Rapporto sull'Ordinanza dell'Assemblea federale concernente le sue delegazioni in assemblee parlamentari internazionali e per la cura delle relazioni con parlamenti di Stati terzi. Rapporto della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati
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Rapporto sull’Ordinanza dell’Assemblea federale concernente le sue delegazioni in assemblee parlamentari internazionali e per la cura delle relazioni con parlamenti di Stati terzi Rapporto della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati
del 23 gennaio 2003
Onorevoli colleghi,
conformemente all’articolo 21quater capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), vi sottoponiamo il presente rapporto, che trasmettiamo contemporaneamente per al Consiglio federale per parere.
Vi proponiamo di adottare l’allegato progetto di ordinanza dell’Assemblea federale.
23 gennaio 2003 In nome della Commissione: Il presidente, Maximilian Reimann
2003-0659 3383
Compendio
La presente ordinanza dell’Assemblea federale concernente le sue delegazioni in assemblee parlamentari internazionali e per la cura delle relazioni con parlamenti di Stati terzi (Ordinanza sulle delegazioni parlamentari, ODelP) poggia su una norma di delega all’Assemblea federale quale detentrice del potere regolamentare, contenuta nell’articolo 60 della legge sul Parlamento: l’organizzazione, i compiti e la procedura di delegazioni che rappresentano l’Assemblea federale in assemblee parlamentari internazionali o nelle relazioni bilaterali con parlamenti di Stati terzi vanno disciplinati in un’ordinanza separata dell’Assemblea federale. La maggior parte delle disposizioni dell’ordinanza si basano sui decreti federali esistenti (decreto federale concernente la delegazione dell’Assemblea federale pres- so il Consiglio d’Europa, decreto federale sulla delegazione dell’Assemblea fede- rale presso l’Unione interparlamentare e decreto federale concernente la sezione svizzera dell’Assemblea internazionale dei parlamentari di lingua francese). La presente ordinanza riassume i decreti esistenti, estendendo il quadro normativo alle delegazioni che finora non erano ancora oggetto di un’ordinanza. Le principali novità riguardano l’istituzionalizzazione della delegazione parlamentare presso l’Assemblea parlamentare della NATO e delle relazioni con parlamenti di Stati terzi (dei cosiddetti «gruppi d’amicizia»).
Rapporto
1 Genesi
Nella sessione invernale 2002 le Camere federali hanno terminato le deliberazioni sulla legge sul Parlamento (LParl)1. Nella votazione finale del 13 dicembre 2002 la legge è stata adottata con 144 voti contro 4 dal Consiglio nazionale e all’unanimità dal Consiglio degli Stati. La legge sul Parlamento sottostà al referendum facoltativo, il termine di referendum è scaduto il 3 aprile 2003. Conformemente alla decisione della Conferenza di coordinamento, essa entrerà in vigore il primo giorno della ses- sione invernale 2003 (il 1° dicembre). L’elaborazione di una nuova legge sul Parlamento si è resa necessaria per le se- guenti ragioni: dopo oltre 30 revisioni parziali, la legge del 23 marzo 19622 sui rap- porti fra i Consigli (LRC) mancava di chiarezza: si imponeva quindi una revisione totale. Per questo motivo la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha presentato un’iniziativa parlamentare (01.401), in forma elaborata, ri- guardante la legge federale sull’Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl)3. Scopo della revisione totale della LRC era di trasporre a livello legislativo le dispo- sizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999. Inoltre, con la revisione totale della LRC, si intendeva anche migliorarne la chiarezza espositiva, la sistematica e la lingua. La volontà del legislatore è stata di disciplinare in un’ordinanza separata le attività e l’organizzazione delle delegazioni parlamentari. La presente ordinanza adempie il compito contemplato dall’articolo 60 della nuova LParl. Le Commissioni della poli- tica estera sono competenti per le relazioni estere a livello parlamentare e di conse- guenza anche a elaborare il progetto di ordinanza.
2 Considerazioni della Commissione della politica
estera del Consiglio degli Stati La Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati ha in sostanza accolto positivamente l’avamprogetto (riunioni del 31 ottobre e del 1° novembre 2002) e il progetto sulle delegazioni parlamentari (riunione del 23 gennaio 2003). In tale occasione essa ha tenuto conto di un corapporto delle Commissioni della po- litica di sicurezza che proponeva di aggiungere alle delegazioni permanenti previste nel progetto di ordinanza la delegazione presso l’Assemblea parlamentare della NATO. La Commissione ha inoltre iscritto nel testo dell’ordinanza un’applicazione flessi- bile dei differenti disciplinamenti e il rispetto della prassi di altri parlamenti riguardo ai contatti bilaterali.
