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Art. 3 Pur avvicinando i concetti e i termini della LTC a quelli dell’Unione europea, il disegno non riprende la nuova terminologia europea che introduce l’espressione «servizi di comunicazione elettronica». Con la revisione della LRTV, il campo di applicazione della LTC corrisponderà di fatto a quello del nuovo quadro giuridico europeo nel senso che terrà conto del fenomeno della convergenza pur continuando a parlare di «servizi di telecomunicazione». L’introduzione della nozione di accesso (cfr. art. 11) esige invece nuove definizioni. La definizione della lettera dbis è stata ripresa dalla direttiva «accesso» (art. 2 par. 2 lett. a). Secondo questa direttiva, il concetto di accesso comprende tra l’altro l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in partico- lare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale), l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, con- dotti e piloni, l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo, come pure l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming. Sono definiti anche i casi particolari dell’accesso secondo l’articolo 11, ovvero l’accesso disaggregato alla rete locale (accesso completamente disaggregato o acces- so condiviso alla rete locale; lett. dter, dquater e dquinquies), l’accesso a flusso di bit ad alta velocità (lett. dsexies) e le linee affittate (lett. ebis). Diversamente dall’ordinanza del 31 ottobre 2001 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1), la defini- zione dell’accesso completamente disaggregato alla rete locale, ispirata a quella della normativa europea, non è formulata in modo neutrale dal punto di vista tecno- logico, ma si riferisce alla coppia elicoidale metallica, come nel caso dell’accesso condiviso alla rete locale. L’accesso disaggregato alla rete locale è infatti menziona- to come esempio concreto nell’articolo 11 capoverso 1. Questo non esclude tuttavia che la ComCom, in virtù dell’articolo 11 capoverso 2, possa imporre obblighi anche su strutture diverse dalla coppia elicoidale metallica, se necessario e tecnicamente fattibile. La lettera e, invece, è modificata per precisare il legame fra il concetto generale di accesso e il caso particolare dell’interconnessione. Il campo di applicazione del concetto di interconnessione è limitato ai soli casi in cui sono e restano collegate fra loro due reti di due fornitori differenti (secondo la definizione dell’art. 2 par. 2 lett. b

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della direttiva «accesso»). Il caso dell’accesso disaggregato alla rete locale, che comporta l’integrazione di una parte della rete del fornitore dominante nella rete del fornitore concorrente – caso coperto, secondo la legge e l’ordinanza in vigore (cfr. modifica dell’OST del 7 marzo 2003; RU 2003 544), dal concetto di interconnessio- ne – rientra nel concetto generale di accesso.

2.1.2 Servizi di telecomunicazione 2.1.2.1 Disposizioni comuni

Art. 4–10 Con l’introduzione di una regolamentazione corrispondente al sistema europeo delle autorizzazioni generali scompaiono le concessioni per i servizi di telecomunicazio- ne, sostituite dall’obbligo generale di notifica (art. 4 cpv. 1). Il nuovo sistema delle notifiche non esenta i fornitori di servizi di telecomunicazione dall’obbligo di otte- nere una concessione per l’impiego dello spettro delle radiofrequenze o di chiedere l’attribuzione di elementi di indirizzo. Secondo l’articolo 4 capoverso 3, il Consiglio federale potrà in particolare prevedere che i fornitori che hanno cessato la loro attività possono essere cancellati dalla lista dei fornitori di servizi di telecomunicazione. Per constatare che un fornitore ha cessato l’attività, l’UFCOM potrà utilizzare i dati statistici allestiti dai fornitori di servizi di telecomunicazione secondo il nuovo articolo 59 capoverso 2bis lettera d. L’articolo 5 non definisce più l’autorità concedente, ma riprende il testo dell’attuale articolo 6 capoverso 2, adattandolo. Dopo lo stralcio dei capoversi 2 e 3, l’articolo 6 comprende ancora le restanti dispo- sizioni necessarie per l’ottenimento di una concessione per servizi di telecomunica- zione, che vengono trasformate in requisiti per i fornitori di servizi di telecomunica- zione. Gli articoli 7–10 relativi alle prescrizioni speciali sulle concessioni nonché alla durata, al trasferimento e alla modifica della concessione per i servizi di teleco- municazione devono naturalmente essere abrogati.

Art. 11 Anche se il concetto di interconnessione secondo il diritto vigente avrebbe già permesso un assoggettamento delle modalità di accesso (disaggregazione della rete locale, linee affittate e accesso a flusso di bit ad alta velocità), il passaggio al «siste- ma dell’accesso» comporta diversi vantaggi. Oltre all’eurocompatibilità, la sostitu- zione del concetto di interconnessione con il concetto più vasto e genericamente astratto di «accesso» (cfr. art. 3 lett. dbis) offre soprattutto maggiore flessibilità e consente di tener conto degli sviluppi tecnici in modo più rapido e adeguato. L’articolo 11 copre ora chiaramente tutte le questioni di accesso a risorse e servizi dei fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato. La legge menziona a titolo di esempio più casi di accesso (cpv. 1): l’accesso disaggregato alla rete locale (accesso completamente disaggregato e acces- so condiviso), l’accesso a flusso di bit ad alta velocità, l’interconnessione e le linee affittate. Mentre il Consiglio federale continua ad avere il compito di precisare i principi che regolano l’accesso, la ComCom, in quanto autorità indipendente vicina al mercato delle telecomunicazioni, riceve la competenza di fissare per via di ordi-

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nanza gli obblighi di accesso che saranno effettivamente a carico dei fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato (cpv. 2). A parte l’accesso disaggregato alla rete locale definito nella legge, la Com- Com potrebbe imporre l’accesso completamente disaggregato e l’accesso condiviso alla rete locale, se necessario e tecnicamente fattibile, per infrastrutture diverse dalla coppia elicoidale metallica come le reti via cavo, cavi in fibra ottica o collegamenti di radiocomunicazione ad esempio attraverso il WLL (Wireless Local Loop). Nel senso di un minor influsso dei fornitori concorrenti nella catena di creazione di valore, la ComCom potrebbe imporre pure l’accesso a flusso di bit ad alta velocità (Bitstream Access). Meno impegnativo ancora, l’obbligo di dare accesso a servizi permetterebbe di garantire che i concorrenti di un fornitore dominante possano approfittare almeno delle offerte del commercio all’ingrosso per offrire i loro servizi (rivendita di servizi). Su questa base, la ComCom potrebbe ad esempio prevedere un’offerta del commercio all’ingrosso relativamente a servizi legati al collegamento (rivendita di abbonamenti) a complemento dell’accesso disaggregato alla rete locale e dell’accesso a flusso di bit ad alta velocità. In funzione dell’estensione della pro- pria rete, i fornitori concorrenti avrebbero la scelta di esigere dal fornitore dominante i servizi di cui hanno effettivamente bisogno per avere una relazione diretta con i loro abbonati. Sulla base delle disposizioni legali attuali, il Consiglio federale ha introdotto per via di ordinanza gli obblighi di accesso a flusso di bit ad alta velocità (Bitstream Ac- cess) e di accesso condiviso (Shared Line Access) e completamente disaggregato (Full Access) alla rete locale (art. 43 cpv. 1 lett. ater–aquinquies OST). Queste forme di accesso permettono ai fornitori alternativi di liberarsi della dipendenza unilaterale dalle offerte wholesale del fornitore dominante, di realizzare gli investimenti nelle tecnologie che sembrano loro più favorevoli e di avere un contatto diretto con i clienti fornendo loro soluzioni su misura. Dovrebbe fare la sua comparsa sul mercato una gamma di servizi a larga banda variati, innovativi e a prezzi convenienti, in funzione dei bisogni specifici dei clienti. L’evoluzione della concorrenza a livello della rete di collegamento tornerà a vantaggio degli utenti, sia privati che professio- nali, e stimolerà l’impiego di servizi a larga banda da parte di un’ampia fascia della popolazione. L’attrattiva della piazza economica svizzera dovrebbe essere notevol- mente migliorata. Anche il fornitore dominante, lungi dall’essere sacrificato alla concorrenza, dovrebbe approfittare di questa dinamica, come dimostrato dall’aper- tura del mercato della telefonia mobile. Sarà comunque risarcito in modo che i suoi costi siano coperti e il capitale investito sia rimunerato conformemente agli usi nel settore. L’obbligo, indipendente da una posizione dominante, dei fornitori di prestazioni del servizio universale di offrire l’interconnessione per garantire l’interoperabilità (vecchio cpv. 2), raggiunto a suo tempo nel corso di discussioni parlamentari, dipen- de più dalla preoccupazione di fornire il servizio di base che dalla politica della concorrenza. Questo obbligo è ora, più naturalmente, oggetto di una disposizione distinta e completata in seno alla sezione che tratta gli obblighi derivanti dalla forni- tura di servizi specifici (cfr. art. 21a). Il capoverso 3 riprende essenzialmente il vecchio capoverso 5. Il capoverso 4 disci- plina, come già l’attuale capoverso 3, la procedura che permette alla ComCom di regolare le controversie dei fornitori di servizi di telecomunicazione per quanto riguarda la conclusione di contratti in materia di accesso. È completato con un nuovo capoverso 5 sulle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori dominan-

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ti devono presentare nell’ambito di una simile procedura. Queste esigenze derivano dal principio della trasparenza e hanno lo scopo di semplificare il lavoro della Com- Com per quanto riguarda la verifica dell’orientamento dei prezzi in funzione dei costi e la non discriminazione di fornitori terzi nei confronti di unità aziendali, filiali e partner del fornitore dominante. Nell’ambito della consultazione pubblica, le cerchie interessate hanno chiesto di imporre alla ComCom un termine massimo (ad es. 4 mesi) per risolvere una contro- versia in materia di accesso. Una simile limitazione sembra eccessiva e troppo poco rispettosa dei diritti che la procedura amministrativa garantisce alle parti. Il capover- so 5 dovrebbe tuttavia contribuire a ovviare ai problemi riscontrati attualmente nella determinazione dei costi del fornitore dominante, causa principale dell’aumento della durata delle procedure. Spetterà inoltre all’UFCOM in quanto autorità d’istru- zione fissare termini appropriati per la fornitura delle informazioni contabili e finan- ziarie richieste e prevedere le eventuali sanzioni in caso di non osservanza di questi termini. In particolare, in caso di mancanza di informazioni sufficientemente precise fornite entro il termine fissato, l’UFCOM potrebbe proporre alla ComCom di deci- dere sulla base di valori comparativi usuali sul mercato e nel settore (benchmarks). Il nuovo capoverso 6 riprende il principio del vecchio capoverso 4 secondo il quale le controversie relative a un accordo o a una decisione in materia di accesso sono di competenza dei tribunali civili e non della ComCom.

Art. 11a Il raggruppamento di servizi è per principio consentito dato che i fornitori di servizi di telecomunicazione ne possono trarre dei vantaggi (costi minori) e di conseguenza proporre ai clienti pacchetti di offerte attraenti. La fornitura di servizi da «un’unica fonte» risponde a un’esigenza dei clienti, che possono così approfittare di prezzi più bassi e ridurre i loro costi d’informazione e di transazione. Tuttavia, per tenere conto anche delle esigenze dei clienti che preferiscono un’offerta di servizi «à la carte», l’articolo 11a esige che i servizi forniti in forma «aggregata» siano offerti anche separatamente. Questo obbligo rafforza il potere di mercato dal lato della domanda nei confronti del fornitore dominante. Ciò è partico- larmente necessario perché i fornitori dominanti tendono spesso a trasferire sul mercato al dettaglio il potere che detengono sul mercato all’ingrosso (effetto leva). Per questo motivo il capoverso 2 garantisce anche che i fornitori dominanti possono limitare la libertà contrattuale dei loro clienti solo se motivi tecnici o economici o se la sicurezza dell’esercizio o la fornitura delle prestazioni a un livello di qualità determinato esigono il raggruppamento di servizi. Secondo questa regolamentazione, i fornitori dominanti e le loro filiali dovrebbero per esempio offrire l’accesso ADSL a Internet anche ai clienti che hanno preselezio- nato altri fornitori. Attualmente, l’accesso ADSL a Internet è offerto da Bluewin solo a condizione che nessuna preselezione per servizi di telefonia vocale sia fatta installare presso un concorrente di Swisscom Fixnet. Questa limitazione non è tecnicamente né economicamente giustificata e mira esclusivamente a rafforzare la dipendenza del cliente nei confronti del fornitore che fornisce i servizi in forma aggregata.

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Il raggruppamento, usuale nella telefonia mobile, di servizi di rete specifici41 legato all’acquisto di un abbonamento continuerebbe invece ad essere consentito. Questi servizi non dovrebbero essere forniti anche separatamente a clienti di altri fornitori di servizi telefonici mobili, perché ciò non è tecnicamente né economicamente realizzabile in maniera efficace e rientrerebbe perciò nel capoverso 2. La vendita di apparecchi terminali a prezzi ridotti al momento della conclusione o della proroga di contratti sarebbe ancora possibile: sia gli apparecchi terminali che gli abbonamenti a servizi di telefonia mobile sono offerti separatamente, conformemente all’obbligo di cui al capoverso 1. L’obbligo di fornire anche separatamente servizi offerti in forma aggregata vale solo se il fornitore è dominante per quanto riguarda almeno uno di questi servizi. La posizione dominante non è una caratteristica di per sé dell’impresa, ma si riferisce al potere che essa detiene su un determinato mercato di servizi. Sarebbe pertanto razionale se venisse valutata dalla Commissione della concorrenza (analogamente alle disposizioni dell’art. 11 cpv. 4). Contrariamente a quanto previsto nel diritto generale della concorrenza (art. 7 della legge sui cartelli), si rinuncia a esigere la constatazione di un abuso della posizione dominante, abbassando in tal modo la soglia d’intervento. L’osservanza delle disposizioni dell’articolo 11a è assicurata nell’ambito della vigilanza dei fornitori di servizi di telecomunicazione (cfr. art. 58 e 60).

Art. 12 Per motivi di sistematica, l’articolo 12 è spostato e integrato nella nuova sezione 3 relativa agli obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specifici (cfr. art. 21b).

