Messaggio concernente una legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav e un decreto federale concernente un limite di spesa per aiuti finanziari all'Associazione Memoriav negli anni 20062009
05.041
Messaggio concernente una legge federale sull’erogazione di aiuti finanziari all’Associazione Memoriav e un decreto federale concernente un limite di spesa per aiuti finanziari all’Associazione Memoriav negli anni 2006–2009
del 18 maggio 2005
Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sull’erogazione di aiuti finanziari all’Associazione Memoriav e di decreto federale concernente un limite di spesa per aiuti finanziari all’Associazione Memo- riav negli anni 2006–2009. Vi chiediamo nel contempo di togliere di ruolo l’interpellanza parlamentare M 03.3441 (N 12.9.2003, Commissione della scienza, dell’educazione e della cultu- ra del Consiglio nazionale).
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
18 maggio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2005-0894 2953
Compendio
L’Associazione Memoriav è stata fondata il 1° dicembre 1995. Tra i sette membri fondatori figuravano, da parte della Confederazione, la Biblioteca nazionale svizze- ra, l’Archivio federale svizzero e l’Ufficio federale delle comunicazioni. Oggi Memoriav conta oltre 150 membri, in gran parte istituzionali. La Confederazione sostiene finanziariamente Memoriav in misura determinante sin dalla sua fondazio- ne. Il Consiglio federale, con decreto federale del 3 luglio 2001, aveva garantito il finanziamento per il quadriennio 2002–2005 con 3 milioni di franchi all’anno, pari all’84 per cento del budget annuo di Memoriav. Il principale obiettivo che si prefigge Memoriav consiste nel migliorare la salva- guardia, l’accessibilità e la mediazione del patrimonio culturale audiovisivo della Svizzera, oggi come in passato particolarmente minacciato. In questo modo Memo- riav persegue una missione d’importanza nazionale nell’interesse della Confedera- zione. Testimonianze importanti del nostro passato recente, i documenti au- diovisivi (film, video, fotografie, documenti sonori) sono parte integrante della nostra identità collettiva. La fragilità che caratterizza la maggior parte di essi li espone, in assenza di un trattamento adeguato, al rischio di rapido degrado. L’assetto fortemente decentrato di questa associazione «in rete» ha dimo- strato la propria validità per la salvaguardia, l’accessibilità e la mediazione di questi documenti, anche perché assai vicino alle nostre strutture federaliste. Il Consiglio federale, per permettere a Memoriav di sussistere e svolgere un impor- tante compito di utilità pubblica, chiede pertanto mediante il presente messaggio e il disegno di decreto che lo accompagna di autorizzare un limite di spesa di 11,7 milioni di franchi per gli anni 2006–2009. L’erogazione dei sussidi deve essere subordinata a due condizioni: che tutti i membri (ad esempio la SRG SSR idée suisse, la Cineteca svizzera, la Fonoteca Nazionale Svizzera) partecipino in misura adeguata a Memoriav e che il mandato e i servizi resi dall’Associazione siano vincolati in un accordo di prestazioni. Non esistendo una base formale e legale sufficiente a sancire la partecipazione della Confederazione a Memoriav e a garan- tirne il sostegno, il Consiglio federale vi sottopone contemporaneamente anche il rispettivo disegno di legge.
La legge federale proposta non è limitata nel tempo. Tuttavia è previsto di discipli- nare la partecipazione della Confederazione a Memoriav e il finanziamento di Memoriav da parte della Confederazione nel quadro della nuova legge sulla promo- zione della cultura (LPC), attualmente in preparazione, volta a concretizzare l’arti- colo costituzionale 69 sulla cultura. All’entrata in vigore della LPC, la legge federa- le proposta in questa sede potrebbe pertanto essere soppressa. La legge federale proposta soddisfa inoltre la mozione CSEC-N (03.3441) del 12 settembre 2003, accolta dal Parlamento, che incarica il Consiglio federale di elaborare, in tutti i campi di competenza interessati, le basi legali per salvaguarda- re, rendere accessibili e fare conoscere le fonti audiovisive.