1 FF 2002 7271 2 RU 1962 831; RS 171.11 3 FF 2002 7271
3 Linee generali del progetto
L’ordinanza sulle delegazioni parlamentari mira a costituire una base uniforme a livello di ordinanza per l’organizzazione e le attività delle delegazioni parlamentari. La nuova ordinanza struttura inoltre le relazioni estere con le organizzazioni inter- nazionali e gli Stati terzi, ciò che rappresenta una necessità considerato l’aumento dei contatti esterni del Parlamento. In particolare, la nuova ordinanza istituzionaliz- zerà i cosiddetti «gruppi d’amicizia», che finora si incontravano in via informale. Analogamente alle altre delegazioni, la delegazione presso l’Assemblea parlamenta- re della NATO diverrà permanente, in modo da garantire la continuità dei contatti e delle conoscenze acquisite. Il progetto si rifà ai decreti federali esistenti e alla prassi. Finora vi erano discipli- namenti riguardanti le delegazioni presso il Consiglio d’Europa (CE)4, presso l’Unione interparlamentare (UIP)5 e presso l’Assemblea internazionale dei parla- mentari di lingua francese (AIPLF)6. Finora non erano disciplinate le delegazioni presso l’Associazione europea di libero scambio (AELS) e presso il Parlamento eu- ropeo (PE), presso l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e presso l’Organizzazione del trattato dell’Atlantico del Nord (NATO). Sebbene non fossero sottoposte ad alcun disciplinamento, queste ultime delegazioni erano trattate analogamente a quelle rette da un decreto federale. L’ordinanza sulle delegazioni parlamentari riassume ora tutti i decreti federali vigenti e si applica an- che alle delegazioni che finora non erano rette da un disciplinamento. L’ordinanza distingue tre tipi di delegazioni per la cura delle relazioni estere: le delegazioni permanenti in assemblee parlamentari internazionali (UIP, Consiglio d’Europa, AELS/PE, APF, OSCE e NATO), le delegazioni permanenti per le rela- zioni con parlamenti di Stati terzi e le delegazioni non permanenti per la cura delle relazioni con altri parlamenti e organizzazioni internazionali. L’ordinanza esplicita poi l’esatta composizione di ogni delegazione permanente in assemblee parlamentari internazionali e per la cura delle relazioni con parlamenti di Stati terzi. Viene ripresa la prassi attuale. Ogni anno le Camere vengono informate in un rapporto scritto sulle attività delle delegazioni permanenti nelle assemblee parlamentari internazionali e una volta per
legislatura, sempre in un rapporto scritto, sulle relazioni con Paesi partner. I servizi del Parlamento presentano ogni anno un rapporto riassuntivo sulle attività delle delegazioni non permanenti.
4 Commento alle singole disposizioni
Art. 1 Delegazioni permanenti in assemblee parlamentari internazionali In questo articolo vengono enumerate le assemblee parlamentari internazionali nelle quali l’Assemblea federale è ufficialmente rappresentata da delegazioni permanenti.
4 RS 171.119 5 RS 171.117 6 RS 171.118
Due sono le innovazioni: l’istituzionalizzazione formale della delegazione nel- l’Assemblea parlamentare della NATO e, nel capoverso 2, l’indicazione che l’Assemblea federale ha lo statuto di membro associato.
Art. 2 Delegazioni permanenti per la cura delle relazioni con il Parlamento europeo La cura delle relazioni bilaterali dell’Assemblea federale con il Parlamento europeo è oggetto di un articolo a se stante. In questo modo si intende sottolineare che non si tratta di una rappresentanza della Svizzera in un organo interparlamentare, bensì unicamente della cura di relazioni bilaterali. La delegazione AELS rimane incaricata di questo compito supplementare.
Art. 3 Delegazioni permanenti per la cura delle relazioni con parlamenti di Stati terzi Finora le relazioni con parlamenti di Stati terzi non erano disciplinate (cpv. 1). I criteri di scelta non sono troppo rigidi e consentono perciò la necessaria flessibilità (cpv. 2) Occorre segnalare che è la Conferenza di coordinamento, e non gli Uffici dei Consi- gli, a istituire le delegazioni per la cura delle relazioni con parlamenti di Stati terzi (cpv. 3).
Art. 4 Delegazioni non permanenti La disposizione nel capoverso 1 può essere applicato a tutte le rimanenti relazioni estere del Parlamento, con singoli Stati o con organizzazioni (ad es. visite ad hoc delle commissioni della politica estera, partecipazione alle riunioni di parlamentari organizzate dalla Banca mondiale). La competenza di istituire delegazioni non permanenti è disciplinata nel capoverso 2 e corrisponde all’incirca alla prassi attuale: essa spetta ai presidenti delle Camere se per ogni Camera viene inviato un rappresentante; la Conferenza di coordinamento è competente se si tratta di una delegazione più numerosa. La novità è che ora i presi- denti delle due Camere sono competenti anche quando la delegazione si compone di complessivi tre (invece di due) rappresentanti.
Art. 5 Composizione Questo voluminoso articolo fissa il numero dei membri delle delegazioni e dei membri supplenti per ogni Consiglio nelle assemblee parlamentari internazionali. Le disposizioni nel capoverso corrispondono alla prassi attuale. Nuovo, nel capoverso 2, è il numero dei rappresentanti nelle delegazioni permanenti per la cura delle relazioni con parlamenti di Stati terzi: vengono designati tre mem- bri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati.