Art. 12a L’articolo 12a fornisce ai clienti un’assistenza nella scelta dei servizi di telecomuni- cazione. Fra i criteri di selezione degli utenti (soprattutto le imprese), oltre alle considerazioni relative ai prezzi, è molto importante anche la qualità della prestazio- ne. Per aiutare i clienti nella scelta e promuovere così la fornitura di servizi di tele- comunicazione di qualità, il Consiglio federale può obbligare i fornitori a pubblicare informazioni sulla qualità dei servizi da loro offerti. Affinché le informazioni sulla qualità eventualmente pubblicate secondo il capover- so 1 siano confrontabili, il Consiglio federale dovrebbe fissare determinate regole per quanto riguarda il contenuto (indicatori) e la forma (presentazione) della pubbli- cazione. Potrebbero essere criteri di qualità ragionevoli ad esempio i criteri che il concessionario del servizio universale deve osservare secondo l’articolo 25 OST. Il capoverso 2 consente all’Ufficio federale di promuovere la trasparenza del merca- to per quanto riguarda prezzi e tariffe, preferibilmente mediante il rinvio a confronti di prestazioni esistenti allestiti su base privata. Solo in caso di mancanza di un’offerta di informazioni privata, l’Ufficio federale dovrebbe esaminare la possibi- lità di mettere a disposizione informazioni proprie.

41 Per esempio: la sincronizzazione dei messaggi di posta elettronica, dell’elenco degli indirizzi e del calendario tra un cellulare e il server del fornitore, l’accesso a servizi a valore aggiunto esclusivi attraverso numeri brevi ecc.

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Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 22 e il capoverso 2 all’articolo 21 della diret- tiva europea «servizio universale».

Art. 12b I servizi a valore aggiunto non sono servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 3 lettera b LTC. Sono tuttavia strettamente legati ai servizi di telecomu- nicazione: di regola sono consultati mediante telecomunicazione e pagati con la fattura del telefono. Per questo motivo sono disciplinati anche nel diritto delle tele- comunicazioni, all’articolo 12b. Attualmente è ammesso fatturare semplici servizi di informazione a un prezzo che può raggiungere i 10 franchi al minuto, cioè i 600 franchi all’ora. Simili tariffe possono portare a fatture telefoniche di diverse migliaia di franchi, causando gravi problemi sociali ad alcuni clienti. L’obbligo astratto e poco tangibile di pagare mediante la fattura del telefono induce singoli clienti a ricorrere in misura eccessiva ai servizi a valore aggiunto. Inoltre vi sono sempre nuovi casi di frode con servizi a valore aggiunto. I servizi forniti per telefono a volte non hanno, neppure approssimativamente, un valore paragonabile a quello che figura sulla fattura. Servono ai fornitori di servizi a valore aggiunto solo da pretesto per mettere in conto importi elevati. In certi casi, clienti di fornitori di servizi a valore aggiunto sono stati indotti in modo fraudolento a stabilire comunica- zioni Internet via web-dialer e numeri di servizi a valore aggiunto assai costosi. In altri casi i clienti di telefonia mobile sono sommersi di messaggi dopo essersi regi- strati presso servizi SMS a valore aggiunto soggetti a pagamento. Dato che di regola gli importi della fattura per servizi a valore aggiunto sono riscossi dal fornitore di servizi di telecomunicazione che poi li versa al fornitore di servizi a valore aggiunto, i clienti corrono il rischio di avere controversie con i loro fornitori di servizi di telecomunicazione in merito alla loro fattura del telefono a causa dei servizi a valore aggiunto. In caso di collegamenti telefonici non gestiti dal conces- sionario del servizio universale, la controversia può portare al blocco del collega- mento. Il secondo periodo ha tra l’altro lo scopo di proteggere i consumatori da prezzi abusivi per dei servizi a valore aggiunto e consente pertanto al Consiglio federale di fissare limiti superiori di prezzo per questi servizi. Con ogni probabilità si devono regolare anche altri aspetti dei servizi a valore aggiunto per combattere nuovi abusi. Ciò vale, ad esempio, per gli obblighi di indicazione dettagliata dei prezzi (ora disciplinati nell’ordinanza dell’11 dicembre 1987 sull’indicazione dei prezzi42). Si può anche immaginare l’esigenza di una sede o di uno stabilimento in Svizzera, fatti salvi i pertinenti obblighi internazionali, dato che le persone interessate (fornitori di servizi a valore aggiunto, titolari di elementi di indirizzo utilizzati per servizi a valore aggiunto) si sottraggono ai reclami dei clienti stabilendosi all’estero. Un’altra possibilità può essere la regolamentazione della messa in conto e delle modalità di fatturazione tra le parti in causa.

42 RS 942.211

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Art. 12c Questa disposizione corrisponde all’articolo 34 della direttiva europea «servizio universale». Ai clienti è offerta la possibilità di presentare le controversie con i fornitori di servizi di telecomunicazione davanti a un ufficio di conciliazione prima di adire il giudice civile. La procedura di conciliazione consente di pervenire a un accordo oggettivo anche se, in considerazione del valore litigioso, non vale la pena rivolgersi al giudice. Il numero dei clienti che per mancanza di alternative si rivol- gono all’UFCOM continua ad aumentare. Attualmente giungono all’UFCOM in questo ambito mensilmente 150–200 ricorsi scritti. Questo dimostra la necessità di istituire un’istanza di conciliazione. La creazione, da parte del settore dei fornitori di servizi di telecomunicazione, di un organo di conciliazione che tenga conto degli interessi dei consumatori sarebbe da preferire alla conciliazione da parte dell’UFCOM. Nel 1997 il legislatore ha pertanto rinunciato a introdurre una procedura semplificata per risolvere le controversie. Finora i fornitori non hanno provveduto a istituire un organo di questo tipo. Se dovessero farlo in futuro, l’UFCOM potrà affidargli compiti di conciliazione43. I fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno accesso alla procedura di conci- liazione in caso di controversie tra di loro (cpv. 1 primo periodo). Dispongono di altre possibilità per risolvere i conflitti. Per impedire abusi, la conciliazione non sarà gratuita per il richiedente (cpv. 2 primo periodo). L’emolumento per l’esame del caso deve essere sufficientemente basso da invitare a rivolgersi all’organo di conciliazione anche in caso di valori litigiosi modici. L’organo di conciliazione dovrà essere finanziato soprattutto dai fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto (cpv. 2 secondo periodo). Il finanziamento attraverso spese procedurali è conforme al principio di causalità: infatti l’Ufficio di conciliazione sarà finanziato solo dalle aziende che hanno contro- versie con i clienti. Inoltre tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione saranno motivati dalla regolamentazione relativa alle spese procedurali a raggiungere solu- zioni consensuali con i loro clienti. Conformemente al capoverso 3 le parti possono decidere liberamente se vogliono accordarsi sulla base della decisione di conciliazione. Nell’ambito del capoverso 4 si possono prevedere le seguenti regole: le richieste di conciliazione devono essere presentate per scritto e sono ammesse solo dopo che le parti hanno cercato inutilmente di giungere a una conciliazione e fintanto che non vi è una sentenza del giudice in materia. La procedura di conciliazione è sospesa fin- tanto che un tribunale si occupa della stessa vertenza. Essa termina con il ritiro del ricorso, con il fallimento della conciliazione o con l’accordo delle parti. Al termine della procedura le parti ricevono, su richiesta, un rapporto sul risultato della conci- liazione. Inoltre deve essere stabilito l’ammontare dell’emolumento. Se l’organo di conciliazione è istituito dai fornitori, occorrono regole per garantirne la neutralità a causa della loro vicinanza a questo organo.

43 Sembra che i fornitori siano disposti ad assumersi compiti del genere quando l’art. 12c entrerà in vigore.

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Art. 12d Il capoverso 1 riprende il testo dell’articolo 21 capoversi 1 e 3. Per motivi sistemati- ci queste disposizioni sono integrate nella sezione relativa alle disposizioni comuni: concernono tutti i servizi di telecomunicazione e non solo le prestazioni del servizio universale. Il capoverso 2 incarica esplicitamente il Consiglio federale di definire il contenuto minimo di un’iscrizione nell’elenco come è già il caso nell’articolo 29 capoverso 2 OST.

Art. 13 L’obbligo d’informazione dell’UFCOM si limitava sinora al nome e all’indirizzo dei concessionari, all’oggetto della concessione nonché ai diritti e obblighi derivanti dalla concessione. Non erano considerati i fornitori di servizi di telecomunicazione non sottoposti all’obbligo di concessione e i fornitori di servizi a valore aggiunto. Con la modifica proposta si vuole creare trasparenza per tutti gli interessati, in particolare per i clienti, riguardo a tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione e di servizi a valore aggiunto in Svizzera. Questo è tanto più importante se si conside- ra che in futuro l’obbligo di concessione dovrà valere per meno fornitori. L’estensione dell’informazione ai fornitori di servizi a valore aggiunto permetterà di frenare gli abusi e si accompagna pertanto alle prescrizioni contro gli abusi riscon- trati per i servizi a valore aggiunto, previste nell’articolo 12b. Inoltre, per simili informazioni è in tal modo istituita la base legale necessaria con- formemente alla legislazione sulla protezione dei dati. Il capoverso 2 consente in particolare di pubblicare in Internet le misure di sorveglianza adottate nei confronti di fornitori di servizi di telecomunicazione. Ciò è conforme all’articolo 3 lettera c numero 4 e all’articolo 19 capoverso 3 della legge federale del 19 giugno 199244 sulla protezione dei dati (esigenza di una legge in senso formale, che prevede l’accesso ai dati personali degni di particolare protezione mediante una procedura di richiamo). Il capoverso 3 regola l’informazione e la pubblicazione in caso di procedura di vigilanza o di procedura penale in corso. I motivi per un’informazione o una pubbli- cazione (soprattutto nella procedura penale amministrativa) devono prevalere sugli interessi, importanti e degni di particolare protezione, di serbare il segreto da parte delle persone coinvolte nella procedura. Questo è immaginabile per esempio se l’UFCOM dà alle persone che hanno denunciato il comportamento esaminato infor- mazioni sull’apertura della procedura. È immaginabile anche la pubblicazione dell’apertura della procedura nei casi di interesse pubblico.

44 RS 235.1

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Art. 13a Il nuovo articolo 13a costituisce una base legale generale per il trattamento dei dati nell’ambito delle telecomunicazioni.45 L’articolo 13a rappresenta la base legale formale per il trattamento di dati personali (compresi profili della personalità e dati riguardanti perseguimenti e sanzioni ammi- nistrativi o penali) da parte dell’autorità competente secondo il caso (Commissione o Ufficio federale), affinché possa adempiere i compiti che le incombono in virtù della legislazione sulle telecomunicazioni. Simili dati personali possono essere, ad esem- pio, dati sui servizi di telecomunicazione offerti o sull’ubicazione delle antenne. Il disciplinamento generale tiene adeguatamente conto delle esigenze della protezione dei dati. Un disciplinamento più preciso e più dettagliato dei dati da rilevare a livello di legge non ha senso in un settore così dinamico come quello delle telecomunica- zioni. Esso sarebbe d’impedimento allo svolgimento dei compiti che incombono alla ComCom e all’UFCOM e controproducente per lo sviluppo del mercato svizzero delle telecomunicazioni. Il Consiglio federale può tener conto dell’evoluzione nel settore nelle disposizioni d’esecuzione (cpv. 3).

Art. 13b L’articolo 13b descrive le condizioni alle quali l’autorità competente per il tratta- mento dei dati nel caso specifico (Commissione o Ufficio federale) può trasmettere, nell’ambito dell’assistenza amministrativa, dati ad altre autorità in Svizzera o all’estero. Il principio generale secondo cui l’assistenza amministrativa deve avvenire solo in singoli casi motivati non dev’essere espressamente menzionato. La trasmissione dei dati raccolti a servizi statistici pubblici o privati è già disciplina- ta nell’articolo 76 capoverso 2 dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1). Nell’espressione «esecuzione della legislazione sulle telecomunicazioni» rientra anche l’esecuzione delle pene pronunciate in virtù della presente legge.

45 Conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) gli organi federali sono autorizzati a trattare dati personali solo se sono legittimati da una base lega- le in tal senso. Le condizioni legali sono ancora più restrittive se si tratta di dati personali degni di particolare protezione conformemente all’articolo 3 lettera c LPD o di profili del- la personalità. Secondo l’articolo 17 capoverso 2 simili dati possono essere elaborati sol- tanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale. Un’eccezione a questo principio è data qualora l’elaborazione di simili dati sia indispensabile per l’adempimento di un compito chiaramente definito in una legge in senso formale (art. 17 cpv. 2 lett. a LPD). Nell’ambito del messaggio del 25 agosto 1999 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali (FF 1999 7979), il Consi- glio federale ha presentato un disegno di legge federale concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali. Le basi legali sancite nel- la legislazione sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni erano tuttavia escluse da questo progetto, dal momento che la nuova organizzazione in vigore dal 1° gennaio 1998 a seguito della liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni ha avuto ripercussioni sensibili sui compiti in materia di protezione dei dati. L’UFCOM è stato pertanto autorizzato a elaborare in un secondo tempo le basi necessarie per gli adeguamenti delle disposizioni legali (FF 1999 8009).

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2.1.2.2 Concessione per il servizio universale

Art. 14–19b Per motivi di chiarezza, la sezione 2 contiene d’ora in poi unicamente gli obblighi del concessionario del servizio universale. Gli obblighi imposti a tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale o ai fornitori di altri servizi specifici sono disci- plinati nella nuova sezione 3. Sebbene le concessioni per i servizi di telecomunica- zione siano state soppresse, la concessione per il servizio universale esiste ancora. Oltre a una nuova classificazione di alcune disposizioni, intesa a migliorare la siste- matica della sezione, vi sono alcune novità materiali. Ad esempio, l’offerta di pre- stazioni del servizio universale potrà essere suddivisa, in futuro, fra diversi conces- sionari nella medesima zona di concessione (cfr. art. 14 cpv. 2 e 16 cpv. 1). A causa della soppressione della concessione per i servizi di telecomunicazione, il meccani- smo di finanziamento dei costi scoperti del servizio universale ha dovuto essere adeguato (cfr. art. 38). Sulla base dell’articolo 14 capoverso 4, la ComCom può ora rinunciare a bandire una pubblica gara, se uno studio di mercato mostra che la pubblica gara non può svolgersi in condizioni di concorrenza per mancanza di candidati. La nozione di «contributo d’investimento» (art. 15 lett. b e art. 19), la cui interpreta- zione è poco chiara, è sostituita con l’espressione più generale di «indennità finan- ziaria». Al riguardo si intende il finanziamento dei costi scoperti del servizio univer- sale che corrispondono ai costi complessivi netti per la fornitura del servizio universale. Appare importante precisare nella legge che il servizio pubblico di telefonia vocale comprende il collegamento e i servizi supplementari fissati dal Consiglio federale (art. 16 cpv. 1 lett. a). La definizione di servizio pubblico di telefonia vocale rimane tuttavia invariata. Continua a comprendere in particolare le offerte prepagate («pre- paid»). Il Consiglio federale può anche esigere che, oltre all’obbligo di rendere accessibili i dati degli abbonati contenuti negli elenchi, si tenga un elenco universale (art. 16 cpv. 1 lett. d). In questo modo, la centralizzazione dei dati degli elenchi, che consente la fornitura di servizi di informazioni completi, potrebbe essere garantita qualora il mercato stesso non l’assicurasse46. Uno dei principali inconvenienti del sistema attuale consiste nel fatto che quest’ultimo non prevede un elenco globale virtuale basato sul principio dell’accesso reciproco ai dati degli elenchi (cfr. art. 21). La nozione di «cabine publique» utilizzata nel testo francese è sostituita con «poste téléphonique payant public» (art. 16 cpv. 1 lett. c), che si trova anche nel diritto europeo (cfr. art. 6 della direttiva «servizio universale»). Per lo stesso motivo, anche il testo italiano è completato in «telefoni pubblici a pagamento». Segnaliamo inoltre che la legge federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili, LDis, FF 2002 7333) modifica l’articolo 16 LTC (abrogazione del cpv. 1 lett. e ed aggiunta di un nuovo cpv. 1bis) e regolerà così in maniera globale la questione dei servizi di telecomunicazione garan- titi alle persone handicappate, in particolare anche agli ipovedenti, nell’ambito del servizio universale.

