Art. 13b cpv. 1 lett. c e d (nuovo) In linea di principio si intende promuovere una partenza responsabile degli stranieri. Alle autorità cantonali deve però essere fornito uno strumento con il quale possa es- sere garantita l’esecuzione dell’allontanamento, in particolare delle persone che non
24 A tenore della vigente legge sulle finanze della Confederazione, le misure di risparmio del Consiglio federale e del Parlamento fluiscono invece nel computo del conto di com- pensazione se sono soddisfatte le due condizioni seguenti: in primo luogo l’importo mas- simo delle spese secondo preventivo dev’essere ridotto dell’importo del risparmio me- diante decreto federale, secondariamente il conto di compensazione deve presentare un disavanzo.
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ottemperano spontaneamente al loro obbligo di partenza. Al riguardo, nel program- ma di sgravio devono essere anticipate alcune disposizioni di carcerazione che ab- biamo presentato nell’ambito del messaggio relativo alla legge federale sugli stranie- ri (LStr, 08.03.2002, 02.024). La lettera c indica ancora come motivo della carcerazione il pericolo di latitanza. Secondo la prassi in vigore del Tribunale federale, una violazione dell’obbligo di collaborare potrebbe costituire un forte indizio di pericolo di latitanza. Il Tribunale federale ha tuttavia negato l’indizio di pericolo di latitanza quando la violazione dell’obbligo di collaborare consisteva nel fatto che la persona obbligata a partire si era limitata a comportarsi passivamente nell’ottenimento dei documenti di viaggio (DTF 122 II 49). Con la nuova formulazione anche un comportamento passivo nell’ottenimento dei documenti di viaggio può portare a ordinare una carcerazione in vista dell’espulsione. La lettera d stabilisce un nuovo motivo di carcerazione e rende oggettivo il pericolo di latitanza: è sufficiente che dopo un comportamento abusivo sia stata emessa una decisione di non entrata nel merito. Si parla di comportamento abusivo esclusiva- mente nei seguenti casi: occultamento non scusabile di documenti di viaggio, ingan- no sulla propria identità, violazione dell’obbligo di collaborare (art. 32 cpv. 2 lett. a– c e 33 LAsi).
Art. 13f (nuovo) I richiedenti l’asilo che hanno ricevuto una decisione passata in giudicato di non en- trata nel merito conformemente agli articoli 32–34 della legge sull’asilo sottostanno alla LDDS. Di conseguenza, l’obbligo di collaborare deve essere definito anche in quest’ultima legge. Gli stranieri devono in particolare collaborare nell’ottenimento dei mezzi di prova per quanto sia ragionevole. Sono inoltre obbligati a prendere per- sonalmente provvedimenti per procurarsi documenti di viaggio validi. Se nonostante gli sforzi profusi lo straniero non riesce a procurarsi autonomamente i documenti di viaggio, l’obbligo di collaborare non è violato. In ogni caso occorre collaborare all’ottenimento dei documenti di viaggio da parte delle autorità. Se le persone inte- ressate non adempiono il loro obbligo di collaborare, contro di esse può essere ordi- nata la carcerazione a scopo di espulsione conformemente all’articolo 13b capover- so 1 lettera c.
Art. 14f (nuovo) Tutte le persone oggetto di una decisione passata in giudicato di non entrare nel me- rito della loro domanda d’asilo non sottostanno più alla legge sull’asilo bensì alla LDDS. La Confederazione non deve quindi rimborsare di principio ai Cantoni le spese per le persone che hanno ricevuto una decisione passata in giudicato di non entrata nel merito e soggiornano illegalmente in Svizzera. Per poter tuttavia compensare il trasferimento di costi ai Cantoni in questi casi, la Confederazione versa loro in via eccezionale contributi forfettari per eventuali spese di aiuto in situazioni di bisogno, partenza ed esecuzione. L’aiuto in situazioni di bisogno deve essere fornito presumibilmente al Cantone di attribuzione dopo la decisione passata in giudicato di non entrata nel merito. Se la decisione di non entrata nel merito viene presa al centro di registrazione, l’inden-
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nizzo per l’aiuto in situazioni di bisogno potrebbe venir ripartito secondo una chiave fissata nell’ordinanza. L’indennizzo delle spese di aiuto in situazioni di bisogno è in particolare un contributo ai Cantoni per il pronto soccorso medico e le prestazioni assistenziali minime da versare nell’ambito dell’obbligo costituzionale di garantire il minimo vitale. Spetta ai Cantoni e ai Comuni stabilire l’entità dell’aiuto in situazioni di bisogno. Per prestazioni di aiuto in situazioni di bisogno minime si intendono di principio prestazioni materiali come quelle per l’alloggio e i pasti. I Cantoni non de- vono fornire queste prestazioni sistematicamente, ma soltanto alle persone in stato di necessità che ne fanno richiesta. Le spese di partenza per le persone di cui all’articolo 44a sono versate dalla Confe- derazione come sinora (applicazione per analogia dell’art. 92). La Confederazione indennizza i Cantoni per l’esecuzione dell’allontanamento dopo la partenza controllata. L’indennità deve servire da stimolo ai Cantoni ad eseguire gli allontanamenti di persone che non adempiono il loro obbligo di partenza e sog- giornano illegalmente in Svizzera. Gli indennizzi federali ai Cantoni per l’esecuzione dell’allontanamento deve essere limitata nel tempo. Questi contributi sono in effetti destinati a persone che soggior- nano illegalmente in Svizzera e che sono state interessate dall’asilo per un periodo molto breve. La limitazione temporale, da fissare mediante ordinanza, del paga- mento dell’indennizzo d’esecuzione da parte della Confederazione è pertanto giusti- ficata.
Disposizione transitoria Il nostro Consiglio deve avere la possibilità di prevedere una regolamentazione a fa- vore dei Cantoni affinché le persone per le quali è stata presa una decisione di asilo e di allontanamento secondo gli articoli 32–34 della legge sull’asilo già passata in giudicato al momento dell’entrata in vigore della presente legge non rientrino diret- tamente nella responsabilità finanziaria dei Cantoni. Per queste persone, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, la Confederazione non indennizza di principio più le prestazioni assistenziali di cui all’articolo 88 capoverso 1 della legge sull’asilo. Invece di rimborsare dette prestazioni, la Confederazione può tuttavia ver- sare conformemente all’articolo 14f capoverso 2 un’indennità per l’aiuto in situazio- ni di bisogno e per l’esecuzione dell’allontanamento. Il versamento ha luogo solo se la partenza controllata è avvenuta al più tardi nove mesi dopo l’entrata in vigore della presente legge. Sono escluse le persone per le quali la Confederazione sostiene il Cantone nell’esecuzione dell’allontanamento prima dell’entrata in vigore della presente legge.
2.3.1.2 Per la legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi)
Art. 27 cpv. 4 Ripartizione fra i Cantoni (nuovo) Lo scopo della modifica di legge nel settore dell’asilo è di escludere da questo setto- re le persone la cui domanda è manifestamente immotivata o che si comportano abu- sivamente. Si è in presenza di domande di asilo manifestamente immotivate e di comportamenti abusivi quando sono adempiute le condizioni delle fattispecie di non
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entrata nel merito di cui agli articoli 32–34. Queste domande d’asilo devono essere trattate rapidamente. Si intende inoltre promuovere la partenza spontanea delle persone in questione. Più in fretta si accertano le domande d’asilo manifestamente immotivate e i comporta- menti abusivi, più rapidamente ha luogo una partenza spontanea, maggiore è il ri- sparmio. Per le domande d’asilo manifestamente immotivate e i comportamenti abu- sivi si cerca quindi di ottenere una decisione passata in giudicato di non entrata nel merito presso i centri di registrazione. Di regola i richiedenti l’asilo continueranno a essere ripartiti fra i Cantoni secondo le disposizioni dell’articolo 27. Quando però si dispone di una decisione passata in giudicato di non entrata nel merito presso il centro di registrazione, si rinuncia di principio a una ripartizione. Questo principio rende necessarie alcune eccezioni perché nei centri di registrazione vi sono capacità limitate a seconda degli arrivi di richiedenti l’asilo e della durata del soggiorno. Anche nella Commissione di ricorso in materia d’asilo (CRA) si possono raggiungere limiti di capacità in base al numero di ricorsi presentati. Per poter gesti- re queste situazioni in modo flessibile, le persone per le quali non si è entrato nel merito della domanda d’asilo sono attribuiti a un Cantone se la decisione su ricorso non è stata pronunciata entro un termine adeguato (lett. a). Non si può inoltre contare su una partenza spontanea nei casi in cui il richiedente l’asilo è già stato perseguito penalmente per aver commesso in Svizzera un crimine o un delitto. In questi casi, la persona viene attribuita al Cantone ai fini dell’esecuzione dell’allontanamento (lett. b). Tale fattispecie non riguarda le senten- ze o i procedimenti penali per entrata illegale in Svizzera se subito dopo l’entrata viene presentata una domanda d’asilo. Ha inoltre luogo un’attribuzione dopo una decisione di non entrata nel merito se l’esecuzione dell’allontanamento è imminente (lett. c). Un’esecuzione è imminente se in primo luogo sono note l’identità e la nazionalità della persona obbligata a parti- re. In secondo luogo devono essere disponibili documenti di viaggio validi o la loro emissione deve essere stata assicurata dalla rappresentanza diplomatica competente o si sa per esperienza che è possibile procurarseli in pochi giorni. In terzo luogo la partenza deve essere tecnicamente possibile, vale a dire deve essere possibile procu- rarsi i biglietti aerei in breve tempo e un eventuale accompagnamento deve già stato essere predisposto. In questi casi si giustifica anche l’esecuzione effettiva dell’allon- tanamento. L’elenco delle eccezioni non è esaustivo, in modo da garantire alle autorità la neces- saria flessibilità di gestione.
Art. 32 cpv. 2 lett. f Motivi di non entrata nel merito (nuovo) Con l’introduzione di Dublino II25, all’interno dell’Unione europea e in alcuni Stati dello Spazio economico europeo, come l’Islanda e la Norvegia, vige il principio se- condo cui i richiedenti l’asilo possono essere oggetto di una sola procedura d’asilo.
25 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una do- manda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.
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Gli Stati membri riconoscono in effetti reciprocamente le decisioni di asilo e di al- lontanamento prese da un altro Stato membro. La Svizzera, fintanto che non disporrà di un accordo parallelo a Dublino II, diventa la seconda destinazione dei richiedenti l’asilo in Europa. Per contrastare questo sviluppo, la nuova disposizione prevede che non si debba di principio entrare nel merito se in uno Stato membro dell’Unione eu- ropea è già stata presa una decisione formale negativa. Se vi sono indizi che dopo il rifiuto di una domanda d’asilo in uno Stato membro dell’Unione europea sono intervenuti fatti secondo cui potrebbero giustificare la qualità di rifugiato o la concessione di una protezione provvisoria, occorre entrare nel merito della domanda d’asilo.
Art. 36 Procedura prima delle decisioni di non entrata nel merito L’articolo 36 definisce prima di una decisione di non entrata nel merito occorre pro- cedere a un’audizione complementare secondo gli articoli 29 e 30 e quelli in cui è sufficiente il diritto di essere sentiti. Prima di prendere una decisione di non entrata nel merito conformemente all’articolo 32 capoverso 2 lettera f, occorre esaminare se vi sono indizi secondo cui sono intervenuti fatti che potrebbero giustificare la qualità di rifugiato o la concessione di una protezione provvisoria. Per questo esame si giu- stifica un’audizione complementare.
Art. 37 Decisione di non entrata nel merito L’effetto di risparmio di questo programma di sgravio nel settore dell’asilo dipende essenzialmente dalla durata della procedura d’asilo. Le decisioni in caso di domande d’asilo manifestamente immotivate e di comportamenti abusivi devono essere prese entro 10 giorni feriali. Si dimezza in tal modo il termine attualmente vigente.
Art. 44a Statuto giuridico delle persone la cui domanda d’asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito (nuovo) Tutte le persone la cui decisione di non entrata nel merito e di allontanamento è pas- sata in giudicato non sottostanno più alla legge sull’asilo. Esse sono considerate stranieri che soggiornano illegalmente in Svizzera e sottostanno esclusivamente alle disposizioni della LDDS. Sono quindi di principio escluse dalle disposizioni della legge sull’asilo concernenti le prestazioni assistenziali, la partenza e l’esecuzione dell’allontanamento. Se necessitano di un aiuto in situazioni di bisogno, il Cantone di dimora ha l’obbligo di assistenza in base agli articoli 20 e 21 della legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS, RS 851.1). Su richiesta, il Cantone di dimora deve fornire a queste persone le presta- zioni minime di aiuto in situazioni di bisogno necessarie, compreso il pronto soccor- so medico, nell’ambito del suo obbligo costituzionale di garanzia del minimo vitale. La Confederazione può tuttavia versare contributi ai Cantoni per le relative spese, sotto forma di importi forfettari. Le persone allontanate conformemente al presente articolo sottostanno tuttavia anco- ra all’articolo 14 della legge sull’asilo, secondo cui dopo l’inoltro di una domanda d’asilo e fino alla partenza dalla Svizzera al termine della procedura d’asilo con de- cisione passata in giudicato, oppure fino a che sia ordinata una misura sostitutiva nel
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caso l’esecuzione non sia possibile, il richiedente non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora di polizia degli stranieri.
Art. 45 cpv. 2 Tenore della decisione d’allontanamento Finora, nelle decisioni di allontanamento in seguito a decisioni di non entrata nel merito veniva disposto l’allontanamento immediato e la soppressione dell’effetto so- spensivo di un eventuale ricorso. L’ordine dell’esecuzione immediata di un allonta- namento non significava che le autorità esecutive potevano iniziare l’esecuzione su- bito dopo l’apertura della decisione, poiché i provvedimenti d’esecuzione sono possibili solo dopo che la decisione è divenuta esecutiva. L’esecutività è data se en- tro 24 ore dalla notifica della decisione non viene presentata nessuna istanza di ripri- stino dell’effetto sospensivo (art. 112 LAsi) o se la CRA respinge una tale istanza con decisione incidentale. In caso di accoglimento di un’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo, malgrado fosse ordinata l’esecuzione immediata, i provve- dimenti d’esecuzione effettivi si procrastinavano fino al momento in cui la decisione assumeva la forza di cosa giudicata. Dall’entrata in vigore delle modifiche legislative, la soppressione dell’effetto so- spensivo di un eventuale ricorso viene meno. In futuro, una decisione di allontana- mento sarà eseguibile solo a partire dal momento in cui la decisione ha acquistato forza di cosa giudicata, indipendentemente dal fatto che l’esecuzione immediata fos- se stata ordinata o no. Il capoverso 2 non è pertanto necessario e può dunque essere stralciato.
Art. 46 Esecuzione da parte dei Cantoni Il capoverso 1 obbliga come sinora il Cantone di attribuzione a eseguire le decisioni di allontanamento. Secondo il capoverso 1bis, un determinato Cantone è tenuto a eseguire anche nel ca- so di persone che hanno ricevuto decisioni di non entrata nel merito e che non sono state assegnate a nessun Cantone. Se la decisione di non entrata nel merito è già pas- sata in giudicato presso il centro di registrazione, la persona non viene attribuita ad alcun Cantone. Con la forza di cosa giudicata è in effetti chiaro che la persona inte- ressata deve lasciare la Svizzera autonomamente già dal centro di registrazione. Nel caso in cui non ottemperasse a questo obbligo e venisse fermata dalle autorità, la de- cisione d’allontanamento designa già quale Cantone deve eseguire l’allontanamento. Il Cantone competente per l’esecuzione è designato per analogia conformemente alla chiave di ripartizione dei richiedenti l’asilo di cui all’articolo 27. Nonostante una decisione di non entrata nel merito conformemente agli articoli 32– 34 LAsi, per le persone che sono state perseguite o condannate per aver commesso in Svizzera un crimine o un delitto è applicabile il principio di cui al capoverso 1 (cfr. spiegazioni dell’art. 27). In questi casi il Cantone d’attribuzione è esplicita- mente competente per l’esecuzione dell’allontanamento. Gli interessati sono trasferiti direttamente dal centro di registrazione al Cantone competente di eseguire l’allontanamento. Lo stesso principio è applicabile alle persone per le quali è prevedibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. spiegazioni dell’art. 27).