Messaggio
1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
Testimonianze importanti del nostro passato recente, i documenti audiovisivi sono parte integrante della nostra identità collettiva. La fragilità che caratterizza la mag- gior parte di essi li espone, in assenza di un trattamento adeguato, al rischio di rapido degrado. La fruizione di numerosi beni culturali di matrice audiovisiva, inoltre, è strettamente legata ad apparecchiature e conoscenze tecniche che i repentini sviluppi rendono via via obsolete, fino a farle scomparire dal mercato. A livello federale alcuni interventi parlamentari hanno denunciato questa situazione fin dal 1989 chiedendo che si trovassero soluzioni adeguate. Si tratta dell’inter- pellanza 98.3615 Archiviazione e conservazione di documenti minacciati (N 17.12.1998 Widmer) nonché delle mozioni 01.3092 Salvare il patrimonio cultu- rale audiovisivo svizzero (N 19.3.2001 Widmer) e 03.3441 Salvaguardia delle fonti audiovisive (CSEC N). Alla fine furono presentati i seguenti postulati: – 87.061 Fonoteca e videoteca centrali (N 5.10.1989, Commissione del Consi- glio nazionale; S 19.9.90); – 92.3562 Fonoteca nazionale svizzera, Prospettive future (N 19.3.1993 Bor- radori); – 93.3179 Salvare il nostro patrimonio culturale (N 18.3.1993, Keller Anton); – 93.3215 Salvataggio di scritti, immagini e registrazioni d’importanza nazio- nale (S 6.12.1993, Onken), – 96.3166 Salvaguardia della fotografia in Svizzera (S 11.6.1996, Cavadini Jean). Nel 1990 l’Ufficio federale della cultura (UFC) istituì un «Gruppe de travail Patri- moine audiovisuel», che riuniva le principali istituzioni che si occupano del patri- monio culturale audiovisivo a livello nazionale: l’Archivio federale svizzero (AF), la Biblioteca nazionale svizzera (BN), l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), la SRG SSR idée suisse, la Cineteca svizzera e la Fonoteca Nazionale Svizzera. Il gruppo di lavoro elaborò la strategia per una una rete nazionale a salvaguardia dei documenti audiovisivi e adottò «misure urgenti» per salvare i documenti più minac- ciati nei settori fotografia, cinema, audio e video. Inoltre promosse una campagna di sensibilizzazione intitolata «Un paese perde la sua memoria». Il 1° dicembre 1995 i membri del gruppo di lavoro, in veste di promotori, fondarono l’Associazione Memoriav, che si prefigge di migliorare la salvaguardia, l’acces-
sibilità e la mediazione del patrimonio culturale audiovisivo della Svizzera. Dal 1992 al 1998 la Confederazione concesse all’Associazione Memoriav uno stanziamento complessivo di 6,485 milioni di franchi, attinti all’utile di coniatura (5,8 milioni) e al credito «150 anni di Stato federale» (2,2 milioni), in parte destinati a singoli progetti. Vi si aggiunsero dal 1996 al 2000 quote sociali pari a 0,47 milioni di franchi nonché mezzi stanziati da terzi per 1,94 milioni (1 milione dalla SRG SSR
idée suisse, 0,3 milioni dalle società di gestione dei diritti d’autore, 0,14 milioni dalla Loterie Romande, 0,5 milioni da donatori vari). Il 9 giugno 1997, su proposta congiunta del Dipartimento federale dell’interno (DFI) e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC), il Consiglio federale decise di sostenere Memoriav nel triennio 1999–2001 con 1,866 milioni di franchi all’anno, da iscrivere al preventivo dei tre uffici federali direttamente legati a Memoriav, ossia l’Ufficio federale della cultura (Biblioteca nazionale), l’Archivio federale e l’Ufficio federale delle comunicazioni. Con decisione del 3 luglio 2001 il Consiglio federale assicurò il finanziamento di
3 milioni di franchi all’anno per il quadriennio 2002–2005.
