Cantone firmatario.

3. Ogni Cantone firmatario si impegna a limitare al massimo la tassa cantonale

di naturalizzazione chiesta ai giovani stranieri. 4. Possono beneficiare delle disposizioni di cui sopra i giovani stranieri che, da un lato depositano la loro domanda in un’età compresa tra 16 e 25 anni e, dall’altro, – hanno seguito la loro formazione scolastica secondo il piano di studi svizzero per almeno cinque anni, – hanno risieduto almeno due anni nel Cantone di deposito della doman- da (di cui un anno nel corso dei due anni immediatamente precedenti il deposito della domanda), – sono domiciliati in Svizzera nel corso della procedura. Sono fatte salve le altre disposizioni del diritto cantonale.

5. Ogni Cantone firmatario si impegna a modificare la propria legislazione ai

sensi dei numeri da 1 a 4 di cui sopra entro due anni dalla firma della pre- sente Convenzione. Un Cantone firmatario è liberato dagli impegni derivanti dalla presente Con- venzione se il legislativo cantonale o il popolo respingono le modifiche legi- slative rese necessarie dalla presente Convenzione.

6. Ogni Cantone firmatario può denunciare la presente Convenzione mediante

comunicazione a tutti gli altri Cantoni firmatari con almeno sei mesi di anti- cipo.

7. Ogni Cantone non firmatario della presente Convenzione può aderirvi me-

diante dichiarazione scritta indirizzata a uno dei Cantoni firmatari; quest’ul- timo la comunicherà a tutti gli altri firmatari. Gli obblighi di cui al numero 5 precedente hanno effetto a partire dalla data di adesione.

16 dicembre 1994

1803

Allegato 4

Durata di residenza prevista dai Cantoni per la naturalizzazione ordinaria

1. Cantoni che prevedono una durata di residenza breve (da due a tre anni)

Cantone Durata minima di residenza

AR 3 anni nel Cantone BE 2 anni, eccezioni possibili FR 3 anni nel Cantone GE 2 anni JU 2 anni nel Comune di naturalizzazione LU Almeno 3 anni nel Comune di naturalizzazione NE Gli ultimi 3 anni senza interruzione nel Cantone prima del deposito della domanda di naturalizzazione SH 2 anni nel Cantone e nel Comune di naturalizzazione ZH Almeno 2 anni senza interruzione nel Comune di naturalizzazione

2. Cantoni che prevedono una durata di residenza lunga (da dieci a dodici anni)

Cantone Durata minima di residenza

NW 12 anni, 3 anni nel Comune UR 10 anni ininterrotti nel Cantone

1804

3. Cantoni che prevedono una durata di residenza media (cinque o sei anni)

Cantone Durata minima di residenza

AG 5 anni nel Cantone, 3 nel Comune di naturalizzazione AI 5 anni nel Cantone BL 5 anni nel Cantone BS 5 anni nel Cantone, di cui gli ultimi 3 anni nel Comune di naturaliz- zazione GL 6 anni nel Cantone, di cui gli ultimi 3 anni nel Comune di naturaliz- zazione GR 6 anni nel Cantone OW 5 anni SG 5 anni nel Cantone SO 6 anni nel Cantone SZ di regola 5 anni in un Comune svittese TG 6 anni nel Cantone, di cui 3 anni nel Comune di naturalizzazione TI 5 anni nel Cantone, 3 anni nel Comune di naturalizzazione VD 5 anni nel Cantone, da 1 a 5 anni nel Comune VS 5 anni nel Cantone ZG 5 anni nel Cantone, di cui gli ultimi 3 anni senza interruzione nel Comune di naturalizzazione

Fonte: «La naturalizzazione degli stranieri in Svizzera», pubblicato nell’aprile 1998 da: – Associazione dei Comuni svizzeri, Solothurnstrasse 22, casella postale,

3322 Schönbühl

– Unione delle città svizzere, Florastrasse 13, casella postale, 3000 Berna 6 – Federazione svizzera dei patriziati, Kramgasse 70, casella postale,

3000 Berna 8

– Commissione federale degli stranieri (CFS), Quellenweg 9, 3003 Berna- Wabern

1805

Allegato 5

Riassunto delle tasse massime di naturalizzazione prelevate dai Cantoni Cantone Tasse comunali massime di naturalizzazione Tasse comunali massime per i giovani ordinaria in CHF stranieri cresciuti in Svizzera in CHF