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Art. 88 cpv. 1bis Somma forfettaria (nuovo) Le persone la cui domanda d’asilo è stato oggetto di una decisione passata in giudi- cato conformemente agli articoli 32–34 devono lasciare la Svizzera immediatamente e autonomamente. A contare da questo momento sono considerate stranieri che sog- giornano illegalmente in Svizzera e non sottostanno quindi più alla legislazione sull’asilo ma a quella sugli stranieri. Le prestazioni assistenziali non devono più es- sere versate sistematicamente dai Cantoni conformemente all’articolo 80 della legge sull’asilo. Se una persona necessita di un aiuto in situazioni di bisogno, lo stesso de- ve essere fornito dal Cantone di dimora. Per compensare il trasferimento di costi ai Cantoni, la Confederazione può indennizzare i Cantoni a titolo forfettario. Il rap- porto tra Confederazione e Cantoni per quanto concerne il diritto ai sussidi deve es- sere stabilito in un nuovo articolo 14f LDDS (cfr. anche le spiegazioni dell’art. 44a).
Art. 108a Termine di ricorso in caso di decisioni di non entrata nel merito (nuovo) Il termine di ricorso di 30 giorni attualmente in vigore conformemente all’artico- lo 50 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) è troppo lungo se si vuole che una decisione di non entrata nel merito diventi rapidamente esecutiva. L’articolo 6 della legge sull’asilo consente al legi- slatore di prevedere eccezioni alla PA. Il termine di ricorso per tutte le decisioni con- formemente agli articoli 32–34 è ora di cinque giorni feriali.
Art. 109 Termine di disbrigo dei ricorsi sulle decisioni di non entrata nel merito La CRA dispone attualmente di un termine di disbrigo di sei settimane per i ricorsi contro le decisioni conformemente agli articoli 32–35 e 40 capoverso 1. Se tuttavia si rinuncia allo scambio di scritti e non sono necessari ulteriori atti procedurali, il termine per tutti i ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito conformemente agli articoli 32–34 è ridotto a cinque giorni feriali, come già proposto nella revisione parziale della legge sull’asilo. La riduzione del termine di disbrigo per ricorsi che non necessitano di ulteriori chiarimenti dovrebbe consentire il risparmio auspicato nell’ambito del programma di sgravio.
Art. 110 Termini di procedura Nella presente revisione il termine di disbrigo della CRA per ricorsi in materia di decisioni di non entrata nel merito deve essere fissato a cinque giorni. Se il ricorso non adempie le esigenze formali, attualmente il termine supplementare per regola- rizzarlo è di sette giorni. Di regola queste lacune possono essere colmate in modo semplice. Anche un ricorso non redatto in una lingua ufficiale può essere tradotto in breve tempo. Se in questi casi viene accordato un termine supplementare di sette giorni per regolarizzare il ricorso, il termine supplementare è, ingiustamente, più lungo del termine di ricorso e la CRA non può attenersi al termine di disbrigo di cinque giorni. Per queste ragioni è giustificato introdurre un termine più breve, tre giorni, per la regolarizzazione di un ricorso nei casi di ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito.
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Art. 112 cpv. 1 Effetto sospensivo ed esecuzione immediata La nuova concezione della procedura di ricorso prevede che il termine di ricorso per decisioni di non entrata nel merito sia breve ma che di principio ogni ricorso contro queste decisioni abbia un effetto sospensivo e che di conseguenza il richiedente pos- sa rimanere in Svizzera fino alla decisione sul ricorso (cfr. art. 42 cpv. 1 LAsi). Per analogia anche l’ordine dell’esecuzione immediata è stato abrogato (vedi spiegazioni all’art. 45 cpv. 2). Per questi motivi nell’articolo 112 capoverso 1 si precisa ora che solo nei casi di allontanamento preventivo (art. 23 cpv. 2 e art. 42 cpv. 3) può essere ordinata l’esecuzione immediata con revoca dell’effetto sospensivo di un eventuale ricorso. Solo in questi casi è mantenuta la possibilità di presentare un’istanza di ri- pristino dell’effetto sospensivo.
Disposizioni transitorie Per conseguire il risparmio auspicato con le misure di sgravio, la nuova concezione deve esplicare quanto prima i suoi effetti. Per tale motivo, i nuovi termini di disbrigo e di ricorso devono poter essere applicati il più rapidamente possibile. Le disposi- zioni concernenti lo statuto giuridico e l’indennizzo finanziario si applicano anche a persone oggetto di una decisione di asilo o di allontanamento passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della legge. Tali persone sono quindi considerate, a par- tire dall’entrata in vigore della legge, come persone che soggiornano illegalmente in Svizzera. Per queste persone la Confederazione non assume più di principio presta- zioni assistenziali. Se le autorità federali prima dell’entrata in vigore della presente legge hanno garantito il loro sostegno in materia di esecuzione su domanda dei Cantoni, dopo l’entrata in vigore della legge i Cantoni continueranno a ricevere le somme forfettarie di cui all’articolo 88 capoverso 1 per le persone in questione. Queste somme forfettarie sono versate al massimo per nove mesi dopo l’entrata in vigore della legge (cfr. disposizioni transitorie della LDDS).
2.3.1.3 Per la legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
Art. 46a (nuovo) L’articolo proposto sostituisce l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali (RS 611.010). Al con- trario della regolamentazione attuale, il nuovo disciplinamento non avrà più un ca- rattere sussidiario. Il nuovo articolo è inteso a creare una base legale generale per la riscossione di emolumenti da parte di Consiglio federale e Amministrazione federa- le. Disciplinamenti in materia di emolumenti saranno definiti in leggi speciali solo laddove devono essere disciplinate particolarità o deroghe. Lo scorporo del discipli- namento in materia di emolumenti dalla legge a sostegno di provvedimenti per mi- gliorare le finanze federali intende sottolinearne il carattere duraturo e nel frattempo garantire un’adeguata ripartizione degli oneri. Prestazioni dello Stato richieste o uti- lizzate a titolo individuale costituiscono un onere speciale estraneo all’ambito ordi- nario e non devono quindi essere finanziate dalla collettività. Il nuovo articolo sugli emolumenti costituisce la base legale formale per la riscos- sione degli stessi per le decisioni di prima istanza, le prestazioni di servizio e gli altri
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atti ufficiali. Gli emolumenti per decisioni su ricorso sono disciplinati nella legge fe- derale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Un disciplinamento di tutto il settore degli emolumenti nella PA non appare sensato, dal momento che gli atti ufficiali alla cui base vi sono decisioni di prima istanza sono di natura disparata e di conseguenza richiedono numerose tariffe. Inoltre il presente di- sciplinamento degli emolumenti non pone in primo piano considerazioni di diritto procedurale ma i principi di diritto materiale che regolano la determinazione e il cal- colo di detti emolumenti. Si giustifica di conseguenza un disciplinamento nella LOGA dei principi generali in materia di emolumenti per le procedure di prima istanza, le prestazioni di servizio e gli altri atti ufficiali. La riscossione degli emolumenti secondo il disciplinamento proposto corrisponde alla giurisprudenza attuale del Tribunale federale in materia di emolumenti ammini- strativi. Dal profilo del diritto materiale non sono previsti cambiamenti, come risulta chiaramente dal rinvio esplicito ai principi della copertura dei costi e dell’equiva- lenza che limitano materialmente la latitudine di disciplinamento delegata al Consi- glio federale. «Secondo il principio della copertura dei costi, il ricavo degli emolu- menti non può superare o può superare solo lievemente i costi globali del settore amministrativo in questione …, ciò che non esclude una certa schematizzazione o forfetizzazione della tassa … Nella spesa globale occorre conteggiare non solo le spese correnti del settore amministrativo in questione, ma anche adeguati accanto- namenti, ammortamenti e riserve …» (DTF 126 I 188). Il principio della copertura dei costi stabilisce quindi il limite massimo per il calcolo degli emolumenti. «Il prin- cipio di equivalenza è espressione nell’ambito del diritto degli emolumenti, del prin- cipio di proporzionalità e stabilisce che un emolumento non deve essere manifesta- mente sproporzionato rispetto al valore oggettivo della prestazione e deve mante- nersi entro limiti ragionevoli. Il valore della prestazione si misura in base all’utile che porta all’assoggettato o in base al costo del suo utilizzo concreto rispetto alle spese globali del settore amministrativo in questione, con la possibilità di ricorrere a strumenti di misura schematici, basati sulla probabilità e sull’esperienza media … Non è necessario che gli emolumenti corrispondano sempre precisamente all’onere amministrativo; possono invece basarsi su criteri sostenibili oggettivamente e non procedere a differenziazioni per le quali non vi sono motivi ragionevoli …» (DTF 126 I 188, a proposito dei limiti del principio d’equivalenza, cfr. anche DTF 128 II 255 consid. 4.3). Il disciplinamento proposto definisce la riscossione degli emolumenti da parte del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale. È necessario menzionare il Consiglio federale perché la nozione di Amministrazione federale secondo l’arti- colo 2 LOGA non lo include. Il nuovo disciplinamento si applica – come gli altri di- sciplinamenti generali sull’Amministrazione federale – anche alle unità amministra- tive decentrate (art. 2 cpv. 3 LOGA) per quanto non sia disciplinato diversamente nel diritto speciale (p. es. in atti normativi concernenti l’organizzazione). Non ha in- vece senso includere le organizzazioni esterne all’Amministrazione federale incari- cate di compiti pubblici (art. 2 cpv. 4 LOGA) a causa delle diverse costellazioni pos- sibili. Per queste organizzazioni, la riscossione degli emolumenti deve essere prevista nelle leggi speciali. La cerchia delle persone obbligate a versare emolumenti risulta dalla nozione stessa di emolumento. Gli emolumenti sono prestazioni pecuniarie che devono essere ver- sate per una prestazione statale attribuibile individualmente alla persona soggetta al
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pagamento (equivalenza individuale). Gli emolumenti amministrativi costituiscono quindi la rimunerazione di una prestazione statale. Gli emolumenti d’uso costitui- scono la rimunerazione per l’uso di un impianto o di una cosa pubblica. Nel caso di prestazioni di servizi, sono assoggettate agli emolumenti le persone che richiedono la prestazione e ne traggono un beneficio. Per quanto riguarda le decisioni, il desti- natario di una decisione sottostà all’obbligo di versare gli emolumenti. In questo ca- so è peraltro possibile che l’emanazione di una decisione non venga ritenuta come beneficio o vantaggio personale dell’assoggettato, ad esempio se con la decisione viene respinta un’istanza o se motivi di pubblico interesse impongono l’emanazione di una decisione. Secondo costante e pluriennale prassi delle autorità federali anche in questi casi il principio di equivalenza individuale può tuttavia essere riconosciuto. Ciò rende per esempio possibile che, nelle procedure di decisione di prima istanza l’obbligo di pagare i costi procedurali segua il principio della soccombenza (DTF 128 II 247 ff., consid. 4.1.; vedi anche consid. 6 sui limiti del principio della soccombenza, in particolare riguardo allo stretto campo di applicazione del principio della soccombenza rispetto al principio di causalità). La cerchia delle persone assog- gettate agli emolumenti risulta quindi implicitamente dalla nozione di emolumento in quanto tassa basata sull’equivalenza individuale. Di conseguenza non è necessario menzionare esplicitamente gli assoggettati all’emolumento per soddisfare le esigen- ze costituzionali in materia di riscossione di emolumenti (art. 164 cpv. 1 lett. d Cost.; RS 101). Sono oggetto della riscossione di emolumenti le decisioni e le prestazioni di servizi. Le decisioni sono decisioni di prima istanza conformemente all’articolo 5 LOGA. I servizi sono prestazioni provocate da privati e che vanno di regola a loro vantaggio. Vanno distinte le prestazioni accessorie commerciali che Uffici federali forniscono in concorrenza con privati, il cui indennizzo è di regola stabilito in una convenzione. L’Amministrazione, oltre a decisioni e servizi, compie diversi altri atti ufficiali (ad es. controlli, inchieste, che non vengono concluse con decisioni, negoziazione e con- clusione di contratti di diritto pubblico) per i quali può essere opportuno riscuotere emolumenti. Dal momento che questa esigenza in termini generali non è data per tutta l’Amministrazione, il Consiglio federale deve avere la competenza di prevedere a livello di ordinanza emolumenti per determinati settori dell’Amministrazione. Al riguardo il Consiglio federale si limiterà ad atti ufficiali che – analogamente alle de- cisioni e ai servizi – possono essere attribuiti individualmente a determinate persone. Il nuovo disciplinamento concernente gli emolumenti contiene inoltre una delega di competenza al Consiglio federale per regolare questioni di dettaglio. In proposito, il Consiglio federale deve rispettare come linea direttrice il principio della copertura dei costi e il principio di equivalenza, in particolare per quanto concerne la determi- nazione delle tariffe degli emolumenti. Per quanto concerne la procedura di riscos- sione degli emolumenti, si prevede di introdurre in un’ordinanza generale concer- nente gli emolumenti per le prestazioni di servizi la semplice fatturazione invece di una decisione concernente l’emolumento. Solo in caso di controversia sull’emolu- mento l’unità amministrativa emanerà una decisione in merito. Questa procedura è efficace e corrisponde alla prassi attuale. In caso di esenzione dagli emolumenti, il Consiglio federale deve valutare regolarmente se sussiste un interesse pubblico pre- ponderante alla decisione o alla prestazione di servizio o se tale esenzione è giustifi- cata. Entrano ad esempio in discussione la rinuncia agli emolumenti nei confronti dei Cantoni e dei Comuni per prestazioni federali nell’ambito dell’esecuzione del di-
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ritto federale o in caso di reciprocità da parte dei Cantoni e dei Comuni, la rinuncia alla riscossione di emolumenti di lieve entità e la rinuncia a emolumenti in settori che rientrano nei diritti fondamentali (cfr. ad es. DTF 126 I 1).
2.3.1.4 Per la legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP)
Art. 38 Capoverso 1: con la presente revisione viene a cadere la determinazione dell’in- dennità al difensore da parte del giudice istruttore. La parentesi è inoltre superflua. Capoverso 2: l’assunzione definitiva dei costi della difesa d’ufficio da parte della Confederazione si giustifica solo nei casi di cui all’articolo 36 capoverso 2 (indigen- za dell’imputato).
Art. 121 (abrogato) L’assunzione delle spese delle indagini preliminari, dell’istruzione preparatoria della messa in stato d’accusa e dell’attività requirente è ora disciplinata globalmente nel capo quinto della legge e in un’ordinanza del Consiglio federale.
Art. 172 cpv. 1 primo periodo Si chiarisce linguisticamente che si tratta delle spese di tutto il procedimento penale, comprese le indagini preliminari, l’istruzione preparatoria, la messa in stato d’accusa e l’attività requirente.