Memoriav utilizza i propri mezzi per salvaguardare, rendere accessibile e fare conoscere il patrimonio culturale audiovisivo, ovvero le fotografie, le pellicole, le registrazioni video e audio di matrice svizzera o con contenuti svizzeri. Citiamo i seguenti esempi: – il restauro di film come «La Salamandra» di Alain Tanner o «La barca è piena» di Markus Imhoof; – la salvaguardia del Cinegiornale svizzero, dei telegiornali e di importanti documentari radiofonici e televisivi; – il progetto VOCS (Voce della cultura svizzera) volto a salvare e catalogare
200 ore di interviste con personalità i cui lasciti sono depositati presso
l’Archivio svizzero di letteratura; – la digitalizzazione di collezioni fotografiche in pericolo e la mostra di foto- grafie restaurate «La vie quotidienne au fil du temps», attualmente in corso a Martigny, intesa a sensibilizzare il grande pubblico alla salvaguardia di testimonianze della storia culturale. Negli ultimi anni, i Paesi limitrofi hanno intensificato gli sforzi volti a preservare il rispettivo patrimonio culturale audiovisivo. Tale impegno scaturisce dall’European Convention for the Protection of the Audiovisual Heritage e dal Protocol, on the Protection of Television Productions del Consiglio d’Europa sia dai progetti finan- ziati dall’Unione Europea nel quadro dei programmi Information Society Technolo- gies e Culture 2000 (PRESTO, PRESTOSPACE, FIRST, ECHO, AMICIA, TAPE, ecc.). Ad eccezione dei Paesi Bassi e dell’Austria, tutti i Paesi dell’Europa occidentale conoscono oggi un obbligo di deposito legale, che si estende, nella maggior parte dei casi, anche esplicitamente ai documenti audiovisivi. I dati sui costi degli archivi audiovisivi non sono accessibili e, anche se lo fossero, denotando forme organizzati- ve differenti, non sarebbero praticamente paragonabili.
1.2 Importanza di Memoriav
Oggi l’Associazione Memoriav conta più di 150 membri, per la maggior parte istituzionali. Considerate le attività finora svolte è rilevabile che: – il modello scelto per gestire questi compiti – la rete – si è rivelato la soluzio- ne più idonea tenuto conto delle realtà del Paese;
– nonostante si sia potuto, negli ultimi anni, salvare materiale importante gra- zie alle attività di Memoriav, il patrimonio culturale audiovisivo era ed è tut- tora altamente minacciato; – i mezzi disponibili non sono sufficienti per salvaguardare a regola d’arte, restaurare e fare conoscere le testimonianze più importanti della nostra storia più recente; – pur operando una selezione rigorosa, il numero dei documenti che meritano di essere recuperati è di gran lunga superiore a quanto immaginato finora; – le basi legali per una corretta archiviazione dei documenti audiovisivi pre- senti e futuri devono essere rafforzate subordinando questi materiali all’obbligo di deposito legale nazionale, sancito da una futura legge. Memoriav svolge compiti d’importanza nazionale nell’interesse della Confederazio- ne. Secondo l’articolo 2 della legge federale del 18 dicembre 19921 sulla Biblioteca nazionale svizzera (LBNS), quest’ultima ha lo scopo di collezionare, inventariare, conservare, rendere accessibili e fare conoscere gli stampati o altri supporti d’informazione che hanno un legame con la Svizzera. La salvaguardia delle fonti audiovisive rientra dunque in questo compito, sebbene ciò riguardi soltanto i docu- menti accessibili al pubblico. Per le fonti audiovisive prodotte dalle amministrazioni, in particolare dall’Amministrazione federale, vige la legge federale del 26 giugno 19982 sull’archiviazione (LAr), che a sua volta prevede implicitamente la conserva- zione delle fonti audiovisive. Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LAr vengono archiviati (a prescindere dal supporto) tutti i documenti che hanno un valore giuridi- co, politico, economico, storico, sociale o culturale. L’Archivio federale s’impegna anche a salvaguardare archivi e lasciti di persone di diritto privato o pubblico che hanno un’importanza nazionale (art. 17 cpv. 2 LAr). Sia l’Archivio federale sia la Biblioteca nazionale possono svolgere i propri compiti in collaborazione e coordinamento con altre istituzioni. L’articolo 10 capoversi 1 e 2 LBNS stabilisce che, per svolgere i propri compiti, la Biblioteca nazionale collabora con altre istituzioni, svizzere o estere, che hanno un’attività analoga; in questo ambito, tiene conto particolarmente delle istituzioni attive nel settore dell’audio- visivo e degli altri nuovi supporti d’informazione (cpv. 1). La Biblioteca nazionale
persegue una ripartizione dei compiti (cpv. 2). L’Archivio federale, ai sensi dell’articolo 17 capoverso 4 LAr, lavora in collaborazione con i servizi della Confe- derazione, con i Cantoni e con i privati impegnandosi ai fini del promovimento dell’archivistica. Collabora con organizzazioni nazionali e internazionali attive in questo ambito. Nel suo messaggio del 18 dicembre 20023 concernente la revisione totale della legge sulla radiotelevisione (LRTV), il Consiglio federale ha disciplinato anche la salva- guardia dei programmi: il Consiglio federale può obbligare le emittenti svizzere a tenere a disposizione le registrazioni dei loro programmi affinché possano essere conservate in modo durevole per il pubblico. Le emittenti possono essere indenniz- zate per le spese che ne derivano loro (art. 23 A-LRTV). Il Consiglio nazionale ha discusso l’avamprogetto il 18 marzo 2004 e deciso, scostandosi dall’avamprogetto del Consiglio federale, che quest’ultimo può prescrivere che le registrazioni di
emissioni di valore prodotte da emittenti svizzere siano consegnate gratuitamente ad un’istituzione nazionale per l’archiviazione (art. 23 A-LRTV). Il 9 marzo 2005, invece, il Consiglio degli Stati si è allineato sulla proposta del Consiglio federale in merito all’articolo 23 dell’avamprogetto LRTV.