46 Attualmente, Swisscom Directories gestisce un elenco centralizzato che comprende i dati di tutti gli abbonati al servizio telefonico pubblico.

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L’articolo 19a concerne il trasferimento e la modifica della concessione per il servi- zio universale ed è stato inserito al posto degli articoli 9 e 10 abrogati. L’artico- lo 19b corrisponde all’articolo 13. Dal momento che la concessione per il servizio universale è per definizione d’interesse pubblico, la pubblicazione delle informazio- ni si impone d’ufficio.

2.1.2.3 Obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specifici

Art. 20–21b L’inclusione degli articoli 20 (chiamate d’emergenza) e 21 (accesso agli elenchi) in una sezione distinta che comprende pure un nuovo articolo sull’interoperabilità (art. 21a) mira a precisare che queste disposizioni si applicano a tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale e non unicamente ai concessionari del servizio universale. Del resto, gli articoli 21a e 21b comprendono pure la possibilità d’imporre certi obblighi a fornitori di altri servizi specifici. La terminologia degli articoli 20 e 21 è adattata affinché l’espressione «prestazioni del servizio universale» che figura nel vecchio articolo 11 capoverso 2, ripreso nell’ambito dell’articolo 21a, sia utilizzata in modo uniforme. I capoversi 1 e 3 del vecchio articolo 21, che hanno una portata più generale, costituiscono ormai il nuovo articolo 12d. Le aggiunte all’articolo 21 capoverso 3 dovrebbero contribuire a risolvere numerosi problemi relativi all’accesso ai dati degli elenchi, riscontrati dai fornitori che deside- rano offrire servizi legati agli elenchi o altri servizi che si basano sui dati degli elenchi. Per servizi basati sui dati degli elenchi si intendono i servizi per i quali l’utilizzazione di dati relativi agli abbonati è assolutamente indispensabile come è il caso attualmente per un numero sempre più grande di servizi o di prestazioni diverse (vigilanza delle telecomunicazioni, localizzazione della provenienza delle chiamate ai servizi d’emergenza, servizi di convalida47). La nozione di servizi basati sugli elenchi esclude invece l’utilizzazione dei dati degli elenchi per fare pubblicità diretta. L’applicazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e determinazione dei prezzi in funzione dei costi è giustificata dal fatto che i fornitori di servizi di teleco- municazione hanno un accesso esclusivo ai dati dei loro abbonati. Affinché la con- correnza funzioni completamente e produca i suoi effetti positivi, l’informazione degli utenti di servizi di telecomunicazione è primordiale e i dati degli elenchi costi- tuiscono in questo senso una risorsa chiave. Si deve dunque evitare che coloro che detengono di prima mano i dati degli abbonati ne limitino in modo abusivo la comu- nicazione a terzi. Inoltre i dati degli elenchi appartengono in primo luogo agli abbo- nati stessi. I fornitori di servizi di telecomunicazione che li raccolgono devono essere risarciti in modo adeguato, ma non devono poterne trarre un vantaggio com- merciale sostanziale. Questa normativa, inoltre, è conforme al nuovo diritto europeo

47 I servizi di convalida permettono di stabilire la relazione tra un numero di telefono e una persona, da cui deriva la loro importanza nell’ambito della fornitura di prestazioni da par- te di terzi che non hanno forzatamente un legame privilegiato con gli abbonati come è il caso, per esempio, per la preselezione del fornitore, la portabilità dei numeri o l’invio di SMS via Internet.

6909

(cfr. art. 25 par. 2, della direttiva «servizio universale»). Rileviamo anche che le controversie in materia potranno essere d’ora in poi portate dinanzi alla ComCom proprio come le controversie relative all’accesso. Dall’importanza crescente dei dati degli abbonati in relazione con la fornitura di servizi o di prestazioni di telecomunicazione sorge la questione di una gestione centralizzata e neutrale di questi dati, che potrebbe essere una soluzione vantaggiosa per il settore, soprattutto per quanto riguarda la qualità. Tale questione era stata affrontata nell’ambito di un gruppo di lavoro comprendente le cerchie interessate, ma la proposta di una base di dati centralizzata, soluzione in vigore in un gran nume- ro di Stati europei, era stata respinta, combattuta da certi attori che invocavano la mancanza di base legale. Anche se non è stata proposta nell’ambito della procedura di consultazione, questa alternativa potrebbe essere una soluzione atta a risolvere i problemi messi in evidenza. Sinora, l’interoperabilità era prevista nell’articolo 11 capoverso 2. Non avendo come obiettivo di migliorare le condizioni di concorrenza, ma di garantire la comunicazio- ne da estremo a estremo fra gli utenti di determinati servizi di telecomunicazione, questa disposizione, dal punto di vista sistematico, è più al suo posto in una sezione dedicata agli obblighi dei fornitori di servizi specifici (art. 21a), anche se provoca un obbligo d’interconnessione (cpv. 3). Quest’ultimo va tuttavia meno lontano che per i fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato, nella misura in cui può essere garantito in maniera indiretta e non si applica il principio dell’orientamento dei prezzi in funzione dei costi (cfr. art. 48 OST). Per il rimanente, restano applicabili le disposizioni di diritto amministrativo e di procedura dell’articolo 11. Inoltre, il Consiglio federale riceve la competenza di imporre altri obblighi ai fornitori tenuti ad assicurare l’interoperabilità in modo da garantire che determinate prestazioni siano fornite a tutti gli utenti indipendentemente dal loro fornitore. È in particolare già il caso in materia di servizi per audiolesi e ipovedenti (cfr. art. 30 OST), del blocco delle comunicazioni uscenti verso servizi a carattere erotico o pornografico (art. 31 OST) e del giustificativo delle tasse (art. 32 OST). Segnaliamo infine che il Consiglio federale potrà estendere il campo di applicazione dell’articolo 21a a servizi diversi dalle prestazioni del servizio universale (cfr. cpv. 2). Potrà in particolare essere il caso dei servizi che hanno assunto un’impor- tanza economica e sociale sufficiente per poter essere considerati utili a tutti gli utenti senza tuttavia essere indispensabili al punto da figurare nelle prestazioni del servizio universale. Si può pensare oggi ai messaggi brevi trasmessi sulla rete tele- fonica (SMS) o anche ai futuri servizi di dati che potranno essere forniti nell’ambito della telefonia mobile di terza generazione (UMTS). L’articolo 21b riprende il vecchio articolo 12 adattandolo al nuovo regime per la fornitura di servizi di telecomunicazione (abolizione delle concessioni). Prevede inoltre che la ComCom debba pubblicare eventuali decisioni di imporre a fornitori di servizi di telecomunicazione un’offerta dettagliata in materia di linee affittate. Sussi- ste in effetti un interesse pubblico manifesto a che gli utenti, in particolare le piccole e medie imprese delle regioni periferiche, conoscano i fornitori presso i quali posso- no ottenere linee affittate a prezzi in funzione dei costi.

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2.1.3 Radiocomunicazioni

Art. 24 Il rilascio di concessioni di radiocomunicazione mediante pubblica gara (concorso basato su criteri o asta pubblica) costituisce una particolare forma di aggiudicazione della concessione. Per questa speciale procedura, le disposizioni procedurali sancite nella legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) non sempre sono adeguate. Nell’ambito del rilascio di una concessione mediante pubblica gara, l’autorità deve valutare le diverse candidature. Non si tratta di accertare i fatti nel senso tradizionale del termine (art. 12 PA), bensì di valutare se i singoli candidati siano in grado, in caso di rilascio della concessione, di mantenere i loro impegni. In questa procedura i candidati sono maggiormente coinvolti rispetto alla cooperazione delle parti richiesta nell’ambito di una procedura amministrativa ordinaria (art. 13 PA), poiché ad essi competono l’elaborazione dettagliata della candidatura e, su richiesta delle autorità, il suo completamento. Dato che una proce- dura di pubblica gara coinvolge numerosi partecipanti, la tutela di segreti commer- ciali assume particolare importanza. Per questi motivi, nei settori riguardanti l’esame degli atti (art. 26 segg. PA), il diritto di audizione (art. 30 e 31 PA) nonché la notifi- ca e la motivazione delle decisioni (art. 34 e 35 PA) possono rendersi necessarie regole specifiche. L’articolo 24 capoverso 2 LTC conferisce pertanto al Consiglio federale la competenza di poter derogare alle regole citate della PA nel disciplinare simili procedure. Ciò vale sia per la procedura di prima istanza sia per la procedura di ricorso. La procedura deve comunque essere conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza e garantire in particolare che tutte le indicazioni date dai richiedenti rimangano confidenziali. Le regole corrispondenti si basano ampiamente sull’ordinamento previsto dalla legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1). La procedura di gara non dev’essere ritardata né ostacolata da rimedi giuridici ingiustificati. Questo rischio esiste soprattutto laddove eventuali richiedenti preferi- rebbero che una gara per l’attribuzione di frequenze radio avesse luogo in un mo- mento successivo, ad esempio, per motivi di natura finanziaria o tecnica. In caso di ritardi o differimenti, i fornitori di servizi di telecomunicazioni che presentano un’offerta dovrebbero rielaborare completamente i loro piani d’affari e finanziari e rinnovare le garanzie bancarie, che per un’asta pubblica possono aggirarsi attorno a decine di milioni di franchi. Ciò rappresenterebbe un aggravio sproporzionato per i candidati alla fornitura di servizi di telecomunicazione. Simili ritardi si ripercuote- rebbero però anche negativamente sullo sviluppo del mercato svizzero delle teleco- municazioni e, di riflesso, sulla piazza economica svizzera. Per questa ragione, secondo l’articolo 24 capoverso 3 LTC le decisioni pregiudiziali e le altre decisioni incidentali non devono essere di per sé impugnabili. Ciò non vale per le decisioni finali.

Art. 24a–24f e 27 Gli articoli 24a–24f riprendono gli articoli 5, 7–10 e 13 ai quali l’attuale articolo 27 rinvia.

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Rispetto alle disposizioni attuali, l’articolo 24d precisa la nozione di trasferimento economico della concessione riferendosi alle disposizioni del diritto della concor- renza (cfr. l’art. 4 cpv. 3 lett. b della legge federale del 6 ottobre 199548 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza e l’ordinanza del 17 giugno 199649 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese). Il fatto di menzionare esplicitamente la competenza dell’autorità concedente di modificare o revocare le concessioni di radiocomunicazione (art. 24e) crea certezza del diritto per l’autorità incaricata di amministrare lo spettro delle frequenze. Dato che l’industria sviluppa a intervalli di tempo sempre più ridotti nuovi tipi di impianti di radiocomunicazione, ai fini di un’amministrazione efficace dello spettro delle frequenze è necessario che quest’ultimo possa essere nuovamente suddiviso una volta revocate le concessioni di radiocomunicazione rilasciate per una determinata banda di frequenza. In effetti, con il solo ausilio degli strumenti attualmente impie- gati per la risuddivisione delle bande di frequenza, in futuro non sarà più possibile garantire l’accesso allo spettro delle frequenze in un momento considerato ottimale per le nuove tecnologie e per l’economia in generale. La revoca costituirà in linea di principio una soluzione di ultima ratio e se sarà decretata il concessionario avrà diritto a un risarcimento come nel caso di modifica sostanziale. L’attribuzione delle frequenze costituisce un elemento essenziale dell’oggetto della concessione. È quindi giustificato sottoporre l’UFCOM all’obbligo di dare informa- zioni in merito (art. 24f). La pubblicazione di informazioni sull’ubicazione delle stazioni emittenti può rispondere a un interesse pubblico ai sensi del capoverso 250. Il nuovo tenore dell’articolo 27 precisa che le disposizioni degli articoli 13a e 13b sul trattamento dei dati personali e sull’assistenza amministrativa si applicano anche nel settore delle radiocomunicazioni.

2.1.4 Elementi d’indirizzo

Art. 28 Le modalità alternative di composizione delle controversie (Alternative Dispute Resolution [ADR]) designano tutte le procedure non giurisdizionali di composizione delle controversie condotte da una terza parte neutrale, escluso l’arbitrato. L’ADR è in fase di espansione, sperimentazione e innovazione in tutta l’Europa. Nel contesto del commercio elettronico è divenuta una priorità politica per l’UE (cfr. Libro verde sui modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale [COM (2002) 196]). Questo sviluppo dell’ADR dipende dalle difficoltà di accedere alla giustizia (durata, complessità e costo delle procedure, in particolare in caso di controversie transfrontaliere con conflitti di legislazioni e di giurisdizioni), difficoltà che si sono accentuate nel mondo virtuale, senza frontiere e in rapida evoluzione dell’Internet. L’ADR si è ampiamente affermata per far fronte alle registrazioni di nomi di domi- nio che violano intenzionalmente i diritti di terzi in materia di proprietà intellettuale

48 RS 251 49 RS 251.4 50 Cfr. già ora le informazioni disponibili sul sito Internet dell’UFCOM al seguente indiriz- zo: http://www.ufcom.ch/it/funk/freq_nutzung/standorte/index.html.