Art. 219 cpv. 3 (abrogato) La completa gratuità della procedura di reclamo in virtù del vigente articolo 219 ca- poverso 3 costituisce, in confronto alle altre procedure giudiziarie federali, che pre- vedono tutte l’obbligo di rifondere le spese, una disposizione singolare che è priva di giustificazione propria. Per questo viene abrogata.
Titolo prima dell’art. 245 Capo quinto: Spese del procedimento Nelle tre versioni linguistiche della legge le nozioni restrittive «Prozesskosten», «frais de procès» e «spese processuali» sono sostituite con le nozioni di «Verfahren- skosten», «frais de procédure» e «spese del procedimento» che includono tutti i li- velli del procedimento penale.
Art. 245 Con l’aggiunta «in relazione al procedimento giudiziario», l’applicazione sussidiaria degli articoli 146–161 dell’organizzazione giudiziaria è limitata alle spese di proce- dimento del giudice.
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Art. 246 (nuovo) Viene istituita una base legale per potere, a determinate condizioni, mettere total- mente o in parte le spese cagionate dal procedimento e un emolumento a carico dell’imputato, del denunciante e della parte lesa in caso di sospensione delle indagini preliminari o dell’istruzione preparatoria. Il giudice deve inoltre avere la possibilità di mettere a carico dell’imputato, della parte lesa e del denunciante non solo le spese proprie e quelle del Ministero pubblico della Confederazione e del giudice istruttore ma anche gli emolumenti per le indagini preliminari, l’istruzione preparatoria, la messa in stato d’accusa e l’attività requirente. Anche per i ricorsi al Ministero pubblico della Confederazione secondo l’articolo 105bis capoverso 1 contro atti ufficiali della polizia giudiziaria deve poter essere ri- scosso un emolumento che può essere messo a carico del ricorrente assieme alle al- tre spese. Il capoverso 1 sancisce il principio secondo cui per le indagini preliminari, la proce- dura di ricorso secondo l’articolo 105bis capoverso 1, l’istruzione preparatoria, l’esercizio dei diritti da parte del procuratore generale della Confederazione nell’istruzione preparatoria nonché la messa in stato d’accusa e l’attività requirente possono essere prelevati emolumenti e spese. Il capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a disciplinare in un’ordinanza gli emolumenti e i disborsi (spese del proce- dimento).
Art. 246bis (nuovo) Il capoverso 1 sancisce il principio secondo cui, in caso di decisione di non doversi procedere alle indagini preliminari e di sospensione delle indagini preliminari e dell’istruzione preparatoria, le spese del procedimento sono di regola assunte dalla cassa federale. Il capoverso 2 stabilisce a che condizioni le spese del procedimento possono essere messe a carico totalmente o in parte dell’imputato, del denunciante o della parte lesa in caso di decisione di non apertura o di sospensione del procedimento penale. Il ca- poverso 3 stabilisce chi sopporta i costi della procedura di ricorso conformemente all’articolo 105bis capoverso 1.
Art. 246ter (nuovo) Se il procedimento penale è svolto dapprima a livello federale e successivamente viene delegato a un Cantone, il giudice cantonale deve se del caso poter mettere a carico delle parti al procedimento e di terzi a favore della cassa federale le spese del procedimento federale.
Entrata in vigore Con il presente messaggio viene modificata la versione della legge sulla procedura penale federale (PP)26 riveduta dalla legge federale del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale (LTPF)27, che entrerà in vigore presumibilmente il 1° aprile 2004.
26 RS 312.0 27 FF 2002 5791
5003
Sono interessate due disposizioni della legge sulla procedura penale federale (art. 38 e 121). La presente nuova revisione della legge sulla procedura penale federale do- vrà quindi entrare in vigore, per quanto possibile, simultaneamente alla revisione se- condo la legge sul Tribunale penale federale e in ogni caso non prima.
2.3.1.5 Per la legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (LPPM)
Art. 5 cpv. 1 lett. b periodo introduttivo e cpv. 2 L’articolo 5 LPPM descrive il campo d’applicazione dei sussidi d’esercizio per gli istituti e per le persone ivi accolte. L’articolo 5 capoverso 1 LPPM stabilisce che so- no sussidiate le istituzioni che accolgono giovani adulti per educarli al lavoro (art. 100bis CP) o principalmente fanciulli e adolescenti in applicazione degli artico- li 82 segg. e 89 segg. CP, giovani adulti fino a 22 anni in applicazione dell’artico- lo 397a del Codice civile e fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è particolarmente turbato. L’articolo 9 capoverso 1 OPPM definisce più precisamente quest’ultimo gruppo. L’articolo 9 capoverso 2 OPPM, invece, per il riconoscimento di una nuova istituzione parifica a questo gruppo anche i fanciulli e gli adolescenti che in base all’articolo 8 della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità28 de- vono essere collocati in una casa di educazione perché necessitano di istruzione scolastica speciale. Concretamente, ciò può significare che in un istituto riconosciuto dal DFGP siano ospitati in primo luogo fanciulli collocati in una casa di questo ge- nere perché richiedono un’istruzione scolastica speciale. Soltanto se la quota dei giorni di soggiorno determinanti scende sotto il 10 per cento, il DFGP non versa più alcun sussidio (art. 8 cpv. 5 OPPM). L’assicurazione per l’invalidità (AI) versa prestazioni assicurative a fanciulli e ado- lescenti (fr. 44 per giorno di scuola e fr. 56 per giorno di soggiorno) che secondo una decisione dell’AI necessitano di un’istruzione scolastica speciale. Le case che im- partiscono un’istruzione scolastica speciale con oltre un terzo di fanciulli assogget- tati all’AI ricevono inoltre sussidi d’esercizio dell’Ufficio federale delle assicurazio- ni sociali (UFAS)29. Per analogia con le disposizioni dell’UFAS e nel senso della nuova perequazione dei compiti (NPC) riguardante la clientela dell’AI e della LPPM, è necessario stralciare dalla LPPM la parità di trattamento dei fanciulli che sottostanno alla legislazione sull’AI. Per realizzare un risanamento strutturale fra le case d’educazione che sotto- stanno all’AI e quelle che dipendono dal settore della giustizia, i sussidi d’esercizio dovranno essere versati soltanto alle istituzioni nelle quali almeno un terzo dei giorni di soggiorno riguardano fanciulli e adolescenti che adempiono i criteri della LPPM. I contributi del DFGP andranno dunque in primo luogo a favore di fanciulli e adole- scenti che non ricevono già prestazioni assicurative dell’AI. Sarà pertanto necessa- rio, oltre all’adeguamento dell’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPPM, completare la corrispondente ordinanza. L’articolo 5 capoverso 2 LPPM, invece, decade.
28 RS 831.20 29 N. 1014 della circolare concernente i sussidi alle spese d’esercizio dei centri d’integra- zione (CCI).
5004
Art. 19a Moratoria in materia di riconoscimento secondo il programma di sgravio 2003 (nuovo) Dato che, secondo una decisione del Tribunale federale (DTF 117 Ib 225), gli istituti d’educazione che soddisfano le condizioni di riconoscimento (esigenze di qualità del DFGP) devono essere riconosciuti, questa moratoria per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 deve essere sancita a livello di legge in un nuovo artico- lo 19a. Analogamente, l’ordinanza deve essere completata con la disposizione corri- spondente (art. 16a cpv. 1). In vista dell’entrata in vigore della nuova procedura penale minorile, occorre però escludere dalla moratoria i generi di case previsti dalla nuova legge; ciò riguarda in particolare gli istituti per l’esecuzione di pene detentive di quattro anni.
2.3.1.6 Per la legge federale del 6 ottobre 1989 sulle finanze della Confederazione (LFC)
Art. 24d Conto di compensazione Il freno all’indebitamento esige che venga tenuto un conto di compensazione che, da un lato, compensa eventuali errori di stima delle entrate o dell’evoluzione economi- ca e, dall’altro, serve da meccanismo di sanzione. Il vigente articolo 24d assegna al conto di compensazione la differenza fra l’importo massimo stanziato nel preventivo e quello rettificato sulla base delle entrate effetti- vamente conseguite. Questo disciplinamento è asimmetrico, in quanto i sorpassi del limite di spesa previsto nel preventivo sono addebitati al conto di compensazione, mentre se le uscite sono inferiori al preventivo i residui di credito non sono invece accreditati. D’ora innanzi si rinuncia alla differenza fra le uscite totali iscritte nel conto di Stato e l’importo massimo rettificato sulla base delle entrate effettivamente conseguite. Con questo trattamento simmetrico, degli scostamenti rispetto al preventivo viene tenuto conto soltanto addebitando i sorpassi del limite di spese al conto di compen- sazione.
2.3.1.7 Per la legge federale del 4 ottobre 1974 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali
Art. 4 Abrogato Il vigente articolo 4 dà al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni per la riscossione di emolumenti. Dato che la riscossione di emolumenti ora è disci- plinata nell’articolo 46a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione (LOGA) (cfr. a tale proposito le spiegazioni relative alla modifica della LOGA nel n. 2.3.1.3), l’articolo 4 viene abrogato.
5005
Art. 4a Il nuovo articolo 4a affida al Consiglio federale un mandato di risparmio per il periodo 2004–2006 rispetto al piano finanziario del 30 settembre 2002. Esso sostituisce il vi- gente articolo 4a, emanato nell’ambito del programma di stabilizzazione 1998. Il capoverso 1 dell’articolo 4a riassume tutti i mandati di risparmio che il Consiglio federale potrebbe decidere nel proprio ambito di competenza in base all’articolo 24f capoverso 1 lettera a della legge sulle finanze della Confederazione (LFC). Il fatto di sancire le diverse misure nell’articolo 4a è volto a sottolineare il carattere di pac- chetto dell’intero programma di sgravio. Inoltre, elevandolo a livello di legge, ne aumenta anche il carattere vincolante. Pertanto, sono prese in considerazione soltanto misure di sgravio che non richiedono modifiche a livello di legge speciale. Nel caso delle misure di sgravio che solo in parte richiedono modifiche di leggi speciali (Esecuzione delle pene e delle misure, 2.1.1.2; Vari settori nell’ambito delle relazioni con l’estero, 2.1.2.2; Promozione della costruzione di abitazioni e dell’accesso alla proprietà30, 2.1.6.6; altri contributi direttamente vincolati alle opere nel settore stradale 2.1.7.431; Economia forestale, 2.1.9.2;), sono menzionati soltanto i risparmi che il Consiglio federale potrebbe de- cidere nel proprio ambito di competenza. La successione dei mandati di risparmio nel capoverso 1 rispecchia la struttura delle misure nel messaggio. Poiché esse vi sono già descritte dettagliatamente, rinunciamo di seguito a una presentazione e rinviamo soltanto nella seguente tavola al corri- spondente capitolo del messaggio. Il capoverso 2 autorizza il Consiglio federale, nell’ambito del preventivo, a effettua- re spostamenti di crediti tra le categorie toccate dalle misure di sgravio a condizione che questi spostamenti non comportino riduzioni dei tagli previsti. Per il settore della difesa, il capoverso 3 prevede che le rate annuali possano essere spostate. Deve tut- tavia essere rispettato il limite di spese per il periodo 2004–2007. Il capoverso 4 sta- bilisce che la competenza del Parlamento in materia di preventivo rimane salva.
30 Le riduzioni nel 2004 sono effettuate nell’ambito della legge federale a sostegno di prov- vedimenti per migliorare le finanze federali. La soppressione a partire dal 2005 richiede una modifica della legge federale del 21 marzo 2003 che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati. 31 I tagli del 2004 per i passaggi a livello, la tutela del patrimonio nazionale e le gallerie pa- ravalanghe vengono effettuati nel quadro della legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.
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Tavola delle corrispondenze Numero Capitolo del messaggio nell’art. 4a cpv. 1
1 2.1.1.1 Attuazione progetto Efficienza 2 2.1.1.2 Esecuzione delle pene e delle misure 3 2.1.1.3 Misurazione ufficiale 4 2.1.2.1 Aiuto allo sviluppo e aiuto ai Paesi dell’Est 5 2.1.2.2 Altri settori nell’ambito delle relazioni con l’estero 6 2.1.3.1 Settore «Difesa» 7 2.1.3.2 Altri settori della difesa nazionale 8 2.1.4.1 Istruzione, ricerca a tecnologia 9 2.1.4.2 Promozione dell’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle scuole 10 2.1.5.1 Cultura 11 2.1.5.2 Sport 12 2.1.5.3 Sanità 13 2.1.6.5 Prestazioni collettive dell’AI 14 2.1.6.6 Promozione delle costruzione di abitazioni 15 2.1.6.8 Misure d’integrazione degli stranieri 16 2.1.6.9 Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 17 2.1.7.1 Costruzione delle strade nazionali 18 2.1.7.2 Manutenzione delle strade nazionali 19 2.1.7.3 Strade principali 20 2.1.7.4 Altri contributi direttamente per opere stradali 21, 22 2.1.7.5 Contributi generali a favore delle strade (contributo straordi- nario) 23 2.1.7.6 Fondo per i grandi progetti ferroviari 24 2.1.7.7 Convenzione sulle prestazioni Confederazione-FFS 25 2.1.7.8 Trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia 26 2.1.7.9 Misure nel settore dei trasporti pubblici ai sensi della legge sui disabili 27 2.1.8.1 Impianti per le acque di scarico e per lo smaltimento dei rifiuti 28 2.1.8.2 Diverse misure nel settore ambientale 29 2.1.9.1 Agricoltura 30 2.1.9.2 Economia forestale 31 2.1.9.3 Programma SvizzeraEnergia 32 2.1.9.4 Prestiti alla Società svizzera di credito alberghiero 33 2.1.9.5 Promozione della piazza economica e delle esportazioni 34 2.1.10.1 Personale 35 2.1.10.2 Costruzioni civili 36 2.1.10.3 Pubblicazioni e relazioni pubbliche 37 2.1.10.4 Provvedimenti diversi concernenti l’amministrazione generale
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2.3.1.8 Per la legge federale del 22 marzo 1985 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin)
Art. 3 lett. c n. 1, titolo del capitolo 5 sezione 1 nonché articoli 18, 19 e 20 Il caso di sussidio «sicurezza dei passaggi a livello» è soppresso. Nella sezione 1 del Capitolo 5 il titolo deve pertanto essere adeguato, mentre negli articoli 3, 18, 19 e 20 LUMin questa possibilità di sussidio viene soppressa.
Art. 28 Dato che il caso di sussidio «siti caratteristici» viene soppresso, nell’articolo 28 l’espressione «siti caratteristici» è stralciata.
Art. 31 Oggi la Confederazione sussidia anche opere di protezione contro le forze della na- tura sulle strade che non fanno parte della rete delle strade nazionali e delle strade principali. Questo caso di sussidio viene limitato. Secondo il capoverso 2 (nuovo) i contributi per trafori o gallerie verranno ancora accordati soltanto se essi servono alla protezione di strade nazionali e principali. Per le altre strade, secondo il capo- verso 3, sono sussidiati unicamente i provvedimenti per la protezione delle foreste e la protezione contro le piene. La protezione delle foreste e la protezione contro le piene non sono toccate da questi provvedimenti di sgravio.
2.3.1.9 Per la legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (LRTV)
Art. 20 cpv. 3 Questa disposizione obbligava finora la Confederazione ad assumere almeno la metà dei costi di emittenza da parte della SSR di un programma radiofonico destinato all’estero. La soppressione di questi sussidi federali provoca l’abrogazione del capo- verso 3. L’articolo 20 capoverso 1 può servire da base legale per i sussidi federali ancora da versare a swissinfo/RSI.
Art. 33 cpv. 1 e 2 L’adeguamento terminologico introdotto in questo articolo tiene conto dell’evo- luzione nel settore dei media.