AG Fr. 5000.– Fr.750.– AI salario minimo o 1/12 del reddito annuo – AR Fr. 2000.– – BE Fr. 10 000.– Fr. 200.– BL al minimo Fr. 500.–, al massimo 1/12 Fr. 500.– del reddito annuo imponibile BS Fr. 10 000.– Fr. 600.– FR Fr. 10 000.– Fr. 2000.– GE Fr. 2200.– (Cantone) Fr. 300.– (Cantone) GL Fr. 6000.– – GR Fr. 3000.– – JU Fr. 2000.– Fr. 600.– LU Fr. 10 000.– – NE Fr. 10 000.– – NW Fr. 7500.– – OW fino a ca. Fr. 15 000.– – SG tassa di base di Fr. 300.– + supplementi – a seconda del reddito SH Fr. 5000.– Fr. 750.– SO Fr. 18 000.– (tasso massimo) – SZ Fr. 3000.– – TG Fr. 10 000.– Fr. 200.– TI Fr. 10 000.– – UR Fr. 10 000.– riduzione della tariffa VD Fr. 500.– Fr 100.– VS Fr. 15 000.– – ZG Fr. 10 000.– – ZH Fr. 50 000.– riduzione della tariffa

Fonte: «La naturalizzazione degli stranieri in Svizzera», pubblicato nell’aprile 1998 da: – Associazioni dei Comuni svizzeri, Solothurnstrasse 22, Casella postale,

3322 Schönbühl

– Unione delle città svizzere, Florastrasse 13, Casella postale, 3000 Berna 6 – Federazione svizzera dei patriziati, Kramgasse 70, Casella postale,

3000 Berna 8

– Commissione federale degli stranieri (CFS), Quellenweg 9, 3003 Berna- Wabern

1806

Allegato 6

Panoramica dei rimedi giuridici cantonali contro le decisioni in materia di naturalizzazione Cantone Rimedi giuridici

AG – Nessun rimedio contro le decisioni dell’assemblea comunale, del consi- glio degli abitanti, del Gran Consiglio e della commissione di naturalizza- zione. – Possibilità di ricorso contro le decisioni del Consiglio comunale e le deci- sioni del Dipartimento dell’interno. AI Nessun rimedio giuridico. AR Ricorso al Consiglio di Stato in caso di pretesa giuridica al rilascio dell’atti- nenza comunale. BE Nessuna possibilità di ricorso tranne in caso di vizi procedurali. BL Nessun rimedio giuridico. BS – Ricorso al Consiglio di Stato contro le decisioni del patriziato concernenti naturalizzazioni secondo § 17 KBüG. – Opposizione contro obiezioni del Cantone o del patriziato in merito alla concessione dell’autorizzazione federale (§12 VO). FR Nessun rimedio giuridico. GE Su richiesta del Comune o del richiedente,il Gran Consiglio può esaminare le decisioni del Consiglio di Stato. Se la decisione negativa è confermata, il ri- chiedente può ripresentare la domanda dopo un anno. GL Contro le decisioni del Consiglio comunale e della Direzione dell’Interno si può presentare ricorso al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consi- glio di Stato si può presentare ricorso al Tribunale amministrativo. GR Nessun rimedio giuridico. JU Ricorso del richiedente e del Comune contro la decisione dell’Ufficio dello stato civile e degli abitanti. LU Nessun rimedio giuridico. NE Se il Consiglio comunale rifiuta la naturalizzazione, lo straniero ha il diritto di chiedere al Consiglio di Stato entro 60 giorni, l’autorizzazione di farsi naturalizzare in un altro Comune. Questo diritto è dato una sola volta. NW Ogni cittadino attivo è legittimato a ricorrere entro 20 giorni dalla pubblica- zione nel foglio ufficiale. Nessun rimedio giuridico a disposizione del ri- chiedente. OW Nessun rimedio giuridico. SG Nessun rimedio giuridico. SH Nessun rimedio giuridico. SO A livello comunale secondo la legge comunale (obbligo di ammissione, se la persona straniera adempie le condizioni e se ha vissuto ininterrottamente nel Comune durante gli ultimi dieci anni, frequentato le scuole per la maggior parte in Svizzera e presentato la domanda prima di aver compiuto 25 anni).

1807

Cantone Rimedi giuridici

SZ Nessun rimedio giuridico. TG Nessun rimedio giuridico (ma accertamento in seguito a un ricorso attual- mente pendente presso il Dipartimento di giustizia). TI – Nessun rimedio giuridico contro le decisioni del legislativo comunale e del Gran Consiglio. – Ricorso al Tribunale d’appello contro le decisioni del Consiglio di Stato. UR Contro le decisioni del Consiglio di Stato in merito a domande che non ri- spondono alle condizioni legali, è ammesso il ricorso al Gran Consiglio. VD Nessun rimedio giuridico. Il richiedente ha però il diritto di essere ascoltato se le condizioni obiettive di naturalizzazione sono adempiute. VS Se la naturalizzazione è rifiutata senza motivi validi, il richiedente può ricor- rere al Consiglio di Stato. ZG È ammesso il ricorso contro decisioni del consiglio municipale, dell’assemblea comunale e della Direzione dell’Interno. ZH In caso di pretesa all’ottenimento della cittadinanza è ammesso il ricorso. Le decisioni del consiglio municipale o dell’assemblea comunale sono im- pugnabili se prese in violazione di prescrizioni procedurali o del diritto di rango superiore.