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(«cybersquatting» o «Domain Name Grabbing»). L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ha in particolare adottato, il 24 ottobre 1999, la procedura UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) e accreditato quattro centri di risoluzione delle controversie per i domini generici (gTLD come «.com», «org.» o «.info»). Nella sua risoluzione 102 approvata in occasione della Conferenza dei plenipotenziari di Marrakesch nel 2002, l’Unione internazionale delle telecomunica- zioni (UIT) ha stimato essere di interesse generale che il sistema di gestione dei nomi di dominio e degli indirizzi Internet comprenda procedure di composizione delle controversie. Per quel che riguarda l’ambito la cui gestione rientra nella com- petenza della Svizzera sulla base dell’articolo 28 capoverso 1 LTC, cioè il ccTLD (country code Top Level Domain) «.ch», l’articolo 14g dell’ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT; RS 784.104) prevede l’istituzione, da parte della fondazione Switch, di un servizio di composizione delle controversie. Tenuto conto dell’importanza che assume l’ADR, occorre sancire nella legge la possibilità di ricorrere a questa modalità di comporre le controversie in funzione dei bisogni per tutti gli elementi d’indirizzo e affidare al Consiglio federale il compi- to di prevedere se necessario norme per quanto riguarda l’organizzazione, la proce- dura, la risoluzione delle controversie e la nomina degli esperti. Le ADR non hanno, per contro, come obiettivo di risolvere le questioni relative a eventuali danni o interessi o riguardanti la validità di eventuali diritti di terzi in materia di proprietà intellettuale. L’ADR costituisce un’alternativa credibile a una procedura giudiziaria solo se presenta vantaggi in termini di rapidità, efficacia e costi, rispettando nel contempo determinati diritti fondamentali delle parti. La sua efficacia dipende in larga misura dall’obbligo per i titolari degli elementi d’indirizzo interessati di lasciarvisi interes- sare da terzi «lesi», sotto pena di vedersi infliggere danni; dipende anche dalla facoltà della parte terza neutrale di imporre la propria soluzione (revoca, trasferi- mento) alle entità – UFCOM o terzi delegatari – che amministrano gli elementi d’indirizzo interessati. Ciò distingue l’ADR dall’organo di conciliazione previsto all’articolo 12c del presente disegno. Fra le garanzie procedurali minime di cui deve dar prova un’ADR, si devono menzionare i principi di imparzialità del «terzo» nei confronti delle parti, di trasparenza, efficacia, equità e confidenzialità. Questi princi- pi implicano una concretizzazione in funzione dei tipi di ADR e delle controversie in questione. L’istituzione di una ADR non implica nessuna restrizione del diritto fondamentale all’accesso alla giustizia, dato che il ricorso alle vie civili è fatto salvo in ogni momento. Come indica il Libro verde dell’UE, le relazioni procedurali fra i sistemi di ADR e le azioni giudiziarie sono molto complesse e devono essere ulteriormente approfon- dite. In particolare, per il momento non è risolta la questione se l’ADR deve essere accompagnata da un regime di sospensione dei termini di prescrizione che potrebbe evitare che l’azione si estingua. Il fatto che le decisioni di ADR possano essere obbligatorie per le entità che gestiscono gli elementi d’indirizzo può inoltre avere come conseguenza di modificare completamente il ruolo e la posizione giuridica delle parti in un eventuale processo. Il titolare che si vede ritirare un elemento d’indirizzo deve fornire la prova del suo interesse alla protezione giudiziaria se vuole intentare un’azione in constatazione dell’inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico. Inoltre deve sopportare l’onere oggettivo della prova (art. 8 CC), mentre inizialmente era titolare di un diritto d’uso su un elemento d’indirizzo. Le

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azioni civili dei titolari di elementi d’indirizzo sono fatte salve. In caso di azioni civili, questi ultimi devono vedersi riconoscere un interesse ad agire in tutti i casi. Tenuto conto delle attuali incertezze giuridiche e del fatto che i rapporti tra procedu- ra civile e ADR dipendono in larga misura dalle caratteristiche dell’ADR in questio- ne, occorre delegare al Consiglio federale la soluzione delle altre questioni sulle relazioni procedurali fra i sistemi di ADR e le azioni giudiziarie.

2.1.5 Impianti di telecomunicazione

Art. 31–34a L’articolo 31 è stato rielaborato soprattutto dal punto di vista formale, per meglio definirne i singoli capoversi. Fra le prescrizioni importanti che il Consiglio federale deve poter fissare figurano le esigenze fondamentali menzionate ora nel capoverso 1, vale a dire esigenze formula- te in maniera generale che devono soddisfare gli impianti di telecomunicazione per essere offerti, immessi in commercio, costruiti e messi in servizio. Queste esigenze fondamentali, che derivano dalla regolamentazione europea applicabile, sono con- cretizzate dall’UFCOM secondo le modalità previste nel capoverso 2. Le esigenze fondamentali valgono per gli impianti di telecomunicazione per i quali non esistono ancora norme. Nel caso di simili impianti, l’UFCOM ha la possibilità di non definire alcuna norma o di non dichiararla come vincolante. Per questa ragione, per l’obbligo dell’UFCOM stabilito nel capoverso 2 dev’essere formulata una riserva. Nel caso in cui l’UFCOM non abbia designato alcuna norma o non l’abbia dichiarata come vincolante, gli impianti che non si avvalgono ancora di tecnologie standardizzate devono essere conformi alle norme riconosciute della tecnica per essere offerti e immessi in commercio, come prescritto dal capoverso 4. In quest’ultimo capoverso il termine prescrizione è stato sostituito con esigenza fondamentale per le seguenti ragioni: in primo luogo, le norme, le specifiche ecc. menzionate nel capoverso 1 sono legate a esigenze fondamentali e non ad altre prescrizioni, ad esempio al con- trassegno; in secondo luogo, il Consiglio federale potrebbe, senza aver fissato esi- genze fondamentali, adottare prescrizioni in relazione alla registrazione, all’infor- mazione agli utenti ecc. L’adeguamento nel capoverso 3 è riconducibile al cambiamento dell’Ufficio federa- le dell’economia esterna in Segretariato di Stato dell’economia (Seco). Se esistono motivi legati alla sicurezza tecnica delle telecomunicazioni, il capover- so 5 prevede che determinati impianti di telecomunicazione possono essere ceduti solo a persone particolarmente qualificate. Per attuare questa limitazione ed evitare che simili impianti siano affidati a persone non autorizzate, l’UFCOM deve anche poter fissare i dettagli della cessione degli impianti (ad es. dietro presentazione di una prova). L’articolo 32 è stato completato nel senso che il Consiglio federale può prevedere eccezioni al principio definito in questo articolo. Nessuna riserva è ad esempio formulata nel caso in cui gli impianti di radiocomunicazione in esercizio potrebbero subire interferenze e interferire con il nuovo servizio di radiocomunicazione a causa della modifica dell’attribuzione delle frequenze.

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La direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunica- zione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (R&TTE)51, che è stata ripresa integralmente dal legislatore svizzero, prevede nell’articolo 1 una riserva per agli apparecchi «usati esclusivamente nelle attività concernenti la pubblica sicurez- za, la difesa, la sicurezza dello Stato o nelle attività dello Stato in materia di diritto penale». Allo scopo di promuovere la prevenzione e la lotta contro il crimine, l’articolo 32a istituisce la base legale che permette di escludere impianti di teleco- municazione (per esempio impianti che provocano interferenze, trasmettitori che permettono di localizzare un oggetto o una persona, microspie) dalle disposizioni ordinarie in vigore per l’offerta, l’immissione in commercio, la messa in servizio, l’installazione e l’esercizio nella misura in cui debbano essere esercitati dalle autori- tà (in particolare dalle autorità di polizia e dalle autorità incaricate dell’esecuzione delle pene) per garantire la sicurezza pubblica. Secondo l’articolo 34 capoverso 1ter, il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali le autorità di polizia e le autorità incaricate dell’esecuzione delle pene possono, nell’interesse della sicurezza pubblica, installare, mettere in servizio ed esercitare un impianto interferente senza rendersi colpevoli di un’infrazione ai sensi dell’articolo 51. Se l’installazione di impianti interferenti lede eccessivamente gli interessi pubblici o gli interessi di terzi, l’UFCOM deve poter adottare misure contro il loro gestore come contro qualsiasi altro gestore di un impianto di telecomunica- zione (cfr. secondo periodo). L’introduzione dell’articolo 34 capoverso 1bis è riconducibile alle nuove procedure per l’immissione in commercio che sono state riprese nella legislazione svizzera dalla direttiva 99/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (R&TTE). Visto che la responsabilità per quanto riguarda queste nuove procedure spetta al costruttore e considerato che prima dell’immissione in commercio degli impianti non è previsto alcun controllo statale, potrebbe trascorrere molto tempo prima di riuscire a provare la non conformità di impianti di telecomunicazione responsabili di interferenze. Nel frattempo, l’UFCOM deve poter adottare provve- dimenti per evitare altre interferenze. L’articolo 33 non trova applicazione in questo caso, dato che le sue disposizioni si riferiscono solo a impianti non conformi. Il nuovo articolo 34a precisa che le disposizioni degli articoli 13a e 13b sul tratta- mento dei dati personali e sull’assistenza amministrativa sono pure valide nel settore degli impianti di telecomunicazione.

Art. 35–37 L’articolo 35 subisce solo alcuni adattamenti di natura terminologica. In seguito alla soppressione delle concessioni per servizi di telecomunicazione, il diritto di utilizza- re aree di uso comune concerne tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione. Ciò non dovrebbe tuttavia implicare un maggiore sfruttamento di queste aree in quanto i fornitori che installano impianti di telecomunicazione sul suolo pubblico sono di norma, secondo il diritto vigente (art. 4 cpv. 1 LTC), soggetti all’obbligo di avere una concessione. L’abolizione del regime della concessione non avrà dunque come conseguenza di aumentare il numero dei fornitori che utilizzano aree di uso comune.

51 GU L 91 del 7 aprile 1999, pag. 10.

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La nozione di cabina pubblica invece è sostituita con quella di telefono pubblico a pagamento (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. c), utilizzata anche nel diritto europeo (cfr. art. 6 della direttiva «servizio universale»). Nell’articolo 36 capoverso 2 si precisa che può essere prescritto l’uso in comune non solo di impianti di telecomunicazione, bensì anche di altri impianti, ad esempio di canalizzazioni di cavi o stazioni emittenti (piloni delle antenne). Inoltre, l’UFCOM può obbligare diversi fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare in comune i loro impianti, prima della loro costruzione (cpv. 3). Il rinvio, nell’attuale capoverso 2 secondo periodo, alle regole d’interconnessione si rivela superfluo, dato che sia la portata dell’indennità sia la procedura sono sufficientemente definite nell’articolo 36 capoverso 2. Vi si precisa in particolare che l’UFCOM può intervenire unicamente su richiesta. Per quanto riguarda il diritto d’espropriazione previsto all’articolo 36 capoverso 1, che non viene modificato, il Consiglio federale aveva precisato nel suo messaggio del 10 giugno 199652 che l’interesse pubblico era presunto per i concessionari di servizi di telecomunicazione. Con l’abolizione del regime delle concessioni per i servizi di telecomunicazione, questo dovrebbe continuare ad essere il caso per la costruzione di reti destinate alla fornitura di servizi di telecomunicazione destinati al pubblico. L’articolo 37 escludeva non tanto le linee quanto le canalizzazioni di cavi dal princi- pio d’accessione (art. 667 cpv. 1 CC). Per i motivi già menzionati nell’articolo 35, la soppressione delle concessioni di telecomunicazione e la generalizzazione del diritto di proprietà sulle linee a tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione non dovreb- bero avere conseguenze pratiche.

2.1.6 Tasse

Art. 38 Nel sistema basato sull’obbligo generale di notifica, tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione, e non unicamente i concessionari di servizi di telecomunicazio- ne, sono chiamati a contribuire al finanziamento del servizio universale. Questo sistema appare peraltro più equo e impedisce distorsioni sul mercato. Tuttavia, il Consiglio federale può esentare dal pagamento della tassa i fornitori con una cifra d’affari esigua. Si tratta di una tassa di compensazione ad uso particolare perché serve a compensare l’onere di diritto pubblico del concessionario del servizio universale allo scopo di finanziare il servizio universale. È finalizzata a instaurare una concorrenza equa tra il concessionario del servizio universale e gli altri fornitori di servizi di telecomuni- cazione e a garantire un servizio universale soddisfacente in tutte le regioni del Paese. Pertanto si fonda direttamente sull’articolo 92 della Costituzione federale (Cost.). Il rinvio alle cifre d’affari soggette all’imposta sul valore aggiunto è stralciato. In effetti, le prestazioni dei servizi di telecomunicazione non sono definite allo stesso modo nella legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (RS 641.20) e nella

52 Cfr. FF 1996 III 1297

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LTC. Inoltre, l’amministrazione dell’imposta sul valore aggiunto dispone unicamen- te di dati globali relativi alle cifre d’affari. Molti fornitori di servizi di telecomunica- zione sono infatti attivi anche in altri settori, cosicché risulta difficile distinguere la cifra d’affari proveniente dalla fornitura di servizi di telecomunicazione da quella di altri servizi. Il Consiglio federale adotterà quindi le misure necessarie per stabilire la cifra d’affari dei fornitori di servizi di telecomunicazione in base alla quale sarà calcolata la tassa per il servizio universale.

Art. 39 I criteri per il calcolo delle tasse sulle concessioni di radiocomunicazione (cpv. 2), essenzialmente di natura tecnica, si sono rivelati, in passato, troppo limitativi. Si deve pertanto introdurre anche il criterio economico di «valore delle frequenze». Ad esempio, le frequenze per le quali le concessioni di radiocomunicazione permettono un impiego in zona urbana hanno più valore di quelle per le quali è unicamente permesso un impiego in zona rurale, perché lo spettro nella zona urbana è maggior- mente occupato che nella zona rurale. Di conseguenza l’autorità incaricata della gestione dello spettro aderirà difficilmente alle domande di concessioni per frequen- ze che permettono un’utilizzazione nella zona urbana, mentre attribuirà più facil- mente concessioni che permettono un’utilizzazione nella zona rurale. Il nuovo criterio consente dunque di fissare l’importo delle tasse in funzione della richiesta relativa alle frequenze. Secondo il capoverso 3 finora vigente, la tassa di concessione corrispondeva al ricavato della vendita all’asta dopo la deduzione della tassa amministrativa. Il nuovo capoverso 3 precisa ora che per tassa amministrativa si intendono unicamente le spese dovute per la pubblica gara, lo svolgimento dell’asta e il rilascio della conces- sione di radiocomunicazione. Essa non comprende quindi i costi delle operazioni successive, quali la gestione delle frequenze, la sorveglianza, le modifiche o l’aggiornamento della concessione. Simili spese sono messe in conto ai concessiona- ri separatamente sotto forma di tasse amministrative. Ciò corrisponde alla prassi attuale (cfr. art. 7 dell’ordinanza del DATEC del 22 dicembre 199753 sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni).