1.3 Intervento parlamentare
Il 12 settembre 2003 la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale ha presentato una mozione (03.3441) che chiedeva al Con- siglio federale di elaborare, in tutti i settori di competenza interessati, le basi legali necessarie per salvaguardare, rendere accessibili e fare conoscere le fonti audiovi- sive. Nella presa di posizione del 5 dicembre 2003, il Consiglio federale ha chiesto di trasformare la mozione in un postulato, spiegando che le richieste dovevano inserirsi nel dibattito sull’applicazione dell’articolo costituzionale 69 (legge sulla promozione della cultura). Le Camere federali, invece, hanno accolto la mozione, il Consiglio nazionale il 17 marzo 2004, il Consiglio degli Stati il 21 settembre 2004. Con ciò il Consiglio federale è stato incaricato di elaborare, in tempi brevi e senza attendere la prevista legge sulla promozione delle cultura, le basi legali per salvaguardare, rende- re accessibili e far conoscere le fonti audiovisive. Il presente disegno di legge risponde a quel mandato e l’interpellanza parlamentare può essere pertanto tolta di ruolo.
2 Finanziamento dell’Associazione Memoriav
Memoriav è una rete gestita e operante in misura confacente alla propria missione; il finanziamento è consolidato. Il suo budget 2005 ammonta a 3,54 milioni di franchi e si compone di un sussidio federale (85 %), di quote sociali (3,3 %), di contributi della SRG SSR idée suisse (11,6 %), della Loterie Romande e di donazioni varie (0,1 %). In questi dati non figurano la partecipazione dei partner di progetti consi- stente in prestazione di lavoro e di infrastrutture, il cui valore ammonta di norma al 50 per cento dei costi complessivi dei progetti, nonché i contributi finanziari di terzi (fondazioni, Fondo della lotteria, ecc.), erogati direttamente alle istituzioni partner, in quanto queste prestazioni non possono essere contabilizzate da Memoriav.
Consuntivi 2001–2004 e preventivo 2005
Conto economico Preventivo 2004 2003 2002 2001
2005 Fr. Fr. Fr. Fr.
Entrate Quote sociali 120 720 119 320 113 770 125 420 119 770 Contributi AF, BN, 3 415 000 3 208 025 3 270 000 3 300 000 2 040 000 UFCOM, SSR Entrate varie 3 500 2 135 2 842 17 564 5 072 Totale entrate 3 539 220 3 329 480 3 386 612 3 442 984 2 164 842