Fonte: «La naturalizzazione degli stranieri in Svizzera», edito nell’aprile 1998 da: – Associazione svizzera dei Comuni, Solothurnstrasse 22, casella postale,

3322 Schönbühl

– Associazione svizzera delle Città, Florastrasse 13, casella postale,

3000 Berna 6

– Associazione svizzera dei patriziati e delle corporazioni, Kramgasse 70, Casella postale, 3000 Berna 8 – Commissione federale degli stranieri (CFS) Quellenweg 9, 3003 Berna- Wabern

1808

Allegato 7

Comparazione europea Condizioni giuridiche di naturalizzazione dei giovani stranieri Paese Durata normale di residenza Disposizioni particolari concernenti per la naturalizzazione i giovani stranieri

Austria 10 anni, 4 anni per i cittadini dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo Belgio 5 anni Acquisto della cittadinanza per i bambini nati nel Paese, se uno dei genitori è nato nel Paese e vi risiede da 5 anni al mo- mento della nascita. Opzione tra 18 e 22 anni se il bambino è nato nel Paese e vi ha risieduto tra i 14 e i

18 anni o se vi risiede in totale da 9 anni.

Naturalizzazione agevolata mediante di- chiarazione tra i 18 e i 30 anni se il bam- bino è nato nel Paese e vi risiede dalla nascita. Danimarca 7 anni Acquisto della cittadinanza mediante di- chiarazione tra i 21 e i 23 anni se il ri- chiedente risiede nel Paese da 5 anni pri- ma dei 16 anni e da allora risiede nel Pae- se. Finlandia 5 anni Come in Danimarca Francia 5 anni Acquisto della cittadinanza se il bambino è nato nel Paese e uno dei suoi genitori è già nato nel Paese. Acquisto della cittadinanza al momento del raggiungimento della maggiore età se il bambino è nato nel Paese e vi risiede da

5 anni, dall’età di 11 anni.

Acquisto della cittadinanza mediante di- chiarazione a partire dai 13 anni d’età se il bambino è nato nel Paese e vi risiede da almeno 5 anni, dall’età di 8 anni. Germania 8 anni Naturalizzazione agevolata tra i 16 e i 23 anni se il bambino risiede da 8 anni, ha seguito una scuola nel Paese per 6 anni di cui almeno 4 in una scuola che offre una formazione generale. Acquisto della cittadinanza al momento della nascita nel Paese se uno dei genitori vi risiede da 8 anni. Opzione tra la cittadinanza tedesca o straniera tra i 18 e i 23 anni. Gran Bretagna 5 anni Acquisto della cittadinanza se il bambino è nato nel Paese a condizione che uno dei due genitori vi risieda da 5 anni.

1809

Paese Durata normale di residenza Disposizioni particolari concernenti per la naturalizzazione i giovani stranieri

Grecia 8 anni Nessuna durata di residenza minima per le persone nate e domiciliate nel Paese. Irlanda 4 anni Acquisto della cittadinanza al momento della nascita nel Paese. Islanda 5 anni Come in Danimarca. Italia 10 anni, 4 anni per i cittadini Acquisto della cittadinanza mediante di- dell’Unione europea chiarazione al momento del raggiungi- mento della maggiore età se il bambino è nato nel Paese e da allora vi risiede. Naturalizzazione agevolata se il bambino è nato nel Paese e vi risiede da 3 anni. Deposito della dichiarazione al più tardi 1 anno dopo il raggiungimento della mag- giore età. Norvegia 7 anni Acquisto della cittadinanza mediante di- chiarazione tra i 21 e i 23 se il richiedente risiede nel Paese dall’età di 16 anni e vi risiede da 5 anni. Paesi Bassi 5 anni Acquisto automatico della cittadinanza per gli stranieri della seconda generazione nati nel Paese. Portogallo 6 anni Acquisto della cittadinanza al momento della nascita nel Paese se uno dei genitori vi risiede da 6 anni. Spagna 10 anni Naturalizzazione agevolata se il richie- dente è nato nel Paese e vi risiede da un anno. Svezia 5 anni Come in Danimarca, disegno di legge in preparazione. Acquisto della cittadinanza mediante di- chiarazione per le persone nate nel Paese o per i bambini entrati nel Paese prima dei 13 anni e che vi risiedono da 5 anni. La dichiarazione deve essere depositata prima dei 20 anni.