Art. 40 Le modifiche nel capoverso 1 rappresentano aggiunte e adeguamenti ai compiti supplementari delle autorità competenti prescritti dalle nuove disposizioni. Riguardo al capoverso 1 lettera c si veda l’articolo 12c. Si è pensato a una tassa in funzione dei costi conformemente all’ordinanza del DATEC sulle tasse amministra- tive nel settore delle telecomunicazioni. Se un’attività è delegata a un terzo (cpv. 2), quest’ultimo deve poter fissare libera- mente il prezzo dei suoi servizi. Il principio della copertura dei costi e dell’equiva- lenza non è applicabile in questo caso. Tuttavia, vanno previsti strumenti per impe- dire gli abusi, segnatamente nel caso in cui non vi sia una concorrenza sufficiente.

53 RS 784.106.12

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Art. 41 L’importo delle tasse per il finanziamento del servizio universale non può essere fissato anticipatamente dal Consiglio federale. Esso può solo emanare disposizioni relative alle basi di calcolo.

2.1.7 Segreto delle telecomunicazioni e protezione dei dati

Art. 45a L’invio in massa di messaggi di natura pubblicitaria mediante la tecnica delle tele- comunicazioni è disciplinato dal nuovo articolo 3 lettera o della legge federale contro la concorrenza sleale (cfr. allegato). È facile per i mittenti inviare messaggi del genere se tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione non vi si oppongono senza eccezioni. Per questo motivo l’articolo 45a obbliga e autorizza tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione a lottare contro questa pubblicità con mezzi adeguati e proporzionati. I fornitori che di propria iniziativa si oppongono agli invii in massa illeciti possono motivarlo nei confronti dei mittenti con l’impegno da loro assunto in virtù dell’articolo 45a. L’articolo 45a esige e consente solo misure sensate che si possono realizzare tecnicamente con un onere ragionevole (a condizione che si tratti di misure tecniche). Il Consiglio federale può decidere quali sono queste misure a seconda dello stato di evoluzione della tecnica. Una di queste misure, ad esempio, è lo scioglimento di un contratto di prestazioni di un fornitore di servizi di telecomu- nicazione con un cliente se il fornitore continua a ricevere reclami da parte di desti- natari di invii di massa illeciti spediti dal cliente in questione.

Art. 45b Per i servizi di telecomunicazione e la loro fatturazione occorrono dati sull’ubica- zione degli utenti mobili. Questi dati possono però essere utilizzati anche per altri scopi. Sulla base di questi dati, i fornitori di servizi di telecomunicazione o terzi sono in grado di offrire ai clienti prestazioni specifiche in relazione al loro attuale luogo di soggiorno, per esempio il programma dei cinema, informazioni sugli alber- ghi o il percorso per raggiungere un determinato indirizzo. Sono ipotizzabili anche impieghi che violano la sfera privata dei clienti. Questa sfera privata deve pertanto esser protetta per quanto riguarda i dati relativi all’ubicazione. L’articolo 45b per- mette di utilizzare i dati relativi all’ubicazione solo in tre casi e precisamente se sono necessari per la fornitura o la fatturazione, se sono resi anonimi o per fornire altri servizi se i clienti hanno dato esplicitamente il loro consenso. Questa normativa corrisponde all’articolo 9 della direttiva europea «vita privata e comunicazioni elettroniche». L’articolo 45b non interessa la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1; cfr. art. 44). Come lex specialis, si applica in tutti i casi che sottostanno al suo campo di applicazione.

Art. 45c Una parte in rapida crescita del traffico delle telecomunicazioni si svolge tra appa- recchi, spesso senza che gli utenti se ne accorgano. La sfera privata delle persone

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comprende tuttavia anche i dispositivi utilizzati. Esse devono pertanto essere protette nella loro sfera privata da accessi indesiderati o illeciti di terzi a questi apparecchi. Ciò vale anche se questi dispositivi non sono specialmente protetti contro l’accesso non autorizzato come prevedono gli articoli 143 e 143bis del Codice penale svizze- ro54. Inoltre devono essere concepite norme che regolino in maniera ordinata i processi di telecomunicazione di cui le persone non si rendono conto. Il trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 45c comprende la memorizzazione, l’accesso e ogni altro trattamento. Attualmente, gli interventi contemplati dall’arti- colo 45c sono ad esempio l’installazione e l’uso di cosiddetti «cookie», virus Inter- net, «hidden identifier», o «spyware». Alcuni di questi programmi trasmettono i dati in maniera parzialmente autonoma dal punto di vista delle telecomunicazioni. Comunicano a chi li utilizza in particolare informazioni sulle pagine Internet chieste attraverso un computer esterno, ma servono anche a molte altre finalità. L’uso di tali programmi è pertanto regolato dall’articolo 45c, il quale assicura che ogni trattamen- to di dati su un dispositivo di terzi serva alla trasmissione mediante tecnica di tele- comunicazione o che possa essere controllato dall’utente del dispositivo. Corrispon- de all’articolo 5 capoverso 3 della direttiva europea «vita privata e comunicazioni elettroniche».

2.1.8 Interessi nazionali importanti

Art. 48a Il nuovo articolo 48a consente al Consiglio federale di imporre oneri per garantire la sicurezza e la disponibilità degli impianti o dei servizi di telecomunicazione e migliorare, di conseguenza, la sicurezza nel settore delle telecomunicazioni. In questo modo si tiene conto degli interessi inerenti alla sicurezza nel settore specifico riconosciuti sia nell’UE55 sia in Svizzera56. In considerazione dello sviluppo tecnico, non è possibile prevedere quali prescrizioni risulteranno necessarie in futuro. Oggi sembrano esserlo quelle relative alla disponibilità, al rilevamento di elementi di rete non ridondanti e all’obbligo degli esercenti di poter esercitare autonomamente le reti anche dalla Svizzera57. L’articolo 48a colma una lacuna del disciplinamento; l’articolo 46 tutela solo i diritti della personalità e concerne solo le ingerenze ester- ne; l’articolo 47 riguarda soltanto le situazioni straordinarie.

54 RS 311.0 55 Risoluzione del Consiglio del 28 gennaio 2002 relativa ad un approccio comune e ad azioni specifiche nel settore della sicurezza delle reti e dell’informazione, GU C 43 del 16 febbraio 2002, pag. 23; art. 4 della direttiva «servizio universale». 56 «Sicherheitsinteressen der Schweiz an Rundfunk- und Telekommunikations-Infra- strukturen in ausserordentlichen Lagen» (Sicurezza svizzera delle infrastrutture di radio- dffusione e di telecomunicazione in situazioni straordinarie), rapporto del Consiglio fede- rale alla Commissione della politica di sicurezza delle Camere federali del 30 novembre 2001. 57 Cfr. «Sicherheitsinteressen der Schweiz an Rundfunk- und Telekommunikations-Infra- strukturen in ausserordentlichen Lagen» (Sicurezza svizzera delle infrastrutture di radio- diffusione e di telecomunicazione in situazioni straordinarie), rapporto del Consiglio fede- rale alla Commissione della politica di sicurezza delle Camere federali del 30 novembre 2001, n. 4.2.1.2 e 4.2.1.5.

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2.1.9 Disposizioni penali

Art. 52 La lettera a del capoverso 1 è adattata alla soppressione delle concessioni per servizi di telecomunicazione. Con la modifica della lettera c, si precisa il tipo di utilizzo di un elemento d’indirizzo che soggiace a questa disposizione.

2.1.10 Vigilanza

Art. 58 Il campo di applicazione dell’articolo 58 non si limita più soltanto ai concessionari, ma a tutte le persone soggette al diritto delle telecomunicazioni. È così colmata una lacuna nel sistema di vigilanza della LTC poiché, secondo il diritto in vigore, non si possono applicare misure di vigilanza nei confronti di fornitori di servizi di teleco- municazione notificati (quindi non concessionari) né nei confronti di titolari di imprese individuali (p. es. 0800, 09XX), pur essendo anche questi soggetti alla LTC. I fornitori di servizi di telecomunicazione che non utilizzano lo spettro delle fre- quenze, inoltre, non hanno più bisogno di una concessione. Tuttavia, anch’essi devono continuare ad essere sottoposti alla vigilanza dell’Ufficio federale. Al momento attuale non si prevede di delegare compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto privato (cpv. 1 secondo periodo). Come conseguenza dell’aumento delle persone assoggettate all’articolo 58, la com- petenza di svolgere compiti di vigilanza passa dalla ComCom all’UFCOM. La ComCom continua a essere competente per le misure di vigilanza soltanto nei casi in cui ha rilasciato una concessione. Dal punto di vista del contenuto l’articolo 58 non apporta quindi alcun cambiamento alla ripartizione delle competenze tra ComCom e UFCOM. Il capoverso 2 lettera d è completato conformemente alla normativa europea, come conseguenza della cessazione dell’obbligo di concessione per tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione. Non è più possibile porre fine all’attività di un fornito- re non soggetto a concessione mediante il ritiro della concessione. In caso di infra- zioni fondamentali, l’autorità di vigilanza deve tuttavia avere la possibilità, quale ultima ratio, di terminare l’attività di un fornitore. Se la Commissione è competente secondo il capoverso 4, la persona responsabile deve naturalmente informare anche la Commissione (e non l’Ufficio) delle disposi- zioni prese secondo il capoverso 2 lettera a in fine.

Art. 59 Come per le misure di vigilanza, l’obbligo di informazione (cpv. 1) è esteso a tutte le persone soggette alla LTC (cfr. anche le disposizioni specifiche contenute nell’articolo 29 per i titolari di elementi di indirizzo e nell’articolo 33 per il controllo degli impianti di telecomunicazione). La statistica ufficiale delle telecomunicazioni (cpv. 2) riguarda invece soltanto i fornitori di servizi di telecomunicazione che soggiacciono all’obbligo di notifica. I

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dati personali che sono raccolti per fini statistici non possono, in linea di principio, essere utilizzati per altri scopi. Il capoverso 2bis ricorda questo segreto statistico definendo le eccezioni. Le decisioni regolatrici (lett. d) comprendono in particolare le decisioni in materia di accesso (art. 11) e quelle che risultano dalla vigilanza del mercato (art. 58 e 60). Tenuto conto della struttura particolare e del bisogno di trasparenza del mercato delle telecomunicazioni, si deve in particolare autorizzare l’UFCOM a pubblicare le quote di mercato dei fornitori (cpv. 2ter).

Art. 60 Il capoverso 1, conformemente all’articolo 58, non contempla più soltanto i fornitori di servizi di telecomunicazione, bensì le imprese in generale e quindi, per esempio, anche i titolari di imprese individuali. In francese il tenore attuale del capoverso 1 si riferisce a tutte le imprese e risulta quindi meno circoscritto delle versioni in tedesco e in italiano che parlano soltanto dei fornitori di servizi di telecomunicazione. La versione in francese è da preferire poiché in questo modo si può procedere anche contro imprese che non forniscono servizi di telecomunicazione, ma ciononostante sono soggette alla LTC (fornitori di servizi a valore aggiunto, titolari di concessioni di radiocomunicazione ecc.). Invece i privati che non esercitano imprese commerciali, come i radioamatori, non sono assoggettati alla LTC. Il conseguimento di un vantaggio non costituisce più una condizione per infliggere una sanzione, la cui funzione è di consentire l’applicazione del diritto. In questo contesto non è rilevante, infatti, il fatto che un’impresa consegua un vantaggio commettendo un’infrazione. Tale vantaggio è già preso in considerazione nell’ambito della confisca degli introiti conseguiti violando le norme giuridiche (art. 58 cpv. 2 lett. b). Il capoverso 1 è stato completato in modo tale da consentire di infliggere una san- zione amministrativa anche in caso di violazione del diritto applicabile. Questo complemento consente di infliggere sanzioni a imprese non concessionarie in caso di gravi violazioni del diritto senza che prima tali imprese debbano essere necessaria- mente sollecitate mediante decisione a cessare di violare il diritto. In questo modo la Commissione e l’Ufficio federale sono in grado di garantire l’applicazione del diritto anche in un settore come quello delle telecomunicazioni soggetto a mutamenti rapidi e costanti e nei confronti di imprese di grandi dimensioni e disposte a rischiare. Considerare i guadagni conseguiti mediante una violazione come limite massimo della sanzione (importo di tre volte superiore) non è un criterio idoneo, poiché spesso non è possibile quantificare i guadagni. Essi sono sostituiti, di conseguenza, con il limite massimo alternativo, già esistente, rappresentato dal dieci per cento dell’ultima cifra d’affari annua realizzata in Svizzera che, tuttavia, è presa in consi- derazione su una base più ampia: non è determinante soltanto l’ultima cifra d’affari, bensì la cifra d’affari media realizzata negli ultimi tre anni d’esercizio. Come nell’articolo 58, il disciplinamento delle competenze ripartite tra l’UFCOM e la ComCom viene adeguato (cpv. 2). Nel nuovo capoverso 3 sono elencate le principali basi necessarie per stabilire l’im- porto della sanzione. La gravità della violazione e la situazione finanziaria dell’im- presa concretizzano il principio, generalmente valido, della proporzionalità.

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2.1.11 Disposizioni transitorie

Art. 68a Le concessioni GSM, WLL e UMTS mantengono la loro validità come concessioni di radiocomunicazione, ma il loro contenuto dev’essere adeguato. Occorre perciò stralciare tutte le disposizioni che non riguardano direttamente l’utilizzo dello spet- tro delle frequenze, in particolare gli obblighi relativi alla fornitura di servizi di telecomunicazione (servizi d’emergenza, interoperabilità, segreto delle telecomuni- cazioni ecc.). Secondo i principi generali del diritto amministrativo, la concessione di radiocomunicazione, tuttavia, può contenere obblighi specifici relativi al roaming e ai servizi disponibili sul territorio e per la popolazione. La concessione del servizio universale rilasciata a Swisscom sino al 31 dicembre 2007 continuerà a essere retta dalle disposizioni previgenti.