Art. 55 cpv. 2bis (nuovo) Completando l’articolo 55 con questo nuovo capoverso, il Consiglio federale riceve la competenza, al momento di stabilire le tasse di ricezione, di definire la quota che la SSR deve impiegare per la sua offerta redazionale destinata all’estero. In tal modo è garantito che al momento di adeguare le tasse i mezzi supplementari assegnati dal
5008
Consiglio federale a questo scopo vadano effettivamente anche a favore di swissinfo/RSI.
2.3.1.10 Per la legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente LPAmb
Art. 50 Secondo l’articolo 26 della legge federale del 22 marzo 1985 concernente l’uti- lizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2) i contributi alle misure di protezione ecologica lungo le strade sono commisurati alle disposizioni della legislazione federale sulla protezione dell’am- biente. Per i settori provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico e protezione fonica fa stato la legge sulla protezione dell’ambiente. Dato che per le altre strade non saranno più forniti contributi per i provvedimenti contro l’inquinamento atmo- sferico, per questa categoria i contributi saranno limitati a provvedimenti antirumore e d’isolamento acustico. Nel contempo l’aliquota dei contributi per questi sussidi sa- rà ridotta dall’attuale 40–70 per cento al 20–35 per cento. Il contributo della Confe- derazione per provvedimenti di protezione ecologica lungo le strade nazionali e principali rimane invariato secondo le aliquote vigenti per questo tipo di strade.
2.3.1.11 Per la legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
Art. 103 cpv. 3 È necessario abrogare l’articolo 103 capoverso 3 LAVS per sopprimere il contributo annuo speciale della Confederazione destinato a finanziare l’anticipazione delle ren- dite. L’abrogazione è realizzata mediante una legge federale urgente; in tal modo si può tener conto di questa soppressione già nel preventivo 2004.
Art. 103 cpv. 4 (nuovo) Il contributo della Confederazione alle uscite complessive dell’AVS ammonta dal 1° gennaio 1999 al 16,36 per cento (LF sul programma di stabilizzazione, RU 1999 2374 2385). L’ammontare di questo contributo può essere mantenuto soltanto se le quote della Confederazione del 17 per cento sulle entrate dell’imposta sul valore ag- giunto a favore dell’AVS non vengono soppresse (cfr. art. 2 cpv. 2 del DF del 20 marzo 1998 sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto a favore dell’AVS/AI nonché disegno del Consiglio federale ad art. 130 cpv. 6 Cost., FF 2000 1816). In caso contrario l’aliquota del contributo della Confederazione deve essere ridotta conformemente al nuovo capoverso 4 in proporzione alle minori en- trate che essa incasserà attraverso l’imposta sul valore aggiunto. Le uscite dell’AVS e di conseguenza il contributo della Confederazione in percen- tuale delle uscite aumentano maggiormente rispetto al trend di crescita dell’eco- nomia svizzera rispettivamente delle entrate della Confederazione. Nel caso in cui le
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quote della Confederazione del 17 per cento sulle entrate a favore dell’AVS fossero stralciate dalle Camere federali, a causa di questa tendenza opposta e delle lacune di finanziamento che ne risultano, il contributo della Confederazione ai sensi dell’arti- colo 103 capoverso 1 lettera a dovrà essere ridotto in modo tale da essere sopporta- bile per le finanze federali. Nel capoverso 4 è stata pertanto introdotta la facoltà per il Consiglio federale di fissare ogni volta all’inizio dell’anno l’aliquota del contri- buto della Confederazione per l’anno in corso sulla base delle cifre contenute nel preventivo. In questo caso la riduzione dell’aliquota del contributo di x,xx punti per- centuali dal 16,36 per cento è proporzionale alle quote sulle entrate dell’imposta sul valore aggiunto a favore dell’AVS che la Confederazione non percepirà rispetto alle uscite complessive dell’AVS. Si tratta pertanto di un mero calcolo finanziario senza alcun margine di manovra, il cui scopo è di compensare in modo corrispondente l’eventuale onere supplementare a carico delle finanze federali. Il contributo della Confederazione alle uscite effettive dell’AVS per l’anno in questione, che corri- sponde a una percentuale di queste spese, è determinato in funzione di quest’aliquota ridotta di partecipazione. Con le disposizioni contenute nel numero II (cpv. 3) concernente l’entrata in vigore della legge sul programma di sgravio 2003, il Consiglio federale sancisce a livello di legge che la riduzione del contributo entrerà in vigore soltanto se le quote della Con- federazione sugli aumenti dell’imposta sul valore aggiunto a favore dell’AVS do- vessero essere stralciate dalle Camere federali. Se le quote sono per contro mante- nute, non si procederà a nessuna riduzione dei contributi della Confederazione a favore dell’AVS.
Disposizione finale della modifica del … (nuova) Il cosiddetto contributo «flexa» della Confederazione per finanziare l’anticipazione delle rendite, deciso nell’ambito della decima revisione dell’AVS, è già stato rin- viato al 2002 nell’ambito delle misure urgenti per lo sgravio delle finanze federali 1997. Nel corrente anno 2003 questo contributo viene pertanto versato per la prima e unica volta, dato che con il programma di sgravio 2003 potrà essere definitivamente soppresso al più presto a partire dal 2004. Come spiegato nel numero 2.1.6.2, il fab- bisogno di finanziamento anticipato per l’AVS dovuto all’introduzione dell’antici- pazione della rendita si è rilevato molto meno elevato di quanto previsto. I motivi che inducono a sopprimere definitivamente questo contributo giustifica anche il rimborso del contributo unico «flexa» versata dalla Confederazione nel 2003. Per smorzare le ripercussioni di questa compensazione sulle finanze della Confederazio- ne e sul conto finanziario dell’AVS, la compensazione avviene in due tranche di uguale importo nel 2005 e nel 2006.
Disposizioni finali della modifica del 19 marzo 1999 capoverso 2 L’articolo 103 stabilisce il contributo della Confederazione e dei Cantoni per il fi- nanziamento dell’AVS. Questo ammonta complessivamente al 20 per cento delle uscite dell’assicurazione, di cui il 17 per cento a carico della Confederazione e il 3 per cento dei Cantoni. Con la legge federale del 19 marzo 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, l’aliquota della Confederazione è scesa al 16,36 per cento e quella dei Cantoni è stata aumentata al 3,64 per cento. Il capoverso 2 delle disposi- zioni finali della modificazione del 19 marzo 1999 prevede che questa misura sia
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applicata al più tardi a partire dal 1° gennaio 2005. La nuova perequazione finanzia- ria e dei compiti fra Confederazione e Cantoni (NPC), contrariamente a quanto pre- visto in passato, potrà entrare in vigore al più presto il 1° gennaio 2007. Pertanto, l’attuale ripartizione degli oneri rimarrà valida sino alla messa in vigore della NPC. Il capoverso 2 delle disposizioni finali della modificazione del 19 marzo 1999 deve essere quindi abrogato.
Disposizioni finali della modifica del … Il capoverso 1 enuncia il principio secondo cui per il prossimo adeguamento delle rendite AVS/AI non si baserà sull’indice misto bensì soltanto sull’indice dei prezzi al consumo. Affinché questo provvedimento abbia un effetto durevole, occorre però garantire che al momento dei successivi adeguamenti delle rendite l’indice dei salari non preso in considerazione secondo il capoverso 1 non venga successivamente compensato. Questo obiettivo è ottenuto correggendo l’indice dei salari per gli ulte- riori adeguamenti dell’indice delle rendite durante il periodo definito (cpv. 2). L’evoluzione dell’indice dei salari deve essere diminuita della differenza (in punti percentuali) tra l’evoluzione dei prezzi al consumo e l’evoluzione dei salari.
2.3.1.12 Per la legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI)
Art. 78 cpv. 3 (nuovo) Il contributo della Confederazione alle uscite annuali dell’AI ammonta al 37,5 per cento. L’ammontare di questo contributo può essere mantenuto soltanto se le quote della Confederazione sulle entrate dell’imposta sul valore aggiunto a favore dell’AI non vengono soppresse (cfr. disegno del Consiglio federale ad art. 130 cpv. 6 Cost., FF 2000 1816). In caso contrario l’aliquota del contributo della Confederazione deve essere ridotta conformemente al nuovo capoverso 3 in proporzione alle minori en- trate che essa incasserà attraverso l’imposta sul valore aggiunto. Le uscite dell’AI e di conseguenza il contributo della Confederazione in percentuale delle uscite aumentano maggiormente rispetto al trend di crescita dell’economia svizzera e delle entrate della Confederazione. Nel caso in cui le quote della Confede- razione del 15 per cento sulle entrate a favore dell’AI fossero stralciate dalle Camere federali, a causa di questa tendenza opposta e delle lacune finanziarie che ne risulta- no, il contributo della Confederazione ai sensi dell’articolo 78 capoverso 1 lettera a dovrà essere ridotto in modo tale da essere sopportabile per le finanze federali. Nel capoverso 3 è stata pertanto introdotta la facoltà per il Consiglio federale di fissare ogni volta all’inizio dell’anno l’aliquota del contributo della Confederazione per l’anno in corso sulla base delle previsioni contenute nel preventivo. In questo caso la riduzione dell’aliquota del contributo dal 37,5 per cento di x,xx punti percentuali è proporzionale alle quote sulle entrate dell’imposta sul valore aggiunto a favore dell’AI che la Confederazione non percepirà rispetto alle uscite complessive dell’AI. Si tratta pertanto di un mero calcolo finanziario senza alcun margine di manovra, il cui scopo è di compensare in modo corrispondente l’eventuale onere maggiore delle finanze federali. Il contributo della Confederazione alle uscite effettive dell’AI per
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l’anno in questione è determinato in funzione di quest’aliquota ridotta di partecipa- zione. Con le disposizioni contenute nel numero II (cpv. 3) concernente l’entrata in vigore della legge sul programma di sgravio 2003, il Consiglio federale sancisce a livello di legge che la riduzione del contributo entrerà in vigore soltanto se le quote della Con- federazione sugli aumenti dell’imposta sul valore aggiunto a favore dell’AI dovesse- ro essere stralciate dalle Camere federali. Se le quote sono per contro mantenute, non si procederà a nessuna riduzione dei contributi della Confederazione a favore dell’AI.
2.3.1.13 Per la legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM)
Art. 2 Il capoverso 1 stabilisce il nuovo obbligo di versare premi per le persone assicurate a titolo professionale. Questo comprende la compensazione delle prestazioni in luogo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo gli articoli 25– 31 della legge federale del 18 marzo 199432 sull’assicurazione malattie e dell’assi- curazione obbligatoria contro gli infortuni per gli infortuni non professionali secon- do gli articoli 10–33 della legge federale del 20 marzo 198133 sull’assicurazione contro gli infortuni. I capoversi 2 e 3 corrispondono dal profilo del contenuto al vigente capoverso 1. Es- si disciplinano l’assicurazione facoltativa degli assicurati a titolo professionale dopo il pensionamento. Il capoverso 4 corrisponde in gran parte al vigente capoverso 4. La competenza del Consiglio federale riguarda ora anche l’obbligo di versare premi introdotto nel capo- verso 1 per gli assicurati a titolo professionale. La presente modifica entrerà in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2006.
2.3.1.14 Per la legge federale del 21 marzo 2003 sulla promozione dell’alloggio, LPrA
Art. 12 Per migliorare l’offerta di abitazioni a pigioni moderate, la LPrA prevede di accor- dare mutui ai proprietari di abitazioni in locazione. Questi servono quali aiuti al fi- nanziamento, mentre le pigioni possono essere ridotte per i gruppi di inquilini aventi diritto, dato che la Confederazione rinuncia agli interessi sui mutui. Questo provve- dimento viene descritto con maggior precisione nell’articolo 12. Nell’ambito del programma di sgravio, si rinuncia provvisoriamente al versamento di questi mutui
32 RS 832.10 33 RS 832.20
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diretti della Confederazione. Pertanto è proposta la sospensione del presente articolo fino alla fine del 2008.
Art. 24 Analogamente all’articolo 12 per la costruzione di alloggi locativi, l’articolo 24 sta- bilisce la competenza della Confederazione per il versamento di mutui per abitazioni in proprietà per uso proprio. La Confederazione può quindi accordare mutui per la costruzione, l’acquisto o il rinnovo di alloggi in proprietà. La diminuzione dei costi abitativi avviene attraverso la riduzione degli interessi. Nell’ambito del programma di sgravio si rinuncia provvisoriamente a questa forma di promozione dell’abitazio- ne in proprietà a prezzi moderati. Pertanto è proposta la sospensione dell’articolo 24 fino alla fine del 2008.
2.3.1.15 Per la legge federale del 1° ottobre 1991 sulle foreste (LFo)
Art. 37 Il caso di sussidio «Prevenzione e riparazione di danni alle foreste» viene limitata alle foreste con funzione protettiva.
Art. 38 cpv. 2 lett. a, b, d, dbis Lettera a: la Confederazione versava finora aiuti finanziari per l’elaborazione delle basi per la pianificazione forestale. Ora il sostegno finanziario viene limitato alla pianificazione interaziendale, mentre la pianificazione a livello di singola impresa non riceve più alcun sussidio da parte della Confederazione. Lettera b: le misure selvicolturali temporanee (cura della foresta, utilizzazione e tra- sporto di legname) erano sostenute dalla Confederazione, se il costo complessivo non poteva essere coperto o se queste misure erano particolarmente dispendiose per motivi di protezione della natura. Ora il caso di sussidio della cura della foresta vie- ne limitato alla cura di giovani popolamenti. Inoltre, per il sostegno di misure di- spendiose è ora decisivo il criterio di «protezione della diversità biologica» e non più quello di «protezione della natura». Lettere d e dbis: finora la costruzione di nuovi impianti nell’ambito di strutture di raccordo forestali era sussidiata se esse erano necessarie per la gestione della foresta. Ora gli aiuti finanziari sono versati soltanto per strutture in foreste con una particola- re funzione protettiva. Nelle foreste senza una funzione protettiva particolare vengo- no ora sussidiati l’acquisizione di strutture di raccordo mobili nonché l’adeguamento delle strutture ai moderni metodi di raccolta del legname e il ripristino di questo tipo di strutture.
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2.3.1.16 Per la legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD)
Art. 22 La revisione dell’articolo 22 LRD introduce la copertura dei costi complessivi, in- sorti per l’autorità di controllo per la sua attività di sorveglianza, secondo il principio di causalità. Invece oggi possono essere conteggiati unicamente i costi imputabili individualmente, che rappresentano solo circa un quinto dei costi complessivi. Nel caso di un intermediario finanziario, la tassa di sorveglianza è calcolata in fun- zione del reddito lordo e delle dimensioni dell’azienda e, nel caso degli organismi di autodisciplina (OAD), in funzione del loro reddito lordo e del numero di affiliati. L’articolo 22 riveduto descrive in forma di legge formale la cerchia di coloro che sottostanno alla tassa, l’oggetto della tassa e i criteri per il calcolo della stessa. Que- sto corrisponde alle attuali esigenze costituzionali in materia di riscossione delle tas- se (art. 164 cpv. 1 lett. d Cost.).