1810

Allegato 8

Quote di naturalizzazione nei diversi Paesi europei Paese Anno Popolazione globale Popolazione residente Numero delle Quota di naturalizzazione Quota di naturalizzazione straniera naturalizzazioni rispetto alla popolazione rispetto alla popolazione residente straniera globale

Svizzera 2000 7 206 10018 1 422 30019 30 452 2,141% 0,4226% Austria 2000 8 110 200 757 900 24 300 3,206% 0,3% Svezia 2000 8 882 792 477 312 43 474 9,108% 0,489% Italia20 2000 57 884 017 1 464 589 11 566 0,79% 0,02% Norvegia 2000 4 503 000 184 337 9 500 5,154% 0,211% Francia 1999 58 520 688 3 263 186 136 435 4,181% 0,233% Belgio21 1999 10 213 752 891 980 24 196 2,713% 0,237% Germania 1999 82 163 500 7 336 100 143 300 1,953% 0,174%

18 Dati provvisori.

19 Dati provvisori.

20 L’Italia applica inoltre l’acquisto della cittadinanza per opzione. Queste naturalizzazioni non figurano pertanto nelle pertinenti statistiche. 21 Il Belgio applica inoltre l’acquisto automatico della cittadinanza (ius soli). Queste naturalizzazioni automatiche non figurano pertanto nelle pertinenti statisti- che.

1811

Paese Anno Popolazione globale Popolazione residente Numero delle Quota di naturalizzazione Quota di naturalizzazione straniera naturalizzazioni rispetto alla popolazione rispetto alla popolazione residente straniera globale

Gran Bretagna (UK) 22 1999 59 501 000 2 018 000 97 120 4.813% 0,163% Danimarca 1999 5 319 000 256 276 12 416 4,845% 0,233% Paesi Bassi22 1998 15 760 200 662 000 59 200 8,943% 0,376%

Fonte: Uffici di statistica dei rispettivi Paesi e informazioni delle ambasciate in Svizzera.

22 La Gran Bretagna e i Paesi Bassi applicano inoltre l’acquisto automatico della cittadinanza (ius soli). Queste naturalizzazioni automatiche non figurano per- tanto nelle pertinenti statistiche.

1812

Allegato 9

Stati i cui cittadini perdono automaticamente la cittadinanza alla naturalizzazione in Svizzera23

Andorra 18 Libia 21 Australia 18 Lituania Austria *) 19 Lussemburgo 18 Bielorussia Madagascar 21 Belgio 18 Malaysia **) Bolivia 21 Mali 21 Brasile 21 Messico 18 Burundi 21 Mozambico 18 Camerun 21 Nepal Capo Verde 18 Nicaragua 21 Cina (Repubblica pop.) 18 Nigeria 21 Congo 21 Norvegia 18 Corea del Sud 20 Nuova Zelanda **) 21 Costa d’Avorio 21 Paesi Bassi 18 Costa Rica 18 Pakistan 18 Cuba 18 Panama 21 Danimarca 18 Paraguay 22 Ecuador***) 18 Perù Estonia Repubblica Dominicana 18 Etiopia 18 Repubblica ceca 18 Filippine 21 Ruanda 18 Finlandia 18 Zambia 16 Gabon 21 Senegal 21 Georgia Somalia 18 Germania *) 18 Spagna *) 18 Ghana 21 Sudafrica 21 Giappone 20 Sri-Lanka 18 Haiti 21 Tanzania 18 Honduras 21 Tailandia 20 India Trinidad e Tobago 18 Indonesia 18 Tonga Iraq 18 Tunisia **) 20 Islanda Uganda 21 Kenia 21 Ucraina Kuwait Venezuela 18 Liberia 21 * / ** / *** = Vedi spiegazioni alla fine dell’Allegato 9

23 Questo elenco si basa sulle informazioni a disposizione dell’Ufficio federale degli stra- nieri il 21 agosto 2001. Non può essere garantita l’esattezza dei dati. Solo le competenti autorità dei singoli Stati sono autorizzate a fornire informazioni vincolanti (in Svizzera, le rispettive rappresentanze diplomatiche o consolari). Laddove è nota, è indicata la mag- giore età.

1813

Stati i cui cittadini non perdono la cittadinanza alla naturalizzazione in Svizzera 24

Afghanistan Laos 18 Albania 18 Lettonia 18 Algeria 19 Libano 18 Argentina 21 Liechtenstein 20 Bosnia e Erzegovina Malta 18 Bulgaria 18 Marocco 21 Cambogia Macedonia Canada Moldavia 18 Ciad 20 Polonia 18 Cile 21 Portogallo 18 Cina (Taiwan) 20 Romania 18 Cipro 18 Russia Colombia 21 San Marino 21 Croazia Santa-Lucia Egitto 21 Seychelles El Salvador 21 Sierra Leone 21 Francia 18 Singapore 21 Gambia 21 Siria 18 Giordania 18 Slovacchia Gran Bretagna 18 Slovenia Grecia 18 Sudan 21 Guatemala 18 Svezia 18 Hongkong 21 Togo Iran Turchia 18 Irlanda Ungheria18 Irlanda del Nord 18 Uruguay 21 Israele 18 USA 18 Italia 18 Vietnam 18 Jugoslavia 18 Yemen 18 Kazakistan

*) I cittadini di questi Stati possono, in determinati casi, presentare alle autorità del loro Paese una domanda di mantenimento della cittadinanza. Per informazioni esatte pregasi contattare le competenti rappresentanze diplomatiche o consolari. **) La cittadinanza precedente non è persa automaticamente ma può tuttavia essere tolta. ***) Perdita soltanto per i cittadini equatoriani non nati nell’Ecuador.