2.2 Modifica del diritto vigente (allegato) 2.2.1 Articolo 3 LCSl Aumentano rapidamente in tutto il mondo i messaggi pubblicitari inviati mediante tecniche di telecomunicazione senza che i destinatari abbiano la possibilità di oppor- visi. Contrariamente a quanto avviene per altre forme di pubblicità, l’invio di pub- blicità di massa ha costi irrilevanti per i mittenti. Sono invece chiamati a pagare coloro che trasmettono e ricevono i messaggi. Essi devono mettere a disposizione risorse di trasmissione e di memoria e sopportare le conseguenze dovute al blocco di queste capacità dagli invii pubblicitari di massa. Inoltre, devono impiegare tempo di lavoro per trattare e ricevere gli invii. Rispetto alle forme pubblicitarie tradizionali vi è un rovesciamento della ripartizione dei costi, senza alcuna possibilità di opporsi. Gli invii di massa hanno ormai assunto una dimensione che la maggioranza dei destinatari non può accettare. Coloro che trasmettono e ricevono involontariamente simili messaggi devono quindi essere protetti. La nuova lettera o dell’articolo 3 LCSl conferisce ai destinatari il diritto di decidere se desiderano ricevere tali messaggi. La regolamentazione dà seguito alla mozione Sommaruga (00.3393: Invii in massa di messaggi elettronici non richiesti a scopo pubblicitario («spamming») e corrisponde all’articolo 13 della direttiva europea sulla protezione dei dati. È indispensabile anche perché altrimenti taluni mezzi di comunicazione come la posta elettronica potrebbero diventare inutilizzabili. Questa questione non è disciplinata nella LTC, bensì nella LCSl trat- tandosi in primo luogo di utenti (e non di fornitori) di servizi di telecomunicazione. I fornitori incaricati di trasmettere la pubblicità sono inoltre considerati nell’artico- lo 45a LTC. L’applicazione del diritto della protezione dei dati non è in nessun caso esclusa. L’automatizzazione permette l’invio in massa di messaggi pubblicitari. Per questo motivo la disposizione contempla tutti i tipi di comunicazione elettronica (dispositivi automatici di chiamata, telefax, SMS, e-mail ecc.). Non ne fa parte la pubblicità non automatizzata, che richiede l’intervento di una persona (p. es. chiamate pubblicita- rie) e pertanto è meno soggetta al rischio di abusi. Per questa continua a valere la regolamentazione, sufficiente, dell’articolo 65 capoverso 1 OST (modello «opt-

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out»). Non è contemplata da questa disposizione neppure la pubblicità spedita in relazione con contenuti richiesti dal destinatario (p. es. pubblicità su pagine Internet, pubblicità radiotelevisiva). Il campo di applicazione della lettera o è pertanto limitato alla pubblicità di massa senza relazione con un contenuto richiesto. Essa deve: 1. essere inviata con il consenso del cliente; 2. contenere la menzione corretta del mittente; e 3. indicare la possibilità di rifiutare questo genere di pubblicità. È considerata priva dell’indicazione corretta del mittente, per esempio, la pubblicità in cui i dati relativi al mittente impediscono di stabilire il relativo committente o la pubblicità senza l’indicazione del mittente. Il destinatario può rifiutare in qualsiasi momento ulteriore pubblicità elettronica anche dopo aver dato il suo accordo. Egli deve esserne reso attento in modo chiaro e evidente in occasione di ogni contatto. Il rifiuto non gli deve provocare oneri o costi (a parte i costi marginali e praticamente inevitabili come i costi dell’accesso Internet per la spedizione di posta elettronica). Il secondo periodo amplia le possibilità in materia di pubblicità rispetto al primo periodo: se un cliente ha dato il proprio indirizzo per un acquisto, quest’ultimo può essere utilizzato per la pubblicità di massa se il cliente non si è opposto quando gli è stata indicata tale possibilità. In deroga al primo periodo, il secondo periodo regola solo la questione del consenso. Le altre condizioni del primo periodo (menzione corretta del mittente, indicazione della possibilità di opporsi) restano valide.

2.2.2 Articolo 10 LStat L’Ufficio federale di statistica (UST) fornisce prestazioni di informazione per lo Stato, l’economia e la società. Informazioni statistiche affidabili sono indispensabili per le società moderne. È sufficiente pensare alla statistica sanitaria, alla contabilità nazionale (calcolo del PIL) o all’indice nazionale dei prezzi al consumo, che è molto importante quale base per la compensazione del rincaro al momento delle trattative salariali come pure per l’adeguamento annuale delle rendite. Gran parte delle stati- stiche è basata su sondaggi svolti presso la popolazione. Questi sondaggi sono svolti solo presso una parte della popolazione. Si tratta cioè di rilevazioni per campione presso le economie domestiche e le persone, estratte a sorte da un registro di cam- pionamento. La qualità delle statistiche dipende in gran parte dalla qualità del registro di campio- namento. Solo se il registro di campionamento comprende il più completamente possibile le economie domestiche della Svizzera si possono evitare distorsioni e ripercussioni gravi per l’economia dovute ad adeguamenti sbagliati di stipendi e rendite a causa, ad esempio, di un rincaro calcolato male. Finora l’elenco telefonico di Swisscom è servito da base per il registro di campio- namento per le rilevazioni rappresentative presso le famiglie. La qualità dell’elenco telefonico è tuttavia diminuita costantemente negli ultimi anni soprattutto perché i clienti non sono più tenuti a far iscrivere il loro numero telefonico in un elenco telefonico pubblico ufficiale. La percentuale degli utenti mobili che non hanno più un collegamento alla rete fissa è aumentata e sono soprattutto questi utenti che non

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figurano più nell’elenco. Il registro di campionamento non assicura più la copertura di tutta la popolazione. Per ovviare a questo problema, l’UST ha bisogno che i fornitori di servizi telefonici pubblici forniscano i seguenti dati relativi ai clienti: il numero di chiamata, il nome e il cognome, l’indirizzo come pure – se disponibili – indicazioni riguardanti la lingua, il numero telefonico privato e quello professionale, il genere di servizio telefonico, un eventuale blocco della pubblicità e un’eventuale rinuncia all’iscrizione nell’elenco. Fungono da base per un registro di campionamento affidabile anche i dati dei clienti che non desiderano essere iscritti nell’elenco telefonico come pure quelli dei clienti con schede prepagate, se disponibili. Finora mancavano le basi legali per obbligare i fornitori di servizi telefonici pubblici a comunicare i dati necessari relativi ai loro clienti e per indennizzarli per questo onere in favore di un interesse pubblico. Il Consiglio federale propone pertanto di istituire queste basi inserendo un nuovo capoverso 3quater nell’articolo 10 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat, RS 431.01). Nel nuovo articolo 10 capoverso 3quater si precisa che i dati del registro di campio- namento possono essere utilizzati esclusivamente per le rilevazioni effettuate con- formemente alla legge sulla statistica federale. L’utilizzazione dei dati per scopi personali o amministrativi è esclusa, l’impiego abusivo per scopi non statistici è punito. La protezione dei dati è completamente garantita dalla legislazione federale in materia. I servizi chiamati a partecipare all’esecuzione di rilevazioni, in particolare gli istituti di sondaggio che effettuano rilevazioni su incarico della Confederazione, non posso- no utilizzare i dati per scopi propri. Essi devono cancellare i dati o restituirli alla Confederazione. L’osservanza di questa disposizione è assicurata mediante conven- zioni contrattuali in materia di protezione di dati e pene convenzionali. Si prevede di completare in un prossimo futuro i registri di campionamento con i dati provenienti dai registri cantonali e comunali degli abitanti. Il DFI ha svolto nella primavera 2003 la procedura di consultazione relativa a una legge federale sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone. L’obiettivo principale di questa legge è di armonizzare i registri cantonali e comuna- li degli abitanti per poter svolgere il censimento popolare nel 2010 sulla base di questi registri. I dati dei registri degli abitanti non bastano tuttavia per lo svolgimento di una rileva- zione per campioni, dato che non contengono i numeri telefonici. Attualmente per motivi finanziari e qualitativi la maggior parte delle rilevazioni è tuttavia svolta per telefono. Per questo motivo sono indispensabili i dati dei clienti dei fornitori di servizi telefonici. In una prima fase si prevede di istituire la base legale per il registro di campiona- mento con i dati dei clienti dei fornitori di servizi telefonici pubblici. In una seconda fase saranno ripresi nel registro di campionamento anche dati dei registri degli abitanti.

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2.2.3 Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) 2.2.3.1 In generale La polizia e i servizi di salvataggio ricevono sempre più segnalazioni di persone scomparse. Molte di queste persone hanno un telefono mobile. I progressi della tecnica consentono di localizzare con grande precisione questi telefoni mobili se sono in funzione e si trovano in una zona servita. In questo modo si aprono, da una parte, nuove possibilità di trovare le persone scomparse, ma dall’altra si tange l’ambito della protezione del segreto delle telecomunicazioni. Diversi interventi della polizia e dei fornitori di servizi delle telecomunicazioni hanno evidenziato la necessità di disciplinare per legge la ricerca delle persone scomparse se si impiegano dati del traffico delle telecomunicazioni. Lo scopo della presente modifica di legge è di istituire una base giuridica per poter derogare al segreto delle telecomunicazioni mettendo a profitto le possibilità offerte dalla tecnologia della telefonia mobile nell’ambito della ricerca delle persone scom- parse. Inoltre, è necessario definire chiari processi e procedimenti che consentano un intervento rapido ed efficiente delle squadre di salvataggio. Dall’introduzione della LSCPT la regolamentazione della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni è riunita in un’unica legge; è dunque logico disciplinare in questo atto legislativo anche le disposizioni sulla sorveglianza al di fuori di proce- dimenti penali. Per la ricerca di persone scomparse si prevede inoltre di avvalersi dell’infrastruttura e del know how esistenti e di procedimenti che si sono affermati nell’ambito della sorveglianza ufficiale.

2.2.3.2 Commento delle modifiche

Art. 1 Il campo di applicazione deve essere esteso alla ricerca di persone scomparse, ossia a una fattispecie al di fuori di un procedimento penale.

Art. 3a Conformemente all’estensione del campo di applicazione, sono definiti i casi di applicazione nell’ambito dei quali è possibile interferire nel segreto delle telecomu- nicazioni al di fuori di procedimenti penali. In accordo con gli obiettivi della rego- lamentazione, è toccato solo il traffico delle telecomunicazioni. Conformemente alla terminologia del messaggio del 1° luglio 199858 concernente la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, rientra nel concetto di «dati relativi al traffico e alla fattura», già utilizzato nell’arti- colo 5 capoverso 1 lettera b, «per gli apparecchi cellulari anche la località a partire dalla quale è stabilita la comunicazione» (cfr. supra, p. 3335 n. 212.11).

58 FF 1998 4241

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In caso di scomparsa di una persona ci si rivolge alla polizia, che dispone dell’infra- struttura necessaria a livello tecnico e di personale per svolgere le indagini. Per giustificare un’interferenza nel segreto delle telecomunicazioni seri indizi devono lasciar supporre che la persona scomparsa sia in grave pericolo. Possono essere oggetto di indagine solo i casi in cui una persona è in pericolo di morte e la sorve- glianza può essere ordinata solo in casi di emergenza motivati. Gli indizi che sosten- gono tali situazioni devono essere evidenti e palesi, per esempio se la persona scom- pare in situazioni particolarmente pericolose o se vi è il rischio manifesto di suicidio. L’obiettivo della ricerca di persone disperse è sempre il loro salvataggio. L’applicazione di questo articolo non deve portare, in particolare, a eludere le condi- zioni più severe della sorveglianza nell’ambito di procedimenti penali. Il segreto delle telecomunicazioni è sancito nell’articolo 13 della Costituzione fede- rale quale diritto fondamentale. Le condizioni per limitare questo diritto devono essere particolarmente severe, soprattutto se la sorveglianza interessa la sfera privata di terzi. Per ogni limitazione dei diritti fondamentali, la Costituzione federale pre- suppone il principio della proporzionalità.

Art. 6 La designazione dell’autorità che ordina la sorveglianza spetta, conformemente alla ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni, a questi ultimi. A tal fine nell’articolo 18 è previsto un termine di transizione. Fintanto che questa autorità non è designata, una sorveglianza può essere ordinata anche al di fuori di procedi- menti penali da un’autorità ai sensi dell’articolo 6 lettera a numero 4.

Art. 8 Questa disposizione soddisfa un principio elementare della protezione dei dati secondo il quale i dati possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono raccolti. Essa deve impedire che a causa dell’estensione del campo di applicazione e della mancanza dell’obbligo di approvazione per sorveglianze di cui all’articolo 3a si possano eludere le esigenze in parte più severe che si applicano all’istituzione di misure di sorveglianza nell’ambito di procedimenti penali.

Art. 9 L’obiettivo di una chiara delimitazione delle misure di sorveglianza secondo gli articoli 3 e 3a viene perseguito anche con il divieto di utilizzare informazioni raccol- te casualmente.

3 Conseguenze 3.1 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull’effettivo del personale 3.1.1 Per la Confederazione Con la soppressione delle concessioni per i servizi di telecomunicazione si riduce anche il volume dei rispettivi compiti dell’UFCOM e della ComCom. I nuovi com- piti nel settore della vigilanza compenseranno probabilmente questa riduzione.

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Complessivamente, tuttavia, non dovrebbe rivelarsi necessario aumentare il numero dei collaboratori. Lo stesso vale a livello di conseguenze finanziarie. La diminuzione degli emolumenti dovuti per il rilascio delle concessioni per servizi di telecomunica- zione sarà ampiamente compensata dall’aumento degli emolumenti legati alla sorve- glianza di tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione. Per contro, in ragione dei maggiori obblighi dei fornitori con una posizione dominante sul mercato, occorrerà assumere specialisti nel settore dell’analisi di mercato e del calcolo dei costi, in particolare per sostenere le risorse già dedicate alle procedure per la risoluzione delle controversie tra fornitori di servizi di telecomunicazione. Globalmente, però, il fabbisogno di personale supplementare non dovrebbe superare due posti a tempo pieno. Inoltre, occorrerà ulteriore personale per appianare le controversie tra fornito- ri e clienti secondo l’articolo 12c nel caso in cui questa funzione non sia delegata a terzi, ma assicurata dall’UFCOM stesso. In tal caso, il fabbisogno di personale supplementare non dovrebbe superare altri due posti a tempo pieno. In tutti i casi, i costi supplementari a carico delle autorità competenti saranno soste- nuti dal settore stesso mediante la riscossione di tasse, secondo il principio fissato dall’articolo 40 capoverso 1. Dato che l’offerta di informazioni comparabili sui servizi di telecomunicazione è per il momento assicurata dalle cerchie private in maniera soddisfacente, non è giustificato un intervento dell’UFCOM. L’articolo 12a capoverso 2 non comporterà dunque a medio termine nessun bisogno di mezzi finanziari supplementari. I costi che deve sopportare la Confederazione per risarcire i fornitori di servizi telefonici pubblici in esecuzione della modifica apportata alla legge sulla statistica federale ammontano a circa 100 000 franchi all’anno.

3.1.2 Freno alle spese Al momento della sua adozione, l’articolo 19 relativo all’indennità finanziaria per il servizio universale era assoggettato al freno alle spese in applicazione dell’arti- colo 88 capoverso 2, della vecchia Costituzione federale (cfr. messaggio del Consi- glio federale del 10 giugno 1996 concernente la revisione della legge sulle teleco- municazioni, FF 1996 III 1297). Dato che la modifica non causa nuove spese, l’articolo 159 capoverso 3 lettera b della nuova Costituzione non è applicabile. Il nuovo articolo 10 capoverso 3quater della legge sulla statistica federale non provoche- rà spese periodiche superiori a due milioni di franchi e non è dunque assoggettato al freno delle spese.