2.3.2 Legge federale sulle misure urgenti del programma di sgravio 2003 La soppressione del contributo «flexa» versato dalla Confederazione all’AVS e le misure nel settore dell’asilo e dei rifugiati devono essere dichiarate urgenti confor- memente all’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale in considerazione della situazione sfavorevole. In tal modo i risparmi potranno essere presi in conside- razione già nel preventivo 2004. Nel contempo anche le aliquote dei contributi per i provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico e per la protezione fonica lungo le strade devono essere abrogati o ridotti urgentemente dato che diversamente bisogne- rebbe attendersi numerose istanze presentate prima della scadenza della regolamen- tazione in vigore, ciò che pregiudicherebbe l’obiettivo di sgravio. Dal profilo del contenuto, le misure nei numeri 1–4 corrispondono alle stesse misure proposte nei numeri 1, 2, 10 e 11 del disegno di legge federale sul programma di sgravio 2003. Pertanto possiamo rinunciare a commentare di seguito i singoli atti normativi. Normalmente, una legge dichiarata urgente entra immediatamente in vigore, mentre in casi motivati l’entrata in vigore può essere differita di alcuni giorni o di qualche settimana. L’introduzione delle due misure direttamente dopo la loro adozione da parte delle Camere federali a metà dicembre sarebbe poco proficua e, dal profilo amministrativo, molto dispendiosa. Pertanto, esse entreranno in vigore soltanto all’inizio del mese successivo, che corrisponde anche all’inizio dell’anno. La legge è valida fino a un anno dalla sua entrata in vigore. In seguito, le modifiche saranno sostituite dalle disposizioni dello stesso tenore dei numeri 1, 2, 10 e 11 della legge federale sul programma di sgravio 2003. La legge federale sottoposta è conforme alla Costituzione federale e sottostà pertanto all’articolo 165 capoverso 2 Cost. Se per una legge federale dichiarata urgente è chiesta la votazione popolare, secondo questa disposizione essa decade un anno do-
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po la sua adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non è stata ac- cettata dal Popolo. Dato che però nel presente caso la durata di validità della legge federale sin dall’inizio è limitata a meno di un anno, non dev’essere provvista di una clausola di referendum (cfr. Thomas Sägesser, Die Bundesbehörden, Berna 2000, ad art. 165 Cost., marg. 496).
2.3.3 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) In origine era previsto di abbattere interamente il disavanzo strutturale entro la data in cui sarebbe stato introdotto il freno all’indebitamento. I risultati del consuntivo 2002, contraddistinti da un considerevole crollo delle entrate, hanno però dimostrato che alla fine del 2002 il disavanzo strutturale non era ancora stato eliminato. Per non gravare la congiuntura di un’eccessiva correzione politico-finanziaria, il Consiglio federale propone, al momento dell’entrata in vigore del freno all’inde- bitamento, di eliminare gradualmente il disavanzo strutturale esistente entro un ter- mine di quattro anni. A tale scopo, la legge sulle finanze della Confederazione è completata da una disposizione transitoria (art. 40b) degli articoli 24a e 24c, che consente di aumentare l’importo massimo delle spese totali conformemente all’arti- colo 126 capoverso 2 Cost. La nuova disposizione transitoria disciplinerà in modo vincolante il calendario per la riduzione del disavanzo. Alla luce dell’attuale situa- zione congiunturale è previsto di ammettere il disavanzo strutturale effettivo esi- stente nel 2003. Solo nel quadro del consuntivo 2003 sarà possibile conoscerne l’entità definitiva. Pertanto la LFC non fissa alcun importo, ma disciplina unica- mente che il disavanzo strutturale non vada a carico del conto di compensazione. In tal modo si dovrebbe evitare che, in caso di una stima troppo elevata del disavanzo strutturale, risultino accrediti al conto di compensazione. Nel 2004 l’importo massimo delle uscite ammesse sarà aumentato di 3 miliardi, ciò che corrisponde all’entità del disavanzo strutturale rimanente dopo le misure di risa- namento. Negli anni 2005–2007 l’aumento dell’importo massimo verrà costante- mente ridotto di un miliardo. Pertanto risultano i seguenti aumenti dell’importo mas- simo delle uscite: 2003 aumento pari all’entità del disavanzo strutturale effettivo; 2004: 3 miliardi; 2005: 2 miliardi; 2006: 1 miliardo. Nel 2007 l’intero disavanzo strutturale dovrà pertanto essere eliminato. Affinché l’effetto anticiclico perseguito da questa disposizione transitoria trovi ap- plicazione già nel 2004, la modifica di legge dev’essere dichiarata urgente confor- memente all’articolo 165 capoverso 1 Cost. Inoltre, dev’essere sottoposta al referen- dum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera b Cost.
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3 Conseguenze 3.1 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull’effettivo del personale 3.1.1 Per la Confederazione 3.1.1.1 Conseguenze finanziarie Il preventivo che il Consiglio federale ha approvato il 30 settembre 2002 nonché il pertinente piano finanziario 2004–2006 hanno costituito il punto di partenza dal pro- filo politico-finanziario per il progetto del programma di sgravio 2003. Nel mese di marzo del 2003 il Consiglio federale ha deciso che dovevano essere operati sgravi pari a circa 3,5 miliardi di franchi rispetto al piano finanziario e che già nel 2004 essi dovranno esplicare un effetto anticipato e compatibile con la congiuntura. Nel 2005 dovranno essere raggiunti almeno due terzi del volume di sgravi (cfr. n. 1.2.2). Co- me illustrato nella tabella nell’allegato 5 «programma di sgravio 2003: panoramica delle misure», questo obiettivo è stato a malapena raggiunto. Nella tabella non figu- rano gli sgravi per l’ultimo anno del periodo di legislatura, anche se le misure, intese come uno sgravio durevole, dovrebbero essenzialmente ripercuotersi sugli anni suc- cessivi. Singole misure permetteranno di risparmiare nel 2007 importi nettamente superiori rispetto all’anno precedente, ad esempio nel settore dell’istruzione, ricerca e tecnologia, e importi sensibilmente inferiori in altri settori (ad es. il contributo «flexa» della Confederazione all’AVS) o non produrranno più alcun effetto. Nell’ottica attuale, le ripercussioni del programma di sgravio sulle finanze federali, sono illustrate alla fine del numero 1.2.2. In questo capitolo si ribadisce che per il 2006 sussiste ancora un fabbisogno di risanamento di poco più di un miliardo, che nel 2007 aumenterà ulteriormente (cfr. tabella nel n. 1.2.4). Al più tardi con il piano finanziario per la legislatura 2005–2007 il Consiglio federale informerà le Camere federali se ed eventualmente quali ulteriori misure di risanamento saranno necessa- rie.
3.1.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale Come esposto nel numero 2.1.10.1, il programma di sgravio 2003 comporta anche una chiara riduzione dei posti di lavoro. Da un lato, essa poggia su singole misure di riduzione e di rinuncia: la riduzione dei posti di lavoro in seno al DDPS viene ad esempio sensibilmente accelerata. In origine si prevedeva di eliminare entro la fine del 2006 circa 1000 posti (dei 2500 posti netti complessivi che dovranno essere sop- pressi a seguito della riforma di Esercito XXI). Con il programma di sgravio 2003 l’effettivo del personale subisce durante questo lasso di tempo ulteriori tagli di circa 100–200 unità. I tagli presso il settore dell’agricoltura avranno come conseguenza una riduzione di circa 40 posti presso le stazioni di ricerche agrarie. Nel settore delle relazioni pubbliche saranno soppressi circa 10 posti. Inoltre, il Consiglio federale ha deciso un taglio di posti lineare del 3 per cento (2006) nel settore civile dell’Amministrazione; il taglio del personale in seguito a misure mirate verrà incluso nel taglio lineare, che complessivamente riguarderà circa 600 posti, di cui 200 dovrebbero rimanere nella riserva del Consiglio federale per far fronte a compiti nuovi e prioritari. Questa riduzione di posti dovrebbe indurre i di-
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partimenti e gli uffici a sfruttare il potenziale di riduzione di posti risultante dalle singole misure di sgravio, ad accelerare l’orientamento verso nuovi compiti e a raf- forzare i meccanismi, peraltro già esistenti, di rinuncia a determinati compiti.
3.1.2 Per i Cantoni Con il programma di sgravio 2003 dovrebbero essere evitati per quanto possibile i trasferimenti di oneri ai Cantoni (cfr. n. 1.2.3). Questo intento del nostro Collegio si manifesta sotto due aspetti: – in primo luogo le misure di risparmio si situano prevalentemente in ambiti di pertinenza della Confederazione, – in secondo luogo le misure nell’ambito del trasferimento Confederazione- Cantoni sono definite in modo da non obbligare i Cantoni a sopperire all’eventuale mancanza di mezzi finanziari della Confederazione. Ai Cantoni è piuttosto essere offerta la possibilità di sgravare anche il loro bilancio. Nell’ambito delle discussioni a livello politico e a livello tecnico-specialistico tra la Confederazione e i Cantoni (gruppi di accompagnamento dei Cantoni), i rappresen- tanti della Confederazione e dei Cantoni si sono accordati sul fatto che le singole misure con ripercussioni dirette sui bilanci cantonali devono poter essere attribuite alle seguenti categorie: a. la misura rappresenta uno sgravio finanziario diretto per il bilancio federale, ma anche per quello cantonale, b. la misura comporta un onere per i bilanci cantonali, c. i Cantoni dispongono della libertà di scelta, ossia la Confederazione non ob- bliga esplicitamente i Cantoni a compensare il deficit di entrate federali. I Cantoni hanno piuttosto anche la possibilità di sgravare i propri bilanci.
Misure che comportano oneri Fatte salve alcune eccezioni (riduzione dei contributi straordinari non vincolati alle opere per le strade, traffico viaggiatori regionale, esecuzione delle pene e delle misu- re, protezione contro l’inquinamento fonico e misure di protezione dell’aria) è stato possibile attenersi al principio secondo cui si dovrebbero evitare trasferimenti di oneri dalla Confederazione ai Cantoni. Misure che comportano sgravi Alle misure che comportano oneri sono contrapposti in molti ambiti sgravi diretti dei bilanci cantonali. Per esempio per quanto concerne l’adeguamento delle rendite AVS/AI (adeguamento al rincaro invece che adeguamento secondo l’evoluzione dei prezzi e dei salari nel 2006), le strade principali, la costruzione e la manutenzione di strade nazionali nonché la protezione contro le piene. In tali ambiti la riduzione del programma cofinanziato dalla Confederazione conduce automaticamente al relativo sgravio dei bilanci cantonali. Uno sgravio di tali bilanci risulta anche dalla limita- zione dell’aumento dei contributi federali alle prestazioni AI collettive al 4,3 per cento all’anno sino al 2006. Il progetto di nuova impostazione della perequazione fi- nanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) prevede di trasferire tale
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compito nell’esclusiva responsabilità dei Cantoni. Di conseguenza, dal punto di vista della politica finanziaria essi sono in linea di massima interessati a misure di ridu- zione dei costi.
Misure che comportano libertà di scelta Per quanto concerne le restanti misure con ripercussioni dirette sui bilanci cantonali, i Cantoni beneficiano della libertà di scelta. Con libertà di scelta s’intende che i Cantoni sono liberi di decidere se compensare o meno la soppressione di mezzi fi- nanziari da parte della Confederazione. In questa categoria rientrano le misure negli ambiti seguenti: agricoltura e selvicoltura, protezione della natura e del paesaggio, borse di studio, università, scuole universitarie professionali, gioventù e sport, prote- zione della popolazione, misurazione ufficiale, protezione dei siti edificati, passaggi a livello, gallerie antislavine nonché energia. La tabella seguente presenta una sintesi delle misure con ripercussioni dirette sui bilanci dei Cantoni. Essa ne indica l’importo nonché la classificazione nelle catego- rie onere, sgravio o libertà di scelta. Gli oneri sono computati positivamente nel bi- lancio globale e gli sgravi negativamente; lo zero sta a indicare la libertà di scelta. In quest’ultimo caso il valore zero è motivato dal fatto che per tali misure i Cantoni, a seconda della loro scelta, possono liberamente optare per un onere del loro bilancio oppure per uno sgravio. Vi è un onere del bilancio nel caso in cui essi decidano di sopperire in parte o integralmente alla soppressione o la diminuzione dei mezzi fi- nanziari della Confederazione; vi è invece sgravio nel caso in cui i Cantoni decidano di non sopperirvi e di risparmiare anche la loro quota. Questa rappresentazione è presentato unicamente da un punto di vista contabile. Es- sa fornisce tuttavia una prima indicazione, ossia che i bilanci dei Cantoni non sono quasi toccati dal programma di sgravio per quanto concerne il saldo. I maggiori one- ri di circa 71 milioni sono controbilanciati da sgravi per 78 milioni; il saldo risulta quindi leggermente positivo per i Cantoni. Tale risultato vantaggioso dal punto di vista delle ripercussioni dirette del program- ma di sgravio sui bilanci cantonali è dovuto soprattutto al fatto che i Cantoni hanno libera scelta per la maggior parte dei tagli nell’ambito del trasferimento Confedera- zione-Cantoni. La realizzazione di tale risultato dipenderà dal comportamento dei Cantoni, in particolare nell’ambito delle istituzioni collettive AI (case per anziani, laboratori, scuole speciali), della formazione terziaria (università cantonali e scuole universitarie professionali), dell’agricoltura e selvicoltura nonché dell’energia.
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Panoramica delle misure con ripercussioni dirette sui bilanci cantonali (importi in mio.)
Misura Importo Onere Sgravio Libertà Saldo (+) (–) di scelta (0)
2.1.1.2 Esecuzione delle pene 5 X +5 e delle misure 2.1.1.3 Misurazione ufficiale 4 X 2.1.3.2 Protezione della popolazione 8 X 2.1.4.1 Formazione professionale n.q.* X 2.1.4.1 Scuole universitarie n.q. X professionali 2.1.4.1 Borse di studio n.q. X 2.1.4.1 Università n.q. X 2.1.4.2 Promozione tecnologie 14 X nelle scuole 2.1.5.2 Gioventù e sport 5,2 X 2.1.6.1 AVS/AI/PC 23 X –23 2.1.6.5 Prestazioni collettive AI 28 X –28 2.1.7.1 Costruzione strade nazionali 20 X –20 2.1.7.2 Manutenzione strade nazionali 2 X –2 2.1.7.3 Strade principali 18 X 2.1.7.4 Gallerie paravalanghe 5 X 2.1.7.4 Protezione contro 4 X +4 l’inquinamento fonico 2.1.7.4 Misure di protezione dell’aria 12 X +12 2.1.7.4 Passaggi a livello 10 X 2.1.7.4 Protezione dei siti edificati 2 X 2.1.7.5 Contributi straordinari 40 X +40 non vincolati alle opere 2.1.7.5 Traffico viaggiatori regionale 10 X +10 2.1.8.2 Protezione della natura 3 X e del paesaggio 2.1.8.2 Protezione contro le piene 5 X –5 2.1.9.1 Paesaggio 40 X 2.1.9.2 Foresta 50 X 2.1.9.3 Energia 7 X
Totale –7
* n.q.: non ancora quantificato
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Ripercussioni indirette La valutazione delle possibili ripercussioni delle singole misure sui bilanci cantonali risulta considerevolmente più difficile del calcolo delle ripercussioni dirette, soprat- tutto per quanto riguarda l’ambito sociale, ossia l’abbandono una tantum dell’indice misto per le rendite AVS e AI, il freno all’aumento delle uscite delle prestazioni collettive AI e l’ambito dell’asilo e dei rifugiati. L’abbandono una tantum dell’indice misto potrebbe comportare per i Cantoni e i Comuni maggiori oneri fino a 80 milioni. Questa cifra è valida nell’ipotesi in cui i Cantoni, fra l’altro anche per motivi politici, dovranno farsi carico almeno in parte delle prestazioni assicurative mancanti. Questo significherebbe che circa un quarto dei 370 milioni risparmiati sulle prestazioni assicurative sarebbe controbilanciato dai Cantoni e dai Comuni sotto forma di maggiori prestazioni complementari, riduzioni di premi, contributi per la copertura dei disavanzi delle case di cura e per prestazioni di assistenza sociale. La limitazione della crescita delle uscite per le prestazioni collettive dell’AI potreb- be comportare per i Cantoni maggiori oneri fino a 25 milioni. Questa cifra è valida nell’ipotesi in cui i Cantoni non riescono o riescono soltanto in misura insufficiente a frenare l’aumento dei costi delle istituzioni o a ottenere una maggiore partecipa- zione ai costi delle altre parti interessate. Dato che con la NPC il settore delle presta- zioni collettive dell’AI sarà presumibilmente posto interamente sotto la responsabi- lità dei Cantoni, una riduzione della dinamica delle uscite è anche nell’interesse degli stessi Cantoni. Nel settore dell’asilo e dei rifugiati, il monitoraggio comune di Confederazione e Cantoni, da istituire dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, dovrebbe permettere di riconoscere tempestivamente i problemi e di avviare gli adeguamenti necessari dal profilo giuridico o finanziari. In questo caso non vanno dimenticate le ripercussioni sugli organi di polizia e di giustizia cantonali.