24 Questo elenco si basa sulle informazioni a disposizione dell’Ufficio federale degli stra- nieri il 21 agosto 2001. Non può essere garantita l’esattezza dei dati. Solo le competenti autorità dei singoli Stati sono autorizzate a fornire informazioni vincolanti (in Svizzera, le rispettive rappresentanze diplomatiche o consolari). Laddove è nota, è indicata la mag- giore età.

1814

Allegato 10

Naturalizzazioni, reintegrazioni e naturalizzazioni agevolate dal 1978 (riassunto) Anno Autorizzazioni Naturalizza- Reintegra- Naturalizza- Totale di naturalizzazione zioni zioni zioni generale cantonali agevolate delle persone Decisioni Persone Persone Persone Persone naturalizzate

1978 4 348 8 188 8 586 393 810 9 789 1979 4 950 8 320 8 475 456 839 9 770 1980 5 075 8 156 8 780 380 915 10 075 1981 5 052 8 439 7 848 547 597 8 992 1982 5 565 9 448 8 689 436 636 9 761 1983 5 436 8 564 8 034 392 636 9 062 1984 5 890 8 924 7 821 533 734 9 088 1985 5 817 8 350 8 331 614 435 9 380 1986 5 156 7 131 7 423 584 85 8 092 1987 4 894 6 721 6 781 650 121 7 552 1988 4 567 5 916 6 558 911 126 7 595 1989 4 620 5 891 6 445 871 402 7 718 1990 4 116 5 283 5 127 719 337 6 183 1991 4 194 5 611 4 994 549 329 5 872 1992 3 467 5 006 5 380 323 4 500 10 203 1993 5 093 8 021 6 216 313 6 373 12 902 1994 7 867 12 506 8 340 343 6 575 15 258 1995 7 285 11 871 11 257 254 5 942 17 453 1996 7 618 12 913 12 548 326 7 203 20 077 1997 8 529 13 692 12 912 288 6 260 19 460 1998 9 794 15 736 14 278 248 7 179 21 705 1999 9 924 16 135 14 634 246 6 818 21 698 2000 12 419 19 914 20 418 275 9 759 30 452

Totale 141 676 220 736 209 875 10 651 67 611 288 137

1815

Allegato 11 Rappresentazione grafica della popolazione straniera residente secondo la durata di residenza in Svizzera A4 1. Popolazione stranera residente, suddivisi per durata di residenza in Svizzera (stato al 31.12.2000)

30 anni e più

12.6%

Nati in Svizzera 23.7%

20 a 29 anni

8.3%

15 a 19 anni

6.7%

0 a 4 anni

17.1%

10 a 14 anni

12.6%

5 a 9 anni

19.1% * Inclusi i dimoranti temporanei (>= 12 mois)

A 4 .2 T it o la ri d i u n p e rm e s s o d i d im o r a o d i d o m ic ilio p e r lu o g o d i n a s c it a , e t à e s e s s o ( s t a t o a l 3 1 d ic e m b r e 2 0 0 0 )

U o m in i Donne 95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15 Né s e

Nati inn S u is s e Svizzera N és à Nati l'é tr a n g e r all’estero 10

5

0 18000 15000 12000 9000 6000 3000 0 3000 6000 9000 12000 15000 18000

* in lc u s i i d im o ra n ti te m p o r a n e i (> = 1 2 m e s i)

Fonte: Ufficio federale di statistica - La population étrangère en Suisse - Edizione 2001 Tradotto dall’UFDS

1816

Titolari di un permesso di dimora o domicilio 25 secondo la cittadinanza, il luogo di nascita Allegato 12 e la durata di residenza in Svizzera, nel 2000

Cittadinanza Totale Nati in Svizzera Nati all’estero Durata di residenza in Svizzera in anni