Conto economico Preventivo 2004 2003 2002 2001
2005 Fr. Fr. Fr. Fr.
Uscite Progetti fotografici 560 000 504 245 547 476 582 822 246 146 Progetti sonori 720 000 550 306 567 545 656 261 447 249 Progetti cinematografici 607 000 639 485 518 687 546 692 364 871 Progetti video 624 500 613 738 637 396 629 970 350 021 Progetti audiovisivi in 50 000 49 970 124 995 133 880 59 482 genere Gestione dei progetti 27 152 26 515 Rete, comunicazione e 925 000 942 321 947 417 916 478 793 434 documentazione, ammi- nistrazione Totale uscite 3 486 800 3 300 065 3 370 668 3 492 619 2 261 203 Profitto 52 420 29 415 15 944 –49 635 –96 361
La parte preponderante dell’attività di Memoriav consiste in progetti. Il modello di finanziamento dei progetti promossi o sostenuti da Memoriav prevede di norma un cofinanziamento da parte dei partner dei progetti. Di conseguenza Memoriav si assume al massimo la metà dei costi che ne risultano, mentre l’altra metà è assunta dai partner dei progetti, in forma sia di contributi finanziari sia di prestazione di lavoro o di infrastrutture. La Confederazione è stata sin dall’inizio il principale finanziatore di Memoriav, consentendo all’Associazione di sviluppare a livello nazionale le proprie attività volte a salvaguardare, rendere accessibile e fare conoscere il patrimonio culturale audiovisivo della Svizzera. Il ruolo significativo della Confederazione nel finanziamento di Memoriav è giusti- ficato dalla valenza nazionale dell’Associazione. La Confederazione detiene peraltro tre dei nove seggi nel comitato direttivo (rappresentanze BN, UFCOM, AF). Una riduzione o soppressione dei contributi della Confederazione significherebbe la fine di gran parte delle attività di Memoriav. Ciò vanificherebbe il compito di salva- guardare, rendere accessibili e fare conoscere le fonti audiovisive nel contesto di una rete ormai ben collaudata. Una riduzione massiccia, se non addirittura una sospensione delle attività di Memo- riav, sarebbe contraria agli interessi della Confederazione. Alla luce delle attività svolte sin qui da Memoriav si può constatare che una rete come quella di Memo- riav rappresenta la soluzione più idonea, considerate le dimensioni del Paese, per salvaguardare, rendere accessibili e fare conoscere le fonti audiovisive. Pertanto la Confederazione dovrebbe versare un aiuto finanziario annuo massimo di 2,93 milioni di franchi dal 2006 al 2009. Al riguardo occorre autorizzare un limite di spesa di 11,7 milioni di franchi per il quadriennio 2006–2009. L’erogazione dei contributi va vincolata alle seguenti condizioni: – tutti i membri (ad esempio SRG SSR idée suisse, Cineteca svizzera, Fonote- ca Nazionale Svizzera) partecipano in misura adeguata con contributi finan- ziari o con altre prestazioni (per esempio messa a disposizione di esperti
nell’ambito di progetti); ognuno di loro deve versare almeno la quota sociale annua che attualmente ammonta ad almeno 300 franchi per i membri istitu- zionali, a 10 000 franchi per i membri fondatori e almeno 100 franchi per i donatori. – un accordo di prestazioni sancisce in modo vincolante il mandato e le pre- stazioni di Memoriav. La Confederazione, sotto l’egida dell’UFC, stipula un accordo di prestazioni con l’Associazione Memoriav. In esso è definito il mandato di prestazioni di Memoriav e menzionata la condizione della parte- cipazione adeguata di tutti i membri. Di norma il sussidio della Confedera- zione può essere utilizzato per tutte le attività di Memoriav.
3 Ripercussioni
3.1 Per le finanze e per il personale
La Confederazione stanzia un aiuto finanziario annuo massimo di 2,93 milioni di franchi per gli anni dal 2006–2009. Allo scopo deve essere autorizzato un limite di spesa di 11,7 milioni di franchi per il quadriennio 2006–2009. Il finanziamento avviene in modo neutrale per il bilancio. I mezzi finanziari occorrenti sono trasferiti dai piani finanziari dell’AF e del DATEC e centralizzati al DFI (UFC). Dal 2006 i crediti vengono iscritti al preventivo del DFI (UFC), motivo per cui l’erogazione degli aiuti finanziari annui all’Associazione Memoriav avviene tramite l’UFC. Per la Confederazione la richiesta non ha ripercussioni sul personale.
3.2 Per l’informatica
Nessuna.
3.3 Per le finanze e per il personale dei Cantoni
La collaborazione di Memoriav con i Cantoni, finora sporadica, si è svolta nel qua- dro dei progetti dell’Associazione. Stando al modello di finanziamento di Memoriav (cfr. sopra n. 2), i Cantoni sono stati coinvolti finanziariamente in qualità di partner dei progetti. Il sussidio cantonale è stato erogato il più delle volte attraverso il Fondo della lotteria (alcuni esempi: fotografia: Fondo Roberto Donetta, sussidio del Canto- ne Ticino CHF 80 000; cinema: Fondo Leuzinger, Rapperswil, sussidio del Cantone San Gallo: CHF 30 000). Spesso la partecipazione delle istituzioni cantonali a un progetto è consistita anche in prestazioni di lavoro e infrastruttura. Considerato che nel 2005 solo due semicantoni non sono ancora membri del- l’Associazione Memoriav, s’intende consolidare ulteriormente la collaborazione con i Cantoni. L’obiettivo di Memoriav consiste nel mettere a disposizione conoscenze specialistiche e nell’assumersi compiti di coordinamento e, come finora, nell’asse- gnare sussidi a determinati progetti. In questo modo s’intendono stimolare i Cantoni a concedere più mezzi a favore della conservazione del rispettivo patrimonio cultu- rale audiovisivo, ma soprattutto fare in modo che questi mezzi non vengano investiti in progetti scoordinati e tecnicamente non ancora maturi.