Istituzione, ricerca e tecnologia Come già illustrato più sopra (n. 2.1.4 Istruzione, ricerca e tecnologia), la concreta attuazione dei tagli nel settore dell’istruzione, ricerca e tecnologia è oggetto di trat- tative tra il DFI e il DFE da un lato e la CDPE dall’altro. La CDPE reputa che non si possano operare tagli ai contributi di base e propone invece di rinunciare ai progetti speciali. La CDPE giudica estremamente problematici i progetti per i quali sono previsti unicamente sussidi volti a dare un aiuto iniziale. Per il Consiglio federale è importante che tali questioni siano esaminate accuratamente nel quadro dei lavori attorno al progetto «Masterplan» in cui sono coinvolti anche i Cantoni.
Conseguenze per i singoli Cantoni Per i seguenti motivi si rinuncia a rappresentare una tabella che mostri sottoforma di bilancio globale le conseguenze delle singole misure del programma di sgravio 2003 sui singoli Cantoni: – il saldo dei diversi oneri e degli sgravi è in pratica nullo, – si tratta per lo più di piccoli importi, – nel settore con il maggior peso finanziario, quello dell’istruzione, ricerca e tecnologia, l’attuazione deve ancora essere negoziata con i Cantoni,
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– mentre singoli misure (ad es. riduzione dei contributi straordinari a favore delle strade non vincolati alle opere, foreste, agricoltura, gallerie paravalan- ghe, protezione contro le piene) toccano soprattutto i Cantoni finanziaria- mente deboli e i Cantoni di montagna, i Cantoni promotori finanziariamente più forti sono fortemente toccati in particolare dalla misure di sgravio prese nel settore dell’istruzione, ricerca e tecnologia. Nel complesso non si im- pongono misure di correzione a favore di un gruppo specifico di Cantoni.
Diminuzione del gettito fiscale cantonale Infine, nel tracciare un bilancio globale, occorre prendere in considerazione la dimi- nuzione del gettito fiscale cantonale. Rispetto al piano finanziario del settembre dell’anno scorso, i Cantoni per il 2006 vedono ridotte le quote loro spettanti prove- nienti dall’imposta federale diretta e dall’imposta preventiva di circa 1,1 miliardi di franchi. Tali minori entrate non sono controllabili politicamente. La riforma fiscale sull’imposizione della famiglia penalizza i Cantoni in ragione di altri 400 milioni. Il cambiamento di sistema deciso dalle Camere federali nell’ambito della proprietà di abitazioni provocherà dal 2009 ulteriori minori entrate segnatamente di circa 150 milioni nell’ambito delle quote cantonali dell’imposta federale diretta e di 1,1 a 1,3 miliardi nell’ambito delle imposte cantonali e comunali.
Conclusioni Anche la situazione delle finanze cantonali e comunali è tesa. Essa sarà ulterior- mente aggravata dal pacchetto fiscale approvato dalle Camere federali e dal presente programma di sgravio 2003. Dal canto loro Cantoni e Comuni non potranno evitare di approntare programmi di risparmi che riguarderanno in parte la stessa cerchia di persone toccata dalla Confederazione con il programma di sgravio 2003. A causa delle misure di sgravio 2003 approntate dalla Confederazione, il grado di accettazio- ne di ulteriori misure di risparmio a livello cantonale e comunale sarà sempre minore. Anche se le conseguenze finanziarie dirette del programma di sgravio 2003 sono neutrali per le finanze dei Cantoni, non vanno sottovalutate le ripercussioni indirette di tali misure.
3.2 Ripercussioni sulla NPC Quasi un terzo dei provvedimenti previsti dal programma di sgravio nei singoli campi d’applicazione riguardano settori che sono anche oggetto della nuova impo- stazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). In questo ambito, la compatibilità tra i due progetti può essere considerata complessivamente buona, anche se le correlazioni tra il programma di sgravio e la NPC per quanto riguarda i singoli provvedimenti si presentano in modo molto diffe- renziato. Diversi provvedimenti del programma di sgravio comporteranno uno sgravio anche per i Cantoni, come in particolare nel settore della costruzione e manutenzione delle strade nazionali e principali. Per quanto riguarda le prestazioni collettive dell’AI – dove la NPC prevede una cantonalizzazione, accanto a standard minimi fissati dalla Confederazione –, l’esecuzione delle pene e delle misure nonché il settore forestale,
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gli sgravi che il suddetto programma prevede per i Cantoni dovrebbero essere par- zialmente compensati con determinati oneri supplementari. Altri provvedimenti del programma di sgravio vanno nella stessa direzione della NPC e costituiscono pertanto un’anticipazione parziale o totale della NPC. A titolo di esempio citiamo nuovamente le prestazioni collettive dell’AI, ma anche il ritiro della Confederazione dalla partecipazione finanziaria per il risanamento dei passaggi a livello e dall’allestimento di gallerie paravalanghe al di fuori della rete delle strade nazionali e principali. Sul piano dei contributi per le strade non vincolati alle opere, dove secondo il pro- gramma di sgravio il contributo straordinario della Confederazione dovrebbe essere ridotto di 40 milioni, la situazione è più complessa. In questo caso si tratta di un provvedimento volto a compensare l’aumento dei mezzi versati sotto forma di in- dennità per il traffico regionale (finanziamento dei costi che risultano da investi- menti nell’infrastruttura e nel materiale rotabile), che altrimenti dovrebbero essere messi a disposizione unicamente dai Cantoni. I Cantoni criticano il fatto che questo finanziamento avvenga a carico dei mezzi finanziari a destinazione non vincolata, sebbene in futuro, secondo la NPC, i Cantoni debbano ricevere più mezzi a destina- zione vincolata. Ciononostante, la quota minima del 12 per cento dei proventi dell’imposta sugli oli minerali a favore dei Cantoni prevista nella NPC per contributi generali per le strade non dovrebbe essere compromessa da questi provvedimenti. Sia la nuova regolamentazione (che dovrà essere disciplinata in una legge speciale) dei contributi generali per le strade, sia quella del traffico regionale non fanno pe- raltro parte del pacchetto NPC attualmente discusso in seno alle Camere federali, che ha invece per oggetto le modifiche costituzionali legate alla NPC. Il programma di sgravio presenta una differenza rispetto alla NPC per quanto ri- guarda i provvedimenti per la protezione dell’aria lungo le strade che non sono na- zionali e principali nonché per la protezione degli insediamenti. In quest’ambito la NPC prevede – contrariamente al programma di sgravio – che anche in futuro la Confederazione partecipi al finanziamento mediante i proventi dall’imposta sugli oli minerali sotto forma di contributi globali versati ai Cantoni senza influenza da parte della Confederazione sui singoli progetti. Anche in questo caso va precisato che la protezione dell’aria – come peraltro la protezione degli insediamenti – saranno og- getto soltanto del secondo pacchetto NPC unitamente alle necessarie modifiche di legge. Il programma di sgravio non riguarda pertanto i dibattiti parlamentari del pri- mo pacchetto NPC. Secondo la NPC, per la protezione degli insediamenti, meno importante dal profilo finanziario, sarà applicata la dissociazione parziale: in questo ambito la Confedera- zione dovrà poter garantire anche in altro modo il finanziamento delle opere di im- portanza nazionale, che in futuro sarà di sua incombenza. In complesso si può affermare che il programma di sgravio non è in contraddizione con il primo pacchetto NPC attualmente discusso in Parlamento.
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4 Programma di legislatura La stabilità di un bilancio della Confederazione equilibrato, di un prelievo fiscale moderato e di una politica fiscale e finanziaria equilibrata ed equa costituisce uno degli obiettivi del programma di legislatura 1999–2003. Il freno all’indebitamento introdotto il 1° gennaio 2003 con la limitazione del disavanzo e dell’indebitamento in sede costituzionale, nonché la realizzazione di sostanziali risparmi nell’ambito del programma di sgravio 2003 contribuiranno a conseguire questo obiettivo.
5 Fondamenti giuridici 5.1 Costituzionalità e legalità Le leggi e i decreti federali da modificare sono stati all’epoca emanati in procedura ordinaria, sulla base della Costituzione. Il fondamento giuridico costituzionale è in- dicato nell’ingresso dei singoli atti ora da modificare. Le modifiche proposte con il presente messaggio si mantengono nel quadro di queste norme costituzionali. Inol- tre, il mandato di risparmio al Consiglio federale può basarsi sulle competenze co- stituzionali della Confederazione nei settori di compiti interessati. I progetti sono dunque conforme alla Costituzione e alla legge.
5.2 Forma dell’atto Progetto A Per l’attuazione giuridica del programma di sgravio 2003 deve essere modificato un elevato numero di leggi federali vigenti, sulle quali, all’epoca, poteva essere chiesto un referendum ai sensi dell’articolo 141 della Costituzione federale. Come enunciato nel numero 1.2.3, tutti gli elementi del programma di sgravio dovrebbero essere ri- uniti sotto un solo titolo e assumere la forma di una legge federale che sottostà al re- ferendum facoltativo. Questa procedura è giustificata dal fatto che i diversi provve- dimenti hanno un obiettivo comune: lo sgravio.
Progetto B Lo stralcio del contributo «flexa» della Confederazione all’AVS nonché le misure nel settore dell’asilo e dei rifugiati devono essere anticipati e, ai sensi dell’artico- lo 165 capoverso 1 Cost., dichiarati urgenti. La legge rimarrà in vigore per un anno al massimo e pertanto non sottostà a referendum (art. 165 cpv. 2 Cost.).
Progetto C La modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione deve essere di- chiarata urgente ai sensi dell’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale. Dato che la nuova disposizione rimane in vigore fino alla fine del 2007 e quindi su- pera di un anno il suo periodo di validità, la modifica deve essere sottoposta al refe- rendum facoltativo, ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera b Cost.
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Progetti D ed E Nel caso del decreto federale concernente la Convenzione sulle prestazioni fra la Confederazione Svizzera e la società anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003–2006 nonché del decreto federale concernente il limite di spesa per l’infrastruttura della società anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003–2006, si tratta di decreti federali semplici, non sottostanti a referendum (art. 163 cpv. 2 Cost.).
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Allegati Allegato 1
«Giusta» stima del fattore congiunturale La considerazione dell’impatto della politica finanziaria sull’evoluzione congiuntu- rale è un’esigenza da lungo tempo sentita e indiscussa. La si ritrova nell’articolo congiunturale della Costituzione federale (art. 100 Cost.), nelle disposizioni relative al freno all’indebitamento (art. 126 cpv. 2 Cost.), come anche nelle direttive delle fi- nanze federali emanate dal Consiglio federale. Il concetto del freno all’indebitamento persegue una duplice finalità: – equilibrio di bilancio: impedire a medio termine un’ulteriore crescita dell’indebitamento dettata da disavanzi del conto finanziario, ossia garantire l’equilibrio delle finanze federali secondo il conto finanziario nell’arco di un ciclo economico, – compatibilità congiunturale: assicurare un’opportuna considerazione della congiuntura nell’ambito della politica finanziaria. Per realizzare l’obiettivo della compatibilità congiunturale, nel calcolo delle spese massime consentite (= tetto di spesa) si tiene conto, oltre che dell’entità delle entrate stimate, anche di un fattore congiunturale. Quest’ultimo è dato dal rapporto tra il prodotto interno lordo reale tendenziale di lungo periodo (PIL tendenziale) e il pro- dotto interno lordo (PIL) reale effettivo. Per il PIL reale effettivo passato, vengono utilizzati i dati calcolati dall’UST e dal Seco, mentre per lo stato attuale e il futuro ci si avvale di pronostici. Il PIL reale tendenziale non è osservabile, ma deve essere stimato. L’economia ha sviluppato diversi metodi per stimarlo, ciascuno dei quali è caratterizzato da vantaggi e svantaggi. Nel messaggio sul freno all’indebitamento l’accento è stato posto su un processo di normalizzazione sviluppato da Hodrick e Prescott (filtro HP) che è stato utilizzato anche all’atto della prima applicazione del freno all’indebitamento nel preventivo 2003. Dal punto di vista della politica finanziaria, i vantaggi della procedura HP sono so- prattutto due. Da un lato, il filtro HP consente di determinare la situazione congiun- turale (fattore K) in modo che le finanze federali risultino di fatto in equilibrio sull’arco di un ciclo economico. Dall’altro, la procedura è trasparente e può essere facilmente seguita per mezzo di un software statistico standard. Lo svantaggio del filtro HP risiede nel fatto che le serie storiche normalizzate (relative in questo caso al PIL tendenziale) reagiscono in modo sensibile a variazioni dei valori effettivi del PIL nell’attuale punto finale della statistica, rispettivamente dei pronostici relativi al PIL. Le variazioni del PIL effettivo si traducono così in parte in una variazione del PIL tendenziale. Di conseguenza, in seguito a una revisione dei pronostici relativi al PIL il fattore K si modifica in misura meno marcata che se il PIL tendenziale non venisse influenzato da tali variazioni. Nel concreto, questa instabilità del punto fi- nale, o problematica dell’«end-point», ha fatto sì che le revisioni dei valori del PIL si esplicassero dallo scorso autunno per due terzi in un peggioramento del PIL ten- denziale e solo per un terzo circa nel fattore K, sottoforma di un peggioramento con- giunturale. Nell’ambito della procedura sinora seguita si è cercato di attenuare l’instabilità del punto finale tenendo conto, ai fini del calcolo del fattore K nell’anno di preventivo,
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anche dei pronostici del PIL per gli anni contemplati dal piano finanziario. Si tratta di una procedura abituale, utilizzata anche dall’UE34. Così facendo, peraltro, il cal- colo del PIL tendenziale viene a dipendere sensibilmente dalle ipotesi relative alla crescita del PIL per gli anni coperti dalla pianificazione finanziaria. In mancanza di pronostici congiunturali a medio termine, si ipotizza tradizionalmente un tasso di crescita pari a quello di crescita potenziale. Di conseguenza, il divario tra numerato- re e denominatore del fattore K (= PIL tendenziale/PIL) diminuisce. Gli scostamenti del fattore K dal suo valore medio di 1 si riducono di conseguenza. Su questo sfondo è stata verificata la sensibilità del fattore K. A questo scopo sono stati adottati due diversi approcci: – da un lato, nell’ambito della filosofia del filtro HP sono state cercate delle possibilità per incrementare la reattività alla congiuntura del fattore K, – dall’altro, sono state analizzate procedure alternative per il calcolo del PIL tendenziale e, con esso, del fattore K. Le indagini relative al primo punto hanno portato all’individuazione di una procedu- ra che modifica leggermente il filtro HP aumentando così la sensibilità alla con- giuntura del fattore K. La procedura modificata consiste – in primo luogo nel non considerare più i valori ipotetici relativi alla crescita economica negli anni coperti dalla pianificazione finanziaria nel calcolo della crescita tendenziale per l’anno di preventivo, – in secondo luogo, nel ponderare in misura meno marcata i valori attuali nonché, – in terzo luogo, nell’utilizzare, al posto dei valori di livello, i valori logarit- mizzati per il PIL e il PIL tendenziale. Un confronto tra fattori K calcolati in base al filtro HP sinora utilizzato e a quello modificato evidenzia che i cambiamenti apportati vanno nella direzione desiderata: la sensibilità alla congiuntura del fattore K aumenta. Il fattore K calcolato con il fil- tro HP modificato reagisce in misura più marcata alle variazioni del PIL rispetto alla procedura sinora utilizzata, poiché il PIL tendenziale subisce variazioni meno inten- se. Una riduzione di un punto percentuale della crescita del PIL porta a un incre- mento dello 0,8 per cento del fattore K, mentre con il metodo di calcolo sinora ef- fettuato esso provocava un aumento pari appena allo 0,4 per cento.