0a4 5a9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 e +

Totale 1 384 382 327 539 237 168 263 895 174 677 92 282 56 719 57 753 174 349 Europa 1 241 341 309 681 176 369 235 998 157 263 82 521 51 608 55 810 172 091 Paesi dell’UE e dell’AELS 799 650 211 021 111 834 97 430 82 012 51 933 35 502 46 036 163 882 Austria 28 912 4 728 4 554 2 946 2 252 1 350 1 148 1 532 10 402 Germania 108 815 13 862 32 800 14 496 9 582 5 854 3 965 4 339 23 917 Francia 59 813 8 025 17 529 8 293 5 740 3 915 2 603 3 096 10 612 Italia 319 641 122 168 13 288 14 724 15 987 17 095 16 208 24 480 95 691 Portogallo 134 675 27 518 19 300 41 309 32 076 10 855 2 090 914 613 Spagna 83 405 25 269 4 117 7 019 10 178 8 210 6 039 8 131 14 442 Altri Paesi 64 389 9 451 20 246 8 643 6 197 4 654 3 449 3 544 8 205 Non membri dell’UE/AELS 441 691 98 660 64 535 138 568 75 251 30 588 16 106 9 774 8 209 Ex-Jugoslavia 337 335 70 543 43 840 124 593 61 236 19 701 8 266 4 662 4 494 Turchia 79 476 26 629 7 951 9 648 12 428 8 867 7 010 4 701 2 242 Altri Paesi 24 880 1 488 12 744 4 327 1 587 2 020 830 411 1 473 Africa 31 970 4 400 12 765 7 286 3 567 2 312 877 397 366 America 45 500 2 782 24 463 8 918 3 085 2 752 1 510 909 1 081 America del Nord 16 919 1 154 9 539 2 395 1 200 757 522 480 872 America latina 28 581 1 628 14 924 6 523 1 885 1 995 988 429 209 Asia 62 909 10 485 21 956 11 352 10 605 4 614 2 634 587 676 Oceania 2 430 122 1 577 320 146 73 77 43 72 Apolidi, cittadinanza sconosciuta 232 69 38 21 11 10 13 7 63

25 Compresi i dimoranti temporanei (≥ 12 mesi). Fonte: Ufficio federale di statistica

1817

Stranieri nati all’estero 26 secondo la cittadinanza e l’età, nel 2000 Allegato 13

Cittadinanza Stato al 31 dicembre

Età

Totale 0a4 5a9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 34 35 e +

Totale 1 056 843 7 920 23 388 45 098 55 665 73 864 229 556 621 352 Europa 931 660 5 908 19 834 39 556 47 629 62 035 187 099 569 599 Paesi dell’UE e dell’AELS 588 629 4 008 7 764 12 135 16 173 25 719 108 214 414 616 Austria 24 184 185 223 241 308 636 4 148 18 443 Germania 94 953 1 037 1 496 1 649 1 731 3 809 20 161 65 070 Francia 51 788 682 1 093 1 184 1 356 2 672 12 208 32 593 Italia 197 473 436 910 1 704 2 454 4 066 21 004 166 899 Portogallo 107 157 510 2 212 5 191 7 306 9 281 30 439 52 218 Spagna 58 136 120 328 832 1 558 2 649 8 829 43 820 Altri Paesi 54 938 1 038 1 502 1 334 1 460 2 606 11 425 35 573 Non membri dell’UE/AELS 343 031 1 900 12 070 27 421 31 456 36 316 78 885 154 983 Ex-Yugoslavia 266 792 1 275 10 732 24 702 26 799 28 356 55 602 119 326 Turchia 52 847 179 638 1 652 3 480 5 538 15 018 26 342 Altri Paesi 23 392 446 700 1 067 1 177 2 422 8 265 9 315 Africa 27 570 289 678 1 284 1 461 2 447 10 516 10 895 America 42 718 978 1 695 2 306 2 853 3 657 13 168 18 061 America del Nord 15 765 540 742 744 944 919 3 475 8 401 America latina 26 953 438 953 1 562 1 909 2 738 9 693 9 660 Asia 52 424 668 1 094 1 876 3 596 5 603 17 971 21 616 Oceania 2 308 74 86 73 119 113 773 1 070 Apolidi, cittadinanza sconosciuta 163 3 1 3 7 9 29 111

26 Titolari di un permesso di dimora o domicilio (compresi i dimoranti temporanei (≥ 12 mesi). Fonte: Ufficio federale di statistica

1818

Stranieri nati in Svizzera 27 secondo la cittadinanza e l’età, nel 2000 Allegato 14

Cittadinanza Stato al 31 dicembre Età Totale 0a4 5a9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 34 35 e +

Totale 327 539 83 014 70 718 40 953 27 576 24 082 55 098 26 098 Europa 309 681 75 006 64 995 38 531 26 579 23 777 54 838 25 955 Paesi dell’UE e dell’AELS 211 021 36 603 32 612 24 165 19 238 20 403 52 310 25 690 Austria 4 728 541 432 341 329 388 1 389 1 308 Germania 13 862 3 096 1 969 1 148 849 995 2 974 2 831 Francia 8 025 2 122 1 457 991 682 512 1 147 1 114 Italia 122 168 13 123 13 889 12 908 12 120 13 466 38 345 18 317 Portogallo 27 518 11 875 9 711 4 213 1 100 316 243 60 Spagna 25 269 3 481 3 546 3 363 3 242 3 885 6 598 1 154 Altri Paesi 9 451 2 365 1 608 1 201 916 841 1 614 906 Non membri dell’UE/AELS 98 660 38 403 32 383 14 366 7 341 3 374 2 528 265 Ex-Yugoslavia 70 543 31 205 24 874 8 591 3 428 1 281 1 084 80 Turchia 26 629 6 734 7 139 5 546 3 749 2 042 1 361 58 Altri Paesi 1 488 464 370 229 164 51 83 127 Africa 4 400 1 975 1 367 673 272 48 44 21 America 2 782 1 149 605 476 251 130 105 66 America del Nord 1 154 460 254 154 86 60 84 56 America latina 1 628 689 351 322 165 70 21 10 Asia 10 485 4 818 3 712 1 246 463 117 99 30 Oceania 122 61 20 7 6 9 11 8 Apolidi, cittadinanza sconosciuta 69 5 19 20 5 1 1 18