Alla stregua di tutti gli altri membri dell’Associazione Memoriav, anche le istitu- zioni cantonali e comunali che ne fanno parte versano la quota sociale annua (cfr. sopra n. 2).
3.4 Per l’economia nazionale
Sono da attendersi ripercussioni economiche ai sensi di una redditività indiretta della promozione culturale. Migliorando la salvaguardia, l’accessibilità e la mediazione del patrimonio culturale audiovisivo della Svizzera, l’Associazione Memoriav svolge infatti un ruolo importante per il settore economico audiovisivo.
3.5 Altre ripercussioni
Nessuna.
3.6 Freno alle spese
La legge federale proposta e il limite di spesa richiesto non sottostanno al freno alle spese.
4 Programma di legislatura
Il disegno non è stato annunciato nel programma di legislatura 2003–2007.
5 Rapporto con il diritto europeo
Il disegno di legge non tocca aspetti in relazione con il diritto europeo. L’attività di Memoriav è limitata alla Svizzera in termini sia geografici che di contenuto.
6 Basi giuridiche
6.1 Costituzionalità e legalità
Il disegno di legge federale sull’erogazione di aiuti finanziari all’Associazione Memoriav poggia sull’articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale4. L’articolo 69 capoverso 2 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza in materia di promozione, che si limita ai settori d’interesse nazionale. Come precisato nel messaggio sulla Costituzione federale in merito all’articolo 69 capoverso 2 Cost.5, secondo una prassi incontestata del Consiglio federale e dell’Assemblea federale, la promozione culturale intesa in senso lato rientra tra i compiti dello Stato.
4 RS 101 5 FF 1997 I 267
Alla Confederazione è attribuita una competenza tacita o derivante dal diritto con- suetudinario, nei limiti dell’attività finora svolta, nei settori in cui la sua competenza non è sancita esplicitamente. Nel settore culturale essa si limita alla gestione di prestazioni. Il presente disegno di legge crea la base formale e legale per la partecipazione della Confederazione a Memoriav e per la concessione di aiuti finanziari annui all’Asso- ciazione Memoriav durante il periodo 2006–2009. Il decreto speciale garantisce che le prestazioni della Confederazione all’Associazione Memoriav siano ancorate a una base legale globale e giuridicamente incontestabile. La validità del disegno di legge non è limitata nel tempo. Tuttavia è previsto di disciplinare la partecipazione della Confederazione a Memoriav e il finanziamento di Memoriav da parte della Confederazione nel quadro della nuova legge sulla promozione della cultura (LPC), attualmente in cantiere, volta a concretizzare l’articolo costituzionale 69 sulla cultura. In funzione dell’entrata in vigore della LPC, la legge federale proposta in questa sede potrebbe pertanto essere soppressa. In concomitanza con il presente messaggio si chiede l’autorizzazione per un limite di spesa per gli anni 2006–2009. La competenza dell’Assemblea federale per questo decreto creditizio scaturisce dall’articolo 167 Cost. (competenza di budget dell’Assemblea federale).
6.2 Forma giuridica degli atti
La legge federale proposta disciplina l’erogazione di aiuti finanziari federali e con- tiene pertanto disposizioni legislative ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. da emanare sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale per l’emanazione della legge scaturisce dall’articolo 163 capoverso 1 Cost. (competenza legislatrice dell’Assemblea federa- le). L’emanazione della legge sottostà al referendum facoltativo. Il decreto creditizio delle Camere federali non è di natura legislativa. Di conseguen- za deve essere emanato sotto forma di decreto federale semplice in virtù dell’artico- lo 163 capoverso 2 Cost. e dell’articolo 25 della legge del 13 dicembre 20026 sul Parlamento (LParl). Come tale non sottostà al referendum (articolo 4 capoverso 2 LRC e articolo 163 capoverso 2 Cost.).
6 RS 171.10