Ipotesi Fattore K 2004
PIL reale 2004 Filtro HP attuale Variazione in % Filtro HP Variazione in % Crescita in % modificato
1,6 1,008 0,0 1,005 0,0 1,1 1,010 0,2 1,009 0,4 0,6 1,012 0,4 1,014 0,8
Secondo il filtro HP modificato (1,005), nel 2004 il fattore K si attesta marginal- mente al di sotto di quello calcolato con il metodo sinora utilizzato (1,008). Ciò è
34 European Commisison, «Tecnical Note: The Commissions Services Method for the Cy- clical Adjustment of Government Budget Balances». European Economy No. 60, 1995.
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spiegato dalle ipotesi relative all’evoluzione economica e dalla modifica apportata al filtro HP. Lo scenario macroeconomico sottostante alle direttive relative al preventi- vo 2003 e al piano finanziario della legislatura 2005–2007 prevede una marcata ac- celerazione della crescita economica nel prossimo anno (+1.6%) e un tasso di cre- scita del PIL nell’ordine di grandezza della crescita potenziale (+1.8%) negli anni coperti dal piano finanziario. Nel caso del filtro HP modificato, gli anni coperti dal piano finanziario, con i loro pronostici di crescita relativamente elevati rispetto all’evoluzione storica degli anni Novanta, non vengono considerati. Di conseguenza, il PIL tendenziale risulta inferiore rispetto a quello ottenuto con la procedura sinora adottata. Se per l’anno successivo è prevista una ripresa esitante (1,1% risp. 0,6%), le differenze tra le due procedure si riducono, rispettivamente si invertono. È la con- seguenza della maggiore sensibilità alla congiuntura del fattore K determinato in ba- se al filtro HP modificato. La simulazione ricorsiva35 del fattore K effettuata con le due procedure evidenzia che negli anni Novanta il filtro HP modificato avrebbe richiesto di regola avanzi economici superiori, rispettivamente consentito disavanzi più elevati. Con due ecce- zioni (1991 e 1996), le oscillazioni più marcate sarebbero risultate in linea con l’evoluzione congiunturale. Gli avanzi economici richiesti negli anni 2001 e 2002 dal filtro HP modificato sono riconducibili in primo luogo a un’errata previsione del PIL. Così, ad esempio, nel preventivo 2002 si ipotizzava una crescita del PIL reale dell’1,75 per cento. In realtà, tuttavia, l’economia svizzera ristagnò.
Fattori K ((simulazione ricorsiva) 1,03 6RWWRVIUXWWDPHQWR 1,02
1,01 HP attuale
1,00 HP modificato 0,99 6RYUDVIUXWWDPHQWR
0,98
0,97
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
La verifica del fattore K comprendeva anche l’analisi di metodi alternativi rispetto al filtro HP. A tale scopo venne conferito un mandato esterno al KOF/Politecnico federale. Il KOF dispone di quattro differenti metodi alternativi per calcolare il fatto- re K e analizza quali di questi non si basano su un metodo di normalizzazione. I fat-
35 Calcolo dei fattori K in base allo stato delle conoscenze del rispettivo anno. Così, ad esempio, per il calcolo del fattore K del 1996 vengono utilizzati i valori del PIL provviso- ri calcolati allora dall’UST per il 1992 e il 1993, la prima stima del Seco per l’anno 1994 e i pronostici relativi al PIL dell’AFF per gli anni 1995 e 1996.
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tori K calcolati con l’ausilio di questi metodi presentano una dispersione notevole. Per il 2004 essi spaziano da 0,996 a 1,086, rispettivamente da un avanzo pari a 195 milioni necessario dal punto di vista congiunturale a un disavanzo consentito di oltre 4 miliardi. Le varianti esaminate dal KOF per il calcolo del fattore K presentano notevoli in- convenienti che portano a escluderle quale alternativa al filtro HP modificato. Il KOF scrive che in tutti i procedimenti presentati la situazione congiunturale è stata calcolata in modo che il fattore K medio sia a posteriori uguale a 1, ossia che gli ef- fetti dei periodi di alta e bassa congiuntura si compensino sull’arco di un ciclo eco- nomico. Ex ante, un’analoga determinazione della situazione normale risulterebbe tuttavia impossibile, poiché non sarebbero note né la durata, né la portata della situa- zione. Ulteriori svantaggi sono ravvisabili nella scarsa trasparenza di questa meto- dologia, nella sua complessità e in un maggior numero di variabili da stimare. Nell’ambito della discussione sul fattore K «giusto» deve essere considerato anche un altro elemento. Nel confronto con il metodo basato sul calcolo del fattore K e la qualità dei pronostici relativi alla congiuntura, sono le stime delle entrate a svolgere il ruolo essenziale e di maggior peso. In passato, nelle fasi di ripresa le entrate veni- vano tendenzialmente sottostimate, mentre in fasi di recessione si tendeva piuttosto a sovrastimarle. Gli errori nelle stime delle entrate e nei pronostici del PIL vengono imputati al conto di compensazione e tendono a compensarsi reciprocamente nel corso del tempo, purché essi non puntino sistematicamente nella stessa direzione. In ultima analisi, l’interazione dei fattori K con le citate sotto e sopravvalutazioni delle entrate fa sì che la politica finanziaria segua un corso anticiclico. Tale effetto antici- clico è ulteriormente rafforzato dallo scorporo dal conto finanziario della concessio- ne di prestiti della Confederazione all’assicurazione contro la disoccupazione.
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Allegato 2
Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione in forma conferenziale Comuni e città Associazione dei Comuni Svizzeri Unione delle città svizzere Cantoni Conferenza dei Governi cantonali Partiti rappresentati in Consiglio federale Partito liberale radicale Partito popolare democratico Partito socialista Unione democratica di centro Altri partiti Partito cristiano-sociale Partito ecologista svizzero Partito liberale Partito popolare evangelico Unione democratica federale Organizzazioni padronali e Associazioni di categoria Associazione svizzera dei banchieri economiesuisse Unione svizzera degli imprenditori Unione svizzera dei contadini Unione Svizzera delle arti e mestieri Organizzazioni dei lavoratori Associazione dei quadri della Confederazione (ACC) Società degli impiegati di commercio SwissPersona transfair Travail.Suisse Unione sindacale svizzera Verhandlungsgemeinschaft Bundespersonal VGB
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Pareri pervenuti per scritto Partecipanti alla procedura di consultazione in forma conferenziale Comuni e città Associazione dei Comuni Svizzeri Unione delle città svizzere Cantoni Conferenza dei Governi cantonali Partiti rappresentati nell’Assemblea federale Partito cristiano-sociale Partito ecologista svizzero Partito liberale Partito liberale radicale Partito popolare democratico Partito socialista Unione democratica di centro Organizzazioni padronali e associazioni di categoria economiesuisse Unione Svizzera degli imprenditori Unione Svizzera dei contadini Unione Svizzera delle arti e mestieri Organizzazioni dei lavoratori Società degli impiegati di commercio SwissPersona transfair Travail.Suisse Unione sindacale svizzera Verhandlungsgemeinschaft Bundespersonal VGB
Altre organizzazioni, partiti e associazioni Organizzazioni internazionali UNHCR Cantoni Zurigo Lucerna Uri Svitto Zugo Soletta Basilea Campagna Appenzello Esterno Appenzello Interno
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Grigioni Argovia Ticino Neuchâtel Giura Comuni e città Città di Berna Città di Zurigo Partiti e associazioni ACES Agenzia per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica Agenzia svizzera per l’efficienza energetica AGILE Aiuto Reciproco Svizzero Andicap Amnesty International Sezione svizzera Arbeitsgemeinschaft für den Wald Arbeitsgemeinschaft für dezentrale Energieversorgung Arbeitsgemeinschaft für umweltgerechte dezentrale Energieversorgung ohne Atom- kraftwerke Associazione d’Assicurazioni Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri Associazione dei capi delle aziende militari Associazione delle aziende elettriche svizzere Associazione dei Proprietari Svizzeri di piccoli impianti elettrici Associazione economica svizzera della tecnica d’informazione, comunicazione e or- ganizzazione Associazione mantello dei docenti svizzeri Associazione svizzera dei proprietari fondiari Associazione Svizzera Imprenditori Forestali Associazione Svizzera per l’abitazione Associazione svizzera per la promozione della costruzione e della proprietà Associazione svizzera per l’energia atomica AutoPostale Svizzera Caritas Svizzera Centro di Informatica FTIA Cercl’Air Società svizzera dei responsabili della protezione dell’aria cercle bruit Associazione dei responsabili cantonali per la prevenzione dei rumori Chambre romande des ingénieurs forestiers indépendants Comitato pro Scuole svizzere all’estero Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari Commissione federale per i rifugiati Comunità di lavoro Swissaid, Sacrificio Quaresimale, Pane per i Fratelli, Helvetas, Caritas, ACES Conferenza dei direttori cantonali del traffico Conferenza dei direttori delle costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente Conferenza dei direttori forestali cantonali Croce Rossa Svizzera Demokratisches Nidwalden
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eae agenzia energia apparecchi elettrici Economia forestale Svizzera energho Energia legno Svizzera Energie in Infrastrukturanlagen equiterre Fachverband Elektroapparate für Haushalte und Gewerbe Schweiz Fachverein Wald Fédération Genevoise de Coopération Fédération Romande des Syndicats Patronaux Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista Federazione svizzera dei patriziati Federazione svizzera del traffico stradale Federazione svizzera del turismo Federazione svizzera per l’integrazione degli handicappati Ferrovie federali svizzere FFS Fondazione «La Svizzera in bici» Fondazione per la protezione dei consumatori Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio Fondazione svizzera della Greina Fondazione svizzera dell’Energia Forum Suisse de l’energie Gewaltfreie Aktion Kaiseraugst Gotthard-Komitee Greenpeace Svizzera Groupement de propriétaires et gérants de fôrets privées Grüne Freie Liste Kanton Bern Grüne Stadt und Bezirk Winterthur Gruppo svizzero per le regioni di montagna Heimatschutz Svizzera hotelleriesuisse Industria svizzera del legno Infrastruktur Strasse Interessengemeinschaft der professionellen Energieholzhersteller InteressenGemeinschaft Energieintensive Branchen LITRA Servizio d’informazione per i trasporti pubblici Medici per l’ambiente Organe consultatif sur les changements climatiques Organizzazione degli Svizzeri all’estero Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati Pro Senectute Privati e ditte Quality Alliance Eco-Drive Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie Schweizerische Stiftung für Wohnungsbau im ländlichen Raum Schweizerische Vereinigung zum Schutz der kleinen und mittleren Bauern SELVA Bündner Waldwirtschaftsverband Sindacato del personale dei trasporti Società forestale svizzera
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Società svizzera degli ingegneri e degli architetti Società svizzera per l’energia solare Schweizerische Vereiningung für Geothermie Solar Suisse Solidarité sans frontières Solothurnischer Bauernverband SRG SSR idée suisse strommitsonne.ch Suisse Eole suissetec Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione Sun21 swisselectric Swissolar Touring Club Svizzero Trägerverein Label Energiestadt Unione dei trasporti pubblici Verband der Schweizerischen Gasindustrie Verband Schweizerischer Hafner- und Plattengeschäfte Vereinigung der regionalen Waldwirtschaftsverbände des Kantons Wallis Vereinigung Schweizer Bahntechnik Unternehmen Vereinigung Schweizer Fabrikanten und Importeure von Holzfeuerungs-Anlagen und –Geräten VESTRA Verband der Schweizerischer Strassenbauunternehmer
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Allegato 3
Costi non coperti del traffico stradale sopportati dalla Confederazione
Come indica la definizione dei costi esterni dei trasporti, si tratta di costi che sono finanziati non dai loro autori, ma da altri partecipanti ai trasporti o dalla collettività. Al riguardo vanno citati i costi particolari provocati da incidenti, rumore, inquina- mento dell’aria ecc. Occorre notare che malgrado le informazioni a disposizione, a volte è difficile sapere con precisione chi si assume effettivamente questi costi e per quale importo. L’Amministrazione federale dispone da diversi anni di cifre relative ai costi esterni dovuti al traffico stradale nei quattro settori seguenti: incidenti, rumore, salute e im- mobili. Nella tabella seguente figurano soltanto i costi che riguardano direttamente o indirettamente la Confederazione. I costi esterni esclusivamente a carico delle im- prese o persone private sono stati tralasciati. Gli importi corrispondono ai costi com- plessivi causati dal traffico stradale. L’onere sopportato direttamente o indiretta- mente dalla Confederazione non corrisponde quindi a questi importi, ma solo a una loro parte.
Costi esterni del traffico stradale (in mio.)
Settore Genere di costi Importo Ripercussioni sulle finanze federali
Incidenti Perdite di produzione 409 Comporta perdite fiscali. Spese per cure mediche 291 La Confederazione versa contributi per la riduzione dei premi delle casse malati. Costi giudiziari 158 Essi vengono sopportati principalmente dai Cantoni, in parte però anche dalla Confederazione. Costi amministrativi 104 Costi amministrativi nei settori dell’assicurazione contro gli infortuni e malattie, AI e AVS, dove la Confedera- zione in parte versa sussidi considerevoli. Salute Perdite di produzione 924 Comporta perdite fiscali. Spese per cure mediche 16 La Confederazione versa contributi per la riduzione dei premi delle casse malati. Immobili Pulizie e rinnovi supple- 544 Anche la Confederazione è proprietaria di mentari immobili o versa contributi a costruzioni.
I lavori eseguiti nell’ambito del Programma di ricerca nazionale 41 «Traffico e am- biente» hanno inoltre mostrato che i danni causati dall’inquinamento atmosferico all’agricoltura ammontano a 49 milioni, quelli alle foreste a 567 milioni e che gli oneri del cambiamento climatico ammontano a 744 milioni (rapporto D4). Anche questi costi vengono in parte sopportati dalla Confederazione per mezzo di sussidi all’agricoltura e all’economia forestale, di contributi ai danni causati dalle intempe- rie o a causa delle perdite fiscali a seguito del calo del turismo.
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Allegato 4
Modifica della Convenzione sulle prestazioni fra la Confederazione Svizzera e la società anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003–2006
Il Consiglio federale svizzero e la società anonima Ferrovie federali svizzere FFS, visto l’articolo 8 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 199836 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS), visto l’articolo 19 della vigente Convenzione sulle prestazioni 2003–200637, convengono:
Art. 1 Il limite di spesa previsto all’articolo 17 della Convenzione sulle prestazioni attual- mente in vigore per gli anni 2003–2006 sarà ridotto di 303,5 milioni, passando così da 6025 milioni a 5721,5 milioni.