27 Titolari di un permesso di dimora o domicilio (compresi i dimoranti temporanei (≥ 12 mesi). Fonte: Ufficio federale di statistica

1819

Indice

Compendio 1737

1 Parte generale 1740

1.1 Situazione iniziale 1740

1.2 Stranieri della seconda e terza generazione 1742

1.2.1 In generale 1742

1.2.2 Introduzione della naturalizzazione agevolata per giovani stranieri

della seconda generazione 1744

1.2.2.1 Revisione costituzionale 1744
1.2.2.2 Revisione della legge 1744

1.2.3 Acquisto della cittadinanza svizzera alla nascita in Svizzera per

giovani stranieri della terza generazione 1744

1.2.3.1 In generale 1744
1.2.3.2 Revisione costituzionale 1745
1.2.3.3 Revisione di legge 1746

1.3 Vie legali contro il rifiuto della naturalizzazione ordinaria 1746

1.3.1 Rimedi giuridici nel diritto vigente 1746

1.3.1.1 Contro il rifiuto dell’autorizzazione federale 1746
1.3.1.2 Contro il rifiuto della domanda di naturalizzazione da

parte di un Cantone o di un Comune 1746

1.3.2 La garanzia costituzionale della via giudiziaria 1747

1.3.3 I rimedi giuridici giusta il messaggio concernente la revisione

totale dell’organizzazione giudiziaria federale 1748

1.3.4 Concetto: un disciplinamento federale limitato 1749

1.4 Tasse di naturalizzazione 1749

1.5 Semplificazioni procedurali nell’ambito della naturalizzazione ordinaria 1750

1.5.1 Doppioni nella procedura 1750

1.5.2 Revisione costituzionale 1751

1.5.3 Revisione della legge 1752

1.6 Termini di residenza per la naturalizzazione ordinaria 1753

1.7 Altri punti importanti del progetto 1753

1.8 Suddivisione del progetto in due decreti federali relativi alla revisione

costituzionale e in tre leggi federali relative alla revisione di legge 1754

1.8.1 Osservazione preliminare 1754

1.8.2 Due decreti federali relativi alla revisione costituzionale 1754

1.8.3 Tre leggi federali relative alla modifica della legge sulla

cittadinanza 1754

1.8.3.1 Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della

seconda generazione / Semplificazioni procedurali nell’ambito della naturalizzazione ordinaria (disegno A2) 1755

1.8.3.2 Acquisto della cittadinanza per stranieri della terza

generazione (disegno B2) 1755

1.8.3.3 Acquisto della cittadinanza da parte di persone di origine

Svizzera, tasse e rimedi giuridici (disegno C) 1755

1820

1.8.4 Trattazione simultanea o scaglionata del progetto in Parlamento 1755

1.8.5 Due pubblicazioni nel Foglio federale 1756

1.9 Risultati della procedura preliminare 1757

1.9.1 Gruppo di lavoro Cittadinanza 1757

1.9.1.1 Istituzione del gruppo di lavoro 1757
1.9.1.2 Mandati del gruppo di lavoro 1757
1.9.1.3 Decisioni del gruppo di lavoro relative ai singoli punti

di revisione 1757

1.10 Procedura di consultazione 1758

1.11 Interventi parlamentari 1760

1.11.1 Interventi parlamentari che possono essere tolti di ruolo 1760

1.11.2 Interventi parlamentari pendenti 1761

2 Parte speciale 1762

2.1 Decreto federale concernente la naturalizzazione ordinaria nonché

la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione (disegno A1) 1762

2.1.1 Approvazione della Confederazione anziché autorizzazione

federale di naturalizzazione; modifica dell’articolo 38 capoverso 2 Cost. 1762

2.1.2 Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri; articolo 38

capoverso 2bis Cost. (nuovo) 1763

2.2 Legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera

(Legge sulla cittadinanza, LCit) Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione e semplificazioni procedurali nel settore della naturalizzazione ordinaria (disegno A2) 1763