3.1.3 Per i Cantoni e i Comuni La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non cambia. I Cantoni e i Comuni continueranno anche in futuro a essere interessati principalmente dalle procedure relative all’utilizzazione delle aree d’uso comune e al rilascio di permessi di costruzione per impianti di telecomunicazione. Mentre i tribunali cantonali conti- nueranno a essere competenti per giudicare le controversie relative a un accordo o risultanti da una decisione in materia di accesso, l’introduzione di una procedura di conciliazione dovrebbe contribuire alla diminuzione dei casi portati dagli utenti di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto davanti al giudice civile. L’introduzione nella legge contro la concorrenza sleale di una norma che proibisce

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l’invio di messaggi pubblicitari indesiderati potrebbe per contro avere come conse- guenza un aumento dei ricorsi, sia dinanzi ai tribunali civili che dinanzi al giudice penale.

3.2 Conseguenze economiche 3.2.1 Conseguenze per le differenti categorie di attori sul mercato delle telecomunicazioni Grazie alla soppressione delle concessioni per i servizi di telecomunicazione, le imprese che fanno il loro ingresso sul mercato e non utilizzano lo spettro delle radiofrequenze non devono più redigere dossier né presentare domande per avere via libera prima di iniziare l’attività. In questo modo risparmiano tempo e denaro. Nel nuovo sistema, d’altronde, l’eventuale finanziamento del servizio universale è sud- diviso tra tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione attivi sul mercato e cessa di essere a carico soltanto dei concessionari. Questa suddivisione, più equa, presenta il vantaggio di non sfavorire le imprese che si assumono i rischi maggiori e investono nelle infrastrutture e, quindi, di non incitarle a strutturare le proprie attività59 in modo da eludere almeno in parte l’obbligo di versare le tasse per la concessione. Con il nuovo disciplinamento, in particolare la disaggregazione della rete locale, che intende rilanciare e promuovere la concorrenza, la posizione privilegiata dell’ex monopolista dovrebbe indebolirsi60. In particolare, scomparirà il vantaggio com- parativo derivante da un accesso esclusivo alla rete locale e, di conseguenza, la possibilità di godere di eventuali rendite di situazione. Questi cambiamenti, tuttavia, rappresentano anche per l’operatore storico una motivazione e un’opportunità per perseverare nella gara per l’efficienza. Gli incentivi necessari affinché l’impresa rimanga concorrenziale a lungo termine ci sono e avranno senz’altro un ruolo positi- vo61. I nuovi entranti sul mercato, da parte loro, avranno l’opportunità di completare la loro rete e di intrattenere una relazione commerciale esclusiva e indipendente con i clienti. Potranno offrire ai clienti un portafoglio completo di servizi vocali e di dati e scegliere le possibilità tecnologiche che ritengono più adatte. L’innovazione com- merciale e quella tecnologica dovranno essere stimolate. L’argomento secondo il quale la disaggregazione potrebbe avere ripercussioni nega- tive sugli incentivi a investire è stato menzionato più volte da coloro che si oppon- gono a questa misura. Essi sostengono che l’operatore dominante sarebbe il solo a sopportare i rischi legati all’investimento e che il rendimento di cui potrebbe benefi- ciare sarebbe troppo limitato. È evidentemente molto difficile esprimersi su una

59 Per esempio fondando imprese che soggiacciono all’obbligo di notifica. 60 Per un’analisi dettagliata degli effetti economici della disaggregazione, cfr. UFCOM, Impact économique de l’obligation de dégroupage de la boucle locale. Bienne, maggio 2002, http://www.bakom.ch/imperia/md/content/francais/telecomdienste/ principesetconsultations/consultations/8.pdf. 61 Anche se il mercato non è il medesimo, l’evoluzione registrata nel settore dei servizi mobili illustra in maniera esemplare gli effetti stimolanti che può produrre la concorrenza. Per quanto riguarda l’operatore storico, non si può certo affermare che sia uscito indeboli- to dal processo di liberalizzazione, al contrario. Già ben posizionato sul mercato della te- lefonia mobile prima della sua apertura, ha beneficiato di un vantaggio iniziale che i suoi concorrenti non riusciranno mai a recuperare.

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questione come gli incentivi a investire nella misura in cui l’evoluzione degli inve- stimenti dipende da molti fattori (situazione economica, disponibilità a pagare dei consumatori ecc.) oltre che dalle regole atte a fissare un quadro generale favorevole al buon funzionamento della concorrenza. Tuttavia, per affrontare la questione correttamente non ci si deve focalizzare sugli investimenti di un solo operatore ma si devono considerare tutti gli investimenti suscettibili di essere consentiti dal settore. Offrendo possibilità di sviluppo inedite, l’introduzione della disaggregazione do- vrebbe incontestabilmente motivare i nuovi entranti a realizzare gli investimenti necessari per conquistare il mercato della telefonia vocale e quello dei servizi a larga banda. Per quanto riguarda l’azienda Swisscom, è difficile immaginare che non seguirà la tendenza. Un intensificarsi prevedibile della concorrenza costituisce senza alcun dubbio un considerevole sprone per consolidare al più presto la sua posizione su un mercato giovane e in piena espansione come quello dei servizi a larga banda («first mover advantage»). Swisscom potrà far fronte alla concorrenza solo dispo- nendo di un’offerta migliore di quella dei suoi concorrenti, sia sul piano tecnico che su quello qualitativo. Date queste circostanze, sarebbe estremamente inopportuno rinunciare a rendere redditizi gli investimenti già effettuati dall’azienda – la copertu- ra ADSL di Swisscom è già del 95 per cento62 e Swisscom stima a circa 400 000 il numero dei clienti che le permettono di raggiungere la soglia della redditività63 – e a trarre profitto dalle possibili sinergie. La disaggregazione non lede neppure gli investimenti futuri. In primo luogo, l’azienda non è in grado di identificare i clienti che decideranno di passare alla concorrenza e quindi di prevedere in quali parti della rete deve investire. Secondariamente, in caso di cessione del collegamento, l’azienda Swisscom non dovrà subire danni dato che riceverà un prezzo che copre adeguata- mente i suoi costi e garantisce, in particolare, un rendimento soddisfacente in consi- derazione dei rischi corsi 64. Infine, in ultima analisi spetterà al cliente scegliere e optare per un operatore piuttosto che per un altro. Dato che l’obiettivo principale e fondamentale della volontà di liberalizzare è l’aumento della soddisfazione degli utenti, sembra legittimo rafforzare le loro possibilità di scelta. Grazie alla riduzione delle barriere amministrative ed economiche all’ingresso sul mercato, la concorrenza dovrebbe intensificarsi; ciò porterà innegabilmente vantaggi alle imprese e ai privati (prezzi più bassi, nuovi servizi in grado di soddi- sfare meglio la domanda ecc.). In particolare, i consumatori si vedranno offrire nuove alternative e avranno più possibilità di scelta. Inoltre, l’obbligo che il Consi- glio federale potrà imporre ai fornitori di servizi di telecomunicazione di pubblicare dati relativi alla qualità delle prestazioni e l’istituzione di un organo di conciliazione tra fornitori e utenti permetteranno di rendere più fluido il mercato e di ridurre i costi di transazione.

62 A questo proposito, cfr. il comunicato stampa di Swisscom del 3 dicembre 2002: http://www.swisscom.com/mr/content/media/index_IT.html. 63 Si tratta di «breakeven on a standalone basis». Fonte: Présentation Swisscom, Analyst meeting, Annual results 2002 «rock-solid-return(s)», 26 marzo 2003, Zurigo, pag. 18. 64 Per calcolare il prezzo si dovrebbe applicare il modello tradizionalmente utilizzato nel settore dell’interconnessione (il cosiddetto modello di «Forward Looking Long Run In- cremental Cost based on Modern Equivalent Assets»). Precisiamo anche che il prezzo così calcolato comprende un rendimento del capitale usuale nel settore per gli investi- menti autorizzati, rendimento che è ponderato secondo i rischi corsi. Nell’ambito dell’interconnessione si usa del resto ricalcolare i prezzi ogni anno.

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3.2.2 Conseguenze per l’economia nazionale Le misure proposte mirano in primo luogo a migliorare le condizioni generali di funzionamento del mercato. Il loro successo non è garantito, ma dipenderà da come saranno applicate e soprattutto dalla presenza sul mercato di operatori alternativi veramente in grado di agire, in particolare dal punto di vista finanziario, come pure dalla disponibilità dei consumatori a pagare per nuovi servizi65. In secondo luogo, l’evoluzione della congiuntura economica e quella dei mercati finanziari svolgeran- no un ruolo non trascurabile. Se la concorrenza dovesse intensificarsi veramente come auspicato, la pressione sui costi per la fornitura di servizi di telecomunicazione aumenterebbe a vantaggio delle innovazioni commerciali e tecnologiche. Ne conseguirebbero una ripartizione più efficiente delle risorse, prezzi inferiori e una considerazione ottimale degli interessi dei consumatori. Il 2–4 per cento dei costi diretti delle imprese europee vanno imputati ai servizi e agli impianti di telecomunicazione66; è quindi evidente che un’offerta differenziata di servizi di telecomunicazione a prezzi concorrenziali contribuirà ad aumentare la produttività e a rendere le imprese più concorrenziali sul piano internazionale. Condizioni più attrattive giovano a tutti i settori economici, ma in particolare ai settori della tecnologia di punta e dei servizi con elevato valore aggiunto (p. es. finanza, assicurazioni, ricerca e sviluppo), che promuovono la crescita e creano nuovi posti di lavoro. In linea di massima l’offerta di nuovi servizi, segnatamente quelli a larga banda, si rivolge in primo luogo alle imprese e al segmento superiore del mercato dei consu- matori. Con la crescita del mercato e la realizzazione dell’economia di scala sul mercato, i servizi diventeranno accessibili anche a strati più larghi della popolazione grazie al calo dei prezzi. Parallelamente, l’aumento della domanda consentirà alle cosiddette esternalità di rete67 di produrre i loro effetti positivi. Per analogia, lo sviluppo di nuove offerte dovrebbe riguardare in primo luogo le regioni urbane per poi estendersi alle regioni periferiche. In effetti, ogni volta che si tratta di sviluppare un nuovo mercato, le imprese cominciano a offrire i loro servizi là dove i costi sono meno elevati e la richiesta è più forte. Solo dopo che il mercato è stato testato e consolidato ricercano nuovi sbocchi per i loro servizi ed estendono i loro settori di attività. Ricordiamo peraltro che questo fenomeno è confermato da diverse indagini svolte dall’UFCOM. Evidentemente non tutte le regioni periferiche hanno già accesso alla larga banda (via ADSL o tramite modem via cavo). Tuttavia, laddove l’offerta esiste, gli utenti non sembrano trovarsi di fronte a difficoltà maggiori per quanto riguarda l’installazione e la gestione del servizio. Il mercato dei servizi a larga banda

65 Per rilevare meglio l’estensione e la natura della domanda, in particolare per i servizi Internet, l’UFCOM si è sforzato di descrivere la situazione ricorrendo ad alcuni indicatori statistici scelti e presentando i risultati principali dei sondaggi d’opinione svolti nel corso degli anni 2001 e 2002. Il documento realizzato nel mese di ottobre 2002, è reperibile al seguente indirizzo: http://www.bakom.ch/imperia/md/content/francais/telecomdienste/ analysesdemarch/3.pdf. 66 Fonte: Analysys, Report Number 01-263, 25 settembre 2001, pag. 53. 67 Il termine traduce il processo in virtù del quale la soddisfazione dell’utente di un servizio fornito attraverso una rete cresce in proporzione all’aumento del consumo di questi servizi da parte di altri utenti, favorendo così le possibilità di interazione.

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è ancora molto recente e pertanto appare prematuro concludere che la situazione a livello delle infrastrutture disponibili nelle regioni periferiche costituisce attualmente una preoccupazione maggiore. Ciò è tanto più vero dal momento che, secondo uno studio pubblicato in Svizzera dal Segretariato di Stato dell’economia (Seco) nel maggio 2002, le piccole e medie imprese (PMI) svizzere riescono solo con difficoltà a stabilire e mettere in opera tutte le funzionalità che potrebbero offrire loro le infrastrutture e i servizi già disponibili68. Inoltre si presume che le potenzialità offerte dai servizi di telecomunicazione e l’Internet siano utilizzate ancora meno intensamente nelle PMI che hanno sede nelle regioni periferiche, soprattutto per quel che concerne le applicazioni più complesse e più avanzate (ad esempio, installazione di un servizio alla clientela sul Web). I principali ostacoli alla diffusione dei servizi più avanzati nelle regioni periferiche sembrano essere la mancanza di conoscenze sulle possibilità e sui vantaggi delle tecnologie a larga banda come pure la debole pressione esercitata dai fornitori e dai clienti delle imprese. Si noterà che questo processo di diffusione dal centro verso la periferia che risulta dalla pura razionalità economica è più marcato dove le barriere all’ingresso sul mercato sono più importanti. Pertanto, riducendo queste ultime, si creano tutte le condizioni necessarie a un riassorbimento più rapido del divario esistente fra il centro e la periferia. Certamente, una volta che la dinamica della concorrenza avrà prodotto i suoi effetti, si dovrà forse constatare che certe disparità nell’offerta di servizi, sia dal punto di vista dell’accesso che dei prezzi praticati, permangono. Se dovesse apparire che tali disparità ostacolano severamente la partecipazione di ciascuno alla vita economica e sociale, si potrebbe prevedere di ricorrere allo stru- mento della concessione del servizio universale o, eventualmente, ad altre misure. Nell’immediato, per quanto possibile, si deve osservare attentamente l’evoluzione della copertura territoriale dei servizi. Inoltre, per favorire lo sviluppo dei servizi a larga banda, potrebbe essere opportuno intervenire sulla domanda, lanciando o rafforzando diverse misure (scambio di informazioni e di conoscenze, misure desti- nate a creare un ambiente innovatore ecc.). Dato che potrebbero intervenire più attori (gruppo di coordinamento per una società dell’informazione, UFCOM, Seco, Cantoni, segreterie degli enti regionali per lo sviluppo ecc.) e dato che potrebbero essere messi in opera più strumenti già esistenti, la realizzazione di processi di coordinamento si rivela indispensabile in modo da garantire una certa efficacia degli interventi. Per quel che concerne più particolarmente il servizio universale, da più parti si è espresso il timore che sia messo in pericolo dall’introduzione dell’obbligo di disag- gregazione della rete locale. Tale timore non è giustificato. La ComCom continuerà, come nel passato, a rilasciare una o più concessioni per il servizio universale. Il Consiglio federale dispone inoltre di ogni libertà per fissare i prezzi e i criteri di qualità da rispettare e per adattare regolarmente il catalogo delle prestazioni in modo da tenere conto dell’evoluzione dei bisogni della società e dell’economia nonché dello stato della tecnica. È stato previsto anche un meccanismo di finanziamento destinato a garantire eventuali costi non coperti del servizio universale.