Art. 2 Il Consiglio federale prende atto che i tagli al limite di spesa avranno i seguenti ef- fetti: a. La pianificazione degli investimenti della FFS Infrastruttura sarà adeguata al nuovo limite di spesa per gli anni 2003–2006. b. La realizzazione degli standard di potenziamento, contenuti sottoforma di cartine nell’allegato alla Convenzione sulle prestazioni, subisce ritardi a se- guito degli adeguamenti della pianificazione degli investimenti.
Art. 3 La presente modifica entra in vigore il ... . Le altre disposizioni contenute nella Convenzione sulle prestazioni per gli anni 2003–2006 rimangono in vigore senza modifiche fino al 31 dicembre 2006.
In nome della SA FFS: In nome del Consiglio federale svizzero: ... ...
36 RS 742.31 37 FF 2002 3042
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Allegato 5
Programma di sgravio 2003: panoramica delle misure (in milioni)
Numero nel Dip. Misure 2004 2005 2006 messaggio
DFAE Cooperazione allo sviluppo 49.0 98.0 134.0 2.1.2.1 FIPOI 2.7 2.1.2.2 Presenza Svizzera 1.0 2.5 3.5 2.1.2.2 Contributi volontari (Consiglio d’Europa, Francofonia, UNEP) 0.4 0.7 0.8 2.1.2.2 Promozione della pace 2.0 4.5 2.1.2.2 Non proliferazione delle armi chimiche 1.0 1.0 2.1.2.2 Pensionamenti anticipati 0.5 0.5 1.0 2.1.10.1 Totale DFAE 50.9 104.7 147.5
DFI Rinuncia all’indice misto 75.0 2.1.6.1 Soppressione del contributo flexa 170.0 255.0 255.0 2.1.6.2 Freno alla crescita uscite delle prestazioni collettive AI 41.0 81.0 2.1.6.5 Custodia di bambini complementare alla famiglia 12.0 2.1.6.9 Messaggio istruzione ricerca e tecnologia 30.0 123.0 194.0 2.1.4.1 Sanità 1.8 5.1 7.5 2.1.5.3 Cultura 4.0 7.3 11.5 2.1.5.1 Amministrazione generale (Statistica, MeteoSvizzera, Archivio federale e Uguaglianza fra donna e uomo) 1.3 1.8 2.6 2.1.10.4 Totale DFI 207.1 433.2 638.6
DFGP Progetto efficienza 13.0 28.0 2.1.1.1 Esecuzione delle pene e delle misure 0.5 6.0 6.4 2.1.1.2 Settore dell'asilo e dei rifugiati 15.0 45.0 77.0 2.1.6.7 Misure di integrazione 2.5 5.0 2.1.6.8 Totale DFGP 15.5 66.5 116.4
DDPS Settore della difesa 60.0 90.0 240.0 2.1.3.1 Protezione della popolazione 2.5 6.8 8.0 2.1.3.2 Politica di sicurezza 2.0 3.0 4.0 2.1.3.2 Armasuisse 0.5 0.8 1.0 2.1.3.2 Gioventù e Sport 3.2 5.2 2.1.5.2 CISIN 8.0 2.1.5.2 Misurazione ufficiale 2.7 4.0 2.1.1.3 Totale DDPS 65.0 106.5 270.2
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Programma di sgravio 2003: panoramica delle misure (in milioni)
Numero nel Dip. Misure 2004 2005 2006 messaggio
DFF Personale (posti di lavoro, retribuzioni, prestazioni del datore di lavoro) 123.0 163.0 350.0 2.1.10.1 Costruzioni civili 50.0 80.0 80.0 2.1.10.2 Stampati e pubblicazioni 2.0 3.0 5.0 2.1.10.3 Prestazioni interdipartimentali UFPER 1.0 3.0 3.0 2.1.10.1 Amministrazione delle dogane 0.7 3.0 3.0 2.1.10.4 Agevolazioni interessi ipotecari 6.1 2.1.10.1 Periodo di pratica per gli universitari diplomati 2.0 2.1.10.1 Vari risparmi Amministrazione generale 0.7 0.7 1.9 2.1.10.4 Totale DFF 177.4 252.7 451.0
DFE Agricoltura 40.0 110.0 160.0 2.1.9.1 Promozione della costruzione d’abitazioni 15.0 90.0 138.6 2.1.6.6 Aiuto pubblico allo sviluppo e ai Paesi dell’Est 13.0 37.0 46.0 2.1.2.1 Messaggio istruzione, ricerca e tecnologia 8.0 29.0 44.0 2.1.4.1 Promozione tecnologie nelle scuole 3.0 12.0 14.0 2.1.4.2 Società svizzera di credito alberghiero 5.0 7.0 8.0 2.1.9.4 Promozione della piazza economica 3.0 5.0 2.1.9.5 Approvvigionamento economico del Paese 1.0 2.1.10.4 Totale DFE 84.0 288.0 416.6
DATEC Strade nazionali, costruzioni 80.0 120.0 2.1.7.1 Strade nazionali, manutenzione 20.0 25.0 20.0 2.1.7.2 Strade principali 5.0 12.0 18.0 2.1.7.3 Passaggi a livello 3.0 8.0 10.0 2.1.7.4 Protezione contro l'inquinamento fonico 2.5 2.5 4.0 2.1.7.4 Protezione dei siti caratteristici 1.0 1.0 2.0 2.1.7.4 Gallerie paravalanghe 3.5 5.0 5.0 2.1.7.4 Misure di protezione dell'aria 10.0 11.0 12.0 2.1.7.4 Contributi non direttamente vincolati alle opere 40.0 40.0 40.0 2.1.7.5 Miglioramenti tecnici/separazione dei modi di traffico 15.0 25.0 2.1.7.5 Traffico viaggiatori regionale -35.0 -45.0 2.1.7.5 Finanziamento dei progetti d'infrastruttura dei trasporti pubblici 50.0 125.0 150.0 2.1.7.6 FFS, Convenzione sulle prestazioni 15.0 91.0 130.0 2.1.7.7 Trasferimento dalla strada alla rotaia 20.0 2.1.7.8 Misure nell'ambito dei trasporti pubblici secondo la legge sui disabili 6.5 10.0 2.1.7.9 Impianti per le acque di scarico / per i rifiuti 20.0 30.0 2.1.8.1 Misure nell'ambito dell'ambiente 8.6 13.0 2.1.8.2 Silvicoltura 15.0 40.0 50.0 2.1.9.2 SvizzeraEnergia 5.0 25.0 35.0 2.1.9.3 Servizio delle onde corte/RSI 10.0 15.0 2.1.2.2 Misure nell'ambito dell'UFAC 1.3 2.0 2.1.10.4 Totale DATEC 170.0 491.9 666.0
Totale sgravi nei dipartimenti 769.9 1’743.5 2’706.3
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Programma di sgravio 2003: panoramica delle misure (in milioni)
Numero nel Dip. Misure 2004 2005 2006 messaggio
Misure interdipartimentali e strutturali Relazioni pubbliche 4.0 6.0 8.0 2.1.10.3 Prestazioni di terzi 30.0 30.0 30.0 2.1.10.4 Totale misure trasversali e strutturali 34.0 36.0 38.0
Totale sgravi a livello di uscite 803.9 1’779.5 2’744.3
Misure a livello di entrate UFAM 12.5 2.1.11.1 Ripartizione supplementare degli utili della BNS 100.0 135.0 165.0 2.1.11.5 Imposta sul tabacco 65.0 195.0 195.0 2.1.11.5 Imposta speciale sugli alcopop 25.0 25.0 25.0 2.1.11.5
Miglioramento nel campo della riscossione delle imposte 50.0 100.0 2.1.11.5 Emolumenti 10.0 29.0 30.0 2.1.11.2 - 5 Totale entrate 200.0 434.0 527.5
Totale sgravi 1’003.9 2’213.5 3’271.8
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Indice
Compendio 4857 1 Parte generale 4861 1.1 Fondamento e prospettive 4861 1.1.1 Situazione iniziale 4861 1.1.2 Prospettive per i prossimi anni 4862 1.1.3 Evoluzione delle entrate 4863 1.1.4 Evoluzione delle uscite 4865 1.1.5 Evoluzione dei risultati 4866 1.1.6 Disavanzi strutturali 4866 1.2 Obiettivi e concezione delle misure di sgravio 2003 4868 1.2.1 Attuazione del freno all’indebitamento 4868 1.2.2 Strategia di risanamento 4869 1.2.3 Principi materiali del programma di sgravio 2003 4870 1.2.4 Utilizzazione del freno all’indebitamento adeguato alla congiuntura 4872 1.3 Ulteriori sgravi 4874 1.4 Aspetti di politica congiunturale 4875 1.4.1 Situazione e prospettive economiche 4875 1.4.2 Effetti delle misure di sgravio sulla congiuntura 4876 1.5 Risultato della consultazione 4878 2 Parte speciale 4885 2.1 Programma di sgravio 2003 4886 2.1.1 Giustizia e polizia 4886 2.1.1.1 Attuazione Progetto Efficienza 4886 2.1.1.2 Esecuzione delle pene e delle misure 4888 2.1.1.3 Misurazione ufficiale 4890 2.1.2 Relazioni con l’estero 4891 2.1.2.1 Aiuto allo sviluppo e aiuto ai Paesi dell’Est 4891 2.1.2.2 Rimanenti settori nell’ambito delle relazioni con l’estero 4893 2.1.3 Difesa nazionale 4897 2.1.3.1 Settore «Difesa» 4897 2.1.3.2 Altri settori della difesa nazionale 4904 2.1.4 Istruzione, ricerca e tecnologia 4906 2.1.4.1 Promozione dell’istruzione, della ricerca e della tecnologia 4906 2.1.4.2 «Partenariato pubblico-privato – La scuola in rete» 4909 2.1.5 Cultura, tempo libero, salute 4910 2.1.5.1 Cultura 4910 2.1.5.2 Sport (G+S, CISIN) 4911 2.1.5.3 Sanità 4912 2.1.6 Previdenza sociale 4913 2.1.6.1 Adeguamento delle rendite AVS/AI 4913 2.1.6.2 Contributo «flexa» della Confederazione all’AVS 4916 2.1.6.3 Mantenimento della riduzione del contributo della Confederazione all’AVS 4918
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2.1.6.4 Eventuale diminuzione dei contributi della Confederazione all’AVS/AI 4920 2.1.6.5 Prestazioni collettive dell’AI 4924 2.1.6.6 Promozione della costruzione di abitazioni e dell’accesso alla loro proprietà 4927 2.1.6.7 Settore dell’asilo e dei rifugiati 4929 2.1.6.8 Misure d’integrazione degli stranieri 4933 2.1.6.9 Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 4934 2.1.7 Traffico 4936 2.1.7.1 Costruzione delle strade nazionali 4936 2.1.7.2 Manutenzione delle strade nazionali 4939 2.1.7.3 Strade principali 4940 2.1.7.4 Altri contributi direttamente vincolati alle opere nel settore stradale 4941 2.1.7.5 Contributi generali a favore delle strade e perequazione finanziaria (contributo straordinario) 4945 2.1.7.6 Fondo per i grandi progetti ferroviari 4947 2.1.7.7 Convenzione sulle prestazioni Confederazione–FFS 4950 2.1.7.8 Trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia 4956 2.1.7.9 Misure nel settore dei trasporti pubblici ai sensi della legge sui disabili 4957 2.1.8 Ambiente e pianificazione del territorio 4958 2.1.8.1 Impianti per le acque di scarico e per lo smaltimento dei rifiuti 4958 2.1.8.2 Diverse misure nel settore ambientale 4960 2.1.9 Agricoltura e altri settori economici 4962 2.1.9.1 Agricoltura 4962 2.1.9.2 Economia forestale 4966 2.1.9.3 SvizzeraEnergia 4969 2.1.9.4 Società svizzera di credito alberghiero (SCA) 4970 2.1.9.5 Promozione della piazza economica / Promozione delle esportazioni 4971 2.1.10 Misure interdipartimentali e amministrazione generale 4972 2.1.10.1 Personale 4972 2.1.10.2 Costruzioni civili 4977 2.1.10.3 Pubblicazioni e relazioni pubbliche 4978 2.1.10.4 Provvedimenti diversi concernenti l’Amministrazione generale 4980 2.1.11 Entrate 4982 2.1.11.1 Assicurazione militare 4982 2.1.11.2 Addossamento delle spese procedurali nell’ambito della procedura penale federale 4984 2.1.11.3 Tassa di vigilanza nel settore del riciclaggio di denaro 4985 2.1.11.4 Base giuridica generale per la riscossione di emolumenti 4986 2.1.11.5 Ulteriori provvedimenti riguardanti le entrate 4987
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2.2 Revisione della legge sulle finanze della Confederazione 4990 2.2.1 Diminuzione del disavanzo strutturale 4990 2.2.2 Calcolo del conto di compensazione 4991 2.3 Spiegazioni delle modifiche di legge 4992 2.3.1 Legge federale sul programma di sgravio 2003 4992 2.3.1.1 Per la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) 4992 2.3.1.2 Per la legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi) 4994 2.3.1.3 Per la legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) 4999 2.3.1.4 Per la legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP) 5002 2.3.1.5 Per la legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (LPPM) 5004 2.3.1.6 Per la legge federale del 6 ottobre 1989 sulle finanze della Confederazione (LFC) 5005 2.3.1.7 Per la legge federale del 4 ottobre 1974 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali 5005 2.3.1.8 Per la legge federale del 22 marzo 1985 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin) 5008 2.3.1.9 Per la legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (LRTV) 5008 2.3.1.10 Per la legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente LPAmb 5009 2.3.1.11 Per la legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)5009 2.3.1.12 Per la legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) 5011 2.3.1.13 Per la legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM) 5012 2.3.1.14 Per la legge federale del 21 marzo 2003 sulla promozione dell’alloggio, LPrA 5012 2.3.1.15 Per la legge federale del 1° ottobre 1991 sulle foreste (LFo) 5013 2.3.1.16 Per la legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD) 5014 2.3.2 Legge federale sulle misure urgenti del programma di sgravio 2003 5014 2.3.3 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) 5015 3 Conseguenze 5016 3.1 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull’effettivo del personale 5016 3.1.1 Per la Confederazione 5016 3.1.1.1 Conseguenze finanziarie 5016 3.1.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale 5016 3.1.2 Per i Cantoni 5017 3.2 Ripercussioni sulla NPC 5021
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4 Programma di legislatura 5023 5 Fondamenti giuridici 5023 5.1 Costituzionalità e legalità 5023 5.2 Forma dell’atto 5023
Allegati 1 «Giusta» stima del fattore congiunturale 5025 2 Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione in forma conferenziale 5029 3 Costi non coperti del traffico stradale sopportati dalla Confederazione 5034 4 Modifica della Convenzione sulle prestazioni fra la Confederazione Svizzera e la società anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003–2006 5035 5 Programma di sgravio 2003: panoramica delle misure 5036
Progetti di atti normativi A Legge federale sul programma di sgravio 2003 5043 B Legge federale sulle misure urgenti del programma di sgravio 2003 5058 C Legge federale sulle finanze della Confederazione 5063 D Decreto federale concernente la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione Svizzera e la società anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003–2006 5064 E Decreto federale sul limite di spesa per l’infrastruttura della società anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003–2006 5065
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