2.2.1 Naturalizzazione ordinaria 1763

2.2.1.1 Principio (art. 12) 1763
2.2.1.2 Approvazione della Confederazione (art. 13) 1763
2.2.1.3 Idoneità (art. 14) 1765
2.2.1.4 Residenza (art. 15) 1767
2.2.1.5 Cittadinanza onoraria (art. 16) 1769

2.2.2 Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda

generazione 1769

2.2.2.1 Principio 1769
2.2.2.2 Condizioni (art. 28a) 1769
2.2.2.3 Nessuna disposizione transitoria relativa all’articolo 28a 1771
2.2.2.4 Competenza (art. 32) 1771
2.2.2.5 Rimedi giuridici 1772
2.2.2.6 Clausola di pubblicazione e di referendum 1772

2.3 Decreto federale concernente l’acquisto della cittadinanza per stranieri

della terza generazione (disegno B1). Acquisizione della cittadinanza svizzera per nascita in Svizzera (art. 38 cpv. 1 Cost.) 1773

2.4 Legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera

(Legge sulla cittadinanza, LCit). Acquisto della cittadinanza per stranieri della terza generazione (Disegno B2) 1773

1821

2.4.1 Acquisto della cittadinanza svizzera per nascita in Svizzera (art. 2) 1773

2.4.2 Clausola di pubblicazione e referendaria 1776

2.5 Legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera

(Legge sulla cittadinanza, LCit). Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera; tasse e diritto di ricorso (Disegno C) 1776

2.5.1 Acquisto della cittadinanza per filiazione (art. 1) 1776

2.5.1.1 Soppressione della distinzione tra «cittadine svizzere per

discendenza, adozione e naturalizzazione» e «cittadine svizzere per matrimonio» (art. 1 cpv. 1) 1776

2.5.1.2 Acquisto della cittadinanza svizzera alla nascita per i

figli di padre svizzero non coniugato con la madre (art. 1 cpv. 2) 1777

2.5.2 Reintegrazione 1778

2.5.2.1 Principio (art. 18) 1778
2.5.2.2 Reintegrazione in caso di perenzione per nascita all’estero

(art. 21 cpv. 2) 1778

2.5.2.3 Reintegrazione in seguito allo svincolo dalla cittadinanza

svizzera (art. 23) 1779

2.5.3 Naturalizzazione agevolata 1779

2.5.3.1 Condizioni (art. 26) 1779
2.5.3.2 Fanciullo apolide (art. 30 nuovo; abrogato l’attuale art. 30) 1780
2.5.3.3 Figlio di padre svizzero (abrogazione dell’art. 31) 1780
2.5.3.4 Figlio di un genitore naturalizzato (art. 31a, nuovo) 1781
2.5.3.5 Figlio di un genitore che ha perso la cittadinanza svizzera

(art. 31b, nuovo) 1781

2.5.4 Disposizioni comuni 1782

2.5.4.1 Inchieste (art. 37) 1782
2.5.4.2 Tassa (art. 38) 1782
2.5.4.3 Beni patriziali o corporativi (abrogazione dell’art. 40) 1782

2.5.5 Rimedi giuridici 1782

2.5.5.1 Art. 51 1782
2.5.5.2 Ricorso contro le decisioni cantonali in materia di

naturalizzazione (art. 51a, nuovo) 1783

2.5.5.3 Disposizioni cantonali relative ai ricorsi (art. 58d, nuovo) 1789

2.5.6 Disposizioni finali e transitorie 1789

2.5.6.1 Reintegrazione di ex svizzere (art. 58) 1789
2.5.6.2 Naturalizzazione agevolata dei figli di madre svizzera

(art. 58a) 1790

2.5.6.3 Naturalizzazione agevolata dei figli di madre svizzera per

matrimonio (abrogazione dell’articolo 58b) 1791

2.5.6.4 Naturalizzazione agevolata del figlio nato fuori del

matrimonio di padre svizzero (art. 58c) 1791

2.5.7 Modifica della legge federale sull’organizzazione giudiziaria (OG) 1791

3 Ripercussioni 1792

3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale 1792

3.1.1 Per la Confederazione 1792

1822

3.1.2 Per i Cantoni e i Comuni 1793

3.1.3 Ripercussioni finanziarie in materia di rimedi giuridici 1793

3.2 Ripercussioni sull’informatica 1793

3.3 Ripercussioni in ambito statistico 1793

4 Programma di legislatura 1794

5 Rapporto con il diritto europeo e internazionale 1794

6 Costituzionalità 1795

6.1 Osservazione generale 1795

6.2 Rimedi giuridici 1795

Allegati 1–14 1797

Decreto federale sulla naturalizzazione ordinaria e la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione. Disegno A1 1824 Legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione / Semplificazioni procedurali nel settore della naturalizzazione ordinaria). Disegno A2 1825 Decreto federale sull’acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione. Disegno B1 1828 Legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione). Disegno B2 1829 Legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera, tasse e protezione giuridica). Disegno C 1830

1823