68 Pascal Sieber & Partners AG, Einsatz und Nutzung des Internets in kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz, Von der Einführung 1999 zur Entwicklung erster geschäf- tskritischer Anwendungen 2002, Berna 2003, 83 pag. Lo studio e la sua sintesi sono di- sponibili sul sito del Seco: http://www.pmeinfo.ch/index.html?Art=SEITE1.1&SeiteID=04.00_kmu_und_internet.

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La volontà politica d’instaurare una concorrenza più grande e di rafforzare l’euro- compatibilità della nostra regolamentazione non avrà solo effetti tangibili, comoda- mente identificabili sui mercati considerati, ma comporterà anche una dimensione altamente simbolica. Il fatto di sottolineare l’importanza che il nostro Paese attribui- sce a concetti come liberalizzazione e concorrenza costituisce un segnale positivo che consentirà di rafforzare l’attrattiva della piazza economica svizzera e di attirare nuovi investitori.

3.2.3 Aspetti pratici dell’esecuzione L’applicazione delle misure proposte comporta una nuova suddivisione dei compiti tra le autorità interessate (UFCOM e ComCom) ed esige la creazione di nuovi posti di lavoro. La misura che avrà un impatto maggiore, ossia l’estensione degli obblighi dei fornitori che dominano il mercato, intende accompagnare in primo luogo il passaggio da una situazione di monopolio a una di concorrenza effettiva. Questi cambiamenti dovrebbero perdere importanza in presenza di una maggiore concor- renza nel settore delle infrastrutture e dei servizi. Le nuove disposizioni saranno definitivamente superate allorché nessun operatore occuperà più una posizione dominante sui mercati reputati pertinenti.

3.3 Altre conseguenze Con l’avvicinamento del diritto svizzero al quadro normativo dell’Unione europea, l’UFCOM potrà condividere anche in futuro le proprie esperienze con i partner europei e avere un ruolo attivo in seno al Gruppo dei Regolatori Indipendenti (Inde- pendant Regulators Group, IRG) o al Gruppo dei Regolatori Europei (European Regulators Group, ERG) istituiti dalla Commissione europea nell’ambito dell’ema- nazione delle nuove direttive. La conclusione di una convenzione bilaterale con l’UE nel settore dei servizi sarà così notevolmente facilitata. Anche la posizione della Svizzera all’interno dell’Organizzazione mondiale del commercio, di conse- guenza, ne uscirà rafforzata.

4 Programma di legislatura Il disegno non è annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 1999–2003 (FF 2000 2037).

5 Rapporti con il diritto europeo Il disegno di modifica della LTC è caratterizzato in gran parte dall’intenzione di adeguare la legislazione svizzera alle norme in vigore nell’Unione europea (cfr. n. 1.1.1), che tuttavia, non sono riprese integralmente. Secondo l’articolo 11 per l’accesso a servizi e risorse del fornitore dominante (accesso disaggregato alla rete locale, accesso a flusso di bit ad alta velocità, interconnessione, linee affittate ecc.) continua a valere il primato dei negoziati. Secondo quest’ultimo, la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) 6932

quest’ultimo, la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) può fissare le condizioni dell’interconnessione solo se le parti non hanno potuto trovare un accordo nell’ambito di negoziati. La libertà contrattuale prevale sull’intervento dell’autorità tanto più che anche durante la procedura di istruzione si deve ancora cercare di trovare un’intesa tra le parti. Gli svantaggi di questo sistema risiedono soprattutto nel fatto che le condizioni di interconnessione sono stabilite solo alla scadenza di procedure pluriennali e si applicano solo alle parti coinvolte in queste procedure. In contrapposizione, il nuovo quadro giuridico europeo richiede l’introduzione di una cosiddetta regolamentazione ex-ante. Sostituendo una simile regolamentazione al primato dei negoziati, la ComCom potrebbe intervenire d’ufficio, nel caso in cui la Commissione della concorrenza constatasse una posizione dominante sul mercato, per fissare le condizioni tecniche e commerciali dell’interconnessione, indipenden- temente da qualsiasi richiesta di un fornitore di servizi di telecomunicazione. Le condizioni di ingresso sul mercato sarebbero pertanto note sin dall’inizio a tutti i fornitori di servizi delle telecomunicazioni. Inoltre, le condizioni d’interconnessione fissate dalla ComCom non varrebbero solo fra le parti coinvolte nel procedimento, ma in modo equivalente per tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione in Sviz- zera. Un simile sistema ridurrebbe inoltre notevolmente la procedura di interconnes- sione. La competenza ex-ante non è tuttavia conforme alla tradizione giuridica svizzera della sussidiarietà delle regolamentazioni e implica un rischio di eccessivo interven- tismo del regolatore. Imprecisioni o errori di regolamentazione potrebbero provocare distorsioni del mercato con ripercussioni negative a livello di innovazione e investi- mento. Per questo si rinuncia ad abbandonare il sistema esistente. Tranne che per le prestazioni rilevanti del servizio universale (cfr. art. 17 cpv. 2 LTC) e dei servizi a valore aggiunto (art. 12b del disegno), non è previsto nessun sistema di controllo delle tariffe al dettaglio (cfr. art. 16 par. 1 lett. a e art. 17 della direttiva «servizio universale»). Gli strumenti disponibili a livello dei prezzi all’in- grosso dei fornitori che dominano il mercato (orientamento in funzione dei costi), le disposizioni della legge sui cartelli (pratiche illecite di imprese che dominano il mercato), della legge sulla sorveglianza dei prezzi (misure intese a impedire o elimi- nare l’aumento abusivo di prezzi e il mantenimento di prezzi abusivi), la legge contro la concorrenza sleale (indicazione dei prezzi al consumatore) dovrebbero bastare per garantire prezzi adeguati, adatti al mercato. Un disciplinamento dettagliato del contratto di fornitura dei servizi di telecomunica- zione – come accade nell’Unione europea (cfr. art. 20 della direttiva «servizio uni- versale») – inciderebbe troppo sul rapporto di diritto privato tra cliente e fornitore. Per questo motivo non viene ripreso. Nonostante queste differenze, il progetto corrisponde in linea di principio alle dispo- sizioni europee. Nell’ambito dei negoziati bilaterali in corso sui servizi, ci si deve tuttavia attendere che la Commissione europea esiga che si riprenda nella misura più ampia possibile il patrimonio normativo comunitario. Quest’ultima, in particolare, ha già fatto capire che potrebbe non accettare il fatto che non sia stata recepita nel diritto svizzero la regolamentazione ex ante. Non è quindi escluso che in futuro sia necessario chinarsi nuovamente su queste divergenze e procedere a un conseguente adeguamento del diritto svizzero.

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6 Fondamenti giuridici 6.1 Costituzionalità La LTC si basa sull’articolo 92 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Le modifiche proposte si ispirano alla stessa disposizione costituzionale. Inoltre, le modifiche della legge contro la concorrenza sleale, della legge sulla statistica federale e della legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni rientrano nell’ambito delle disposizioni costituzio- nali che servono loro da base (art. 95, 97, 122 e 123 Cost. per la LCSl, art. 65, 100 e 164 cpv. 1 lett. g Cost. per la LStat e art. 92 e 123 Cost. per la LSCPT).

6.2 Delega di competenze legislative Le modifiche proposte delegano al Consiglio federale le competenze normative in merito ai seguenti punti: – dettagli della notifica e dell’aggiornamento periodico della lista dei fornitori di servizi di telecomunicazione (art. 4 cpv. 3); – obbligo dei fornitori di servizi di telecomunicazione di pubblicare informa- zioni sulla qualità dei servizi da loro offerti, e contenuto e forma della pub- blicazione (art. 12a cpv. 1); – misure contro gli abusi in materia di servizi a valore aggiunto (art. 12b); – dettagli della conciliazione (art. 12c cpv. 4); – contenuto minimo di un’iscrizione nell’elenco (art. 12d cpv. 2); – disposizioni d’esecuzione sul trattamento dei dati personali da parte della ComCom e dell’UFCOM (art. 13a cpv. 3); – obbligo di tenere un elenco universale degli abbonati al servizio telefonico pubblico (art. 16 cpv. 1 lett. d); – obbligo di interoperabilità e servizi interessati (art. 21a cpv. 2 e 3); – deroga alle disposizioni della legge sulla procedura amministrativa per la procedura di prima istanza e la procedura di ricorso concernente la pubblica gara per il rilascio di una concessione di radiocomunicazione (art. 24 cpv. 2); – istituzione di una modalità alternativa per la composizione delle controversie nel settore degli elementi d’indirizzo e disciplinamento della procedura applicabile a questa modalità di composizione, dei suoi effetti e delle sue conseguenze sulla procedura civile (art. 28 cpv. 2bis); – eccezioni alle esigenze per l’installazione e l’esercizio di un impianto di telecomunicazione (art. 32); – offerta, immissione in commercio, messa in servizio, installazione ed eserci- zio di impianti di telecomunicazione che le autorità devono attuare per garantire la sicurezza pubblica (art. 32a); – condizioni alle quali le autorità di polizia e le autorità incaricate dell’esecu- zione delle pene possono, nell’interesse della sicurezza pubblica, installare,

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mettere in servizio o esercitare un impianto che provoca interferenze (art. 34 cpv. 1ter); – esenzione dal pagamento della tassa per il finanziamento del servizio univer- sale e dettagli della raccolta di informazioni necessarie per la ripartizione e il controllo dei costi scoperti del servizio universale (art. 38 cpv. 3 e 4); – dettagli del finanziamento del servizio universale (art. 41 cpv. 1); – misure che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono adottare per lottare contro la pubblicità di massa sleale (art. 45a cpv. 2); – prescrizioni tecniche e amministrative per la sicurezza e la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione (art. 48a); – dettagli relativi al registro di campionamento (art. 10 cpv. 3quinquies LStat). La ComCom avrà la competenza di determinare i particolari tipi di accesso che si dovranno imporre ai fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato (art. 11 cpv. 2) e di definire la natura delle infor- mazioni contabili e finanziarie che i fornitori dovranno presentare nell’ambito di una procedura di composizione delle controversie in materia di accesso (art. 11 cpv. 5). Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) riceverà la competenza di fissare limiti massimi di prezzo per i servizi di un organismo incaricato di svolgere un compito di diritto pubblico (art. 40 cpv. 3). Le deleghe di competenze legislative al Consiglio federale e alla ComCom risultano dalla rapida evoluzione del mondo delle telecomunicazioni, che genera una relativa incertezza per quanto riguarda i problemi futuri e le regole da fissare. Il Consiglio federale e la ComCom possono così prevedere soluzioni moderne a livello di ordi- nanza e tenere conto del dinamismo considerevole dell’evoluzione tecnologica, sociale ed economica. Disciplinare questi problemi nella legge appesantirebbe le procedure di revisione e ritarderebbe gli adattamenti indispensabili, a svantaggio delle imprese di telecomunicazione svizzere. Le deleghe di competenze alla Com- Com sono inoltre motivate dal fatto che essa è indipendente e conosce molto bene, per esperienza diretta, il mercato svizzero delle telecomunicazioni. La delega diretta al DATEC prevista nell’articolo 40 capoverso 3 rientra nell’ambito della competenza di fissare l’ammontare degli emolumenti che la legge già conferi- sce a questo dipartimento (cfr. art. 41 cpv. 2).

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Indice

Compendio 6884 1 Parte generale 6886 1.1 Antecedenti 6886 1.1.1 L’evoluzione del mercato svizzero delle telecomunicazioni dopo il 1998 6886 1.1.2 Le lacune della normativa vigente 6889 1.1.2.1 La concorrenza 6889 1.1.2.2 Protezione dei consumatori 6891 1.1.3 Il nuovo quadro giuridico europeo 6892 1.2 Risultati della procedura preliminare 6894 1.2.1 Avamprogetto in consultazione 6894 1.2.2 Risultati della procedura di consultazione 6894 1.2.3 Seguito da dare al progetto 6894 1.3 Le grandi linee del disegno 6895 1.3.1 Soppressione delle concessioni per servizi di telecomunicazione 6895 1.3.2 Rafforzamento e precisazione degli obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato 6896 1.3.3 Nuova regolamentazione nell’ambito del servizio universale 6897 1.3.4 Miglioramento della protezione dei consumatori e della protezione dei dati 6897 1.3.5 Ripresa di modifiche integrate nella revisione della LRTV 6898 1.4 Stralcio di interventi parlamentari 6899 2 Parte speciale 6899 2.1 Legge sulle telecomunicazioni 6899 2.1.1 Disposizioni generali 6899 2.1.2 Servizi di telecomunicazione 6900 2.1.2.1 Disposizioni comuni 6900 2.1.2.2 Concessione per il servizio universale 6908 2.1.2.3 Obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specifici 6909 2.1.3 Radiocomunicazioni 6911 2.1.4 Elementi d’indirizzo 6912 2.1.5 Impianti di telecomunicazione 6914 2.1.6 Tasse 6916 2.1.7 Segreto delle telecomunicazioni e protezione dei dati 6918 2.1.8 Interessi nazionali importanti 6919 2.1.9 Disposizioni penali 6920 2.1.10 Vigilanza 6920 2.1.11 Disposizioni transitorie 6922 2.2 Modifica del diritto vigente (allegato) 6922 2.2.1 Articolo 3 LCSl 6922 2.2.2 Articolo 10 LStat 6923 2.2.3 Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) 6925

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2.2.3.1 In generale 6925 2.2.3.2 Commento delle modifiche 6925 3 Conseguenze 6926 3.1 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull’effettivo del personale 6926 3.1.1 Per la Confederazione 6926 3.1.2 Freno alle spese 6927 3.1.3 Per i Cantoni e i Comuni 6927 3.2 Conseguenze economiche 6928 3.2.1 Conseguenze per le differenti categorie di attori sul mercato delle telecomunicazioni 6928 3.2.2 Conseguenze per l’economia nazionale 6930 3.2.3 Aspetti pratici dell’esecuzione 6932 3.3 Altre conseguenze 6932 4 Programma di legislatura 6932 5 Rapporti con il diritto europeo 6932 6 Fondamenti giuridici 6934 6.1 Costituzionalità 6934 6.2 Delega di competenze legislative 6934 Legge sulle telecomunicazioni (Disegno) 6939

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