Art. 6 Organizzazione Nel capoverso 1 non vi sono modifiche rispetto alla prassi vigente: i membri vengo- no designati dagli Uffici e scelgono un presidente e un vicepresidente tra le proprie file. Anche le disposizioni dei capoversi 2 e 3 seguono la prassi attuale: l’agenda sovrac- carica di molti membri delle Camere rende spesso difficile trovare un numero di partecipanti adeguato per le sedute all’estero. La delegazione AELS si è data per regola che è possibile interpellare un membro supplente non ufficiale se non si tro- vano abbastanza membri. Ciò vale in particolare se il partito interessato non sarebbe assolutamente rappresentato. Come mostra la prassi, le votazioni da parte delle delegazioni sono rare. In caso di decisioni vale la regola della maggioranza (cpv. 4).
Art. 7 Compiti Nell’articolo 7 viene spiegato che le delegazioni permanenti prendono parte non soltanto alle assemblee parlamentari, bensì anche ad altre attività delle assemblee (ad esempio a monitoraggi elettorali dell’OSCE). Nel capoverso 1 viene menzionato che le delegazioni svizzere si attengono ai regolamenti e alla prassi della assemblea parlamentare internazionale in questione. Il capoverso 2 obbliga le delegazioni che curano le relazioni con parlamenti di Stati terzi a incontri periodici e a mettere a conoscenza dell’Assemblea federale le racco- mandazioni elaborate in occasione di questi incontri. La messa a conoscenza è men- zionata esplicitamente poiché, conformemente all’articolo 8 capoverso 2 ODelP, queste delegazioni presentano un rapporto almeno una volta per legislatura, il che difficilmente basterebbe a dar conto delle questioni attuali.
Art. 8 Rapporto L’articolo 8 chiede un rapporto scritto presentato a vari livelli: ogni anno per le delegazioni permanenti nelle assemblee parlamentari internazionali e una volta per legislatura per le delegazioni permanenti che curano le relazioni con parlamenti di Stati terzi. I servizi del Parlamento presentano una volta all’anno alle due Camere un rapporto riassuntivo sulle attività delle delegazioni non permanenti.
Art. 9 Contributi Questa disposizione corrisponde alla prassi attuale.
Art. 10 Disposizioni particolari Questa disposizione, ripresa integralmente dall’attuale decreto federale concernente la delegazione dell’Assemblea federale presso il Consiglio d’Europa7, riguarda esclusivamente quest’ultimo. Esso impone ai parlamenti dei suoi Stati membri di notificare la nuova delegazione al più tardi sei mesi dopo le elezioni legislative. Il mandato della vecchia delegazione scade la prima sessione dopo la notifica della
7 RS 171.119, art. 2 cpv. 4
nuova delegazione. In altre parole, per un periodo limitato è possibile essere mem- bro dell’Assemblea federale del Consiglio d’Europa anche se non si è stati rieletti nel proprio Paese.
Art. 11 Diritto previgente: abrogazione I decreti federali vigenti (decreto federale concernente la delegazione del- l’Assemblea federale presso il Consiglio d’Europa, decreto federale sulla delegazio- ne dell’Assemblea federale presso l’Unione interparlamentare e decreto federale concernente la sezione svizzera dell’Assemblea internazionale dei parlamentari di lingua francese) possono essere abrogati, poiché sono materialmente coperti dalla presente ordinanza.
Art. 12 Entrata in vigore L’ordinanza entrerà in vigore simultaneamente alla nuova legge sul Parlamento. Secondo la decisione della Conferenza di coordinamento, la legge sul Parlamento entrerà in vigore il primo giorno della sessione invernale 2003 (il 1° dicembre).
5 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull’effettivo
del personale Per quanto attiene alle delegazioni permanenti per la cura delle relazioni con parla- menti di Stati terzi (art. 3 ODelp), l’attuazione della presente ordinanza causa dei costi supplementari poiché si tratta di strutture nuove. Una valutazione precisa dei costi sarà possibile solamente dal 2004 partendo dall’effettiva istituzione dei nuovi organi. Gli Uffici dei Consigli hanno già approvato un posto supplementare in seno ai servizi del Parlamento al fine di allestire un segretariato per queste delegazioni. Quanto alle delegazioni permanenti in assemblee parlamentari internazionali (art. 1 ODelp), la presente ordinanza non prevede grandi modifiche materiali a tale propo- sito e non vi saranno ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale. Per fini- re, il finanziamento dei lavori di segretariato riguardanti le delegazioni non perma- nenti (art. 4 ODelP) dovrebbe essere assicurato anch’esso senza troppi mezzi supplementari.
6 Costituzionalità e legalità
La nuova LParl è stata elaborata in conformità alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, il cui articolo 164 prevede che «tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale». L’arti- colo 60 LParl contiene una norma di delega all’Assemblea federale quale detentrice del potere regolamentare per elaborare un’ordinanza sulle delegazioni parlamentari (ODelP).